Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
La responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha individuato un nesso mediato ma eziologicamente rilevante tra i danni causati in maniera diretta dai reati fine dell'associazione a delinquere e le condotte associative che hanno garantito le condizioni per la loro determinazione, ancorché per i reati fine l'imputato fosse stato assolto, escludendo perciò la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., essendo inidonea all'uopo l'offerta risarcitoria dell'imputato da riferirsi anche a tali danni).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2016, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
04701-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3268 Dott. Paolo Antonio BRUNO -Presidente- UP 21/12/2016 Dott. AR ZAZA - Consigliere - - Consigliere - R.G.N. 22392/2016 Dott. Sergio GORJAN Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT OL, nato a [...], il [...]; GL AR, nato ad [...], il [...]; EC IG IC, nato ad [...], il [...]; avverso la sentenza del 2/11/2015 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti Pasquale Diana, Roberto Manzione, Donatella Sica, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato le condanne, pronunziate a seguito di giudizio abbreviato, di OT OL per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di GL AR per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere, riciclaggio e falso, di EC IG IC per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, assolveva lo stesso EC dai medesimi reati fine della menzionata associazione per i quali è stata invece confermata la condanna del GL. Va infine precisato che nel giudizio di secondo grado il OT ed il GL avevano rinunziato a tutti i motivi d'appello eccettuati quelli concernenti il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del OT deduce con unico motivo vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo di cui è stato ritenuto responsabile nel presente procedimento e quello in armi oggetto di precedente condanna. In proposito il ricorrente lamenta, oltre che della contestualità dei fatti di cui si tratta, l'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito al fatto che il gruppo criminale cui apparteneva l'imputato avesse stretto un'alleanza con il clan RO, dovendosi dunque ritenere che egli avesse messo a disposizione del sodalizio alleato l'arma automatica, per il cui possesso è stato condannato, in esecuzione del medesimo disegno criminoso che aveva sorretto la sua partecipazione all'associazione per cui è processo. Errato inoltre sarebbe il riferimento operato dalla Corte territoriale al difetto di identità tra gli autori dei diversi reati, trattandosi di circostanza irrilevante ai fini della sussistenza della continuazione.
2.2 Con il ricorso proposto nell'interesse del GL vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione. Sotto un primo profilo il ricorrente eccepisce l'omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la pronunzia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., decisione invece imposta dalle risultanze processuali inidonee a fondare la condanna dell'imputato. Sotto altro profilo lamenta invece l'illegale irrogazione della pena accessoria di cui all'art. 29 c.p. in ragione dell'entità della pena determinata per il reato più grave tra quelli posti in continuazione cui deve farsi riferimento ai fini della verifica del superamento dei limiti edittali di pena posti dalla disposizione citata.
2.3 Il ricorso proposto nell'interesse del EC articola tre motivi.
2.3.1 Con il primo deduce vizi della motivazione in merito all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo P). In proposito il ricorrente rileva la 2 contraddittorietà della sentenza nella misura in cui con la stessa il EC è stato contestualmente assolto per i reati fine dell'associazione ipotizzata nel suddetto capo d'imputazione sulla base del medesimo compendio probatorio di riferimento. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe argomentato, se non in maniera apodittica, sull'effettiva intraneità dello stesso al sodalizio, posto che la sua presunta condotta partecipativa sarebbe stata integrata dal suo occasionale coinvolgimento nelle trattative peraltro mai concluse - relative alla vendita di tre sole delle autovetture - "taroccate" il cui commercio costituirebbe l'attività del sodalizio medesimo. Ancora i giudici dell'appello non avrebbero considerato l'inconsistenza del compendio intercettativo ed il fatto che in ogni caso il EC ha intrattenuto rarefatte conversazioni esclusivamente con l'Orabona e non anche con altri componenti dell'associazione, omettendo peraltro di evidenziare le ragioni per cui dagli stessi dovrebbe ricavarsi l'affectio societatis, piuttosto che la mera volontà di perseguire il proprio interesse personale. Ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti sul punto con il secondo motivo, con il quale si evidenzia come alcuno dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni pure hanno fondato la responsabilità degli altri imputati per i reati associativi contestati nel presente procedimento, abbia fatto menzione del EC e come tale dato non sia stato in alcun modo considerato dalla sentenza impugnata.
2.3.2 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta analoghi vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., evidenziando come i giudici dell'appello abbiano giustificato la propria decisione con argomenti che attengono all'inidoneità dell'offerta risarcitoria qualora riferita agli originari reati fine contestati e dai quali, però, l'imputato è stato assolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del OT è infondato al limite dell'inammissibilità.
1.1 Il ricorrente, come accennato, aveva rinunziato ai motivi d'appello concernenti la responsabilità per il reato associativo contestatogli e comunque ha proposto ricorso esclusivamente in relazione al denegato riconoscimento della continuazione tra il suddetto reato e quelli oggetto di precedente condanna e concernenti il possesso di un fucile mitragliatore.
1.2 Sul punto la Corte territoriale ha reso ampia motivazione che non può ritenersi manifestamente illogica e che non rivela gli ulteriori vizi denunziati dal ricorrente. Infatti la sentenza non ha fondato la propria decisione tanto sulla non identità dei soggetti (a parte il OT ovviamente) resisi autori dei reati oggetto della richiesta della difesa, quanto, piuttosto, sull'autonomia oggettiva della consorteria nell'ambito della 3 cui attività vennero consumati i reati in armi e del sodalizio al quale il OT è ora accusato di aver partecipato. Autonomia da cui i giudici dell'appello - in difetto di elementi da cui desumere l'identità di risoluzione criminale fondante le diverse condotte hanno legittimamente desunto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 81 c.p.
1.3 In proposito il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale avrebbe omesso di tenere conto di quanto riferito dai collaboratori di giustizia in merito all'alleanza intervenuta tra il clan RO e il gruppo di Orabona cui il OT è accusato di appartenere. Invero la sentenza dimostra di aver registrato tali dichiarazioni ed anche l'obiezione difensiva, ritenuta implicitamente ininfluente proprio in relazione all'argomentazione sviluppata a sostegno della decisione. In altri termini i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi che governano l'istituto della continuazione e per i quali è necessario che tutte le condotte che si vogliono unificate in tale vincolo siano state oggetto di previa rappresentazione e di unitaria deliberazione da parte dell'agente. Non di meno la censura difensiva risulta afflitta da una certa deriva congetturale, nella misura in cui desume dal fatto dell'alleanza la mera possibilità dell'identità del disegno criminoso, nonché generica, laddove si limita a riportare meri brani estrapolati dalle dichiarazioni dei collaboratori, non consentendo di apprezzare compiutamente l'effettiva portata del vizio dedotto.
2. Il ricorso del GL è invece fondato nei limiti di seguito illustrati.
2.1 Il primo motivo è invero manifestamente infondato. Come ricordato, risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso peraltro che anche il GL abbia rinunziato a - tutti i motivi d'appello eccetto quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. Va allora ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.: da un lato, infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (ex 4 multis Sez. 3, n. 19442 del 19 marzo 2014, Ferrante, Rv. 259418 e in motivazione;
Sez. 2, n. 3593/11 del 3 dicembre 2010, Izzo, Rv. 249269; Sez. 4, n. 9857 del 12 febbraio 2015, Barra ed altri, Rv. 262448). Ne consegue che alcun onere di motivazione gravava sul giudice dell'appello in punto di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli.
2.2 E' invece fondato il secondo motivo. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve tenersi conto, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione, considerando quindi l'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per il rito speciale prescelto dall'imputato (ex multis Sez. 6, n. 22508 del 24 maggio 2011, Di Cioccio, Rv. 250500; Sez. 7, n. 48787 del 29 ottobre 2014, Di Tana ed altri, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 5 marzo 2013, Aquila, Rv. 255407). Nel caso del GL è stata ritenuta la continuazione tra i reati di cui è stato riconosciuto colpevole e, per quello individuato come il più grave (e cioè quello di cui al capo Q), è stata effettivamente determinata la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione, la cui definitiva entità, una volta applicata la diminuente per il rito abbreviato prescelto, risulta inferiore al limite edittale previsto dall'art. 29 c.p.p. per l'applicazione della pena accessoria temporanea in concreto irrogata.
2.3 Conseguentemente, in relazione alla posizione del GL, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che deve essere eliminata, mentre il ricorso nel resto deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso del EC è infondato e per certi versi inammissibile.
3.1 Infondate al limite dell'inammisisbilità sono le critiche mosse alla motivazione della sentenza con il primo motivo. La Corte territoriale ha infatti argomentato in maniera articolata e coerente alle risultanze probatorie esposte le ragioni della ritenuta intraneità dell'imputato all'organizzazione guidata dall'Orabona e dedita al riciclaggio di veicoli rubati, evidenziando in particolare i brani delle conversazioni intercettate (che non hanno costituito oggetto di specifica confutazione da parte del ricorrente) ritenuti logicamente in grado di rivelare la stabilità del rapporto del EC con l'associazione e la specificità del ruolo a questi assegnato, di per sé idoneo a giustificare il fatto che egli intrattenesse rapporti esclusivamente con il citato Orabona, salvo peraltro avvalersi secondo necessità nel suo espletamento di ulteriori collaboratori, particolare questo 5 nemmeno considerato dalla difesa. Ed in tal modo i giudici dell'appello hanno altresì rivelato i motivi della ritenuta consapevolezza e volontà dell'imputato di agire nell'interesse di una vera e propria associazione dotata quantomeno dell'organizzazione di mezzi necessaria al sistematico reperimento e "taroccamento" dei veicoli riciclati e non solo per perseguire in autonomia il proprio interesse. In definitiva, le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi nella prospettazione, spesso generica, di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede. Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui la Corte di merito si sarebbe contraddetta nella misura in cui, sulla base del medesimo compendio probatorio di riferimento, avrebbe confermato la condanna del EC per il reato associativo, assolvendolo invece per i reati fine originariamente contestatigli. Infatti la menzionata assoluzione è stata motivata dai giudici territoriali esclusivamente in ragione dell'impossibilità di accertare l'effettiva identità delle vetture oggetto delle conversazioni intercettate con quelle di cui era stato contestato il riciclaggio, ma non già in ragione della ritenuta estraneità dell'imputato a tale attività criminosa.
3.2 Manifestamente infondato e generico è invece il secondo motivo. Perché l'omessa considerazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dalle quali asseritamente non emergerebbe il nome del EC possa ritenersi in grado di compromettere la tenuta del discorso giustificativo della sentenza impugnata, sarebbe necessario dimostrare che il contenuto delle medesime sia direttamente ○ indirettamente incompatibile con il ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito. Dimostrazione che il ricorrente si è ben guardato dal fornire, omettendo di riportare o allegare tali dichiarazioni, ma soprattutto mancando di evidenziare anche solo quei passaggi delle stesse da cui emergerebbe che il non aver menzionato il EC logicamente imporrebbe di ritenere lo stesso estraneo al contesto associativo di cui si tratta.
3.3 Infondato è anche il terzo motivo.
3.3.1 Come già osservato da questa Corte il danno prodotto dai reati fine non è per definizione etiologicamente estraneo alla consumazione di quello associativo del cui programma criminoso questi rappresentano l'esecuzione (Sez. 2, n. 4380 del 13 gennaio 2015, Lauro e altro, Rv. 262371). E ciò in quanto la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (ex multis Sez. 6, n. 11295/15 del 2 dicembre 2014, Vignati e altro, Rv. 263170). In 6 breve: la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 2, n. 23046 del 14 maggio 2010, Cesarini e altri, Rv. 247294).
3.3.2 In tal senso la Corte territoriale non ha per nulla errato nell'identificare nei danni causati in maniera diretta dai reati fine un nesso mediato, ma etiologicamente rilevante, con le condotte associative che hanno garantito le condizioni per la loro determinazione e ciò a prescindere dalla responsabilità dell'imputato per i suddetti reati fine. Peraltro i giudici dell'appello si sono limitati a seguire l'impostazione sottesa alla richiesta difensiva, posto che è stato il EC ad individuare l'oggetto del suo tentativo di risarcimento nel danno subito dalle persone offese dei reati fine per cui era stato originariamente imputato. Quindi delle due l'una: o una volta assolto da questi reati il tentativo di risarcimento - peraltro non andato a buon fine non può essere - "traslato" sul danno del reato associativo e dunque la pretesa del ricorrente era originariamente destituita di fondamento ovvero, qualora debba invece tenersene - conto astrattamente anche in riferimento al medesimo, valgono le considerazioni svolte in sentenza sulla sua idoneità ad integrare la fattispecie attenuante invocata, considerazioni con le quali in realtà il ricorso non si è confrontato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del GL AR limitatamente alla pena accessoria che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del GL. Rigetta i ricorsi di pota OL e EC IG IC e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorett Paolo Antonio Bruno ATA IN CANCELLERIA ag 31/GEN 2017 IL FUNZIONE GIUDICIARIO se cu 7