Sentenza 15 gennaio 2014
Massime • 2
Il terzo titolare di un bene sottoposto a sequestro preventivo dal tribunale del riesame a seguito di appello cautelare disposto dal P.M. è legittimato a proporre ricorso per cassazione anche se non ha partecipato al procedimento instaurato con l'impugnazione del P.M. (Fattispecie in cui il tribunale aveva disposto il sequestro di un bene per il quale non vi era stata richiesta del P.M. e la Corte ha ritenuto legittimato il terzo alla proposizione del ricorso ed annullato il provvedimento perchè disposto in assenza di iniziativa del p.m.).
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992.
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- 1. Cosa è necessario per integrare il delitto di trasferimento fraudolento di valoriDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 settembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 512-bis) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, annullava il titolo cautelare in relazione al reato associativo (art. 416 bis cod. pen., capo a) ascritto a M. J. P. e confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. (capo Q), sostituendo la misura inflitta con quella degli arresti domiciliari. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il difensore dell'indagato impugnava il provvedimento …
Leggi di più… - 2. AutoriciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2014, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 15/01/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 92
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 37131/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BB XI, nato a [...] il [...];
2) NT IO NT, nata a [...] il [...];
3) IO NI, nato a [...] l'[...];
4) BB OB, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in data 25.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di GO XI e GO OB e per l'inammissibilità dei ricorsi di EN IO LE e LO NI;
Uditi i difensori Avv.ti Ioppoli Vincenzo, Laratta Francesco, Petrillo Alessandro e Sulla Pantaleone, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 12.7.2012, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ravvisando - a carico (tra gli altri) di GO XI, GO OB, LO NI e EN IO LE - la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies aggravato dal D.L. n. 152 del 1990, art. 7 (posto in essere al fine di agevolare le attività illecite della cosca "ARENA", sodalizio della 'ndrangheta calabrese), dispose in via d'urgenza il sequestro preventivo, tra l'altro, della societa' "PUREIMA S.r.l.", della società "VEDA S.n.c." di EN IO e C, della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l." (compreso il parco eolico denominato "Wind Farm ICR" realizzato da tale ultima società in territorio di Isola Capo Rizzuto), delle altre partecipazioni societarie e dei rapporti bancari e postali nella titolarità degli indagati.
Con decreto in data 23.7.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro convalidò il sequestro disposto dal P.M. e ordinò il sequestro preventivo dei beni suddetti. Con ordinanza del 2.10.2012, il Tribunale di Catanzaro - decidendo sulle richieste di riesame avanzate da LO NI, EN IO LE, GN RM - revocò il sequestro (ritenendo insussistente il fumus del delitto di cui all'art. 12 quinquies ascritto agli indagati) e dispose la restituzione dei beni di pertinenza dei ricorrenti.
GO XI e di GO OB - che non avevano proposto richiesta di riesame - avanzarono allora istanza di revoca del sequestro disposto nei loro confronti e il G.I.P. di Catanzaro, con ordinanza del 29.10.2012, revocò - per quel che qui rileva - il sequestro delle quote della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.", delle altre partecipazioni societarie, dei rapporti bancari e postali nella titolarità di GO XI e di GO OB, ordinandone la restituzione agli aventi diritto.
Avverso tale provvedimento propose appello il P.M. di Catanzaro, chiedendo l'annullamento della ordinanza del G.I.P. e il ripristino del sequestro;
e il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 25.6.2013, accogliendo l'impugnazione del P.M., annullò l'ordinanza del G.I.P. del 29.10.2012 e dispose il sequestro preventivo della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l." (e precisamente delle quote societarie e dell'intero complesso aziendale della società costituito anche dal parco eolico denominato "Wind Farm ICR" realizzato in territorio di Isola Capo Rizzuto), della società "PURENA S.r.l." e della società "VEDA S.n.c." di EN IO e C.
Ricorrono per cassazione i difensori di GO XI e GO OB, deducendo:
1) la violazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 359 del 1992, art. 12 quinquies;
deducono, in particolare: che non sarebbe provata la riconducibilità della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l." al boss AR NI cl. 1937, il quale anzi sarebbe rimasto del tutto estraneo all'affare relativo alla costruzione del parco eolico;
che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto risultava dalla consulenza della difesa, secondo cui il denaro necessario alla realizzazione delle opere proveniva dall'istituto di credito HSH Nordbank AG, e non da canali illeciti;
2) la violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 321, 292 e 546 c.p.p.; deducono, in particolare, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'avere disposto il sequestro di tutte le quote della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l." nonostante che dagli atti risultasse che la quota di partecipazione spettante ai soci calabresi fosse costituita solo dal 15% del capitale della detta società, intestato alla società "PURENA S.r.l." che annovera tra i suoi soci AR NI e GN RM;
ne risulterebbe violato l'art. 321 c.p.p. con particolare riferimento al necessario elemento costitutivo rappresentato dal nesso di pertinenzialità tra le cose da sottoporre a sequestro e il reato di intestazione fittizia. Ricorrono per cassazione anche i difensori di EN IO e LO NI, deducendo la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., nonché la violazione degli artt. 321 e 322 bis c.p.p., per avere il Tribunale - nel decidere l'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto il dissequestro della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.", delle partecipazioni societarie, dei rapporti bancari e postali nella titolarità di GO XI e di GO OB - disposto il nuovo sequestro, non solo della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.", ma anche della diversa società "VEDA S.n.c." di EN IO e C, che era di pertinenza di EN IO e LO NI (e non di GO XI e GO OB), senza che la EN e il LO avessero potuto partecipare all'udienza camerale dinanzi al Tribunale, peraltro adottando la decisione del nuovo sequestro in assenza di richiesta del P.M. ed esorbitando dai limiti del thema decidendum dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va osservato che la Corte, con separata ordinanza, ha disposto la riunione del procedimento n. 37138/13 al presente procedimento n. 37131/13, stante l'identità soggettiva e oggettiva dei ricorsi.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di GO XI e GO OB risulta inammissibile.
A questo proposito va ricordato che l'art. 325 c.p.p., comma 1, ammette la proposizione di ricorso per cassazione avverso le ordinanza in tema di sequestro preventivo, emesse dal Tribunale in sede di appello o di riesame, solo "per violazione di legge"; e che le Sezioni Unite di questa Corte suprema hanno statuito che "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Rv. 226710). Orbene, tenendo presenti questi principi, risulta evidente - con riferimento al primo motivo di ricorso proposto dai GO - come i ricorrenti, sotto le mentite spoglie della violazione della L. n. 359 del 1992, art. 12 quinquies, censurino in realtà la illogicità
della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui riconduce la società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l." al boss AR NI cl. 1937 e alla n'drangheta calabrese e, tramite essa, addirittura il merito della valutazione delle prove. I ricorrenti lamentano, infatti, l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'aver ritenuto AR NI cl. 1937 uno dei partecipi occulti della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l." (che - a loro dire - sarebbe rimasto del tutto estraneo all'affare relativo alla costruzione del parco eolico); lamentano che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della consulenza della difesa. Tuttavia, su entrambi i punti la motivazione del Tribunale si sofferma, spiegando le ragioni della decisione (anche - a p. 23 ss. - in relazione alla consulenza tecnica della difesa) e richiamando i dati probatori (soprattutto intercettazioni di conversazioni) che - secondo i giudici di merito - consentono di ritenere che la società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l." sia intestata fittiziamente ai suoi titolari apparenti, essendo di fatto di personaggi della n'drangheta calabrese. Non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che la motivazione è articolata e completa, tutt'altro che apparente.
Piuttosto, occorre considerare che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies, comma 1, quando è riferito alla attività
imprenditoriale, è configurabile non solo con riferimento al momento iniziale della nascita della impresa (quando, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o per agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., taluno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità formale dell'impresa stessa o della società); ma anche con riferimento al momento successivo relativo alla vita della impresa, quando, una volta che l'impresa o la società sia sorta in modo lecito, si verifichi comunque l'inserimento in essa di chi se ne avvale per i predetti illeciti fini (cfr. in questo senso Cass., sez. 1, 15 ottobre 2003, n. 43049; Cass., sez. 2, 8 marzo 2011, n. 23131). Ciò vuoi dire che l'eventuale liceità della genesi della società in sequestro - sostenuta dai ricorrenti - non esclude la commissione del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies con riferimento al successivo ingresso nella compagine sociale di soci occulti mossi dalle finalità illecite indicate nella suddetta norma incriminatrice.
In definitiva, non sussiste la denunciata violazione di legge, avendo il Tribunale correttamente sussunto i fatti, come ricostruiti sul piano probatorio, nella fattispecie delittuosa contestata, la cui sussistenza è stata verificata - con motivazione tutt'altro che apparente e perciò insindacabile in cassazione - sia pure a livello di fumus, come si addice alla materia delle misure cautelari. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, risultando manifestamente infondato.
I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 321, 292 e 546 c.p.p., che scaturirebbe dal fatto che il Tribunale ha disposto il sequestro di tutte le quote societarie della società "VENTI CAPO RIZZUTO S.r.l.", e non solo di quelle dei soci calabresi indagati. È tuttavia evidente l'infondatezza della censura proposta, giacché il delitto di attribuzione fittizia di beni consiste proprio nella non corrispondenza tra intestazione formale e titolarità reale;
sicché la condotta delittuosa cade, non sulla quota del bene intestata al titolare reale, ma su quella intestata al titolare apparente: ed è proprio tale quota che va sottoposta a sequestro, in vista della futura confisca.
È, pertanto, corretta la decisione del Tribunale che, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei soci sammarinesi - GO XI e GO OB - quali prestanomi degli altri indagati calabresi, ha sottoposto a sequestro proprio le quote dei ricorrenti.
3. Risulta fondato, invece, il ricorso proposto nell'interesse di EN IO e LO NI.
Va innanzitutto rilevato come il ricorso de quo risulti ammissibile nonostante sia stato proposto da persone "terze" rispetto al sub- procedimento instaurato con l'appello del P.M. E invero, l'art. 325 c.p.p. consente il ricorso per cassazione a "la persona alla quale le cose sono state sequestrate"; tale può essere indubbiamente anche il terzo, non apprestando peraltro l'ordinamento processuale in favore dello stesso - in seno al procedimento penale di cognizione - alcun diverso rimedio che gli consenta di reagire avverso ordinanza di sequestro che abbia colpito i suoi beni.
Nel merito il ricorso è fondato.
È evidente che il Tribunale, disponendo il sequestro di beni (società "VEDA S.n.c." di EN IO e C.) diversi da quelli dissequestrati dal G.I.P. col provvedimento appellato dal P.M., ha esorbitato dai suoi poteri, sia perché ha disposto il sequestro in assenza dell'iniziativa del P.M., sia perché ha pronunciato oltre i limiti del devolutimi e del thema decidendum del giudizio di appello (c.d. "extrapetizione").
L'ordinanza impugnata risulta, perciò, affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., comma 1 nella parte riferentesi ai detti beni, nullità che è insanabile ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In tale nullità rimane assorbito ogni altro profilo del motivo di ricorso.
4. In definitiva, il ricorso proposto nell'interesse di EN IO e LO NI risulta fondato e va accolto;
per l'effetto, va annullata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto il sequestro della società "VEDA S.n.c." di EN IO e C, con sede legale in Isola di Capo Rizzuto, ivi incluso l'intero complesso aziendale.
Il ricorso proposto nell'interesse di GO XI e GO OB, invece, alla stregua di quanto sopra, va dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., GO XI e GO OB vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della società "VEDA S.n.c." di EN IO e C, con sede legale in Isola di Capo Rizzuto, ivi incluso l'intero complesso aziendale;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.; dichiara inammissibile il ricorso di GO XI e
GO OB, che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 15 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014