Sentenza 31 marzo 2017
Massime • 1
L'associazione di tipo mafioso si connota per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale.
Commentari • 2
- 1. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquereAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
Leggi di più… - 2. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2017, n. 18773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18773 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2017 |
Testo completo
18773-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.727 Domenico Gallo Presidente - Margherita Taddei CC 31/03/2017 Luciano Imperiali R.G.N. 50895/2016 Marco Maria Alma Ignazio Pardo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. LE MA, nato in [...] il [...] 2. JO CO, nato a [...] il [...] 3. AD RT, nata in [...] il [...] 4. AN AM, nato in [...] il [...] 5. SA AB (o Abduaikl), nato in [...] il [...] 6. NA (o Lawana) MU OH (o HA), nato in [...] il [...] avverso la ordinanza n. 1703-1722/2016 emessa all'esito dell'udienza del 17/06/2016 e della camera di consiglio del 14-16/09/2016 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore avv. Raffaele Amodio (in proprio per l'indagato SA AB) e quale sostituto processuale dell'avv. Stefano Vaiano (per gli indagati LE MA e JO CO), che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei relativi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17 giugno 2016 e della camera di consiglio del 14 e 16 settembre 2016, a seguito di giudizio ex art. 410 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di LE MA, JO CO, AD RT, AN AM, SA AB e NA MU OH, la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) ed ai soli AD e SA anche per i fatti-reato legati allo sfruttamento della prostituzione (capo C). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21 marzo 2016 aveva, invece, rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di avviamento del trattamento cautelare nei confronti dei medesimi indagati. In particolare e con riguardo al reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni preliminari si contesta agli indagati di cui sopra di essersi associati tra loro (e con altri) nell'ambito di un'organizzazione criminale transnazionale di tipo mafioso denominata "Gruppo degli Eye, Neo Black Movement" ovvero "Blu Axe" finalizzata alla consumazione di un numero indeterminato di delitti contro l'ordine pubblico, la persona ed il patrimonio, il traffico e lo spaccio di droga, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di esseri umani, la falsificazione di documenti, imponendo la propria egemonia sul territorio nazionale, opponendosi e scontrandosi con i gruppi rivali al fine di assumere e conservare il predominio nell'ambito della comunità centrafricana, anche creando un assoggettamento omertoso. Quanto, poi, agli specifici ruoli dei ricorrenti nell'ambito del sodalizio criminale, si contesta: - ad SA (detto GO) di operare per il reclutamento di donne da destinare alla prostituzione e di corrieri di droga nonché di agire come "picchiatore" nei confronti degli immigrati che si rifiutano di sottostare alle imposizioni del gruppo;
ad AD di gestire le case di prostituzione per conto dell'organizzazione; - agli altri quattro indagati di gestire i traffici di droga e lo sfruttamento della prostituzione. Quanto al reato di cui al capo C si contesta alla AD ed all'SA di essere coinvolti in attività di sfruttamento della prostituzione. 2 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagata AD RT e l'indagato NA MU OH personalmente nonché gli altri indagati per mezzo dei rispettivi difensori, deducendo:
2.1. per LE MA e JO CO (ricorsi proposti con atti separati ma sovrapponibili sostanzialmente con riguardo alle questioni giuridiche prospettate):
2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Sulla premessa che gli indagati sono stati già raggiunti da provvedimento cautelare in relazione al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 mentre era stata rigettata la relativa richiesta con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per l'assenza della gravità indiziaria, dopo avere ricostruito gli elementi sui quali il Tribunale del riesame ha ritenuto fondata la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso, la difesa dei ricorrenti evidenzia, innanzitutto, che difetterebbe nel caso in esame il fatto che gli associati si siano avvalsi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo al fine di creare una condizione di assoggettamento ed omertà. predetta forza diAvrebbe errato il Tribunale ritenendo che la intimidazione si evincerebbe dal clima di violenza attuato ai danni di chi provi ad allontanarsi dall'organizzazione, in quanto il requisito richiesto dalla legge non è la proiezione di tale forza interna al gruppo ma quella esterna che deve essere tale da creare un clima del quale si avvantaggiano gli associati per perseguire i loro illeciti fini. Ininfluenti a tale riguardo sarebbero gli episodi denunciati dal collaboratore di giustizia SC e riportati nell'ordinanza impugnata, trattandosi anche in questo caso di azioni compiute nei confronti di coloro che avevano tentato di allontanarsi dal gruppo. La mafiosità di una consorteria prescinderebbe, poi, dalla formale investitura legata al giuramento di ED (semmai alla sola associazione dedita al narcotraffico), occorrendo comunque la prova di una condotta riconducibile al paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen. contenuti nell'ordinanzaGenerici sarebbero, inoltre, i riferimenti impugnata ad indagini compiute a Torino e ad altri luoghi d'Italia in quanto la mancata allegazione delle relative emergenze preclude la possibilità di vagliarne il fondamento e, comunque, il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l'organizzazione di cui al presente procedimento sarebbe identica a quelle già prese in considerazione in altri luoghi.
2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, la difesa dei ricorrenti del fatto che, con riguardo alla partecipazione di LE MA e JO CO alla contestata organizzazione di stampo mafioso, il Tribunale ha ritenuto di utilizzare in via esclusiva il medesimo materiale istruttorio che aveva portato all'adozione dei confronti degli indagati di misura custodiale per il diverso delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, mentre la partecipazione ad una associazione presenta caratteristiche differenti rispetto alla partecipazione all'altra in quanto un soggetto ben potrebbe occuparsi del narcotraffico senza prendere parte agli altri settori di attività del sodalizio criminale e ciò anche sotto il profilo dell'affectio societas sceleris.
2.1.3. Vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al fatto che il Tribunale del riesame, nel caso in esame, ha ritenuto che necessariamente i partecipi all'associazione dedita al narcotraffico siano anche partecipi dell'associazione di tipo mafioso omettendo di individuare gli elementi caratterizzanti questo secondo tipo di partecipazione con particolare riguardo al ruolo dei ricorrenti e in ciò contraddicendosi con quanto deciso per altri indagati nei confronti dei quali non ha utilizzato il medesimo metro di giudizio.
2.2. AD RT:
2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 192, comma 3 e 273 cod. proc. pen. con riguardo alla condotta concorsuale addebitata all'imputata con riferimento ai reati di cui ai capi A e C della rubrica delle imputazioni. Secondo la ricorrente difetterebbe nel caso in esame la presenza di riscontri esterni ed individualizzanti, oggettivi e soggettivi, alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia circa la partecipazione della stessa ai fatti-reato in contestazione. Il richiamo al gruppo di riferimento (Neo Black Movement o Black Axe) sarebbe del tutto generico e fuorviante nel momento in cui il gruppo degli Eye è stato ritenuto una diretta derivazione del primo ed il G.i.p. nel rigettare la domanda cautelare aveva correttamente evidenziato tale problematica. Né sarebbe possibile identificare i due gruppi solo perché sono composti da soggetti provenienti dal medesimo contesto territoriale. Non sarebbero, poi, state adeguatamente approfondite sul punto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia HR SC la cui entrata nel contesto criminoso su incarico di giornalisti ed al fine di raccogliere utili informazioni appare a dir poco singolare e le dichiarazioni dello stesso non solo non sarebbero state valutate secondo i parametri dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ma, con riguardo alla specifica posizione della RT, il 4 collaboratore si sarebbe limitato a dichiarare di aver visto la donna ad una festa degli Eye intenta a distribuire denaro e, quindi, di avere dedotto che la stessa faceva parte del predetto gruppo. Con riguardo, poi, al reato di cui al capo C della rubrica delle imputazioni il citato collaboratore di giustizia si sarebbe limitato ad affermare di essere a conoscenza del fatto che la RT gestiva tre o quattro connection houses in Castel LT ed in generale che alle donne, per affrancarsi dalla madame, veniva richiesto il pagamento di una somma approssimativa di 50.000,00 euro. Anche le dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia MA CO che ha riferito di un giuramento di affiliazione allo stesso gruppo - ma del tutto diverso nelle modalità non sarebbero, poi, state adeguatamente valutate - secondo i parametri di legge in quanto il predetto ha affermato di non sapere se l'odierna ricorrente facesse o meno parte del gruppo degli Eye.
2.3. per AN AM:
2.3.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Difetterebbero, secondo la difesa del ricorrente, gli elementi tipici del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto pur trattandosi di un'associazione che si occupa di diverse attività delittuose e che lega gli adepti sfruttando il timore dei riti wodoo, per il resto la stessa non presenta i caratteri della mafiosità difettando della forza intimidatrice propria delle associazioni mafiose. In particolare, la pressione psicologica che contraddistingue l'associazione di stampo mafioso non può coincidere con quella proveniente dall'adesione ad una credenza religiosa. Del resto il G.i.p. nel rigettare l'originaria richiesta di avviamento del trattamento cautelare anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. aveva evidenziato il fatto che dagli atti non si evincono specifici episodi di intimidazione in danno degli appartenenti alla comunità africana di Castel LT che indichino lo stretto legame con il territorio e la forza prevaricatrice esercitata sulla collettività.
2.4. per SA AB:
2.4.1. Vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Anche in questo caso la difesa del ricorrente evidenzia l'assenza di prova dell'esteriorizzazione della forza intimidatrice che deve caratterizzare l'esistenza di una associazione di tipo mafioso.
2.4.2. Vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 3 e 4 I. 75/1958 e 7 l. 203/1991. Evidenzia la difesa del ricorrente che la presenza di SA nei luoghi di prostituzione indicati era meramente occasionale e non sussisterebbero elementig per ritenere che il ricorrente fosse coinvolto nello sfruttamento della prostituzione quale reato-fine del vincolo associativo mafioso.
2.5. NA MU OH:
2.5.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta gravità degli indizi di colpevolezza. Si duole, in particolare il ricorrente del fatto che i Giudici del Tribunale hanno dedicato una sola pagina di motivazione per descrivere i gravi indizi di colpevolezza ritenuti necessari per l'avviamento del trattamento cautelare ed hanno utilizzato come riscontro alle dichiarazioni dello SC una notizia di cronaca riportata dai giornali relativa all'intervenuto arresto di esso NA per violazione della legge sugli stupefacenti. Anche le dichiarazioni del collaboratore CO sarebbero, poi, prive di riscontri in quanto fondate su dichiarazioni che lo stesso NA ebbe a riferirgli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti privi di fondamento.
2. Appare doveroso prendere le mosse dalla principale contestazione in diritto sollevata dalle difese dei ricorrenti relativa alla possibilità di configurare negli elementi posti a disposizione di questa Corte di legittimità il contestato reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Le difese dei ricorrenti non appaiono infatti porre in dubbio almeno in questa sede - che nell'area territoriale di Castel LT nell'arco temporale 2010/2015 operavano gruppi di soggetti di diverse etnie africane dediti al compimento di attività delittuose tra le quali il narcotraffico, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. La questione verte quindi esclusivamente sulla natura "mafiosa" del sodalizio di affermata appartenenza degli odierni ricorrenti. Prima di proseguire oltre ed al fine di meglio inquadrare la questione è necessario riportare alcuni passaggi dell'ordinanza impugnata circa la genesi dell'indagine, gli elementi utilizzati dal Tribunale per ritenere la gravità indiziaria del reato associativo e le motivazioni prodotte sul punto. Quanto alla genesi dell'indagine, la stessa trae origine dalla denuncia sporta in data 4 luglio 2014 presso la Stazione Carabinieri di Grazzanise da HR SC e dalla scelta collaborativa operata dal predetto. Lo SC riferiva dell'esistenza di associazioni operanti nel territorio nazionale, costituite da nigeriani emigrati in Italia, con varie ramificazioni in diverse zone del territorio nazionale, in particolare a Castel LT, che prendono il nome di "Eye" (o Eyeh) e "Black Axe", gerarchicamente organizzate, dedite alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione, al traffico di stupefacenti e ad altri delitti. In particolare lo UL ricostruiva gli aspetti strutturali dell'associazione "Eye", raccontava eventi delittuosi posti in essere da esponenti di tale associazione e riferiva di minacce e lesioni subite da una donna nigeriana da parte di persone originarie del Centro-Africa, intranee alle citate organizzazioni, al fine di indurla ad esercitare l'attività di prostituzione (della stessa è stata acquisita la denuncia). Nel prosieguo delle indagini, consistite altresì in un'intensa attività di intercettazione telefonica, si acquisivano le dichiarazioni di MA CO, già appartenente al gruppo degli Eye, che nel marzo 2015 aveva deciso di collaborare con la giustizia e rendeva importanti dichiarazioni nei confronti degli esponenti del gruppo degli Eye attivi in Castel LT. Il CO, invero, già sottoposto ad intercettazione prima della sua collaborazione con la giustizia, era indiziato di essere uno spacciatore intraneo proprio alla compagine criminale per la quale si procedeva. L'attività di indagine si andava poi estendendo, e gli esiti andavano ad incrociarsi con le risultanze di altro procedimento instaurato presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del quale si dava esecuzione a decreti di fermo per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nei confronti di numerosi soggetti indagati nell'ambito del presente procedimento. Proprio sulla scorta delle predette emergenze investigative, ed in particolare sulla base delle dichiarazioni rese dallo SC e dal MA, già affiliati al gruppo criminale, veniva quindi emesso titolo cautelare relativo anche agli odierni ricorrenti in relazione ad una associazione attiva in Castel LT stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, composta essenzialmente da immigrati africani soprattutto nigeriani, conosciuta con il nome "Eye" o anche detto "Eyeh", a sua volta articolazione territoriale di un più ampio cartello criminale originario della Nigeria con ramificazioni in diverse parti del territorio italiano ed europeo. Mentre il G.i.p. negava l'emissione del provvedimento cautelare in relazione all'associazione di tipo mafioso evidenziando la genericità delle dichiarazioni dello SC e del MA circa i reati di tratta di esseri umani e di sfruttamento della prostituzione, non essendo emersa la consumazione di condotte di tipo estorsivo o comunque intimidatorio da parte dei soggetti intercettati o dei loro complici e, soprattutto, non essendo emersa una proiezione verso l'esterno di tali attività, per contro il Tribunale del riesame (cfr. pagg. 21- 24 dell'ordinanza impugnata) ha evidenziato come le risultanze investigative 7 hanno acclarato l'avvalersi del metodo mafioso da parte dei membri dell'organizzazione in esame e, dunque, l'utilizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo, con conseguente condizione di assoggettamento ed omertà. Ha sottolineato sempre il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai - - collaboratori di giustizia e dalle vittime dei numerosi reati perpetrati dagli affiliati al gruppo degli Eye emerge la fama di violenza e potenzialità sopraffattrice dell'organizzazione in esame tale da aver sviluppato intorno a se una capacità di intimidazione diffusa. Gli episodi narrati dalle vittime dei numerosi atti di violenza e aggressione nonché di minaccia, la reiterazione di tali condotte, le ritorsioni in danno di coloro che hanno provato a discostarsi dal sodalizio danno atto di tale forza di intimidazione che l'associazione ha prodotto. E' emerso altresì che si è di fronte ad una struttura gerarchicamente organizzata e caratterizzata da ruoli ben definiti ai quali corrispondono particolari poteri e incarichi. A ciò si aggiunge sempre secondo il Tribunale del riesame che il carattere mafioso di associazioni del tutto analoghe a quella in esame è stato già ritenuto in numerosi e significativi provvedimenti giurisdizionali che hanno affermato l'esistenza e l'operatività nel territorio nazionale di associazioni a delinquere di stampo mafioso del tutto corrispondenti a quella in esame, costituite tra nigeriani, emigrati in Italia, con ramificazioni periferiche. Infatti, indagini che si sono sviluppate prima a Torino, successivamente a Roma, Napoli e Caserta, hanno consentito di affermare l'esistenza della predetta associazione di tipo mafioso che trova la sua origine in Nigeria e si articola in diversi stati Europei. Al riguardo, particolarmente interessanti sono stati ritenuti gli esiti di una complessa attività di indagine avviata nel 2003 dalla Procura di Torino che ha consentito di affermare l'operatività nell'area torinese, di un'organizzazione criminale di tipo mafioso a carattere transnazionale di etnia nigeriana responsabile di numerosi fatti di sangue.
3. Ciò chiarito, in punto di diritto deve essere, innanzitutto, ricordato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, ben possono concorrere con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163), tuttavia deve ulteriormente aggiungersi che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali (cfr. ex ceteris: Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762). Ora, non sono qui in discussione né il carattere permanente del vincolo degli associati, né il numero di essi, né l'esistenza di una struttura gerarchica con ripartizione di ruoli caratterizzante il sodalizio criminale. Quello che conta è però la "proiezione esterna" dell'associazione, ciò perché, in tema di reato di associazione di tipo mafioso, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti, sono cosa ben diversa dalla "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" secondo la previsione dell'articolo 416-bis cod. pen. capace di ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà", vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 2402 del 23/06/1999, D'Alessandro, Rv. 214923). Non basta, pertanto, che il sodalizio criminale si fondi su precise regole interne tale da esporre a pericolo chi se ne voglia allontanare ma occorre un quid pluris costituito dal metodo mafioso, seguito dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo: esso non è componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio e si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa (cfr. Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Ferone, Rv. 216633). In sostanza, poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata (Sez. 1, n. 29924 del 23/04/2010, Spartà, Rv. 248010) così da diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253457). -E', poi, anche pacifico che - come emerge dall'ordinanza impugnata è configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento (Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas, Rv. 264120). Così delineate le regole che governano la materia, occorre a questo punto verificare se dagli atti sono emersi elementi che consentono di ritenere sussistente anche la "proiezione esterna" dell'associazione menzionata. Ritiene il Collegio che a tale questione, pur sempre nell'ambito dei principi della gravità indiziaria che governano la fase cautelare, debba essere data una risposta affermativa. Il collaboratore di giustizia HR SC non solo ha parlato delle modalità di affiliazione alla consorteria criminale e della sua proiezione "interna" come fu il caso delle violenze utilizzate nei confronti di vari adepti tra cui tale II detto ER che fu sottoposto a gravi violenze allorquando comunicò la sua volontà di allontanarsi dall'organizzazione o, ancora, delle violenze utilizzate nei confronti di HE IG al fine di indurla alla prostituzione (pag. 7), nonché della gerarchia esistente nella struttura organizzativa ("... vi è una rigida gerarchia e i vari capi sono rispettati da coloro che dipendono da essi" ...) ma ha anche evidenziato (pag. 9) la proiezione "esterna" del gruppo ("Molto spesso gli Eye non hanno bisogno di imporre la loro supremazia, poiché coloro che si sottopongono a loro provengono già dalla Nigeria o da altri Paesi in cui il predominio degli Eye è indiscusso e sanno che, qualora volessero opporsi, avrebbero contro una spietata organizzazione criminale, molto compatta ed omogenea, questo spiega perché non ci sono fazioni che vengono in contrasto tra loro"). A conforto delle dichiarazioni dello SC si collocano, poi, le dichiarazioni dell'altro collaboratore MA CO il quale dopo aver anch'egli descritto la struttura interna del sodalizio criminale parlando a sua volta del rito di iniziazione _ 10 e dell'impossibilità per un soggetto che vi avesse aderito di allontanarsi dalla stessa, ne ha esposto anche la proiezione "esterna" raccontando (pag. 11) che fin dal primo componente della stessa con il quale venne a contatto (tale Osazi Kennedy) apprese che l'organizzazione controllava tutte le attività illecite sopra indicate "... nel senso che qualunque cittadino africano volesse dedicarsi a tali attività non poteva farlo che attraverso l'organizzazione stessa". Sempre secondo MA, poi, "il gruppo dell'Eye impone il pagamento di somme di denaro ai connazionali che svolgono attività commerciali in Castel LT. Coloro che non vogliono pagare vengono picchiati violentemente ... A ... Castel LT nessun cittadino di colore può spacciare stupefacenti senza avere aderito al gruppo dell'Eye ... Il Gruppo dell'Eye impone le estorsioni a tutti i cittadini africani che svolgono attività commerciali in Castel LT e zone limitrofe...". Le dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia, giudicate con motivazione congrua e rispettosa dei requisiti di cui all'art. 192 comma 3, cod. proc. pen. pienamente attendibili dai Giudici dell'incidente cautelare hanno poi trovato ampi riscontri nel dettaglio indicati (pag. 14 e segg.) nell'ordinanza impugnata sia con riguardo alle attività legate al narcotraffico sia in relazione a quelle legate alla sfruttamento della prostituzione. Ad arricchire ulteriormente il quadro sopra descritto si sono aggiunte le dichiarazioni di: - IA RG che ha dichiarato che gli affiliati al gruppo "... picchiano la gente, li rapinano e chiedono i soldi a tutti gli africani che abitano a ST LT ..."; - PO AN che ha dichiarato "Vivo a Castel LT da 12 anni gli Eye di Castel LT: si tratta di un gruppo di persone che commettono rapine ed estorsioni. spacciano droga gestiscono la connection house ossia case di prostituzione Tutti a Castel LT hanno paura del gruppo di Kelly perché sono violenti e picchiano la gente anche senza motivo"; HA RA, commerciante di cibo africano, che ha affermato di essere stata sottoposta ad estorsione da parte di un soggetto che ha dichiarato di essere il "capo dei nigeriani di Castel LT", soggetto autore di numerose aggressioni in danno delle persone del luogo;
- NO HU OH che ha confermato le dichiarazioni della HA. In conclusione ritiene il Collegio che contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, emergano da quanto detto gravi indizi circa l'operatività della menzionata associazione di stampo mafioso in Castel LT, operatività che come detto si manifesta non solo internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati ma anche esternamente attraverso un opera di controllo del territorio e di intimidazione nei confronti di chi vi abita. 11 Si guardi bene che la forza di intimidazione non necessariamente per configurare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve essere indirizzata a determinare uno stato di soggezione e di omertà nei confronti degli onesti cittadini ma detto "controllo del territorio” ben può esteriorizzarsi anche nel fiaccare intenti criminali di terzi così da evitare ogni forma di "concorrenza delinquenziale" costringendo chi avesse comunque intenti illeciti ad aderire al sodalizio criminale. Del resto il chiaro testo del comma 3 dell'art. 416-bis cod. pen. prevede come elemento integrante del reato anche la mera azione di coloro che "si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti".
4. Ritenuta pertanto corretta l'affermazione del Tribunale del riesame circa la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sotto il profilo oggettivo di sussistenza dello stesso, si pone, peraltro, la questione della gravità indiziaria circa la partecipazione degli odierni ricorrenti sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo al sodalizio criminale de quo. Al riguardo deve essere evidenziato che non può essere ritenuto risolutivo il fatto che per divenire membri della consorteria mafiosa in esame occorreva essere sottoposti ad un sorta di cerimonia di iniziazione (peraltro indicata con modalità diverse dai due collaboratori di giustizia che ne hanno parlato) atteso che proprio per la pur limitata autonomia dell'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti rispetto a quella mafiosa e la possibile, almeno parziale, differenza nella componente soggettiva, l'affiliazione ad una delle organizzazioni non è da sola sufficiente a dimostrare la partecipazione all'altra e viceversa, per la cui sussistenza occorre verificare se il soggetto risulti inserito e partecipe delle particolari, autonome finalità di entrambe le compagini associative. Non può, in sostanza, affermarsi che solo perché le attività di narcotraffico e quelle di sfruttamento della prostituzione sono settori di operatività dell'associazione mafiosa, solo per questo chi commette i predetti reati-fine deve rispondere ipso facto anche del reato associativo. Sul punto nella giurisprudenza di legittimità si è peraltro avuto modo condivisibilmente di precisare che «Rispondono sia del reato di associazione di tipo mafioso che di quello di associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, qualora il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività di un'associazione di tipo mafioso e venga gestito attraverso un'associazione all'uopo finalizzata e appositamente costituita e diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma altresì coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti nella consapevolezza però 12 che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso» (Sez. 6, n. 4651 del 23/10/2009, dep. 2010, Bassano, Rv. 245875). Orbene quello descritto è proprio l'elemento caratterizzante la condotta degli odierni ricorrenti nel caso che in questa sede ci occupa. Già i citati collaboratori di giustizia risultano avere evidenziato una struttura associativa controllante la "globalità" del controllo sul territorio delle attività criminose ed a conforto di ciò si sono inserite anche le dichiarazioni degli altri testi sopra citati. In sostanza dal quadro descritto nell'ordinanza impugnata non risulta emergere alcuno spazio di autonomia tra le attività delittuose sul territorio (come detto in principalità traffici di droga e sfruttamento della prostituzione) e la "casa madre" costituita dall'associazione mafiosa e dalle sue ramificazioni operative e proprio quell'impossibilità degli adepti di sfuggire al superiore controllo dei vertici unitari e gli stretti contatti tenuti con i vertici della stessa sono elementi che consentono di affermare l'impossibilità che chi si associava al fine di commettere reati-fine non fosse consapevole di entrare a far parte della più grande organizzazione mafiosa che gestiva i vari settori ed in tal modo di contribuire moralmente e materialmente al perseguimento degli illeciti fini della stessa. In tale quadro si inseriscono gli elementi indiziari riguardanti la partecipazione dei singoli indagati oggi ricorrenti fondata sugli elementi indicati per ciascuno di essi negli appositi paragrafi dell'ordinanza in esame (e qui da intendersi riportati: per SA pagg. 31-33, per AD RT pagg. 33-34, per LE MA pagg. 36-38, per AN AM pagg. 38-40, per JO CO pagg. 40-42 e per NA MU OH pag. 34-35. La convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il conforto alle stesse dato dalle intercettazioni telefoniche per quanto riguarda tutti i ricorrenti ed i loro rispettivi ruoli e, più in generale, il quadro nel quale sono maturate le vicende, a cui si sono aggiunti altri elementi quali le dichiarazioni dei denuncianti (GW HE ed altri) per quanto riguarda nello specifico le posizioni di SA ed AD RT e quali gli arresti in flagranza per la violazione della legge sugli stupefacenti che hanno riguardato AN AM e NA MU OH (al quale l'organizzazione risulta essersi interessata anche al fine di procurargli assistenza legale in occasione dell'arresto) danno un quadro confortante della gravità indiziaria ritenuta sussistente nei confronti degli stessi. Per solo dovere di completezza deve essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in 13 ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie". (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).
5. Quanto detto vale a fortiori anche per la gravità indiziaria relativa ai fatti-reato legati allo sfruttamento della prostituzione (capo C) per i quali è stato disposto il trattamento cautelare nei confronti degli odierni ricorrenti AD e SA. 4 حار 141 Peraltro i relativi ricorsi sul punto risultano essere caratterizzati da evidente genericità.
6. Da quanto sopra consegue il rigetto di tutti i ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'articolo 28 reg. es. c.p.p. Così deciso il 31/03/2017. Il Consigliere/estensore Il Presidente Marco Maria Alma Domenico Gallo ୧୪· fello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 11.4 APR 2017 H Canceliere ADIC A Z I e O Angelo Mark N E 15