Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art.12 "quinquies" della legge n.356 del 1992 richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
Commentario • 1
- 1. L’art. 512 bis c.p. tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalitàAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Introduzione – 2. Caratteristiche della fattispecie e classificazioni giurisprudenziali – 3. L'ipotesi del concorso eventuale ex art. 110 c.p. – 4. La dubbia costituzionalità della fattispecie delittuosa per difetto di sufficiente determinatezza – 5. Considerazioni finali 1. Introduzione All'indomani del periodo stragista concretizzatosi nella più grave manifestazione nell'anno 1992, il titolo della legge in commento, laddove faceva riferimento alla «criminalità mafiosa», lascia intendere le scelte di politica criminale dell'epoca, ove il contrasto rigoroso al fenomeno mafioso, imponeva di bersagliarne in maniera risoluta il risultato finale, consistente oggi come allora …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2013, n. 18852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18852 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 12/02/2013
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 317
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 50263/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 12/10/2012 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. Carlo Morace, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2010 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, confermando il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari della stessa sede, ha disposto che NO IN rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato, in concorso con AC IC VA (detto NI), per il delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356; con l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.
1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta sorretta da un grave compendio indiziario, il NO si era prestato ad assumere fittiziamente la titolarità di quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata S.D.S. Holding, S.G.S. Group, Samiro, Fast Group, Fast Game e Tierre, in realtà nella disponibilità del AC, allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.
1.2. Gli elementi indiziari dimostrativi del carattere fittizio delle intestazioni sono stati ravvisati nelle conversazioni telefoniche intercettate. Il dolo specifico del reato è apparso accertato in rapporto alla consapevolezza in capo al AC che, per le frequentazioni con soggetti appartenenti alla "'ndrangheta" e per le plurime condotte delittuose poste a base di provvedimenti coercitivi nei suoi confronti, vi fosse la possibilità di essere sottoposto a misura preventiva di carattere patrimoniale;
analoga consapevolezza è stata attribuita al NO, in quanto conscio della caratura criminale dei soggetti che gravitavano intorno agli affari gestiti dalle società a lui formalmente intestate. L'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata ravvisata sotto il profilo della finalità condivisa di agevolare l'associazione mafiosa operante nel territorio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il NO, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando omessa confutazione degli argomenti sottoposti al giudice del riesame, ripropone la linea difensiva facente perno sull'insussistenza della finalità elusiva delle misure di prevenzione;
rileva che le prime intestazioni delle quote sociali sono avvenute in un tempo di gran lunga anteriore alle condotte del AC poste a fondamento della misura cautelare assunta;
sostiene essere state ben altre le finalità delle fittizie intestazioni, indicandole: nell'esistenza di fideiussioni;
nell'impossibilità di ottenere contratti di leasing per commettere truffe, stante l'esposizione debitoria;
nella necessità di non apparire intestatario di punti vendita onde evitare l'estensione nei suoi confronti di un precedente fallimento.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente si richiama ai passo della motivazione in cui gli si attribuisce il concorso nei reati di truffa e di collusione con la mafia attraverso le società formalmente intestategli, rilevando come l'argomento si ponga in logica contraddizione con la pretesa finalità di porre il deducente come schermo irreprensibile atto a salvaguardare le partecipazioni societarie del AC. Insiste, ancora, sulla assoluta anteriorità delle prime intestazioni rispetto ai reati commessi nel 2007. Sotto altro profilo rileva l'incompatibilità tra il fine elusivo, perseguito dal AC - e condiviso dal deducente - secondo l'accusa, e l'intestazione di quote alla moglie, al suocero, alla convivente e al cognato, cioè a persone soggette alla presunzione di fittizietà di cui all'art. 26, comma 2, del codice antimafia. Lamenta l'illegittima inversione dell'onere della prova, insita nella pretesa che sia l'indagato a fornire la prova di finalità diverse da quella contestatagli.
2.3. Col terzo motivo il NO contrasta la configurabilità dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, negandone la natura oggettiva affermata dal Tribunale.
2.4. Col quatto motivo lamenta non essersi data confutazione alle deduzioni svolte a sostegno dell'esistenza di circostanze idonee a vincere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. 3. Vi è agli atti una memoria difensiva con motivi nuovi, con cui il ricorrente ancora insiste sull'incompatibilità fra il perseguimento del fine di mascherare la reale proprietà dei beni e l'attribuzione della proprietà ai parenti del AC;
denuncia l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese da AC MA ER;
evidenzia una serie di circostanze, riconosciute nella stessa ordinanza impugnata, recanti argomenti di segno contrario all'ipotesi accusatoria;
ribadisce la carenza motivazionale in ordine alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei due primi motivi, con efficacia assorbente nei confronti di quelli restanti.
1.1. L'accusa sulla quale si fonda l'emissione del provvedimento restrittivo nei confronti del NO delinea la responsabilità di costui a titolo di concorso, ex art. 110 cod. pen., nel delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato a AC IC VA. Presupposto di tale responsabilità è non soltanto la disponibilità del beneficiario del trasferimento a rendersi titolare fittizio del bene in accordo col cedente, ma altresì la partecipazione alla finalità illegittima di "eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.", secondo il lessico del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 giugno 1992, n. 356. 1.2. Nella proiezione accusatoria riguardante la fattispecie in esame, il fine perseguito sarebbe consistito nel sottrarre le quote delle società a responsabilità limitata S.D.S. Holding, S.G.S. Group, Samiro, Fast Group, Fast Game e Tierre, al vincolo patrimoniale che sarebbe potuto derivare dall'adozione di una misura di prevenzione nei confronti del AC: misura non emessa fino al momento degli atti di disposizione in favore del NO, ma di prevedibile emissione a motivo della pericolosità delle frequentazioni del AC con soggetti appartenenti alla "'ndrangheta", nonché delle plurime condotte delittuose emerse e sfociate nei provvedimenti cautelari emessi nei suoi confronti. 1.3. È di tutta evidenza, alla stregua di quanto fin qui annotato, che l'emissione del provvedimento coercitivo a carico del NO richiedeva un'esplicita motivazione non soltanto in ordine alla fittizieta dell'intestazione delle quote sociali a suo nome, ma altresì in ordine alla condivisione, da parte di costui, delle finalità elusive che - secondo lo schema logico testè individuato - avevano il loro presupposto nella prevista imminenza di una misura di prevenzione patrimoniale.
1.4. Orbene, su quest'ultimo aspetto la motivazione del provvedimento qui impugnato è affetta da innegabili carenze, in quanto dedita in misura preponderante a descrivere le cointeressenze del AC con alcuni esponenti della criminalità organizzata, con specifico riferimento alla cosca De /T, e a dar conto degli elementi indiziari indicatori della fittizietà delle intestazioni delle quote sociali;
mentre in ordine alla configurabilità del dolo specifico poc'anzi delineato il provvedimento si limita a confutare gli argomenti difensivi diretti a prospettare altre finalità delle false intestazioni, diverse dall'intento di eludere possibili misure di prevenzione patrimoniali: quasi che fosse onere dell'indagato provare la liceità della propria condotta, e non incombesse invece all'accusa dimostrare - sia pure nei limiti della probatio minor richiesta in sede cautelare - la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.
2. A ben guardare, poi, le ragioni portate a confutazione della linea difensiva del NO neppure resistono al vaglio di legittimità, sotto il duplice profilo della completezza e della tenuta logica. Sostiene il Tribunale, in adesione alle argomentazioni sviluppate dal pubblico ministero, che non sia ipotizzabile la finalità di sottrarre il capitale investito nelle società alla garanzia patrimoniale dei creditori della società AC Trasporti s.r.l., cui IC AC aveva prestato fideiussione, per essere mancato qualsiasi tentativo di escussione della garanzia da parte dei garanti: così trascurando di considerare che, fino all'estinzione della predetta garanzia, ogni iniziativa in tal senso restava giuridicamente possibile. Rileva una contraddittorietà fra la descritta ipotesi, avallata dalle dichiarazioni rese da IA OU, e l'assunto dello stesso AC, secondo cui il sistema di interposizioni fittizie sarebbe servito a evitargli problemi e pressioni da parte di terzi, che lo avrebbero altrimenti assillato con richieste di raccomandazioni, assunzioni e altro: omettendo di considerare la possibilità che ambedue le finalità concorressero nel suggerire all'indagato il ricorso alle intestazioni fittizie. Sottolinea, ancora, il Tribunale che il AC non soltanto è ricorso all'interposizione di fiduciari nell'intestazione delle quote sociali, ma si è anche preoccupato di non apparire quale amministratore delle società a lui facenti capo in via di fatto, traendone la conclusione - con salto logico in nessun modo argomentato - che ciò dimostrasse l'esistenza di motivazioni simulatorie ulteriori e diverse, rispetto a quella allegata.
3. Va ribadito, conclusivamente, che la ripartizione dell'onere probatorio vigente nel sistema penale rendeva necessario che fossero individuati gli elementi positivamente dimostrativi della specifica finalità di sottrarre le quote sociali, fittiziamente intestate al NO, agli effetti che sarebbero derivati da misure di prevenzione patrimoniali ragionevolmente ritenute imminenti: il che comportava, fra l'altro, la necessità di superare gli ostacoli di carattere logico additati dalla difesa, costituiti: 1) dall'anteriorità temporale delle prime intestazioni fittizie, rispetto ai fatti indizianti sui quali si sarebbero dovute fondare le prospettate misure ablative;
2) dalla sostanziale inanità dell'espediente, a fronte del prospettato coinvolgimento del NO nelle condotte illecite assertivamente realizzate attraverso le società partecipate, per cui egli stesso sarebbe rimasto esposto alle medesime misure di prevenzione;
3) dall'ulteriore motivo di inanità del progetto elusivo nel suo complesso, riveniente dall'applicabilità ai parenti dell'interposto della presunzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 26. 4. Le carenze motivazionali fin qui evidenziate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale di Reggio Calabria.
4.1. Le ragioni dell'annullamento non comportano la rimessione in libertà dell'indagato. Conseguentemente la cancelleria è chiamata a curare gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1- ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013