Sentenza 10 febbraio 2017
Massime • 1
È inammissibile, perchè generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Ricorso prolisso .. inammissibile (Cass. 57224/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2017, n. 10539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10539 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2017 |
Testo completo
10539-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.247 Giovanni Conti Presidente - UP 10/02/2017- Anna Criscuolo Ersilia Calvanese R.G.N. 39147/2016 Alessandra Bassi Relatore - Fabrizio D'arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO PI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/02/2016 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi i difensori delle parti civili AN OL UG e SI e MI PP, rispettivamente avv. Vincenzo Comi e Avv. MI Stagnè, i quali hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale;
udito il difensore dell'imputato avv. Fabio Massimo Del Bianco, in sostituzione dell'Avv. Nicolò Mastropasqua, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 13 maggio 2013 del Tribunale di Roma, ha dichiarato non H doversi procedere nei confronti di PI LO in relazione al reato di calunnia di cui al capo 1) per essersi il reato estinto per prescrizione, ha dichiarato i fatti di falso in scrittura privata commessi in relazione a molteplici ordini di compravendita di titoli di cui ai capi 2) e 3) (già dichiarati estinti per prescrizione dal primo giudice) non più previsti come reato ed ha confermato le statuizioni civili a favore della AN OL UG e SI e di MI PP.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso PI LO, a mezzo del difensore di fiducia l'Avv. Nicolò Mastropasqua, e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati (con accorpamento di quelli di contenuto sostanzialmente identico o comunque omogeneo):
2.1. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, stante la competenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di AR (primo motivo);
2.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per genericità delle imputazioni di falso rilevanti ai fini della imputazione di calunnia (secondo motivo);
2.3. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'omesso espletamento dell'interrogatorio dell'imputato a seguito di notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (terzo motivo);
2.4. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'omessa dichiarazione di prescrizione dell'azione civile (quarto motivo);
2.5. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per violazione del principio del ne bis in idem in relazione al procedimento per gli stessi fatti già oggetto di archiviazione (quinto motivo);
2.6. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'omessa declaratoria in primo grado della improcedibilità dei reati di falso per tardività della querela (sesto motivo);
2.7 violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per nullità della sentenza del 13 maggio 2013 per gli errores in iudicando relativi alla indicazione delle imputazioni e del numero nella sentenza di primo grado nonché al mancato riconoscimento all'imputato del diritto ad avere per ultimo la parola (settimo, ottavo e nono motivo);
2.8. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato di calunnia sebbene le accuse avessero ad oggetto falsi in scrittura privata, cioè un reato ormai depenalizzato, 2 да comunque non procedibile ed insussistente (decimo ed undicesimo motivo;
motivi dal 51°al 59° e 74°; motivi da 60° al 66°; motivi 71° e 73°);
2.9. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla presentazione delle denunce (dodicesimo motivo);
2.10. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla tardività ed altri vizi della querela per i delitti di falso (motivi tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo);
2.11. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa (diciottesimo motivo);
2.12. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di calunnia (diciannovesimo motivo);
2.13. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di calunnia, con riguardo alla ricostruzione dei fatti (ventesimo motivo);
2.14. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione ai vizi concernenti i termini a difesa, l'impedimento a comparire, la violazione del principio all'autodifesa e del diritto a rendere dichiarazioni spontanee nonché alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (motivi dal 21° al 32°);
2.15. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione perché il fatto di calunnia non sussiste (motivi dal 33° al 50°);
2.16. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione perché il fatto non sussiste in ragione della inattendibilità della persona offesa Tipputi (67° motivo);
2.17. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 226 d.lgs 19 febbraio 1998, n. 51, per omessa dichiarazione della prescrizione del reato (68° motivo);
2.18. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla omessa dichiarazione della prescrizione del reato di calunnia in primo grado (69°, 70°e 72° motivo);
2.19. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del comportamento processuale dell'imputato (75° motivo);
2.20. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova a fondamento del giudizio di penale responsabilità (76° motivo); 3 2.21. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'erronea declaratoria di falsità delle sottoscrizioni nonostante l'intervenuta prescrizione dei reati in udienza preliminare (77° motivo);
2.22. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili (78° motivo);
2.23. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio (79° motivo).
3. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa del LO ha prodotto: 1) copia della notifica di fissazione dell'udienza dinanzi a questa Corte;
2) atto di citazione per querela di falso;
3) verbale di udienza del 27 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale di Roma;
4) ordinanza del Tribunale del 23 luglio 2014; 5) consulenza tecnica d'ufficio.
4. Nelle memorie depositate in cancelleria, l'Avv. Vincenzo Comi, difensore della parte civile AN OL UG e SI, e l'Avv. MI Stagni, difensore della parte civile MI PP, hanno chiesto che il ricorso del LO sia dichiarato inammissibile, giusta la pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti dinanzi al giudice del gravame e, ad ogni modo, la manifesta infondatezza delle censure mosse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PI LO deve essere dichiarato inammissibile.
2. In linea generale, va posto in rilievo come tutti i settantanove motivi posti a base del ricorso ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. costituiscano pedissequa replica delle doglianze già mosse in appello e non si confrontino con le esaustive risposte date dalla Corte al riguardo. Il che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, comporta l'inammissibilità del motivo, atteso che i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.1. A ben vedere, il ricorso si appalesa generico anche sotto altro profilo. Nel frazionare in un abnorme numero di motivi (ben settantanove) deduzioni concernenti gli stessi capi d'imputazione ed i medesimi punti e questioni oggetto 4 a della decisione, nel reiterare identiche doglianze seppure con sfumature diverse e nel sottoporre al giudice della impugnazione argomenti all'evidenza ridondanti, il ricorso disattende il disposto dell'art. 581 lett. c), cod., proc. pen., là dove prescrive l'enunciazione dei motivi "con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta". Ed invero, l'eccessiva prolissità e verbosità nel ricorso rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione e, dunque, contravviene al necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento.
2.2. Ad ogni modo, i motivi dedotti sono inammissibili per ulteriori ragioni.
3. Sono inammissibili tutte le censure che attengono alla dedotta insussistenza dei reati di falso in scrittura privata, fattispecie abrogata col d.lgs. n. 7 del 16 gennaio 2016. 3.1. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", in quanto non potrebbe trarre alcun vantaggio, neanche sul piano morale, dalla applicazione della diversa formula, atteso che il fatto addebitatogli, anche se sussistente ed a lui ascrivibile, rientra ormai nell'ambito di un comportamento penalmente non rilevante e quindi lecito (Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, Simionato M. ed altri, Rv. 215193; Sez. 6, n. 6486 del 13/11/2003 - dep. 2004, Arcoleo ed altri, Rv. 228370). In tale situazione, è ravvisabile un interesse coltivabile col ricorso per cassazione soltanto qualora dal fatto discenda una responsabilità di natura amministrativa, in relazione alla quale sia stata disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative a un illecito depenalizzato (Sez. 6, n. 27726 del 11/06/2013, Musumeci, Rv. 255631). Orbene, nel caso in oggetto, siffatta situazione non ricorre, sia perché dai fatti un tempo sanzionati penalmente quali falso in scrittura privata non discende alcuna responsabilità amministrativa integrando ormai un illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile -; sia perché il ricorrente non ha fatto comunque alcun cenno ad un interesse a coltivare il ricorso ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria civile.
3.2. Ne discende, quale naturale corollario, l'inammissibilità di tutte le questioni processuali concernenti il procedimento di accertamento dei reati di falso. 5 Coff 3.3. In applicazione delle regulae iuris sopra delineate, sono pertanto inammissibili i motivi, in rito e nel merito, che si sono sopra sintetizzati nei punti 2.1 (questione di competenza in ordine ai falsi), 2.2 (genericità delle imputazioni di falso), 2.6 (improcedibilità dei reati di falso per tardività della querela), 2.10 (tardività ed altri vizi della querela per i delitti di falso) e 2.21 (erronea declaratoria della falsità delle sottoscrizioni nonostante l'intervenuta prescrizione in udienza preliminare).
4. Con riguardo alle deduzioni di natura processuale concernenti il delitto di calunnia, dichiarato estinto per prescrizione da parte del Giudice d'appello, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere rimarcato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità non soltanto i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma anche le nullità di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501) 4.1. Ne discende l'inammissibilità delle eccezioni di natura processuale di cui ai punti 2.3 (omesso espletamento dell'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen.), 2.7 (errores in iudicando), 2.9 (vizi delle denunce rilevanti ai fini della prescrizione), 2.14 (vizi del processo), 2.17 (omessa dichiarazione di prescrizione del reato), 2.18 (omessa dichiarazione della prescrizione del reato di calunnia in primo grado) e 2.19 (vizio di motivazione in relazione alla valutazione del comportamento processuale dell'imputato).
5. E' inammissibile la deduzione di cui al punto 2.4 (in relazione all'omessa dichiarazione di prescrizione dell'azione civile), in quanto generica, contraria alla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014 - dep. 28/04/2014, M, Rv. 260158) e, comunque, non dedotta tempestivamente ai sensi dell'art. 491 c.p.p.
6. E' palesemente destituita di fondamento l'eccezione di cui al punto 2.5 (violazione del principio del ne bis in idem in relazione al procedimento per gli stessi fatti oggetto di archiviazione), là dove il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari in ragione del principio di tassatività delle - nullità e dei casi di impugnabilità non è suscettibile di gravame (Sez. 1, n. - 27672 del 21/06/2007, Pranno, Rv. 237060). Si tratta comunque di questione che ove deducibile avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine di cui- all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. 6 7. I motivi di cui al punto 2.8 ripropongono doglianze già coltivate in appello e comunque sollecitano una rivisitazione delle valutazioni espresse dai giudici della cognizione, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
7.1. Ineccepibile in diritto è, altronde, la decisione della Corte territoriale, là dove osserva che l'intervenuta abolizione del reato oggetto di falsa incolpazione - integrante il reato di falso in scrittura privata abrogato con il citato decreto n. 7 del 2016 non elide la rilevanza penale della condotta calunniosa. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il delitto di cui all'art. 368 cod. pen. non viene meno per effetto di successiva abrogazione del reato presupposto, poiché questo costituisce un mero elemento di fatto della fattispecie: ciò che rileva è che la falsa accusa, nel momento in cui fu indirizzata all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a questa avesse obbligo di riferire, espose la persona ingiustamente accusata al rischio di essere sottoposta a procedimento penale e di essere condannata per un reato punito con una pena superiore, nel massimo, a dieci anni di reclusione (v. da ultimo, Sez. 6, n. 12665 del 26 febbraio 2016, Bambini;
Sez. 6, n.18179 del 15 marzo 2016, Iannetti).
7.2. A ciò si aggiunga che la denuncia era "aperta" e dunque non restringeva il campo ai reati configurabili dall'A.G., sicchè giusta la pluralità - non vi sarebbe comunque delle ipotesi accusatorie astrattamente ravvisabili spazio per assegnare rilevanza alla sopravvenuta abrogazione del reato di falso (Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016, Galletti, Rv. 266534).
8. Coglie all'evidenza fuori segno anche la deduzione sub punto 2.11 (mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa), in quanto, oltre a replicare il rilievo già mosso in appello e correttamente disatteso dalla Corte territoriale (v. pagina 29 della sentenza), si appalesa manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la calunnia non è difatti scriminata dall'esercizio del diritto di difesa allorquando come nella specie - la persona non si limiti alla confutazione dei fatti ascritti ma muova false accuse ai danni di taluno che sappia essere innocente, in un atto rivolto all'Autorità giudiziaria, con incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto 7 Ө concreto (ex plurimis Sez. 6, n. 18755 del 16/04/2015, P.O. in proc. Scagnelli, Rv. 263550).
9. Riproducono doglianze già sollevate in appello, inecceppibilmente confutate dal Collegio di merito (v. pagina 29 della sentenza), e comunque tese ad una non consentita rivisitazione del merito della causa, i motivi di cui ai punti 2.12 (sull'elemento soggettivo del reato di calunnia), 2.13 (sulla ricostruzione dei fatti). 10. Analoghe considerazioni valgono per le numerose deduzioni compendiate nel punto 2.15 (in relazione alla mancata assoluzione perché il fatto di calunnia non sussiste), in quanto volte ad una rilettura delle emergenze processuali, non consentita nel giudizio ex art. 606 cod. proc. pen. E ciò a fronte della lineare ed esaustiva motivazione svolta dal Collegio d'appello nelle pagine 21 e seguenti della sentenza in verifica. 11. Oltre a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito improponibile nella sede di legittimità la" censura sub punto 2.16 (inattendibilità della persona offesa Tipputi) non risulta essere stata dedotta in appello, sicchè risulta comunque non delibabile in quanto extra devolutum ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 12. Tutto sviluppato sul punto del fatto e comunque fondato su deduzioni generiche è il motivo sub punto 2.20. 13. E' del tutto generica la censura mossa con il motivo di cui al punto 2.22 (in relazione alle statuizioni civili). 14. Infine, ripropone una deduzione già mossa in appello e non si confronta con l'ineccepibile risposta data dalla Corte distrettuale (nelle pagine 31 e 32) l'ultimo motivo sub punto 2.23 (in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio). 15. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro, in prossimità al massimo della sanzione pecuniaria. 8 Dalla decisione discende anche la condanna del LO alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili AN OL UG e SI e MI PP, che avuto riguardo all'impegno difensivo liquida in 3.500- euro a favore di ciascuno, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili AN OL UG e SI e MI PP, che liquida in 3.500 euro a favore di ciascuno, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA. Così deciso il 10 febbraio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Giovanni Conti Co n g uk DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 MAR 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piala Esposito 0