Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2013, n. 14373
CASS
Sentenza 28 febbraio 2013

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Massime1

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione, istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.

Commentari2

  • 1L’art. 512 bis c.p. tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità
    Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Introduzione – 2. Caratteristiche della fattispecie e classificazioni giurisprudenziali – 3. L'ipotesi del concorso eventuale ex art. 110 c.p. – 4. La dubbia costituzionalità della fattispecie delittuosa per difetto di sufficiente determinatezza – 5. Considerazioni finali 1. Introduzione All'indomani del periodo stragista concretizzatosi nella più grave manifestazione nell'anno 1992, il titolo della legge in commento, laddove faceva riferimento alla «criminalità mafiosa», lascia intendere le scelte di politica criminale dell'epoca, ove il contrasto rigoroso al fenomeno mafioso, imponeva di bersagliarne in maniera risoluta il risultato finale, consistente oggi come allora …

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  • 2Cosa è necessario per integrare il delitto di trasferimento fraudolento di valori
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 settembre 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 512-bis) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, annullava il titolo cautelare in relazione al reato associativo (art. 416 bis cod. pen., capo a) ascritto a M. J. P. e confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. (capo Q), sostituendo la misura inflitta con quella degli arresti domiciliari. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il difensore dell'indagato impugnava il provvedimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2013, n. 14373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14373
Data del deposito : 28 febbraio 2013

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