Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione, istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.
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- 1. L’art. 512 bis c.p. tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalitàAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Introduzione – 2. Caratteristiche della fattispecie e classificazioni giurisprudenziali – 3. L'ipotesi del concorso eventuale ex art. 110 c.p. – 4. La dubbia costituzionalità della fattispecie delittuosa per difetto di sufficiente determinatezza – 5. Considerazioni finali 1. Introduzione All'indomani del periodo stragista concretizzatosi nella più grave manifestazione nell'anno 1992, il titolo della legge in commento, laddove faceva riferimento alla «criminalità mafiosa», lascia intendere le scelte di politica criminale dell'epoca, ove il contrasto rigoroso al fenomeno mafioso, imponeva di bersagliarne in maniera risoluta il risultato finale, consistente oggi come allora …
Leggi di più… - 2. Cosa è necessario per integrare il delitto di trasferimento fraudolento di valoriDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 settembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 512-bis) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, annullava il titolo cautelare in relazione al reato associativo (art. 416 bis cod. pen., capo a) ascritto a M. J. P. e confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. (capo Q), sostituendo la misura inflitta con quella degli arresti domiciliari. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il difensore dell'indagato impugnava il provvedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2013, n. 14373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14373 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 28/02/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 722
Dott. LOCATELLI SE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 38346/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI IU LI N. IL 19/09/1975;
avverso l'ordinanza n. 607/2012 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 06/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro di annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv.to RIVOLI SE.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6.8.2012, il Tribunale di Messina, investito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., in accoglimento parziale della richiesta di riesame avanzata da HI US NA, riformava parzialmente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 21.7.2012, emessa nei confronti della predetta per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, escludendo l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, e sostituendo la misura più rigorosa con quella degli arresti domiciliari, ritenuta di maggiore adeguatezza. Veniva evidenziato che la donna era la moglie di BÒ EL, che era stato in precedenza raggiunto da due ordinanze di custodia cautelare, l'una per associazione di tipo mafioso, essendo stato ritenuto autorevole esponente del gruppo mafioso barcellonese, l'altra per concorso nell'omicidio di LA NT. Parallelamente all'ordinanza impugnata anche il AM era stato raggiunto da misura cautelare per il reato di cui all'art. 12 quinquies, in quanto ritenuto autore di due distinte ipotesi di intestazione fittizia di beni, con l'attribuzione a RI SE della titolarità della TG Trasporti ed alla moglie, HI US NA, della titolarità della NG Costruzioni srl, entrambe strutture societarie riconducibili all'interessato, soggetto formalmente alieno alla compagine societaria, ma esercente sulle stesse compiti di gestione tipici di un amministratore, il tutto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di appartenenza. In particolare il Tribunale dava conto di come del tutto simulata fosse la titolarità in capo alla moglie del AM, della ditta NG Costruzioni, in quanto la riconducibilità dell'azienda al ricorrente veniva dimostrata dal contenuto delle conversazioni intercettate, che attestavano il diretto interessamento del prevenuto quanto alla immatricolazione dei mezzi;
nonché dal contenuto di conversazioni intercettate in carcere nel corso delle quali la donna chiedeva al marito lumi per la vendita di un autocarro, dimostrando di essere assolutamente priva di autonomia gestoria, circostanza sostanzialmente ammessa dalla stessa interessata, che disse di essersi sempre occupata d'altro, convenendo sul fatto che l'intestazione era finalizzata a sottrarre al marito pregiudicato la titolarità dei beni e che era funzionale all'elusione di possibili misure ablatorie, dal che veniva desunto il carattere fraudolento dell'operazione. Veniva quindi ritenuto che l'indagata avesse consentito al marito di esercitare l'attività imprenditoriale, da cui doveva rimanere estraneo a causa dei suoi trascorsi. Non venivano però ritenuti sussistenti i presupposti per ritenere la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, poiché non risultava che la ricorrente avesse consapevolezza di implementare con la sua condotta illecita le attività criminose del sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, veniva evidenziato che la stessa ove rimessa in libertà avrebbe potuto provvedere alla creazione di nuovi legami nell'interesse esclusivo del coniuge, cosicché seppure ritenesse non adeguata perché troppo afflittiva la misura del carcere, disponeva una misura contenitiva di minore rigore, quale quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della prevenuta, per dedurre:
2.1 violazione di legge quanto alla sussistenza del reato contestato ed alla sussistenza della gravita indiziaria e dell'elemento psicologico del reato: con la costituzione della società in capo alla moglie del AM, non si può configurare il reato in contestazione, non avendo comportato alcun trasferimento di utilità;
la costituzione della società avvenne con denaro acquisito con il risarcimento da due sinistri stradali, cosicché non poteva essere ritenuta la società costituita con proventi illeciti. Non solo, ma la CH nel corso della gestione dell'attività ebbe a compiere atti di disposizione in totale autonomia, nel senso che ebbe ad acquistare un camion, che poi ebbe a vendere, ancorché senza ricevere il corrispettivo: il tribunale avrebbe estremizzato alcuni dati per dimostrare la mancanza di autonomia della donna, così come sarebbero state strumentalizzate le dichiarazioni della stessa, senza valorizzare il profilo secondo cui l'azienda venne costituita in vista della sistemazione dei figli (NG sono infatti le iniziali dei nomi dei due figli, NI e NN), laddove gli interessi dell'indagata erano rivolti ai negozi IANA, da cui proveniva la parte più consistente del reddito familiare. Non solo, ma la difesa rileva che il AM non aveva alcuna procedura di prevenzione in corso, non aveva procedimento penale a carico, la sua posizione nell'ambito della operazione "Pozzo" era stata archiviata e che solo nel marzo 2012 venne richiesta la misura di prevenzione personale nei suoi confronti, cosicché sarebbe carente il requisito del dolo specifico.
2.2 Omessa motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del fatto criminoso. Sarebbe stata omessa una seria e logica motivazione quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose:
doveva essere considerato che la CH andò a trovare il marito, prima dell'applicazione dell'art. 41 bis OP, ben tredici volte e in dette occasioni non venne mai rilevato nulla di compromettente nei dialoghi intercorsi, ragione per cui la motivazione addotta risulterebbe disancorata dalle emergenze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il reato di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies, comma 1, è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Tratto fondamentale della "figura criminis" in questione è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta. Così definiti la struttura ed i limiti del reato in oggetto, emerge la correttezza sul piano giuridico dell'argomentazione a base dell'ordinanza impugnata, che ha riportato la condotta penalmente sanzionata all'acquisizione fittizia nella sfera patrimoniale della CH della titolarità della NG Nuova Costruzione srl, costituita il 2.8.2010, considerato che l'interesse portato dal AM era emerso in sede di controllo a mezzo intercettazione, in cui emergeva che costui si occupò dell'immatricolazione degli automezzi curando le pratiche direttamente presso un'agenzia, nonché dal contenuto dei colloqui in carcere da cui era emerso che la donna aveva chiesto al marito direttive per la vendita di un camion;
l'imputata aveva del resto ammesso di occuparsi di altro settore commerciale e di essere cionondimeno amministratrice unica di detta società solo formalmente. Il che portava a ritenere la riconducibilità effettiva della società al AM ed a fare apprezzare l'operazione di intestazione all'imputata come operazione fittizia. Non veniva ritenuto provato che la società fosse inattiva, tanto più che risultava titolare di rapporti bancari con saldi attivi e quindi faceva ipotizzare un'attività in corso, anche in ragione della disponibilità di automezzi. Quanto poi al fatto che la società sia stata finanziata con il denaro ricevuto dai due figli destinatari, ognuno per parte propria di risarcimenti danni, è circostanza che doveva essere verificata e che allo stato non poteva essere recepita acriticamente, anche in ragione della particolarità del fatto che entrambi, ognuno per parte loro, i due figli abbiano avuto dei ristori di danni subiti.
Il reato integra una fattispecie a concorso necessario, poiché il "soggetto agente" in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano "terzi" che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (Sez. 2^, 24.11.2011, n. 45) e nel caso di specie la CH ebbe a dimostrare di essere perfettamente a conoscenza della problematicità della posizione del marito, avendo riportato l'ordinanza un passo delle sue dichiarazioni, secondo cui solo ufficialmente ella era la amministratore della società NG Costruzioni, visto che il marito non era entrato nella società perché pregiudicato, ammettendo così che fosse ampiamente coinvolto nella gestione.
Allo stato, il compendio indiziario emerso all'esito dell'attività investigativa è dimostrativo della divaricazione tra intestazione reale e intestazione di fatto. La valutazione del Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e quindi sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, cosicché deve concludersi che la motivazione dell'ordinanza, quanto agli addebiti rientranti nella previsione dell'art. 12 quinquies, supera il vaglio di legittimità demandato a questa corte.
Sorretta da adeguata motivazione è poi la valutazione sulla sussistenza di esigenze cautelari, in ragione della particolarità del momento in cui la medesima veniva ritenuta in grado di portare ad ulteriori conseguenze l'attività delittuosa, cosicché deve ritenersi adeguata la misura meno rigorosa adottata, a salvaguardia delle residue esigenze di prevenzione sociale.
Nessuna forzatura del dato normativo, ne' alcuna carenza motivazionale possono essere rilevate: al rigetto del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013