Sentenza 16 maggio 2011
Massime • 3
L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. (La Suprema Corte ha precisato che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione).
Il dipendente ospedaliero che avverta sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati, pone in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio, suscettibile di assumere rilievo come elemento di una condotta corruttiva, poiché attraverso la rivelazione di notizie d'ufficio riservate o segrete per i terzi, e delle quali non ha, comunque, disponibilità, viola i doveri di correttezza ed imparzialità posti a carico dei pubblici dipendenti. (Nella specie, è stata ritenuta sussistente la responsabilità degli infermieri ospedalieri; è stata, al contrario, esclusa la configurabilità di un dovere funzionale di correttezza ed imparzialità a carico dei tecnici addetti alla manutenzione della struttura ospedaliera, delle guardie giurate addette alla vigilanza e degli operatori di cooperative private che avevano prestato servizi accessori su richiesta dei congiunti delle persone poi decedute, o comunque prossime a morire).
La presenza, tra gli affiliati di un sodalizio criminale, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituisce elemento decisivo per configurare il sodalizio come mafioso, se la caratura mafiosa del singolo soggetto non si sia trasmessa all'intera struttura associativa, non potendo essere accolta in astratto, in difetto di una concreta verifica, la regola "semel mafioso, semper mafioso".
Commentari • 6
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 318 (nel testo introdotto dalla L. 190/2012) punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, senza richiedere l'individuazione di un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio, sicché la corruzione per l'esercizio della funzione ha natura di reato di pericolo (Sez. 6, 49226/2014). In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo, rileva sul piano …
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Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2011, n. 25242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25242 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/05/2011
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI ER - Consigliere - N. 613
Dott. CAIAZZO LU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 40879/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA ND N. IL 20/06/1981;
2) VA SE N. IL 08/08/1954;
3) DI CI MM N. IL 10/05/1966;
4) LA GL AN N. IL 23/09/1965;
5) AV EN N. IL 20/11/1983;
6) IN AO NA N. IL 29/01/1962;
7) MO IR N. IL 27/02/1958;
8) RD UI N. IL 16/01/1968;
9) ES EL N. IL 13/09/1959;
avverso la sentenza n. 1348/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 25/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Dott. Enzo Jannelli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori dei ricorrenti LU PE, MO RO, ON EL, VI MO, AR PP, avv.ti Arricò Giovanni, Chiarello Giancarlo, Ferragamo RA, Giannameo MI che hanno concluso, tutti, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
OSSERVA
-1- I dispositivi delle sentenze di primo e secondo grado. Con sentenza, data 25.1/24.4.2010 la corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del gup del tribunale della stessa città 29.10.2008/27.1.2009 resa in sede di abbreviato, per quel che in questa sede rileva:
- dichiarava VA PP, CI LO FE, MO RO e ON EL, colpevoli del delitto del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso - art. 416 bis -, così riformulato il fatto di reato di cui al capo a) dell'imputazione che era stato ridimensionato, rispetto all'originaria a contestazione, dal giudice di primo grado a semplice associazione a delinquere ex art. 416 c.p.;
- confermava ai predetti imputati la condanna inflitta loro in primo grado per i reati - fine di tentata estorsione e di estorsione consumata - formulati rispettivamente ai capi B2) e C4) per VA, ai capi B3) e C1) per CI, al capo CI) per MO ed al capo C3) per ON, ripristinando l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per tutte le estorsioni, tentate o aggravate, originariamente contestata ed eliminata dal giudice di primo grado;
- condannava VA, MO e CI, quali corruttori, per gli ulteriori reati - fine di corruzione propria, loro rispettivamente con testati, ex artt. 319, 320 e 321 c.p. per i quali erano stati assolti con la prima sentenza, e di rimando:
- condannava, quali corrotti, AR DR per il capo E2), Di UC OM per il capo F1), La UA NG per il capo E4), PE LU per il capo E2), che in primo grado erano stati tutti assolti;
- confermava, infine, la condanna di MO VI per i due reati di tentata estorsione di cui ai capi B e B1).
Conseguiva, in seguito alla riforma della sentenza, tenuto conto delle attenuanti concesse, , della comparazione con le aggravanti contestate, della riduzione per il rito abbreviato, la rideterminazione delle pene secondo legge.
- 2- I fatti di causa.
In breve i fatti di causa: ruotano intorno alle attività delinquenziali di una organizzazione promossa da SI ER, CI DE (giudicati in separato procedimento insieme ad altri partecipi della associazione) e ON EL, finalizzata ad acquisire il monopolio del mercato delle onoranze funebri in Foggia. I giudici sia di primo e secondo grado concordano sulla genesi della associazione. Successivamente a due guerre di mafia, tra consorterie contrapposte facenti capo al binomio SI - Francacavilla, da un lato, a CI - Prencipe dall'altro, che avevano registrato, l'una, negli anni 1998 - 1999, l'altra, negli anni 2002-2003 una serie di omicidi e dopo gli arresti dei protagonisti, era intervenuta nel provincia di Foggia una vera e proprio pax mafiosa concordata dai suoi protagonisti in posizione verticistica, una volta scarcerati nei primi mesi del 1996. In particolare, SI ER e ON EL, da sempre interessati al mercato delle onoranze funebri, si accordavano nell'interesse delle imprese di pompe funebri, per avrebbero dovuto versare tangenti e avversari, e ancora altre di dividersi gli affari che proponeva il mercato: delle onoranze per i morti in Ospedale si sarebbe occupata la ditta Angeli, per la rimozione dalla strada dei morti in seguito a incidenti stradali, la ditta l'Annunziata. Analoghi accordi erano intervenuti per il disbrigo delle pratiche amministrative occorrenti per il trasporto delle salme fuori del comune di Foggia, in un primo momento espletate dal costituito centro servizi funerari, successivamente, nel periodo 1.6 - 19.7.2006, dalla ditta AL Service di PP OP, ancora dopo dalla ditta l'Annunziata di ON. Conseguivano reazioni estorsive, con minacce, danneggiameli ed altro nei confronti delle le ditte, specie della provincia di Foggia, che rifiutavano di versare tangenti imposte dalla associazione criminale o di affidarsi ai servizi offerti dalle imprese foggiane degli affiliati. L'associazione criminale si attivava anche con azioni volte a corrompere con regalie in denaro impiegati dell'ospedale ed incaricati di servizi pubblici afferenti alla attività ospedaliera -, guardie giurate e conducenti di ambulanze - che avvertivano gli affiliati tempestivamente dei decessi o degli imminenti decessi in modo che le ditte di pompe funebri specie la ditta gli "Angeli" di SI, potessero intervenire tempestivamente presso i familiari a cui offrivano i loro servizi di onoranze funebri.
-3- Le motivazioni della sentenza di primo grado...... Ora i giudici di primo e di secondo grado, in ordine alla qualificazione dei fatti come in generale enunciati, sono pervenuti a differenti determinazioni in ordine alle tre problematiche che sul piano delle qualificazioni dei fatti il processo propone: il carattere mafioso o meno della associazione, l'aggravante o meno, in relazione ai reati - fine, estorsioni e corruzioni, dell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività della associazione maliosa, la configurabilità o meno nelle fattispecie del delitto di corruzione propria per atti contrari ai doveri di ufficio.
I giudici di primo grado hanno risolto le tre questioni in modo diametralmente opposto alle determinazioni dei giudici di secondo grado.
A) quanto alle prime due questioni, la seconda dipendendo in modo preponderante dalla prima, il gup del tribunale di
Foggia ha escluso il carattere mafioso della associazione, che pure ha riconosciuto, per un duplice ordine di ragioni che possono nel modo seguente sintetizzarsi: mancanza della forza intimidatrice promanante impersonalmente dal consorzio criminoso, dal lato attivo, mancanza dello stato di assoggettamento e di omertà all'esterno, nei soggetti cioè destinatari della attività delittuosa. Non è sufficiente cioè l'intimidazione all'interno del gruppo, ma essa deve estrinsecarsi anche all'esterno. La riprova era che buona parte degli imprenditori di pompe funebri hanno riferito delle richieste di denaro agli inquirenti, si sono apertamente opposti alle richieste, richieste peraltro non connotate molte da modalità ricattatorie . Dichiaravano alcuni agli inquirenti di aver appreso del pagamento di tangenti richieste alla ditte che si recavano a Foggia per il trasporto di una salma, ma che ad essi, la tangente, non era stata richiesta e che comunque non avevano mai pagato: così US RA LF di Sannicandro Garganico, RE giuseppe, di sant'Agata di Puglia, NA GE RA di San Severo, De TO MI di San LO Civitate, RA LO di Torremaggiore. Altro elemento sottolineato dai giudici di primo grado era costituito dal fatto che non vi era prova di sistematici atti di violenza nei confronti di coloro che avessero trasgredito alle richieste o imposizioni di tangenti. Dal contesto probatorio emergeva che non tutte le imprese erano interessate all'accordo per la divisione del mercato, tanto che personale anche di ditte di pompe funebri non collegate alla associazione solevano stazionare nei pressi dell'ospedale per essere avvertiti da persone, intranee o no alla struttura ospedaliere, dei decessi e poter quindi prontamente, vincendo così la concorrenza, intervenire presso i familiari dei deceduti. Tale circostanza costituiva l'ulteriore prova, secondo il gup, insieme al fatto che agli informatori per la loro collaborazione veniva data un compenso solitamente di 150/200 Euro, della mancanza della intimidazione esterna propria della associazione mafiosa.
B) Ne conseguiva l'insussistenza della aggravante di cui all'art. 7 cit. per l'inesistenza di una associazione mafiosa e per il difetto di comportamento mafiosi, di ostentazione cioè evidente e provocatoria di una forza, recepita come tale, intimidatoria. C) Peraltro riteneva il giudice del primo grado che nessun obbligo di segreto avevano i dipendenti ospedalieri, ne' tanto meno gli incaricati di pubblico servizio, quali guardie giurate e conducenti delle autoambulanze, appartenenti alle cooperative che nell'interesse dell'ospedale prestavano i loro servizi. L'informazione resa non poteva considerarsi un atto contrario di ufficio, perché il riserbo in ordine ai decessi esulava dai loro doveri.
- 4 -.....e di secondo grado
In contrario avviso i giudici di secondo grado ravvisano il carattere mafioso della associazione in forza di plurime considerazioni:
l'interesse al mercato delle pompe funebri era appartenuto proprio alle associazioni mafiose coinvolte nelle guerre di mafia degli anni precedenti, come del resto evidenziato dal collaboratore di giustizia AL ON. I capi storici di quelle associazioni, SI ER, CI DE e ON EL gestivano, dopo la scarcerazione dei primi due, le ditte coinvolte nel sistema di estorsioni e di corruzioni. La collaborazione di NI ON, che riferisce delle azioni della associazione, di cui avrebbe fatto parte dal marzo fino al Luglio 2006, sarebbe stata erroneamente svalutata dai giudici di primo grado nella parte in cui riferiva delle riunioni di MO RO, CI LO e VA nei locali annessi all'obitorio degli ospedali riuniti di Foggia, nel cui contesto si discuteva delle estorsioni da compiere ai danni delle agenzie di pompe funebri.
Sottolineavano i giudici di secondo grado le fonti probatorie dalle quali risultava l'attività estorsi va, qualificata dall'aggravante del metodo mafioso, condotta in modo sistematico e continuativo, l'intimidazione conseguente alla presenza abusiva degli operatori necrofori della ditta "Angeli", nelle persone di CI, VA, MO e SI (quest'ultimo giudicato, insieme a molti altri, in un separato procedimento), presso i locali dell'obitorio del nosocomio, la costrizione sugli informatori posti nella alternativa di scegliere tra l'informazione e la conseguente regalia o la reazione della consorteria che manifestava un certo potere all'interno del nosocomio. Rilevavano sempre i giudici di secondo grado che la mafiosità può trarsi anche dalla capacità, potenzialità dell'intimidazione, anche in assenza di veri e propri atti di coercizione. E la potenzialità era data dalla caratura dei personaggi interessati alle ditte di pompe funebri che tentavano di accaparrasi il relativo mercato. Tra i fatti deponenti per l'esercizio del metodo mafioso con la conseguente volontà dei sodali dell'associazione, i giudici di merito rimarcavano il significato sinistro della scomparsa di OP PP, una volta che questi, contravvenendo agli accordi con gli intranei della associazione, intraneo egli stesso, con l'incarico di curare le pratiche amministrative per le ditte che venivano dalla Provincia per curare servizi funerari in Foggia, era entrato in collisione con i capi storici della associazione, SI ER e ON EL.
Con riferimento ai reati di corruzione, i giudici di secondo grado ritenevano che infermieri, guardie giurate, autisti delle autoambulanze siano tutti incaricati di pubblico servizio, come tali obbligati al dovere di riserbo derivante direttamente dalla loro posizione istituzionale. In punto di fatto la sentenza impugnata valorizzava, e per ogni capo di imputazione relativo, conversazioni telefoniche dalle quali emergeva con particolare nitore il passaggio delle informazioni tra corrotti e corruttori.
- 5 - I motivi di ricorso avverso il ritenuto carattere mafioso della associazione e la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.
A) CI LO ND e VA PP, rispettivamente Presidente e vice-Presidente del consiglio di amministrazione della Ditta Angeli, propongono, tramite l'avv. ON Censano, un primo atto di ricorso congiunto, il secondo ne propone, tramite l'avv. Ciannameo, un secondo nel suo esclusivo interesse. In primo grado CI e VA venivano condannati per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere semplice - art. 416 c.p., comma 2 - capo A) - nonché, in continuazione, CI per due episodi estorsivi, formulati ai capi B3) e C1) ai danni rispettivamente di AN AR e NI NZ, VA per ancora due episodi estorsivi di cui ai capi B2) e C4) ai danni rispettivamente di BA ER e IL DU MI. Venivano assolti dai fatti estorsivi contestati, al CI, ai capi C 5) e C 6), al VA, ancora al capo C 6), nonché dai fatti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex artt. 319, 320 e 321 c.p. loro contestati. Con il ricorso congiunto CI e VA, tramite difensore, denunciano l'illogicità della motivazione della sentenza e travisamento dei fatti nella parte in cui hanno ritenuto i giudici di merito il carattere mafioso della associazione. La sentenza avrebbe senza giustificazione - ed il motivo è comune agli altri ricorrenti, MO RO e ON EL - valorizzano le dichiarazioni di due collaboratori, AL ON e NI ON. Il primo si riferisce ad un periodo antecedente ai fatti contestati, precisamente la sua collaborazione data cinque anni prima dei fatti di causa di cui, di conseguenza, non poteva conoscere nulla. Si segnala che SI ER era stato sì processato per l'art. 416 bis c.p. nel proc. cd. Araba Fenice, in cui era stata emessa ordinanza cautelare in data 26.5.2003 ove il AL era stato il principale accusatore, ma all'esito il SI era stato assolto con sentenza passata in giudicato. La stessa sorte era avvenuta per il proc. pen. cd. "Double Edge", nel quale era stata emessa ordinanza cautelare, conclusosi con sentenza per il CI, ampiamente assolutoria - per non aver commesso il fatto - dall'imputazione ex art. 416 bis c.p.. L'imputato per la verità era stato condannato per il delitto ex art. 416 bis per fatti fino al Giugno 1995, per poi doversi registrare due procedimenti per l'art. 416 bis e due ampie assoluzioni in merito. Ne consegue che sui fatti specifici il AL, collaboratore da tanti anni, nulla può dire in merito alla associazione de qua.
I motivi di ricorso poi svolgono il tentativo di minare la credibilità soggettiva ed oggettiva dell'altro collaboratore, tale NI ON, indotto alla collaborazione per le sue condizioni di salute ed economiche e per le dichiarazioni contraddittorie in merito ad un attentato commissionatogli da SI contro un magistrato, in merito, ancora, ad un paventato omicidio ai suoi danni ad opera di De NU PP. Peraltro si sottolinea il fatto che il collaborante non ha mai avuto rapporti con il SI ER, con i coimputati CI LO e MO RO. Non si registra alcuna telefonata tra il NI e questi imputati.
Contestano, ancora i motivi di ricorso, il metodo mafioso attribuito alla associazione, in base al rilievo che solo una persona di Foggia, tale ZI RA LO, parla di un tentativo di estorsione ai suoi danni non andato a buon fine per il suo, dopo una prima adesione, rifiuto di pagare e per la conseguente denuncia presentata. Peraltro tutte le altre persone offese, risultano operatori nella provincia e non nella città di Foggia. Ulteriore elemento distonico rispetto alla costruzione di una associazione mafiosa era rappresentato dal fatto che gli operatori sanitari che in prima battuta davano notizie sui decessi venivano pagati. Tutte queste circostanza sono ribadire dalla difesa del VA nel contesto del ricorso presentato nel suo esclusivo interesse, insieme al rilievo secondo cui ad escludere l'operatività di un metodo mafioso occorreva considerare che molti titolari delle imprese funebri rifiutavano di pagare la tangente o il corrispettivo richiesto per il disbrigo delle pratiche e amministrative ed a tali dinieghi non era mai seguita alcuna minaccia o ritorsione. B) I motivi di ricorso presentati da MO RO, tramite l'avvocato Giancarlo Chiarello, e da ON EL, con due ricorsi sottoscritti da distinti difensori, rispettivamente ancora Giancarlo Chiarello e RA LO FE, si svolgono lungo le stesse cadenze argomentative e pertanto possono trattarsi congiuntamente.
- Entrambi denunciano, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. a) e c) e art.591 c.p.p. per essere inammissibile l'appello proposto dal P.M.
avverso la sentenza di primo grado per genericità, aspecificità sul punto relativo al carattere mafioso della associazione, come peraltro per tutti i reati di estorsione e di corruzione contestati: l'organo dell'accusa non avrebbe tenuto conto delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, non avrebbe individuato i punti ed i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure tanto da presentarsi come un atto di impugnazione pass partout, talmente svincolato dal concreto processuale da potersi adattare quale mezzo di impugnazione a qualsiasi sentenza in punto di associazione a delinquere di tipo mafioso. I motivi di ricorso ripetono le ragioni poste a fondamento della richiesta dell'ordinanza cautelare che dalla stessa Corte di Cassazione - Sez. 6^, 16.1.2008 n. 20318/08 - in seguito alle impugnazioni proposte, era stata annullata con rinvio, a cui aveva fatta seguito l'ordinanza del tribunale del riesame in data 2011.2008 e la sentenza del GUP in sede di giudizio abbreviato. Si eccepiva quindi la preclusione per la rivisitazione del già deciso in sede cautelare - il cd. giudicato interno -, in mancanza di mutamenti della situazione di fatto.
- ancora comune è la denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), della violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), art.125 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 3, artt. 530 e 533 c.p.p.,
art. 416 bis, (come dei delitti di estorsione e corruzione da trattare in seguito). Si contesta la carenza di motivazione in ordine al carattere mafioso della associazione. Si sottovaluta il fatto che l'associazione de qua non era alimentata da capitali tratti ex delicto, ma alimentata da fido bancario, contraddittoriamente la sentenza ha dovuto riconoscere che la ipotizzata associazione criminale avrebbe esercitato il suo potere circoscrivendolo operativamente al limitato settore delle onoranze funebri e non copriva fasce più estese e complesse di mercato. Gli episodi si sabotaggio considerati erano occasionali ed estemporanei, iniziative personali dei singoli, non del gruppo. Non vi era una cassa comune alle varie ditte considerate associate, non era stato registrato alcun atto sistematico di violenza e di intimidazione. Le doglianze dei ricorrenti sottolineano la fluidità concorrenziale tra le diverse ditte, tanto da far mancare la prova della rilevanza esterna attraverso l'assoggettamento delle altre ditte operanti fuori della città di Foggia. Si potrebbe solo parlare di una intensa e decisa competizione, anche con sporadici atti di violenza. Non si sarebbe affatto costituito un apparato sanzionatorio vocato ad affermare l'autorità, l'egemonia il dominio incontrastato della organizzazione mafiosa. Non vi sono atti di violenza e di intimidazione diffusi, sistematici idonei a provocare lo stato di assoggettamento e di omertà esterna, verso gli altri imprenditori e clienti. Tanto che, da un lato, è documentato che, nonostante la tempestiva segnalazione, in alcune occasioni, altri imprenditori, concorrenti, riuscivano ad anticipare l'intervento ed accaparrarsi il cliente, dall'altro, non si registra alcun atto di violenza o di intimidazione verso i potenziali clienti. Nè potrebbe farsi riferimento alle singole condotte estorsive contestate perché le predette possono ben costituire il sostrato materiale dei reati-fine anche nelle associazioni a delinquere non qualificate.
Non è dimostrato la continuità tra le precedenti associazioni mafiose e l'attuale. SI e ON escono dal carcere proprio per voltare pagina rispetto ai metodi usati in precedenza, il settore delle pompe funebri dal 1996 era solo caratterizzato da una accesa, massiccia accanita ed inesorabile concorrenza. Si era in effetti costituito tra le ditte facenti capo agli imputati un cartello di imprese con lo scopo per l'appunto di limitare la concorrenza reciproca tra gli imprenditori, con la ripartizione delle reciproche sfere di attività - le attività di documentazione, le attività delle onoranze funebri per i morti in ospedale e quelle per i morti in seguito ad incidente strafale -. Del resto lo stazionamento degli imputati preso l'ospedale per intervenire con immediatezza, una volta acquisita la notizia della morte dei ricoverati, le regalie agli informatori, dipendenti dell'ospedale o incaricati dei pubblici servizi, costituivano situazioni incompatibili con un asserito stato di soggezione delle ditte concorrenti, peraltro anch'esse presenti in loco. In proposito i ricorrenti fanno riferimento all'episodio che registra l'informazione resa dalla infermiera dell'ospedale, tale IB LD, che, non soddisfatta della regalia, contesta ed esige un importo maggiore da MO RO che al telefono, parlando con CI LO, gli dice che occorre darle 150 Euro per la segnalazione della morte di tale PO Riparta.
Per quel che concerne la posizione del MO si rimarca il fatto della sua assoluzione per non aver commesso il fatto con sentenza del gup del tribunale del 30.9.2008 in ordine proprio al contestato reato di concorso esterno all'associazione di stampo mafioso, per di più armata, come anche - ed il motivo è comune ad entrambi i ricorrenti - l'irragionevolezza di desumere dall'unico episodio di estorsione contestato la prova certa della loro adesione alla assetto societario, per di più mafioso.
- Sia il MO che il ON denunciano l'omessa motivazione della sentenza sulla prospettazione difensiva volta a qualificare il fatto associativo come i singoli reati di estorsione contestati e riconosciuti come illecita concorrenza con minaccia o violenza - art.513 bis c.p.p.-: la minaccia non era tale da determinare una vera e propria costrizione, ma solo una forte pressione, ai fine appunto di controllare le attività economiche e, comunque a condizionarle, ferma restando la libertà del rifiuto ad aderire alle pressioni, anche intimidatrici, degli imputati.
-6- I motivi di ricorso relativi ai delitti di estorsione consumata e tentata contestati a VI MO, MO RO, ON EL.
- VI MO, assolto in primo grado dal reato associativo, respinto sul punto l'appello del P.M. (prosciolto invece il concorrente LD AR), è stato ritenuto colpevole di due tentate estorsioni ai danni di massa ON e FE EL (capi B e B1) con minacce telefoniche rispettivamente, per il massa, in data 21.7. e 7.9.2006, per il FE il 27.9.2006, volte a indurli a pagare tangenti, con il danneggiamento di un carro funebre del massa il 7.9.2006 in occasione del trasporto di una salma e con il recapitare una lettera minatoria con all'interno due proiettili a FE EL. In precedenza il massa era stato avvicinato da ON AV, collegato tra gli altri al ON, che gli aveva detto che, per essere cambiate le cose, bisognava dare 500 Euro oltre alle spese funerarie ogni volta eh si veniva a Foggia, somma che egli si era rifiutato di pagare.
I giudici di merito hanno tratto la colpevolezza dell'imputato per via di una relazione di servizio dell'assistente di polizia Tiso PP che il giorno 27.9.2006 verso le ore 12, 45 aveva notato entrare l'imputato prima in una e poi in una seconda cabina pubblica per fare due brevissime telefonare: era stato così accertato, una volta acquisiti i tabulati dei telefoni pubblici utilizzati, che alle ore 12, 44 e 12, 46 erano state fatte telefonate sull'utenza di FE con la scheda magnetica n. 05916837768, che la stessa scheda era stata utilizzata per le minacce minatore telefoniche a massa, e che dalla cabina della telefonata a FE prima e dopo la predetta telefonata dell'imputato non era stata fatta alcuna altra chiamata. Anche la lettera minatoria, con i proiettili doveva attribuirsi all'imputato, perché recapitata il giorno successivo alla telefonata estorsiva.
Con i motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), VI denunciava l'inammissibilità, non rilevata, dell'appello del P.M. per genericità (il P.M. aveva appellato in ordine al reato associativo), l'omessa motivazione in ordine agli elementi probatori, avendo ingiustificatamente escluso la corte di merito che le telefonate estorsive avrebbero potuto farsi da altre cabine presenti in luogo, cosi non analizzando tutte le ragione esposte nei motivi di gravame.
MO RO deve rispondere della estorsione, insieme ad altri, ai danni di NI NZ - capo C1) - per essere intervenuto, su sollecitazione della stessa persona offesa, su CI LO che aveva minacciato la ditta di Canosa di Puglia, di cui era titolare per l'appunto il NI, di gravi conseguenze ove non avesse pagato, per il trasporto di una salma, la somma di 250 Euro per il disbrigo delle pratiche amministrative. Nel corso di una delle telefonate il MO diceva al NI che avrebbe potuto fargli pagare solo 200 Euro, ma che ....per l'altro discorso... (la tangente) non poteva farci nulla...". I collaboratori del NI, interrogati, avevano dichiarato che in altra occasione era stata chiesto loro, per il disbrigo delle pratiche amministrative, 750 Euro che "avevano preferito pagare per evitare i problemi che erano stati prospettati qualora non avessero aderito alla richiesta".
I giudici di merito sottolineano il tenore delle telefonate intercorse tra MO e CI e traggono, dalle espressioni minacciose rivolte dal secondo verso i titolari della ditta Giubileo del NI, il convincimento del compimento di condotte estorsive poste in essere da entrambi in concorso. Con i motivi di ricorso l'imputato denuncia il difetto di motivazione sul punto della minacce rivolte alla ditta e la omessa considerazioni giudiziale di una serie di circostanze che escludevano la sua responsabilità: egli non si era interessato direttamente del funerale, i parenti del defunto avevano manifestato fin da subito l'intenzione di occuparsi personalmente delle incombenze burocratiche, la frase rivolta dal CI al NI "voi sapete a cosa andate incontro" aveva solo riferimento alle difficoltà che si incontravano nel disbrigo delle pratiche amministrative, in definitiva si era stato fatto uno sconto di 50 Euro all'interessato.
ON EL deve rispondere dell'estorsione, insieme ad altri, ai danni di ZI RA LO - capo C3) -, imprenditore di onoranze funebri costretto a versare mensilmente somme di denaro, in particolare a versare nelle mani di ON EL la somma di denaro Euro 2.200 come anticipo del pizzo per il mese di Novembre 2006. I giudici di merito non mancano di sottolineare che il ZI, titolare di una impresa di onoranze funebri in Foggia, già negli anni 29002-2003 non aveva aderito al consorzio di imprese che gli esponenti del clan SI - FR avevano tentato di realizzare, subendo per tale resistenza danneggiamenti dei propri veicoli. La storia si ripeteva: richieste estorsive, la presenza di ON davanti alla sede della sua impresa, danneggiamenti ai propri mezzi nella notte tra il 21 ed il 22 Ottobre ed il 4.5. Novembre 2006, consegna del denaro al ON la sera del 28.12., dichiarazioni di quest'ultimo di essere portavoce di altri, quale il SI, il quale in altra occasione, insieme al ON, aveva cercato di convincerlo a pagare le tangente.
Avverso questo capo di imputazione i motivi di ricorso denunciano l'omessa motivazione, ammessa la dazione di denaro, circa la reale causale della consegna delle somme dovute per pregresse ragioni personali e richiamano le deposizioni, in conformità sul punto, rese dallo stesso ZI.
- 7 - I motivi di ricorso dei ricorrenti VA, MO, CI, ON, AR DR, Di UC OM, La UA NG, PE LU per i reati di corruzione per atti contrari al doveri di ufficio contestati.
Tutti denunciano, ai sensi dell'art. art. 606 c.p.p., b) ed e), la violazione, da un lato, dell'art. 581 c.p.p., dall'altro la violazione degli artt. 319, 320 e 321 c.p.. I primi quattro come corruttori, gli altri, impiegati dell'ente ospedaliero ovvero incaricati di un pubblico servizio di trasporto delle autoambulanze ovvero di guardia giurata, come corrotti, sono stati ritenuti responsabili perché ricevevano somme di denaro in cambio di informazioni sui decessi in modo da consentire il pronto intervento delle ditte facenti capo ai componenti della associazione. Il gup riconosce la qualifica di incaricati di p.s. a AR, Di UC, La UA e PE, riconosce anche la violazione del segreto di ufficio con l'informativa sui decessi e richiama il dovere giuridico scaturente dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, di non rivelare notizie di cui gli imputati predetti erano venuti a conoscenza a causa del loro servizio. Riteneva comunque la rilevanza della loro condotta solo sotto il profilo disciplinare per non potersi configurare a loro carico un atto contrario ai doveri di ufficio prestato. Lo configurava invece il giudice di appello, anche a prescindere dall'art. 326 c.p.p. che avrebbe riferimento solo alla segretezza qualificata delle notizie oggetto di diffusione. In punto di fatto poi i giudici di merito valorizzavano conversazioni telefoniche dalle quali emerga, a loro giudizio, con particolare nitore il passaggio delle informazioni tra corrotti e corruttori. I motivi di ricorso sono comuni, pur con diversità di accenni, a tutti i ricorrenti che denunciano, da un lato, l'omessa considerazione dei giudici di appello sulla a suo tempo denunciata inammissibilità per genericità, dell'appello del p.m. che ometteva, con riferimento ad ogni singolo imputato, di indicare i capi e i punti, oggetto della impugnazione, nonché le ragioni poste a sostegno, dall'altro, la mancanza di un dovere di segreto che potrebbe gravare sugli incaricati di p.s. che siano però anche impiegati pubblici.
- 8 - Il carattere mafioso dell'associazione e l'aggravante del metodo mafioso e/o della cd. agevolazione mafiosa.
Occorre premettere che i motivi del ricorso congiunto della difesa di VA e di CI, del ricorso del solo VA, nonché dei ricorsi, tramite sempre i difensori, di ON e di MO, - questi due ultimi dedicando solo un accenno, di cui si dirà, per la critica alla condanna per il delitto di associazione a delinquere semplice - si impegnano in modo precipuo a contestare la correttezza della qualificazione dell'associazione come mafiosa, nonché la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e/o della cd. agevolazione mafiosa collegata alle estorsioni ed alle corruzioni per i quali delitti hanno subito condanna. Ne consegue che deve ritenersi res indicata, quanto meno per i primi due ricorrenti, la dichiarazione di colpevolezza in merito alla associazione a delinquere ed in merito ai delitti di estorsione loro con successo contestati. È pur vero che con motivi aggiunti depositati il 22.3.2011, quindici giorni prima dell'udienza, la difesa di VA ha contestato anche, per vizio di motivazione, la sussistenza delle due estorsioni in danno rispettivamente di BA ER e di IL MI, ma tali censure sono inammissibili perché investono capi della sentenza non oggetto dei motivi di ricorso enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a). Le doglianze mosse dai quattro ricorrenti sopra indicati nella parte in cui contestano il carattere mafioso della associazione e la sussistenza dell'aggravante de qua colgono nel segno. Il carattere mafioso, invero, deve corrispondere ad una realtà effettuale che non può essere demandata alle dichiarazioni di collaboratori non informati del concreto operare della associazione, specie per riferirsi quelle deposizioni ad un tempo di molto anteriore alla data di commissione del reato, quali quelle di AL, ovvero per essere le dichiarazioni nella specie di NI ON prive, sotto molti versi di una attendibilità intrinseca e comunque per altri versi privi di elementi di riscontro. La qualifica di mafioso di un sodalizio si configura solo nel momento in cui esso sia in grado di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale. Per qualificare come mafiosa, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., comma 3, un'organizzazione occorrerà rilevare, sul piano statico, l'attualità, e non la sola potenzialità, della capacità intimidatrice alla quale dovrà corrispondere un alone di intimidazione diffuso effettivo ed obiettivamente riscontrabile, e sul piano dinamico, quale elemento indefettibile della fattispecie, una condotta rappresentativa della volontà di realizzare il programma sociale perseguito, di servirsi cioè dell'acquisita capacità intimidatrice, ricorrendo del caso, ove necessario, al compimento di concreti atti intimidativi (Sez. 5, 2.10/26.11.2003, P.M. in proc. Peluso, Rv 227994; Sez. 5, 25.6/9.10.2003, P.M. in proc. Di Donna, Rv 227361; Sez.l, 12.12.2003/2.3.2004, P.G. in proc. Marinaro, Rv. 228479). Il condizionamento allora della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio criminoso non è il risultato di specifici atti intimidatori, ma costituisce l'effetto di un timore che scaturisce direttamente dalla capacità criminale della associazione.
Non può costituire allora elemento decisivo per una tale configurazione la presenza tra gli affiliati di persone già condannate per delitti di mafia se la caratura mafiosa del soggetto non si sia stata trasmessa contagiando di sè l'intera struttura associativa. E costituisce patrimonio storicamente assodato della causa il fatto che i promotori della associazione, per quel che in questa sede rileva, SI ER e ON EL sono stati condannati per il delitto ex art. 416 bis solo per condotte risalenti al più fino al giugno 1995, che i due gruppi contrapposti, capeggiati dai due predetti e protagonisti della guerra di mafia nei bienni 1998-1999 e 2002-2003, dopo la scarcerazione dei loro capi, si erano accordati per una attività collaborativa nella attività dei servizi funerali attraverso il tentativo di accordi con le altre imprese operanti nella città di Foggia. Circostanze tutte deponenti, salvo verifica, per la determinazione di abbandonare i pregressi metodi mafiosi e segnare così una cesura netta dai metodi del passato.
L'equivoco insinuatosi nel discorso giustificativo giudiziale è la prospettazione di una regola - semel mafioso semper mafioso - che non ha carattere di stabilità ma che deve essere sempre verificata sul campo. Ed il campo del processo registra situazioni incompatibili con il metodo mafioso, quali l'operatività nella città di Foggia di altre imprese di pompe funebri che hanno continuato ad operare in libertà, il non aver voluto i loro titolari, senza conseguenze di sorta a loro danno, sottostare alle eventuali richieste di tangenti, la costante remunerazione del personale ospedaliero, talvolta addirittura contestata perché ritenuta inferiore alle aspettative, per le informazioni che venivano date agli associati, in specie a SI, Tolonnese, MO, CI, VA,
l'insussistenza di qualsiasi assoggettamento e intimidazione, anche solo per la mera presenza attiva delle ditte di SI ER e ON EL, rispettivamente l'Angeli e l'Annunziata, verso i parenti delle persone defunte, nessun atto di imposizione ai danni di questi ultimi di corrispettivi per i servizi prestati che non fossero quelli normalmente praticati dalle altre Ditte.
Il metodo mafioso non può certo evincersi dalla realizzazione dei reati-fine della associazione elemento comune ad ogni tipo di societas sceleris. Può dirsi in proposito di più: l'accertamento di concreti atti di intimidazione, come danneggiameli, violenze, minacce non è di per sè indicativo dell'esistenza di una associazione mafiosa se quegli atti non siano espressione e manifestazione di una capacità dell'associazione di determinare di per sè, e a prescindere dal concreto atto di intimidazione, per via inerziale nei terzi condizioni di assoggettamento e di omertà. E nemmeno il metodo mafioso è possibile ricavare, come invece ritengono i giudici di secondo grado, dalla valorizzazione della coazione interna posta in essere dalla associazione contro i suoi affiliati recalcitranti ad adeguarsi alle regole per l'appunto interne stabilite. I giudici di merito, infatti, hanno fin troppo valorizzato la scomparsa, per la più che probabile uccisione, di OP PP, una volta ribellatosi ad una ripartizione dei compiti stabiliti da SI ER e ON EL, capi storici della nuova associazione, obliterando l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui il proprium dell'associazione mafiosa è la proiezione esterna, il suo radicamento nel territorio in cui essa vive, e non già la succubanza cd. interna, cui sono soggetti gli affiliati verso i loro stessi capi.
La necessità allo stato di promuovere, peraltro, un nuovo giudizio di merito che rivisiti il giudizio del carattere mafioso o meno della associazione de qua non comporta necessariamente l'esclusione della aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.
7. Invero la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non implica certo che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (v., in tal senso, per tutte, Sez. 1^, 13.4/4.5.2010, Stellato, Rv 246753), potendosi ravvisare, a prescindere per l'appunto, dall'esistenza di una associazione mafiosa, nella condotta del soggetto attivo concreti elementi di intimidazione evocatori del fenomeno mafioso, ovvero elementi che depongano per l'idoneità oggettiva della condotta in ordine all'obiettivo di contribuire al rafforzamento del sodalizio criminoso. Ma nella specie la motivazione della sentenza sul punto, e per la ragioni poco sopra esposte per la critica della esistenza di una associazione mafiosa, non segnala a sufficienza la presenza di elementi che depongano per il metodo mafioso o per il carattere di agevolazione mafiosa nelle condotte costitutive dei reati-fine. In proposito questa Corte ha fissato il principio di diritto che l'aggravante è integrata dalla condotta delittuosa "idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso", a prescindere dalla loro concreta ed effettiva esistenza (Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327, Torcasio, massima n. 197430). La peculiarità della aggravante si deve cogliere nella ostentazione "in maniera evidente e provocatoria" di atteggiamenti di "particolare coartazione e conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni nella specie considerate (Sez. 6, 19 febbraio 1998, n. 582, Primasso, massima n. 210405 e Sez. 1, 9 marzo 2004, n. 16486, Totaro, massima). Ma dalla lettura della sentenza non emergono e con riferimento alle condotte di estorsione e con riferimento a quelle di corruzione modalità così specifiche e caratterizzanti.
Le osservazioni ed argomentazioni sopra esposte assorbono ogni altra censura pur mossa in specie da ON EL e MO RO. Può solo rapidamente rilevarsi l'improprio tentativo di allargare i limiti concettuali del richiamato giudicato cautelare oltre i confini suoi propri, delimitati dal procedimento incidentale, senza possibilità di estendere automaticamente i suoi effetti nel procedimento principale se non per porre argomenti di valutazione e di giudizio ai fini del giudicato vero e proprio, quello definitivo, a conclusione della definizione della res iudicanda sul versante della declaratoria di responsabilità in ordine ai fatti di reato contestati. La stessa influenza, sul piano della implementazione delle argomentazioni funzionali a contribuire alla più corretta motivazione della decisione impregiudicata, deve conferirsi alla sentenza del gup di Bari - peraltro menzionata, ma non allegata ai ricorsi - che in sede di abbreviato per altri imputati concorrenti con quelli del processo de quo, ha escluso il carattere mafioso della associazione.
- 9 - Sulla sussistenza di una associazione a delinquere ex art. 416 c.p.. Nel contesto dei motivi di ricorso proposto dai ricorrenti MO e ON si contesta l'esistenza di una associazione criminale semplice, con un discorso giustificativo chiaramente inammissibile nella misura in cui le ragioni difensive glissano troppo disinvoltamente sulle circostanze deponenti per un chiaro interessamento degli associati al settore delle pompe funebri, al tentativo di ripartire tra le Ditte Angeli e l'Annunziata i campi di intervento, alla imposizione di una tangente di 500 Euro specie per le imprese della provincia che intendessero lavorare nella città di Foggia ed ai numerosi atti di intimidazione rivolti dai numerosi affiliati ad imprenditori del settore. Del resto, come hanno ben sottolineato i giudici di primo grado, per questo aspetto richiamati dai giudici di appello, l'imposizione di un sistema ricattatorio, fatto di minacce e di danneggiamenti, emergeva chiaramente dalla conversazioni intercettate ed analiticamente indicate di OP PP e BO RO, sistema confermato da vari testimoni, quali US RA LF, RE PP, NA GE RA, De CR MI, RA LO. La partecipazione poi alla associazione del MO e, quale promotore e capo, del ON, emergeva dalla collocazione dei due imputati, l'uno alla dirette dipendenze di SI ER e coinvolto in prima persona quale socio occulto nella gestione della Ditta Angeli, intorno a cui gravitava l'intera organizzazione,
l'altro, titolare della Ditta L'Annunziata che aveva ottenuto, per l'accordo intervenuto con il SI, il monopolio della pratiche amministrative correlate ai decessi, estromettendo da tale attività OP PP, che aveva rotto per questo con l'associazione e di cui successivamente si sono perse le tracce, ad eccezione della sua macchina rinvenuta bruciata in aperta campagna. Ebbene di un tale coacervo probatorio i motivi di ricorso e del MO e del ON non operano alcun cenno, solo esponendo critiche attraverso la valorizzazione di circostanze altre e di ragionamenti che non riescono a minare la logicità del discorso giustificativo giudiziale in ordine anche alla ritenuta sussistenza dei delitti di estorsione loro attribuiti e di cui si dirà da qui a tra poco. -10 - Critica alla riqualificazione dei fatti di reato alla stregua dell'art. 513 bis c.p.. Ed ancora destituiti di fondamento si rivelano le ragioni di doglianza dei due predetti ricorrenti nella parte in cui svolgono il tentativo di riqualificare i fatti e di associazione a delinquere e di estorsione loro attribuiti come attività concorsuale di illecita concorrenza con minaccia e violenza ai sensi dell'art. 513 bis c.p.. Ma una tale qualificazione non è in grado di assorbire la realtà di una associazione criminosa volta alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti di estorsione, violenze private, danneggiamenti in funzione sì di ottenere il monopolio di un intero settore di mercato, ma attraverso l'imposizione di tangenti alle imprese che operavano, anche se non estromesse, sul mercato, depauperandole con il conseguente ingiustificato arricchimento dell'associazione criminale. Il primo reato, permanente, tutela l'ordine pubblico, il secondo, e con caratteri di episodicità, l'ordine economico. Parimenti il rapporto tra i reati di cui agli artt. 513 bis e 629 c.p. si inquadra nel concorso formale dei reati, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi (in tal senso, per tutte, Sez. 2, 10.12./18.12.2008, Padulae a. Rv 242301). - 11 - Le estorsioni poste in essere da VI MO, MO RO e ON EL.
Non meritano accoglimento le doglianze mosse rispettivamente da VI MO, da MO RO e da ON EL in ordine ai delitti di estorsione per cui hanno riportano condanna. Quanto al ricorso di VI, premesso che è inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo di ricorso che denuncia l'inammissibilità dell'appello del P.M. avverso la sua assoluzione in ordine al delitto di associazione a delinquere, assoluzione peraltro confermata in sede di appello, non sono certo fondate le censure in ordine alle ravvisate estorsioni ai danni di massa ON e di FE EL. I giudici di merito hanno attribuito all'imputato le due telefonate estorsive alle persone offese in base alla testimonianza di un agente di polizia che ha sorpreso l'imputato in una certa ora e da una certa cabina telefonare, telefonate che hanno costituito oggetto dell'accertamento tecnico dal quale è risultato a che proprio quelle telefonate minatorie erano state fatte al FE con una scheda magnetica utilizzata peraltro per le minacce ancora minatorie rivolte in tempi diversi al massa. A fronte di un discorso giustificativo giudiziale così stringente le critiche difensive si limitano a mettere in dubbio la testimonianza dell'agente che avrebbe potuto scambiare il telefonista da una cabina con altro da una cabina strettamente adiacente. La critica non vale ad infirmare la logicità della ricostruzione giudiziale.
La stessa infondatezza deve ritenersi per le doglianze rivolte da MO RO per la dichiarazione della sua colpevolezza in ordine alla estorsione ai danni di NI NZ. Il motivo del ricorso non menziona per nulla le deposizioni dei collaboratori della persona offesa che parlano di richieste di tangenti in altre occasioni, non sottolinea i collegamenti tra l'imputato ed il CI, il primo socio occulto, il secondo Presidente del consiglio di amministrazione della Ditta Angeli, nell'interesse dei cui addetti, componenti della associazione criminale, si perseguivano i fini illeciti di questa. Correttamente in questo quadro sinistro, i giudici di merito valorizzano il contenuto delle telefonate intercorse tra MO e CI, nel corso delle quali il primo palesa chiaramente che ben comprende la natura estorsiva delle richieste rivolte alla persona offesa del secondo, sta di fatto che il MO tenta una apparente mediazione tra i due, mediazione che si traduce in un piccolo sconto sulla somma illecitamente richiesta, partecipando quindi, l'imputato, attivamente all'esazione della residua. Il ricorrente conduce un discorso diverso e tenta una interpretazione del contenuto della telefonata alternativo a quello adottato dai giudici di merito, senza per nulla riferirsi allo sfondo criminale in cui l'associazione tramite lo stesso imputato si pone. I motivi del ricorso del ON, infine, avverso il capo della sentenza di condanna per il delitto di estorsione ai danni di ZI RA si coagula sul punto della idoneità della minaccia, ma si scontra frontalmente con le dichiarazioni della parte lesa che invece di vere e proprie i minacce riferisce, tanto da indurlo a versare all'estortore rilevanti somme di denaro. -12- I reati di corruzione.
Devesi in prima battuta confermare la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai reati di corruzione come contestati a MO RO, CI LO e VA per i capi E5 ed E9 della imputazione ed ancor prima rilevare, sotto questo aspetto l'ammissibilità dell'appello del p.m. avverso la sentenza di primo grado, puntuale all'indicazione, pur cumulativa, di tutti i capi relativi alla corruzione e sul punto relativo all'erroneo principio di diritto affermato dal giudice di primo grado: a fronte dell'apodittica affermazione giudiziale alla cui stregua non è ravvisarle la violazione di un dovere connesso all'esercizio della funzione o del servizio dei destinatari, in concreto, delle "regalie", si pone l'indirizzo giurisprudenziale, che non registra arresti di sorta, secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 cod. pen., costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio quello del dipendente di ospedale il quale avverta sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati, violando in tal modo i doveri d'ufficio non solo sotto il profilo della correttezza ma anche per il venir meno dell'imparzialità del pubblico dipendente a seguito della rivelazione di notizie d'ufficio che dovevano rimanere riservate o segrete per i terzi e delle quali comunque i dipendenti dell'ospedale non avevano la disponibilità (Sez. 6, 7.6./30.7.1999, Cascino Rv 188328; Sez. 6 8.4/13.5.1999, Saccco e a., Rv 214062). Ora le notizie dei decessi, in relazione ai capi predetti è stata fornita agli imputati CI e VA, con l'intermediazione di MO intraneo alla associazione ma egli stesso dipendente comunale addetto ai servizi cimiteriali, comunque tutti e tre collegati alla impresa di pompe funebri "Angeli" e partecipi dell'associazione finalizzata all'accaparramento dei servizi funerari in Foggia, ora da EL ON, infermiere presso gli ospedali riuniti di Foggia, ora da IB LD, anch'essa infermiera presso l'ospedale Don Uva di Foggia. Sulle informative agli imputati ad iniziativa degli infermieri, IB SI (non ricorrente) e EL ON, imputato in altro procedimento, e sul denaro ricevuto da costoro i motivi di ricorso non svolgono alcun rilievo ed esimono dunque da alcuna eventuale replica sul punto. Proprio in base al principio giurisprudenziale condiviso dal collegio devesi concludere invece nel senso della insussistenza del fatto di corruzione allorché, per la chiara posizione funzionale del destinatario del denaro, quest'ultimo non rivesta la qualifica pubblicistica a cui è collegato il dovere di riserbo in merito al decesso della persona ricoverata in ospedale: in questi casi non è dato cogliere inerente a quella posizione il correlato dovere funzionale che consenta di decifrare l'indicazione del "morto" alla impresa funebre quale espressione in negativo, diretta o indiretta, per l'appunto della pubblica funzione o del pubblico servizio esercitati. Così con riferimento ai capi E7 ed E10 - per i quali sono stati dichiarati colpevoli di corruzione propria antecedente tra gli altri, sempre MO, CI e VA -, non rientra certo, nel servizio o nelle funzioni del tecnico manutentore della caldaie e addetto alla manutenzione della struttura ospedaliera ovvero dell'operatore tecnico, quali rispettivamente D'SA NA e IU LU - imputati in altro procedimento -, il dovere, inerente al proprio servizio, di mantenere il riserbo sulle morti e sulle imminenti morti ospedaliere al fine di non favorire comunque quello o quell'altro servizio di pompe funebri. Parimenti, con riferimento al reato di corruzione di cui al capo E4 contestato, unitamente ai tre suddetti imputati, quali corruttori, per quel che in questa sede interessa, a LA NG e a Di UC OM, quali corrotti, non si vede come possa interferire con il servizio di guardia giurata, responsabile del servizio di vigilanza e di custodia di entità patrimoniali, quali i predetti LA e Di UC, l'aver comunicato il decesso di persone ricoverate agli ancora ricorrenti MO, CI e VA. E parimenti non è proprio configurabile il delitto, a concorso necessario, di corruzione passiva (e di conseguenza di corruzione attiva - capo E2-) nei confronti di operatori di cooperative del tutto private, quale nella, specie la coop "O.E.R." o di "vigilanza 133" e per esse, per quel che in questa sede interessa, PE e AR, il cui servizio, dal contenuto delle telefonate intercettate e trasfuse nella motivazione della sentenza impugnata, era stato promosso, richiesto dai parenti (di GR ER, di AC RO, del "cognato di NA") delle persone decedute o prossime a morire. Il che si è tradotto nella promozione e richiesta di un servizio di carattere privato, come tale precludente l'ipotizzabilità di una prestazione di servizio pubblico, ed ancor prima uno status di incaricato di pubblico servizio: nella particolare fattispecie de qua la prestazione in occasione della quale avevano appreso le notizie, poi "passate" ai pretesi corruttori, si svolgeva in ambito esclusivamente privato, e non pubblico.
La motivazione precedente non può essere posta alla base della decisione relativa agli ipotizzati reati di corruzione di cui ai capi E), E1), E3, E6) ed E 8), che vedono rispettivamente come corruttori, tra gli altri, MO, CI e VA e quali corrotti persone - NA AG, LO RO - dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali -, Di NE AN - addetto al servizio di autoambulanze in servizio presso gli ospedali riuniti Foggia -, RA MI, CI MA, OP GI - operatori del servizio 118 ed anch'essi addetti al servizio di autoambulanze presso gli ospedali riuniti -, LA MI e AR AN - dipendenti pubblici in servizio presso gli ospedali riuniti -, imputati in procedimenti separatisi da quello originario, per chiari vizi motivazionali denunciati dai ricorrenti MO, CI e VA. Alla lunga serie di telefonate indicate e riportate dai giudici di secondo grado, non corrisponde per i tutti i capi sopra indicati un tentativo serio di valutazione e di esame critico che possa dar luogo ad una sintesi che a sua volta possa consentire al giudice di legittimità una verifica compiuta sul piano di esame suo proprio. Tra l'altro per i capi E 6) ed E8) i corrotti, in tesi, - rispettivamente LA CH e AR AN - si indicano come dipendenti pubblici degli Ospedali riuniti di Foggia, ma non si menzionano le loro specifiche attribuzioni per consentire la valutazione di inferenza al loro servizio delle asserite comunicazioni all'impresa di pompe funebri "Angeli" di notizie, in quale ambito apprese peraltro non si specifica, in merito a persone decedute o in immediato pericolo di vita. Nè è dato trarre dalla motivazione giudiziale, ancora, se l'intervento dei familiari delle persone decedute o prossime a farlo si sia inserito, e con quale autonoma o meno efficienza causale, tale da ostacolare e depotenziare l'apporto della condotta in tesi di corruzione, sulla prestazione delle pompe funebri contattate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PE LU, AR DR, CI LO FE, MO RO, VA PP, La UA NG, Di UC OM in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi E2, E4, E7, E10 perché i fatti non sussistono. Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MO, CI e VA in relazione ai reati rispettivamente loro ascritti ai capi E, E1, E3, E6, E8; annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MO, VA, CI e ON in relazione al reato loro ascritto al capo "A" limitatamente alla qualificazione come mafiosa della associazione;
annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di VA, MO, CI e ON in relazione ai reati di estorsione, tentata estorsione e corruzione loro rispettivamente ascritti limitatamente alla aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7; rinvia per nuovo giudizio sui capi e punti anzidetti ad altra sezione della corte di appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi di MO, CI, VA e ON. Rigetta il ricorso di VI MO che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011