Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2011, n. 25242
CASS
Sentenza 16 maggio 2011

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L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. (La Suprema Corte ha precisato che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione).

Il dipendente ospedaliero che avverta sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati, pone in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio, suscettibile di assumere rilievo come elemento di una condotta corruttiva, poiché attraverso la rivelazione di notizie d'ufficio riservate o segrete per i terzi, e delle quali non ha, comunque, disponibilità, viola i doveri di correttezza ed imparzialità posti a carico dei pubblici dipendenti. (Nella specie, è stata ritenuta sussistente la responsabilità degli infermieri ospedalieri; è stata, al contrario, esclusa la configurabilità di un dovere funzionale di correttezza ed imparzialità a carico dei tecnici addetti alla manutenzione della struttura ospedaliera, delle guardie giurate addette alla vigilanza e degli operatori di cooperative private che avevano prestato servizi accessori su richiesta dei congiunti delle persone poi decedute, o comunque prossime a morire).

La presenza, tra gli affiliati di un sodalizio criminale, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituisce elemento decisivo per configurare il sodalizio come mafioso, se la caratura mafiosa del singolo soggetto non si sia trasmessa all'intera struttura associativa, non potendo essere accolta in astratto, in difetto di una concreta verifica, la regola "semel mafioso, semper mafioso".

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  • 1Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 318 (nel testo introdotto dalla L. 190/2012) punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, senza richiedere l'individuazione di un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio, sicché la corruzione per l'esercizio della funzione ha natura di reato di pericolo (Sez. 6, 49226/2014). In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo, rileva sul piano …

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  • 2Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
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    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (SU, 15208/2010). Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, “ex post”, …

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  • 3La Cassazione sulla configurabilità dell'aggravante del 'metodo
    Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza qui illustrata, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare i requisiti per l'applicabilità dell'aggravante de “l'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.”, già disciplinata dall'art. 7 D.L. 152/1991, conv. in L. 203/1991 e ora (dopo il d.lgs. n. 21/2018, attuatuivo del principio della riserva di codice) dall'art. 416 bis.1 c.p. - stabilendo che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso […] è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica – che il soggetto …

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  • 4Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosa
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022

    Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …

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  • 5Il silenzio è d'oro
    Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 13 luglio 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2011, n. 25242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25242
Data del deposito : 16 maggio 2011

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