Articolo 433 del Codice di procedura penale
Articolo 420 quaterArticolo 415 bis
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
21 gennaio 2001
Art. 433. Fascicolo del pubblico ministero 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
2. I difensori hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero (( ed in quello del difensore )) e' altresi' inserita la documentazione dell'attivita' prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
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