2. Il giudice che dichiara la nullita' di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullita' per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullita' comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui e' stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullita' concernenti le prove.