Articolo 185 del Codice di procedura penale
Articolo 155Articolo 157
Versione
24 ottobre 1989
Art. 185. Effetti della dichiarazione di nullita' 1. La nullita' di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullita' di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullita' per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullita' comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui e' stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullita' concernenti le prove.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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