Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato - a seguito delle modifiche apportate all'art. 96 D.Lgs. n. 115 del 2002 dal d. l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 - l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che a causa del denunciato ritardo si fosse verificato un difetto di assistenza difensiva dell'imputato in occasione dell'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, rilevando come lo stesso fosse stato assistito dal proprio difensore sia durante l'interrogatorio di garanzia, sia tramite la presentazione dell'istanza di riesame, e come la mancata presenza del difensore all'udienza di riesame fosse frutto di una libera scelta di quest'ultimo).
Commentari • 2
- 1. Patrocinio a spese dello stato, qual'è l'ultima dichiarazione dei redditi? (Cass. 16/16724).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2024
L'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. Corte di cassazione sez. IV penale ud. 27 febbraio 2024 (dep. 22 aprile 2024), n. 16716 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, ha respinto l'opposizione proposta da A.A. contro il decreto del 18 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibile …
Leggi di più… - 2. Patrocinio a spese dello Stato e termine entro il quale adempiereDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 aprile 2022
(Riferimento normativo: d.P.R., n. 115/2002, art. 79, co. 3) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile una richiesta di ammissione al patrocinio a spese della Stato. In particolare, se l'istanza di ammissione era depositata in data 31/3/2018, con successivo provvedimento del 5/6/2018, il giudice, però, invitava l'istante “ad integrare l'autocertificazione relativa alle condizioni di reddito prevista per l'ammissione al beneficio, comunicando la fonte del reddito indicato e allegando la dichiarazione dei redditi richiamata nella istanza entro 30 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2017, n. 18462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18462 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
18462-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 561 Dott. Giovanni Diotallevi -Presidente - 8.3.2017 Dott. Geppino Rago R.G.N. 766/2017 Dott. Giovanna Verga Dott. Alberto AZ -Relatore - Dott. Fabio Di Pisa SENTENZA A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI SA, nato in [...] il [...], avverso l' ordinanza n. 403/2016 in data 2.12.2016 del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto AZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 2 dicembre 2016, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Ancona ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Fermo del 10 novembre 2016 con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di FI SA a seguito del suo arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 628 c.p.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell' indagato deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 96 e 75 d.P.R. 115/2002 in relazione agli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., in ragione del mancato esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel termine di dieci giorni previsto, e la conseguente nullità degli atti successivamente espletati con lesione del diritto di assistenza tecnica dell' imputato. In particolare la difesa ha evidenziato che l' omissione denunciata non solo aveva determinato la mancata assistenza del difensore all' udienza per la discussione del riesame, ma aveva anche pregiudicato il compimento di indagini difensive, I' espletamento di colloqui con l' assistito, la redazione dei motivi di riesame e l' estrazione di copia degli atti processuali;
si deve inoltre escludere, a giudizio del ricorrente, che la decorrenza del beneficio con effetto retroattivo imponga al difensore di anticipare somme per conto del cliente o svolgere la sua attività senza avere la certezza che la stessa sarà retribuita.
3. Il ricorso è infondato. La modifica dell' art. 96 del D.Lgs. n. 115/2002 ad opera dell'art.
2-ter, comma 1, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella l.n. 125/2008, ha fatto venire meno l' inciso "ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art.179 c.p.p., comma 2" precedentemente esistente all' interno del primo comma. L' inosservanza del termine per provvedere sull' istanza di ammissione attualmente non è quindi sanzionata in linea generale e si risolve in una mera irregolarità, ove non sia ravvisabile una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice di rito in qualche modo ricollegabile alla mancata esecuzione di un' attività che all' omessa autorizzazione sia legata in concreto. Il che equivale a dire che l' omessa tempestiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato determina una nullità se e nella misura in cui si concretizzi un difetto di assistenza difensiva ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.. Nel caso in esame non c'è stato alcun atto difensivo che poteva essere fatto e non è stato fatto. Più precisamente il difensore ha partecipato all' interrogatorio di garanzia dove ha avuto a sua disposizione tutti gli atti di indagine poi trasmessi al Tribunale del riesame. L' indagato è stato assistito dal suo difensore tramite la presentazione dell' istanza di riesame e la mancata presenza all' udienza è stata frutto di una libera scelta di quest'ultimo. Il Tribunale del riesame ha inoltre spiegato che nessun atto del procedimento penale era stato compiuto nel frattempo. Risulta infine irrilevante l' ipotizzato svolgimento di atti difensivi di cui non risulti dimostrata l'effettiva necessità per la tutela delle ragioni dell' indagato. C iti Il mancato esame della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha quindi comportato alcuna lesione effettiva e specifica del diritto di difesa di FI SA. Per le considerazioni appena esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ne consegue, a norma dell' art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto - penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma in data 8 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente To Follow Giovanni Diotallevi Alberto, AZ Callerto Rith DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 APR. 2017 IL REMA DI Cancelliere D CANCELLIERE, I E N S O I Claudia Plane Z TE OR C