Sentenza 15 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, e sia pure limitatamente ad un determinato settore, un'effettiva capacità di intimidazione, con la conseguenza che, nel caso di un'autonoma consorteria delinquenziale, pur se la stessa mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, occorre comunque accertarne il radicamento "in loco" con quelle peculiari connotazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata in relazione ad un'organizzazione criminale che, pur conservando rapporti di parentela e di contiguità con soggetti appartenenti alla "ndrangheta" calabrese, operava in modo autonomo ed in via esclusiva in Umbria e che, inoltre, aveva avuto la costante necessità di far ricorso ad atti di intimidazione per conseguire i suoi illeciti scopi).
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Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2015, n. 34874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34874 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 15/07/2015
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1289
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 13555/2015
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PA IN N. IL 20/02/1967;
PI AR N. IL 02/03/1981;
avverso l'ordinanza n. 394/2014 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 08/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco SALZANO per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori: Avv. CORDASCO Mauro per SO AR e Avv. ZINCI Cristina per TA AL.
RITENUTO IN FATTO
1. TA AL e SO AR ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia, in data 8-1- 2015, nella parte in cui ha confermato l'ordinanza applicativa di misura cautelare, in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e ad una serie di reati-fine, fra i quali l'usura e l'estorsione.
2. SO AR deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza di un'associazione a delinquere di tipo mafioso, poiché, al riguardo, nulla dice la sussistenza di reati come l'estorsione, per di più perpetrati con modalità assolutamente atipiche, come l'affidare un compito del genere ad una donna, per di più, non affiliata. Nè vi sono elementi da cui inferire che vi fosse un'unica mente che organizzava i reati posti in essere o che vi fosse comunque un collegamento tra i responsabili di questi ultimi. Chi gestiva lo sfruttamento delle ragazze rumene non aveva infatti nulla a che vedere con chi effettuava cessioni di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame arriva ad addebitare all'organizzazione la disponibilità di armi pur non avendole mai rinvenute e pur non essendo mai stati denunciati reati commessi con l'uso di armi. Anche per quanto attiene ai cugini AO, non vi è alcuna sentenza passata in giudicato dalla quale emerga un loro ruolo nella 'ndrangheta. Ancor meno emerge l'esistenza di una forza intimidatrice promanante dall'esistenza di un'associazione mafiosa, in quanto gli imprenditori oggetto delle asserite richieste estorsive non hanno assolutamente contezza dell'esistenza di tale associazione, tanto da denunciare i fatti occorsi (incendi, danneggiamenti, furti) e da non pagare i debiti nei confronti delle ditte calabresi. Ancor meno risulta la generale percezione, da parte della collettivita', dell'efficienza del gruppo criminale in questione nell'esercizio della coercizione fisica e psicologica. Non risulta neanche l'esistenza di una struttura organizzativa.
2.1. SO AR non è riuscito neanche a recuperare le somme legittimamente pretese dalla sua società, essendosi limitato a minacciare i titolari della srl "GB", al solo fine di recuperare un credito di circa 200.000 Euro vantato dalla srl Naomi e a tutt'oggi rimasto impagato, ragion per cui è ravvisarle, al più, il reato di cui all'art. 393 cod. pen.. Le propalazioni della ON non sono attendibili, essendo ella imputata in più procedimenti di usura presso il Tribunale di Perugia. Del resto, non vi è neanche un indizio circa il fatto che il ricorrente conosca la persona offesa dal reato di estorsione contestato al capo 2.
Le doglianze formulate sono state ribadite e ulteriormente argomentate con motivi aggiunti depositati il 15 luglio 2015. 3. TA AL deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravita indiziaria, in quanto le risultanze delle indagini espletate escludono contatti dell'indagato con altri sodali, al di là di mere frequentazioni ascrivibili a rapporti di parentela, nonché la fattiva partecipazione del ricorrente alle vicende relative ai presunti episodi criminosi. Peraltro le dichiarazioni dei vari propalanti non individuano il ruolo esplicato dal ricorrente nell'ipotizzata associazione. In particolare, l'episodio dell'intestazione delle quote societarie non ha alcuna valenza dimostrativa, poiché la prova della partecipazione di un imprenditore ad una associazione per delinquere di stampo mafioso non può essere desunta soltanto dalla sua disponibilità a fungere da formale intestatario di un'impresa o di sue quote, trattandosi di espediente utilizzabile anche al solo fine di eludere norme di natura civilistica.
3.1. Illegittimamente poi il Tribunale ha fatto riferimento alla propria ordinanza del 22/12/2014, allo stato non ostensibile.
3.2.Carente è la motivazione anche in punto di esigenze cautelari, essendo stati acquisiti elementi da cui risulta che esse potevano essere soddisfatte con misure gradate.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso di SO AR è fondato. Vi è infatti ampia convergenza, in giurisprudenza, sull'asserto secondo cui l'associazione a delinquere di tipo mafioso presenta, rispetto all'associazione a delinquere semplice, gli ulteriori elementi, di carattere specializzante, inerenti alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Cass., Sez 1, 9-6-1983, De Maio;
Cass. Sez. 1, 30-1-1984, Scarabaggio;
Cass., Sez. 1, 5-3-1987, Ferrentino); e al metodo utilizzato, consistente nell'avvalersi della forza d'intimidazione che promana dalla stessa esistenza dell'associazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. Il sodalizio si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. ma non quella di tipo mafioso (Cass., Sez. 1 16-10-1990,
Andraous, Rv. 186119; Sez. 1 29-1-1988, Caccamo;
Sez. 5, 16-6-2000, Chiovaro, Rv. 217734; Sez. 5, 11-12-2000, ANra). Il carattere fondamentale dell'associazione di tipo mafioso va dunque individuato nella forza d'intimidazione che da essa promana: la consorteria deve infatti potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è quest'ultima, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. La forza intimidatrice rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri del sodalizio. Dunque il metodo mafioso, utilizzato dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo, non è una connotazione della condotta ma un dato di qualificazione del sodalizio (Cass., Sez 6, 11-1-2000, Ferone;
Sez. 1, 25-2-1991, Grassonelli;
Sez. 2, 15-4-1994, Matrone). Ne consegue che la violenza e la minaccia costituiscono una connotazione latente, poiché la forza di intimidazione deriva dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali debba manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, atteso che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere criminale (Cass., Sez 5, 16-3-2000, Frasca). È dunque necessario, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., che l'associazione abbia conseguito, in concreto,
nell'ambiente nel quale opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Deve quindi risultare un clima di diffuso assoggettamento, derivante dalla consolidata consuetudine di violenza del sodalizio, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini (Cass., Sez 1, n. 34974 del 10-7-2007, Rv. 237619). Pertanto affinché possa essere ravvisata la forza intimidatrice, è necessaria la generale percezione che la collettività, sia pure limitatamente ad un determinato settore, abbia in merito all'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Cass., Sez l, n. 9604 del 12-12-2003, Rv. 228479).
1.1.Nel caso di specie, è proprio su quest'ultimo requisito che l'impianto giustificativo dell'ordinanza impugnata non attinge lo spessore dimostrativo richiesto dal consolidato orientamento giurisprudenziale appena esaminato. È infatti lo stesso Tribunale a chiarire che l'associazione di tipo 'ndranghetista operante in Perugia non puo' essere definita come un'articolazione periferica della struttura criminale calabrese, radicata nel territorio d'origine, ma si configura invece come una autonoma ed originale compagine criminale, composta da soggetti residenti in Umbria da oltre un decennio, i quali, pur conservando gli originari rapporti di parentela e di contiguità con soggetti che vivono nella regione di provenienza, opera autonomamente, ed in via esclusiva, in Umbria. Da quanto osservato dal Tribunale consegue però che, in presenza di una autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata in loco con le peculiari connotazioni appena descritte, acquisendo, in particolare, la forza d'intimidazione richiesta per l'integrazione degli estremi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (Cass., Sez. 5, n. 19141 del 13-2-2006). Orbene, occorre, al riguardo, rilevare come si configuri in termini apodittici l'affermazione formulata dal Tribunale, secondo cui, nella stragrande maggioranza dei casi, i componenti dell'organizzazione non hanno avuto la necessità di far ricorso - o comunque non hanno fatto ricorso - ad atti di violenza fisica, a minacce esplicite o ad atti di danneggiamento dei beni riconducibili alle vittime e le persone offese hanno aderito alle pretese estorsive o, più in generale, illecite del sodalizio in forza del clima di intimidazione generato dall'associazione, nel settore professionistico o imprenditoriale preso di mira. Con tale affermazione collide infatti l'asserto, pure formulato dal Tribunale, secondo cui l'organizzazione attuava strategie di intimidazione delle vittime attraverso atti criminali di minaccia esplicita, in particolare, mediante incendio di attività produttive, abitazioni private ed autovetture. Così come lo stesso Tribunale chiarisce che soltanto ricorrendo ad atti di intimidazione, espliciti o impliciti, l'associazione ha ottenuto che alcuni imprenditori rinunziassero a crediti vantati nei confronti di componenti del sodalizio. In questa prospettiva, il giudice a quo sottolinea le esplicite minacce ricevute da OT RI, ER AR (che subì anche l'incendio dell'autolavaggio), FF IA, NF RI AZ, GL ES, EL LU, CI AN LV, che subì, in particolare, l'incendio del deposito per non aver dato lavoro al Lombardo, e ON RC, che subì l'incendio del cancello dell'abitazione. Di talché i giudici di merito avrebbero dovuto porsi il quesito inerente alla riconducibilità degli atti di sottomissione da parte delle vittime alla coartazione della volontà derivante dalle predette minacce anziché alla forza d'intimidazione del vincolo associativo, essendo la prima prospettazione perfettamente in linea con le risultanze acquisite ed enucleagli dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina. Qualora infatti la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l'inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. In mancanza di ciò, non può ritenersi acquisita la gravita indiziaria. Quest'ultima, infatti, come è noto, è connessa all'individuazione di quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, che, resistendo ad interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare, al di la di ogni ragionevole dubbio, l'attribuibilità del reato all'indagato, attingendo la soglia dimostrativa propria del giudizio di cognizione. E tuttavia apprezzati, nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, nel vaglio dibattimentale, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando, nel frattempo, una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U. 21-4-1995, Costantino;
Cass. 10-3-1999, Capriati, Rv., 212998; Cass. 4-11-1999, Cerqua, Rv. 214668; Sez. 4, n. 118/06 del 28 -10-2005, Rv. 232627;
Sez. 4 n. 37878 del 6-7-2007, Rv. 237475; Sez. 5, n. 36079 del 5-6- 2012 n. 36079, Rv. 253511). Ed anzi, muovendo da questa impostazione, che ancora il concetto di gravita indiziaria alla ravvisabilità di una rilevante probabilità di reità, la giurisprudenza si è evoluta in direzione di una sempre più pregnante e rigorosa accezione della nozione in disamina, essendosi ritenuto non corretto sottolineare la minore valenza dimostrativa degli indizi cautelari, rispetto alle corrispondenti prove, quasi che ad essi sia da ascriversi il valore di una semipiena probatio. Si è invece preferito accedere ad una prospettiva concettuale che riconnette alla gravita indiziaria la valenza epistemica di "una prova allo stato degli atti", poiché essa è sottoposta alla cognizione del giudice in una fase in cui la formazione del materiale probatorio è in itinere e non è ancora intervenuto il vaglio dibattimentale. In quest'ottica, è soltanto questo profilo dinamico e non la minore consistenza dimostrativa a contraddistinguere i "gravi indizi" rispetto alla prova idonea a giustificare la declaratoria di responsabilità (Sez. 1 n. 19867 del 5-5-2005, Lo Cricchio). E, in quest'ordine di idee, Sez. U. n. 36267 del 30-5-2006 (Rv. 234598) ha particolarmente valorizzato la portata ed il ruolo dell'art. 273 c.p.p., comma 1-bis, la cui ratio è stata individuata nell'assicurare la tendenziale anticipazione alla fase delle indagini delle regole di utilizzazione e di valutazione della prova proprie del giudizio di cognizione, anche per quanto riguarda l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Anche la Corte costituzionale ha sottolineato che, in seguito al mutamento del quadro normativo determinato, in particolare, dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, la disciplina in materia cautelare, per potenziare le garanzie della libertà personale nel processo penale e valorizzare l'eccezionalità delle misure restrittive, richiede un giudizio probabilistico, in ordine alla colpevolezza, assai più approfondito rispetto al passato (C. Cost. 24-4-1996 n. 131).
1.2. Nel caso in disamina, non può affermarsi che i giudici a quo abbiano assolto all'obbligo di esaminare tutti gli elementi a loro disposizione;
di fornire una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e di applicare esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. 13-12-1995, Clarke, Rv 203428).
Si impone dunque una pronuncia rescindente, con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà rivalutare la problematica inerente alla configurabilita del reato di associazione di tipo mafioso. L'effetto rescindente di quest'epilogo decisorio rende ultronea la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
2.Per quanto attiene al ricorso di TA AL, occorre osservare come la prima doglianza esuli dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravita degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova ne' risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Cass., Sez. U. 22-3-2000, Audino, Cass. pen. 2000, 2231).
2.1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enuclearle una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal Tribunale alle pagine 14-16, per quanto attiene agli episodi di incendio ed estorsione ai danni di EL LU, OR RO e ER AR (Capo 6); alle pagine 22-27 per quanto attiene alle contestazioni di cui ai capi 1, 6, 10, 11, 12, 23, 28. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti ne' debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. fer., n. 36227 del 3-9- 2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n. 22771 del 15-4-2004, Antonelli).
2.2.La seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale, pur richiamando genericamente i contenuti dell'ordinanza in data 22 dicembre 2014, ha motivato autonomamente, specificamente e diffusamente in merito alla posizione del TA, onde non ha rilievo che la predetta ordinanza non fosse ostensibile.
2.3. Nemmeno l'ultima doglianza può trovare accoglimento. In tema di esigenze cautelari infatti, ogni valutazione è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Cass. 2-8- 1996, Colucci;
Cass. 21-7-92, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto, Rv. 199030), rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio, in considerazione dell'esistenza di una strutturata organizzazione, che costituisce la base per la programmazione ed esecuzione dei delitti contestati, e dell'impressionante gravita e molteplicità dei reati commessi. Occorre poi tenere presente - sottolinea il Tribunale - che gran parte degli episodi di estorsione si colloca in un contesto di pregressa conoscenza e spesso di rapporti commerciali con le vittime, ragion per cui non è difficile prevedere che gli indagati possano tentare di contattare i soggetti passivi per costringerli a ritrattare o a modificare le dichiarazioni accusatone. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass. Sez. 3, 3-12-2003 n. 306/04, Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento della prova, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass. 24-5-1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass. 19-9-1995, Lorenzetti); attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi, Rv 209876;
Cass. 9-6-1995, Biancato, Rv. 202259); puntuale individuazione degli elementi da cui desumere il concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, che sussiste in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile inferire, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti, senza che sia necessario che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli accertamenti da svolgere (Cass., sez. 5 12-3-2004 n. 20146/04, Tanzi).
3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata nei confronti di SO AR, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Perugia.
Il ricorso di TA AL va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
ANNULLA L'ORDINANZA IMPUGNATA NEI CONFRONTI DI PI AR E RINVIA PER NUOVO ESAME AL TRIBUNALE DI PERUGIA. DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO DI PA IN E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO MILLE IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 94 DISP. ATT. C.P.P., COMMA 1 TER. Così deciso in Roma, nella udienza, il 15 luglio 2015. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2015