Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato. (Fattispecie relativa ad una complessiva somma di cinque euro offerta a due agenti operanti al fine di impedire il sequestro amministrativo di un ciclomotore sprovvisto di documenti assicurativi, in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, escludendo altresì il reato di oltraggio, in astratto configurabile, poiché il fatto era stato commesso anteriormente alla l. 15 luglio 2009, n. 94).
Commentari • 3
- 1. Art. 322 - Istigazione alla corruzionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° febbraio 2023, con cui Michele F. è stato riconosciuto colpevole del delitto di istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322, comma secondo, c.p. 2. Ha proposto ricorso F. tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322, comma secondo, c.p. Erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l'offerta di carne d'asino costituisse condotta idonea ad integrare una valida offerta corruttiva, dovendosi valutare se tale offerta potesse dirsi caratterizzata da …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2012, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/01/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 25
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 19216/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Stabile Walterino, nato il [...];
avverso la sentenza 1 febbraio 2010 della Corte di appello di Salerno;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Monetti Vito che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Stabile Walterino ricorre avverso la sentenza 1 febbraio 2010 della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza 22 maggio 2007 del Tribunale di Salerno, ritenuta prevalente l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di istigazione alla corruzione a mesi undici di reclusione.
Con un unico motivo di impugnazione si prospetta che l'offerta della complessiva somma di Euro 5 ai due agenti operanti, al fine di consentire l'omissione del sequestro amministrativo del ciclomotore, sprovvisto dei documenti assicurativi, non era idonea ad ottenere alcun risultato, in quanto incapace di causare un turbamento psichico nell'agente, funzionale all'omissione dell'atto dovuto del pubblico ufficiale.
Da ciò l'assenza dell'azione esecutiva del contestato delitto, considerato che la tenuità della somma di denaro, offerta ai due agenti operanti, pari a Euro 2,50 ciascuno, assumeva connotazioni evidenti di risibilità ed irrisorietà, con conseguente inquadrabilità della condotta nello schema dell'oltraggio. Ritiene la Corte, in adesione alle richieste del Procuratore generalesche le connotazioni complessive del fatto, apprezzate unitamente all'entità della somma offerta, consentano una decisione di annullamento senza rinvio della gravata sentenza. Invero, in tema di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., la serietà dell'offerta e quindi la sua potenzialità
conduttiva va necessariamente correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca.
Ritiene la Corte che, nella specie, l'esibizione della somma di Euro cinque, corrispondenti ad una utilità pari a Euro 2,50 per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell'istigazione, al fine di far loro omettere - e quindi in concreto impedire - il preannunciato provvedimento di sequestro amministrativo di un ciclomotore, per la sua palese irrisorietà, possa semmai configurare il reato di oltraggio, per l'implicita offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa. Trattasi peraltro di fatto posto in essere in tempo antecedente alla novella L. 15 luglio 2009, n. 94, in vigore dall'8 agosto 2009, la quale ha introdotto all'art. 1, la previsione del delitto di "oltraggio a pubblico ufficiale", oggi previsto e punito dall'art.341 bis c.p.. Ne deriva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012