Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
Ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, d'imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono. (Nel caso di specie, in cui un consigliere provinciale aveva ricevuto somme di denaro da un imprenditore risultato aggiudicatario di un appalto in relazione al quale pendeva un contenzioso amministrativo, si è escluso che gli elementi di prova raccolti consentissero di desumere dai comportamenti dell'imputato l'asservimento della funzione pubblica dallo stesso esercitata).
Commentari • 7
- 1. La corruzione “funzionale” e il contrastato rapporto con la corruzione propriaGiorgio Fidelbo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale all'esito del giudizio abbreviato, ha riqualificato l'originaria imputazione di corruzione propria in quella di corruzione per l'esercizio della funzione ed ha rideterminato la pena inflitta a V. Giuseppe. All'imputato, titolare della società Costruzioni s.r.l., è formalmente contestato di avere corrisposto a B. Paolo, quest'ultimo pubblico ufficiale in quanto istruttore tecnico del settore sei del Comune di Lodi e responsabile unico del procedimento, somme di denaro, assegni ed altri beni; in cambio di dette utilità B. avrebbe favorito V. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2008, n. 20046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20046 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/01/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 86
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26880/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta, contro la sentenza del 15 marzo 2007 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta;
nel procedimento a carico di:
QU EL, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Caltanissetta, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Enna emessa il 12 marzo 2002, appellata dal pubblico ministero e dall'imputato, ha assolto EL QU dal reato di cui all'art. 319 c.p., con la formula perché il fatto non sussiste.
In primo grado l'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di corruzione propria per avere, nella qualità di consigliere provinciale, ricevuto da CE HI, imprenditore risultato aggiudicatario dell'appalto bandito dalla Provincia di Enna per la realizzazione della Cittadella degli Studi, la somma di L. 25.000.000 allo scopo di non "intralciare", nei vari atti amministrativi di competenza sia del Consiglio, che della Giunta provinciale, l'appalto in ordine al quale pendeva un contenzioso amministrativo. Il Tribunale, dopo aver premesso che ai fini della prova del reato in questione non è necessaria la individuazione del singolo atto per il quale sono corrisposte le utilità non dovute, essendo sufficiente l'accertamento che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni esercitate e per retribuirne i favori, ha ritenuto che nella specie il HI avesse versato la somma di denaro al QU in vista di un suo "benevolo comportamento nel successivo iter dell'appalto".
Al contrario, la Corte d'appello ha ritenuto che gli elementi posti a fondamento per il giudizio di colpevolezza fossero dati indiziari e di sospetto, non in grado di fondare un giudizio di sicura colpevolezza, proprio in quanto non sarebbe emerso alcun atto da cui desumere con certezza l'ipotesi corruttiva. In particolare, viene rilevato che la possibilità di un intervento dell'indagato nelle riunioni della Giunta provinciale, così come ritenuto dai primi giudici, resta un dato ipotetico, non suffragato da elementi probatori concreti;
inoltre, vengono valorizzate le testimonianze resa da ER e da ST, secondo i quali l'imputato ha avuto sempre un atteggiamento non favorevole al HI e contrario all'appalto.
L'incertezza del quadro probatorio ha giustificato la soluzione assolutoria.
Contro questa sentenza il procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 319 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente dopo aver premesso che per la configurabilità del delitto di corruzione propria non è determinante che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito di specifiche mansioni del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si tratti di atto in relazione al quale l'autore abbia una qualche possibilità di ingerenza;
che non è necessario individuare lo specifico atto compiuto;
che non è rilevante, ai fini dell'esclusione del reato, che il pubblico ufficiale non rispetti il pactum sceleris, ha sostenuto che nella specie vi fossero tutti gli elementi del reato contestato, in quanto l'imputato avrebbe ammesso di avere ricevuto la somma di L. 25.000.000, ma non avrebbe offerto alcuna valida giustificazione di tale "contributo", dovendo escludersi che fosse una somma destinata alle spese elettorali, posto che nessuna competizione elettorale era imminente all'epoca dei fatti. La sicura ricezione della somma di denaro e la mancanza di una valida giustificazione avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a ritenere configurabile il reato, in quanto sarebbe stato comunque leso il bene giuridico protetto dall'art. 319 c.p., che vede come "persona offesa soltanto la pubblica amministrazione, interessata a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio". Secondo parte ricorrente, infatti, il HI avrebbe corrisposto la somma di denaro in vista della consegna dei lavori appaltatigli, per vincere l'ostilità che l'imputato aveva manifestato nei suoi confronti e, quindi, superare le difficoltà amministrative e giudiziarie che si potevano profilare nell'esecuzione del contratto di appalto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente la ricezione della somma da parte dell'imputato e la non credibile giustificazione addotta circa le ragioni della corresponsione del denaro costituirebbero elementi dimostrativi della commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, sul presupposto che per la configurabilità del reato in questione non è determinante che l'atto sia individuato, ne' che sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale - essendo sufficiente che rispetto ad esso l'agente possa avere una qualche possibilità di ingerenza -, ne' che il pubblico ufficiale rispetti il pactum sceleris.
Si tratta di affermazioni del tutto condivisibili, ma che non sembrano attagliarsi al caso in esame. Parte ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Sezione che in diverse occasioni ha affermato come non sia necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per ritenere configurabile il reato di cui all'art. 319 c.p. (Sez. 6^, 7 aprile 2006, n. 21943, Caruso;
Sez. 6^, 2 ottobre 2006, n. 2818, Bianchi); tuttavia, questa stessa giurisprudenza ritiene necessario che dal comportamento del pubblico ufficiale emerga comunque un atteggiamento diretto in termini concreti a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e del perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6^, 26 febbraio 2007, n. 21192, Eliseo).
Nel caso in esame, la questione non riguarda tanto l'individuazione dell'atto contrario, quanto i comportamenti posti in essere dall'imputato, dai quali desumere l'asservimento della funzione pubblica svolta. Su questo piano la sentenza impugnata ha effettuato una verifica degli elementi di prova acquisiti per poi riconoscere la insufficienza del quadro probatorio.
L'accusa rivolta al QU, così come formulata nel capo di imputazione, contiene l'espresso riferimento ad un accordo intervenuto con l'imprenditore CE HI, in base al quale l'imputato avrebbe dovuto operare al fine di non intralciare l'appalto per la costruzione della Cittadella degli Studi, di cui l'imprenditore era risultato aggiudicatario e in relazione al quale pendeva un contenzioso, ed è proprio in ordine all'esistenza di tale accordo che i giudici d'appello hanno ritenuto l'insufficienza probatoria, sulla base di una motivazione che non appare ne' illogica, ne' avulsa rispetto agli elementi di prova a disposizione. In sostanza, la Corte d'appello ha ritenuto che non vi fossero le prove che la somma consegnata all'imputato fosse destinata a "tutelare" la procedura di appalto: i giudici hanno rilevato che l'imputato, dopo il 1991, non ha mai preso parte alle deliberazioni del Consiglio provinciale in cui si decidevano questioni relative all'appalto; anzi, hanno evidenziato che l'atteggiamento del QU non è mai stato favorevole al HI e che si era addirittura opposto all'appalto; inoltre, hanno messo in rilievo la mancanza di elementi per sostenere che l'imputato abbia, per altre vie, "aiutato" il HI.
In questo contesto probatorio resta solo la ricezione della somma di denaro, che l'imputato ha giustificato come un contributo elettorale e che i giudici di secondo grado non ritengono che, da sola, possa costituire il fondamento della condanna per il reato di cui all'art.319 c.p.. Secondo la sentenza impugnata il QU aveva allora un ruolo di spicco nella Democrazia Cristina e non può escludersi che si sia trattato effettivamente di un contributo;
d'altra parte, uno degli elementi considerati dai giudici di primo grado per affermare la responsabilità dell'imputato era costituito dalla circostanza che nel periodo preso in esame non vi erano elezioni nazionali o regionali in vista, ma tale circostanza viene considerata dalla Corte d'appello un dato di mero sospetto, in ogni caso inidoneo per ritenere la sussistenza del reato.
In conclusione, la sentenza, oltre a non contenere erronee applicazioni della legge penale, compie un percorso argomentativo sulla base di una motivazione che non può essere considerata ne' illogica, ne' avulsa dagli elementi probatori acquisiti. Rispetto ad essa parte ricorrente non ha indicato alcun segno di concreta criticità, limitandosi a valorizzare quegli stessi elementi che i giudici hanno ritenuto non appaganti dal punto di vista probatorio.
D'altra parte, non vi è neppure stata una specifica deduzione di vizi attinenti alla motivazione, in quanto il motivo le censure sulla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultano del tutto generiche.
All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2008