Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 4893
CASS
Sentenza 16 marzo 2000

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In tema di associazione di tipo mafioso, poiché il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità cui la suddetta associazione può tendere, la condotta punibile va ravvisata nell'azione di associarsi ad una (o in una) struttura criminale, avente le caratteristiche descritte dall'art 416 bis cod.pen., allo scopo, tra l'altro, di controllare ed influenzare il consenso politico ed i flussi elettorali. Il conseguimento dello scopo non è, tuttavia, elemento costitutivo della fattispecie, anche perché il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, applicando il suddetto principio in tema di concorso esterno -nel quale l'uomo politico si impegni, in cambio dell'appoggio elettorale, a favorire, una volta eletto, con la concessione di appalti ed altro, l'associazione ed i suoi appartenenti- il rapporto sinallagmatico sussiste, non tra le due "prestazioni", ma tra le due promesse, anche perché una delle due, quella relativa all'appoggio elettorale, dovrà essere necessariamente mantenuta prima dell'altra, quella relativa ai favoritismi che il politico ha assicurato al clan, ed anzi il suo mantenimento e la sua realizzazione costituiranno il presupposto per il mantenimento dell'impegno preso dall'associato esterno, che, solo se eletto, potrà "sdebitarsi").

Mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod.pen.) non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte cod.pen.), quest'ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno; ciò in quanto, anche se non "intraneus" alla "societas sceleris", potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo ed una relazione di reciproca utilità.

In tema di associazione di tipo mafioso, la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere.

In tema di ricorso per Cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione. (Nella fattispecie, la Corte ha giudicato carente ed illogica la motivazione con la quale il giudice del merito aveva giustificato il mancato abbattimento da parte del Sindaco di un fabbricato abusivo, di pertinenza di una cosca mafiosa, sostenendo che, il giorno in cui era stata inviata sul luogo una pala meccanica, si era verificata una infiltrazione di acqua nel sottosuolo. La Suprema corte, nell'enunciare il principio sopra esposto, ha ravvisato il predetto difetto di motivazione nella mancata esposizione delle ragioni per le quali l'abbattimento non fu eseguito nei giorni seguenti o con modalità e strumenti diversi da quelli originariamente programmati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 4893
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4893
Data del deposito : 16 marzo 2000

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