Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 4
In tema di associazione di tipo mafioso, poiché il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità cui la suddetta associazione può tendere, la condotta punibile va ravvisata nell'azione di associarsi ad una (o in una) struttura criminale, avente le caratteristiche descritte dall'art 416 bis cod.pen., allo scopo, tra l'altro, di controllare ed influenzare il consenso politico ed i flussi elettorali. Il conseguimento dello scopo non è, tuttavia, elemento costitutivo della fattispecie, anche perché il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, applicando il suddetto principio in tema di concorso esterno -nel quale l'uomo politico si impegni, in cambio dell'appoggio elettorale, a favorire, una volta eletto, con la concessione di appalti ed altro, l'associazione ed i suoi appartenenti- il rapporto sinallagmatico sussiste, non tra le due "prestazioni", ma tra le due promesse, anche perché una delle due, quella relativa all'appoggio elettorale, dovrà essere necessariamente mantenuta prima dell'altra, quella relativa ai favoritismi che il politico ha assicurato al clan, ed anzi il suo mantenimento e la sua realizzazione costituiranno il presupposto per il mantenimento dell'impegno preso dall'associato esterno, che, solo se eletto, potrà "sdebitarsi").
Mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod.pen.) non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte cod.pen.), quest'ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno; ciò in quanto, anche se non "intraneus" alla "societas sceleris", potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo ed una relazione di reciproca utilità.
In tema di associazione di tipo mafioso, la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere.
In tema di ricorso per Cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione. (Nella fattispecie, la Corte ha giudicato carente ed illogica la motivazione con la quale il giudice del merito aveva giustificato il mancato abbattimento da parte del Sindaco di un fabbricato abusivo, di pertinenza di una cosca mafiosa, sostenendo che, il giorno in cui era stata inviata sul luogo una pala meccanica, si era verificata una infiltrazione di acqua nel sottosuolo. La Suprema corte, nell'enunciare il principio sopra esposto, ha ravvisato il predetto difetto di motivazione nella mancata esposizione delle ragioni per le quali l'abbattimento non fu eseguito nei giorni seguenti o con modalità e strumenti diversi da quelli originariamente programmati).
Commentari • 3
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
Leggi di più… - 2. "Metodo mafioso" nel reato di cui all’articolo 416 bisAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2008
- 3. Saranno mafiosiAccesso limitatoDario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 16/03/2000
Dott. AL Perrone Consigliere SENTENZA
Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 558
Dott. Gennaro Marasca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Maurizio Fumo Consigliere N. 41597/99
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza emessa il 23.3.1999 dalla Corte di appello di Catanzaro nel processo a carico di AS AT, nato a [...] il giorno 8.11.1928. confermativa della sentenza del Tribunale di Costrovillari del 19.2.1998, con la quale il SC era stato assolto perché il fatto non sussiste dal delitto di cui agli artt. 110 - 416 bis cp. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito il difensore avv.to Francesco Sammarco, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto,
La Corte
Osserva in fatto -
SC AT, sindaco di Cassano allo Ionio e parlamentare della Repubblica, veniva rinviato a giudizio del Tribunale di Castrovillari per rispondere del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, con riferimento alle strutture malavitose attive nella Sibaritide. In particolare, al SC è contestato di aver ricercato ed ottenuto "appoggio", per le competizioni elettorali amministrative e politiche, presso i capi delle varie cosche della 'AN. L'imputato e' accusato di avere, in cambio dell'aiuto ricevuto, variamente favorito le predette associazioni delinquenziali, tanto con comportamenti omissivi, quanto con la assunzione di atti amministrativi irregolari o radicalmente contra legem. In primo grado, il SC è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste, il PM ha interposto appello.
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Costrovillari.
I giudici di appello esaminano partitamente i singoli episodi e giungono alla conclusione che essi, o sono irrilevanti (con riferimento alla imputazione contestata), ovvero risultano non provati. In ogni caso, ritengono indimostrata la ipotesi di accusa, in quanto, se pure, in alcune occasioni, può affermarsi che personaggi appartenenti alla criminalità organizzata della zone ebbero effettivamente ad assicurare il loro appoggio elettorale al SC, non per questo, può ritenersi la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa. E ciò in quanto, da un lato, non risulta che il SC abbia concretamente dato nulla in cambio del sostegno ricevuto in occasione di competizioni elettorali (e dunque mancherebbe il requisito della sinallagmaticità tra la "prestazione" fornita dalla societas sceleris e quella che l'imputato avrebbe dovuto assicurare), dall'altro, non è rimasto provato che l'attività di appoggio elettorale fornito all'imputato sia state espletata con modalità di tipo mafioso.
Ricorre per Cassazione il PG e deduce (art 606 cpp, co. 1 lett e e b) manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt 110 - 416 bis cp. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha esaminato separatamente i vari episodi, perdendo, in tal modo, la visione unitaria del comportamento del SC e non riuscendo ad intravvedere il disegno complessivo da costui coltivato, disegno finalizzato ad ottenere l'appoggio elettorale delle cosche. In effetti, il rifiuto del capo-cosca, RI PP, che non volle aderire alla richiesta di appoggio elettorale avanzatagli dal SC, determinò quest'ultimo a ricercare, sistematicamente, l'aiuto di tutti gli altri vertici criminali presenti nella zona. Dunque il suo comportamento successivo, consistente nella instaurazione di contatti con i diversi personaggi di spicco della locale malavita, fu tutt'altro che casuale, fu, viceversa, il frutto di una scelta. Gli stessi giudici di appello riconoscono che il RI era in una posizione di dominanza rispetto agli altri capi 'AN (e riconoscono che dunque il suo appoggio avrebbe condizionato il comportamento degli altri evitando al SC l'onere di doverli contattare uno ad uno per ottenerne appoggio elettorale). Da cio' essi tuttavia non traggono le adeguate conclusioni, arrestando arbitrariamente il loro ragionamento alla superficie dei fatti esaminati. Non considerano infatti che il SC, di fronte al rifiuto opposto del RI, si diede a perseguire un piano alternativo, ricercando con sistematicità ed ottenendo aiuto da tutti gli altri capi-cosca operanti nella medesima zone. Il SC non instaura, come crede la Corte di merito, rapporti personali con singoli malavitosi, ma coltiva un vero e proprio progetto, che prevede il coinvolgimento di tutti i capi mafiosi della zona. Errano poi, in punto di diritto, i giudici di secondo grado, in quanto la legge non prevede, come essi credono, quale elemento costitutivo del reato, alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni del concorrente esterno e quelle della associazione cui egli fornisce il suo aiuto.
Anche per quanto riguarda i singoli episodi, il ricorrente PG osserva che la sentenza impugnata è specificamente carente di motivazione. Infatti, quanto al mancato abbattimento dei fabbricati abusivi facenti capo ai fratelli IA, la Corte territoriale si accontenta della formalistica e superficiale giustificazione consistente nella allegazione di una "difficoltà tecnica", che avrebbe impedito;
la materiale esecuzione della operazione. Quanto ai rapporti tra l'imputato e NZ LU, la Corte catanzarese dimentica che il secondo, pur non essendo formalmente associato alla cosca, ha, in realtà, svolto attività illecite per RI (e poi per MI) e per i fratelli IA. Orbene, anche in questo caso, i giudici di secondo grado procedono ad un esame "parcellizzato" delle risultanze processuali e non pongono in relazione la richiesta di appoggio elettorale avanzato dal SC, la effettiva attività di propaganda svolta dal NZ, il conseguente favoritismo della amministrazione comunale, guidata dal SC, nei confronti del NZ. Con riferimento ai rapporti tra l'imputato ed altro capo-cosca, OR asquale, a Corte territoriale, osserva il ricorrente, dà importanza a fatti marginali e trascura la valenza di un gravissimo episodio: quello che vede il capo mafioso salire, insieme con il parlamentare SC, nell'auto di quest'ultimo. Ciò nel pieno della campagna elettorale. La Corte di appello neanche si pone il problema del significativo impatto psicologico che un tale comportamento può avere avuto sulla popolazione. I giudici, viceversa, pretendendo una prova impossibile, osservano che non è dimostrato che tale comportamento abbia fatto convergere voti sul SC. Per quanto ottiene ai rapporti tra l'imputato ed i fratelli RA, i giudici di secondo grado si trincerano dietro argomentazioni estremamente formalistiche, osservando che l'aver dato appoggio elettorale al SC non costituisce, di per sè, reato. Infine, carente e contraddittoria è la motivazione per quanto riguarda i rapporti tra il SC e MI AR. I giudici scrivono, in maniere neutra, che dopo l'incontro tra l'uomo politico ed il mafioso, i rapporti tra i due si distesero;
anche qui, dunque, la sentenza omette di interrogarsi sulla causale di un tale comportamento e del conseguente effetto. La rappacificazione tra un uomo, il SC, che aveva sempre ostentato atteggiamenti di forte opposizione verso la criminalità organizzata, ed un individuo, che proprio a tale tipo di criminalità appartiene, è un fatto certamente preoccupante e le cui ragioni vanno attivamente ricercate. Ciò è quanto esattamente i giudici di secondo grado non hanno fatto. Nè migliore uso essi fanno del loro potere quando trascurano del tutto il contributo di conoscenza che viene dalle dichiarazioni del teste AL. Costui riferisce che il MI, dopo averlo prelevato con la forza, gli rimproverò il suo operato in campo politico e gli portò come esempio da seguire il comportamento del SC.
Dall'esame di tutti gli episodi sopra ricordati, la Corte di merito avrebbe dovuto, secondo il PG di Catanzaro, trarre la conclusione che il comportamento dell'imputato non puo essere scisso in una serie slegata di condotte, governate della mera casualità; ne' avrebbero potuto i giudici di appello superficialmente ritenere che l'imputato non abbia arrecato alcun vantaggio alle cosche, dalle quali aveva ricercato appoggio elettorale. Certamente, ad esempio, egli, con il suo comportamento omissivo, consentì agli IA di mantenere un ingente patrimonio edilizio, abusivamente realizzato;
certamente favorì NZ, facendo in modo che il comune, del quale egli era sindaco, acquistasse, a prezzo maggiorato, alcune autovetture;
certamente egli accrebbe il prestigio criminale del OR, consentendogli di viaggiare, in sua compagnia, sulla sua autovettura. Per tutti i motivi sopra esposti il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza.
Alla odierna udienza, il PG, ha rilevato che la Corte di appello di Catanzaro, pur avendo effettuato una accurata analisi dei singoli episodi addebitati al SC, ha poi omesso di compiere una valutazione globale del comportamento dell'imputato. Tale carenza metodologica nella valutazione della prova, si è negativamente riflessa sull'impianto motivazionale della sentenza di secondo grado. Ed invero, dall'esame del provvedimento impugnato, emerge che la Corte di merito, attraverso il suo approccio marcatamente atomistico al materiale probatorio, non ha potuto verificare correttamente la ipotesi di accusa, che addebita al SC di avere sostanzialmente concorso al rafforzamento del peso delle singole associazioni malavitose sul territorio di loro "competenza". L'appoggio elettorale, che, in ipotesi, le varie cosche avrebbero fornito all'imputato, avrebbe indotto quest'ultimo a favorire, in vario modo, le diverse strutture malavitose;
ma l'essenza del patto che sta alla base dello scambio tra il politico e gli appartenenti alla 'AN (se realmente esistente), si può cogliere solo se i singoli episodi elencati nel capo di imputazione vengono "letti" e valutati nell'ottica di un disegno unitario che il SC ebbe e perseguire. Queste riflessioni hanno indotto il rappresentante della pubblica accusa a chiedere l'annullamento con rinvio. Il difensore dell'imputato, per parte sua, ha rilevato che, nei pur articolati motivi di ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, non si rinviene un solo riferimento normativo, ne' si può cogliere una sola citazione giurisprudenziale o dottrinale. La carenza è sintomatica della natura essenzialmente "in fatto" dei predetti motivi, attraverso i quali il ricorrente chiede, in realtà, una inammissibile rivalutazione nel merito della vicenda processuale da parte della Corte di cassazione. Il ricorso è, dunque, riconoscibilmente inammissibile, anche perché le doglianze del ricorrente sono semplicemente enunciate, ma non argomentate. Si censura poi la così detta valutazione parcellizzante delle singole emergenze probatorie, ma si trascura che proprio tali singole emergenze sono assolutamente insignificanti dal punto di vista probatorio. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto i singoli episodi ascritti al SC non riscontrati da concreti elementi di prova, ovvero del tutto irrilevanti in riferimento all'addebito mossogli nel capo di imputazione. Dunque nessuna valutazione globale poteva esserci, in quanto non vi erano episodi rilevanti o certi da valutare. D'altronde, non si chiarisce nel ricorso, ne' emerge dalla impugnata sentenza in cosa si sarebbe sostanziato, nel concreto, il concorso esterno addebitato all'imputato.
Rileva in diritto -
Con il DL 8.6.1992 n.306, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.1992 n. 356, il Legislatore ha introdotto nell'art 416 bis del codice penale, al terzo comma, la previsione delle finalità
politico-elettoralistiche della associazione di tipo mafioso, mentre, con l'art 416 ter, ha previsto e represso il così detto scambio elettorale politico-mafioso. Scopo delle norme è, riconoscibilmente, quello di evitare che lo competizione elettorale sia inquinata dalla azione delle associazioni mafiose, che, impegnandosi a favore o contro determinati candidati, potrebbero determinare la alterazione della dialettica democratica in estese zone del territorio nazionale. L'ordinamento peraltro già conosceva alcune fattispecie incriminatrici poste a tutela del regolare svolgimento delle competizioni elettorali e, dunque, dei diritti politici dei cittadini (vedesi ad es. artt 96 e 97 del DPR 30.3.1957 n. 361, che prevedono sanzioni penali per chi, tra l'altro, per ottenere, per sè o per altri, il voto nelle competizioni relative alla elezione della Camera dei deputati, offre, promette, somministra denaro o valori o qualunque altra utilità, ovvero promette o concede impieghi, oppure, per il medesimo scopo, usa violenza o minaccia o comunque esercita pressioni nei confronti degli elettori;
vedasi l'art. 86 del DPR 16.5.1960 n. 570, che punisce, sostanzialmente, lo stesso comportamento con riferimento alle competizioni elettorali amministrative, ecc.).
Occorre dunque preliminarmente chiarire (perché, come si vedrà, è rilevante ai fini della decisione che questo Collegio è chiamato ad assumere in ordine al ricorso proposto) in cosa concretamente consista la condotta incriminato dalle suddette norme e dove si ponga il momento consumativo del reato ex art 416 bis comma 3, con riferimento e illecito attività "elettorale" della societas sceleris.
Questa Suprema corte, con sentenze 17. 6 1992 n. 2699 (pres. Carnevale, rel Pintus, ric. TT ed altri, RV 190666), ebbe a stabilire che "il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi, è sanzionato dall'art 86 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, che prevede appunto come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilità per ottenere il voto e la utilizzazione di quest'ultimo, come oggetto di scambio. Peraltro, se un simile patto viene stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice di cui all'art 416 bis cp, il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi, non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata ed intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale".
La pronuncia, assolutamente condivisibile, dà esauriente risposta agli interrogativi prima formulati. Ed invero, quanto alla condotta materiale, essa è individuato nello scambio di due promesse: la promessa di voti contro quella di futuri favoritismi. Si può dunque, se si vuole, parlare di una sorte di rapporto sinallagmatico tra le parti, ma il vincolo sussiste, non tra prestazioni, bensì, come si è detto, tra promesse di prestazioni. Ovviamente, la prima dovrà essere mantenuta prima della seconda, anche perché il suo mantenimento avrà (potrebbe avere) quale conseguenza la elezione del politico "disponibile"; il che rappresenta la condizione o il presupposto perché poi costui possa "sdebitarsi" nei confronti di coloro che hanno determinato il suo successo elettorale. La esatta individuazione del comportamento incriminato consente di individuare anche il momento consumativo del delitto. Esso coincide con quello in cui avviene l'incontro del consenso tra i promittenti (e dunque non nel momento in cui le "prestazioni" vengono adempiute). Quanto, infine, ai rapporti tra il predetto delitto (art 416 bis comma 3 cp) ed i così detti "reati elettorali"(cfr supra), risulta chiarito che essi ben possono concorrere secondo lo schema di cui al capoverso all'art 81 cp. Ovviamente poi, mentre, con il 416 ter, il legislatore ha creato una figura di reato nuova, per la cui integrazione non è necessario (anzi appare del tutto improbabile) che il politico aderisca - quale componente a tutti gli effetti o quale concorrente esterno alla struttura criminosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale contro l'effettivo versamento di denaro), con la previsione introdotta nel comma terzo dell'art. 416 bis dalla novella del 1992, il legislatore intende punire, a titolo di partecipazione alla associazione, da un lato, la condotta di coloro che si siano associati (anche) al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto, dall'altro, quello di chi abbia stretto il vincolo associativo per procurare voti o sè o ad altri, in occasione di competizioni elettorali.
Pertanto, con riferimento a tale ultima ipotesi normativa, possono darsi due possibilità, in quanto, evidentemente, il candidato potrà essere un aderente pleno jure alla struttura malavitosa, ed allora la mafia (la camorra, la 'AN e qualsiasi altra associazione "comunque localmente denominata") eleggera' e farà eleggere un suo uomo;
ovvero potrà essere, per così, dire "l'interfaccia" politico della societas sceleris, cioè un politico, estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, alla quale, per parte sua, chiede, ogni volta che ciò sia necessario, sostegno elettorale. In altre parole, il politico, anche se non intraneus, può allacciare con la struttura criminale una relazione di reciproca utilità. Entro tale ultimo paradigma, si iscrive, comprensibilmente, la ipotesi del concorso esterno nel delitto ex art 416 bis cp del politico, che instauri un proficuo rapporto "collaborativo" con la struttura malavitosa (cfr. note sentenze S.U. Dimitry RV 199386, Mannino RV 202904, cui possono essere aggiunte: sez. I, Mastrantuono RV 201295, sez. VI Dominante RV 208904, sez. I, Crnojevic, RV 212447, Sez. VI, Tronci, RV 212801). In questi confini va, pertanto, inquadrato il problema che il ricorrente PG pone con il suo gravame, gravame che, a prescindere dall'uso di formule sacramentali o da espliciti riferimenti a norme di legge od a precedenti giurisprudenziali, deve essere, ovviamente, valutato in sè, per il suo contenuto e per la natura delle censure che comunque, sono state formulate a carico della sentenza impugnata. Ebbene, il ricorrente, anche se in maniera poco esplicita e, senza dubbio, formalmente lontana dagli schemi espositivi dei quali solitamente ci si serve per formulare un ricorso in sede di legittimità, lamenta, in pratica, che:
a) la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che le posizioni e le "prestazioni" del concorrente esterno e del sodalizio criminoso debbano essere legate da uno stretto rapporto sinallagmatico, b) la motivazione della sentenza è carente e contraddittoria in quanto l'iter logico-ricostruttivo viene puntualmente interrotto nel momento in cui, dai singoli fatti, devono esser tratte le conclusioni, c) i giudici di merito hanno fatto cattivo uso del loro potere valutativo perché hanno semplicemente analizzato i diversi episodi accertati, omettendo di effettuarne una valutazione globale, allo scopo di sottoporre a verifica le accuse rivolte all'imputato. Il ricorso, dunque non è inammissibile per essere incentrato, come sostiene la difesa del SC, su censure di fatto.
Tanto chiarito, si deve, a tal punto, procedere ad una puntuale analisi della impugnata sentenza, al fine di verificare la eventuale fondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente.
La Corte di appello di Catanzaro, nel decidere sulla impugnazione proposta dal PM, ha articolato il suo ragionamento, sostanzialmente, nei seguenti punti.
1) Con riferimento all'appoggio elettorale richiesto a RI PP, i giudici di secondo grado, concordando, sul punto, con la motivazione del Tribunale, osservano che l'episodio è irrilevante, in quanto il RI rifiutò; 2) in ordine all'impegno di OR AL a favore del SC, la Corte rileva che quest'ultimo non mantenne la promesso fatta, vale a dire l'impegno di far ottenere al OR la restituzione della patente ritiratagli dalla competente autorità: la presenza poi del OR a bordo dell'auto del SC, subito dopo la conclusione di un comizio elettorale, viene stigmatizzata come episodio di malcostume, ma non come fatto sintomatico in ordine alla fattispecie criminosa contestata;
3) le accuse relative all'attivismo elettorale in favore dell'imputato da parte di RA LE e NN vengono ritenute provate, così come provato viene ritenuto l'intervento dei due suddetti, volto allo scopo (conseguito) di organizzare un incontro tra il SC ed il capo clan, MI AR, "successore" del RI. E tuttavia, da un lato, si rileva che, nello svolgimento della attività di propaganda elettorale, non furono usate dai RA modalità minacciose od intimidatorie, dell'altro, che il LE, nonostante le promesse, non ottenne nulla in cambio, mentre l'assunzione del NN (che peraltro non risulta affiliato al clan), con procedura irregolare, nel locale ospedale, rientra in una prassi di malcostume amministrativo dilagante nella zona. Comunque, osserva la Corte territoriale, fin tanto che una legge non lo vieterà, anche i mafiosi possono fare attività politica;
4) quanto ai fratelli IA, la Corte territoriale ricorda come, sulla base delle prove testimoniali raccolte, si debba ammettere che costoro si impegnarono nel sostegno politico-elettorale al SC. Tuttavia, quanto alla controprestazione", che per l'Accusa sarebbe consistita nell'omesso abbattimento di manufatti edilizi abusivamente realizzati, la Corte di merito sostiene che la ragione della mancata demolizione sarebbe da ricercare in un obiettivo e sopravvenuto motivo tecnico (in pratica, la impossibilità di far manovrare le pale meccaniche, in conseguenza di una infiltrazione di acqua nel terreno;
5) quanto ai rapporti tra il SC e MI AR, i giudici di secondo grado affermano che i due certamente si incontrarono e che non è credibile la giustificazione fornita, in merito, dall'imputato. È viceversa certo che l'incontro fu dovuto alla iniziativa del capo cosca, che aveva intenzione di "rappacificarsi" con il sindaco-senatore, del quale voleva ottenere la assicurazione che egli non sarebbe stato "attaccato" sul piano politico. In ordine poi al più grave episodio nel quale si sarebbe concretizzato l'appoggio elettorale fornito dalla 'AN al SC, vale a dire il rapimento dell'avv. AL Roberto, la Corte di appello sostiene che non e' emersa la responsabilità dell'imputato quale mandante. Il AL invero, fu "prelevato", nel corso della campagna elettorale, dal MI, che formulò nei suoi confronti pesanti minacce e gli intimò di ritirare la sua candidatura elettorale perché, altrimenti, avrebbe recato danno ad "una persona amica". Ebbene, osserva la Corte catanzarese, il AL non ha mai dichiarato che questa persona era da identificare nel SC;
6) quanto, infine, ai rapporti tra SC e NZ LU, i giudici di appello osservano che è certo che costui ed i suoi congiunti si impegnarono sul piano elettorale a favore dell'imputato (un'auto della concessionaria NZ percorse le strade della cittadina "facendo propaganda" per il SC) ed è altrettanto certo che il comune di Cassano Ionio, con procedura gravemente irregolare e pagando un prezzo maggiorato, acquistò alcune auto dalla predetta concessionaria;
e tuttavia il LE, soggetto pregiudicato e coinvolto in attività di usura, non faceva organicamente parte della cosca IA, mentre la concessionaria automobilistica non era di proprietà del NZ, ma dei suoi figli.
È da precisare che poi la Corte di appello mostra di non condividere neanche la impostazione generale della ipotesi ricostruttiva della accusa, dal momento che, a suo giudizio, le cosche operanti nella Sibaritide, pur legate da un patto di mutua assistenza e sottoposte al potere egemone, prima del RI e poi del suo successore, costituivano separate entità criminali. Sul punto, dunque, a giudizio della Corte di merito, è venuta meno la prova della convergenza di interessi delle singole cosche e del disegno strategico di perseguire tali interessi attraverso la "utilizzazione" del SC. Non è viceversa dubbio che l'imputato abbia agito in modo più che riprovevole, avendo abboccamenti con personaggi malfamati, chiedendone il sostegno in campo politico, mostrandosi pubblicamente in loro compagnia, effettuando, per conto del comune di Cassano allo Ionio, acquisti ed assunzioni irregolari, ecc. E tuttavia la mera contiguità con ambienti criminali e l'indeterminato appoggio elettorale chiesto e/o ottenuto non sono, per la Corte territoriale, elementi di fatto tali da integrare il concorso esterno in associazione mafiosa. Osservano i giudici di merito, come premesso, che manca la prova dell'uso del metodo mafioso nel procacciamento dei suffragi, così come manca la prova della attività di "sviamento" della preferenza elettorale a favore del SC;
manca inoltre la prova dei vantaggi che quest'ultimo, in cambio, avrebbe fornito alla organizzazione. L'imputato ha certamente chiesto voti, ma in cambio nulla ha dato, se non promesse, poi non mantenute. Il SC, infatti, con il suo comportamento - riprovevole quanto si vuole - non ha, per i giudici di secondo grado, in alcuna maniera (e neanche sotto il profilo dell'accrescimento del prestigio delle cosche), reso un servigio alle associazioni mafiose attive nella Sibaritide.
Il giudice di appello ritiene ed afferma, infine, che, come premesso, la struttura del reato di cui agli artt 110 - 416 bis cp esige la esistenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico;
tale rapporto non è integrato dalla semplice promessa cui non segua il mantenimento degli impegni presi.
Osserva a tal punto questa Corte, richiamando quanto sopra anticipato, che il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità, al cui conseguimento la associazione mafiosa può tendere (non diversamente, ad esempio, dalla acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni ecc.). La condotta punibile consiste nell'associarsi ad una (o in una) struttura criminale, avente le caratteristiche mafiose, allo scopo di raggiungere i fini sopra indicati (controllo ed accaparramento di attività economiche, controllo ed indirizzo dei flussi elettorali e così via). Il raggiungimento dello scopo non è elemento costitutivo della fattispecie.
Trasponendo il ragionamento nello schema del concorso esterno, ed ipotizzando che il concorrente esterno, candidato alle elezioni, richieda ed ottenga l'appoggio della coalizione mafiosa, promettendo, in cambio, una serie di "favori", si deve giungere alla conclusione che, come la condotta dell'intraneus è perfetta nel momento in cui egli assicura il suo appoggio elettorale e quello di tutta la associazione, così quella dell'extraneus è compiuta nel momento in cui egli, da parte sua, si impegna seriamente, una volta eletto, a contraccambiare - in termini materiali o di implicito riconoscimento del "ruolo" e del "prestigio" del sodalizio criminoso - l'aiuto ricevuto. Diversamente ragionando, si dovrebbe giungere alla conclusione che la sussistenza del reato è condizionata, tanto per cominciare, dal risultato della competizione elettorale, in quanto, evidentemente, nell'ipotesi in cui il candidato disonesto, nonostante l'appoggio mafioso, non sia riuscito a farsi eleggere, egli certamente non potrà mantenere le promesse fatte. Ma in realtà, il bene giuridico tutelato - l'ordine pubblico - è vulnerato per il solo fatto che una associazione mafiosa "scenda in campo", più o meno apertamente, a favore di un candidato. L'eventuale, successivo mantenimento degli impegni da parte dell'uomo politico è condotta susseguente al reato. Tale condotta è, senza dubbio, valutabile sotto il profilo probatorio (nel senso che da essa si potrà eventualmente desumere, ex post, in sede di giudizio, l'esistenza e la serietà dell'accordo), ma non è certo, come si è detto, elemento costitutivo del reato. In altre parole, un fatto non può essere confuso con la sua prova.
Sul punto, dunque, le affermazioni dei giudici di merito sono inesatte. Il presunto, mancato mantenimento delle promesse fatte dal SC non è apprezzabile nell'ottica della incompletezza della fattispecie criminosa contestata, ma, eventualmente, sul piano probatorio;
ed allora viene ovviamente in rilievo il comportamento dell'imputato, globalmente considerato, nel senso che, dal mancato mantenimento di una singola "promessa elettorale", non deve necessariamente inferirsi il fatto che l'agente è riuscito ad ottenere l'appoggio delle locali cosche della 'AN senza mai nulla "restituire".
Parimenti errato e' il rilievo, contenuto nella impugnata sentenza, con il quale si osserva che non è stata fornita la prova che, nello svolgimento della compagna elettorale a favore del SC, i vari clan abbiano usato modalità minacciose o fatto ricorso a comportamenti violenti. In realtà, a parte il fatto che, in sentenza, è ricordato almeno un (grave)episodio di intimidazione "a fini elettorali" (sequestro AL), è da rilevare che violenza e minaccia non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, quasi che, tutte le volte in cui gli stessi in tal modo non operassero, non sarebbero, per assurdo, riconoscibili come appartenenti ad una associazione avente le caratteristiche ex art 416 bis cp. (sul punto, vedasi sez. I, 6.6.1991 n. 6203, pres. Carnevale, est. Serianni, ric. PM vs Grassonelli, RV 188023, nonché sez. II, 10.5.1994, n. 5386, pres, Callà, est Nardi, ric. Matrone, RV 198647).
Rivestendo mera natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, violenza e minaccia costituiscono un accessorio eventuale, o meglio, latente, della stessa. Esse ben possono derivare (anzi, il più delle volte, così accade) dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. La condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l'effetto, per così dire, meccanico e causale, di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per il solo fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come un effettivo, temibile ed "autorevole" centro di potere.
Fondata poi è certamente la doglianza del ricorrente relativa alla contraddittorietà ed incompletezza della motivazione. Ed invero la trama argomentativa della sentenza di appello, appare intrinsecamente carente sul piano logico.
I giudici di secondo grado, infatti, danno per accertati e pongono in evidenza alcuni comportamenti del SC, che tuttavia vengono ricostruiti - ancor prima che interpretati - in maniere contraria alla logica e con modalità incompatibili con il senso comune. La verifica della ipotesi di accusa, ne risulta inevitabilmente falsata. Significativa dell'intrinseca contraddittorietà della sentenza è la ricostruzione dell'episodio relativo al mancato abbattimento degli edifici abusivi di pertinenza della cosca IA. Secondo i giudici di appello, la mancata distruzione dei manufatti abusivi non fu dovuta alla connivenza del sindaco SC, ma ad un motivo tecnico, consistente nel fatto che, proprio il giorno in cui la demolizione avrebbe dovuto essere eseguita, si era verificata una infiltrazione di acqua nel terreno, che impediva alla pala meccanica di manovrare. La Corte si arresta qui e non si chiede, come giustamente rileva il PG ricorrente, per quale motivo la demolizione non sia stata eseguita nei giorni seguenti, ovvero con modalità diverse da quelle originariamente stabilite (utilizzo di pala meccanica). La stessa Corte, tuttavia, in sentenza, riporta le affermazioni di un testimone, il quale ha riferito che, ancor prima che la pala meccanica facesse la sua comparsa sulla scena, era opinione diffusa tra le persone che si trovavano nei pressi degli edifici abusivi che il sindaco (SC) sarebbe comparso a fare una "sceneggiata" e che, subito dopo di lui, sarebbe comparsa la pala meccanica, la quale "arriva e si ni vota arreti" (pag. 8 della sentenza della Corte di appello). Ciò puntualmente avvenne. Ed allora, posto che i giudici di merito danno per certo che la P.A. aveva formalmente espresso la sua volontà in ordine all'abbattimento degli edifici abusivi, posto che tale volontà non trovò esecuzione perché si era manifestata una difficoltà ne' permanente, ne' insormontabile (infiltrazione di acqua), posto che l'intervento del sindaco e la fulminea apparizione e scomparsa della pala meccanica furono previsti e commentati come una riconoscibile messa in scena, non può non giudicarsi gravemente carente, sul piano logico, il ragionamento dell'interprete che, ha arrestato il suo argomentare a tal punto e non ha tentato, neanche in via ipotetica, di trarre conclusioni. In fin dei conti, essendo certi l'an e il quid della demolizione, nulla impediva al sindaco, appunto per ragioni tecniche, di diversamente determinarsi in ordine al quando ed al quomodo.
Sul punto, la censura del ricorrente, oltre ad essere pienamente ammissibile, è, dunque, anche fondata. Ed invero, ben diverso è il caso in cui il giudice di merito abbia semplicemente vagliato gli elementi offerti alla sua analisi in maniera difforme delle aspettative della parte, da quello in cui egli, nel compiere tale esame e nell'esplicitare in sentenza l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. La incompletezza grave della motivazione, infatti, deve certamente essere qualificata come una modalità attraverso la quale la manifesta illogicità, in concreto, si estrinseca. Ciò evidentemente in quanto il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione. Ed è certo che tale ultima carenza, più che dalla mancanza di parti, per così dire, espositive, del discorso motivazionale, va desunta da altri "indicatori", quali la assenza di singoli elementi esplicativi, che, nel caso concreto, siano tali da costituire indispensabili tappe di un percorso logico-argomentativo, che deve, necessariamente, snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare le sua valutazione.
Nel caso di specie, la Corte di merito non trae conseguenze da premesse di fatto che essa stessa giudica certe.
Parimenti incompleto, nei sensi sopra precisati (e dunque illogica), è l'analisi che i giudici di secondo grado fanno dell'episodio criminoso che ebbe nel AL la sua vittima. Essi infatti, dopo aver evidenziato che il suddetto, in periodo elettorale, fu fatto sequestrare dal MI - il quale lo minacciò e lo invitò a ritirare la candidatura - osservano, come si è visto, che, dalla testimonianza del "rapito", non si evidenzia che mandante dell'atto criminoso sia stato il SC. E qui, ancora una volta, arrestano il loro argomentare, senza verificare adeguatamente, neanche in questo caso, la ipotesi di accusa;
senza chiedersi se la candidatura del AL fosse di intralcio al successo elettorale del SC. Infine fondata è anche la censura del ricorrente, quando lamenta che il giudice di secondo grado ha sottoposto ad una valutazione parcellizzante i singoli dati emersi dalla istruzione dibattimentale. Il carattere, chiaramente indiziario, del processo a carico del SC imponeva una valutazione unitaria e coordinata dei singoli elementi emersi. Come si osserva nella già citata sentenza TT (anche essa relativa ad una ipotesi di reato associativo mafioso, realizzatosi, secondo l'accusa, con riferimento a competizioni elettorali;
cfr RV 190666) "la dimostrazione dell'assunto può essere raggiunta anche per mezzo di elementi indizianti, cioè dati od elementi che indichino chiaramente, o comunque permettano di dedurre, supporre o riconoscere ...... fatti e situazioni non evidenti o non immediatamente verificabili". Ciò a maggior ragione in quanto il giudice di merito è chiamato ad accertare la esistenza di un pactum sceleris, in ordine al quale, non è esigibile una prova di tipo, per così dire, notarile. E dunque appare metodo logicamente corretto procedere innanzitutto alla (completa, logica ed esauriente) valutazione di ciascun elemento indiziante, ma è poi necessario passare a quella complessiva dell'intero compendio indiziario (cfr. S.U. 9206682, RV 191230, ric. PM vs Musumesi, nonché sez. I, 24.12.1998 n. 13671, pres. Teresi, est. Giordano, ric. Pg vs Buono, RV 212026), valutazione che deve avvenire non "in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio" ma che va condotta verificando se gli indizi "ricostruiti in sè, e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso una valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale (così sez. VI, 5.9.1996 n. 8314, pres. Trojano, rel. Assennato, ric. Cotoli, RV 206131, cui è conforme sez. VI, 18.9.1997 n. 8402, pres. Pisanti, rel. Milo, ric. Satanassi, RV 209100). Deve, in altre parole, attraverso il metodo sopra descritto, verificarsi se esista una ricostruzione dei fatti in grado di dare logica spiegazione a tutti gli indizi emersi nel corso del procedimento e regolarmente acquisiti.
È in questa prospettiva che vanno presi in considerazione gli eventuali comportamenti di favore del SC nei confronti dei diversi clan. Ed evidentemente quelli che, singolarmente considerati, possono essere ritenuti, come scrive la Corte territoriale, "episodi di malcostume", valutati nel loro insieme, potrebbero essere, eventualmente, "letti" come indizi di adesione del politico, secondo lo schema del concorso esterno, alle finalità della associazione. In questi termini va verificata l'ipotesi di accusa.
Pertanto i già ricordati episodi della mancata demolizione dei caseggiati abusivi degli IA e del "rapimento" del AL, dovranno essere riconsiderati unitamente alle altre vicende enumerate nella impugnata sentenza (giro elettorale in auto del OR insieme con il SC, incontro di rappacificazione tra quest'ultimo ed il MI, acquisto delle auto della concessionaria NZ, assunzione irregolare del fratello del RA ecc.). Trattasi, ovviamente, di una valutazione di merito che compete, a tal punto, al giudice del rinvio, il quale, tuttavia, dovrà operare in modo da conformarsi alle indicazioni giuridico-metodologiche che, con la presente sentenza, si enunciano.
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, la quale, nel nuovo giudizio, si atterrà alla osservanza dei principi di diritto posti da questo Collegio. Ciò con riferimento: 1) agli elementi costitutivi ed al momento consumativo del reato di cui in contestazione, 2) alla completezza della motivazione (nei sensi sopra specificati), in relazione alla analisi - completa e congrua - delle risultanze dibattimentali, acquisite in relazione alla ipotesi ricostruttiva proposta dalla Accusa, 3) alla valutazione, globale ed unitaria, dei singoli episodi, attraverso i quali il giudice di merito è tenuto a ricostruire ed a valutare il comportamento del SC.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altro sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000