Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
La condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 cod. pen., si distingue sia da quella di costrizione (cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012) che da quella di induzione (che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater cod. pen, introdotta dalla medesima l. n. 190) in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente ravvisato la sussistenza del reato di cui al comma quarto dell'art. 322 cod. pen. con riferimento alla richiesta di danaro formulata tramite intermediario da un funzionario comunale ad un avvocato, la cui nomina era stata in precedenza caldeggiata dallo stesso funzionario al soggetto privato interessato ad una pratica cui l'agente era preposto quale responsabile del procedimento, e motivata anche con l'esigenza di percepire una retribuzione per la prestazione di una attività di supporto a quella svolta dal professionista in relazione all' "iter" amministrativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 23004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23004 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/02/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 142
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 28701/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ LO N. IL 28/02/1963;
avverso la sentenza n. 1653/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 18/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Steccanella Michele, che si riporta alle conclusioni depositate unitamente alla nota spese;
udito il difensore avv. Malattia Bruno che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 ottobre 2012 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 3 novembre 2011, che aveva dichiarato ZZ RE responsabile del reato ascrittole, riqualificando l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 319 c.p., in quella prevista dall'art. 322 c.p., comma 4, e condannandola alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di ventimila Euro.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputata, deducendo cinque motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 521 c.p.p., poiché la condanna è stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato alla ZZ:
l'imputazione, infatti, descrive una fattispecie di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, consumata in concorso con l'Avv. CA ai sensi dell'art. 319 c.p., mentre la sentenza di primo grado, poi confermata dalla Corte d'appello, ha pronunciato una condanna per il reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p., comma 4, posta in essere dall'imputata per il tramite del
CA, nei confronti dell'Avv. GI. In tal modo, i Giudici di merito hanno operato una vera e propria immutazione del fatto originariamente contestato, non consentendo all'imputata di esercitare in modo concreto ed effettivo il proprio diritto di difesa. Rovesciando la prospettazione accusatoria, pertanto, il Tribunale ha escluso l'esistenza della promessa (dal CA alla ZZ) della consegna di un'illecita somma di denaro per aver prospettato ai referenti della IR Re la necessità di nominare un altro legale in sostituzione dell'Avv. Lanero, suggerendo il nominativo dell'Avv. GI, ed ha ritenuto, di contro, che l'accusa fosse focalizzata sulla richiesta di utilità che il CA aveva formulato al GI, spostando in avanti anche il momento del diverso reato di corruzione. Il Tribunale, in definitiva, ha imputato alla ZZ l'iniziativa del CA - di stabilire il contatto con il GI, cui era legato da pregressi rapporti amicali e professionali - degradando il CA al ruolo di mero nuncius di una richiesta della ZZ ed attribuendogli, al contempo, la veste di pubblico ufficiale. Il senso dell'imputazione, in questa prospettiva, era quello di affermare che gli accordi del CA e del GI stavano per raggiungere il fine di corrompere la ZZ, e dunque inverare la promessa, e che non erano giunti a compimento solo per un fattore esterno ed accidentale.
2.2. Vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 322 e 357 c.p., per avere i Giudici di merito erroneamente qualificato il CA come pubblico ufficiale, attribuendogli il ruolo di nuncius della ZZ ed omettendo di valorizzare circostanze ed elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, che dimostrerebbero come la sollecitazione rivolta dal CA all'Avv. GI - per corrispondergli parte del compenso che avrebbe percepito da IR Re qualora gli fosse stato affidato l'incarico professionale - costituisse il frutto di un'iniziativa autonoma dello stesso, finalizzata a conseguire un proprio personale tornaconto, rispetto alla quale la dirigente ZZ è rimasta sostanzialmente estranea.
2.3. Erronea applicazione della legge penale in relazione ad altro profilo inerente alla fattispecie di cui all'art. 322 c.p., poiché nel caso in esame tutti gli elementi raccolti dall'istruttoria convergono nel far ritenere che il CA ed il GI non erano due "poli" contrapposti, ma due soci già in affari, che valutavano "amichevolmente" se potevano assieme servirsi, a loro vantaggio, di un pubblico ufficiale, come già avvenuto altrove, e dunque valutare se era possibile ottenere più denaro dalla IR Re servendosi anche della ZZ.
2.4. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 c.p., per essere sopravvenuta una legge più favorevole a seguito della novella n. 190/2012: risultando pacificamente dall'istruttoria che l'imputata non ha posto in essere alcun atto contrario ai doveri d'ufficio, ma intendeva garantire solo un rapido compimento dell'iter amministrativo per la realizzazione del parco industriale denominato "Eastgate Park" nell'interesse del Comune di Portogruaro, che doveva in ogni caso conciliarsi con quello di IR Re, il fatto addebitato all'imputata dovrebbe essere inquadrato nella diversa previsione dell'art. 322, comma 3, e non più in quella dell'art. 322 c.p., comma 4, adottata dai Giudici di merito, con la conseguente applicazione di un minimo edittale decisamente inferiore.
2.5. Difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 62 - bis e 133 c.p., avendo la Corte d'appello erroneamente negato la concessione delle attenuanti generiche, senza tener conto degli elementi emersi dall'istruttoria e dei documenti prodotti dalla difesa, che non consentono di ritenere che l'imputata fosse incline a favorire la parte privata IR Re, ne' che ella volesse agire in contrasto con gli interessi della amministrazione pubblica interessata nella vicenda.
3. Con memoria depositata in Cancelleria in data 20 gennaio 2014 il difensore del Comune di Portogruaro, quale parte civile costituita, ha chiesto il rigetto del ricorso, ponendo in evidenza la corretta valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d'appello di Genova, e svolgendo, al riguardo, diffuse argomentazioni in senso contrario alle deduzioni illustrate dalla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito indicate.
5. Sulla base delle risultanze probatorie offerte, in particolare, dall'esito delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale e dal contenuto delle fonti di prova orale, i Giudici di merito hanno dettagliatamente ricostruito i fatti oggetto del tema d'accusa, esponendo:
a) che all'imputata, quale dirigente dell'area "uso e tutela del territorio" del Comune di Portogruaro, era stato contestato di essersi fatta promettere dall'avv. CA, professionista di fiducia del predetto Comune - con abuso della funzione consistito nel rappresentare ai referenti della IR Re la necessità di nominare un legale del luogo per l'inadeguatezza dell'avv. Lanero, professionista milanese incaricata dalla predetta società di seguire sul piano legale-amministrativo una complessa pratica urbanistica finalizzata all'edificazione di un parco industriale denominato "Eastgate Park", dell'estensione di circa un milione e ottocentomila mq., e nell'indicare a tal fine alcuni nominativi di professionisti, fra i quali veniva manifestata preferenza per quello dell'Avv. GI, cui la IR Re decise di conferire un incarico fiduciario dopo aver esaminato le indicazioni ricevute - una somma di denaro sia per l'opera di sollecitazione svolta ai fini della nomina del su indicato professionista da parte della predetta società, sia per il contributo che ella, quale funzionaria responsabile del relativo procedimento, avrebbe dato alla positiva definizione della pratica di interesse amministrativo di quella parte privata;
b) che i fatti non ebbero poi seguito per il verificarsi di una circostanza indipendente dalla volontà degli imputati, ossia per l'arresto dell'avv. CA in altro procedimento;
c) che l'imputata, nel mese di luglio 2007, aveva inteso mettere in cattiva luce l'operato dell'avv. Lanero presso la IR Re, ed aveva pertanto coinvolto l'avv. CA, incontrandolo fuori della sede comunale, per ottenere una rosa di professionisti da indicare alla parte privata e per definire, poi, le richieste da presentare all'avv. GI;
d) che al riguardo, sulla base delle emergenze dibattimentali e dei riscontri costituiti dal contenuto delle operazioni di intercettazione e da altre fonti di prova orale e documentale (dichiarazioni testimoniali, mails dell'imputata, ecc), doveva essere valorizzata, in particolare, la circostanza relativa ad un incontro conviviale avvenuto fra GI, CA e ZZ, nonché il contenuto di una conversazione, del 3 settembre 2007, intercorsa fra la ZZ ed il CA, durante la quale essi avevano parlato della misura del compenso loro spettante.
Posta in rilievo la circostanza della mancata realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla ZZ per la mancata accettazione dell'incarico professionale da parte dell'avv. GI, il fatto contestato all'imputata è stato qualificato dai Giudici di merito come istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., comma 4, ritenendo che il ruolo svolto dall'avv. CA sia stato quello di nuncius delle richieste dell'imputata, con l'assenza di un'attività corruttrice da parte dell'avv. GI, stante la sua posizione di mero destinatario delle richieste provenienti dalla ZZ, e con l'esclusione nella condotta complessivamente tenuta dall'imputata di una finalità convergente con l'interesse pubblico.
6. Ciò premesso in punto di fatto, non meritevole di accoglimento deve ritenersi la prima censura difensiva, reiterativa di analoga doglianza già esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte di merito, che ha posto in evidenza, con lineari ed esaustive argomentazioni, come nella struttura del capo d'imputazione siano rinvenibili tutti gli elementi costitutivi del fatto ritenuto in sentenza, in ragione della precisa descrizione:
a) del rapporto tra l'imputata e l'avv. CA, che in concorso fra loro concertano il progetto delittuoso, e del fatto che il compenso promesso costituiva il prezzo dell'interessamento manifestato in favore del GI, sia per aver caldeggiato la sua nomina che per il futuro svolgimento dell'incarico professionale;
b) della posizione dell'avv. GI quale mero destinatario della sollecitazione a dare o promettere una somma di denaro concordata dai predetti imputati ed avanzata dal pubblico ufficiale attraverso l'opera di intermediazione del CA (somma di denaro proveniente dal compenso che la IR Re avrebbe erogato al GI);
c) dell'atto contrario ai doveri d'ufficio consistito nell'attivo contributo che l'imputata, quale funzionaria responsabile del relativo procedimento amministrativo, avrebbe offerto per garantire il buon esito dell'attività professionale svolta dall'avv. GI, sul piano dei risultati che la sua committente avrebbe potuto ottenere grazie alla collaborazione avviata con il CA e la ZZ, e secondo i suggerimenti che da quest'ultima sarebbero stati di volta in volta forniti;
d) del fatto che la condotta finalizzata ad ottenere dall'avv. GI una somma di denaro da ripartire fra i predetti sodali non raggiunse il suo scopo per l'arresto in flagranza del CA per un diverso reato, arresto intervenuto prima che l'avv. GI potesse accettare la sollecitazione corruttiva. Al riguardo, inoltre, la Corte d'appello ha rilevato, e il dato appare dirimente, come la difesa sia stata ampiamente messa in grado di svolgere tutte le sue obiezioni, osservazioni e deduzioni sul punto, sia con i motivi d'appello e con il deposito di una memoria difensiva che argomentava sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti, sia nel corso dell'istruttoria dibattimentale e in sede di discussione orale, uniformandosi in tal modo al quadro di principii elaborati da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Rv. 248051), secondo cui, in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, dal momento che, vertendosi in materia di garanzie e diritti della difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, come avvenuto nel caso in esame, sia venuto a trovarsi durante il percorso processuale nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
L'immutazione del fatto, peraltro, va verificata soltanto in rapporto alla fattispecie legale tipica e agli elementi essenziali della stessa, che devono ritrovarsi invariati nella sentenza, rimanendo il giudice libero di valorizzare, senza alterare il tema della decisione, tutti quegli altri elementi integranti le fonti di prova legittimamente acquisite e ritenute funzionali al proprio discorso giustificativo.
Sussiste, dunque, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione, nel caso di specie non emersa ne' in alcun modo dimostrata, di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di pregiudicare, ossia di impedire o menomare l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato e la pienezza del contraddittorio (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 08/02/2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, dep. 14/08/2013, Rv. 257782; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 15/03/2013, Rv. 255996; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, dep. 12/10/2011, Rv. 251081; Sez. 4, n. 13944 del 31/01/2008, dep. 03/04/2008, Rv. 239595).
7. Per quel che attiene alla seconda ed alla terza censura, entrambe al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, come tale incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronuncia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierna ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa da tempo tracciata in questa Sede, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dalla ricorrente, limitatasi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivo della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale elaborato da questa Suprema Corte, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dalla ricorrente prospettate.
7.1. Invero, sulla base delle numerose risultanze probatorie offerte dall'istruzione dibattimentale, ed in particolare del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, i Giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico- fattuale oggetto della regiudicanda ed hanno puntualmente replicato alle obiezioni ed ai rilievi difensivi, evidenziando, tra l'altro:
1) che il progetto perseguito dall'imputata e dal CA era quello di fare in modo che la IR Re affidasse l'incarico professionale all'avv. GI, cui avrebbero potuto chiedere una compartecipazione sia nel lavoro da svolgere che nella suddivisione del compenso (indicato in misura pari a circa un terzo di quanto sarebbe stato corrisposto al GI);
2) che gli stessi quindi si accordarono su come procedere e sull'entità della richiesta da rivolgere al professionista, nel caso fosse stato affidato l'incarico;
3) che il progetto ebbe una fase esecutiva sia in direzione del privato - cui giunse l'indicazione di più nominativi, tra i quali quello del GI, per il quale la ZZ espresse chiaramente una personale preferenza - sia nei confronti dello stesso GI, il quale non solo venne informato della segnalazione rivolta alla IR Re, ma ebbe modo di constatare il personale interesse nella vicenda della ZZ e venne anche interpellato sul compenso pattuito con il privato;
4) che per l'imputata ed il CA i nominativi non erano tutti uguali, poiché il primo aveva indicato alla seconda l'avv. GI come quello a lui più vicino;
5) che da parte della stessa IR Re, pur non condizionata nella scelta, si era compreso il fatto che il nominativo del GI era quello "gradito" dall'amministrazione;
6) che il GI non accettò la sollecitazione proveniente dal CA, irrilevante dovendosi ritenere, ai fini del procedimento de quo, se ciò sia avvenuto subito, per ragioni di convenienza economica, ovvero in seguito, per altri motivi;
7) che l'orientamento favorevole per il GI si fondava solo sulla preferenza espressa dal CA, che con lui aveva già avuto precedenti occasioni di collaborazione professionale, mentre la ZZ non lo conosceva personalmente, ne' dal punto di vista professionale;
8) che l'imputata non si limitò a chiedere al CA indicazione di nominativi da "girare" alla IR Re, ma lo incaricò di preavvertire GI, di tenere i contatti con lui e di organizzare anche i successivi incontri;
9) che tutti i numerosi contatti intercorsi fra l'imputata ed il CA - che non era investito di alcun ruolo nella pratica amministrativa riguardante la IR Re - non avevano nulla a che vedere con l'interesse alla celere definizione del procedimento amministrativo in corso.
7.2. Nè, sotto altro ma connesso profilo, può dirsi che la posizione del CA, quale privato professionista che aveva in precedenza ottenuto incarichi di consulenza ed assistenza legale dall'amministrazione comunale, sia stata erroneamente qualificata dai Giudici di merito come quella di un pubblico ufficiale, atteso che già il tenore letterale dell'imputazione, come si è avuto modo di rilevare sopra, da conto delle modalità del suo coinvolgimento a titolo di concorso, quale soggetto estraneo, nel reato proprio del pubblico ufficiale: forma di compartecipazione, questa, che sulla base dei principii generali ben può realizzarsi sia nel caso in cui il contributo si manifesti nella forma della determinazione o del suggerimento fornito al concorrente necessario, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento con l'autore principale (arg. ex Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234361). La sentenza impugnata, dunque, è esente da rilievi anche per quanto attiene alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi concorsuale, ove si tenga presente che l'art. 117 c.p. disciplina ipotesi del concorso di persone in reati che richiedono l'esistenza di una speciale qualifica o funzione da parte del soggetto attivo del reato e trova il suo fondamento nella necessità di evitare - nel quadro della concezione unitaria del reato concorsuale - che alcuni siano puniti per un reato ed altri per un diverso titolo, unicamente perché abbiano interferito particolari qualità di un concorrente (o particolari rapporti di costui con la persona offesa).
8. Parimenti infondato deve ritenersi il quarto profilo di doglianza, avendo i Giudici merito chiaramente posto in rilievo la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, nel quadro di un'operazione urbanistica che coinvolgeva direttamente l'amministrazione comunale e le correlative attribuzioni funzionali dell'imputata, avuto riguardo al fatto che la richiesta di denaro è stata motivata con la indebita rappresentazione di una futura condotta di collaborazione del pubblico ufficiale nella gestione della pratica amministrativa, e dunque facendosi portatrice dell'interesse proprio di un soggetto privato, in violazione dei principii di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, laddove è indubbio che il funzionario eventualmente autorizzato a prestare attività libero-professionale può farlo solo per atti estranei alle competenze deliberative e/o autorizzative dell'ufficio da lui ricoperto.
Nel caso di specie, come si è già avuto modo di osservare, i Giudici di merito hanno significativamente posto in evidenza come l'imputata, per il tramite del CA, non si sia limitata a chiedere una ricompensa per la segnalazione fatta, ma abbia indebitamente rappresentato di poter svolgere in futuro un'attività di supporto collaborativo rispetto a quella svolta dal professionista, da retribuire in proporzione a quanto da quest'ultimo percepito quale compenso dell'attività prestata in favore di un soggetto privato.
Dal complesso delle su illustrate emergenze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate, i Giudici di merito hanno coerentemente concluso nel senso che l'esplicitazione dell'intento corruttivo, avvenuta per effetto dell'intermediazione svolta dal CA, è stata incentrata dai sodali sulla formulazione di richieste di utilità patrimoniali rivolte al privato per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, proponendosi l'imputata, addirittura, di prestarsi a svolgere atti amministrativi in concorso o in vece del soggetto privato.
Alla stregua delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi all'insegnamento da questa Suprema Corte dettato (Sez. 6, n. 19190 del 25/01/2013, dep. 03/05/2013, Rv. 255074), secondo cui la condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 cod. pen., copre uno spazio autonomo, che si distingue sia da quello della costrizione - cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo come modificato dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75 - che da quello dell'induzione - che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 - quater cod. pen., introdotta dalla medesima L. n. 190 - in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri.
9. Manifestamente infondato, inoltre, deve ritenersi il profilo di doglianza incentrato sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento ai criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, mostrando di valorizzare, in particolare, il criterio di valutazione incentrato sul rilievo della gravita del fatto desumibile dal modus procedendi e dall'importanza dell'operazione urbanistica oggetto della condotta sollecitatoria, ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, laddove le deduzioni difensive al riguardo formulate si pongono, di contro, nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti. 10. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p.. Da tale pronuncia discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2014