Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 23004
CASS
Sentenza 4 febbraio 2014

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La condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322 cod. pen., si distingue sia da quella di costrizione (cui fa riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012) che da quella di induzione (che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater cod. pen, introdotta dalla medesima l. n. 190) in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente ravvisato la sussistenza del reato di cui al comma quarto dell'art. 322 cod. pen. con riferimento alla richiesta di danaro formulata tramite intermediario da un funzionario comunale ad un avvocato, la cui nomina era stata in precedenza caldeggiata dallo stesso funzionario al soggetto privato interessato ad una pratica cui l'agente era preposto quale responsabile del procedimento, e motivata anche con l'esigenza di percepire una retribuzione per la prestazione di una attività di supporto a quella svolta dal professionista in relazione all' "iter" amministrativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2014, n. 23004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23004
    Data del deposito : 4 febbraio 2014

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