Sentenza 26 febbraio 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che aveva ricondotto al reato di corruzione la condotta dell'imputato il quale, nella qualità di parlamentare della Repubblica e di leader di partito in sede locale, dietro la promessa di un compenso in denaro, aveva fornito informazioni privilegiate relative a tre gare di appalto, in relazione alle quali non svolgeva alcun ruolo, e si era impegnato ad esercitare pressioni al fine di assicurarne l'aggiudicazione alle società riconducibili al proprio dante causa).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2016, n. 23355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23355 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2016 |
Testo completo
23355/ 1 6 55 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M UDIENZA PUBBLICA DEL 26/02/2016 Composta dai Sig.ri Magistrati SENT. 313 Dott. GIACOMO PAOLONI - Presidente - Dott. DOMENICO CARCANO - Relatore Dott. MASSIMO RICCIARELLI R.G.N. 30467/2015 Dott. EMANUELE DI SALVO Dott. ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LV GI, nato il [...] Avverso la sentenza n. 632/2014 CORTE APPELLO di POTENZA del 11/12/2014 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere dott. Domenico Carcano Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Uditi i difensori: Avvocati Franco Coppi e Emilio Nicola Buccico che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.TO IO impugna la sentenza della Corte d'appello di Potenza con la quale, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, è stato dichiarato responsabile dei delitti di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio nonché di concorso in turbata libertà degli incanti, limitatamente all'appalto relativo al "centro oli di Tempa Rossa". I fatti oggetto dell'imputazione ascritta a TO IO, "acquisire e dare informazioni privilegiate inerenti alle tre gare" - due relative alla fornitura, il trattamento e lo smaltimento dei fanghi di perforazione e l'altra, più significativa sotto il profilo economico, per i lavori di realizzazione del centro Oil Tempa 11 Rossa >> e dell'impegno di fare pressioni sia sui ...menzionati manager della Total sia sul presidente della giunta regionale di Basilicata Vito De PO al fine di ottenere l'aggiudicazione delle menzionate gare alle società riconducibili al RA AN CO e agli imprenditori della sua cordata, facendo valere in tale ottica e a tal fine il potere e l'influenza dallo stesso IO esercitati in ragione della qualità di parlamentare (deputato della Repubblica) e di leader del partito democratico di Potenza", ricevendo, a fronte dell'impegno assunto, la promessa di 200.000 euro, quale corrispettivo da parte di AN CO RA e NI FA.
2.Il giudice di primo grado ritiene anzitutto che, quanto alle prime due gare di appalto, non vi siano elementi che possano coinvolgere IO sebbene nell'imputazione lo stesso sia chiamato a risponderne a titolo di concorso: a) per l'una, dalle conversazioni intercettate i fatti possono essere attribuiti a RA e a NA RN, sindaco di Gorgoglione i quali d'accordo tra loro e con - l'intervento di AV LI, amministratore delegato della Direzione generale "esplorazione e produzione" della Total Spa Italia si sono adoperati per regolarizzare con false attestazioni per far apparire tempestivo il deposito ricezione delle domande di partecipazione alla gara d'appalto dell'impresa So.GE.SA. S.r.l, società del gruppo RA;
b) per l'ulteriore gara, relativa ai lavori di "trattamento e smaltimento dei fanghi di perforazione" - oltre a RN e RA vi era il coinvolgimento di NG, funzionario anch'egli delle Total Italia, per una successiva "irregolare riammissione" delle imprese facenti capo a RA alla valutazione tecnica. Come già posto in rilievo, il giudice d'appello ha condiviso per tali due ipotesi di accusa le conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado. 2 3.Un diverso e specifico approfondimento vi è per il terzo appalto, significativo sotto il profilo economico-affaristico: la realizzazione del Centro Oli di Tempa Rossa. Secondo la decisione di primo grado, il complessivo quadro probatorio è tale da dimostrare che l'intervento di IO potesse integrare le ipotesi di reato ascrittegli. Anzitutto, le conversazioni intercettate e gli altri elementi acquisiti, se da un lato, non pongono in discussione che la promessa di danaro vi fu, dall'altro non consentono di affermare con "certezza" che IO ebbe ad accettarla. Una analisi d'insieme delle conversazioni intercettate dimostra, peraltro, che a IO non fu chiesto di agire sul "management Total poiché già orientato a favore dell' ATI RA", circostanza quest'ultima il cui riscontro è nel fatto che i dirigenti Total nelle conversazioni intercettate non fan riferimento alcuno a IO. IO, si legge nella sentenza di primo grado, compare nella vicenda che dopo la "intesa con i vertici della Totale era stata verosimilmente raggiunta" ed era già avvenuta la "sostituzione delle buste relative alle offerte economiche custodite" nella cassaforte esistente nella sede di Roma della Total, ad opera dell'amministratore delegato LE, come emerge dalla conversazione intercettata tra il sindaco di Gorgoglione e RA, nel corso della quale è RN che assicura RA che non vi erano più difficoltà per la sostituzione delle buste "relative alle offerte economiche" per la gara;
operazione conclusasi nei giorni successivi, anche qui come dimostrato dalle intercettazioni del 21 dicembre 2007 tra RA e la sua amante, LE IP. L'impegno richiesto al parlamentare era quello di fornire notizie circa le interferenze di "dubbia legittimità provenienti dalla Regione" contrarie all'affidamento dei lavori a RA dopo l'avvio di indagini della Procura di Potenza, nonché di intervenire sul presidente della Regione, appartenente allo stesso gruppo politico per "neutralizzare" tali interferenze all'affidamento. Il giudice di primo grado ritiene la ricostruzione "plausibile e coerente" con il contenuto delle conversazioni, dalle quali non vi è certezza di altri comportamenti di IO né tantomeno che egli sia in realtà intervenuto nel senso richiesto da RA. Tale circostanza, secondo il giudice di primo grado, sarebbe smentita anche dal fatto che la Total - come risulta da intercettazioni e da documenti sequestrati all'amministratore della "Total Italia" il giorno dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare aveva una precisa intesa con il - RA relativa alla fornitura di gasolio pari a 120 quintali al giorno a buon prezzo. Intesa da ritenere "verosimilmente" già raggiunta e tale da far ritenere 3 "quanto meno dubbio che l'intervento di IO fosse diretto a fare pressioni su vertici della Total" (pp.18 e 19 sentenza di primo grado). Il giudice di primo grado ritiene la prova insufficiente e contradditoria e che a ciò non avrebbe potuto che conseguire l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.. per i delitti a lui ascritti.
4. A fronte di tale conclusione, la Corte d'appello, in base a una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti, ritiene che l'intervento di IO è stato decisivo per raggiungere la aggiudicazione dell'appalto "Centro oli Tempa Rossa" all' Ati RA, per il quale vi fu la promessa di 200.000 euro, accettata da IO, quale correspettivo per l'intervento richiesto e la complessiva operazione conclusasi poi con l'affidamento dell'appalto a RA. Secondo tale diversa ricostruzione dei fatti, dunque, la somma promessa rappresentava il corrispettivo anzitutto per "l'interessamento e l'appoggio" di IO presso i vertici Total e poi anche presso la Regione Basilicata, affinché fosse garantita a RA l'aggiudicazione dell'appalto; la condotta di IO integra il delitto di corruzione ex art. 319 c.p., per avere egli accettato la promessa corruttiva. Gli indizi descritti, si legge in sentenza, sono "consistenti e non equivoci" e Inoltre senza che vi possa essere una diversa e alternativa ricostruzione - sono ancor più avvalorati dalle sollecitazioni di IO rivolte a RA, nell'incontro del 16 dicembre 2007 in Potenza, la cui prova emerge non solo dalle intercettazioni, ma anche da un servizio di osservazione degli organi polizia. In tale incontro, del 16 dicembre, IO sollecita RA & parlare con i vertici della Total e l'occasione è quella del concerto di Natale in un teatro di Roma il giorno successivo, al quale egli non avrebbe potuto partecipare. Circostanza smentita, ad avviso del giudice d'appello, anzitutto perché IO figura nell'elenco degli invitati e poi l'impegno dovuto ai lavori della Camera risulta, contrariamente a quanto assunto da IO, alle 21, 30. 3. I difensori di TO IO, avvocati Franco Coppi e Emilio Nicola Buccico, propongono ricorso e deducono:
3.1.Nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con rifermento al ritenuto reato di corruzione. La sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto IO dai delitti a lui ascritti, ritenendo che i fatti come articolati in ciascuna delle imputazioni non trovano una plausibile e persuasiva prova per l'affermazione della responsabilità di IO. 4 La Corte d'appello, su impugnazione del pubblico ministero, non ha condiviso tale ultima conclusione, ritenendo IO responsabile dei delitti di corruzione e turbativa d'asta concernenti l'appalto "Centro Oli Tempa Rossa". Ad avviso della difesa, la condotta di IO non può configurare il delitto di corruzione, pur ammettendo che tale fatto sia stata commessa da IO. IO, pur pubblico ufficiale nella sua veste di parlamentare delle Repubblica, non aveva alcun ruolo nelle gare d'appalto e la condotta per la qual è stata affermata la responsabilità non può integrare il delitto di corruzione, sul presupposto che la commissione Ambiente non ha alcuna competenza nella materia oggetto di appalti e, inoltre, non era componente di alcun comitato parlamentare di controllo sull'estrazione del petrolio. Ne discende che manca del tutto il requisito per la configurazione del delitto di corruzione e cioè che l'atto d'ufficio, seppur non di specifica competenza dell'intraneus, debba essere espressione "diretta o indiretta della funzione pubblica esercitata" In tal senso, si precisa in ricorso, si è espressa la dottrina e la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui dall'ipotesi del delitto di corruzione ex art. 319 c.p. sono escluse "le ipotesi in cui il pubblico ufficiale prometta e ponga eventualmente in essere il suo intervento prezzolato, avvalendosi della sua qualità e del prestigio che gli deriva dalla carica ricoperta, senza che l'intervento comporti poteri istituzionali propri del suo ufficio o comunque ad essi collegabili". Ad avviso della difesa, la somma di 200.000 euro, offerta da RA e accettata da IO, avrebbe dovuto essere il compenso, come risulta dall'imputazione e da quanto ribadito in sentenza;
il "corrispettivo del suo interessamento e del suo appoggio per l'aggiudicazione in favore di RA dell'appalto dei lavori "Tempa Rossa", presso i vertici della Total e delle Regione Basilicata.
3.2.Nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al ritenuto delitto di corruzione propria. Ad avviso della difesa, non vi è prova "persuasiva" della promessa del RA e di un accettazione di IO, circostanze non risultanti dagli atti processuali. Ricostruzione, si precisa ancora, che trova conferma nella sentenza di primo grado e negli argomenti posti a fondamento dell'assoluzione di IO. La sentenza di appello non contraddice i fatti accertati dal giudice di primo grado e non prende in considerazione alcun argomento sviluppato nella sentenza del primo giudice, dalla quale emerge anzitutto che RA aveva contati 5 ва quotidiani con i vertici della Total, favorevoli alla "soluzione della gara in favore dell'ATI della quale RA era capofila". Altra circostanza affatto non considerata è quella relativa all'interesse di RN, sindaco di Gorgoglione, all'aggiudicazione dei lavori a RA nonché interesse della Total ad avere buoni rapporti con i politici locali. Circostanza del tutto dimenticata dalla sentenza impugnata è quella dell'incontro in Roma il 20 settembre 2007 di RA con i vertici Total;
incontro al quale avevano preso parte il RN e il Presidente della provincia di Matera, come riportato a pp. 8 e 9 della sentenza di primo grado. Ad avviso della difesa, l'incontro assume notevole significato per quello che avverrà successivamente per la gara d'appalto "Tempa Rossa"e gli accordi intervenuti tra i vertici della Total e RA. In tale incontro furono raggiunte intese per la definizione dell' appalto della fornitura dei fanghi di perforazione" e per il quale fu falsificata la data di presentazione della domanda di partecipazione della SO.GE.SA. del RA. Altri elementi significativi, ad avviso della difesa, sono le conversazioni intercettate dalle quali emergono contatti tra RN, sindaco di Gorgoglione per la "regolarizzazione" dell'appalto relativo "allo smaltimento dei fanghi di perforazione", dal quale fu ab origine esclusa SO.GE.SA. di RA. Entrambi gli episodi confermano che RA aveva contatti diretti con i vertici Total e con RN, il quale svolgeva un assidua opera di intermediazione. Quanto alla gara per la realizzazione del "Centro Oli di Tempa Rossa", si pone in rilievo che già dalla metà del mese di dicembre risultava che il tutto andava favorevolmente per l' ATI di RA e che RA avesse il pieno appoggio del vertici Total, come indicato dalla sentenza di primo grado e sul punto non smentita dalla Corte d'appello, al pari di quanto è avvenuto per l'incontro di Piacenza del 14 settembre 2007(p.7,sent. 1° grado). Circostanze che dimostrano l'estraneità di IO in tutta la vicenda sino alla metà del mese di dicembre. Si sostiene che, diversamente da quanto risulta dalla sentenza impugnata, la notizia che l'offerta dell'ATI RA era stata riconosciuta più vantaggiosa è venuta fuori dopo il 13 dicembre e ed è stato LI, che faceva parte dell'ATI di RA, ad apprendere la notizia dal responsabile dell'ufficio di Potenza della Total. Rispetto a tutto ciò, IO è estraneo e ha sempre negato di aver partecipato all'incontro in Roma e al concerto perché impegnato in Parlamento, fatto, quest'ultimo, confermato anche dall'amministratore delegato della Total Italia, LE LI. 6 Quanto ai rapporti con De PO, presidente della Regione Basilicata, RA tentò di mettersi in contatto con lui, senza riuscirci. I successivi tentativi di parlare con IO erano diretti a tentare di ottenere un incontro con De PO. Tali circostanze trovano conferma nella sentenza di primo grado che dà conto anche della mancanza di ogni contatto tra IO e i vertici della Total. Mentre, dalle intercettazioni risultano contatti diretti tra i vertici della Total e RA e vien fuori l'idea di sostituire le buste, con altre contenenti nuove offerte. In tali vicende non compare IO, estraneo ai contatti con la Total i cui dirigenti non hanno mai fatto riferimento ad alcun intervento di IO in favore di RA. La difesa ritine la dinamica dell'incontro tra RA e IO, non tale da fornire la prova dell'accettazione della proposta corruttiva, come diversamente interpretata dal giudice d'appello. Peraltro, non risulta vero che IO e RA abbiano incontrato insieme IO, così come emerge dall'osservazione degli organi di polizia e dall' intercettazioni delle conversazioni tra RA e IO, avvenuta subito dopo l'incontro con IO. Nel corso di tale conversazione, si limita a rivelare atteggiamenti che esprimono cautela e, pertanto, non emergono attestazioni di amicizia tra gli interlocutori.
3.3.Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 353 c.p.. Ad avviso della difesa, le questioni riguardanti la responsabilità di IO per tale delitto sono trattate in termini marginali e privi di ogni approfondimento, come se tale condotta sia implicitamente ricompresa in quella relativa al reato di corruzione. Non vi è prova che IO abbia avuto parte attiva nell'operazione di sostituzione delle buste contenenti l'offerta economica, né che abbia dato suggerimenti per tale espediente. L'espediente in parola fu deciso dai dirigenti Total e dal RA, il quale non ha mai riferito alcunché su eventuali coinvolgimenti di IO, anche perché, si sottolinea ancora in ricorso, RA aveva rapporti diretti con i vertici Total e non aveva necessità alcuna di intermediazione. Ne discende che alcuna condotta di turbativa d'asta è ascrivibile a IO.
3.4.Nullità della sentenza per erronea interpretazione della legge penale in relazione ala data di inizio della prescrizione. 7 Ad avviso della difesa, erroneamente la Corte d'appello ha indicato l'aggiudicazione quale momento di consumazione del reato, mentre la giurisprudenza di legittimità definisce la turbativa d'asta reato di pericolo e, pertanto, il reato è consumato con la realizzazione delle condotte che mediante e quali l'illecito è commesso e da tale momento inizia a decorrere il tempo di prescrizione. Pertanto, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione non rilevando la produzione di un danno o il conseguimento di un profitto.
6.Tale è la sintesi dei motivi di ricorso enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Prima questione da affrontare è quella della configurabilità del delitto di corruzione previsto dall'art. 319 c.p. ascritto a TO IO. che Il ricorrente sostiene la condotta di TO IO non integra il delitto di corruzione, pur ammettendo che tale fatto sia stato da lui commesso. Al riguardo, si precisa che la commissione Ambiente non ha alcuna competenza nella materia oggetto di appalti e, inoltre, che IO non era componente di alcun comitato parlamentare di controllo su l'estrazione del petrolio. Del resto, anche se fosse stato componente di tali Commissioni parlamentari, TO IO, pur pubblico ufficiale nella sua veste di parlamentare delle Repubblica, non aveva alcun ruolo nelle gare d'appalto e la condotta per la quale è stata affermata la responsabilità non può integrare il delitto di corruzione. In realtà, la giurisprudenza di legittimità è nel senso il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali" perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435). Ne discende che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, che non è determinante il fatto contrario al doveri d'ufficio sia ricompreso 8 nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez.VI, 2 marzo 2010, n. 20502). Simili condotte potranno rientrare nel paradigma del "traffico di influenze illecite" di cui all'art 346 bis c.p. sempre che ne sussistono i presupposti di legge;
all'epoca dei fatti, però, non ancora previsto dal nostro ordinamento come reato, poiché introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Dinanzi a tale soluzione in diritto, ogni questione relativa all'esistenza o meno della promessa di 200.000 euro e della accettazione della stessa perde ogni significato, rendendo superfluo a tale scopo l'annullamento della sentenza con rinvio per ulteriore esame da parte del giudice di merito.
8. Per l'ulteriore imputazione di turbativa d'asta di cui all'art. 353 cp.p., reato dal quale IO è stato assolto dal giudice di primo grado e poi, condannato dalla Corte d'appello va preliminarmente esaminata la richiesta di estinzione del reato per prescrizione dedotta dalla difesa.
8.1.Su tale punto, il ricorso è infondato. Ad avviso della difesa, si è in presenza di un delitto di pericolo e come tale, al fine della consumazione, è irrilevante che vi sia stata o meno l'aggiudicazione della gara. Se tale assunto è incontestabile sotto il profilo del discrimine ai fini della configurabilità del tentativo o dell'ipotesi consumata, non assume significato ai fini della prescrizione del reato e, in particolare della decorrenza ex art. 158 c.p. del tempo previsto dalla legge. Là dove la condotta criminosa si sia conclusa con la realizzazione delle tassative ipotesi di "violenza, minaccia o doni promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, diretti a impedire o turbare la gara" non vi è dubbio che il tempo della prescrizione inizia a decorrere dalla cessazioni di tali condotte strumentali;
nel caso in cui però vi è stato anche la realizzazione dell'evento consistente nell'illecita aggiudicazione della gara, in virtù del principio generale dell'approfondimento dell'offesa, il tempo della prescrizione non può che decorrere da tale momento. Si tratta del fenomeno dei reati a duplice schema, quale la corruzione, la truffa diretta all'assunzione illecita in un pubblico impiego ovvero ai danni di un istituto previdenziale con indebita percezione di ratei pensionistici (Sez. Un., 16 dicembre 1998, dep.19, gennaio 1999, n.1; Sez. II, 21 febbraio 2008,n. 10085). E allora il delitto non è ancora prescritto, come ritenuto dalla Corte d'appello, poiché il dies a quo ai fini della prescrizione decorre dall'aggiudicazione della gara. 9 9.Ciò posto è da ritenere che le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello quanto all'affermazione di responsabilità non sono condivisibili. La singolarità della vicenda processuale è data dal fatto che la sentenza сси impugnata non ha affatto dialogato gli argomenti e gli accertamenti effettuati dalla decisione di primo grado che è pervenuta all'assoluzione di IO ex art. 530, comma 2, c.p.p., per "mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova" nel cui ambito si inserisce la regola di giudizio - che racchiude un criterio che rafforza e dà ancor più consistenza a quello generale sulla valutazione della -prova secondo cui il giudice "pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta "colpevole del reato contestatogli oltre ogni ragionevole dubbio". Un punto significativo e incontrovertibile posto a fondamento di tale pronuncia, non considerato dal giudice d'appello, è quello posto già in rilievo in che narrativa e cioè che IO compare nella vicenda dopo/la "intesa con i vertici della Total era stata verosimilmente raggiunta" ed era già avvenuta la "sostituzione delle buste relative alle offerte economiche custodite" nella cassaforte esistente nella sede di Roma della Total, ad opera dell'amministratore delegato LE, come emerge dalla conversazione intercettata tra il sindaco di Gorgoglione e RA, nel corso della quale è RN che assicura RA che non vi erano più difficoltà per la sostituzione delle buste "relative alle offerte economiche" per la gara;
operazione conclusasi nei giorni successivi, anche qui : come dimostrato dalle intercettazioni del 21 dicembre 2007 tra RA e la sua amante, LE IP. L'impegno richiesto al parlamentare era quello di fornire notizie circa le interferenze, "provenienti dalla Regione", contrarie all'affidamento dei lavori a RA dopo l'avvio di indagini della Procura di Potenza, nonché di intervenire sul presidente della Regione, appartenente alla stesso gruppo politico per "neutralizzare" tali interferenze. Il giudice di primo grado correttamente ritiene che la ricostruzione "plausibile e coerente" con il contenuto delle conversazioni, dalle quali non vi è certezza di altri comportamenti di IO né tantomeno che egli sia in realtà intervenuto nel senso richiesto da RA. Tale circostanza, secondo il giudice di primo grado, sarebbe smentita anche dal fatto che la Total come risulta da intercettazioni e da documenti sequestrati all'amministratore della "Total Italia" il giorno dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare - aveva una precisa intesa con il RA relativa alla fornitura di gasolio pari a 120 quintali al giorno a buon prezzo. In particolare, le sorti dell'appalto "Centro Oli Tempa Rossa" erano già chiare nel senso che, per l'aggiudicazione all'ATI RA, il "nesso 10 sinallagmatico" è quello della proposta di RA di acquisto per cinque di carburante Total per i suoi mezzi e le sue imprese per un valore complessivo di 15.000.000 di euro. Accordo "verosimilmente" già raggiunto e tale da far ritenere "quanto meno dubbio che l'intervento di IO fosse diretto a fare pressioni su vertici della Total" (pp. 18 e 19 sentenza di primo grado). Il giudice di primo grado ritiene la prova insufficiente e contradditoria e che a ciò non avrebbe potuto che seguire l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.. per i delitti a lui ascritti. 10. Il ricorso è dunque fondato. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza. Ciò ribadito in via generale, deve escludersi che nel caso di specie il ribaltamento operato dalla Corte d'appello abbia rispettato i criteri evidenziati. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. VI, 22 ottobre 2013, n. 45203; Sez.VI, 21 novembre 2012, n. 49755). Si è detto, cioè, in altri termini, che la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o di inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sez.VI, 24/01/2013, n. 8705). Per di più, la l'istruttoria effettuata in appello, mediante l'esame dell'amante di RA, LE IP, ha aggiunto un ulteriore elemento a sostegno del ragionevole e dubbio e della contraddittorietà degli elementi a carico di IO e cioè che "TO" cui si faceva riferimento nei discorsi di RA non era IO;
circostanza non considerata e comunque non adeguatamente valutata dalla Corte d'appello. 11. Per quanto sopra esposto e argomentato, il Giudice d'appello è pervenuto ad una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, con argomentazione articolata che ha, all'evidenza, valorizzato tutti gli elementi 11 d'accusa disponibili. Poiché tale prospettazione alternativa, già in sé non evidenzia argomenti "dirimenti" e significativi di "oggettive carenze e insufficienze" della prima decisione, è del tutto ragionevole presumere che il giudizio di rinvio non potrebbe introdurre elementi probatori e argomenti ulteriori caratterizzati da una tale invece necessaria connotazione e, pertanto, il rinvio per nuovo esame è anche qui del tutto superfluo. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata perché il reato di corruzione ascritto al ricorrente non sussiste. E per non avere il ricorrente commesso il reato di turbativa d'asta ascrittogli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato di corruzione ascritto al ricorrente non sussiste e per non avere il ricorrente commesso il reato di turbativa d'asta ascrittogli. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Giacomo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 12