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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 139. Riproduzione fonografica o audiovisiva 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva e' effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale e' indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
4. La trascrizione della riproduzione e' effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice puo' disporre che non sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale e' indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
4. La trascrizione della riproduzione e' effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice puo' disporre che non sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
Commentari • 44
- 1. Nessuna nullità se manca il verbale stenotipico nel fascicolo del dibattimento: quello riassuntivo è sufficiente (Cass. Pen. n. 11765/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 aprile 2025 · 163.58527
[…] manifestamente infondato, poiché secondo costante giurisprudenza: la mancata trascrizione della registrazione audiovisiva dell'udienza non integra causa di nullità; il verbale riassuntivo redatto dal cancelliere è sufficiente a documentare il dibattimento, anche ai sensi dell'art. 139 c.p.p.; la sola ipotesi di nullità formale è la mancata sottoscrizione del verbale (art. 142 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 191
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2025, n. 11765Provvedimento: […] con principio che qui si intende ribadire, che in tema di documentazione degli atti, l'omissione della trascrizione delle registrazioni, di cui all'art. 139 cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è prevista come causa di nullità degli atti compiuti nelle udienze, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di ravvisare tale sanzione processuale quando non sia prevista (Sez. 3, n. 6151 del 01/03/1994, […]Leggi di più...
- fattispecie·
- omissione della trascrizione delle registrazioni·
- esclusione·
- ragioni·
- nullità degli atti compiuti in udienza·
- trascrizione del verbale di udienza·
- verbale·
- modalita'·
- atti processuali·
- documentazione degli atti·
- stenotipia