Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
>
Versione
17 marzo 1992
17 marzo 1992
>
Versione
28 novembre 2012
28 novembre 2012
>
Versione
19 novembre 2017
19 novembre 2017
Art. 322.
(Istigazione alla corruzione).
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'articolo 319.
((281)) ------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Istigazione alla corruzione).
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'articolo 319.
((281)) ------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 347
- 1. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): aspetti principaliAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022 · 213.35251
Indice Inquadramento Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 1. […] Ed ancora sul punto: “È configurabile il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall'art. 322 cod. pen. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall'art. 319-ter cod. pen; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2020, n. 33655Provvedimento: […] La prospettazione della difesa e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito impongono alcune precisazioni muovendo dall'esegesi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 322 cod. pen. e dei suoi tratti differenziali, rispetto al delitto di corruzione immediatamente evocato dalla vicenda in esame alla quale, secondo la prospettazione difensiva, va ricondotto il fatto dal momento che il pubblico ufficiale aveva accettato il denaro che gli era stato consegnato in occasione della prima visita effettuata dagli odierni ricorrenti, […]Leggi di più...
- nozione di accettazione della proposta corruttiva quale elemento negativo del reato·
- requisiti·
- fattispecie·
- istigazione alla corruzione·
- dei pubblici ufficiali·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- delitti·
- corruzione