Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest'ultimo, e quindi se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita).
Commentari • 7
- 1. Cybercrime: rassegna delle novità (settembre-ottobre 2021)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Concussione induzione indebita e corruzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Cybercrime: rassegna delle novità (settembre-ottobre 2021)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Cybercrime: rassegna delle novità (settembre-ottobre 2021)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. Cybercrime: rassegna delle novità (settembre-ottobre 2021)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2015, n. 8936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8936 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 40
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27884/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO AN N. IL 28/12/1955;
avverso la sentenza n. 10695/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 30/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso sul punto concernente la mancata acquisizione del DVD con conseguente annullamento sul punto della sentenza impugnata;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Enrica Maggiore in sost. dell'Avv. Umberto Garaldi per Roma Capitale ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'Avv. AS Bartolo per NI RL, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 gennaio 2014, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 30 marzo 2012, con la quale il Tribunale di Roma condannava NI RL alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 317 c.p., per avere, in qualità di funzionario del Comune di Roma dell'ufficio autorizzazioni paesaggistiche, costretto o quantomeno indotto PI LI a consegnare la somma di Euro 2000, quale acconto sul totale di Euro 4.000,00, al fine di ottenere il parere favorevole al rilascio del permesso a costruire, fatto commesso il 16 febbraio 2009.
2. Avverso il provvedimento ricorre l'Avv. AS Bartolo, difensore di fiducia di NI RL, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale, per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato la fattispecie concreta ai sensi dell'art. 317 c.p. anziché ai sensi dell'art. 319 quater c.p., laddove - come dato atto in sentenza - PI LI aveva agito al fine di ottenere l'indebito vantaggio costituito dal rilascio del nulla osta paesaggistico.
2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del PI, in quanto sentito quale testimone anziché quale chiamante in correità.
2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva, segnatamente del DVD sequestrato dagli agenti operanti contenente il progetto come redatto dal PI nella sua versione originaria, indispensabile al fine di verificare se i rilievi mossi dal NI al progetto fossero o meno pretestuosi.
2.4. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 415 bis c.p.p., art. 453 c.p.p., comma 1 bis, art. 456 c.p.p., comma 4, art. 453 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 33 c.p.p., e vizio di motivazione, in quanto: 1) il decreto di giudizio immediato è stato emesso dal Gip senza preventiva notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
2) il decreto immediato c.d. cautelare non può essere emesso in caso di custodia agli arresti domiciliari;
3) unitamente al decreto che dispone il giudizio immediato non è stata notificata anche la relativa richiesta avanzata dal pubblico ministero;
4) il giudizio immediato è stato disposto senza il preventivo espletamento dell'interrogatorio dell'imputato, non potendo questo essere sostituito dall'interrogatorio di garanzia;
5) il decreto di giudizio immediato è stato emesso dallo stesso giudice che ha applicato la misura cautelare, in quanto tale incompatibile;
6) il decreto di giudizio immediato e la stessa richiesta del P.M. sono stati emessi senza il preventivo deposito dei documenti acquisiti, con conseguente lesione del diritto di difesa.
2.5. Violazione di legge penale e di vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, 323, 56 e 317 c.p., per avere la Corte trascurato di considerare le emergenze delle intercettazioni ambientali ed omesso di motivare in ordine alla corretta qualificazione del fatto.
2.6. Mancata assunzione di prova decisiva e travisamento del fatto, per avere la Corte errato nell'interpretare le norme che disciplinano il rilascio del nullaosta paesaggistico, in quanto NI non era l'unica persona legittimata a concedere l'autorizzazione.
3. Nella memoria depositata in Cancelleria in data 13 gennaio 2015, l'Avv. AS Bartolo ha prodotto copia della dichiarazione d'appello e dei motivi aggiunti nonché copia delle s.i.t. rese da AR IA, IN AN, LA IO, LL IO, ES OM e NO AS.
4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva, segnatamente l'acquisizione del DVD.
L'Avv. Umberto Garofoli, per la parte civile Roma Capitale, ha insistito per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle richieste formalizzate nelle conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale.
L'Avv. AS Bartolo, difensore di fiducia di NI RL, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare occorre sgombrare il campo dalle eccezioni in rito, tutte manifestamente infondate.
2.1. In primo luogo, mette conto evidenziare che - come anche rilevato dalla Corte distrettuale - le medesime eccezioni processuali erano già stata sollevate dinanzi al Tribunale e decise con l'ordinanza del 7 gennaio 2014, con la quale era stata disposta la rinnovazione della notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato unitamente alla richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per omessa notifica della relativa richiesta della parte pubblica oggi nuovamente proposta (sub punto n. 3 del paragrafo 2.4. del ritenuto in fatto), si appalesa pertanto all'evidenza infondata.
2.2. Del tutto corrette sono le soluzioni date dal primo giudice e fatte proprie dalla Corte distrettuale in merito alle ulteriori eccezioni processuali sollevate dalla difesa.
Sulla scorta del dato testuale e della consolidata giurisprudenza di legittimità risulta, invero, del tutto pacifico che, in caso di giudizio immediato, non è dovuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex plurimis Cass. Sez. 4, n. 11983 del 14/02/2007, Rv. 236283). Ciò, del resto, risponde all'esigenza di rapida definizione del processo che sottosta allo specifico rito de quo, che difatti si instaura in situazioni di evidenza probatoria - che appunto non necessitano di approfondimenti istruttori -, ovvero in caso di attualità dello stato di custodia cautelare, che presuppone, da un lato, l'intervenuta discovery degli elementi posti a base del giudizio di gravità indiziaria, dall'altro lato, la necessità di pronta conclusione del procedimento, giusta la limitazione della libertà personale in atto.
2.3. Quanto alla terza doglianza, va evidenziato che, a mente del chiaro disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, il giudizio immediato può essere instaurato "entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta ad indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini". Non è revocabile in dubbio che con l'espressione "custodia cautelare", senza ulteriori specificazioni, il legislatore abbia inteso riferirsi a tutte le ipotesi di custodia cautelare disciplinate dal codice di rito, quindi alla custodia cautelare in carcere ex art. 285, in un luogo di cura ex art. 286, ed agli arresti domiciliari ex art. 284. Ove il legislatore ha inteso riferirsi esclusivamente alla custodia cautelare "in carcere" lo ha espressamente precisato - come, fra le altre disposizioni, nell'art. 280 c.p.p., comma 2, e art. 294 c.p.p., comma 1, -, sicché, secondo il principio ubi lex voluit dixit, il giudizio immediato cautelare può essere attivato in tutti i casi di "custodia" previsti dal codice di rito, ivi inclusa la custodia domiciliare. Del resto, lo stesso art. 284, comma 5, sancisce la piena equipollenza fra la misura degli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere ai fini della individuazione delle regole applicabili a disciplina, prime fra tutte quelle in materia di termini massimi di custodia.
L'equivalenza fra la custodia cautelare in carcere e la custodia in regime di arresti domiciliari ai fini dell'attivazione del rito immediato è già stata, del resto, riconosciuta anche da questa Corte in diverse decisioni (Cass. Sez. 2, n. 38727 del 01/07/2009, Rv. 244804; Cass. Sez. 6, n. 7912 del 20/01/2011, P.M. in proc. Guarcello, Rv. 249476, pur massimate su profili diversi).
2.4. Con riferimento all'ulteriore censura, va evidenziato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di giudizio immediato, l'interrogatorio svolto in sede di udienza di convalida (del fermo) secondo le prescrizioni contenute negli artt. 60 e 61 c.p.p., costituisce atto idoneo a supplire all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 453 c.p.p. (che disciplina i casi e i modi di giudizio immediato) e, quindi, atto equipollente a quest'ultimo, in virtù del fatto che coinvolge aspetti della prova sul reato in contestazione (Cass. Sez. 1, n. 41443 del 14/10/2005, Tegas ed altro, Rv. 232545; Sez. 2 n. 39334 del 07/10/2010, Salerno Rv. 248873).
2.5. Infondata è anche la censura con la quale il ricorrente ha eccepito l'incompatibilità del Gip che abbia applicato la misura cautelare ad emettere il decreto di giudizio immediato. Ed invero, il decreto che dispone il giudizio immediato non ha natura di provvedimento decisorio di merito, in quanto non definisce con una sentenza un grado di giudizio e non esprime motivazioni vincolanti, ma ha natura di atto d'impulso squisitamente processuale, essendo semplicemente volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la vocacio in iudicium e, segnatamente, l'ammissibilità della richiesta del P.M. di accedere direttamente al dibattimento sul presupposto dell'evidenza della prova ovvero della sussistenza dei requisiti del giudizio immediato c.d. cautelare, essendo riservato ad altro giudice il giudizio, da svolgersi nel contraddittorio dibattimentale piuttosto che con uno dei riti alternativi previsti quale trasformazione del giudizio immediato.
In linea con il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è pertanto incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto (in senso conforme si veda Corte cost. 20 maggio 1996, n. 155; Cass. Sez. 4, n. 49334 del 13/10/2004, Bosso ed altro, Rv. 230218; Sez. 3, n. 5349 del 18/01/2011, P., Rv. 249571).
3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso sub punto 2.2. del ritenuto in fatto.
A norma dell'art. 63 c.p., comma 2, sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata. Come questo giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire, la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale - id est attraverso il riscontro dell'esistenza della notitia criminis mediante iscrizione nel registro degli indagati -, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Cass. Sez. 6, n. 23776 del 22/04/2009, Pagano Rv. 244360). D'altra parte, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 2, n. 51840 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258069). Sulla scorta di tali principi di diritto, risulta di tutta evidenza come, al momento in cui PI IO rese le dichiarazioni de quibus, certamente non aveva assunto la veste di indagato (ai sensi dell'art. 319 quater c.p., comma 2), ne', del resto, avrebbe potuto neanche in linea teorica, non essendo all'epoca ancora entrata in vigore la L. n. 190 del 2012. 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato con riguardo ai motivi sub punti 2.1. e 2.2. del ritenuto in fatto, e segnatamente in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva, id est il DVD recante il progetto stilato da PI IO, in quanto suscettibile di riverberare sulla qualificazione del fatto quale induzione indebita.
4.1. In linea generale, giova rammentare come, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603 c.p.p., commi 1 e 2, l'assunzione di nuove prove in appello sia subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ancora, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, Rv. 236064).
4.2. Di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto adeguatamente conto la Corte territoriale laddove ha respinto la richiesta di acquisizione del documento in oggetto, affermando trattarsi di atto avente un rilievo del tutto neutro ai fini della ricostruzione dei fatti.
Stima, di contro, il Collegio che la verifica dell'esatto contenuto del supporto digitale che PI consegnò al NI (sotto il diretto monitoraggio degli operanti) la mattina dell'arresto unitamente alla somma di 2000 Euro e, quindi, dello specifico progetto rispetto al quale PI aveva richiesto il rilascio del nullaosta paesaggistico e si era determinato a versare la somma quale acconto della maggior somma di 4000 Euro, costituisca accertamento processuale di sicuro momento ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, certamente non irrilevante ne' superfluo, ma assolutamente decisivo ai fini di prova, e che pertanto imponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1. 4.3. In merito all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rammentare che questa Corte, chiamata a Sezioni Unite a risolvere il quesito ermeneutico di quale sia, a seguito della L. 6 novembre 2012, n. 190, la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione
(prevista dal novellato art. 317 c.p.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall'art. 319 quater c.p., di nuova introduzione) soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione e alle connesse problematiche di successione di leggi penali nel tempo, con la sentenza n. 10 del 24/10/2013 ha affermato i seguenti principi di diritto:
- "il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale,
attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sè, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito";
- "il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione";
- "nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. zona grigia dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti". Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito nella motivazione della pronuncia, la fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., si differenzia da quella di cui all'art. 317 c.p., per due elementi fondamentali: 1) per le diverse modalità con le quali si esplica l'abuso prevaricatore del pubblico agente, atteso che, in caso di concussione, la costrizione si realizza mediante violenza o si compie mediante minaccia, mentre in caso di induzione indebita la condotta si concretizza nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio o nell'inganno (sempre che esso non induca la vittima in errore circa la doverosità della dazione o della promessa, configurandosi in tale caso il reato di truffa), purché tali atteggiamenti non si risolvano in una minaccia implicita, integrante - come si è detto - il reato di concussione;
2) per il fine determinante di vantaggio indebito che, in caso induzione indebita, l'extraneus si propone, mentre in caso di concussione il pubblico agente realizza un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus.
Il vantaggio indebito, al pari della minaccia tipizzante la concussione, assurge dunque al rango di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva, sì da giustificare, in coerenza con i principi fondamentali del diritto penale e con i valori costituzionali (colpevolezza, pretesa punitiva dello Stato, proporzione e ragionevolezza), la punibilità dell'indotto. Sempre da un punto di vista teorico, occorre ancora evidenziare che, nella già ricordata pronuncia, le Sezioni Unite hanno chiarito come, quanto alla posizione del pubblico agente, la nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., si ponga su di una linea di piena continuità normativa rispetto alla concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., con la conseguenza che, con riguardo ai fatti precedenti all'entrata in vigore della novella del 2012 - come appunto il caso di specie -, deve essere applicata la norma di cui all'art. 319 quater c.p., ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, quale lex minor.
4.4. Tanto premesso in linea teorica, risulta di tutta evidenza la sussistenza nel caso di specie dei presupposti ex art. 603 c.p.p., comma 1, per acquisire il documento recante il progetto rispetto al quale PI aveva acconsentito a versare e, quindi, consegnato a NI la somma di denaro. La Corte capitolina avrebbe invero dovuto verificare, attraverso l'analisi del progetto ed l'eventuale riscontro di irregolarità o di profili di inammissibilità della richiesta di autorizzazione amministrativa, se i rilievi mossi dal pubblico ufficiale NI (deputato, quale responsabile del procedimento, a rilasciare un parere determinante ai fini della concessione del nullaosta) fossero legittimi, e non pretestuosi, e se pertanto la dazione di denaro da parte dell'extraneus fosse o meno correlata ad un preciso interesse ad "oliare" il corso della procedura di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, che, giusta la normativa applicabile, non avrebbero potuto ottenere. In altri termini, la prova (illegittimamente) negata dai giudici d'appello risulta fondamentale - almeno in astratto - a sciogliere il nodo ermeneutico circa il corretto inquadramento giuridico della fattispecie fra le due previsioni incriminatrici alternative di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., in quanto indispensabile al fine di acclarare se, sullo sfondo della condotta abusiva del pubblico ufficiale, sia ravvisabile un indebito tornaconto personale della "persona offesa", che - in effetti - potrebbe avere agito non tanto per evitare un danno contra ius, ma al fine di ottenere un trattamento di favore nella procedura amministrativa. Il che, secondo i principi fissati da questa Corte a Sezioni Unite sopra delineati, porterebbe a sussumere il fatto, piuttosto che nella fattispecie originariamente contestata di cui all'art. 317 c.p., in quella di recente conio di cui all'art. 319 quater c.p.. 5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma che giudicherà in ossequio ai principi di diritto sopra delineati. Nel giudizio di rinvio, acquisito il documento indicato e verificata la fondatezza ovvero la pretestuosità dei rilievi mossi da NI, i decidenti di merito potranno verificare se il vantaggio che PI si proponeva, cioè ottenere l'autorizzazione paesaggistica, fosse o meno indebito, dato di sicuro momento ai fini dell'inquadramento della fattispecie sub art. 317 anziché sub art. 319 quater c.p.. 6. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015