Sentenza 4 maggio 2006
Massime • 22
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25 comma secondo, 27 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che i più brevi termini di prescrizione previsti dalla indicata legge siano applicabili ai processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, ai processi pendenti in grado di appello ed ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, dal momento che è scelta legislativa ragionevole quella di non vanificare, attraverso l'applicazione retroattiva della legge più favorevole, l'attività processuale già espletata secondo la legge del tempo; il principio di retroattività della legge più favorevole non è costituzionalizzato come emanazione diretta del principio di legalità, e ben può essere derogato da norme di legge; l'evenienza che, nel caso in cui si proceda separatamente a carico di più coimputati, i tempi di trattazione dei relativi processi possano condurre all'applicazione della legge più favorevole solo in uno di essi non contrasta con il principio della presunzione d'innocenza; la prescrizione, quale causa di estinzione del reato, non è strumento idoneo ad assicurare la ragionevole durata del processo, ma, al contrario, è quest'ultima che dovrebbe scongiurare il decorso dei termini di prescrizione. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).
Nel delitto di corruzione, che è a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, è ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari.
La circostanza attenuante del contributo di minima importanza ha un significato di tipo causale che deve essere apprezzato sulla base di parametri valutativi assoluti, nel senso che l'apporto del concorrente non deve avere avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto al contributo degli altri concorrenti, ma deve avere assunto un'importanza obiettivamente minima, rilevabile, in considerazione della tipologia del reato commesso, dal grado di efficienza causale delle singole condotte.
L'accertamento in sede penale di un'intesa corruttiva, intercorsa tra una parte di un giudizio civile ed il giudice di quel giudizio, costituisce titolo della domanda risarcitoria proposta ex art. 185 cod. pen., per mezzo della costituzione di parte civile, dalla parte che ha subito gli effetti della corruzione, e comporta la condanna del corruttore e del giudice corrotto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal reato di corruzione, perché la sentenza penale che tale reato accerta, pur non rinnegando formalmente il principio della intangibilità del giudicato civile, ne travolge il naturale e fisiologico sostegno costituito dalla presunzione dell'esercizio imparziale dell'attività giurisdizionale a monte e sottrae la pretesa risarcitoria al condizionamento della eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).
Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento.
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che "prima facie" non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti.
La novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.
In tema di udienza preliminare, prima della riforma di cui alla legge n. 479 del 1999 il rigetto di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato non dava luogo alla nullità d'ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178, primo comma, lett. c) cod. proc. pen. in assenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, che non poteva ravvisarsi ove l'imputato fosse stato posto comunque nella condizione di dare massima espansione al suo diritto durante l'"iter" procedurale di un'udienza preliminare che si articolava in più udienze, e ciò a prescindere da considerazioni in ordine alla irrilevanza dell'impedimento con riguardo alle udienze successive alla prima. (Fattispecie in cui nelle udienze di prosecuzione erano stati trattati in assenza dell'imputato argomenti di natura tipicamente interlocutoria, senza che l'imputato, successivamente intervenuto, avesse sollecitato la rinnovazione dell'attività alla quale non aveva preso parte).
Non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. cod. proc. pen., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale "discovery" atti rilevanti per gli interessi della difesa. (La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen. è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio).
La sanzione dell'inutilizzabilità, che segue all'acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico in assenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, colpisce non il fatto come rappresentazione della realtà in essi documentata, ma la metodologia di acquisizione di tali atti, sicché, accertata l'inutilizzabilità, può validamente intervenire nello stesso procedimento il decreto motivato di acquisizione dei relativi dati, in modo da legittimarne l'utilizzazione.
In tema di udienza preliminare, prima della riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, l'attività processuale dedicata alla soluzione delle questioni preliminari non era in relazione rigorosamente funzionale con il provvedimento conclusivo di rinvio a giudizio, nel senso che non costituiva un presupposto indefettibile dell'ulteriore corso dell'udienza, esprimendo invece un'autonomia limitata ai momenti ad essa attinenti, sicché l'eventuale nullità per il rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento legittimo dell'imputato non era in grado di riverberare i suoi effetti sul prosieguo, svoltosi con la partecipazione dell'imputato, nè di inficiare la validità dell'atto conclusivo.
Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).
In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata. (La Corte ha precisato che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa "regula iuris", i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della "perpetuatio jurisdictionis" e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda).
In tema di delitto di corruzione e in particolare di corruzione antecedente, il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e non assume rilievo per la determinazione del momento consumativo, sicché se l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione del reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni.
La fattispecie di corruzione in atti giudiziari si caratterizza per essere diretta a un risultato e non è compatibile con l'interesse già soddisfatto su cui è modulato lo schema della corruzione susseguente, perché la disposizione normativa richiede che il fatto sia commesso "per favorire o danneggiare una parte", sicché resta fuori dall'area della tipicità la mera remunerazione di atti già compiuti. (La Corte precisa che la corruzione susseguente con riferimento ad un atto giudiziario rimane comunque sanzionata dalle norme che disciplinano la corruzione ordinaria).
La documentazione bancaria, consistente in supporti cartacei che riproducono dati estratti dalla memoria informatica e relativi ai rapporti intercorsi con l'istituto bancario, non rientra nella nozione di corrispondenza se non risulta che sia stata oggetto di spedizione al soggetto interessato e se per il decorso del tempo le comunicazioni in essa contenute hanno perso il requisito dell'attualità, sicché il sequestro di detta documentazione non richiede, ove l'interessato sia un membro del Parlamento, la previa autorizzazione della Camera a cui questi appartiene.
Per il principio della "perpetuatio jurisdictionis" la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio.
La circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. trova applicazione nei reati plurisoggettivi necessari, fatta eccezione di quelle fattispecie che richiedono espressamente un maggior numero di concorrenti come elemento essenziale del reato, e trova quindi applicazione nel reato di corruzione propria in atti giudiziari, sempre che concorrano non meno di quattro persone oltre quelle la cui partecipazione è necessaria e senza che rilevi, ai fini del computo numerico, il fatto che ad alcuni concorrenti sia attribuibile un apporto unitario perché appartenenti ad uno stesso centro di interessi. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).
Il delitto di corruzione è reato a duplice schema perché si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità, ma, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, che assorbe, facendogli perdere di autonomia, l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva e si approfondisce l'offesa tipica del reato. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).
In tema di udienza preliminare, prima della riforma di cui alla L. n. 479 del 1999 l'impedimento dell'imputato aveva rilievo unicamente in relazione alla prima udienza e non anche a quelle successive, fissate per il prosieguo, in ragione del carattere essenzialmente "tecnico" e non decisorio della fase.
Il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali" perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.
La decisione della Corte costituzionale di risoluzione di un conflitto di attribuzioni tra il giudice del procedimento e la Camera di appartenenza dell'imputato parlamentare, che annulla i provvedimenti di rigetto di plurime istanze di rinvio motivate da concorrenti impegni parlamentari dell'imputato, non travolge "ipso facto" l'attività processuale compiuta dopo il rigetto delle istanze di rinvio, perché l'annullamento attiene agli effetti dei provvedimenti di rigetto soltanto nei confronti dell'"Organo dello Stato" che ha denunciato la menomazione della propria sfera di attribuzioni, e demanda alla giurisdizione ordinaria il compito di verificare se quei provvedimenti siano sostenuti anche da ragioni diverse da quelle censurate.
Commentari • 12
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2006, n. 33435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33435 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2006 |
Testo completo
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - EL 04/05/2006
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 594
Dott. CONTI GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 38764/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) TT SA, nata a [...] il [...]; 2) TT OR, nato a [...] il [...]; 3) CI IO, nato ad [...] il [...]; 4) TI SA, nato a [...] il [...]; 5) LL LI, nato a [...] l'[...]; 6) AN NA, nato a [...] il [...]; 7) P.G. presso la Corte d'Appello di Milano;
8) CI SP, parte civile;
9) SA PA IM SP, parte civile;
avverso la sentenza 23/05/2005 ELla Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dr. IACOVIELLO AN Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio ELla sentenza in relazione alla corruzione ELlo AN R. perché il fatto non sussiste, con eliminazione EL corrispondente aumento di pena per gli altri imputati, rigetto nel resto dei ricorsi;
Uditi, per la parte civile SA PA IM SP, gli avvocati Barraco e Chiaraviglio, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso ELla parte civile, riportandosi alle conclusioni scritte;
per la parte civile CI SP, l'avvocato Pisapia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ELla sentenza in relazione al capo b);
per la parte civile Presidenza EL Consiglio dei Ministri, gli avvocati ELlo Stato Bachetti e Giannuzzi si sono riportati alle conclusioni scritte, nessuna conclusione hanno rassegnato in relazione alla posizione ELlo AN R. ritenendolo non responsabile, hanno sollecitato il rigetto dei ricorsi degli altri imputati;
Uditi i difensori degli imputati:
- per TT P., avvocati Aricò e Diodà, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso;
- per LL, avvocati Dinoia e Bovio Corso, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso e l'annullamento ELla sentenza quanto meno per prescrizione EL reato e rigetto dei ricorsi EL P.G. e ELla parte civile;
- per TI C., avvocati Dalia, Ferraioli, Perroni, Sammarco, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso, annullamento senza rinvio ELla sentenza perché il fatto non sussiste o non è previsto come reato o perché è prescritto o per incompetenza territoriale EL Tribunale di Milano;
oppure annullamento con rinvio;
o rinvio EL processo in attesa ELla decisione ELla Corte Costituzionale;
- per AN R., avvocati Rampioni e Fares, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso;
- per CI A., avvocati Quattrocchi e Patanè, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso e l'annullamento ELla sentenza;
- per TT V., avvocati Pettinari e Biffani, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso e l'annullamento ELla sentenza;
- per RA G., avvocati Andreoli e Taormina, che hanno concluso per il rigetto EL ricorso EL P.G. e ELla parte civile CI in relazione al capo b).
FATTO
IC IM/SI.
1- Nell'ambito ELla L. 5 dicembre 1978, n. 787 sul risanamento ELle grandi imprese, era stata stipulata, in data 19/07/1979, una convenzione tra il presidente designato EL costituendo "Consorzio per il risanamento EL gruppo SI-Rumianca" e l'IM, da una parte, e il gruppo SI facente capo a LL GE, dall'altra. In virtù di tale convenzione, le parti avevano assunto reciproche obbligazioni, ma l'operazione non era andata a buon fine, avendo gli organi responsabili EL Consorzio ritenuto non praticabile il progettato piano di risanamento in relazione alle disastrose condizioni finanziarie in cui versava il gruppo SI. Vi era stato, quindi, in applicazione ELla L. 28 novembre 1980, n. 784 un secondo tentativo, andato a buon fine, di salvataggio EL
gruppo, con cessione da parte EL LL di titoli obbligazionari per L. 21.100.000.000 e contestuale assunzione da parte EL nuovo organismo denominato "Comitato" L'obbligo di sollevare il LL dalle fideiussioni e garanzie prestate per le esposizioni debitorie ELle società azioniste di controllo.
Tali vicende avevano indotto il LL a promuovere, dinanzi al Tribunale di MA, giudizio civile contro l'IM, per conseguire il risarcimento dei danni causati dalla mancata ratifica ELla convenzione EL 1979, che era rimasta ineseguita.
2- Il Tribunale di MA, presieduto da RD IL, con sentenza pubblicata il 31/10/1986, dichiarato l'inadempimento L'IM, pronunciava condanna generica L'Istituto al risarcimento dei danni e ordinava la prosecuzione EL giudizio per la determinazione EL quantum, nonostante la domanda iniziale fosse stata circoscritta all'an debeatur e soltanto in corso di causa v'era stata un'evidente mutatio libelli, che, però, la parte convenuta non aveva, a parere EL Tribunale, ritualmente eccepito;
disponeva, con ordinanza in pari data, consulenza contabile, per accertare, alla stregua ELle previsioni ELla convenzione (punti 4 e 5), l'entità dei danni cagionati.
La Corte d'Appello di MA, con sentenza pubblicata il 26/04/1988, rigettava il gravame L'IM avverso la sentenza EL Tribunale. La Corte di CaSSzione, investita dal ricorso interposto dall'IM, con sentenza 7/07/1989, annullava, per erronea applicazione degli artt. 1362, 1367, art. 2331 c.c., comma 2 e L. n. 787 EL 1978, la decisione ELla Corte d'Appello e rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione ELla steSS Corte territoriale.
2a- Il Tribunale di MA, con sentenza pubblicata il 13/05/1989 (presidente-relatore Dr.SS Campolongo), decidendo sul quantum ELla domanda risarcitoria, condannava l'IM al pagamento ELla somma di L. 750.000.000.000 e al risarcimento dei danni, che quantificava in L. 21.100.000.000. Il Tribunale, in sintesi, condivideva le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti d'ufficio (Politi, SC, Ippolitoni), i quali, sulla scorta dei dati di bilancio al 31/12/1978, avevano determinato l'importo non corrisposto dall'IM in L. 326.300.000.000, somma rivalutata, in quanto debito di valore, in L. 750.000.000.000; riteneva, inoltre, fondata la tesi L'attore sulla quantificazione EL danno e rilevava che, avendo il LL ceduto al "Comitato", per essere liberato dalle garanzie personali prestate, titoli obbligazionari per un valore di L. 21.100.000.000, il danno patito non poteva che corrispondere a tale cifra. Va precisato, con riferimento a questa decisione, che l'udienza di discussione ELla causa era stata fiSSta per il giorno 4/04/1989 ed era prevista la presidenza EL Dr. CA IN (orientato a rinnovare la consulenza contabile espletata), il quale, però, quella steSS mattina, era stato convocato ad horas presso il Ministero ELla Giustizia per una riunione sull'edilizia giudiziaria, sicché il Collegio giudicante era stato presieduto dalla Dr.SS Campolongo. 2b- La Corte d'Appello di MA, dinanzi alla quale pendevano sia il giudizio di rinvio sull'an debeatur (sentenza Tribunale EL 31/10/1986) sia il gravame avverso la pronuncia 13/05/1989 sul quantum, cause entrambe assegnate al consigliere TT V. come relatore, disponeva la riunione dei due procedimenti, che introitava per la decisone il 30/05/1990; con sentenza pubblicata il successivo 26 novembre, la Corte di merito rigettava l'appello proposto dall'IM sull'an, ma riduceva l'entità EL risarcimento dallo stesso Istituto dovuto a LL a complessive L. 520.485.000.000.
2c- Il 27/11/1990, GE LL scriveva una lettera al figlio LL LI, con la quale manifestava la sua soddisfazione, avendo il suo "andare a MA...portato i suoi frutti...".
Il 30/12/1990, GE LL decedeva in Svizzera a causa ELle complicazioni conseguite ad un intervento chirurgico al quale era stato sottoposto. Prima di morire, aveva raccomandato alla moglie, TT SA, di soddisfare un debito che egli aveva verso l'avvocato IO CI, senza fornire ulteriori chiarimenti in ordine all'importo e alla causale di tale debito.
2d- L'IM interponeva ricorso per caSSzione avverso la sentenza 26/11/1990 ELla Corte d'Appello. All'udienza di discussione 29/01/1992 dinanzi alla Suprema Corte, la difesa (avvocati Are e Giorgianni) dei controricorrenti TT P. e LL LI eccepiva l'improcedibilità EL ricorso per violazione L'art. 369 c.p.p., comma 2, n. 3, non essendo stata versata in atti la procura speciale notarile sulla rappresentanza e difesa L'IM.
La Corte di CaSSzione, con ordinanza 12/02/1992, sollevava questione di legittimità costituzionale L'art. 369 c.p.p., comma 2, n. 3, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti al Giudice ELle leggi, che, con
Era accaduto, inoltre, che tra la seconda metà EL gennaio e la prima metà EL febbraio 1992, il giudice AN NA, presidente L'Ufficio Gip di MA, aveva presentato a LL LI l'avv. AN IN, al quale era stato chiesto di avvicinare la sua amica Dr.SS IM GI, componente il collegio ELla CaSSzione, per segnalarle di guardare con particolare attenzione la causa alla quale il LL era intereSSto;
al IN, per tale intervento, era stata promeSS una parcella di L. 500.000.000.
La trattazione EL ricorso IM - LL, fiSSta - dopo la pronuncia ELla Corte Costituzionale- per l'udienza EL 25/3/1993 dinanzi al Supremo Collegio presieduto dal Dr. AR RD, veniva in realtà rinviato al 27/05/1993, essendosi verificata una situazione che aveva indotto il Dr. RD ad astenersi dal partecipare alla decisione:
nelle more di questa, infatti, il presidente RD aveva predisposto un appunto, riservato ai membri EL collegio, contenente riflessioni sul problema di diritto relativo alla mancanza in atti ELla procura speciale;
in data 9/03/1993, era pervenuto alla Corte di CaSSzione uno scritto anonimo che segnalava la predisposizione di tale appunto prima ELla decisione, e ciò aveva provocato l'astensione EL RD. Con sentenza pubblicata il 14/07/1993, la Corte di CaSSzione dichiarava l'improcedibilità EL ricorso IM per violazione L'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e, conseguentemente, la sentenza 26/11/1990 redatta dal consigliere TT V. paSSva in cosa giudicata.
2e- La vicenda giudiziaria IM/SI aveva ulteriori strascichi in sede esecutiva e per effetto L'azione promoSS dall'IM contro il "Consorzio", chiamato in garanzia. Nel gennaio 1994 comunque, l'IM, dando esecuzione alla sentenza 26/11/1990 ELla Corte d'Appello di MA, versava ai LL la complessiva somma di L. 980.351.147.815. 2f- AR, nella qualità di presidente L'IM, presentava, in data 30/01/1992, alla Procura ELla Repubblica presso il Tribunale di MA denunzia-querela con la quale, dopo avere rievocato le menzionate vicende giudiziarie, lamentava la scomparsa ELla procura alle liti dal fascicolo relativo al ricorso per caSSzione, ipotizzando che tale evento poteva essere ricondotto o ad un "evidente degrado EL fascicolo" ovvero "alla sottrazione EL documento stesso ad opera di ignoti".
Lo stesso AR, in data 6/4/1994, inoltrava un esposto al Presidente ELla Repubblica, quale Presidente anche EL C.S.M., segnalando una serie di anomalie verificatesi nella gestione ELla vertenza IM/LL: a) inopinata estromissione dal collegio EL Tribunale che aveva emesso la sentenza 13/05/1989 (sul quantum) EL Dr. CA IN;
b) non condivisibile motivazione posta a base ELla decisione ELla Corte d'Appello 26/11/1990 (sentenza TT V.);
c) inspiegabile SPrizione ELla procura dal fascicolo pendente dinanzi alla Corte di CaSSzione;
d) esclusione dal collegio ELla prima sezione civile ELla Corte di CaSSzione, a cui era stata affidata la decisione EL ricorso, EL Dr. RD;
e) ricomparsa, a giudizio concluso, ELla procura citata;
f) ricezione da parte L'IM, nell'ottobre 1992, di un anonimo, nel quale si faceva riferimento alla causa civile IM/SI, si commentava negativamente il prevedibile esito negativo per l'IM ELla controversia, si aggiungeva testualmente che "gli eredi LL, tutti estero residenti e praticamente sconosciuti al fisco italiano, denigrano per di più la corrotta Italia vantandosi di avere sistemato tramite avvocati CI A., RA G., TI C., i giudici Sammarco e Medda (sic), e di avere già provveduto a vendere beni in Italia come la Banca Rasini ed avere portato il ricavato al sicuro all'estero". 2g- Agli inizi EL 1991, cioè subito dopo la morte di LL NI, il CI A. contattava la TT P. e LL LI e quantificava in L. 30.000.000.000 il credito da lui vantato nei confronti EL defunto LL. Nello stesso periodo, anche il TI C. contattava gli eredi LL, reclamando un suo credito di circa 20 miliardi;
altrettanto faceva l'RA G., richiedendo circa 12 miliardi. I LL si dichiaravano disponibili a pagare, sollecitando però una congrua dilazione, rapportata all'evolversi ELla controversia con l'IM.
2h- Venivano rilevate movimentazioni finanziarie particolarmente significative:
- sul conto corrente intrattenuto dal TT V. presso la Banca Toscana di MA, veniva versata in data 19/02/1990 (dopo che al TT V. era stata assegnata la causa IM/SI) la somma contante di L. 40.000.000; seguivano fino al dicembre 1990 numerosi altri versamenti in contanti per un totale di L. 464.000.000; altri 55 milioni di lire venivano versati fino al 17/07/1991; L. 100.000.000 nel 1992;
- il 24/06/1991, la TT P. bonificava la somma di L.
1.000.000.000 a favore EL conto NC" EL CI A., il quale, a sua volta, il giorno 26 successivo, bonificava la somma di L. 133.000.000 a favore EL conto RO di AN NA e, in data 2/07/1991, bonificava una somma di pari importo a favore EL conto "ER" di TI SA;
- tra il marzo e il giugno EL 1994, la TT P. e LL LI bonificano a favore EL CI A. la complessiva somma di FCH 28.850.000, a favore di TI C. quella di FCH 18.000.000, a favore di RA G. quella di FCH 10.850.000;
- contestualmente a tale disponibilità di denaro da parte EL CI A., venivano rilevati depositi di somme di denaro in valuta svizzera sui conti esteri di RD F. e di AN R.. 2i- In sede di perquisizione ELlo studio L'avv. CI A., eseguita il 25/03/1996, veniva sequestrata documentazione varia inerente alla controversia IM/SI e comprendente ricorsi, sentenze, comparse, ordinanze, appunti e bozze pertinenti ai vari gradi di giudizio ELla medesima controversia.
IC OD ND.
1- Agli inizi degli anni 80, CA De BE, titolare di fatto ELla CI, assumeva l'iniziativa di diventare socio ELla "A ND Editore" e, più in particolare, di partecipare, attraverso la CI, ad un aumento di capitale ELla società.
Il 9/05/1985, veniva creata l'AMEF (NO TO Editoria Finanziaria), società nella quale si concentravano le partecipazioni azionarie dei vari soci ELla ND, ivi compresa la CI. L'8/01/1986, i partecipanti al capitale AMEF stringevano un "patto di sindacato" con scadenza 31/12/1990.
Dopo il decesso di ME AR, avvenuto nel 1987, veniva stipulata il 21/12/1988 una convenzione tra la famiglia ME e la CI di De BE, in forza ELla quale la prima si obbligava a vendere, nei trenta giorni successivi alla scadenza EL patto di sindacato, alla seconda in piena e libera proprietà azioni ordinarie e obbligazioni convertibili AMEF e la seconda a trasferire alla prima azioni ordinarie ND con godimento 1/01/1990 (art. 3 ELla convenzione). Essendosi la famiglia ME sottratta all'obbligazione assunta e, anzi, avendo promesso la cessione dei titoli ad altro soggetto ed esattamente alla IN, la CI chiedeva il sequestro giudiziario ELla azioni e obbligazioni convertibili AMEF e promuoveva - in base all'art. 10 ELla convenzione - il giudizio arbitrale, conclusosi con lodo 20/06/1990, che accoglieva la richiesta ELla CI ex art. 2932 c.c. e rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione EL contratto, avanzata ELla famiglia ME.
2- Il lodo veniva impugnato dai ME dinanzi alla Corte d'Appello di MA. La causa veniva assegnata alla prima sezione civile e veniva nominato relatore il Dr. TT V.. Intervenivano in giudizio la IN, nonché personalmente ND AU e ND EO, TI IA e TI SS, i quali sollecitavano la declaratoria d'inefficacia nei loro confronti ELla convenzione 21/12/1988 e, in subordine, l'accertamento ELla sussistenza L'obbligo per la CI di alienare a loro la quota di partecipazione al sindacato.
La Corte territoriale, con sentenza 14-24/01/1991, annullava il lodo, rigettando la domanda ELla CI e dichiarando assorbita quella riconvenzionale dei ME.
La vertenza, che aveva avuto risonanza anche sulla stampa nazionale, che aveva parlato ELla vittoria ELla IN nella c.d. "guerra di Segrate", si concludeva con una transazione extragiudiziale in data 29/04/1991, mediata dall'imprenditore romano Ciarrapico Giuseppe, e la CI sborsava a titolo di conguaglio la somma di L. 365.000.000.000.
Le dichiarazioni di IA IO.
A margine ELle vicende innanzi riassunte, si pongono le dichiarazioni rese, nel luglio EL 1995, da IA IO al Procuratore ELla Repubblica di Milano. La predetta aveva riferito in ordine ad asseriti rapporti corruttivi intrattenuti dall'avvocato TI C. con magistrati di MA, disponibili a intervenire in soccorso di gruppi imprenditoriali privati, tra i quali la IN, intereSSti alla favorevole soluzione di contenziosi pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria romana;
aveva indicato tra tali magistrati AN NA, dapprima consigliere istruttore aggiunto presso l'ufficio istruzione EL Tribunale di MA e, poi, presidente L'Ufficio indagini preliminari ELlo stesso Tribunale;
aveva aggiunto la teste che stretto collaboratore EL TI C. in tali rapporti illeciti era l'avv. CI A..
Le imputazioni.
Nella esposta cornice in fatto, si inscrivono le imputazioni formulate a carico degli imputati:
- capo a) ascritto a TT P., LL LI, CI A., TI C., TT V., AN R., RD F. (assolto in primo grado);
reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 319, 319 ter, 321 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, con il deceduto LL NI, con RA GI (giudicato separatamente col rito abbreviato) e con altre persone non identificate, promettevano e versavano somme di denaro affinché i pubblici ufficiali violassero i loro doveri nell'espletamento ELle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire LL NI e i suoi eredi nei vari gradi di giudizio ELla causa civile tra i LL medesimi e l'IM, e più in particolare:
la TT P. ed il LL versavano, nell'anno 1991 (24 giugno), la somma di L.
1.000.000.000 sul conto estero NC" EL CI A., che, a sua volta, bonificava, in data 26/06/1991, la somma di L. 133.000.000 sul conto estero RO ELlo AN R. e, in data 2/07/1991, una pari somma sul conto estero "ER" EL TI C.; nell'anno 1994, versavano su vari conti esteri EL CI A. la somma complessiva di FCH 28.850.000, sul conto estero EL TI C. la somma di FCH 18.000.000, sui conti esteri L'RA G. la complessiva somma di FCH 10.850.000;
il CI A. e il TI C., previo concerto tra loro e con RA G., ricevevano le somme precisate e le destinavano in parte al TT V., allo AN R. e al RD F. e ad altri pp.uu. o incaricati di pubblico servizio non identificati;
lo AN R., nella sua qualità di magistrato in servizio presso il Tribunale di MA, metteva in contatto LL LI con l'avv. AN IN, perché costui, a fronte ELla promeSS di una parcella di L. 500.000.000, avvicinasse la Dr.SS GI, membro EL collegio giudicante ELla Corte di CaSSzione, per indurla a violare l'obbligo EL segreto e a fornire ai LL notizie attinenti al giudizio IM/SI; intermediava presso altri pp.uu. non identificati a favore dei LL;
riceveva, per l'attività contraria ai doveri di ufficio e consistita in tale intermediazione, parte ELle somme versate dai LL ad RA G., CI A. e TI C.;
il TT V., quale magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di MA e componente EL collegio giudicante la causa civile IM/SI, violando i doveri connessi all'esercizio ELla funzione giudiziaria, accettava la promeSS e, quindi, riceveva somme di denaro per decidere la causa affidatagli in senso favorevole ai LL;
il RD F., quale presidente di sezione EL Tribunale civile di MA, nel giudizio di primo grado ELla controversia IM/LL, decideva ed induceva a decidere, con sentenza 31/10/1986, la causa relativa alla condanna generica al risarcimento dei danni in senso favorevole ai LL;
quale capo di gabinetto EL Ministro ELla Giustizia, onde impedire al Dr. IN, presidente EL collegio che doveva decidere la causa sul quantum e che, avendo preventivamente studiato l'incarto processuale, aveva reso noto il suo orientamento a disporre una nuova consulenza contabile, di partecipare al detto giudizio fiSSto per il 4/04/1989, organizzava per lo stesso giorno una pretestuosa riunione presso il Ministero per discutere di edilizia giudiziaria e convocava, in modo perentorio ed inderogabile, il predetto IN alla riunione, impedendogli così di partecipare al detto giudizio;
accettava per tali suoi interventi la promeSS di denaro e ne riceveva;
ignoti pp.uu. o incaricati di pubblico servizio, appartenenti agli uffici ELla Corte di CaSSzione, accettavano la promeSS di denaro e ne ricevevano per violare il segreto di ufficio, rendendo noto a terzi il contenuto di un appunto che il presidente RD, designato a presiedere il collegio giudicante ELla causa IM / LL, aveva predisposto in relazione ad un eventuale ripensamento L'orientamento giurisprudenziale in tema di ammissibilità o meno EL ricorso per mancata allegazione agli atti ELla procura speciale, appunto riservato alla attenzione degli altri membri EL collegio giudicante, determinando in tale modo le condizioni di fatto per l'astensione EL magistrato.
Accordi intervenuti in luogo imprecisato a fare tempo dal 1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo, Confederazione Elvetica, Liechtestein, Regno Unito almeno fino al 1994.
- capo b) ascritto ad RA G., CI A., TI C. e TT V..
reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 319 ter, 321 c.p., agendo in concorso tra loro e con BE LV (prosciolto, all'esito ELle indagini, per prescrizione EL reato, previa concessione ELle attenuanti generiche, con sentenza ex art. 428 c.p.p. in data 12/05/2001 ELla C.A. di Milano), con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, i primi tre e il BE S. promettevano e versavano somme di denaro al quarto, magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di MA, perché questi, in violazione dei propri doveri di ufficio, favorisse la famiglia ND - ME (e di conseguenza BE S.) nella definizione EL giudizio civile d'impugnazione EL lodo arbitrale n. 58 EL 20/06/1990, giudizio concluso con la sentenza n. 259 EL 14-24/1/1991, e più in particolare:
BE S., ricorrendo ad articolate operazioni finanziarie attraverso l'utilizzo EL c.d. "comparto estero" EL gruppo IN (Libra Comunication, All Iberian, ID), bonificava, in data 14/02/1991, a favore EL conto "ER" EL TI C. la somma di dollari 2.732.862 (pari ad oltre 3 miliardi);
TI C. bonificava, in data 27/02/1991, parte di tale somma e precisamente L.
1.500.000.000 in favore EL conto "IZ Trade" di RA G.;
RA G. retrocedeva al TI C., con bonifico L'1/10/1991, la somma di L. 425.000.000;
TI C. dirottava, con bonifici L'11 e 16 ottobre 1991, tale somma sul conto NC " EL CI A.;
CI prelevava in contanti, in data 15 e 16 ottobre 1991, la somma dal conto NC " e provvedeva a farla rientrare in Italia, destinandola al TT V., che la utilizzava per il pagamento in nero di parte EL corrispettivo di acquisto di un immobile;
TT V. prima accettava la promeSS e riceveva poi quanto meno la somma di L. 400.000.000, per decidere la causa in modo favorevole alla famiglia ND - ME.
Accordi intervenuti in luogo imprecisato a fare tempo dal 1990 e pagamenti avvenuti su banche nella Confederazione Elvetica, nel Lussemburgo e in Italia almeno fino al 1991.
La fase preliminare.
All'esito ELle indagini preliminari, il P.M stralciava dall'iniziale fascicolo n. 9520/95 gli atti relativi alla vicenda IM, registrandoli sotto il n. 7608/98, e quelli relativi alla vicenda OD ND, registrandoli sotto il n. 11343/99. In relazione alla prima vicenda, il Gup, con decreto in data 15/11/1999, disponeva il rinvio a giudizio. In relazione alla seconda, il Gup, con sentenza 19/06/2000, dichiarava non luogo a procedere per insussistenza EL fatto. A seguito, però, di impugnazione EL P.M., la Corte d'Appello di Milano, con sentenza-decreto 12/05/2001, dichiarava n.l.p. nei confronti EL BE S., in ordine al reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p., previa concessione ELle attenuanti generiche, perché estinto per prescrizione, e disponeva il giudizio per gli altri imputati.
La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Milano, stralciata la posizione di RA G. - ammesso al rito abbreviato - in relazione al procedimento IM/SI e disposta, nel corso EL dibattimento ed esattamente quando quello IM/SI era stato già avviato, la riunione dei due processi n. 7608 e n. 11343, con sentenza 29/04/2003, dichiarava TT P., LL LI, TI C., CI A., RA G., TT V. e AN R. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, esclusa - con riferimento alla vicenda "OD ND" - la continuazione interna e inquadrato tale fatto - per i corruttori e gli intermediari - nel paradigma di cui agli artt. 319 e 321 c.p., unificati i distinti reati contestati sotto il vincolo ELla continuazione, concesse alla TT P. e al LL le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, condannava tutti i predetti a pene ritenute rispettivamente di giustizia, nonché, secondo le rispettive posizioni, al risarcimento dei danni in favore ELle parti civili IM, CI, Presidenza EL Consiglio e Ministero ELla Giustizia;
assolveva il RD F. dall'episodio relativo alla sentenza 31/10/1986, perché il fatto non sussiste, e dall'episodio EL 4/04/1989 (episodio IN) per non avere commesso il fatto. La sentenza di secondo grado.
1- Il dispositivo.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 23/05/2005, riformando in parte la pronuncia di primo grado, così statuiva:
- escludeva, in relazione al capo A, l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1;
- dichiarava n.d.p. nei confronti ELla TT P. e EL LL, in relazione al reato di corruzione attiva ELlo AN R. (artt. 319 e 321 c.p.) commesso nel 1991, esclusa la continuazione ed in esso compreso il c.d. episodio IN, perché, tenuto conto ELle già concesse attenuanti generiche, detto reato era prescritto;
- assolveva lo AN dalla corruzione passiva in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), con riferimento alla intermediazione presso pp.uu. non identificati, per non avere commesso il fatto;
- assolveva TT P., LL, TT V. e AN R. dal c.d. episodio IN per non avere commesso il fatto, il CI A. e il TI C. dallo stesso episodio perché il fatto non sussiste;
- assolveva TT P., LL, CI A., TI C. e AN R. dal reato di corruzione attiva di ignoti pp.uu. o incaricati di pubblico servizio (c.d. episodio RD), perché il fatto non sussiste, il TT V. dallo stesso episodio per non avere commesso il fatto;
- assolveva RA G., CI A., TI C. e TT V. dalla imputazione di cui al capo b), perché il fatto non sussiste;
- confermava il giudizio di colpevolezza EL CI A. e EL TI C. in relazione reato di corruzione attiva di AN R. (artt. 319, 321 c.p.), commesso nel 1991, esclusa la continuazione ed in esso compreso il c.d. episodio IN;
- confermava la colpevolezza ELlo AN R. in relazione al reato di corruzione passiva in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), commesso nel 1991, esclusa la continuazione ed in esso compreso il c.d. episodio IN;
- confermava il giudizio di colpevolezza ELla TT P., EL LL, EL CI A. e EL TI C. in relazione al reato di corruzione attiva in atti giudiziari EL TT V., commesso dal 1990 al 1993, esclusa la continuazione;
- confermava la colpevolezza EL TT V. in relazione ad un unico reato di corruzione passiva in atti giudiziari, commesso dal 1990 al 1993;
- ritenuta, per il CI A. e il TI C., la continuazione tra i due diversi reati di corruzione, tenuto conto, per la TT P. ed il LL, ELle già concesse attenuanti generiche, rideterminava le pene per ciascun imputato in misura ritenuta di giustizia;
concedeva alla TT P. il beneficio ELla sospensione condizionale;
- revocava le statuizioni civili adottate in favore EL Ministero ELla Giustizia;
- revocava la condanna ELla TT P. al risarcimento danni in favore L'IM (per rinuncia alla costituzione);
- revocava la liquidazione dei danni in favore ELla Presidenza EL Consiglio e L'IM e rimetteva le parti dinanzi al giudice civile per la quantificazione;
- confermava nel resto le statuizioni civili riferibili al capo A;
- condannava l'IM e la CI alle spese cui avevano dato causa con i loro appelli.
2- La motivazione sulle questioni in rito.
2a- Dalla mancata acquisizione, sollecitata dalle difese EL TI C., ELla TT P., EL LL e EL CI A., EL fascicolo n. 9520/95 non poteva pervenirsi alla declaratoria di nullità ELla richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti ad eSS successivi, considerato che la censura non incideva sulla validità EL rapporto processuale, ma piuttosto sulla completezza L'istruttoria; non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione EL dibattimento ex art. 603 c.p.p., posto che gli appellanti non avevano neppure inteso indicare le prove da assumere e motivare in ordine all'impossibilità di decidere allo stato degli atti e che non poteva presumersi che nel citato fascicolo vi fossero prove a discarico degli imputati;
ai sensi L'art. 416 c.p.p., comma 2 e 130 disp. att. s.c., legittimamente erano stati trasmessi al Gup i soli atti relativi alle persone e alle imputazioni per cui era stata esercitata l'azione penale e che, in ogni caso, la mancata trasmissione L'intero incarto non era sanzionata da alcuna nullità.
2b- Non rispondeva al vero che gli imputati TT P., LL e TT V. erano stati rinviati a giudizio per un fatto diverso rispetto a quello contestato nel corso ELle indagini preliminari. Il nucleo centrale e qualificante dei fatti era rimasto sempre lo stesso, cioè la pattuizione corruttiva, sostanziatasi nella ricezione di denaro da parte di magistrati a fronte di una pronunzia favorevole ai LL, con l'effetto che il riferimento ai c.d. episodi "IN" o "RD", precisati soltanto in sede di rinvio a giudizio, ma peraltro contestati in sede di interrogatorio, rappresentavano soltanto modalità esecutive L'azione criminosa. Nè integrava il fatto diverso la circostanza che il TT V., prima, era stato indicato quale "istigatore" e, poi, quale "unico autore" L'atto contrario ai doveri di ufficio.
2c- Il TI, alle udienze preliminari EL 17, 22 settembre, 5, 6 ottobre 1999, non compariva, allegando impedimenti per assolvere al suo mandato di parlamentare (discussione e votazione in aula di importanti provvedimenti legislativi ed altro, come da comunicazione EL capo gruppo). Il Gup, disattendeva le richieste di rinvio, ritenendo prioritarie le esigenze di speditezza EL processo e di effettività ELla giurisdizione.
In sede di giudizio, la difesa EL TI C. eccepiva la nullità EL decreto dispositivo EL giudizio, proprio per non essere stato consentito al proprio assistito di partecipare all'intera udienza preliminare.
La Corte Costituzionale, nel risolvere il conflitto di attribuzione sollevato nel frattempo dalla Camera dei deputati, con
Riteneva, poi, che competeva all'Autorità giudiziaria procedente valutare i riflessi ELla decisione EL Giudice ELle leggi, che non aveva caSSto senza rinvio i provvedimenti EL Gup, ma, dopo l'affermazione di principio fatta, aveva demandato al giudice ordinario ogni determinazione in merito alla questione sollevata. L'imputato non aveva adeguatamente documentato l'effettivo e concreto impedimento a comparire alle sessioni L'udienza preliminare, nel senso che tale impedimento non poteva essere correlato allo status di parlamentare, ma al concreto esercizio ELla relativa funzione e, quindi, all'effettiva presenza, nei giorni L'udienza preliminare, in Parlamento per partecipare ai lavori L'Assemblea;
l'apprezzamento ELla prova circa l'impedimento L'imputato doveva essere fatto con valutazione ex ante, cioè sulla scorta dei dati offerti al Gup e non ELla documentazione prodotta successivamente. Nè andava sottaciuto che, secondo il regime vigente all'epoca, prima cioè ELla c.d. L. "Carotti", l'art. 420 c.p.p., comma 4, richiamando L'art. 486 c.p.p., i soli commi 1 e 2 dava rilievo all'impedimento L'imputato a comparire alla prima udienza preliminare e non anche all'impedimento per le successive udienze. 2d- Infondata era l'eccezione, formulata da TT P., LL, TI C. e TT V., di indeterminatezza EL capo di imputazione, che invece era abbastanza analitico e certamente idoneo a porre gli imputati nella condizione di difendersi;
per il TI C., l'eccezione, in quanto non dedotta dinanzi al Tribunale, era inammissibile.
2e- Inammissibile l'eccezione, sollevata da RA G., di nullità EL decreto di citazione a giudizio in relazione al capo b), per avere la C.A. disposto il rinvio a giudizio sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella indicata nel capo d'imputazione (concorso con il pubblico ufficiale corrotto e non già concorso con i corruttori), e ciò perché la motivazione adottata per il rinvio a giudizio non spiegava alcun rilievo e, anzi, andava stralciata dal fascicolo EL dibattimento.
2f- Correttamente il Tribunale aveva disatteso l'istanza di rinvio L'udienza EL 29/6/2001 per asserito impedimento a comparire ELla TT P., considerato che la patologia addotta (ipertensione arteriosa) non era tale da rendere assolutamente impossibile lo spostamento ELla imputata da Lugano a Milano. Altrettanto correttamente si erano disattese le istanze di rinvio, avanzate nell'interesse EL CI A., per le udienze EL 17, 18 e 31 maggio 2002, considerato che la disposta visita fiscale aveva escluso la sussistenza di un assoluto impedimento a comparire, pur considerate le non ottimali condizioni di salute L'imputato, sottoposto da pochi giorni ad un intervento chirurgico di ernia inguinale;
il sollecitato rinvio L'udienza 29/07/2002, per altro denunciato impedimento a comparire, era stato di fatto accordato sia pure per una ragione diversa da quella addotta.
2g- Nessuna violazione EL principio di correlazione tra accusa e sentenza, considerato che gli imputati non erano stati condannati per un fatto nuovo e diverso da quello contestato, soltanto perché erano stati valorizzati in chiave accusatoria determinati atti processuali ed era stata precisata l'esatta entità L'importo corruttivo. 2h- La formazione EL fascicolo per il dibattimento era avvenuta regolarmente nel rispetto ELla normativa dettata dall'art. 431 c.p.p. nella formulazione previgente alla riforma introdotta dalla L. n. 479 EL 1999, considerato che doveva trovare applicazione il principio tempus regit actum, essendo stato il rinvio a giudizio disposto in data 15/11/1999; in ogni caso, nessuna sanzione era prevista per l'eventuale inosservanza ELla richiamata norma. 2i- Non fondata l'eccezione EL TT V., con riferimento alla vicenda ND, circa la tardiva formazione EL fascicolo per il dibattimento. È vero che tale fascicolo pervenne al Tribunale in ritardo, ma è anche vero che fu concesso un termine alle parti, sia pure inferiore ai venti giorni, per esaminarlo ed estrarre copie degli atti e che non risultava che la difesa EL TT V. avesse avuto una qualche difficoltà nell'esercitare le sue facoltà in relazione alla consultazione di tale fascicolo, sicché nessuna concreta violazione EL diritto di difesa si era verificata. 2l- Legittimamente si era inserita nel fascicolo per il dibattimento la documentazione sequestrata presso lo studio legale EL CI A., in quanto la steSS rappresentava il corpo EL reato o, quanto meno, era cosa pertinente al reato, perché strumento utilizzato per la redazione ELla "sentenza TT V.".
2m- i tabulati telefonici di cui era stata disposta legittimamente l'acquisizione in dibattimento con provvedimento regolarmente motivato erano utilizzabili ai fini ELla decisione;
anche se vero che erano stati originariamente acquisiti dal P.M. senza l'adozione dei prescritti decreti autorizzativi, il Tribunale comunque, pur nell'erroneo presupposto di dovere sanare una nullità (in realtà, si era in presenza di atti inutilizzabili), correttamente ne aveva autorizzato l'acquisizione con provvedimento congruamente motivato;
nè era neceSSrio disporre una perizia, posto che non v'era stata, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni appellanti, alcuna rielaborazione dei dati provenienti dalla TIM.
2n- Legittime l'acquisizione e l'utilizzazione, ai sensi L'art. 234 c.p.p., ELla documentazione proveniente dal TE e allegata ad una rogatoria passiva;
infondate le doglianze circa l'escussione per rogatoria dei testi IN, TT, ER, NN e Mensch, costituendo ius receptum che l'assunzione di tali prove non poteva che avvenire secondo le regole vigenti nello Stato richiesto, salvo il limite ELla violazione dei principi fondamentali EL nostro ordinamento;
utilizzabile la documentazione bancaria trasmeSS per rogatoria dalla Svizzera, essendo sufficiente ad attestare l'autenticità di detta documentazione l'atto formale di trasmissione ELla medesima, come da consolidata prassi internazionale;
soltanto se fosse stato richiesto l'invio di atti in originale, v'era la facoltà per lo Stato richiesto di trasmettere copie autenticate;
gli atti rogatoriali erano pienamente utilizzabili, anche se privi di legalizzazione, perché ne era certa la provenienza;
nessuna ELle difese, d'altra parte, aveva avanzato dubbi sulla autenticità ELla documentazione. 2o- L'interrogatorio reso dal TT V. il 18/06/1998 in sede di indagini preliminari, anche se non preceduto dall'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. a) (testo vigente), era utilizzabile per il principio EL tempus regit actum.
2p- Legittima l'acquisizione ELla documentazione bancaria di pertinenza EL TI C.: nessuna violazione L'art. 68 Cost., comma 3 v'era stata, considerato che la documentazione non era stata acquisita presso il parlamentare, ma presso la banca, sicché non aveva senso invocare una tutela costituzionale, assicurata soltanto alla persona, al domicilio e alla libertà personale EL parlamentare;
non poteva neppure parlarsi di "corrispondenza" acquisita presso la banca, dal momento che la documentazione in oggetto era costituita dalla mera trascrizione su carta di quanto contenuto nella memoria informatica.
2q- Correttamente il Tribunale, con ordinanza 14/07/2000, aveva rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla difesa degli imputati, con riferimento alla vicenda IM/SI, e aveva ritenuto legittimamente radicata tale competenza presso il Tribunale di Milano.
Si precisava che il reato di corruzione è un illecito a duplice schema, nel senso che - secondo lo schema principale - si consuma con l'accettazione ELla promeSS e il ricevimento L'utilità e - secondo lo schema sussidiario - con la sola accettazione ELla promeSS, con l'effetto che, nella prima ipotesi, la corruzione deve considerarsi consumata nel luogo L'ultima ricezione. La decisione sulla questione ELla competenza per territorio andava adottata sulla scorta ELle acquisizioni presenti nel fascicolo EL P.M. prima ELla conclusione L'udienza preliminare, nonché EL materiale probatorio eventualmente offerto in tale contesto dalle parti intereSSte.
Dal capo d'imputazione relativo alla vicenda IM/SI, in cui sono descritte cinque condotte corruttive di pari gravità (corruzione AN R., RD F., TT V., ignoti pp.uu. ELla CaSSzione e altri non identificati pp.uu.), si evinceva che due di esse (quella ELlo AN R. e EL RD F.) erano state commesse all'estero ed esattamente a Bellinzona, luogo di accreditamento EL denaro sui conti RO (1991) e FO (1994) per lo AN R. e sul conto "Master 811" per il RD F. (31/05/1994), mentre le altre (corruzione TT, di soggetti non identificati, di ignoti in servizio in CaSSzione) erano state sicuramente commesse in Italia, ma non era individuabile il luogo di consumazione, con l'effetto che doveva farsi riferimento ai criteri di cui all'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3.
Non poteva spiegare alcun effetto, per individuare il locus commissi ELicti ed incidere sulla regola da applicare per la determinazione ELla competenza territoriale, la circostanza che sarebbero contestati in fatto anche i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e di falso per soppressione, pacificamente commessi in MA;
tali illeciti in realtà non erano oggetto di un autonomo e formale capo d'imputazione e non erano addebitati ad alcuno degli imputati. Conclusivamente, poiché tra gli imputati ve ne erano due residenti all'estero (LL e TT P.), non era applicabile la regola di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, e doveva applicarsi il criterio residuale ELla prima iscrizione ELla notitia criminis, di cui al comma 3 ELla steSS norma. Nè poteva ritenersi che la prima iscrizione fosse avvenuta ad opera ELla Procura di ER, alla quale era pervenuto l'esposto AR EL 1994, considerato che tale iscrizione non aveva avuto per oggetto i fatti di corruzione per i quali si procede, ma il fatto ELla rivelazione di segreti d'ufficio;
la documentazione prodotta dinanzi alle S.U. in sede di istanza di rimessione EL processo e di fatto acquisita al fascicolo EL dibattimento non aveva alcun rilievo ai fini ELla individuazione EL giudice territorialmente competente a giudicare i fatti di cui è processo. Pretestuosa la questione di costituzionalità L'art. 9 c.p.p., comma 3 sollevata da TT P. e LL, trattandosi di scelta discrezionale EL legislatore. Nè a diversa conclusione poteva portare la circostanza, evocata dal CI A., che procedimenti di corruzione connessi alla steSS vicenda si erano incardinati a carico di Are AR e SC SQ presso la Procura di MA.
Pure con riferimento alla vicenda OD ND, corretta era la decisione con cui il Tribunale (ordinanza 21/12/2001) aveva disatteso l'eccezione d'incompetenza territoriale.
Ed invero, non essendo accertato il luogo di consumazione L'unico episodio corruttivo contestato al capo b) e non potendo soccorrere il criterio EL forum rei, data la diversa residenza dei vari imputati (al momento L'udienza preliminare, al quale solo doveva aversi riguardo, era imputato anche BE S., residente in Milano), non poteva che applicarsi il criterio residuale ELla prima iscrizione ELla notizia di reato. Nè poteva ritenersi che tale prima iscrizione fosse avvenuta ad opera ELla Procura ELla Repubblica di Brescia o di ER, a seguito L'esposto 30/08/1993 presentato da AV CO, che aveva lamentato anomalie sia nella liquidazione dei compensi ai consulenti che avevano prestato la loro opera nel giudizio arbitrale, sia nella pronuncia ELla sentenza 24/01/2001 che aveva annullato il lodo;
tanto il P.M. di Brescia quanto quello di ER, infatti, avevano registrato l'esposto a mod. 45 (fatto non costituente reato) e tale registrazione, avvenuta nel 1994 e non seguita da quella a mod. 21 o mod. 44, non aveva rilievo al fine di determinare la priorità L'iscrizione.
3- La motivazione sul merito ELla vicenda IM/SI.
3a- Le propalazioni di IA IO, dapprima in via confidenziale alla Guardia di Finanza e poi formalizzate in sede di indagini, di incidente probatorio e a dibattimento, avevano rappresentato il punto di avvio L'indagine e, nonostante fossero caratterizzate da non poche contraddizioni sugli episodi specifici riferiti, ELineavano in maniera efficace ed attendibile il quadro d'insieme nel quale avevano operato le varie persone alle quali la teste aveva fatto riferimento, tra le quali, in particolare, il TI C..
In sostanza, l'IO S., in quanto ben inserita in un certo ambiente economico-finanziario EL quale il TI C. faceva parte, aveva ricevuto da questi confidenze sui rapporti intrattenuti con magistrati romani. Il suo narrato era verosimile e la sua personalità giustificava come a lei potessero essere state fatte certe confidenze. La comparsa sulla scena investigativa ELla IO S. non risultava essere stata caratterizzata da spinte inquinanti, anche se certamente la predetta era stata animata, per asseriti torti subiti, da risentimento nei confronti EL TI C. e EL gruppo BE S., senza però varcare il confine ELla calunnia. 3b- Premetteva la Corte che l'imputazione sub a), al di là dei diffusi riferimenti a condotte che integrerebbero la prova degli illeciti contestati, contemplava - in realtà- cinque ipotesi di corruzione in atti giudiziari, in cui era dato individuare il p.u. o i pp.uu. cui era stato promesso o consegnato un compenso per favorire o avere favorito la parte LL nella nota vicenda giudiziaria:
addebitate a tutti gli imputati, le corruzioni ELlo AN R., EL TT V., EL RD F. e di ignoti pp.uu. e/o di incaricati di pubblico sevizio (ELla CaSSzione); ascritta al solo AN R. la corruzione "attiva per intermediazione presso pp.uu. non identificati". Riteneva, pertanto, che la descrizione ELle movimentazioni finanziarie effettuate, per un verso, dalla TT P. e dal LL e, per altro verso, dal CI A. e dal TI C. (oltre che dall'RA G.) costituivano fatti storici destinati semplicemente a provare i citati fatti corruttivi. 3c- Il giudice a quo procedeva, quindi, all'analisi ELle varie fasi giudiziarie ELla controversia IM / LL e rilevava:
- la fase relativa alle decisioni sull'an debeatur (sentenza 31/10/1986 EL Tribunale di MA;
sentenza 26/4/1988 ELla Corte d'Appello di MA;
sentenza 7/07/1989 ELla Corte di CaSSzione) non aveva alcuna rilevanza ai fini L'accusa moSS agli imputati, considerato che non era risultata dimostrata l'arbitrarietà ELle stesse decisioni e, sul punto, avevano concordato anche i giudici di primo grado;
- la fase relativa alla decisione sul quantum (sentenza 13/05/1989 EL Tribunale di MA) era stata caratterizzata da una "anomalia" o se si vuole da un "abuso", essendo accaduto che il contenuto di uno dei documenti anonimi sequestrati presso lo studio EL CI A. era stato riversato nella consulenza tecnica d'ufficio Politi - SC - Ippolitoni, fatto questo compatibile soltanto con l'ipotesi che si era inteso illegittimamente privilegiare le ragioni dei LL;
tale anomalia era certamente sintomatica di una indebita "interferenza" nel processo, che non poteva, sul piano logico, che essere ascritta al LL NI (si è nel 1988), parte in causa che da quelle conclusioni voleva trarre e, in realtà, traeva, nel momento in cui il Tribunale civile di MA ad esse legittimamente si adeguava, vantaggio, cioè l'accoglimento ELla domanda sul quantum EL risarcimento;
sempre in questa fase, si era registrato il c.d. "episodio IN", anch'esso indice di una probabile interferenza:
l'IM, all'udienza di precisazione ELle conclusioni, aveva formulato esplicita richiesta affinché il Dr. IN assumesse la presidenza EL Collegio che doveva decidere la causa civile, sicché la controparte LL aveva tutte le ragioni per dubitare L'imparzialità EL IN (orientato -pare - a rinnovare la consulenza) e, quindi, per tentare di estrometterlo dal Collegio;
tale estromissione concretamente si era verificata ed era stata determinata, almeno formalmente, dalla convocazione urgente EL predetto magistrato, proprio il giorno in cui avrebbe dovuto presiedere il collegio (4/04/1989), presso il Ministero ELla Giustizia, per partecipare ad una riunione sull'edilizia giudiziaria, riunione di modesta importanza, tanto che non era stato emesso alcun formale invito ai partecipanti e non era stato redatto alcun verbale, elementi questi che inducevano a ritenere "sospetta", in quanto strumentale, la detta convocazione;
questa fase ELla causa civile, tuttavia, essendosi conclusa con una sentenza che, anche se influenzata da una c.tu. eterodiretta, non era palesemente arbitraria e quindi sindacabile in sede penale, non offriva la prova che l'atto giurisdizionale avrebbe costituito la contropartita di un'intesa corruttiva;
- ben diversa doveva essere la valutazione ELla fase relativa al giudizio di appello, conclusosi con la sentenza 26/11/1990 redatta dal TT V.: pur dovendosi prescindere da ogni indagine sull'andamento ELla camera di consiglio, non potendosi sul punto utilizzare le testimonianze EL LI e EL AL, componenti EL collegio giudicante, che avevano l'obbligo di astenersi dal deporre (S.U. 30/10/2002, Carnevale), non poteva sottovalutarsi che la citata decisione era stata copiata dal cd. "appunto RA G." e da alcuni dei documenti anonimi trovati presso lo studio professionale EL CI A. (ben quattro bozze sull'an e una bozza sul quantum);
l'estensione, l'entità, la significatività EL "copiato", la rilevanza degli argomenti oggetto di tale operazione di copiatura, desumibile da un attento confronto tra i testi in comparazione, inducevano a disattendere le tesi difensive ELla millanteria (TT V.) o ELla trascrizione dagli atti ufficiali di causa (CI A.) e a concludere per l'assoluta rilevanza EL dato probatorio, che individuava nel TT V., estensore di una decisione "preconfezionata" da terzi, e nel CI A., detentore dei documenti serviti per la copiatura, due sicuri protagonisti di tale attività illecita;
l'ipotesi che la paternità dei documenti dai quali era stata tratta la motivazione ELla sentenza e rinvenuti presso il CI A. dovesse essere ricondotta all'avv. AR Are, difensore ufficiale dei LL, non escludeva la valenza accusatoria EL dato oggettivo, ma anzi l'accresceva, posto che erano il CI A. ed il TI C. ad avere contatti con il magistrato;
non andava trascurato, quale indizio sia pure "impreciso", il contenuto ELla lettera 27/11/1990 inviata, il giorno successivo alla decisione ELla Corte d'Appello, da NI LL al figlio, la quale poteva essere interpretata quale manifestazione ELla soddisfazione EL primo per l'esito favorevole ELla causa, grazie al suo attivarsi nell'ambiente romano;
la copiatura ELla sentenza costituiva un "abuso" o una "anomalia" di rilevantissima importanza, sintomo inequivoco ELla controprestazione EL p.u. prevista dal patto corruttivo;
- nella fase EL giudizio di caSSzione, caratterizzata da due pronunce EL Supremo Collegio, l'ordinanza 12/02/1992, con la quale era stata sollevata la questione di costituzionalità L'art. 369 c.p.p., comma 2, n. 3, e la sentenza 14/07/1993, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità EL ricorso IM, si erano verificate diverse situazioni "sospette", additate dall'Accusa quali indici di pesanti interferenze nel procedimento decisionale ELla causa;
nessun significato poteva allegarsi, sul piano accusatorio, al c.d. "episodio RI IS (costretto ad astenersi dal presiedere il Collegio, a seguito di uno scritto anonimo che aveva avanzato dubbi sulla sua imparzialità); il c.d. "episodio IN" aveva costituito certamente una pesante interferenza, anche se non suscettibile di autonomo inquadramento penalistico, perché il IN non aveva dato seguito alla illecita richiesta rivoltagli da LL LI e da AN R., ferma restando la posizione di quest'ultimo, che in quell'episodio aveva assunto un ruolo da protagonista, consentendo, per così dire, una continuità operativa tra il defunto LL NI e i suoi eredi (per la ricostruzione di tale episodio, assolutamente attendibile era la testimonianza EL IN AN, che esplicitamente aveva fatto riferimento alle insistenze EL LL e ELlo AN R., perché egli contattasse la GI); nessuna rilevanza poteva essere allegata all'assenza, prima, e alla ricomparsa, dopo, ELla procura alle liti rilasciata dall'IM ai suoi legali, considerato che era difettata la prova L'inserimento di detta procura nel fascicolo al momento EL deposito ELlo stesso (22/01/1991) ed, anzi, le annotazioni sul registro di cancelleria e sulla copertina EL fascicolo, la nota di deposito redatta dall'IM, le testimonianze dei funzionari di cancelleria Branca, Napoli, Cannucciari, dei magistrati COne e Di Palma provavano la effettiva mancanza di detto atto;
anche l'episodio RD aveva rappresentato una ulteriore ed indebita interferenza, meSS in atto per estromettere dal giudizio tale magistrato, che, sia pure riservatamente, aveva avanzato l'idea di superare il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di improcedibilità EL ricorso per mancanza ELla procura speciale;
nella steSS ottica andavano interpretate le vicende CA e TE (quest'ultimo per la fase relativa all'esecuzione ELla "sentenza TT V."), finalizzate sempre ad acquisire notizie utili sui giudici chiamati a decidere, onde monitorarne eventuali atteggiamenti contrari agli interessi dei LL e apprestare, conseguentemente, i rimedi attraverso nuove interferenze. 3d- Sulla base L'esposta analisi, riteneva la Corte territoriale che la parte LL aveva cercato, sin dall'inizio e durante tutto Yiter processuale, di condizionare l'esito ELla causa civile contro l'IM e, in questa prospettiva, aveva promosso ed attuato pesanti interferenze, culminate nell'operazione di copiatura ELla sentenza redatta dal TT V., circostanza quest'ultima che poteva essersi verificata soltanto pensando ad una stretta intesa tra il giudice e chi gli aveva paSSto il documento da trascrivere;
la natura corruttiva di tale intesa emergeva a chiare lettere dalla logica ELle cose, considerato che una tale "prestazione", anche per i rilevanti interessi economici in gioco, non poteva essere stata effettuata gratuitamente. L'intesa corruttiva era intervenuta, prima EL compimento L'atto d'ufficio da parte EL TT V., con LL NI e, quindi, dopo la morte di costui, ne era seguita altra con gli eredi per la concreta corresponsione EL compenso, una volta compiuto l'atto d'ufficio.
3e- La corruzione ELlo AN R. si era sostanziata nell'accordo, intervenuto dopo la pronuncia ELla sentenza "TT V.", in base al quale il predetto si era messo a disposizione dei LL, al fine di intervenire, avvalendosi EL suo grado e L'ufficio ricoperto, sui giudici di legittimità che avrebbero dovuto occuparsi ELla vicenda, attivandosi concretamente nell'episodio IN;
il patto corruttivo, quindi, in questo caso, era intervenuto dopo la morte di LL NI.
3f- I LL, per concretizzare tale attività corruttiva, si erano avvalsi L'intermediazione EL CI A. e EL TI C. (oltre che L'RA G.), professionisti che, pur non costituiti ufficialmente nella causa civile, avevano costantemente seguito l'evoluzione di questa dall'esterno. Il primo aveva messo a disposizione la documentazione che aveva ispirato la c.t.u. espletata in primo grado e la sentenza di secondo grado e aveva fatto da tramite per fornire i dati neceSSri alla estromissione EL Dr. RD;
il secondo era legato al CI A. e al TT V. da stretti rapporti ed era stato indicato dalla IO S. come strettamente legato anche allo AN R., al quale avrebbe fatto riferimento per conseguire le vittorie giudiziarie.
3g- Quanto alle movimentazioni finanziarie si rilevava: con riferimento al bonifico - nel giugno 1991 - ELla somma di L.
1.000.000.000 dai LL al CI A. e ai successivi movimenti ELla steSS, il dato aveva un sicuro valore indiziante, considerato che, per il contesto temporale, doveva essere messo in connessione con l'esito favorevole ELla causa civile e che il CI A. non aveva altrimenti giustificato, in maniera credibile, la causale di tale bonifico;
anche l'accredito da CI A. a AN R. di L. 133.000.000 non poteva che essere posto in relazione all'accordo corruttivo intervenuto tra lo AN R. e i LL, in forza EL quale il primo si era impegnato ad intervenire presso i giudici di legittimità; per altro, lo AN R. non aveva offerto alcuna credibile giustificazione di tale accredito a suo favore;
con riferimento ai bonifici effettuati dai LL, nell'anno 1994, in favore EL CI A., EL TI C. e L'RA G., l'unica spiegazione plausibile non poteva che essere quella ELla stretta connessione con il pagamento da parte L'IM, nel gennaio 1994, ELla somma liquidata come risarcimento danni all'esito ELla nota causa civile, non apparendo assolutamente attendibili le tesi difensive prospettate dagli imputati, tesi che venivano specificamente confutate;
le movimentazioni finanziarie relative all'anno 1994, tuttavia, non risultavano essere state utilizzate per compensare pp.uu. e meno che mai lo AN R. (il conto IA " da costui attivato presso la SBT di Bellinzona riveniva dalla estinzione EL conto RO), ma integravano la prova EL compenso assicurato dai LL ai tre professionisti, in funzione L'attività "occulta" e non "ufficiale" dagli stessi svolta a favore dei LL nella causa IM/SI.
Si analizzavano le disponibilità finanziarie EL TT V. nel periodo compreso tra il 19/02/1990 e il 25/09/1992 e si concludeva che tali disponibilità, di notevole entità (oltre un miliardo di lire), non rivenivano dall'eredità di CO DO o dagli asseriti donativi che costui in vita avrebbe fatto al TT V.; si precisava ancora che la somma contante di circa 400.000.000 di lire versata dal TT V. in sede di stipula EL contratto preliminare per l'acquisto ELla casa alla figlia BR (14/04/1992) aveva rappresentato il compenso corruttivo per la vicenda IM/SI e non per quella EL lodo ND e che ad analoga conclusione doveva pervenirsi per quanto riguardava le disponibilità finanziarie utilizzate dal TT V. per i lavori di ristrutturazione, affidati alla ditta "Fi.Ma.", ELla detta abitazione e di altri immobili di sua proprietà. 3h- Si illustravano i rapporti intrattenuti, nel periodo in contestazione, dal TT V. con il CI A., il TI C. e l'RA G..
3i- Tutte le esposte argomentazioni, saldate tra loro, conducevano a ritenere la sussistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, da cui desumere la prova ELla sussistenza ELla corruzione EL TT V. e ELlo AN R., con riferimento rispettivamente alla sentenza 26/11/1990 e alla disponibilità ELlo AN R.a spiegare il suo intervento nel giudizio di caSSzione. 3l- La Corte territoriale paSSva, quindi, ad esporre l'evoluzione legislativa in materia di corruzione, con particolare riferimento a quella in atti giudiziari.
Riteneva che la corruzione in atti giudiziari è figura autonoma di reato e non circostanza aggravante ELla corruzione ordinaria;
che è configurabile il concorso ex art. 110 c.p. nel reato a concorso neceSSrio, con l'effetto che il CI A. e il TI C. (oltre l'RA G.), per la funzione di intermediari svolta, avevano certamente concorso nel reato;
che i corruttori, per i fatti verificatisi nel regime intermedio tra la L. n. 86 EL 1990 e quella n. 181 EL 1992, sono soggetti, per la corruzione in atti giudiziari, alla pena prevista dal combinato disposto degli art. 319 e 321 c.p.;
che era manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 319 ter e 321 c.p., con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 112 Cost.. Precisava che il bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 319 ter c.p., va individuato non tanto nel risultato L'attività
illecita, cioè nella pronunzia contra ius, quanto nel metodo attraverso il quale, alterando le regole EL gioco, si giunge ad una certa decisione;
ne inferiva, quindi, condividendo la pronuncia di primo grado, che "proprio la fisiologica incertezza ELle decisioni giudiziarie, particolarmente in situazioni che coinvolgono complesse questioni di fatto e di diritto, può indurre la parte intereSSta a corrompere il giudicante anche nel caso che ritenga fondata la propria pretesa....e ciò per garantirsi...l'assoluta sicurezza ELla decisione...; il giudice... che riceva denaro o altra utilità.. .non può che abdicare, per definizione, all'imparzialità, impegnandosi sostanzialmente, in modo aprioristico, a orientare la decisione nel senso voluto dalla parte pagante e a darle ragione in ogni caso...;
è evidente che l'eventuale correttezza giuridica ELla decisione costituisce circostanza EL tutto accidentale....; il legislatore ha voluto colpire di per sè steSS la corruzione EL p.u., disintereSSndosi... EL merito ELle questioni affrontate in quella sede".
Con specifico riferimento alla posizione ELlo AN R., la Corte di merito, riprendendo il concetto già espresso dal giudice di primo grado, precisava che "la condotta di interferenza nelle procedure giudiziarie trattate da altri magistrati è atto contrario ai doveri di ufficio di qualsiasi appartenente all'ordine giudiziario"; richiamava la motivazione ELla sentenza 16/04/1996 emeSS da questa Suprema Corte a carico ELlo stesso AN R. in sede cautelare;
pur sottolineando l'irrilevanza penale - in ragione L'esito - L'episodio IN (istigazione non accolta, compenso non corrisposto), non ne disconosceva il "valore sintomatico sul piano probatorio, e più esattamente L'atteggiamento soggettivo L'imputato AN R. ...con riguardo alla percezione ELla più volte menzionata, e non altrimenti giustificata somma di L. 133.000.000 corrispostagli su fondi LL"; quanto alla questione L'essere o meno lo AN "magistrato a libro paga" EL TI C., pur dando atto che l'ipotesi, ventilata anche dalla teste IO S., aveva "trovato significativa conferma in questa vicenda processuale", rilevava che l'argomento esulava dal thema decidendi perché al di fuori ELla contestazione, circoscritta a condotte specifiche e determinate (corruzione passiva per il giudizio di caSSzione;
corruzione "attiva" di ignoti pp.uu.). 3m- Riassumendo e schematizzando la vicenda IM/SI, la Corte territoriale individuava due distinte fasi:
- la prima, concretizzatasi negli accordi corruttivi voluti e conclusi da LL NI e protrattasi fino alla morte di costui, cioè dicembre 1990;
- la seconda, concretizzatasi a partire dall'anno 1991 in una nuova pattuizione tra gli eredi LL e gli altri, senza la quale ne' RA G., ne' CI A., ne' TI C. (e, conseguentemente, i due magistrati) avrebbero preso denaro;
tale nuova pattuizione si collocava, quanto allo AN R., in epoca antecedente alla commissione L'atto indebito (interferenza di cui all'episodio IN) e, quanto al TT V., in epoca successiva alla sentenza 26/11/1990, con l'effetto che, per quest'ultimo episodio, doveva configurarsi (per gli eredi LL) la corruzione susseguente in atti giudiziari, punita sempre ex art. 319 ter c.p.. Perveniva, pertanto, alle seguenti conclusioni:
- quanto alla corruzione ELlo AN R., il patto, in forza EL quale costui aveva promesso di attivarsi per interferire nel prosieguo ELla causa civile, era stato certamente concluso dopo la sentenza di appello EL 26/11/1990 e, quindi, dopo la morte di LL NI;
la controprestazione corruttiva era stata corrisposta in unica soluzione col bonifico 28/6/1991 di L. 133.000.000 sul conto RO e, quindi, il reato si era consumato in tale data e sotto il vigore ELla L. n. 86 EL 1990; accordo illecito e retribuzione erano stati concordati tramite l'intervento, quali compartecipi dei corruttori, di CI A., TI C. ed RA G.; al corrotto andava applicata la disciplina di cui all'art. 319 ter c.p., ai privati corruttori e loro concorrenti quella di cui al combinato disposto degli art. 319 e 321 c.p.;
- quanto alla corruzione EL TT V., il patto, in forza EL quale costui aveva promesso di decidere la causa in senso favorevole alla parte LL, era stato concluso certamente dopo l'assegnazione EL relativo fascicolo al TT V. medesimo (dicembre 1989) e, quindi, quando era ancora in vita LL NI;
il prezzo ELla corruzione (disponibilità in contanti EL TT V.) era stato corrisposto a partire dal 19/02/1990 (primo versamento sul c/c) sino al dicembre 1993 (pagamento in contanti di fatture emesse dalla Fi.Ma), data quest'ultima di consumazione EL reato;
pur potendosi il reato frazionare in due parti (la prima che vedeva come corruttore LL NI e la seconda che vedeva come corruttori TT P. - LL), in realtà si era di fronte ad un reato unico, anche se "a consumazione differita", sicché non rilevava distinguere i singoli "atti" (pagamenti) compiuti prima e dopo l'entrata in vigore ELla L. n. 86 EL 1990 e ELla L. n. 181 EL 1992.
I bonifici effettuati dai LL nell'anno 1994, pur rilevanti per dimostrare la natura dei rapporti instaurati tra gli stessi LL e i tre professionisti "occulti", si erano risolti in un paSSggio di denaro da privato a privato e, pertanto, non incidevano sulla corruzione EL TT V., non essendo emersa alcuna prova che quel denaro fosse mai pervenuto al magistrato.
3n- Andava esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, contestata in relazione alla vicenda IM/SI, considerato che l'azione posta in essere dalla TT P. e dal LL era sostanzialmente unitaria e che il reato di corruzione era a concorso neceSSrio, con l'effetto che non andava considerata la persona la cui partecipazione era neceSSria per la steSS configurazione EL reato.
La TT P. ed il CI A. non meritavano la sollecitata attenuante ELla minima partecipazione (art. 114 c.p.): la prima, invero, dando ampia ELega al figlio LL LI, aveva rimesso in moto, dopo la morte EL marito, la macchina corruttiva, aveva assicurato ai pp.uu. il prezzo ELla corruzione, aveva percepito dall'IM, in conseguenza ELla vittoria giudiziaria, la rilevantissima somma;
il secondo era stato l'ispiratore ELla sentenza 26/11/1990. Alla TT P. non poteva essere accordata neppure l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3, (essere stata determinata a commettere il reato da chi su di lei esercitava autorità), difettandone i presupposti. Plurime e gravi connotazioni negative ai sensi L'art. 133 c.p. (modalità L'azione, intensità EL dolo, grave danno arrecato al sistema giustizia, gravi danni economici per una ELle parti in causa, irrilevanza ELla incensuratezza dei protagonisti) e sostanziale assenza di dati positivi sconsigliavano la concessione ELle attenuanti generiche agli imputati TI C., CI A., TT V. e AN R.. 3o- La concessione ELle attenuanti generiche alla TT P. e al LL imponeva, per costoro, la declaratoria di improcedibilità per prescrizione limitatamente al reato di corruzione ELlo AN R., consumato il 28/06/1991 e punibile ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p.. Considerato che il RD F. era stato assolto in primo grado dall'accusa di avere condizionato la decisione sull'an ELla causa civile, per insussistenza EL fatto, e dal c.d. episodio "IN", per non avere commesso il fatto, dovevano conseguentemente essere assolti da quest'ultimo addebito, per non avere commesso il fatto, la TT P., LL LI, il TT V. e lo AN R.; il CI A. e il TI C. andavano assolti, ai sensi L'art. 530 c.p.p., comma 2, dallo stesso episodio per insussistenza EL fatto.
Lo AN R. andava assolto dalla corruzione "attiva" (n.b.: in dispositivo si parla di corruzione passiva) quale intermediario di ignoti pp.uu., per non avere commesso il fatto, stante la genericità EL capo di imputazione.
Quanto alla corruzione di ignoti pp.uu. o incaricati di pubblico servizio ELla CaSSzione (c.d. episodio RD), il TT V. andava assolto per non avere commesso il fatto, non essendo emersa alcuna prova circa il suo coinvolgimento nella vicenda;
gli altri imputati andavano assolti, ai sensi L'art. 530 c.p.p., comma 2, per insussistenza EL fatto, non essendosi identificata la controparte ed essendo difettata la prova sufficiente sugli estremi precisi L'accordo illecito.
4- La motivazione sul merito ELla vicenda lodo ND. 4a- Riteneva la Corte di merito che la disamina complessiva di tale vicenda, valutata anche in rapporto alle movimentazioni finanziarie che sarebbero state - secondo l'accusa - ad eSS connesse, non consentiva di concludere per la sussistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo cioè a comprovare il contestato patto corruttivo, promosso dalla IN, intermediato da RA G., CI A. e TI C., e stretto con il TT V., magistrato designato quale relatore ELla causa di appello avverso la decisione arbitrale ed estensore ELla relativa sentenza, che aveva accolto le ragioni ELla famiglia ME e ELla IN. Nell'analisi L'iter processuale di tale causa, il giudice a quo, a differenza di quello di primo grado, non ravvisava "anomalie" sintomatiche di una intervenuta pattuizione corruttiva col magistrato TT V.. 4b- Più in particolare, la Corte evidenziava:
le prove raccolte non consentivano di qualificare, come ritenuto dal Tribunale, "anomala" l'assegnazione al TT V. ELla causa, considerato che questa pacificamente rientrava nella competenza ratione materiae ELla prima sezione civile ELla quale faceva parte il TT V.; era difettata EL tutto la prova di un intereSSmento o di una sollecitazione di costui per essere designato relatore e anzi il teste AL, presidente ELla prima sezione, aveva precisato di avere provveduto alla nomina EL relatore sulla scorta di criterio automatico;
tale nomina appariva coerente anche con la situazione rappresentata, per conto ELla CI, dall'avv. Ripa di Meana, la necessità cioè che la causa fosse decisa con una certa urgenza e quindi l'esigenza che fosse assegnata a magistrato meno gravato, sul piano numerico, di lavoro;
non poteva ritenersi provato che la sentenza 24/01/1991 pronunciata all'esito EL giudizio di appello sul lodo fosse stata confezionata, come sostenuto dal primo giudice, in ambiente non istituzionale;
dall'esame EL brogliaccio di cancelleria sul quale venivano annotati i dati relativi alle sentenze e dal contenuto ELla deposizione testimoniale EL cancelliere IA si evinceva l'inaffidabilità ELle annotazioni relative alla sentenza "OD ND" riportate sul detto documento e, conseguentemente, doveva escludersi che il TT V. potesse avere depositato la minuta ELla sentenza, così come documentalmente risultava, il giorno successivo (15 gennaio) alla camera di consiglio, circostanza quest'ultima che avrebbe accreditato la tesi ELla sentenza già preconfezionata;
non poteva escludersi, pertanto, che il TT V. e la dattilografa BR fossero riusciti rispettivamente a redigere la minuta e a dattiloscriverla in dieci giorni;
privo di qualsiasi consistenza era l'ulteriore riferimento, fatto dai giudici di primo grado, all'esistenza di più esemplari ELla sentenza, posto che la circostanza, frutto per altro di un mero equivoco, non aveva comunque alcun valore sintomatico di condotta corruttiva;
nessuna valenza indiziante poteva allegarsi all'anticipazione che il presidente ELla ON (ZZ) avrebbe fatto L'esito ELla causa, prima ancora che la steSS venisse decisa, all'avv. Ripa di Meana;
tale circostanza, ritenuta dal Tribunale sintomatica di una sentenza concordata e scritta fuori L'ambiente istituzionale, non era emersa con sufficiente chiarezza, dati i contrasti tra le dichiarazioni EL ZZ e quelle EL Ripa di Meana e la mancanza di riscontri atti a superarli;
la sentenza 24/01/1991 non presentava aspetti di abnormità o di arbitrarietà tali da essere sintomo di un sottostante patto corruttivo coinvolgente il giudice TT V.;
la "resistenza" ELla IN a dare atto nel "preambolo" L'accordo transattivo che questo veniva dalla CI accettato in ragione L'esito sfavorevole ELla vertenza rappresentava, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, soltanto un elemento di sospetto piuttosto che un vero e proprio indizio ELla corruzione. 4c- Il giudice distrettuale dava atto che, il 13/02/1991, era stato addebitata sul conto acceso presso la SBS di Lugano All Iberian e riconducibile alla IN la somma di dollari 2.732.868, accreditata il giorno successivo sul conto denominato ID presso il Credito Svizzero di Chiasso e da questo paSSta sul conto ER EL TI C.; il 27/02/1991, era stata accreditata sul conto IZ Trade presso la BIL di Lussemburgo, riferibile ad RA GI, la somma di L.
1.500.000.000 riveniente dal conto ER di TI C.; dal conto IZ erano stati effettuati, in data 28 giugno e 2 dicembre 1991, due bonifici rispettivamente di L. 500.000.000 e di lire 510.000.000 in favore di "Mochi Craft"; il 27/9/1991, era stata bonificata la somma di lire 425.000.000 dal conto IZ di RA G. al conto ER di TI C.; il 10 e il 15 ottobre 1991, dal conto ER EL TI C. erano state accreditate sul conto VO EL CI A. rispettivamente le somme di L. 225.000.000 e di L. 200.000.000, somme che subito dopo erano state prelevate in contanti dal CI A..
Riteneva, in contrasto col diverso convincimento espresso dal Tribunale, che tali movimentazioni finanziarie erano prive di connotati indizianti univoci e le spiegazioni offerte dal TI C., dal CI A. e dall'RA G. in ordine alla causale ELle diverse operazioni bancarie, anche se prive di supporti probatori dirimenti, non potevano essere "liquidate" come inattendibili o addirittura false, anche in considerazione ELla documentazione prodotta in appello con specifico riferimento al bonifico di L. 425.000.000.
4d- Gli imputati andavano, pertanto, assolti dal capo d'imputazione in esame per insussistenza EL fatto, ai sensi L'art. 530 c.p.p., comma 2, e ciò perché, pur di fronte alla equivocità degli esposti elementi di fatto, permaneva un ulteriore quadro probatorio, integrato dalla complessiva valutazione ELle dichiarazioni "IO S." e dall'identità di modus operandi nelle due vicende oggetto di contestazione, legate tra loro dagli stessi protagonisti, dall'analogia L'oggetto e dalla contiguità temporale.
5- La motivazione sulle statuizioni civili.
5a- La Corte milanese escludeva la legittimazione EL Ministero ELla Giustizia a costituirsi parte civile;
ribadiva la legittimazione ELla Presidenza EL Consiglio dei Ministri, regolarmente autorizzata a norma ELla L. n. 3 EL 1991, art. 1, comma 4, nonché L'IM, parte nella causa civile incriminata;
dava atto che l'IM aveva revocato la costituzione di p.c. nei confronti ELla TT P.;
condivideva la tesi dei giudici di primo grado, secondo i quali, nel caso di corruzione in atti giudiziari commeSS da magistrati, il danno risarcibile al privato (controparte EL corruttore) è quello che deriva dalla lesione EL diritto ad avere un giudice imparziale e non si identifica con il ristoro ELle pretese ELla parte soccombente non accolte dal giudice corrotto, atteso che per tale ristoro l'ordinamento appresta lo speciale strumento ELla revocazione;
riteneva che il danno risarcibile derivante da reato si configura su un duplice piano, quello esterno con riferimento al deterioramento ELla reputazione L'amministrazione ELla giustizia, quello interno con riguardo al patimento sofferto dalla parte in causa per avere avuto torto in una determinata causa ad opera di un giudice corrotto;
sottolineava la natura non patrimoniale di tale danno e, dovendo lo stesso essere provato, ne rimetteva la liquidazione al competente giudice civile, in difetto di elementi di giudizio e di parametri di riferimento idonei a consentire la liquidazione in sede penale (non poteva farsi coincidere, come statuito dal Tribunale, il danno non patrimoniale subito dall'IM con l'esborso fatto dallo stesso Istituto in esecuzione ELla sentenza oggetto di corruzione).
I ricorsi.
Hanno proposto ricorso per caSSzione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale, le parti civili CI SP e S.PA/IM SP, gli imputati TI C., AN R., TT V., CI A., TT P., LL.
1^- Il P.G. ha dedotto, in relazione alla vicenda IM/SI, i seguenti motivi:
1) violazione ELla legge penale, con riferimento all'art. 112 c.p., n. 1, essendosi erroneamente esclusa tale aggravante dal capo a)
L'imputazione, considerato che per entrambi gli episodi corruttivi (AN R. e TT V.) il numero dei concorrenti non era certamente inferiore a sei e l'appartenenza al medesimo nucleo familiare ELla TT P. e EL LL non faceva venire meno l'individualità soggettiva di costoro;
2) violazione ELla legge penale, con riferimento all'art. 112 c.p., n. 1 e art. 157 c.p., posto che l'erronea esclusione L'aggravante
EL numero ELle persone aveva determinato la declaratoria di prescrizione EL reato di corruzione ELlo AN R. nei confronti ELla TT P. e EL LL, reato che invece, se ritenuto aggravato, non era prescritto;
3) violazione ELla legge penale, con riferimento all'art. 112 c.p., n. 1, artt. 64 e 133 c.p., posto che l'erronea esclusione ELla detta aggravante aveva comportato anche un erroneo calcolo ELla pena per tutti gli imputati.
Quanto alla vicenda lodo ND, il P.G. ha lamentato:
1) violazione ELla legge penale, in relazione ai criteri di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., commi 1 - 2), e vizio di motivazione: a) in maniera illogica e incorrendo in un erroneo apprezzamento di norme penali sostanziali, la Corte di merito aveva ritenuto non affidabili le risultanze EL registro interno di cancelleria (c.d. brogliaccio), sul quale venivano annotati i dati relativi alla decisione, al deposito, alla dattiloscrittura e alla pubblicazione ELle sentenze, e non aveva adeguatamente apprezzato la deposizione testimoniale EL cancelliere IA;
da tale registro risultava che il TT V. aveva depositato la sentenza il giorno successivo (15 gennaio) a quello ELla ELiberazione in camera di consiglio, il che dimostrava che l'elaborato non era stato dattiloscritto presso gli uffici ELla Corte d'Appello, ma presso un terzo estraneo;
detto registro (pur non annoverabile tra quelli ufficiali), in quanto comunque formato da p.u. nell'esercizio ELle sue funzioni ed avente l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla P.A. in relazione all'attività compiuta dal p.u. medesimo, doveva qualificarsi atto pubblico fidefaciente dei fatti avvenuti alla presenza EL p.u. e L'attività da costui posta in essere;
conseguentemente non poteva essere contestata semplicisticamente la veridicità dei dati documentati in quel registro sulla base di considerazioni possibilistiche e congetturali;
trattasi di registro che, per prassi consolidata, è istituito presso ogni ufficio giudiziario e che, nel caso concreto, era abitualmente in uso presso la prima sezione civile ELla Corte di Appello di MA, come chiaramente emergeva dalla nota 17/02/1999 che il Presidente di tale sezione aveva inviato all'Autorità giudiziaria milanese per fornire notizie sulla produttività EL TT V.; b) la ritenuta inattendibilità ELla deposizione testimoniale EL IA, che aveva - tra l'altro - sostenuto, tra molte contraddizioni, di avere effettuato a "casaccio" le annotazioni sul registro di cancelleria, doveva indurre a ritenere tali dichiarazioni inidonee ad infirmare la veridicità dei dati documentati in tale registro;
2) violazione ELla legge penale, con riferimento ai criteri di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., comma 1 - 2), e vizio di motivazione: l'estrema esiguità EL tempo impiegato per la stesura e pubblicazione di una sentenza particolarmente compleSS e lunga avallava la tesi ELla sentenza "preconfezionata"; l'alternativa spiegazione offerta sul punto dai giudici di appello (prestazione professionale EL TT V. di carattere eccezionale) era fondata su un mero possibilismo, come tale esercitazione astratta EL ragionamento, avulsa dalla realtà processuale e non ancorata a specifici dati fattuali;
il percorso motivazionale ELla Corte era contraddetto da altri dati fattuali, quali l'abituale ritardo con cui il TT V. depositava i propri provvedimenti, l'avere il predetto partecipato alla camera di consiglio EL 14/01/1991 senza avere con sè alcuna bozza ELla sentenza, la motivazione di questa particolarmente elaborata e compleSS, la singolarità EL fatto che la teste BR (dattilografa ELla Corte) nulla avesse ricordato in relazione alla dattiloscrittura di tale sentenza particolarmente lunga e per di più all'attenzione dei mezzi di informazione;
3) violazione ELla legge penale, con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 3, per essere state utilizzate le dichiarazioni EL
AL NA raccolte ai sensi L'art. 210 c.p.p., senza indicare gli altri elementi di prova che ne avrebbero confermato l'attendibilità;
4) violazione ELla legge penale, con riferimento agli artt. 194-195 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e vizio di motivazione in ordine alla circostanza relativa all'anticipazione L'esito ELla decisione, a cui aveva fatto riferimento il teste Ripa di Meana, avendo la Corte frettolosamente ritenuto tale teste non riscontrato dalle deposizioni Passera e FoSSti, senza farsi carico di confutare al riguardo le contrarie ed articolate argomentazioni EL giudice di primo grado;
altrettanto frettolosamente aveva interpretato le dichiarazioni EL ZZ, fonte alla quale il Ripa di Meana aveva fatto riferimento;
5) violazione ELla legge penale, con riferimento ai criteri di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., comma 1 - 2), e vizio di motivazione: essendosi fatto improprio richiamo ai principi enunciati nella sentenza ELle S.U. 30/10/2002 (Carnevale), considerato che quel caso riguardava una ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa EL magistrato che avrebbe condizionato gli altri membri EL collegio giudicante, allo scopo di fare emettere una decisione favorevole all'associazione, mentre, nella specie, si versava in una ipotesi di corruzione in atti giudiziari, con l'effetto che l'accertamento non doveva riguardare il condizionamento esercitato dal magistrato sugli altri componenti EL collegio, ma l'esistenza L'accordo corruttivo tra il magistrato e il terzo, con la conseguente abdicazione EL primo ai propri doveri di imparzialità e di terzietà a vantaggio di una ELle parti in causa;
nella specie, quindi, la Corte avrebbe dovuto esaminare il contenuto ELla sentenza "TT" e rilevarne le numerose e gravi anomalie, rapportandole al ruolo di assoluta preminenza svolto dal TT V. in seno al collegio, nel senso che era stato l'unico ad avere, in quanto istruttore- relatore, un'ampia ed approfondita conoscenza degli atti di causa, non risultando che gli altri giudici avessero neppure letto il lodo oggetto d'impugnazione;
6) violazione ELla legge penale, di quella processuale e vizio di motivazione sul tema ELle movimentazioni finanziarie, affrontato in maniera inadeguata, illogica e non corretta (veniva, al riguardo, espreSSmente impugnata anche l'ordinanza 14/03/2005, con la quale si era disposta l'acquisizione ELla contabile Attel Bank 6/12/1991, lettera 15/12/2004 dei difensori L'RA G., lettera 22/12/2004 a firma UL GI); i dati relativi alle movimentazioni finanziarie sui conti esteri ELla IN, di TI C., RA G. e CI A. erano stati valutati in modo esasperatamente parcellizzato, senza tenere conto alcuno ELle loro strette connessioni e, quindi, ELla necessità di una loro coordinata lettura, trattandosi di elementi che convergevano chiaramente nella definizione di un unitario quadro indiziario in linea con la postulazione di accusa;
nell'analisi ELle singole operazioni finanziarie, non si era dato il giusto rilievo ai seguenti elementi:
la stretta contiguità temporale tra il bonifico 14/02/1991 L'importo di dollari 2.732.868 e la sentenza 24/01/1991;
l'incongruenza logica di ricollegare tale bonifico - come sostenuto dal TI C. - ad un accordo transattivo per prestazioni professionali fino al 1993 e cioè successive al bonifico stesso;
il fatto che il TI C. - subito dopo avere ricevuto il detto bonifico - aveva accreditato la somma di L.
1.500.000.000 sul conto IZ L'RA G., circostanza indicativa di un preesistente accordo;
la ritenuta ricollegabilità EL bonifico IZ/ER (27/09/91) di L. 425.000.000 al c.d. arbitrato UL era stata sostenuta sulla base di documentazione inaffidabile o inutilizzabile (la contabile Attel Bank 6/12/1991 era in fotocopia informe, ELla quale erano incerti la provenienza ed il confezionamento;
la lettera a firma UL, che confermava l'accredito su IZ ELla somma di FCH
quanto all'acquisizione ELla contabile, si era violato l'art. 234 c.p.p., difettando qualunque elemento per ritenere che l'originale EL documento fosse stato distrutto, smarrito o sottratto e/o che non fosse possibile recuperarlo attraverso gli strumenti acquisitivi previsti dal codice di rito;
nessuna verifica era stata fatta circa l'affidabilità di tale documento;
quanto all'acquisizione ELla corrispondenza e in particolare ELla lettera a firma UL, non si era tenuto conto che quest'ultimo in precedenza era stato escusso come testimone, rendendo dichiarazioni divergenti rispetto al contenuto ELla citata lettera;
tale documentazione, pertanto, non era utilizzabile;
2) violazione ELla legge penale, con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione circa la valutazione EL
compendio probatorio, che era stato frazionato nelle sue varie componenti indiziarie, le quali peraltro erano state erroneamente valutate anche nel significato individuale che assumevano;
si era svilito il valore indiziario L'analogia tra i due procedimenti decisi dalla Corte d'Appello civile di MA (IM/SI e OD ND): contiguità temporale, analogia di oggetto, identità EL modus operandi, identità dei protagonisti, identità di risultato favorevole alla parte per conto ELla quale avevano operato, sia pure in modo occulto, le persone accusate di essere state intermediarie tra privato corruttore e giudice corrotto;
si era disatteso l'obbligo motivazionale di un esame globale ed unitario di tutte le emergenze processuali a carico degli imputati, le quali non potevano e non dovevano essere valutate in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio;
3) violazione ELla legge penale, con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 2, mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà
ELla motivazione in ordine alla valutazione dei singoli elementi indiziari, non essendosi considerato che la vicenda "OD ND" si era verificata nello stesso periodo nel quale il giudice TT V. era legato da un rapporto corruttivo per favorire la parte LL nel processo IM/SI; non si era considerato lo stretto collegamento tra le movimentazioni finanziarie IN - TI C. - RA G. - CI A. subito dopo l'emissione ELla sentenza 24/1/1991 e le disponibilità economiche EL giudice TT V. in coincidenza EL prelievo ELla somma contante di L. 400.000.000 da parte EL CI A. e L'inizio ELle trattative per l'acquisto L'appartamento da parte EL medesimo TT V., che in quel contesto temporale aveva disposto di una pari somma;
pur avendo ritenuto le giustificazioni offerte dal TI C., dall'RA G. e dal CI A. non attendibili, si era finito contraddittoriamente con l'escludere la ricollegabilità dei flussi di capitale alla intesa corruttiva;
non si era considerata la sintomaticità ELle anomalie che avevano caratterizzato il procedimento civile svoltosi dinanzi alla prima sezione civile ELla Corte d'Appello di MA (designazione EL relatore, tempi di elaborazione ELla sentenza, deposito ELla steSS il giorno successivo alla ELiberazione); non si era tenuto adeguato conto e comunque si era marginalizzato il significato dei seguenti elementi: le peculiari analogie e le numerose anomalie ELle sentenze IM/SI e OD OM;
l'anticipazione - prima ancora ELla camera di consiglio - L'esito ELla sentenza OD ND fatta dal ZZ al Ripa di Meana;
gli stretti rapporti che legavano TI C., CI A., RA G. e TT V.; il fatto che quest'ultimo, dopo avere lasciato la magistratura, aveva lavorato per conto ELlo studio TI C., col quale aveva raggiunto un accordo mentre era ancora in servizio;
la circostanza che, nella transazione CI/IN, quest'ultima si era opposta, malgrado le insistenze ELla CI, ad inserire nel preambolo che all'accordo si era addivenuti a seguito L'esito EL procedimento svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di MA;
le dichiarazioni ELla IO S. circa l'esistenza di una lobby giudiziaria che faceva capo al TI C. e il ruolo di costui in relazione alla corruzione di magistrati, tanto da vantarsi di avere vinto "la guerra di Segrate";
4) violazione ELla legge penale, con riferimento agli artt. 192 e 530 c.p.p., ed omeSS motivazione sulle anomalie sostanziali ELla sentenza "OD ND": si era omesso l'esame EL contenuto ELla sentenza "TT V." e non ne erano state rilevate le gravi anomalie, pur poste in chiara evidenza dalla CI e puntualmente riscontrate dai giudici di primo grado, anomalie indicative di una decisione palesemente orientata - in esecuzione EL patto corruttivo - a favorire una ELle parti in causa;
si era escluso che detta decisione fosse arbitraria, non giustificabile ed abnorme, senza spendere una parola per spiegare le ragioni di una simile conclusione e senza specificamente confutare i motivi ampiamente illustrati dalla CI, che ponevano in luce un vero e proprio abuso EL giudice distrettuale civile nel sindacare le valutazioni in fatto espresse dal collegio arbitrale;
in ogni caso, tenuto conto ELla natura EL reato per il quale si procede, non era affatto neceSSrio che la decisione presentasse i caratteri L'abnormità e L'arbitrarietà per integrare un indizio grave, preciso e concordante ELla corruzione;
erroneamente il giudice di appello aveva richiamato i principi ELla sentenza S.U. 30/10/2002 (Carnevale); avrebbe dovuto - invece - il giudice di merito rilevare le gravi e vistose anomalie ELla sentenza incriminata (non corretta applicazione di norme processuali in tema di impugnabilità EL lodo arbitrale, totale infondatezza EL preteso vizio di motivazione EL medesimo, vizio peraltro non ritualmente dedotto), per ricavarne indizi ELla violazione dei doveri di imparzialità, segretezza e indipendenza da parte EL TT V., che era stato in grado per la sua posizione di istruttore-relatore di orientare la decisione nel senso desiderato dalla parte corruttrice;
5) violazione ELla legge penale, con riferimento agli artt. 192 e 194 c.p.p., e manifesta illogicità ELla motivazione sulla valenza accusatoria ELla testimonianza ELla IO S.:
contraddittoriamente, pur essendosi ritenuta affidabile la teste, non si erano considerate rilevanti le dichiarazioni rese dalla steSS in relazione alla posizione EL TI C. circa la vicenda OD ND, evocandosi impropriamente il difetto di riscontri esterni a tale deposizione, regola questa non applicabile alla testimonianza. La difesa ELla CI SP, inoltre, ha depositato in data 29/12/2005, memoria ex art. 611 c.p.p., con la quale ha ribadito e ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
A seguito L'entrata in vigore ELla L. n. 46 EL 2006, sono stati presentati - nell'interesse ELla steSS parte civile - motivi nuovi in data 6/04/2006, che, ricollegandosi a quelli originari, hanno fatto espresso richiamo ad una serie di atti processuali che sarebbero stati erroneamente interpretati e valutati dalla Corte di merito.
3^- La parte civile SA PA IM SP ha dedotto:
1) inosservanza ELla legge penale, con riferimento all'art. 185 c.p., circa la denegata configurabilità attuale di un danno patrimoniale: erroneamente si era ritenuto che l'unico danno risarcibile, per la lesione EL diritto ad avere un giudice imparziale, fosse quello morale, di natura non patrimoniale, mentre il danno patrimoniale, conseguito alla violazione EL diritto sostanziale per il quale la parte pregiudicata dalla corruzione aveva agito o era stata convenuta in giudizio (c.d. danno da causa persa), non rientrasse nella cognizione EL giudice penale, bensì EL giudice civile da adirsi con lo strumento ELla revocazione;
così ragionando, si era negata la possibilità di qualificare in termini di danno patrimoniale risarcibile il pagamento di una somma di denaro in esecuzione di una sentenza frutto di corruzione EL giudice, possibilità che, invece, doveva ritenersi legittimata dalla espreSS previsione L'art. 185 c.p., comma 2; l'accertamento EL reato di corruzione, che devia il normale corso EL processo, obbliga al risarcimento EL danno patrimoniale, e ciò a prescindere dall'esistenza EL giudicato civile, rimuovibile soltanto attraverso lo strumento ELla revocazione (cfr.
pur a volere ammettere che la sentenza compravenduta sia giusta sul piano sostanziale, ciò non toglie che la steSS integri un titolo comunque "inquinato" dalla corruzione e, in quanto tale, illegittimo, con l'effetto che deve dare luogo al risarcimento EL danno patrimoniale;
2) inosservanza ELla legge penale in relazione all'art. 185 c.p. con riferimento al punto che "adduce l'autorità di un giudicato sul diritto fatto valere dal corruttore", difettando "una decisione...conseguente all'esaurimento dei vari gradi EL giudizio" (la CaSSzione si era limitata a dichiarare improcedibile il ricorso per mancanza ELla procura speciale);
3) in subordine, erronea applicazione di una norma di cui si deve tenere conto nell'applicazione ELla legge penale in relazione agli art. 539 c.p.p., comma 1, e art. 185 c.p.: erroneamente si era posto a carico EL danneggiato l'onere di provare l'entità EL danno morale, la cui liquidazione, invece, non poteva che avvenire secondo equità e doveva provvedervi direttamente il giudice a quo, senza rimettere la decisione al giudice civile.
4^- Nell'interesse EL TI C. sono stati articolati i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione L'art. 24 c.p.p., nonché carenza ed illogicità manifesta ELla motivazione, con travisamento dei fatti e ELla prova, per omeSS declaratoria di nullità ELla sentenza EL giudice di primo grado, incompetente per territorio:
dopo avere premesso che la questione ELla competenza territoriale conserva una sua attualità durante tutto il corso EL processo, avere richiamato le regole generali (art. 8 c.p.p.) e suppletive (art. 9 c.p.p.) che governano l'individuazione EL giudice territorialmente competente (principio di territorialità completa, parziale, presunta e criterio residuale di prima iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.) ed avere sottolineato che la regola residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3 ha carattere provvisorio, nel senso che, ove dagli atti emerga il luogo effettivo o presunto (residenza, dimora o domicilio) di commissione EL reato, il criterio ELla prima iscrizione deve cedere il passo agli altri, che hanno sicuro rilievo costituzionale, ha evidenziato che i fatti corruttivi oggetto EL presente processo erano stati già portati, a seguito L'esposto AR EL 6/04/94, all'attenzione L'Autorità giudiziaria di ER, che, dopo avere provveduto - nel 1994 - all'iscrizione a mod. 44 e avviato le prime indagini, aveva trasmesso gli atti alla Procura ELla Repubblica di MA, che - a sua volta - aveva iscritto - sempre nell'anno 1994 - il procedimento a mod. 44 per il reato di cui all'art. 326 c.p.p., con l'effetto che la priorità di tale iscrizione rispetto a quella effettuata dalla Procura ELla Repubblica di Milano (1995) assumeva decisivo rilievo per l'individuazione EL giudice territorialmente competente, alla luce EL criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3 dovendosi a tal fine avere riguardo, a prescindere dalla qualificazione giuridica che se ne era data, alla situazione di fatto denunziata ed iscritta per prima e coincidente con quella per la quale si era, poi, avviato il processo a Milano;
ha stigmatizzato che il giudice a quo, nel ritenere il criterio ELla priorità come riferito alle diverse iscrizioni ad opera di distinti uffici EL Pubblico Ministero aventi ad oggetto la "steSS notizia di reato" e non "una notizia di reato afferente a diversa, ancorché conneSS, fattispecie", era incorso in un travisamento ELla regula iuris e EL fatto, considerato che la norma di riferimento non parla di "steSS notizia di reato" o di "notizia EL reato", ma semplicemente di "notizia di reato", suscettibile - quanto alla qualificazione giuridica - di modificazione e di aggiornamento nel corso ELle indagini, e che l'iscrizione effettuata da ER non riguardava una "diversa, ancorché conneSS, fattispecie", bensì proprio le denunciate anomalie EL processo civile, relative alla asserita corruzione di magistrati romani ad opera di avvocati romani per un processo civile trattato dagli uffici giudiziari romani;
ha aggiunto che anche sotto altro profilo la questione ELla competenza era stata malamente risolta dal giudice di merito, atteso che, di fronte alla constatazione di due episodi corruttivi certamente consumati all'estero (corruzione AN R. e RD F.) e di altri analoghi episodi corruttivi consumati "in luogo e con modalità imprecisate", il giudice territorialmente competente per la complessiva attività criminosa, da considerarsi commeSS all'estero (proprio perché non individuato il luogo di consumazione degli altri episodi), non poteva che essere individuato, ai sensi L'art. 10 c.p.p., comma 1, in quello EL luogo di residenza ELla maggior parte degli imputati, che è MA;
ha lamentato che il giudice a quo non aveva tenuto conto EL dictum ELle Sezioni Unite ELla caSSzione (28/01/2003, BE S.), secondo cui ogni giudice è obbligato alla verifica ELla propria competenza e ciò deve fare nel doveroso rispetto degli inderogabili criteri stabiliti dagli artt. 8 e 9 c.p.p. ed utilizzando, ai fini di tale indagine, non solo la documentazione già acquisita al processo, ma anche quella indicata dalle parti a sostegno ELla proposta eccezione;
ha precisato ancora che si era violata la norma sulla connessione (art. 16 c.p.p., comma 1) perché, essendo noto il luogo di commissione EL primo reato di corruzione consumato certamente in MA, con condotta contraria ai doveri di ufficio consistita nella rivelazione di segreto d'ufficio, il giudice territorialmente competente per tale reato (MA) avrebbe dovuto attrarre a sè la competenza anche per gli altri reati connessi, consumatisi sicuramente in prosieguo di tempo;
2) violazione L'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta ELla motivazione, per omeSS declaratoria di nullità EL decreto dispositivo EL giudizio e di tutti gli atti conseguenti, decreto emesso a conclusione L'udienza preliminare svoltasi nonostante il legittimo impedimento L'imputato assente: la Corte di merito, pur avendo preso atto che ben quattro udienze (17, 22 settembre, 5, 6 ottobre 1999), durante lo svolgimento L'udienza preliminare, erano state celebrate in assenza L'imputato legittimamente impedito per documentati impegni parlamentari e che la Corte Costituzionale (
contraddittoriamente, poi, i giudici di merito avevano sostenuto l'irrilevanza EL medesimo impedimento, perché relativo ad udienze successive alla prima e celebratesi nel vigore L'art. 420 c.p.p. vecchia formulazione (prima ELla L. n. 479 EL 1999); in ogni caso, l'interpretazione data all'art. 420 c.p.p., comma 4 non era corretta, perché detta norma, richiamando le "condizioni previste dall'art. 485, comma 1 e art. 486, comma 1 - 2", intendeva solo riferirsi alle situazioni di fatto in essi descritte, le quali legittimavano il rinvio L'udienza, senza distinzione tra la prima e le successive;
2bis) in ordine alla doglianza di cui al punto che precede, i difensori L'imputato, in data 29/12/2005, hanno presentato motivi aggiunti, con i quali, richiamando le statuizioni ELla
aveva, quindi, il giudice ELle leggi annullato le citate ordinanze nella parte in cui avevano affermato, operando una valutazione ex ante EL dedotto impedimento: a) che il giudice L'udienza preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova L'impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione EL capo EL gruppo parlamentare;
b) che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l'effettiva presenza L'imputato ai lavori parlamentari. Hanno tratto, pertanto, da tale decisione ELla Consulta la conclusione che l'impedimento addotto dall'imputato- parlamentare era più che legittimo e il Gup avrebbe dovuto rinviare le udienze EL 17, 22 settembre, 5, 6 ottobre 1999, onde consentire all'imputato di spiegare la sua difesa personale;
hanno aggiunto che una eventuale rivalutazione, alla luce EL principio fiSSto in sede di conflitto di attribuzione, L'impedimento addotto non può essere fatta in sede di legittimità, ma deve essere demandata al giudice di merito;
che non era poi sostenibile l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 420 c.p.p. vecchia formulazione, interpretazione che, se avallata in contrasto per altro con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da Cass. Sez. 6^ 29/01/2003 (ric. Lodigiani e altri), avrebbe posto seri problemi di legittimità costituzionale;
che l'estromissione L'imputato da buona parte L'udienza preliminare aveva concretamente pregiudicato il suo diritto di difesa, essendosi proceduto in sua assenza alla verifica ELla regolare formazione EL fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio (17 settembre), essendosi negato alla difesa EL ricorrente una breve sospensione L'udienza EL 22 settembre per informare il proprio assistito, essendosi affrontata e risolta la ELicata questione relativa alla correlazione tra l'accusa contestata in sede di indagini e quella formulata con la richiesta di rinvio a giudizio (5 ottobre), essendo state rassegnate le conclusioni (6 ottobre) senza consentire all'imputato di rendere interrogatorio o di optare eventualmente per il rito abbreviato;
3) violazione L'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 416 c.p.p. e all'art. 130 disp. att. s.c., carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta ELla motivazione, per omeSS declaratoria di nullità EL decreto dispositivo EL giudizio e degli atti conseguenti, essendo stati indebitamente sottratti alla difesa atti di indagine, non inseriti nel fascicolo per l'udienza preliminare e non prodotti nel prosieguo EL processo: in punto di fatto, era accaduto che il procedimento n. 9520/95 era stato inizialmente iscritto a carico di persone note e persone ignote, in esso erano confluiti i fascicoli n. 3897/96 e n. 3899/96 a carico di ignoti per il reato ex art. 326 c.p. con proroga ELle indagini, dallo stesso fascicolo iniziale erano stati stralciati gli atti relativi al OD ND e all'IM/SI e formati rispettivamente i fascicoli n. 11343/99 e n. 7806/99, per i quali era stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio e nel fascicolo EL p.m. ex art. 416 c.p.p. non erano confluiti tutti gli atti di indagine;
a tali residui atti, per i quali i termini di indagine erano ampiamente scaduti (la proroga riguardava i fascicoli allegati), la difesa aveva diritto di accesso e tanto non le era stato consentito, opponendole un inesistente segreto investigativo;
l'anomalo comportamento L'ufficio EL p.m., avallato dai giudici di merito, aveva negativamente inciso sulla regolare costituzione EL rapporto processuale e aveva gravemente leso il diritto alla prova L'imputato, impedendo al medesimo di accedere ad atti che dovevano essere depositati, in quanto riferibili direttamente ed esclusivamente, almeno in astratto, ai fatti per i quali si procede;
il p.m. non poteva sottrarsi all'obbligo ELla completa discovery;
il giudice di merito aveva l'obbligo di ristabilire l'equilibrio tra le parti processuali, disponendo, attraverso qualunque mezzo, l'acquisizione degli atti in discussione, che, sia pure in astratto, potevano avere rilevanza per la difesa e per le sue scelte processuali;
4) violazione L'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 429 s.c., carenza, contraddittorietà, illogicità manifesta ELla motivazione, per omeSS declaratoria di nullità EL decreto dispositivo EL giudizio e degli atti conseguenti, non essendo stata contestata l'imputazione in forma chiara e precisa: in particolare, si era omesso di indicare il contributo causale che il ricorrente avrebbe dato alla consumazione dei reati;
il capo d'imputazione relativo alla vicenda IM/SI non conteneva alcuna indicazione in ordine all'azione L'imputato, al luogo degli accordi corruttivi, alla somma di denaro che sarebbe stata versata ai pp.uu., si limitava a precisare che l'imputato avrebbe ricevuto somme di denaro sui propri conti correnti esteri, con bonifici effettuati in suo favore da altri coimputati, ma nulla diceva circa i versamenti dall'imputato effettuati a pubblici ufficiali in forza di un patto corruttivo;
il capo di accusa relativo alla vicenda OD ND, pur indicando un possibile contributo causale EL TI C. all'atto corruttivo (bonifico di L. 425.000.000 da TI C. a CI A., somma da quest'ultimo prelevata in contanti per essere versata al TT V.), evidenziava una notevole confusione e mancanza di coordinamento con quanto addebitato al TT V. in ordine all'entità ELla somma da costui ricevuta (L. 400.000.000);
5) violazione L'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 516 c.p.p., comma 1, art. 521 c.p.p., comma 2, art. 522 c.p.p., comma 1, carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta
ELla motivazione, per difetto di correlazione tra accusa e sentenza:
tale mancata correlazione era ravvisabile in ben tre punti di decisiva importanza EL reato di corruzione EL giudice TT V.: a) contestato che gli intermediari avrebbero destinato a costui, quale pretium sceleris, parte ELla c.d. "seconda provvista LL" EL 1994, si era ritenuto, in difetto di elementi probatori circa le modalità ed i tempi di consegna ELle somme rivenienti dalla detta provvista, di fare leva sulla c.d. "teoria L'anticipazione", nel senso che il TT V. sarebbe stato pagato dagli intermediari, prima EL 1994, non con fondi messi a disposizione dai corruttori, ma con denaro anticipato dagli intermediari;
b) si era ritenuto soltanto in sentenza, senza essere stato mai oggetto di contestazione, che il TT V. avesse redatto la decisione che definiva la causa civile IM/ - LL ricopiandola dalle bozze sequestrate presso lo studio CI A. e dal c.d. appunto RA G.; c) contestato che il giudice TT V. aveva ricevuto dal gruppo IN, a fini corruttivi, la somma di L. 400.000.000 (vicenda OD ND), si era ritenuto che detta somma era stata sborsata non dalla IN, ma dai LL, quale contropartita per il buon esito ELla controversia IM/SI, spostando così l'episodio centrale ELla vicenda ND all'interno di quella IM/SI, senza neppure tenere conto ELla non coincidenza degli imputati chiamati rispettivamente a rispondere di tali illeciti;
non poteva esservi alcun dubbio che i fatti ritenuti presentavano connotati materiali difformi e diversi da quelli descritti nella contestazione originaria e che imponevano una formale modifica EL capo di imputazione, in modo da porre l'imputato nella condizione di difendersi adeguatamente;
il principio ELla correlazione non poteva ritenersi osservato dalla tardiva contestazione EL fatto nuovo in appello;
la mancata correlazione tra accusa e sentenza era ravvisabile anche sotto altro profilo: la corruzione EL giudice TT V. era stata localizzata nel periodo compreso tra il 19/02/1990 e il dicembre 1993 e connotata da due distinte frazioni, la prima in cui era stato protagonista LL NI, la seconda proseguita dai suoi eredi;
la Corte di merito aveva pronunciato condanna ai sensi degli artt. 319 ter e 321 c.p., ma non si era fatta carico di rilevare che al TI C. non era stata mai contestata la nuova pattuizione intercorsa con gli eredi LL a fare data da "17/03/1992, data di entrata in vigore ELla L. n. 181 EL 1992, e fino a dicembre 93";
6) violazione L'art. 191 c.p.p., in relazione agli artt. 267 e 271 s.c., carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta ELla motivazione, per omeSS declaratoria di inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti agli atti: pur essendo pacifico che erano stati acquisiti agli atti tabulati relativi al traffico telefonico in difetto EL decreto autorizzativo L'autorità giudiziaria e che tale situazione implicava l'inutilizzabilità degli stessi, si era ritenuta legittima l'iniziativa EL giudice di primo grado di emettere nuovo provvedimento acquisitivo, debitamente motivato, proprio di quei tabulati TIM ricevuti dalla Procura in assenza di un idoneo provvedimento autorizzativo;
la Corte d'Appello avrebbe dovuto, invece, ex art. 603 c.p.p., emettere nuovo decreto per l'acquisizione dei tabulati direttamente presso l'ente gestore EL servizio di telefonia mobile, in modo da evitare l'utilizzo di materiale geneticamente non utilizzabile;
7) violazione L'art. 191 c.p.p., carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta ELla motivazione, per omeSS declaratoria di inutilizzabilità ELla documentazione bancaria acquisita in via rogatoriale, con modalità difformi da quelle prescritte dalla legge, non essendovi sulle copie trasmesse l'attestazione di conformità, nè potendo considerarsi tale la lettera L'autorità giudiziaria straniera che, rispondendo a quella italiana, chiarisce le modalità di acquisizione ELla documentazione trasmeSS;
8) violazione L'art. 191 c.p.p., in relazione all'art. 68 Cost., carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta ELla motivazione, per omeSS declaratoria di inutilizzabilità ELla documentazione costituita da corrispondenza bancaria di un parlamentare acquisita senza l'autorizzazione ELla Camera di appartenenza, non potendosi condividere l'assunto secondo cui non opererebbe la norma costituzionale richiamata se l'acquisizione ELla corrispondenza avvenga, come è accaduto nella specie, non presso il domicilio EL parlamentare, ma in altro luogo (la banca);
9) violazione L'art. 319 ter c.p., carenza e contraddittorietà ELla motivazione, quanto all'erronea configurazione EL ELitto di corruzione in atti ghidiziari per fatti verificatisi prima ELla entrata in vigore ELla L. n. 181 EL 1992: l'originaria formulazione L'art. 319 ter c.p., non contenendo il rinvio all'art. 321 c.p., escludeva la punibilità ELla corruzione attiva in atti giudiziari;
in ogni caso, la corruzione in atti giudiziari può essere solo antecedente, quella susseguente non è punibile;
10) violazione L'art. 2 c.p., comma 1 - 3, carenza e contraddittorietà ELla motivazione, per l'omeSS applicazione ELla legge più favorevole: la corruzione attiva in atti giudiziari, per i fatti compresi tra il 1990 e il 17/03/1992, non è punibile, ai sensi L'art. 2 c.p., comma 1; in ogni caso, ai sensi L'art. 2 c.p., comma 3, doveva applicarsi la legge più favorevole, cioè l'art. 318
o 319 c.p.;
11) violazione degli art. 110, 319 ter e 321 c.p., carenza e contraddittorietà ELla motivazione, in relazione alla omeSS specificazione ELla condotta di concorrente nel ELitto di corruzione ascritta all'imputato, non essendosi mai specificato, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo, il ruolo concreto svolto dall'imputato; si era fatto riferimento al termine intermediario, senza alcuna esplicitazione ELla effettiva condotta tenuta;
12) violazione artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p., carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità, anche per travisamento EL fatto, ELla motivazione, nonché violazione ELle regole di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p.), in relazione all'affermazione di responsabilità per la corruzione AN R.:
la Corte di merito, pur essendo partita dalla corretta scelta interpretativa, secondo cui la dichiarazione di colpevolezza L'imputato presupponeva la formulazione L'imputazione in modo specifico e la sussistenza di riferimenti probatori validi, non aveva offerto alcuna valida giustificazione in ordine all'affermato ruolo che il TI C. avrebbe svolto per far sì che lo AN R. si attivasse per una futura ed eventuale intermediazione finalizzata alla positiva soluzione ELla causa civile alla quale erano intereSSti i LL;
l'elemento EL bonifico sul conto ER EL TI C. ELla somma di L. 133.000.000, riveniente - tramite il CI A. - dalla provvista LL, non era collegabile alla corruzione ELlo AN R., ma era relativa ad un rapporto intercorso tra privati, tanto vero che non era emersa alcuna successiva movimentazione di tale disponibilità economica in favore di chicchessia e meno che mai ELlo AN R.; la steSS Corte di merito, al riguardo, era incorsa in palese contraddizione allorché aveva escluso un collegamento finalistico tra il bonifico in questione e l'operazione corruttiva ELlo AN R.; anche gli elementi posti a sostegno EL ritenuto coinvolgimento EL TI C. nel c.d. "episodio IN" avevano scarsissima valenza probatoria;
non si era specificato come il TI C., quale concorrente eventuale dei corruttori, avrebbe agito da intermediario di altro intermediario (AN R.), in quale occasione, dove, quando, con quale ruolo specifico, posto che lo AN R. aveva una conoscenza diretta e un rapporto di frequentazione con i LL;
l'unico elemento evidenziato dal giudice a quo era costituito dai due contatti telefonici - in data 5/02/1992 (190 sec.) e 7/05/1992 (79 sec.)- tra le utenze riconducibili al IN e allo studio professionale EL TI C. e dal contatto telefonico - in data 29/01/1992 ore 18,09 - tra il TI C. e lo AN R.: i primi due contatti, in quanto temporalmente localizzati in giorni in cui la decisione ELla CaSSzione era stata già assunta, mal si conciliavano con un intervento EL TI C. a "giochi già fatti" e in ogni caso non si poteva prescindere dal contenuto ELla testimonianza, ritenuta attendibile, EL IN, che aveva categoricamente escluso di conoscere il TI C. e di avere intrattenuto con lo stesso conversazioni telefoniche (aveva ipotizzato di avere prestato il telefonino ad altri); nessun particolare significato poteva allegarsi al contatto telefonico tra il TI C. e lo AN R. in data 29/01/1992 ore 18,09, quindi successivamente alla celebrazione ELla udienza IM/SI, considerati gli assidui e costanti contatti di tal genere che intercorrevano tra i due;
ne' alle dichiarazioni ELla IO S., ritenute attendibili nella sola ELineazione EL quadro d'insieme, poteva allegarsi il valore di riscontro alla accusa moSS al TI C., considerato che su questo punto specifico la teste nulla era stata in grado di riferire, a parte ogni riserva da avanzare anche sulla ritenuta attendibilità generale ELla predetta, moSS, come accertato dallo stesso giudice a quo, da risentimento nei confronti EL TI C.;
13) violazione degli art. 110, 319, 319 ter, 321 c.p., carenza, contraddittorietà, illogicità manifesta, anche per travisamento EL fatto e ELla prova, ELla motivazione, nonché violazione ELle regole in tema di valutazione ELla prova, con riferimento al giudizio di colpevolezza espresso per la corruzione EL TT V.: si era pervenuti all'affermazione di colpevolezza EL TI C. seguendo la teoria EL "tipo di autore", nel senso che si erano enfatizzate sensazioni, sospetti, presunzioni, senza alcun riferimento a dati fattuali concreti e provati, che evidenziassero il ruolo svolto, nella specifica vicenda, dal predetto;
contraddittoriamente la Corte territoriale pur avendo accertato che il TI C. e il TT V. si erano conosciuti nel 1992, aveva ritenuto il primo coinvolto nei patti corruttivi EL 1989 e EL gennaio 1991 (dopo la morte di NI LL); si era accredita al TI C. la qualifica di intermediario ideale, introducendo il dato suggestivo che il TT V. nel 1994 - dimessosi dalla Magistratura - era andato a lavorare presso lo studio professionale EL primo con un compenso annuo di L. 100.000.000, circostanza questa non funzionale ad integrare la materialità ELla corruzione o ad offrirne un riscontro probatorio, ma idonea soltanto a ELineare il "tipo di autore"; apoditticamente la Corte aveva ritenuto che il denaro versato al TT V. provenisse dalla prima provvista LL (L. 1.000.000.000) e, in ogni caso, ciò non aveva alcun valore indiziante a carico il TI C., considerato che il bonifico in favore di costui di L. 133.000.000 provenienti dalla steSS provvista non aveva, per ammissione ELla steSS Corte, alcun collegamento finalistico con l'operazione corruttiva;
erroneamente si era ritenuto, quale elemento indiziario di colpevolezza, il fatto che il TI C. aveva offerto una giustificazione inverosimile sulla causale EL bonifico di 18.000.000 FCH ricevuto dai LL nel marzo 1994, bonifico strettamente collegato alla vicenda corruttiva IM- SI, quasi che spettasse all'imputato dimostrare la propria innocenza piuttosto che all'Accusa fornire la prova ELla colpevolezza;
quanto agli elementi oggettivi conclamanti la "corruzione TT V.", cioè a dire la copiatura ELla consulenza sul quantum e ELla sentenza civile conclusiva EL giudizio di secondo grado, non si era minimamente chiarito il contributo causale fornito dall'imputato al riguardo, rimasto totalmente estraneo alla predisposizione ELle "bozze" o degli "appunti" che avrebbero costituito la base ELla consulenza o ELla sentenza;
in ordine all'altro elemento oggettivo, costituito dalla disponibilità finanziaria - tra il 1990 e il 1993 - di circa un miliardo di lire in capo al TT V., non si era dimostrata la provenienza di tali soldi dai LL tramite gli intermediari, ma si era solo ipotizzato, in via peraltro alternativa, che gli intermediari avessero anticipato di tasca propria i soldi o che fosse stata utilizzata la prima provvista LL EL giugno 1991; si era stravolto il capo di imputazione, ritenendo che la somma di 400 milioni di lire utilizzata per l'acquisto L'appartamento sarebbe stata data al TT V. non per la vertenza ND, ma per quella IM/SI, definita sin dal novembre 1990, senza porsi il problema che le varie dazioni potrebbero - in tesi - avere rappresentato il mercimonio di altre corruzioni o di reati di altra natura;
pur a volere ammettere il collegamento EL miliardo di lire con la vicenda IM/SI, nessuna prova era stata offerta circa il concreto contributo EL TI C. e non si era anzi considerato che, alla data EL primo contatto telefonico tra il TI C. e il TT V. (24/04/1992), quest'ultimo aveva già ricevuto la maggior parte EL presunto pretium sceleris;
vi era stato un palese travisamento ELle risultanze processuali, nel ritenere il TI C. quale intermediario privilegiato;
assolutamente illogica la motivazione, con riferimento alla posizione EL TI C., sul punto relativo alla connessione tra le movimentazioni finanziarie EL 1991 e quelle EL 1994; ancora illogica la motivazione nella parte in cui, per un verso, aveva escluso che i versamenti fatti a AN R. nel 1994 e 1995 fossero collegabili ad illeciti pagamenti corruttivi, dato il tempo trascorso dall'asserito "intervento" EL detto magistrato, e per altro verso si era ritenuto plausibile che i pagamenti effettuati in favore EL TT V. sino al 1993 fossero connessi alla sua attività giurisdizionale per il caso IM/SI esaurita sin dal 1990;
non si era dato il giusto peso, violandosi così le regole in tema di valutazione ELla prova, alla tesi difensiva puntualmente dimostrata ELla causale alla base EL bonifico di FCH 18.000.000 (prestazioni professionali in favore di NI LL);
14) mancata assunzione di mezzi di prova decisivi, carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta ELla motivazione, nonché erronea gestione ELle regole in tema di valutazione ELla prova: non si erano ammesse le prove sollecitate dall'imputato in ordine alla c.d. "vicenda Are", che avrebbero ulteriormente dimostrato l'assoluta estraneità EL TI C. alla vicenda corruttiva in esame;
si erano travisate le emergenze processuali in ordine alla sicura riconducibilità ELle "bozze" utilizzate per la redazione ELle sentenza incriminata all'avv. Are, difensore ufficiale dei LL, e si era conseguentemente sottovalutato tale aspetto ELla vicenda, che ne avrebbe invece legittimato una diversa lettura;
ove si fossero esaminati l'avv. Are, l'avv. Rubino Mensch (legale svizzero dei LL, che avrebbe potuto riferire su tre bonifici all'avv. Are, non evidenziati nel prospetto esibito in sede di rogatoria), gli altri protagonisti ELla vicenda e si fosse acquisita la documentazione indicata dalla difesa (accreditamenti all'Are di 20 milioni e di 10 milioni di franchi svizzeri da parte dei LL), sarebbe emersa una nuova realtà processuale e, in particolare, la condotta di un altro soggetto portatore di un ruolo ben più rilevante (Are), con l'effetto che l'impianto accusatorio formulato a carico EL TI C. sarebbe apparso ancor più insostenibile;
non si era consentito al TI C. di dimostrare, attraverso l'esame dibattimentale di propri consulenti tecnici, che il denaro contante a sua disposizione era stato sempre utilizzato per proprie esigenze personali e che, quindi, la c.d. "teoria L'anticipazione" sostenuta dai giudici di merito non poteva trovare dignità; la Corte aveva omesso di dare SPzio alle ulteriori richieste istruttorie sollecitate: acquisizione ELle deposizioni rese, nel processo SME, da IN e OP, acquisizione dei verbali ELle audizioni EL col. NI e EL magg. MA effettuate nell'ambito di indagini difensive, acquisizione ELle deposizione IO S. nel processo SME, accertamenti patrimoniali sulla steSS teste IO S., esame ed acquisizione ELla testimonianza di GI TT nel processo SME;
15) violazione L'art. 192 c.p.p., carenza, contraddittorietà e illogicità manifesta ELla motivazione: in ordine alla valenza probatoria data agli elementi esterni dei tabulati telefonici, dai quali non si ricavava l'individuazione degli interlocutori e il contenuto ELle conversazioni;
in ordine al peso probatorio dato alla collaborazione retribuita EL TT V. presso la studio professionale EL TI C. a fare data dal 1994, cioè da epoca di molto successiva al compimento L'atto giurisdizionale oggetto ELla presunta corruzione;
in ordine alla valutazione degli episodi RD e IN, dai quali l'imputato era stato assolto con la formula ex art. 530 c.p.p., comma 2, pur in assenza di qualunque elemento di prova;
in ordine alla valutazione ELla testimonianza IO S., ritenuta attendibile per la parte relativa al "quadro d'insieme" e inattendibile sugli "specifici episodi", senza considerare la contraddittorietà di tale ragionamento e senza preventivamente porsi il problema ELla inutilizzabilità di tale testimonianza, perché arbitrariamente gestita per un lungo periodo, al di fuori di ogni ufficialità, dalla Procura ELla Repubblica di Milano, perché avrebbe dovuto rivestire - sin dall'inizio - la qualità di persona indagata in ordine a reati finanziari di cui era indiziata, perché le sue iniziali dichiarazioni ex art. 362 c.p.p. erano state certamente influenzate dalla presenza anomala EL DO ed erano state, almeno in parte, eterodirette da magistrati ELla Procura di Milano;
la deposizione testimoniale EL commercialista CU, acquisita in sede di appello e decisiva per giustificare il bonifico di 18.000.000 FCH in favore EL TI C. (parcella per prestazioni professionali in favore EL LL tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80) e per togliere a tale dato ogni valore indiziante, era stata immotivatamente ed erroneamente censurata dalla Corte di Appello come inattendibile, sol perché la relativa sollecitazione di escutere detto teste era intervenuta in corso di causa e perché non vi era perfetta sovrapponibilità tra quanto dichiarato dal teste e quanto dichiarato dallo stesso imputato TI C.;
16) violazione L'art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione sul diniego ELle circostanze attenuanti generiche: l'incensuratezza, anziché giocare a favore L'imputato, aveva rappresentato una condizione di aggravamento EL regime sanzionatorio;
le condizioni personali avevano finito per essere una aggravante soggettiva;
il numero dei concorrenti, preso in considerazione dal legislatore come aggravante, era stato impropriamente ritenuto come di ostacolo alle generiche;
l'interesse mediatico alla vicenda non poteva incidere sul potere discrezionale EL giudice di mitigare il rigore ELla sanzione;
il richiamo all'entità EL danno, come giustificazione al diniego ELle generiche, era contraddittorio con l'affermazione ELla Corte in ordine alla impossibilità di affermare la conformità o meno a legge ELla soluzione adottata dal giudice civile nella causa IM/SI; la concessione ELle attenuanti avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a dichiarare prescritto il reato di corruzione ordinaria, unico addebitabile al prevenuto, la cui condotta sarebbe temporalmente collocabile in epoca anteriore alla entrata in vigore ELla L. n. 181 EL 1992;
17) violazione L'art. 129 c.p.p., art. 157 c.p., nonché vizio di motivazione, con riferimento alla omeSS declaratoria di estinzione EL reato per prescrizione, considerato che, per entrambe le ipotesi di corruzione contestate al TI C., il tempus commissi ELicti doveva farsi coincidere con l'epoca EL patto corruttivo, non essendo emerso alcun elemento dimostrativo EL diretto coinvolgimento EL ricorrente negli episodi di pagamento EL pretium sceleris;
e poiché l'episodio corruttivo EL TT V. doveva farsi risalire al dicembre 1989, mentre quello ELlo AN R. subito dopo la morte di NI LL, gli illeciti andavano inquadrati nello schema di cui agli artt. 319-321 c.p. ed erano conseguentemente prescritti;
18) carenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili, non avendo la Corte dato alcuna risposta ai rilievi mossi con l'atto di appello (rapporto di causalità tra il dolo di un componente EL collegio giudicante e la decisione L'organo collegiale). La difesa EL TI C., con motivi aggiunti in data 12/12/2005 a firma EL prof. Dalia, ha affrontato una serie di questioni in diritto attinenti alla tipicità, alla natura, alle forme, alla commissione, al momento consumativo, alla punibilità EL reato di cui agli artt. 319 ter - 321 c.p. e ha ripreso e ribadito in sintesi tutte le argomentazioni già sviluppate in ricorso.
Con altri motivi aggiunti depositati il 30/12/2005, la difesa EL ricorrente ha lamentato la mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla testimonianza IO S. e alle circostanze a tale testimonianza connesse, sottolineando in particolare che la teste, nell'ambito di altro procedimento, aveva in epoca successiva alla sentenza in verifica ritrattato in gran parte quanto dichiarato sul conto EL TI C. nel corso EL presente procedimento, donde la fondatezza ELla doglianza che il giudice a quo avrebbe dovuto dare corso alla sollecitata ulteriore integrazione istruttoria. A seguito L'entrata in vigore ELla L. n. 46 EL 2006, la difesa EL TI C. ha depositato in data 3/04/2006 motivi nuovi che, richiamando specifici atti processuali, hanno ampliato e più diffusamente illustrato le doglianze in ordine alla posizione L'avv. Are, alla testimonianza ELla IO S., alla mancata acquisizione EL c.d. "fascicolo AT".
In data 3/04/2006, la difesa EL TI C. ha depositato anche una memoria di replica ai ricorsi EL P.G. e ELla parte civile CI SP e ne ha stigmatizzato, in maniera argomentata, l'assoluta inconsistenza e infondatezza.
Sempre in data 3/04/2006, è stata depositata anche memoria di replica al ricorso ELla parte civile SA PA IM SP e se ne è sottolineata l'infondatezza.
5^- Nell'interesse ELlo AN R. sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso: 1) inosservanza ELla legge processuale, con riferimento agli artt. 8, 9, 10, 12, 16, 23, 491 c.p.p. e art. 25 Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione sul punto relativo alla ritenuta competenza territoriale EL Tribunale di Milano, essendo invece competente quello di MA e, conseguentemente, ex art. 11 c.p.p. quello di ER, e ciò sulla base di argomentazioni sostanzialmente simili a quelle contenute nell'analoga censura articolata nell'interesse EL TI C.;
2) inosservanza ELla legge processuale (art. 191 c.p.p.) stabilita a pena di inutilizzabilità: non era acquisibile (ordinanza Tribunale 12/01/2001) la documentazione bancaria allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Principato EL TE all'Autorità giudiziaria italiana, perché nessuna norma disciplina un simile caso, non rientrante nella previsione di cui all'art. 78 disp. att. c.p.p. (acquisizione di atti di un procedimento penale straniero) o art. 512 bis c.p.p.; tale acquisizione doveva avvenire attraverso la procedura ELla rogatoria attiva;
3) inosservanza ELla legge processuale stabilita a pena di inutilizzabilità (art. 191 c.p.p. e art. 15 Cost.), con riferimento alla acquisizione dei tabulati telefonici, per le stesse ragioni articolate nel corrispondente motivo EL TI C.;
4) mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione in relazione alla omeSS rinnovazione L'istruttoria dibattimentale (ordinanza 14/03/2005, che aveva ritenuto non decisiva la prova richiestata): si era sollecitata l'escussione dei testi Flamminii Minuto e Longo, al fine di valutare l'attendibilità di IN AN circa la ricostruzione L'unica condotta addebitata allo AN R., vale a dire l'opera di intermediazione dal medesimo svolta tra il LL ed il IN (quest'ultimo avrebbe manifestato al proprio difensore, avv. Longo, di avere riferito cose non vere sul conto ELlo AN R.);
5) inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale, con riferimento al combinato disposto L'art. 25 Cost., comma 2, art. 14 ELle preleggi, artt. 318, 319, 319 ter c.p., nonché manifesta illogicità ELla motivazione sul punto: a) i giudici di merito avevano inquadrato la condotta addebitata allo AN nel paradigma ELla corruzione in atti giudiziari, compiendo un'operazione, non consentita, di interpretazione analogica ELla legge penale, considerato che detta condotta difettava EL requisito ELla tipicità, anche perché la si era sganciata dall'ipotesi, inizialmente contestata, di interferenza presso altri pubblici ufficiali, da cui era stato assolto;
b) la condotta addebitata allo AN, inoltre, appariva estranea alla funzione svolta dal medesimo, nel senso che non si coglieva come l'abuso ELla funzione avesse potuto spiegare i suoi effetti in un campo EL tutto estraneo alla sua competenza (interferire sui giudici ELla CaSSzione); c) contraddittoriamente si era ritenuto lo AN R. estraneo all'ipotesi EL magistrato a libro paga di interessi privati, estraneo ad una condotta di intermediazione tra pubblici ufficiali e contemporaneamente lo si era ritenuto responsabile di corruzione in atti giudiziari, concretizzatasi in un'attività di intermediazione tra privati penalmente irrilevante, ma di valore sintomatico sul piano probatorio, per essere stato lo stesso magistrato retribuito per tale suo intervento dai privati intereSSti al favorevole esito ELla causa civile IM/SI; d) nel ELitto di corruzione, l'atto o il comportamento, oggetto L'illecito accordo, anche se non individuato ab origine, deve essere almeno individuabile e deve rientrare nella competenza o nella generica sfera di influenza o di intervento EL p.u.; in sostanza, fra la condotta oggettiva EL p.u. e l'atto o il comportamento compravenduto deve ravvisarsi, sia pure in termini generici, un collegamento funzionale, dal quale, mediante il quale e grazie al quale l'agente si inserisca, non importa se competente o meno, nel processo di formazione ELla volontà L'ente pubblico;
e) nel caso concreto, difettava non solo l'individuabilità L'atto o EL comportamento oggetto di mercimonio, ma il collegamento funzionale tra il fatto corruttivo e l'attività giudiziaria svolta, fino al punto da confondersi la funzione pubblica rivestita dallo AN R. con la carica pubblica ricoperta;
f) la condotta addebitata non metteva in gioco la funzione giudiziaria ELlo AN R., non coinvolgeva la competenza, sia pure generica, riferibile all'ufficio - all'epoca - ricoperto dal predetto e, tanto meno, circoscriveva l'atto che di quella funzione e di quella competenza l'imputato avrebbe fatto mercimonio;
g) ne' poteva ricondursi nel paradigma ELla corruzione il c.d. "traffico di influenza", previsto dalla Convenzione ONU di Merida EL 9-10/12/2003, non essendo tale ipotesi, che implica non l'abuso ELla funzione ma quello ELla qualità, prevista nel nostro ordinamento e non potendo in esso essere inquadrata, se non facendo ricorso all'analogia e in violazione EL principio di tipicità ELla fattispecie penale;
6) mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alla valutazione ELla prova, considerato che contraddittoriamente si era ritenuto fatto penalmente irrilevante il c.d. episodio IN, che aveva rappresentato la materiale realizzazione L'accordo corruttivo, e allo stesso episodio si era attribuita valenza probatoria per supportare il giudizio di responsabilità L'imputato; non si era correttamente e adeguatamente valutata, nel suo complesso, la testimonianza resa dallo stesso IN, che, in quanto coinvolto nella vicenda, avrebbe dovuto essere sentito come indagato e, quindi, la chiamata in correità dal predetto fatta avrebbe dovuto soggiacere alla regula iuris di cui all'art. 192 c.p.p.; non si era considerato che l'intervento EL IN nella vicenda era stato determinato dall'incarico di intereSSrsi ad una eventuale transazione ELla controversia IM/SI; IN non aveva mai sostenuto che fosse stato AN R. a promuovere l'"affare", a suggerirlo al LL, a intermediare nel senso prospettato dall'Accusa, ma si era limitato a precisare che lo AN R. aveva ripetutamente sostenuto che i LL avevano ragione e che quindi una sentenza a loro sfavorevole sarebbe stata ingiusta;
molteplici erano le imprecisioni e le incongruenze ELla deposizione EL IN, le quali non potevano essere colmate, per avallare le asserite pressioni indebite ELlo AN R., dai contatti telefonici tra i due, posto che tali contatti non avevano visto mai lo AN R. come chiamante e tenuto conto che le relative conversazioni si erano protratte per pochi secondi;
doveva escludersi nel c.d. episodio IN qualunque atteggiamento di illecito favoritismo ELlo AN R. verso i LL, considerato che lo stesso AN R. nessuna interferenza aveva spiegato, pur avendone la diretta e concreta possibilità, nel procedimento penale instauratosi per il reato di cui all'art. 490 c.p., a seguito L'esposto AR EL 1992, e quest'ultimo punto assolutamente indiscutibile sul piano oggettivo era stato svilito dalla Corte di merito, con motivazione illogica ed intrisa di maliziose illazioni;
7) mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione, in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 319 ter c.p.: runico elemento posto a fondamento ELla sentenza di condanna, vale a dire il bonifico di lire 133.000.000, è privo di qualunque valenza indiziante, sia perché l'imputato ne aveva coerentemente giustificato e provato la causale, sia perché la diversa motivazione ELla Corte di merito era illogica e carente nel collegare, sotto il profilo temporale e sotto quello oggettivo, tale bonifico alla asserita condotta corruttiva;
non si comprendeva in base a quali elementi lo AN fosse stato ritenuto inserito in un generale progetto corruttivo, in forza EL quale avrebbe messo anticipatamente a disposizione EL privato le proprie capacità di influenza e di interferenza sull'esito ELla causa IM/SI; anzi, la Corte d'Appello, assolvendo lo AN dalla corruzione per intermediazione di altri ignoti pp.uu. ed escludendo dal proprio campo d'accertamento la questione EL magistrato a "libro paga", non aveva avuto a disposizione alcun elemento per qualificare il bonifico in esame come dazione corruttiva;
si era agganciato il bonifico in esame all'episodio IN, che ELla corruzione non presentava alcun elemento;
il dato cronologico EL preteso compenso illecito (giugno 1991) mal si conciliava con l'intervento sulla Dr.SS GI designata, quale componente EL collegio giudicante ELla CaSSzione, soltanto nel settembre 1991;
8) mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alla valutazione ELla testimonianza IO S., ritenuta fonte di prova trascurabile nell'economia EL giudizio di condanna e, nello stesso tempo, riscontro circa l'esistenza di una lobby affaristico- corruttiva di giudici romani, ELla quale avrebbe fatto parte lo AN R.; la Corte di merito aveva ritenuto la IO S. attendibile sul riferito "quadro d'insieme" e inattendibile sugli episodi specifici;
la sua deposizione non era stata caratterizzata da autonomia e spontaneità, ma era stata preventivamente gestita e diretta dagli investigatori nell'ambito di vicende fiscali che la coinvolgevano direttamente, con l'effetto che avrebbe dovuto essere sentita come indagata e le sue dichiarazioni erano, perciò, inutilizzabili;
il racconto ELla teste era risultato contraddittorio ed inverosimile anche con riferimento ai due episodi specifici di consegna di denaro a AN R. da parte di TI C. presso l'abitazione di quest'ultimo e presso il circolo Canottieri Lazio;
9) inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale, con riferimento all'art. 62 bis c.p., e vizio di motivazione sul diniego ELle circostanze attenuanti generiche, giustificato da ragioni estranee alla posizione personale L'imputato e al notevole ridimensionamento L'accusa originariamente formulata a carico EL medesimo;
10) inosservanza ELla legge processuale, con riferimento all'art. 541 c.p.p., e vizio di motivazione sulle statuizioni civili: la condanna generica L'imputato ai danni non patrimoniali in favore L'IM, che aveva chiesto il risarcimento dei soli danni materiali e morali, aveva violato il petitum, posto che il danno morale non coincide con quello non patrimoniale;
essendo stato accolto, sia pure in parte, l'appello L'imputato avverso le statuizioni civili di primo grado, le spese sia di primo che di secondo grado andavano regolate nel rispetto EL principio ELla soccombenza. La difesa ELlo AN R. ha depositato in data 27/12/2005 motivi nuovi, con i quali, dopo avere ulteriormente stigmatizzato le contraddizioni motivazionali ELla sentenza impugnata, si illustrano le diverse problematiche giuridiche connesse alla corretta interpretazione ELla norma di cui all'art. 319 ter c.p.. A seguito ELla entrata in vigore ELla L. n. 46 EL 2006, la difesa ELlo AN R. ha depositato in data 13/04/2006 altri motivi nuovi, con i quali, richiamando specifiche emergenze processuali, si insiste per l'accoglimento EL ricorso.
6^- La difesa EL TT V. ha dedotto i seguenti motivi:
- quanto alla vicenda IM/SI:
1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 16, 23, 24, 187, 335, 491 c.p.p., art. 81 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alla ritenuta competenza territoriale EL Tribunale di Milano, essendo invece competente quello di MA e, conseguentemente, ex art. 11 c.p.p. quello di ER, e ciò in base alle stesse ragioni espresse nel corrispondente motivo articolato nell'interesse EL TI C.;
2) nullità ELla richiesta di rinvio a giudizio, per l'omeSS contestazione EL fatto nell'invito a comparire (violazione degli artt. 375 e 416 c.p.p., nonché vizio di motivazione): v'era stata una modifica sostanziale L'imputazione indicata nell'invito a comparire rispetto a quella di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, con l'effetto che era stato notevolmente pregiudicato il diritto di difesa L'imputato, in un momento molto ELicato ELla fase procedimentale (concorso reciproco di tutti gli imputati nei vari fatti corruttivi, mai oggetto di contestazione preventiva ex art. 375 c.p.p. e art. 416 c.p.p.);
3) inosservanza ed erronea applicazione L'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione, con conseguente nullità EL decreto dispositivo EL giudizio per indeterminatezza EL capo di imputazione: la genericità ELla contestazione era confermata dal fatto che si era dovuto procedere da parte degli stessi giudici di merito ad una elaborata interpretazione L'oggetto specifico L'accusa, ritenendo che il TT V. era stato chiamato a rispondere, oltre che di corruzione passiva di sè stesso, anche di concorso eventuale nella corruzione passiva di terzi (AN R., RD F., altri pp.uu. ELla CaSSzione), senza alcuna indicazione, in relazione a questi ultimi addebiti, di quale sarebbe stato il suo specifico contributo causale;
anche in relazione alla corruzione ELlo stesso TT V., non si era indicato se oggetto EL mercimonio fosse stato un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio, generica l'indicazione EL tempus commissi ELicti, L'entità EL compenso corruttivo, L'autore o degli autori ELla promeSS o ELla dazione;
proprio la estrema genericità EL capo d'imputazione aveva consentito al giudice di primo grado di pervenire ad una "condanna a sorpresa", nel senso che l'atto contrario ai doveri di ufficio era stato individuato nella stesura ELla sentenza "in collaborazione" con una ELle parti in causa, nell'"asserito copiato dalle bozze di sentenza", elemento questo ritenuto decisivo e mai contestato prima;
4) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 516, 521, 522, 604 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione, con conseguente nullità ELla sentenza di primo grado, per violazione EL principio di correlazione: a fronte ELla contestazione di avere ricevuto pagamenti corruttivi dopo il deposito ELla sentenza, si era ritenuta l'asserita attività di collaborazione nella stesura ELla sentenza e quindi si era optato per un fatto di corruzione propria antecedente;
si era contestato che il TT V. era stato destinatario di "parte" ELle somme bonificate dai LL nel 1994 e si era invece ritenuto che il compenso corruttivo era stato incamerato a fare data dal 19/02/1990; si sarebbe dovuto attivare, di fronte ad un fatto materialmente e naturalisticamente diverso, il meccanismo di cui all'art. 516 c.p.p., comma 1, ma ciò non era stato fatto e aveva sostanzialmente determinato la perdita di un grado di giudizio da parte L'imputato;
5) inosservanza ed erronea applicazione L'art. 431 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), art. 11 ELle preleggi, art. 111 Cost.,
mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione, per violazione EL contraddittorio nella formazione di fascicolo per il dibattimento: il rinvio a giudizio era stato disposto in data 15/11/1999, il fascicolo per il dibattimento era stato formato tra tale data e il 10/05/2000, quindi in un periodo in cui l'art. 431 operava sia nella vecchia che nella nuova formulazione di cui alla legge "Carotti", con l'effetto che avrebbe dovuto seguirsi la disciplina di cui alla nuova formulazione ELla citata norma, che prevede la formazione EL fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio tra le parti;
il principio EL tempus regit actum invocato dalla Corte di merito non legittimava una sorta di ultrattività ELla legge previgente, posto che l'attività veniva concretamente a ricadere nel vigore ELla nuova legge;
6) inosservanza ed erronea applicazione L'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a), come modificato dalla L. n. 63 EL 2001, vizio di motivazione, con conseguente inutilizzabilità L'interrogatorio 18/06/98 reso dall'imputato nella fase ELle indagini preliminari, considerato che tale interrogatorio, pur reso in un momento in cui non era ancora intervenuta la riforma di cui alla L. n. 63, non poteva essere acquisito agli atti EL dibattimento (in data 29/7/2002) ex art. 26, comma 1, steSS legge;
7) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 185, 191, 507 c.p.p., vizio di motivazione, quanto alla ritenuta utilizzabilità
dei tabulati telefonici, e ciò per le stesse ragioni indicate nel corrispondente motivo EL TI C.;
8) inosservanza ed erronea applicazione L'art. 234 c.p.p., art. 500 c.p.p., comma 1, vizio di motivazione, quanto alla ritenuta utilizzabilità L'interrogatorio reso dall'Are nella fase ELle indagini: tale interrogatorio, allegato a memorie difensive dei coimputati TI C. e RA G. prodotte nel giudizio di appello, non era stato mai oggetto di contestazione quando l'Are era stato sentito come teste nel dibattimento di primo grado e, pur tuttavia, la Corte territoriale lo aveva utilizzato per inferirne la conferma ELla corruzione EL TT V., esprimendo giudizi in ordine alla riconducibilità o meno all'Are ELla paternità ELle c.d. "bozze di sentenza";
9) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 220 ss., 191 c.p.p. e vizio di motivazione, quanto alla utilizzabilità ELla
consulenza di parte predisposta sul testo ELle cd. bozze dall'RA G. e alla quale la decisione impugnata aveva fatto riferimento;
10) inosservanza ed erronea applicazione L'art. 603 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione sulla mancata rinnovazione, anche ex officio, EL dibattimento: erroneamente la Corte non aveva disposto, anche di ufficio, la rinnovazione EL dibattimento, per acquisire gli atti ufficiali ELla causa civile in discussione, al fine di effettuare quella neceSSria comparazione tra il contenuto di tali atti e il testo ELla sentenza incriminata, onde verificare se quest'ultimo fosse o no stato tratto proprio dai primi e, quindi, la valenza o meno EL dato, ritenuto rilevante, ELla asserita copiatura dalle bozze predisposte per conto ELla parte processuale intereSSta;
si era così impedito all'imputato di esercitare il diritto di difesa su un aspetto rilevante L'addebito mossogli;
altrettanto erroneamente non si era disposta la rinnovazione L'istruttoria, per sentire l'avv. Are, onde stabilire se, per ipotesi, non fosse stato l'RA G. a riprendere, nel suo c.d. "appunto", passi ELla sentenza redatta dal TT V., nella prospettiva di una millanteria verso i LL;
11) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 187, 192 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1, art. 530 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e), mancanza, manifesta illogicità ELla motivazione, travisamento dei fatti e ELla prova:
a) sull'asserita copiatura ELla motivazione ELla sentenza dalle c.d. bozze sequestrate presso lo studio EL coimputato CI A.:
la sentenza impugnata era palesemente contraddittoria e priva di congruenza logica, considerato che, sulla base ELla parziale coincidenza testuale di parte ELla motivazione ELla sentenza IM/SI con parte ELla documentazione rinvenuta presso lo studio CI A. o rivendicata come propria dall'RA G., aveva privilegiato la tesi ELla copiatura ELla sentenza, piuttosto che quella inversa, prospettata dalla difesa, secondo cui la documentazione sequestrata costituiva una "ripresa" incompleta di parte cospicua ELla sentenza, per dimostrare ai LL l'intervento e l'intereSSmento nella decisione ELla Corte d'Appello da parte dei c.d. difensori occulti dei medesimi LL;
la tesi ELla millanteria era confortata da una serie di elementi di fatto, che venivano in ricorso ripresi ed illustrati nel dettaglio (pgg. 77-82);
la Corte aveva ritenuto di potere conferire certezza all'indizio ELla asserita copiatura sulla base di una mera considerazione logica, omettendo qualunque esame e valutazione EL materiale documentale acquisito agli atti, al quale, invece, la difesa aveva fatto espresso riferimento nell'atto di appello;
ne' si era valorizzata la deposizione testimoniale EL AL, presidente EL collegio civile giudicante, che aveva precisato, in coerenza con quanto riferito dall'altro componente EL collegio paolini, che la decisione incriminata era stata discuSS in camera di consiglio, condivisa e tracciata nelle sue linee essenziali;
b) sulla disponibilità da parte EL TT V., quale asserita prova EL compenso corruttivo, di somme contanti a partire dalla sua designazione come istruttore-relatore ELla causa IM/SI e fino all'anno 1993: contraddicendo e stravolgendo l'impostazione iniziale L'accusa, fondata sulla ricezione di somme dalle provviste LL EL 1991 e EL 1994, si era ritenuto, in maniera apodittica e presuntiva, che il TT V. avesse incamerato, sin dal momento in cui era stato designato relatore ELla causa, sui propri conti correnti, a titolo di pretium sceleris, somme contanti;
tale ricostruzione L'asserito corrispettivo, erogato ratealmente nell'arco di oltre quattro anni (19/2/1990-dicembre 1993), non solo era fantasiosa ed arbitraria, ma muoveva da presupposti logici errati e sforniti di qualunque prova, anzi si era in presenza di un vero e proprio travisamento ELla prova, quella prova cioè costituita dalle plausibili, ragionevoli, comprovate giustificazioni fornite dall'imputato e che contraddiceva il collegamento tra le dazioni e l'atto d'ufficio, in considerazione EL notevole lasso di tempo intercorso tra i due dati, per lo meno con riferimento ai versamenti effettuati tra il 1991 e il 1993; apodittica ed assertiva era la motivazione nella parte in cui aveva sostenuto che le disponibilità finanziarie EL TT V. provenivano da "anticipazioni" effettuate "di tasca propria" dagli intermediari RA G., CI A. e TI C., sui cui conti bancari non era stata trovata alcuna traccia dei corrispondenti prelievi;
lo stravolgimento ELla iniziale contestazione, oltre a determinare la nullità ELla sentenza, si risolveva anche in un palese vizio di motivazione sulla individuazione ELla causale sottesa alla disponibilità di denaro contante da parte EL TT V., motivazione che, manipolando le emergenze probatorie, aveva svilito la valenza ELle giustificazioni addotte dall'imputato al riguardo e comprovate dalle attendibili dichiarazioni EL SAvitale, che, come il TT V., era stato destinatario di elargizioni in denaro da parte di CO DO (sulla attendibilità EL SAvitale si dilunga alle pgg. 97 e ss., evidenziando anche la credibilità ELla circostanza secondo cui il CO O. aveva custodito in casa, come riferito dal SAvitale, una cospicua somma di denaro che aveva fatto rientrare dalla Svizzera per l'acquisto di una casa, che non aveva più comprato, somma dalla quale aveva prelevato le elargizioni in favore EL SAvitale e EL TT V.);
12) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 318, 319, 319 ter, 157, 160 c.p., mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione sulla configurabilità EL ELitto di corruzione in atti giudizian: tale reato si differenzia dalla corruzione ordinaria perché presuppone un atto ingiusto posto in essere "per favorire o danneggiare"; in sostanza, il legislatore punisce in modo più grave quella corruzione che richiede il compimento di un atto idoneo a fare dare ragione a chi ha torto e a dare torto a chi ha ragione;
se non v'è prova EL fine di favorire o danneggiare, si ricade nella corruzione ordinaria;
non essendovi, nella specie, la prova ELla contrarietà a diritto ELla sentenza civile incriminata, il TT V. avrebbe dovuto essere assolto dalla corruzione in atti giudiziari e tale conclusione non sarebbe potuta essere diversa, anche a volere dato per scontato che il TT V. avesse copiato la motivazione ELla sentenza, essendo comunque risultato che la decisione era stata il frutto di una camera di consiglio libera ed informata, alla quale avevano partecipato attivamente tutti i componenti EL collegio;
erroneamente, inoltre, la Corte territoriale aveva ritenuto il reato configurabile anche nella ipotesi di corruzione susseguente (compenso corrisposto ad atto d'ufficio già compiuto), considerato che lo scopo di favorire o danneggiare è intuitivamente concepibile soltanto rispetto ad un atto ancora da compiere;
si verterebbe, in tesi, in una ipotesi di corruzione ordinaria ex art. 318 c.p. e, quindi, prescritta oppure in una ipotesi di corruzione ex art. 319 c.p. e, quindi, la pena inflitta era illegale perché superiore al massimo edittale;
13) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 62 bis c.p. e vizio di motivazione, essendo stato riservato all'imputato, nonostante il ridimensionamento L'accusa originaria, un trattamento sanzionatorio assolutamente irragionevole, anche sotto il profilo EL diniego ELle attenuanti generiche;
14) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 185 e ss. c.p., artt. 2059, 1123 e ss. c.c., 74, artt. 187, 523 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1, artt. 530, 538 e ss., art. 546 c.p.p., lett. e),
nonché vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore ELle parti civili: si era configurato un danno non patrimoniale, senza che le parti civili avessero esposto le ragioni a giustificazione ELla relativa domanda;
non si comprendeva se il danno era derivato da una sentenza ingiusta pronunciata da giudice corrotto o da una sentenza secundum ius emanata da giudice corrotto;
la Corte aveva parlato di danno risarcibile di natura non patrimoniale e in questo si era ricompreso il danno all'immagine, che invece pacificamente ha natura di danno patrimoniale indiretto. - quanto alla vicenda lodo ND:
in ordine a tale vicenda, sussisteva l'interesse L'imputato a conseguire una assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 1 per dissolvere ogni dubbio in ordine alla assoluta correttezza EL suo comportamento e rivalutare quindi la sua reputazione, gravemente compromeSS dall'impatto mediatico ELla vicenda, senza considerare l'interesse a dimostrare la calunniosità ELle dichiarazioni rese dall'ing. De BE al P.M. di Milano, nonché l'interesse a rimuovere il provvedimento di sospensione dall'incarico di Presidente ELla Commissione Tributaria Provinciale;
la pronuncia assolutoria ELla Corte milanese era contraddistinta da erronea applicazione degli artt. 318, 319, 319 ter c.p., artt. 187, 192 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1, art. 530 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) e da vizio di motivazione:
considerato che
si era esclusa qualunque anomalia nella gestione e definizione ELla causa civile ND/CI, che le movimentazioni finanziarie conseguenti al bonifico di oltre tre miliardi di lire dal comparto estero EL gruppo IN al conto ER EL TI C. non avevano assolutamente intereSSto il TT V., la conclusione logica non poteva che essere quella di escludere la steSS materialità EL fatto, posto che era mancata assolutamente la prova ELla promeSS accettata e ELla ricezione EL denaro quale compenso corruttivo;
inopinatamente erano state valorizzate, sotto il profilo ELla rilevanza indiziaria, le dichiarazioni ELla IO S. e EL DO, nonché il modus operandi, dati questi EL tutto privi di qualsiasi valenza probatoria specifica.
La difesa EL TT V. ha depositato, in data 5/01/2006, motivi nuovi a integrazione di quelli già proposti, soffermandosi in particolare sulla problematica ELla data di consumazione EL reato, sulla operatività dei nuovi termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 EL 2005 e sulla questione di costituzionalità ELla norma transitoria di cui alla L. n. 251 EL 2005, art. 10. A seguito L'entrata in vigore ELla L. n. 46 EL 2006, sono stati depositati in data 4/04/2006 altri motivi nuovi con i quali, richiamando specifiche emergenze processuali, si sono ulteriormente stigmatizzati i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione ELla gravata sentenza.
7^- La difesa EL CI A. ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione ELla legge penale e di quella processuale (artt. 8, 9, 10, 12, 16, 24, 491 c.p.p., art. 25 Cost.) nonché vizio di motivazione sulla questione ELla competenza territoriale, illustrata negli stessi termini esposti dal TI C. e con la ulteriore argomentazione che non si era tenuto conto EL fatto che il reato ex art. 319 ter c.p. prevede una condotta specializzante rispetto a quella di cui all'art. 319 c.p., nel senso che il completamento ELla fattispecie non può prescindere dall'atto-sentenza, che rappresenta l'evento ed integra il perfezionamento EL reato, con l'effetto che, proprio avuto riguardo a tale evento, realizzatosi in MA, non poteva negarsi la competenza territoriale dei giudici romani ed, ex art. 11 c.p.p., quella dei giudici perugini;
2) violazione ELla legge penale e di quella processuale, con riferimento all'art. 420 ter c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), nonché vizio di motivazione sul denegato rinvio EL dibattimento di primo grado per legittimo impedimento L'imputato: con le ordinanze 17, 31 maggio e 29 luglio 2002, il Tribunale di Milano aveva rigettato le istanze di rinvio che documentavano l'assoluto impedimento a comparire L'imputato, sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza per ernia inguinale strozzata in data 9 maggio e ad altro importante intervento chirurgico alla prostata in data 12 luglio;
l'impedimento, specie quello EL 29 luglio, era stato accertato anche dal medico fiscale ELla Polizia e, ciò non ostante, il Tribunale lo aveva ritenuto non assoluto, pregiudicando così gravemente il diritto di difesa L'imputato che, nell'udienza EL 29/07/2002, si era vista ridotta la propria lista testimoniale, si era visto decadere dalla facoltà di rendere esame, con l'acquisizione degli interrogati resi nella fase ELle indagini (cfr. pgg. 27 e ss.);
3) violazione L'art. 431 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) in tema di formazione EL fascicolo EL dibattimento, sulla base degli stessi argomenti sviluppati dal ricorrente TT V.;
4) violazione ELla legge penale e di quella processuale, con riferimento agli artt. 65, 431, 511 c.p.p., art. 603 c.p.p., comma 1 -3, ed illegittimità quindi L'ordinanza dibattimentale 14/03/2005: la Corte d'Appello, non facendo buon governo dei poteri istruttori conferitile dalla legge, aveva disposto la riapertura ELla istruttoria per sentire alcuni testi e soprattutto per l'esame degli imputati, ai quali contestare il contenuto ELla documentazione dalla quale sarebbe stata copiata la sentenza TT V., elemento questo utilizzato in maniera decisiva dal giudice di primo grado e mai contestato prima agli stessi imputati, con ciò ritenendosi di sanare una palese violazione EL contraddicono irrimediabilmente consumatasi;
quanto emergeva dalla documentazione in questione doveva essere oggetto di preventiva contestazione agli imputati, in modo da porli in condizione di difendersi;
immotivatamente la Corte non aveva accolto l'istanza di rinnovazione L'istruttoria dibattimentale, per sentire i testi LI LI, MA CA, rispettivamente segretaria EL CI A. e collega di studio ELlo stesso (che avrebbero riferito sui tempi e sui modi di come sarebbe pervenuta al CI A. la documentazione sequestrata), AR Are e SQ SC (che avrebbero rispettivamente riferito sulla paternità degli scritti sequestrati e sul radicamento in MA L'attività corruttiva);
5) nullità ELla sentenza per violazione L'obbligo di motivazione sulla prova offerta dal ricorrente in ordine alla causale ELle somme ricevute dai LL: su questo punto, l'imputato aveva offerto la prova EL proprio assunto, producendo le dichiarazioni di AR, rilasciate ex art. 38 disp. att. c.p.p., e EL banchiere svizzero ON A., rilasciate ex art. 391 bis, la Corte - invece - aveva sostenuto che tali dichiarazioni non erano mai state prodotte;
quella EL AR, insieme alla certificazione di morte di costui, era stata prodotta all'udienza L'11/05/2005, quella EL ON A. all'udienza L'11/06/2002 e pure a quella L'11/04/2005; la Corte di CaSSzione, ex art. 112 c.p.p. e art. 113 c.p.p., doveva disporre la ricostruzione dei documenti prodotti, attraverso l'acquisizione di copia o di originale duplicato;
6) violazione ELla legge penale, di quella processuale, con riferimento agli artt. 319, 319 ter, 321 c.p., art. 192 c.p.p., e vizio di motivazione: la decisione impugnata, nell'operazione di interpretazione dei vari indizi emersi, si era lasciata guidare da asserite, "insopprimibili necessità logiche", trascurando ogni considerazione sulla "necessità storica degli eventi"; le emergenze processuali non offrivano la prova diretta L'ipotesi accusatoria, in quanto gli elementi indiziali evidenziati non presentavano quel grado di precisione, gravità e concordanza, per ritenere fondati i fatti di corruzione contestati;
la valutazione EL giudice di merito non consentiva di superare l'ambiguità intrinseca di ogni elemento indiziario, ne' l'esame unitario e globale degli indizi consentiva di pervenire in modo incontrovertibile alla prova logica ELla colpevolezza L'imputato; tenuto conto EL ruolo di "intermediario" attribuito al CI A. e, quindi, di soggetto estraneo alla struttura bilaterale EL reato, non si era spiegato a che titolo doveva rispondere L'illecito, non si era dimostrata la ricorrenza dei presupposti per la configurabilità ELla compartecipazione criminosa;
non si era tenuto conto ELla peculiarità EL reato di corruzione in atti giudiziari e si era pervenuti all'affermazione di responsabilità, tenendo presente il paradigma ELla corruzione ordinaria e senza porsi il problema se la sentenza civile emeSS fosse contra ius o secundum ius;
v'era stato un palese travisamento dei fatti, avendo i giudici di merito dato SPzio alle proprie convinzioni soggettive, caratterizzate da assoluta apoditticità, trascurando ogni rilievo critico nella valutazione EL materiale probatorio acquisito;
7) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità ELle cc.dd. bozze di sentenza al CI A.: Il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, dopo, avevano ritenuto di individuare nelle bozze di sentenza rinvenute presso lo studio CI A. e nel c.d. appunto RA G. la prova principe ELla corruzione, nel senso che da tali documenti, confezionati da persone che curavano gli interessi di una parte processuale, era stata copiata la sentenza civile incriminata;
non ci si era preoccupati, però, di stabilire chi avesse redatto materialmente tali documenti, in che maniera questi fossero pervenuti all'estensore ELla sentenza, quale ruolo specifico avesse rivestito ciascun imputato;
la Corte di merito, pur di fronte ad una espreSS richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, non aveva disposto l'audizione EL teste Are, che era stato il redattore ELle cc.dd. bozze, così come emerso dalle dichiarazioni rese in sede di indagini (28/10/1996) e nel corso EL dibattimento di primo grado (23/2/2001), anche se l'Are aveva negato di avere mai avuto rapporti con l'RA G., il CI A. e il TI C. (aveva spiegato i contatti telefonici con i predetti tre, tra l'11 e il 12 febbraio 1992, asserendo di avere prestato il proprio telefono cellulare al LI LL); dette bozze altro non erano che scritti ELla difesa ufficiale dei LL;
era emerso, inoltre, che anche il c.d. appunto RA G. era stato redatto proprio dall'RA G., su richiesta EL LL, e conteneva le linee guida L'atto di riassunzione ELla causa dinanzi alla Corte d'Appello dopo l'annullamento ELla CaSSzione, linee guida che erano state effettivamente recepite nell'atto ufficiale di riassunzione;
la Corte di merito aveva, travisando i fatti, posto in dubbio tale realtà, senza neppure avvertire la necessità di risentire l'Are in ordine alla paternità degli scritti definiti anonimi;
non aveva dato il giusto peso alla circostanza che il CI A. non conosceva l'Are e non aveva avuto mai alcun rapporto con lo stesso, nonché all'altra circostanza che il primo contatto provato tra il CI A. e il TT V. risaliva al dicembre 1991 (23/12/1991) e quindi ad un'epoca molto successiva a quella di redazione ELla sentenza;
era più che credibile e riscontrata la tesi difensiva, secondo cui gli scritti rinvenuti presso lo studio CI A. erano stati a costui inviati dai LL nel 1991, allo scopo di curare eventualmente la fase esecutiva ELla sentenza civile emeSS dalla Corte d'Appello di MA, circostanza questa che avrebbe trovato puntuale e definitiva conferma, ove si fosse dato SPzio alla richiesta di rinnovazione EL dibattimento con l'audizione dei testi LI G. e CA M.;
8) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110. 319, 319 ter, 321 c.p., art. 192 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione:
a) in ordine al c.d. episodio IN;
dopo avere ripercorso la ricostruzione in fatto che di tale episodio era stata fatta in sede di merito, sottolineava che l'avere ritenuto il CI A. coinvolto anche in tale vicenda costituiva un ingiustificato e inescusabile arbitrio, determinato dalla sola esigenza di mantenere ferma un'accusa che, per lo meno nei confronti EL CI A., non reggeva al minimo vaglio critico;
la testimonianza di AN IN, per altro, non sempre coerente e costante, si era appalesata poco attendibile, tanto che, nel corso L'esame dibattimentale, si era articolata su toni meno accusatori e più sfumati, evitando accortamente il rischio di una incriminazione EL suo autore;
appariva molto più plausibile la tesi che il IN fosse stato incaricato di curare l'aspetto transattivo ELla controversia IM/SI, e ciò spiegherebbe il compenso promessogli di L. 500.000.000;
la Corte aveva travisato i fatti e le risultanze processuali in relazione alla interpretazione ELla causale ELle movimentazioni finanziarie, ritenute rilevanti per corroborare l'accusa L'inserimento EL CI A. nella compleSS vicenda corruttiva;
l'imputato, dopo l'arresto in virtù L'ordinanza custodiale EL 15/05/1996, aveva fornito una sua versione dei fatti in ordine ai rapporti intrattenuti con NI LL e a quelli intrattenuti con RA G., TI C. e AN R.; per RA G. e TI C., quale esperto nel settore finanziario, aveva curato operazioni di rientro di capitali dall'estero; per AN R. aveva curato operazioni di compensazione effettuate attraverso conti di transito (Oceano, Orologio..) prima di essere le relative somme accreditate sui conti di AN R.; per quanto riguarda LL, aveva col medesimo effettuato, nel 1979, un investimento per diversi milioni di franchi svizzeri sull'oro, investimento che in poco tempo si era quadruplicato, fino a raggiungere l'importo di CHF 16.000.000, somma lasciata in gestione al LL, a fronte di un tasso annuo medio EL 7%, tanto che il credito, alla morte EL LL, aveva raggiunto la cifra di CHF 30.000.000; in questo tipo di rapporto, dovevano inquadrarsi e giustificarsi i bonifici dei LL in suo favore negli anni 1991 e 1994; quest'ultimo aspetto ELla vicenda era stato provato dal CI A. attraverso le deposizioni testimoniali di ON TO (teste de relato sulla circostanza che il LL NI, il giorno prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, aveva telefonato al CI A. rassicurandolo che, in caso di sua morte, il credito vantato dal medesimo CI A. sarebbe stato soddisfatto comunque dagli eredi EL LL), di NN IA (che aveva riferito sui rapporti di frequentazione e di amicizia tra il CI A. e il LL), di ON AleSSndro (che aveva riferito ELla comunanza di affari tra il CI e il LL, con particolare riferimento all'operazione sull'oro EL 1979); la Corte di merito aveva immotivatamente ed illogicamente sminuito la valenza ELle prime due deposizioni, ritenuta costruita a tavolino la tesi difensiva L'imputato, affermato di non avere rinvenuto nel fascicolo la dichiarazione rilasciata dal banchiere ON A. ex art. 391 bis c.p.p.;
c) sulla coerenza intrinseca ELle dichiarazioni rilasciate dall'imputato sin dal luglio 1996.
Doveva quindi escludersi l'asserita incoerenza logica ELla tesi difensiva L'imputato, perché lo stesso aveva, sin da subito, ELineato e spiegato quale fosse stata la ragione dei versamenti effettuati dai LL a suo favore nel 1991 e 1994; i soldi ricevuti, come dimostrato dalla documentazione bancaria acquisita per rogatoria e dalla consulenza tecnica espletata in dibattimento, erano rimasti sempre nella sua disponibilità e non erano stati dirottati verso magistrati o altri pp.uu. corrotti;
d) sul bonifico di L. 133.000.000 in favore ELlo AN R. al di là ELla improbabile influenza che lo AN R. avrebbe potuto spiegare su di un ufficio diverso da quello di appartenenza e, quindi, ELla inquadrabilità ELla relativa condotta nella corruzione, non vi era prova EL patto corruttivo tra AN R. e LL, EL ruolo che avrebbe spiegato il CI A., ELla riconducibilità EL bonifico di L. 133.000.000 in favore ELlo AN R. alla citata pattuizione corruttiva, con l'effetto che andava restituita dignità probatoria alle giustificazioni offerte dagli imputati sul punto;
e) sulle movimentazioni finanziarie EL 1994.
non v'era alcun collegamento tra le movimentazioni finanziarie EL 1991 e quelle EL 1994; queste ultime trovavano la loro giustificazione in rapporti di natura diversa tra i LL e la terna di avvocati ed erano relative a paSSggi di denaro tra privati, assolutamente irrilevanti per supportare l'accusa formulata;
contraddittoriamente la Corte aveva ritenuto che il bonifico di L.
1.000.000.000 EL 1991 in favore degli intermediari aveva avuto la finalità di corrompere il giudice AN R. con pagamento in unica soluzione, e che, invece, gli stessi intermediari, per corrompere il giudice TT V., avevano anticipato di tasca propria il pretium sceleris sin dal 1990 e proseguito a versarlo ratealmente negli anni successivi, dopo che il TT V. aveva già eseguito la controprestazione;
9) violazione ELla legge processuale, con riferimento agli artt. 192, 521, 522 c.p.p., e vizio di motivazione sulle disponibilità EL
TT V.: la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi, in maniera seria e credibile, con la prova a discarico fornita dal TT V. in ordine alle disponibilità finanziarie EL medesimo, che avevano una origine lecita (eredità CO O.) e che nulla avevano a che vedere con asseriti compensi corruttivi versatigli ratealmente;
non v'erano indizi gravi, precisi e concordanti sull'ipotetico accordo intervenuto tra corrotti e corruttori: si era parlato di un accordo primigenio al quale sarebbero stati legati tutti gli imputati, nonostante l'evidente illogicità e contraddittorietà L'assunto e si era detto che tale accordo sarebbe stato concluso prima ELla sentenza sull'an di primo grado, si era poi dovuto ripiegare su altre ipotesi, stante l'assoluzione EL giudice RD;
ambiguo era rimasto il momento consumativo EL reato;
contraddittoriamente la Corte aveva assolto dalla vicenda ND, rilevando che il tempo trascorso tra la prima movimentazione finanziaria EL febbraio 1991 e il momento in cui il TT V. aveva potuto disporre ELla somma contante per il compromesso EL 1992 mal si conciliava con l'ipotesi EL compenso corruttivo, mentre, nel condannare per la vicenda IM/SI, aveva considerato breve il lasso temporale intercorso tra il deposito ELla sentenza (26/11/1990) e la disponibilità in capo al TT V. ELla somma di L. 400.000.000 (15/04/1992); la Corte, nel ritenere che la somma per pagare la caparra confirmatoria ELla promeSS di acquisto L'immobile riveniva dal compenso corruttivo ELla vicenda IM/SI e non, come contestato, dalla vicenda OD ND, aveva violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, considerato che gli imputati si erano difesi dall'ipotesi che l'avv. TI C., nell'interesse ELla IN, aveva, col concorso di CI A. e RA G., corrotto il giudice TT V. per avere una sentenza favorevole al detto gruppo;
nessuna prova certa era stata acquisita in ordine al paSSggio di denaro dai corruttori o dagli intermediari al TT V., e i giudici di merito avevano sostenuto la c.d. teoria L'anticipazione per contanti, argomento questo meramente congetturale e non ancorato ad alcun dato di fatto concreto;
il CI A., in ogni caso, aveva dimostrato che i movimenti sui propri conti correnti, nel periodo che qui intereSS, avevano avuto ben altra destinazione (pagamento debiti di gioco) e la circostanza non era stata contestata dal giudice a quo;
10) violazione ELla legge penale (art. 114 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla denegata concessione L'attenuante ELla minima partecipazione;
11) violazione ELla legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione ELle attenuanti generiche;
12) violazione ELla legge penale e vizio di motivazione sulla ritenuta continuazione, posto che il reato doveva considerasi unico, anche se integrato da vari atti finalizzati ad una unica condotta;
13) violazione ELla legge processuale, con riferimento agli artt. 125, 192, 541 c.p.p., e vizio di motivazione sulle statuizioni civili: v'era difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato, con riferimento alla domanda risarcitoria L'IM, considerato che questo aveva richiesto il danno patrimoniale e quello morale, la sentenza aveva ritenuto l'insussistenza di tali danni e, ciononostante, aveva rimesso al giudice civile la liquidazione EL danno non patrimoniale;
poiché era stata in gran parte accolta l'impugnazione L'imputato avverso le statuizioni civili di primo grado, non poteva condannarsi lo stesso alla rifusione integrale ELle spese di secondo grado in favore ELle parti civili, violandosi così il principio ELla soccombenza;
14) vizio di motivazione in ordine all'assoluzione, ex art. 530 c.p.p., comma 2, dagli episodi IN e RD, difettando qualunque elemento di prova a carico;
15) violazione L'art. 530 c.p.p. e vizio di motivazione sulla vicenda ND, considerato che l'assoluta mancanza di prova, per ammissione ELla steSS Corte di merito, in ordine al fatto specifico non poteva ritenersi controbilanciata, in senso sfavorevole per l'imputato, dalle dichiarazioni ELla IO S..
La difesa EL CI A., in data 29/12/2005, ha depositato motivi nuovi, soffermandosi specificamente sulla data di consumazione EL reato di corruzione EL TT V. e sui conseguenti problemi relativi alla esatta inquadrabilità sub specie iuris L'illecito e alla prescrizione EL medesimo.
A seguito L'entrata in vigore ELla L. n. 46 EL 2006, la difesa EL CI A. ha depositato in data 4/04/2006 altri motivi nuovi a integrazione di quelli già proposti.
8^- La difesa EL LL e ELla TT P., con tre distinti atti di ricorso, uno a firma degli avv. Bovio e Siniscalchi per entrambi gli imputati, uno a firma L'avv. Dinoia per il LL ed uno a firma L'avv. Diodà per la TT P., ha dedotto i seguenti motivi (che si accorpano per argomenti, onde evitare ripetizioni):
1) inosservanza ELla legge processuale e vizio di motivazione sulla ritenuta competenza territoriale EL Tribunale di Milano (il motivo sviluppa argomenti sostanzialmente analoghi a quelli articolati dagli altri ricorrenti);
2) nullità ELla richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi L'art. 416 c.p.p., comma 1, u.p. vecchia formulazione, per essere in eSS
confluita una parte L'imputazione mai contestata in sede di indagini preliminari: comparando il capo di incolpazione articolato nell'ordinanza di custodia cautelare con l'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, balzava evidente che non era stato mai contestato agli imputati l'episodio "TT V." e al LL LI neppure gli episodi "RD F.", "IN", "RD"; non rispondeva al vero che agli imputati erano stati contestati, in sede di interrogatorio in fase di indagini, gli elementi di prova sui fatti oggetto di rinvio a giudizio;
3) nullità EL decreto dispositivo EL giudizio per indeterminatezza EL capo di imputazione e violazione ELla legge processuale in relazione al monopolio L'esercizio L'azione penale in capo all'organo d'Accusa: la genericità e la imprecisione dei capo di imputazione sono confermate dalla circostanza che il giudice estensore ELla sentenza impugnata era stato costretto ad interpretarlo e ad individuare gli episodi illeciti effettivamente oggetto di accusa, distinguendoli dagli elementi di prova, finendo con l'assumere il ruolo di padrone L'azione penale, con evidente lesione non solo EL diritto di difesa degli imputati, ma anche EL principio in forza EL quale il giudice deve giudicare e non costruire l'imputazione, che deve restare monopolio EL P.M.;
4) inosservanza ed erronea applicazione ELla legge processuale, con riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 416 c.p.p., comma 2, art. 130 disp. att. c.p.p., artt. 495, 190 c.p.p., nonché vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, in relazione agli atti contenuti nel fascicolo n. 9520/95, ed ancora omeSS motivazione sulla questione di legittimità costituzionale L'art. 130 disp. att. c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. (motivo analogo a quello di altri ricorrenti);
5) inosservanza ed erronea applicazione ELla legge processuale, con riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 392, 393 c.p.p., in relazione alla richiesta di incidente probatorio avanzata in sede di udienza preliminare;
omeSS motivazione sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 429 e 392 c.p.p., in relazione all'art. 24 Cost., comma 2, 3, art. 25 Cost. comma 2:
all'udienza preliminare, la difesa degli imputati aveva sollecitato l'incidente probatorio, per sentire alcuni testi e alcuni indagati in procedimenti connessi;
il Gup aveva rigettato la richiesta di audizione dei testi e si era riservato di decidere sull'audizione degli indagati in procedimento connesso, nel presupposto che a tale incombente avrebbe potuto dare corso anche dopo il disposto rinvio a giudizio;
il Gup aveva finito per frustrare ogni aspettativa dei ricorrenti sull'efficacia ed utilità EL sollecitato mezzo istruttorio e per pregiudicare eventuali scelte processuali dei medesimi;
si era determinata una nullità di ordine generale, sotto il profilo EL mancato intervento L'imputato;
6) inosservanza ELla legge processuale, con riferimento alla L. n. 87 EL 1953, art. 38 e art. 178 c.p.p., lett. a), per non avere tratto le corrette conseguenze dalle statuizioni adottate con la
7) inosservanza ELle legge processuale stabilita a pena di nullità e di inutilizzabilità (art. 185 c.p.p., comma 2, art. 507 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 7) e vizio di motivazione, quanto all'acquisizione dei tabulati telefonici (motivo comune ad altri ricorrenti);
8) inosservanza ELla legge processuale (artt. 729 e 696 c.p.p.) e illogicità ELla motivazione sull'acquisizione degli atti allegati alla rogatoria passiva richiesta dal TO EL TE (motivo comune ad altri ricorrenti);
9) inosservanza ed erronea applicazione ELla legge processuale, con riferimento all'art. 420 ter c.p.p., per non essere stato riconosciuto il legittimo impedimento assoluto ELla TT P. a comparire in udienza: il Tribunale, dopo avere accolto la richiesta di rinvio L'udienza EL 22/06/2001 per legittimo impedimento ELla TT P., aveva disatteso analoga istanza, debitamente documentata, per l'udienza EL 29/06/2001; la certificazione sanitaria, che attestava il permanere L'impedimento ELla imputata a comparire a quest'ultima udienza, era stata immotivatamente disattesa, senza neppure disporre la visita fiscale;
10) inosservanza ed erronea applicazione ELla legge processuale (art. 468 c.p.p.), con riferimento alla produzione di documenti successiva all'esposizione introduttiva: all'udienza EL 12/02/2001, si era discusso sull'acquisizione in corso di istruttoria di "documenti di interesse", ma il Presidente aveva ritenuto la richiesta tardiva, anche se poi l'acquisizione era stata disposta su accordo ELle parti;
11) inosservanza ed erronea applicazione L'art. 319 ter c.p., quanto alla natura giuridica EL reato di corruzione in atti giudiziari, dovendosi rimeditare sulla tesi di tale reato come figura autonoma, piuttosto che come aggravante ELla corruzione ordinaria;
12) violazione EL principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), con riferimento alla somma di L. 400.000.000 utilizzata dal TT V. per pagare la caparra relativa all'acquisto L'appartamento: EL tutto arbitrariamente i giudici di secondo grado avevano localizzato nel tempo la condotta illecita relativa alla corruzione EL TT V. tra il febbraio 1990 e il dicembre 1993, laddove, al limite, avrebbero dovuto fiSSre la data finale al 25/09/1992, in coincidenza L'ultimo accredito a favore EL predetto prima EL decesso EL CO O.; altrettanto arbitrariamente avevano attratto nel capo di accusa relativo alla vicenda IM/SI la ricezione ELla somma di L. 400.000.000 per l'acquisto L'appartamento, laddove tale circostanza di fatto era stata contestata in relazione alla vicenda ND, con la conseguenza che si era clamorosamente violato il diritto di difesa ELla TT P. e EL LL, totalmente estranei alla contestazione ELla vicenda ND e mai posti in condizione di difendersi in ordine alla medesima;
13) mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione sul giudizio di responsabilità degli imputati in ordine alla corruzione TT V., la cui consumazione era stata arbitrariamente fiSSta al dicembre 1993: La Corte territoriale contraddittoriamente, dopo avere dato atto che il patto corruttivo era stato concluso da LL NI, aveva ritenuto che, a fare data dal gennaio 1991 e fino al dicembre 1993, sarebbero subentrati gli eredi LL;
sul piano logico, la corruzione doveva ritenersi esaurita nell'anno 1990, considerato che è dato di comune esperienza che il pagamento al corrotto venga effettuato prima EL compimento L'atto o comunque in stretta contiguità temporale al medesimo;
14) inosservanza L'art. 2 c.p., erronea applicazione L'art. 319 ter c.p., illogicità ELla motivazione sulla corruzione EL TT
V.: manifestamente illogica era la motivazione ELla gravata sentenza, che, dopo avere qualificato la corruzione TT V. come reato "unico" (equiparabile sostanzialmente a quello permanente), non si era curata ELla successione di leggi nel tempo, che avrebbe imposto di applicare ai ricorrenti la legge più favorevole e, quindi, il combinato disposto degli artt. 319 e 321 c.p., considerato che l'asserito subentro nel patto corruttivo risaliva a gennaio 1991 (per l'applicazione ELla legge più favorevole, doveva aversi riguardo all'inizio ELla permanenza);
15) illogicità ELla motivazione in relazione al c.d. "episodio IN", al quale gli imputati erano stati ritenuti estranei, ma che pure non era stato trascurato nella valutazione complessiva EL materiale probatorio;
16) violazione EL principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) ed erronea applicazione L'art. 507 c.p.p. e art. 523 c.p.p., comma 6 con riferimento alle cc.dd. bozze di sentenza: il giudice di primo grado aveva ritenuto queste elemento principale e decisivo per pervenire alla pronuncia di colpevolezza degli imputati, ai quali, però, mai erano stati contestati tali elementi di prova, con l'effetto che v'era stata una grave e sostanziale violazione EL diritto di difesa, essendosi gli imputati trovati di fronte ad una "decisione di condanna compiuta", senza alcuna possibilità di contraddittorio;
tali elementi di accusa dovevano essere espreSSmente contestati agli imputati in sede di esame;
17) inosservanza ed erronea applicazione L'art. 603 c.p.p. e mancata assunzione di prova decisiva, in relazione alla omeSS acquisizione degli atti ELla causa civile IM/SI: i giudici di merito, avendo fondato la tesi ELla copiatura ELla sentenza sull'esame comparativo tra il contenuto di questa e quello ELle cc.dd. bozze e degli atti difensivi ELla SI, avrebbe dovuto completare la comparazione anche con gli atti difensivi L'IM, che, non essendo stati prodotti, avrebbe dovuto acquisire d'ufficio ex art. 603 c.p.p., così come sollecitato;
18) mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, in relazione all'omeSS disposizione di perizia grafologica sulle bozze di sentenza sequestrate al CI A., al fine di accertare chi ne fosse stato l'autore;
19) mancata assunzione di prove decisive richieste in primo grado e in sede di rinnovazione EL dibattimento, nonché illogicità ELla motivazione sul punto: non erano state ammesse prove decisive ai fini ELla individuazione EL giudice territorialmente competente, ELla corretta valutazione L'elemento psicologico EL reato in capo agli imputati e EL loro comportamento processuale, ELle asserite anomalie che avrebbero contraddistinto la causa civile, EL tentativo di transazione ELla controversia civile con la intermediazione ELla Presidenza ELla Repubblica;
20) erronea applicazione L'art. 495 c.p.p., comma 4 per la dichiarata decadenza ELle difese dall'esame L'imputato di reato connesso GI RA e mancata assunzione di prova decisiva;
21) violazione ELle regole in tema di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., comma 2 ) e vizio di motivazione sulle asserite anomalie processuali ELla causa IM/SI, quale indizio EL concorso di LL LI e ELla TT P. nel reato di corruzione;
22) violazione ELle regole in tema di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., comma 2) e vizio di motivazione, quanto ai bonifici EL
1991 e EL 1994 effettuati da LL LI in favore di TI C., CI A. e RA G.;
23) violazione ELle regole in tema di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., comma 2) e vizio di motivazione sulla ritenuta valenza indiziaria ELle dichiarazioni rilasciate da LI LL nel corso ELle indagini: erroneamente la Corte di merito aveva tratto elementi di convincimento per il giudizio di colpevolezza EL LL dalla asserita inverosimiglianza ELle dichiarazioni da costui rese, l'8/05/1996, all'A.G. elvetica in sede di rogatoria e con le quali aveva sostenuto, nella veste di semplice persona informata dei fatti e non di indagato, la sua totale buona fede nell'effettuare, in sostituzione EL padre, i pagamenti in favore EL CI A., L'RA G. e EL TI C., pagamenti di cui ignorava la sottostante causa illecita;
con tali dichiarazioni, in sostanza, il LL non si era difeso da alcuna accusa e non aveva inteso contrastare, attraverso falsità, un'accusa che non era stata ancora formulata;
24) violazione ELle regole in tema di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., comma 2) e vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità ELle disponibilità finanziarie EL TT V. all'accordo corruttivo, nonché in ordine al concorso EL LL in tale accordo: il coinvolgimento di LI LL nella corruzione era stato ravvisato nel fatto che sarebbe subentrato al padre nell'originario accordo corruttivo con il giudice TT V. e, in virtù di tale accordo, avrebbe effettuato, nel giugno 1991, il bonifico in favore EL CI A.; le disponibilità finanziarie EL TT V. tra il 1990 e il 1993, pur analiticamente descritte nella gravata sentenza, erano state apoditticamente ricollegate al detto accordo corruttivo, senza offrire alcuna giustificazione concreta di tale conclusione;
non si era considerato che tali disponibilità finanziarie potevano anche provenire dall'ipotizzato accordo corruttivo relativo alla vicenda ND, rimasta avvolta dalla nebbia EL dubbio;
25) violazione ELle regole in tema di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., comma 2) e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di una sufficiente consapevolezza in capo al LL di concorrere nella corruzione EL TT V.: pur a volere ammettere che LI LL avesse inteso ricompensare gli intermediari nella piena consapevolezza di attività corruttive pregresse poste in essere dal padre e alle quali egli era rimasto estraneo, non poteva da ciò semplicisticamente desumersi la rilevanza penale di una simile condotta;
i giudici di merito avrebbero dovuto offrire la prova che l'imputato avesse raggiunto la consapevolezza di una corruzione ancora in atto, che egli contribuiva, con efficienza causale, a portare a termine;
la condotta EL LL, invece, andava inquadrata, almeno sotto il profilo soggettivo, in un post factum non punibile;
26) erronea applicazione ELla legge penale, con riferimento agli artt. 319, 319 ter, 321 c.p., in relazione al giudizio di responsabilità per la corruzione EL TT: pur a volere condividere la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, l'addebito mosso ai ricorrenti andava inquadrato nella corruzione propria susseguente (essendosi limitati a ricompensare un atto contrario ai doveri di ufficio, dopo che lo stesso era stato adottato), punita ai sensi degli artt. 319, 321 c.p., non prevedendo l'art. 319 ter c.p. la corruzione in atti giudiziari susseguente, ma solo la fattispecie ELla corruzione antecedente (scopo di favorire o danneggiare una parte nel processo);
27) erronea applicazione L'art. 319 c.p., violazione ELle regole in tema di valutazione ELla prova (art. 192 c.p.p., comma 2) e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza ELla corruzione ELlo AN R. e EL concorso in tale illecito EL LL;
28) carenza di motivazione - quanto alla TT P. - in ordine all'elemento soggettivo EL reato, che non poteva essere desunto dal semplice fatto che la predetta avrebbe dato continuità ad una asserita azione corruttiva già esaurita e posta in essere dal marito;
29) carenza ed illogicità ELla motivazione in ordine al proscioglimento ELla TT P. dalla corruzione ELlo AN R. per prescrizione;
si sarebbe dovuto pervenire ad una assoluzione piena di merito;
30) inosservanza ed erronea applicazione L'art. 114 c.p., comma 1 - 3 per la mancata concessione alla TT P. L'attenuante ELla minima partecipazione o di quella ELla minorata resistenza all'altrui determinazione;
31) erronea applicazione ELla legge penale (art. 32 quater c.p.), con riferimento alla pena accessoria ELla incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
32) inosservanza L'art. 541 c.p.p. in relazione alla condanna ELla TT P. al pagamento ELle spese sostenute nei due gradi di giudizio dalla parte civile IM, che aveva revocato la costituzione nei confronti ELla predetta.
La difesa ELla TT P., in data 29/12/2005, ha depositato parere pro veritate EL prof. Paliero sulla questione di diritto relativa ELla corruzione in atti giudiziari susseguente, che andrebbe inquadrata nello schema degli artt. 319 o 318 c.p.. Con memoria depositata il 23/12/2005, la difesa EL LL ha prodotto il parere pro veritate EL prof. Pulitanò, cha affronta la questione in diritto relativa alla corruzione in atti giudiziari susseguente e alla sua corretta inquadrabilità nella normativa codicistica.
A seguito ELla entrata in vigore ELla L. n. 46 EL 2006, la difesa EL LL ha depositato in data 3/04/2006 motivi nuovi e memoria, con i quali ha ripreso e puntualizzato le principali doglianze articolate nel ricorso introduttivo.
Con ulteriore memoria depositata il 3/04/2006, la difesa EL LL ha stigmatizzato l'infondatezza EL ricorso EL P.G. in relazione alla configurabilità L'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e ne ha sollecitato il rigetto.
DIRITTO
QUESTIONI PROCESSUALI.
Competenza territoriale.
1- La disciplina ELla incompetenza per territorio ha carattere meno rigido di quella che regola la incompetenza per materia o la incompetenza funzionale, considerato che l'esigenza di determinare ed assicurare una competenza ratione loci si fonda su motivi di opportunità (facilità nell'accertamento dei fatti), che non investono l'intrinseca idoneità EL giudice alla funzione, la sua capacità tecnico-professionale e non incidono, quindi, in modo decisivo sulla vicenda processuale.
La normativa di rito vigente consente di rilevare ed eccepire l'incompetenza per territorio non già in ogni stato e grado come quella per materia o funzionale, ma entro limiti temporali stabiliti a pena di decadenza, oltre i quali la questione rimane preclusa, e ciò a testimonianza, come si legge nella relazione al progetto preliminare EL codice, ELla minore "preoccupazione" che detta questione desta nel legislatore, attento piuttosto a predisporre una disciplina improntata a mere "ragioni di celerità". I termini di decadenza sono differenziati a seconda che si instauri o meno l'udienza preliminare (art. 21 c.p.p., comma 2): nel primo caso, se è il giudice a rilevare l'incompetenza, la relativa declaratoria non potrà che essere oggetto EL provvedimento conclusivo letto in udienza, mentre, se è la parte ad eccepirla, sarà la chiusura ELla discussione a segnalare, per la parte medesima, il termine di decadenza;
nel secondo caso, il termine per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio è quello indicato dall'art. 491 c.p.p., comma 1, cioè subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento ELla regolare costituzione ELle parti. Entro quest'ultimo termine l'eccezione d'incompetenza, ritualmente sollevata ma respinta nel corso L'udienza preliminare, può essere riproposta, al fine di permettere un "controllo sulle statuizioni EL giudice L'udienza preliminare da parte EL giudice EL giudizio" (rel. prog. prel.), posto che la decisione di quest'ultimo, prevalendo su quella EL primo, previene ed evita situazioni di conflitto formale, privilegiando ancora una volta l'interesse ad una sollecita definizione EL processo (art. 28 c.p.p., comma 2). Superati i detti limiti temporali, interviene la perpetuatio jurisdictionis, per cui la cognizione ELla causa rimane attribuita al giudice procedente, anche nell'ipotesi che fatti eventualmente idonei a supportare la deducibilità EL vizio d'incompetenza emergano nel corso L'istruttoria dibattimentale. Non è casuale, infatti, che il legislatore, a differenza di quanto previsto dall'art. 439 c.p.p., comma 2 abrogato, non abbia inserito tra le questioni proponibili, oltre che in fase preliminare, anche nel corso EL dibattimento, se soltanto in questo sorgano (art. 491 c.p.p., comma 2), quella concernente il difetto di competenza per territorio,
il che conferma l'operatività ELla preclusione conseguente al decorso dei precisi limiti temporali fiSSti dall'art. 21 c.p.p., comma 2. D'altra parte, sarebbe incoerente la previsione di un meccanismo di rigorose preclusioni con quella di un permanente potere, officioso o su sollecitazione di parte, EL giudice di occuparsi ELla questione di competenza, perché si tradirebbe l'intento accelerativo che permea l'intera disciplina. Lo stesso Giudice ELle leggi, decidendo la questione di costituzionalità sull'obbligo di immediata deduzione L'incompetenza per territorio, anche se la possibilità di eccepirla non sia ancora sorta allo spirare EL termine e si manifesti successivamente, ha respinto l'eccezione, sottolineando che la norma di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1 non contrasta con l'art. 25 cost., comma 1, "sia perché restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, in modo da dare all'intereSSto la certezza circa il giudice che lo deve giudicare, sia perché l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione L'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla...peculiare natura ELla competenza in esame, per cui il legislatore può legittimamente ritenere, nella sua discrezionalità, di limitare la possibilità di rilevarne i vizi a vantaggio L'interesse all'ordine e alla speditezza EL processo", interesse che prevale rispetto anche all'esatta individuazione EL giudice naturale (cfr. C.
la coerenza EL sistema trova conferma anche nella previsione L'art. 24, che regola il potere EL giudice d'appello di rilevare l'incompetenza per territorio, con valutazione logicamente ex ante degli elementi originariamente disponibili, purché la relativa questione sia stata eccepita con le modalità previste dall'art. 21 c.p.p., comma 2 ovvero nei termini previsti dall'art. 491, comma 1 e,
respinta in primo grado, sia stata riproposta nei motivi di appello;
la pronuncia con la quale il giudice di appello respinge, a sua volta, l'eccezione d'incompetenza per territorio è impugnabile con ricorso per caSSzione e il conseguente sindacato di legittimità deve fare riferimento, onde non vanificare ex post gli effetti eventualmente consolidatisi ELla perpetuatio jurisdictionis, ai soli dati fattuali disponibili in sede di udienza preliminare o, in caso di citazione diretta a giudizio, nel momento immediatamente precedente la dichiarazione di apertura EL dibattimento.
3- A conclusione diversa da quella ELineata non può indurre il richiamo, fatto da alcuni ricorrenti, all'ordinanza 27/01/2003 ELle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che, decidendo sull'istanza di rimessione EL presente processo, già in stato di avanzata istruttoria dibattimentale, avevano - tra l'altro - sottolineato che era compito EL giudice procedente risolvere la questione ELla competenza territoriale, "nel doveroso rispetto degli inderogabili criteri stabiliti dagli artt. 8 e 9 c.p.p. ed utilizzando, ai fini di tale indagine, non solo la documentazione già acquisita al processo, ma anche quella indicata dalle parti a sostegno ELla proposta eccezione". Si è di fronte ad un obiter, non contenente alcuna precisa indicazione sulla corretta interpretazione ELle regole da osservare per risolvere la questione ELla competenza territoriale, con l'effetto che tutte le argomentazioni sopra svolte conservano la loro valenza e non sono poste in crisi dall'incidentale affermazione contenuta nel citato provvedimento ELle Sezioni Unite.
4- Ciò posto, si deve quindi avere riguardo al capo d'imputazione, così come originariamente formulato, in quanto sintesi EL materiale d'indagine acquisito ed espressione sul piano processuale EL principio di tipicità, per verificare se la competenza per territorio sia stata o no correttamente radicata presso il Tribunale di Milano.
Con specifico riferimento alla vicenda IM/SI, al di là ELla confusione e contraddittorietà in cui è incorsa la sentenza impugnata nella interpretazione EL capo d'accusa, osserva la Corte che in questo, dopo una premeSS generica sulla continuazione, sul concorso di persone nel reato e sulla finalità illecita perseguita (favorire LL NI e i suoi eredi nei vari gradi EL giudizio civile contro l'IM), sono limpidamente e specificamente indicate quattro condotte corruttive, addebitate - sotto il profilo attivo - alla TT P., a LL LI, al CI A. e al TI C. e - sotto quello passivo - al RD F., allo AN R., al TT V. e a ignoti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in forza presso gli uffici ELla Corte di CaSSzione. È agevole leggere il capo d'imputazione, che è strutturato in modo tale da non dare adito ad equivoci di sorta, nel senso che i corruttori/intermediari rispondono dei vari episodi di corruzione attiva, unificati dal vincolo ELla continuazione, e ciascun corrotto di quello di corruzione passiva così come singolarmente addebitato. Secondo la regola generale di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1 la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
Il ELitto di corruzione propria si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il pubblico ufficiale riceve la retribuzione o ne accetta la promeSS. Trattasi di figura criminosa a duplice schema, principale e sussidiario, per cui, secondo lo schema principale, il reato viene commesso con due essenziali attività in progressione, l'accettazione ELla promeSS e il ricevimento L'utilità e con quest'ultimo coincide il momento consumativo, mentre, secondo lo schema sussidiario, che si concretizza nella promeSS non mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione ELla medesima promeSS. Ne consegue che la dazione effettiva ELla retribuzione, in esecuzione EL pactum sceleris, non integra un posi factum penalmente irrilevante, ma rappresenta un approfondimento L'offesa tipica, il quale, determinando l'assorbimento ELla fattispecie sussidiaria in quella principale, sposta la consumazione EL reato nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta. Nel caso in esame, l'iniziale contestazione accusatoria non offre elementi sulla cui base potere individuare, con certezza, il locus commissi ELicti dei vari episodi corruttivi.
Ed invero, nulla si sa in ordine al luogo in cui sarebbero stati conclusi gli accordi corruttivi, tutti seguiti, però, sempre secondo la prospettazione accusatoria, dalla ricezione di denaro da parte dei pubblici ufficiali. In ordine a questo secondo aspetto ELla vicenda, emerge esplicitamente dal capo d'imputazione o implicitamente dalla documentazione bancaria acquisita in sede di indagini che lo AN R. avrebbe ricevuto il prezzo ELla corruzione in parte sul conto RO e in parte sul conto FO, intrattenuti presso la SBT di Bellinzona;
che anche il RD F. avrebbe ricevuto l'accredito illecito sul conto "Master 811", intrattenuto presso la steSS banca estera. Nulla si evince dai citati atti, quanto al luogo in cui sarebbe avvenuto il paSSggio di denaro dai corruttori al TT V. e agli ignoti pubblici ufficiali in servizio presso la Corte di CaSSzione. Quanto al TT V., in particolare, non è illogico il rilievo ELla Corte territoriale, secondo cui non può aversi riguardo, ai fini che qui intereSSno, agli accrediti di denaro contante su conti intrattenuti dal predetto presso istituti bancari romani o al pagamento da parte ELlo stesso di fatture relative a lavori di ristrutturazione di propri immobili, considerato che ciò è sicuramente indicativo ELla utilizzazione EL denaro proveniente dalla corruzione, ma non EL luogo in cui, in precedenza, il denaro sarebbe stato consegnato al magistrato dai corruttori e, quindi, EL luogo - che rimane non individuato - in cui si sarebbe consumato l'illecito. Conclusivamente, in base alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e alla documentazione relativa alle indagini preliminari e comunque posta a disposizione EL Gup, le corruzioni EL TT V. e degli ignoti pp.uu. in servizio presso la Corte di CaSSzione risultano essere state consumate sul territorio nazionale, ma se ne ignora il luogo esatto. Quelle ELlo AN R. e EL RD F., invece, risultano essere state commesse in parte sul territorio nazionale e in parte all'estero e, quindi, ai sensi EL capoverso L'art. 6 c.p., che privilegia il criterio L'ubiquità, devono considerarsi come commesse per intero in Italia, ma anche per esse rimane ignoto il luogo in cui si sarebbe verificata una parte L'azione che integra gli estremi ELla fattispecie tipica, non assumendo rilievo, ai fini ELla competenza, ogni altra materialità, per così dire, accessoria, che è estranea all'attuazione ELla situazione antigiuridica considerata. I criteri di collegamento per individuare, anche in relazione ai reati commessi in parte all'estero (art. 10 c.p.p., comma 3), il giudice territorialmente competente, pertanto, non possono che essere quelli indicati negli art. 8 e 9 c.p.p.. Non è applicabile, per quanto precisato, la regola generale ELla territorialità completa (locus commissi ELicti) di cui all'art. 8 c.p.p.. Seguendo rigorosamente l'ordine di gradualità previsto dal legislatore, non è applicabile neppure la regola suppletiva ELla territorialità parziale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, posto che non è noto l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte L'azione tipica, intesa come essenziale all'integrazione ELla fattispecie criminosa, ne' è invocabile il criterio EL forum rei di cui all'art. 9, comma 3, considerato che si è in presenza di più imputati con residenza, dimora o domicilio diversi e che la norma da ultimo citata non contiene una disposizione analoga a quella EL successivo art. 10, comma 1, parte 2 ("Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi").
È inevitabile, quindi, ai fini ELla individuazione EL giudice territorialmente competente per ciascun reato autonomamente considerato, il riferimento all'art. 9 c.p.p., criterio residuale ELla prima iscrizione di cui al comma 3. L'ufficio EL P.M. che per primo provvide a iscrivere la notizia di reato per cui si procede (artt. 319, 319 ter e 321 c.p.) nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. fu quello di Milano, e lo fece nell'anno 1995.
Nessun rilievo può avere al riguardo, per legittimare una diversa conclusione, la priorità d'iscrizione effettuata (25/10/1994) nel registro ignoti (mod. 44), a seguito L'esposto AR EL 6/04/1994, dalla Procura ELla Repubblica di ER, che ravvisò elementi per indagare in ordine al solo reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) e, avendo evidentemente escluso il coinvolgimento nella vicenda di magistrati EL distretto capitolino, trasmise poi gli atti per competenza alla Procura ELla Repubblica di MA. Il riferimento che l'art. 9 c.p.p., comma 3 e art. 335 c.p.p., comma 1, fanno all'iscrizione ELla
"notizia di reato" è rigorosamente formale e va apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto ELla denuncia pervenuta al P.M., atteso che costui, nell'esercizio EL proprio potere discrezionale non avente - per altro - natura giurisdizionale, non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che prima facie non costituiscono una notizia di reato o che, per la loro genericità e vaghezza, non evidenziano sintomatici elementi indizianti, ma meri sospetti. Non a caso il P.M. di ER, ricevuto il citato esposto AR, procedette inizialmente alla iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) e soltanto successivamente, dopo avere vagliato concretamente la situazione, dette corso all'iscrizione a mod. 44 EL solo reato di cui all'art. 326 c.p.. Impropriamente si è evocato il potere di aggiornamento ELle iscrizioni previste dall'art. 335 c.p.p., comma 1. per inferirne - a supporto ELla tesi ELla priorità d'iscrizione
- che il P.M. di ER avrebbe potuto e dovuto, sempre sulla base ELle informazioni pervenutegli che avevano fatto riferimento a fatti di corruzione, attualizzare l'iscrizione anche in relazione al reato di cui agli artt. 319, 319 ter, 321 c.p.. Al contrario, va osservato che il numero d'ordine EL registro ELle notizie di reato è un dato puramente estrinseco e che l'unico criterio, idoneo a determinare la priorità d'iscrizione, è quello sostanziale desumibile dall'art. 335 c.p.p., comma 2, secondo cui, quando non si tratti di mutamento
ELla qualificazione giuridica EL fatto ne' di diverse circostanze EL medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma: nella specie, il reato di cui agli artt. 319, 319 ter e 321 c.p., non integrando una diversa qualificazione giuridica o una aggravante EL fatto illecito in precedenza iscritto, ma un fatto diverso rispetto a quest'ultimo col quale concorre, avrebbe dovuto costituire oggetto di una nuova e autonoma iscrizione, alla quale la Procura di ER non ritenne di dare corso. Nè può fondatamente sostenersi che il reato di cui all'art. 326 c.p., commesso in MA, è in fatto contestato anche nel presente processo, per invocare quindi l'operatività ELla norma sulla competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16 c.p.p.). È vero che il capo d'imputazione, nella parte descrittiva
ELla corruzione passiva di ignoti pp.uu. in servizio presso la Corte di CaSSzione, fa riferimento - in relazione al c.d. episodio RD - alla violazione EL segreto d'ufficio, ma non può sfuggire che tale riferimento è esclusivamente funzionale alla individuazione L'atto (contrario ai doveri d'ufficio) oggetto L'illecito mercimonio e non assume, nell'economia EL capo d'accusa, una propria autonomia, tanto che non è, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, addebitato ad alcuno.
La norma sulla competenza per connessione non può trovare operatività neppure in relazione al ELitto di falso per soppressione (art. 490 c.p.) ELla procura alle liti IM, commesso sicuramente in MA ed oggetto di altra denunzia L'AR in data 30/01/1992 alla Procura ELla Repubblica di MA, che provvide tempestivamente alla relativa iscrizione nel registro ELle notizie di reato. Ciò perché anche tale illecito non è oggetto di contestazione nel presente procedimento.
Correttamente, pertanto, la competenza per territorio si è radicata presso il Tribunale di Milano in forza ELla regola suppletiva che richiama quale criterio di collegamento residuale quello ELla prima iscrizione, avvenuta, quanto al reato di corruzione in atti giudiziari, in Milano. Ciò vale per tutti gli episodi corruttivi, così come originariamente contestati, rispetto ai quali, per le ragioni esposte, non sono individuabili più giudici astrattamente competenti, ma un solo giudice, sicché, pur a volere considerare la connessione ex art. 12 c.p.p., lett. a) e lett. b) tra i medesimi episodi, non opera - per la determinazione ELla competenza - la regola di cui all'art. 16 c.p.p.. A margine di tutto quanto sin qui esposto, va sottolineato che il criterio residuale sul quale si è fatto leva per stabilire la competenza territoriale non viola il principio EL giudice naturale. È vero che il criterio generale individua quale giudice naturale quello EL forum commissi ELicti, cioè il giudice EL luogo dove tutti gli elementi costitutivi ELla fattispecie si sono realizzati, scelta giustificata dalla esigenza di facilitare l'acquisizione e la valutazione ELla prova, ma non può sfuggire che, quando la realtà fattuale acquisita agli atti EL procedimento non offre alcun elemento per assecondare la tendenza perseguita, in via prioritaria, dal legislatore con la indicazione EL citato criterio di collegamento, sorge la imprescindibile necessità di rendere operativi altri criteri suppletivi, che comunque individuano, in armonia con il dettato L'art. 25 Cost., comma 1, il giudice precostituito per legge, quale deve considerarsi quello individuabile, nell'ambito di una rigorosa e vincolante gradualità, in base alla regola dettata L'art. 9 c.p.p., comma 3. 5- A non diversa conclusione deve pervenirsi in relazione alla vicenda "OD ND", che si concreta in un unico fatto-reato di corruzione in atti giudiziari, addebitato, secondo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., a BE LV, TI C., CI A., RA G. e TT V..
Ai fini ELla individuazione EL giudice territorialmente competente, deve farsi riferimento, anche in questo caso, alle regole generali e suppletive di cui agli artt. 8 e 9 c.p.p.. Non è applicabile la regola dei forum commissi ELicti (art. 8 c.p.p., comma 1), non essendo noto il luogo di consumazione EL
reato, sia con riferimento a quello in cui sarebbe stata raggiunta l'intesa corruttiva, sia con riferimento a quello in cui sarebbe avvenuto l'eventuale versamento EL pretium sceleris. In difetto di indicazioni anche circa il luogo o i luoghi in cui sarebbe avvenuta una parte L'azione tipica, non può trovare operatività neppure la regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1. È di ostacolo alla applicazione L'ulteriore regola suppletiva EL forum rei di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2 la circostanza che i concorrenti nel reato, al momento in cui la questione ELla competenza fu sollevata in sede di udienza preliminare e in questa la corrispondente situazione fattuale si cristallizzò, risiedevano in luoghi diversi, il BE S. in Arcore e gli altri coimputati in MA.
A tale proposito, va rilevato che la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione EL reato emeSS nei confronti EL BE S., previa concessione al medesimo ELle circostanze attenuanti generiche, non spiega alcuna conseguenza sulla competenza per territorio affermata dal Gup di Milano in base al criterio di collegamento di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3.. In sostanza, non può condividersi la tesi che, per effetto EL proscioglimento EL predetto imputato, il solo non residente in MA, diverrebbe operativa per gli altri coimputati, tutti residenti in MA, la regola suppletiva dettata dall'art. 9 c.p.p., comma 2, ai fini ELla individuazione EL giudice territorialmente competente (forum rei, in base al criterio ELla residenza). Ed invero, richiamati tutti i principi innanzi esposti circa il momento in cui la questione ELla competenza per territorio, sulla base dei dati di fatto disponibili in quello stesso momento, deve essere sollevata e risolta, osserva la Corte che, una volta ritenuta correttamente radicata la competenza, su questa non possono più incidere le successive dinamiche processuali, anche con riferimento alle soluzioni conclusive adottate dal giudice sul merito ELla vicenda portata alla sua cognizione. Più in particolare, la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad una imputazione e ad un imputato, la cui presenza ha originariamente inciso sulla individuazione EL giudice territorialmente competente a occuparsi anche di altri reati e di altri imputati, per i quali - se isolatamente considerati - sarebbe stato competente un diverso giudice, non è idonea a spostare la competenza ormai radicata in ossequio ad una ben precisa regula iuris, i cui effetti non sono contraddistinti dalla provvisorietà, ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio ELla perpetuatio jurisdictionis e legittimano il potere decisorio EL giudice al quale è devoluta la cognizione ELla vicenda processuale. Non va sottaciuto per altro che, se si opinasse diversamente, verrebbe compromesso proprio quell'interesse all'ordine e alla speditezza EL processo (C.
senza dire che si verificherebbe uno scardinamento EL sistema, se la soluzione di tale questione, anziché ancorarla alla situazione di fatto cristallizzatasi con l'esercizio L'azione penale, la si rapportasse, rendendola fluida ed incerta, alle mutazioni connesse all'evoluzione EL processo. Soltanto l'adozione, prima ELla chiusura ELla fase ELle indagini, di una pronuncia di archiviazione in ordine ad alcuno dei reati o degli imputati, è idonea eventualmente a fare venire meno le ragioni L'iniziale individuazione EL giudice competente anche per altre regiudicande connesse, senza con ciò violare il principio ELla perpetutio jurisdictionis, che si realizza, lo si ribadisce, soltanto in relazione a quanto devoluto al giudice dal P.M. con l'esercizio L'azione penale. È al criterio residuale ELla prima iscrizione (art. 9 c.p.p., comma 3) che deve farsi ricorso, per individuare, anche in relazione alla vicenda in esame, il giudice territorialmente competente.
Fu la Procura ELla Repubblica di Milano ad iscrivere, per prima, nell'anno 1995, la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. Non può ritenersi prioritaria la iscrizione effettuata, nell'anno 1993, dalla Procura ELla Repubblica di ER nel registro mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato) L'esposto in data 30/08/1993 di tale AV CO, che aveva genericamente sollecitato di verificare il comportamento tenuto dai magistrati ELla Corte d'Appello di MA nell'adottare la sentenza 24/01/1991 sul c.d. "lodo ND". Detta iscrizione, in quanto non relativa a "notizia di reato", tanto che seguì l'archiviazione EL citato esposto, non è idonea, infatti, ad integrare il criterio di collegamento al quale fa riferimento l'art. 9 c.p.p., comma 3. 6- Tutte le argomentazioni sin qui svolte sul tema ELla competenza hanno carattere assorbente e decisivo su quanto diffusamente argomentato al riguardo dai ricorrenti.
Impedimento imputati.
Posizione TI C..
1- L'udienza preliminare relativa al processo IM/SI, iniziata il 5/11/1998 e protrattasi per più giorni non in immediata successione tra loro, era stata celebrata - nei giorni 17, 22 settembre, 5 e 6 ottobre 1999 - senza la presenza L'imputato TI C., la cui istanza di rinvio, giustificata da concomitanti e documentati impegni parlamentari, era stata disattesa dal Gup con ordinanze in pari data. Il Tribunale di Milano, poi, investito ELla questione di nullità conneSS al mancato rinvio L'udienza preliminare per la ragione dedotta, con ordinanze 14 luglio, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001, aveva ritenuto, sia pure sulla base di una diversa motivazione e considerati (nel provvedimento EL 21 novembre) anche gli effetti ELla
2- Va precisato che la
Il Giudice ELle leggi, inoltre, in pendenza EL ricorso in esame, con sentenza n. 451/05, risolvendo altro conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati contro il Tribunale di Milano, annullava anche le ordinanze 14 luglio, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001 ELlo stesso Tribunale, nella parte in cui avevano affermato "che il Gup non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova L'impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione EL capo gruppo parlamentare;
che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l'effettiva presenza L'imputato ai lavori parlamentari". 2a- Si pone quindi, innanzi tutto, il problema circa la portata e le ripercussioni che tali sentenze costituzionali di annullamento possono eventualmente avere nel presente processo, considerato che la difesa L'imputato, facendo leva proprio su queste pronunzie, ha reclamato sostanzialmente il ritorno alla fase L'udienza preliminare, ritenendolo una conseguenza automatica ed obbligata L'annullamento disposto dal Giudice ELle leggi. Così non è.
A norma ELla L. n. 87 EL 1953, art. 37 il conflitto tra i poteri ELlo Stato sorge "per la ELimitazione ELla sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali"; e il successivo art. 38 ELla steSS legge afferma che la Corte Costituzionale risolve il conflitto "dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla". Nessun dubbio, quindi, che oggetto centrale EL giudizio costituzionale sia essenzialmente la dichiarazione ELla competenza e non la validità L'atto L'uno o L'altro potere. All'atto, invero, la cui adozione può essere soltanto eventuale (si pensi ad un mero comportamento anche omissivo), la legge non attribuisce particolare importanza neppure sotto il profilo ELla decorrenza dei termini per sollevare conflitto, tanto che nessun termine è stabilito al riguardo. È dato acquisito, per altro, che perché esista un conflitto non è neceSSria una vera e propria vindicatio potestatis, ma possono verificarsi conflitti cc.dd. "da menomazione o da interferenza", situazione quest'ultima che si concretizza quando un organo, senza superare formalmente i confini ELle sue attribuzioni, eserciti i suoi poteri in maniera tale che risultino compromesse le attribuzioni di un altro organo appartenente a un diverso potere ELlo Stato. Nel caso che ci occupa, il Giudice ELle leggi ha risolto un classico conflitto "da menomazione o da interferenza", stabilendo la regola (cfr.
L'annullamento L'atto viziato, in sostanza, realizza l'eliminazione degli effetti ELlo stesso soltanto nei confronti dei poteri tra i quali si è svolto il conflitto, mentre nei confronti dei soggetti terzi, che al giudizio costituzionale non sono legittimati (come si è ritenuto per il TI C.), tali effetti rimangono, almeno formalmente, fermi, salvo quanto si puntualizzerà in seguito.
Essendo questa la portata ELle decisioni costituzionali, devesi perentoriamente escludere che il Gup EL Tribunale di Milano, nell'adottare i provvedimenti in discussione, fosse affetto, come pure alcuni ricorrenti hanno sostenuto, da "incompetenza costituzionale", vale a dire da una carenza assoluta di potere decisorio, conseguente alla mera istanza di rinvio avanzata dall'imputato-parlamentare, le cui prerogative costituzionali sono rapportate non al suo status soggettivo, ma al concreto esercizio ELle funzioni. Dopo l'abrogazione L'istituto L'autorizzazione a procedere, infatti, la posizione processuale L'imputato- parlamentare "non è assistita da speciali garanzie costituzionali diverse da quelle stabilite, sul piano sostanziale, dall'art. 68 Cost., comma 1, ...e, sul piano procedimentale, dal medesimo art. 68 Cost., comma 2 e 3", con l'effetto che, "al di fuori di queste taSStive ipotesi, trovano applicazione, nei confronti L'imputato parlamentare, le generali regole EL processo, assistite dalle correlative sanzioni e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali" (cfr.
È la steSS Corte Costituzionale ad avvertire che il prosieguo EL processo penale, dopo l'annullamento dei provvedimenti EL Gup, "sotto nessun profilo può considerarsi come giudizio di ottemperanza EL giudizio costituzionale, ostando a tale configurazione le differenze oggettive e soggettive esistenti ira il processo costituzionale e quello penale" (
3- I giudici milanesi hanno, tra l'altro, sottolineato l'ininfluenza L'allegato impedimento L'imputato a comparire, per giustificare il rinvio ELle udienze preliminari successive alla prima, non essendo richiesta, ai sensi L'allora vigente art. 420 c.p.p., la presenza EL medesimo imputato alle udienze eventualmente in prosecuzione. Tale argomento, di natura squisitamente processuale, ha una sua decisiva rilevanza.
La lettera L'art. 420 c.p.p., comma 4, nel testo vigente all'epoca L'udienza preliminare, cioè prima ELla modifica introdotta con la L. n. 479 EL 1999, induce a ritenere che, facendo richiamo all'art. 486 c.p.p., ai soli commi 1 e 2 l'impedimento L'imputato era rilevante unicamente per la partecipazione alla prima udienza e non a quelle successive;
non era, infatti, richiamato anche L'art. 486 c.p.p., il comma 3 relativo appunto alle "successive udienze".
Si potrebbe obiettare che il mancato riferimento a quest'ultima norma non assumerebbe significato dirimente, essendo stata l'udienza preliminare concepita originariamente dal legislatore come "unica udienza" al termine ELla quale il Gup doveva assumere la decisione. L'argomento, però, per quanto suggestivo, non appare decisivo. L'art. 422 c.p.p., nel testo vigente prima ELla c.d. riforma Carotti, prevedeva la possibilità - per il giudice - di indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rendeva neceSSrio acquisire nuove informazioni e - per le parti - di produrre documenti e di sollecitare l'ammissione di nuovi mezzi istruttori, il che ovviamente non poteva che trovare concreta attuazione, per lo più, in una pluralità di udienze in successione tra loro.
D'altra parte, la diversa disciplina dettata dal previgente art. 420 per l'udienza preliminare, rispetto a quella prevista dall'art. 486 per l'udienza dibattimentale, non deve considerarsi una "anomalia", come si desume dalla
"Diversa è la funzione ELle parti, e quindi anche EL difensore, nell'udienza preliminare. Questo momento processuale, infatti, è stato concepito per dare ingresso a un contraddittorio orale sulla richiesta di rinvio a giudizio EL pubblico ministero. Nell'udienza preliminare, le parti sono chiamate, rispettivamente, a sostenere o contrastare la richiesta di giudizio sulla base dei risultati L'attività di indagine preliminare, la cui documentazione è integralmente depositata dal pubblico ministero nella cancelleria EL giudice unitamente all'atto di esercizio L'azione penale. Un'attività, dunque, che si caratterizza in senso riduttivo rispetto a quella dibattimentale, non solo perché si risolve in una discussione sul significato e sulla concludenza di elementi di prova preformati, ma perché, come più volte ribadito da questa Corte, anche dopo la caduta ELla regola L'evidenza originariamente inserita nell'art. 425 c.p.p., eSS è funzionale ad una decisione comunque di natura processuale, la quale non esprime valutazioni sul merito L'accusa, ma sulla domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero". Ed ancora, ...anche relativamente alle scelte verso i procedimenti speciali, va detto che esse non derivano, di norma, dagli sviluppi L'udienza preliminare, sibbene dalla valutazione ELla consistenza dei risultati ELle indagini e ELle prospettive circa l'esito di un eventuale giudizio di merito;
tanto che, mentre il patteggiamento non riceve una preferenziale collocazione normativa in tale fase EL procedimento (artt. 446 e 447 c.p.p.), la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta anche prima L'udienza preliminare (art. 439 c.p.p., comma 1), e, quindi, essere espreSS da un imputato posto in grado di ricevere, a tal fine, una tempestiva consulenza dal proprio difensore. Ed infine, "...l'esigenza che, nel corso EL processo, all'imputato...sia costantemente assicurata l'assistenza...tecnica non implica che sempre e comunque tale assistenza debba essere prestata dal difensore precedentemente nominato, essendo ragionevole che il legislatore, in relazione all'importanza ELla sede processuale e ai concreti contenuti in cui si sostanzia (la correlativa)... attività, operi un bilanciamento tra l'interesse L'assistito alla presenza EL difensore fiduciario e l'interesse pubblico alla speditezza EL processo....L'effettività EL diritto (alla difesa) non comporta...che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase processuale;
anzi la modulabilità ELle forme e dei contenuti in cui si articola il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o ELle varie fasi processuali è stata costantemente ritenuta da questa Corte legittima espressione ELla discrezionalità legislativa".
Con l'ampia citazione che precede, si vogliono porre in evidenza le particolari caratteristiche L'udienza preliminare, per come era concepita ante L. n. 479 EL 1999, sotto i seguenti profili:
a) non era, in linea di principio, un'udienza decisoria che pregiudicasse i diritti L'imputato;
b) era essenzialmente un'udienza di natura tecnico-giuridica, nella quale non solo la partecipazione L'imputato non era determinante ai fini EL diritto difensivo, ma neppure quella EL difensore fiduciario era imprescindibile, posto che ben poteva essere sostituito, in caso di legittimo impedimento, da un difensore di ufficio;
c) in sostanza, date tali caratteristiche L'udienza preliminare, può affermarsi che il diritto di difesa, pur ampiamente assicurato, assumeva una diversa modulazione rispetto a quello che doveva essere garantito in sede dibattimentale, nel senso che si rapportava al valore "riduttivo" (come si esprime la steSS Corte Costituzionale) L'attività svolta nell'udienza preliminare, alla funzione che in eSS le parti spiegavano, alla natura assolutamente peculiare EL contraddittorio.
A riprova ELla diversa rilevanza attribuita alla presenza L'imputato in udienza preliminare o in dibattimento, si pone, inoltre, la disposizione L'art. 423 c.p.p., comma 1. Se l'imputato non è presente nell'udienza preliminare, la modifica L'imputazione, il reato connesso a norma L'art. l2 c.p.p., comma 1, lett. b) o la circostanza aggravante sono comunicate dal pubblico ministero al difensore "che rappresenta l'imputato ai fini ELla contestazione", senza necessità di alcuna notificazione diretta a quest'ultimo. Se l'imputato, invece, non è presente in dibattimento (contumace o assente) e la contestazione EL P.M. ex artt. 516 e 517 c.p.p., regolarmente verbalizzata, non può essergli moSS direttamente, si provvede, ai sensi L'art. 520 c.p.p., alla notifica L'estratto EL verbale EL dibattimento all'imputato e il dibattimento è rinviato ad una nuova udienza per la prosecuzione. Il sistema, così come costruito dal legislatore e come interpretato dalla Corte Costituzionale, era orientato nel senso che - ferma restando la necessità ELla rituale citazione L'imputato alla (prima) udienza preliminare, senza la quale l'udienza steSS doveva essere differita per rinnovare la citazione;
ferma restando la necessità ELla notifica L'avviso d'udienza al difensore di fiducia - l'udienza preliminare poteva iniziare o proseguire anche nel caso di legittimo impedimento EL difensore fiduciario, che doveva essere sostituito da quello di ufficio;
le successive udienze (eventuali) in prosieguo ELla prima erano consentite anche in presenza di un legittimo impedimento L'imputato a comparire, e ciò perché l'udienza steSS aveva un carattere essenzialmente "tecnico" e non decisorio e perché la possibilità di richiesta di riti alternativi da parte L'imputato (personalmente o, in caso di impedimento, a mezzo EL difensore munito di procura speciale) rimaneva comunque garantita, sia prima che dopo la data fiSSta per l'udienza, dalla conoscenza EL materiale di indagine prodotto dal P.M..
Da ultimo, va considerato che la modifica legislativa L'udienza preliminare per effetto ELla L. n. 479 EL 1999, che ha introdotto l'art. 420 ter, ha parificato la posizione L'imputato e EL difensore, nel senso che qualunque legittimo ed accertato impedimento di ciascuno di essi a comparire alla prima udienza o a quelle successive comporta neceSSriamente il rinvio L'udienza. Il fatto che il legislatore sia intervenuto nella materia costituisce argomento a favore ELla tesi secondo cui il sistema previgente non era di per sè in contrasto con le norme costituzionali, tanto che, come si è visto, per quanto attiene alla sostituzione EL difensore fiduciario assente per legittimo impedimento, il Giudice ELle leggi aveva ritenuto legittima la norma L'art. 420 c.p.p. (vecchia formulazione), mentre per quanto riguarda l'assenza per legittimo impedimento L'imputato nelle udienze successive alla prima non si era mai posta questione di costituzionalità. È vero che l'argomento può essere ribaltato nel senso che proprio la discutibile legittimità EL sistema originariamente previsto dall'art. 420 potrebbe avere indotto il legislatore ad intervenire. Quest'ultima prospettazione, però, non considera il fatto che la novella legislativa è intervenuta soltanto dopo l'integrazione L'art. 111 ELla Costituzione attraverso l'inserimento dei commi relativi al c.d. "giusto processo". La legge modificativa L'art. 420, infatti, è datata 16/12/1999, mentre l'integrazione costituzionale è EL 23/11/1999. La successione cronologica dei due eventi legislativi è sufficientemente sintomatica per dimostrare come la necessità di modificare il sistema originariamente previsto dall'art. 420 sia sorta soltanto a seguito ELla modifica costituzionale sul "giusto processo", mentre tale esigenza non era cogente nel periodo anteriore ad eSS.
Sulla base di tutte le considerazioni esposte e richiamato il principio EL tempus regit actum, devesi concludere che correttamente, alla luce ELla normativa all'epoca vigente, il Gup non accordò all'imputato TI C. il sollecitato rinvio per impedimento parlamentare e dette corso alla celebrazione ELle sessioni L'udienza preliminare successive alla prima, non assumendo rilievo l'assenza in esse (anche se giustificata) L'imputato.
Il contrario orientamento seguito, attraverso una non espreSS operazione ermeneutica, da questa steSS Sezione nella richiamata sentenza 29/01/2003 (ric. Lodigiani e altri) non può essere condiviso, proprio perché non affronta ex professo il problema e non tiene conto degli argomenti innanzi esposti. Essendosi, per altro, escluso che il Gup, nell'adottare i provvedimenti censurati, sia venuto a trovarsi in una situazione di c.d. "incompetenza costituzionale" e quindi di radicale carenza di potere, devesi ritenere che al motivo di ricorso esaminato nessun interesse hanno quei ricorrenti (diversi dal TI C.) che ad esso pure hanno fatto riferimento.
4- Non può peraltro essere trascurata una ulteriore riflessione sulla dedotta violazione L'art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione al mancato intervento L'imputato nelle note udienze, onde verificare se l'ipotizzata nullità abbia avuto o no concrete ricadute sul diritto di difesa, la cui valenza non va apprezzata in astratto, ma deve essere ancorata a parametri di effettività. Va subito detto che, pur a volere ammettere la nullità ELle citate udienze, si sarebbe in presenza di una invalidità sostanzialmente non lesiva ed innocua o, a tutto concedere, di una invalidità per così dire "circoscritta", che non ha avuto effetti diffusivi sull'ulteriore sviluppo EL procedimento.
La nullità è sanzione che rivela la più tipica specie di invalidità, espreSSmente comminata dalla legge (principio di taSStività) con riferimento a patologie L'attività processuale. È pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, "immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato"; nel contempo, però, non può sottacersi che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo ELla garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale ELla sanatoria per "conseguimento ELlo scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa.
È vero che le forme processuali sono un valore, ma lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sè "irrilevante" o inidonea a riverberasi sulla validità degli atti processuali successivi.
4a- Ciò posto, osserva la Corte che il mancato intervento, per legittimo impedimento, L'imputato ad alcune sessioni L'udienza preliminare, non essendo ricollegabile alla omeSS citazione - regolarmente avvenuta - EL medesimo imputato per la udienza preliminare, nella quale si costituì regolarmente, integrerebbe - in tesi - una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p., lett. c). Si tratterebbe di nullità che, nel caso specifico, non ha pregiudicato il diritto di difesa EL TI C. ed è rimasta comunque circoscritta all'attività svolta e alle decisioni adottate in dette sessioni.
Non può mancarsi di sottolineare, invero, che l'udienza preliminare si protrasse per un intero anno (iniziata il 5/11/1998, si concluse il 15/11/1999) e si articolò, al di là dei numerosissimi rinvii determinati da impedimento EL TI C. o dall'astensione dalle udienze degli avvocati difensori, in distinti momenti temporali, nei quali il predetto imputato, ove si eccettuino le quattro udienze di cui si discute, fu personalmente presente, venendo così posto nella condizione di spiegare anche l'autodifesa, affiancata all'assistenza tecnica sempre e costantemente garantitagli, e di esercitare tutte quelle facoltà che il nuovo codice di rito gli attribuisce. L'attività processuale espletata nel corso ELle sedute d'udienza nelle quali l'imputato, per i dedotti impegni parlamentari, rimase assente ebbe carattere meramente interlocutorio, nel senso che in esse, con l'intervento attivo ELla difesa tecnica, vennero illustrate al giudice questioni attinenti alla presenza o meno di atti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p. (udienze EL 17 e 22 settembre 1999), fu affrontato e risolto, "in via preliminare", il problema relativo alla formulazione EL capo d'imputazione (udienza EL 5 ottobre 1999), i difensori L'imputato, sempre "in via preliminare", sollecitarono, per una serie di ragioni in rito, la declaratoria di nullità ELla richiesta di rinvio a giudizio (udienza EL 6 ottobre 1999). Nella seduta EL 30 settembre 1999 (immediatamente successiva a quelle EL 17 e 22 settembre), il TI C. intervenne regolarmente, senza eccepire alcunché in ordine alla mancata notifica EL relativo avviso (a cui avrebbe avuto diritto, nel presupposto EL legittimo impedimento a comparire nella precedente udienza), con ciò sanando l'ipotetico vizio, e in ordine a quanto verificatosi in sua assenza. Anche nelle sedute EL 25 ottobre, 4 e 15 novembre, successive a quelle EL 5 e 6 ottobre, il TI C. comparve regolarmente, ricalcando il comportamento di cui al capoverso che precede.
4b- È agevole dunque rilevare che non si è verificata alcuna concreta menomazione EL diritto di difesa L'imputato, il quale comunque intervenne nel corso L'udienza preliminare, sia prima che dopo le sedute in cui fu assente, e quindi fu posto nella condizione di avvalersi potenzialmente di tutte le facoltà accordategli dalla legge, ivi compresa quella di sollecitare la rinnovazione L'attività alla quale non aveva personalmente presenziato. In realtà, la rilevata natura interlocutoria degli argomenti trattati in assenza L'imputato non ha pregiudicato il diritto di difesa di costui, posto comunque - lo si ribadisce - nella condizione di esercitarlo direttamente o tramite i suoi avvocati durante l'ulteriore corso L'udienza preliminare, conclusasi soltanto in data 15/11/1999.
Va peraltro stigmatizzata la non ortodoSS metodologia di gestione L'udienza preliminare che vide, su accordo in verità ELle parti (cfr. verbale EL 29/03/1999), non rispettate le sequenze di cui all'art. 421 c.p.p. e la frammentazione degli argomenti di discussione, che invece - secondo la previsione ELla steSS norma - dovevano essere formulati e illustrati unitariamente. Tale precisazione s'impone, per evidenziare che proprio tale frammentazione ha prodotto l'effetto di diluire e dilatare nel tempo la difesa L'imputato, eliminando qualunque sbarramento preclusivo e legittimando così la possibilità, concretamente offerta, di riproporre nel prosieguo L'udienza qualunque argomento difensivo meritevole di attenzione da parte EL Gup e non trattato in precedenza alla presenza L'imputato.
Si è quindi, a tutto voler concedere, di fronte a nullità che, pur innegabili sotto il profilo formale, si sono rivelate "irrilevanti", il che non si traduce in una contradictio in adiecto, ove si consideri che la tipicità ELla nullità va vista in funzione ELlo scopo al quale è preordinata, quello cioè di garantire il giusto processo, con il sostanziale rispetto di tutti i principi che lo governano, il che, nella specie, non può negarsi che sia avvenuto. Non va tralasciata qualche considerazione ancora in ordine al fenomeno ELla c.d. "nullità derivata", sul quale ha fatto essenzialmente leva il ricorrente per accreditare la tesi ELla nullità L'atto conclusivo L'udienza preliminare (decreto dispositivo EL giudizio) e, quindi, di tutta l'attività processuale a questo conseguente.
I confini di tale fenomeno vanno ovviamente individuati alla luce EL significato da attribuire all'espressione codicistica di cui al primo comma L'art, 185 c.p.p. "atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo", espressione che indica il limite ELla diffusione EL vizio. Tale propagazione va circoscritta, come incisivamente si è affermato, alle "sole sequele dinamiche neceSSrie", cioè ai soli casi in cui sia dato rinvenire tra gli atti un collegamento giuridico- funzionale assolutamente indefettibile, nel senso che l'atto nullo deve porsi come condizione neceSSria ed imprescindibile per il compimento di quello successivo, che finisce per essere inevitabilmente contaminato dal vizio EL primo: deve sussistere, cioè, un nesso di dipendenza reale ed effettiva tra gli atti, rimanendo ininfluenti quei vincoli di carattere meramente cronologico ed occasionale.
Ciò posto, non v'è dubbio che quella parte - puramente interlocutoria - L'udienza preliminare celebrata in assenza L'imputato, se ritenuta affetta da nullità, non è in relazione rigorosamente funzionale al provvedimento di rinvio a giudizio EL TI, nel senso che le va negata quella forza propulsiva, intesa come trama neceSSria EL procedimento e come presupposto indefettibile L'ulteriore corso EL medesimo, e le va riconosciuta, invece, una propria autonomia cristallizzata ai momenti cronologici che la riguardano, senza riverberi sul prosieguo L'udienza, a cui l'imputato - come si è detto - partecipò regolarmente, e soprattutto sull'atto conclusivo ELla steSS, adottato alla luce ELla discussione unitariamente considerata e ELle conclusioni formulate ed illustrate (o formulabili ed illustrabili) dalle contrapposte parti processuali con riferimento agli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, nonché agli atti e ai documenti ammessi dal giudice prima ELla
discussione. Il percorso argomentativo sin qui seguito deve trovare la sua sintesi nel principio secondo cui la nullità di una sessione L'udienza preliminare (ante riforma L. n. 479 EL 1999), tenutasi in assenza L'imputato pur legittimamente impedito, non va dichiarata se da eSS non sia derivato, al di là ELlo sterile dato formale, un effettivo pregiudizio al diritto di difesa L'imputato, posto comunque nella condizione, nell'ambito EL complessivo iter procedurale dinanzi al Gup, di dare massima eSPnsione all'esercizio di tale diritto;
in ogni caso, detta nullità rimane circoscritta all'attività svolta nella sessione e non si propaga all'atto conclusivo L'udienza, se rispetto a questo si pone come mero antecedente cronologico, ma non funzionalmente neceSSrio. Posizione CI A..
5- Sull'impedimento per ragioni di salute a partecipare alle udienze dibattimentali EL 17, 18 e 31 maggio 1992 dinanzi al Tribunale di Milano, rileva la Corte che la valutazione effettuata in sede di merito, per disattendere le corrispondenti istanze di rinvio, è congrua, immune da vizi logici e supportata dagli esiti ELle visite fiscali alle quali il CI A. fu sottoposto, che ne attestarono la condizione di salute non incompatibile con la sua partecipazione alle dette udienze;
tale apprezzamento valutativo si sottrae, pertanto, a qualunque censura di legittimità, che, in verità, sullo specifico punto, neppure il ricorrente articola, al di là EL generico richiamo storico ai citati provvedimenti che disattesero le sue istanze.
5a- La censura EL ricorrente si incentra essenzialmente sul mancato accoglimento L'istanza di rinvio, giustificata sempre da motivi di salute, L'udienza dibattimentale EL 29/07/2002. Anche al riguardo, la valutazione dei giudici di merito circa l'inesistenza di un assoluto impedimento L'imputato a comparire appare assistita da congrua e logica motivazione, supportata dal giudizio prognostico formulato dai medici ELla clinica presso la quale il CI A. era stato sottoposto, in data 12/07/2002, a intervento chirurgico di resezione di adenoma prostatico (prognosi di giorni 15), nonché dall'esito ELla visita fiscale alla quale il predetto era stato sottoposto in data 20 luglio e che aveva accertato un decorso post-operatorio regolare e confermato l'impedimento a comparire per quel giorno, con una prognosi sino al giorno 26 successivo, giudizio questo sostanzialmente non contraddetto, sotto il profilo ELla insussistenza L'assoluto impedimento per la partecipazione all'udienza EL 29 luglio, dalle prodotte certificazioni mediche di parte.
Il richiamo che il ricorrente fa alla circostanza che il medico fiscale sconsigliò, per il giorno 20/07/2002, anche il trasporto in autolettiga EL paziente (pag. 30 EL ricorso) è fuori luogo e non pertinente, posto che non viene in considerazione l'udienza EL 20 luglio, che proprio sulla base ELla detta attestazione medica venne rinviata, ma quella EL successivo giorno 29, quando cioè era ormai decorso il periodo previsto (sei giorni) dal citato sanitario per il recupero da parte EL paziente di una condizione fisica accettabile. Non va sottaciuto, peraltro, che, pur a volere ritenere nulla - per il CI A. - l'attività espletata nell'udienza di cui si discute, trattasi anche in questo caso di nullità non lesiva, dalla quale nessun pregiudizio derivò al diritto di difesa L'imputato, che non ha quindi un concreto interesse ad eccepirla. Gli unici provvedimenti adottati in udienza (cfr. relative ordinanze) furono la revoca L'ammissione di due testimoni indicati, nell'ambito EL procedimento "lodo ND", dalla difesa EL TI C. e L'RA G. nonché la reiezione ELla richiesta di differire ad altra udienza l'esame EL CI A., previsto per il 29 luglio, con acquisizione ELle dichiarazioni rese in sede di indagini. Il primo provvedimento non riguarda la posizione EL CI A.. Il secondo, che pure ha una sua apparente rilevanza, in realtà risulta essere stato superato dalla successiva evoluzione processuale: il CI A., infatti, comparve regolarmente alle successive udienze e in quella EL 20/09/2002 venne regolarmente sottoposto ad esame, rimanendo cosi definitivamente vanificati gli effetti L'ipotetica nullità.
Posizione TT P..
6- L'impedimento da costei addotto (ipertensione arteriosa) per partecipare all'udienza dibattimentale EL 29/06/2001 correttamente fu ritenuto non assoluto dal Tribunale, sulla base di una motivazione, condivisa anche dalla Corte di Appello, congrua e logica e, pertanto, non censurabile sotto il profilo ELla legittimità. I giudici di merito, facendo riferimento alla certificazione medica prodotta dalla difesa ELla steSS intereSSta, rilevarono che costei, pur essendo sotto cura e sotto costante controllo medico, non versava in condizioni tali da non potere affrontare il breve viaggio dal suo luogo di residenza (Lugano) a Milano, per partecipare all'udienza.
La censura, peraltro, rimane assorbita dalla soluzione finale che si andrà ad adottare nei confronti ELla TT P.. 7- Tutto quanto sin qui esposto sul tema L'impedimento degli imputati ha carattere assorbente e decisivo sugli argomenti articolati nei corrispondenti motivi di ricorso e nelle memorie difensive.
Atti EL fascicolo n. 9520/95.
Non sussiste la denunciata violazione L'art. 178 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 416 s.c., comma 2, e art. 130 disp. att., la quale, secondo i ricorrenti che l'hanno dedotta, avrebbe determinato la nullità, per palese violazione EL diritto di difesa, EL decreto dispositivo EL giudizio e degli atti conseguenti.
La collocazione sistematica L'udienza preliminare, a cavallo tra le indagini e il giudizio, evidenzia, oggi in maniera ancora più accentuata, le funzioni che ad eSS il legislatore ha voluto attribuire: quella di filtro per le accuse prive di consistenza, quella diretta ad incentivare la scelta dei riti alternativi con implicita deflazione EL dibattimento, quella di consentire l'esercizio EL diritto di difesa dinanzi ad un giudice per la prima volta insediato in modo stabile.
Il raggiungimento di tali obiettivi, logicamente, in tanto è possibile, in quanto giudice e parti private siano posti nella condizione di conoscere tutti gli atti di indagine espletati dal P.M.; di qui la necessità che quest'ultimo organo, nel presentare la richiesta di rinvio a giudizio, trasmetta con la steSS il fascicolo contenente tutti gli atti fino a quel momento compiuti (art. 416 c.p.p., comma 2). Il meccanismo ELla integrale discovery in vista L'udienza preliminare si presenta, quindi, come ha precisato la Corte Costituzionale (
da tale fascicolo, poi, erano stati stralciati gli atti relativi alle vicende IM/SI e OD ND, con conseguente formazione di altri due distinti fascicoli, il cui contenuto, trasmesso con le richieste di rinvio a giudizio, non si ha motivo di ritenere incompleto in relazione all'oggetto L'imputazione e ai soggetti chiamati a risponderne;
e d'altra parte, la completa ed approfondita istruttoria dibattimentale che è seguita ha offerto conferma, sia pure ex post, di tale convincimento.
In ogni caso, la sanzione per la violazione L'obbligo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, è esclusivamente quella ELla inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista autonoma sanzione di nullità L'udienza preliminare e EL decreto di rinvio a giudizio.
Certo, una qualche incoerenza EL sistema rimane, in quanto l'ipotetica ed eventuale inottemperanza all'obbligo di immediata trasmissione degli atti pertinenti all'indagine relativa ai fatti per i quali viene sollecitato il rinvio a giudizio porrebbe - in tesi - il problema ELla lesione dei diritti partecipativi L'imputato e quello di compromissione dei valori costituzionali in gioco, che non possono subire alcuna flessione. Questi profili, però, rimangono estranei al caso in esame, non essendosi adempiuto all'onere, concretamente assolvibile, di provare la sussistenza, la pertinenza e la rilevanza degli atti che non sarebbero stati trasmessi, onde consentire al giudice la relativa valutazione con riguardo ai riflessi sulla posizione soggettiva dei deducenti. Sull'eccepita nullità ELla richiesta di rinvio a giudizio. I ricorrenti TT V., TT P. e LL hanno lamentato che i fatti per i quali era stato richiesto il rinvio a giudizio erano diversi da quelli loro contestati in sede di indagini, con l'effetto che ne era conseguita una non trascurabile violazione EL diritto di difesa.
La dedotta nullità è inesistente.
L'art. 416 c.p.p., comma 1, periodo 2, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dalla L. n. 479 EL 1999, prescriveva, a pena di nullità, che la richiesta di rinvio a giudizio fosse "preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi L'art. 375 c.p.p., comma 3", in modo da accrescere in tale maniera le chances difensive nella dinamica procedimentale, ponendo l'indagato nella condizione di conoscere, attraverso l'invito a presentarsi (art. 375 c.p.p., comma 3), l'addebito provvisorio formulato sulla base ELle indagini espletate e di sollecitare eventualmente ulteriori temi di indagine a proprio favore. La sommaria enunciazione EL fatto perseguiva e persegue lo scopo di fare conoscere all'indagato l'oggetto ELle indagini condotte a suo carico e non neceSSriamente doveva e deve coincidere letteralmente con la imputazione definitiva. Soltanto nell'ipotesi di radicale distonia tra l'addebito provvisorio e quello definitivo, di modifica strutturale degli elementi essenziali e tipici EL fatto, può rimanere vanificato lo scopo perseguito dal disposto EL richiamato art. 416 c.p.p., comma 1, e diventare operativa la sanzione ELla nullità in esso prevista. Ciò posto, osserva la Corte che, nel caso in esame, l'Organo d'accusa seguì un unico e coerente percorso nella conduzione ELle indagini, nella individuazione degli illeciti che - con l'interrogatorio o con l'invito a renderlo - portò a conoscenza degli imputati, nella formulazione - con la richiesta di rinvio a giudizio - L'imputazione definitiva. Ed invero, il nucleo centrale L'accusa, rimasto sempre immutato, va individuato nella pattuizione corruttiva intercorsa tra gli imputati, sostanziatasi - per il TT V. - nella ricezione di cospicue somme di denaro e finalizzata a garantire il favorevole esito ELla controversia civile alla quale erano intereSSti i LL;
è il mercimonio ELla pubblica funzione (esercitata in relazione a una ben individuata vicenda) che viene in rilievo e, con riferimento a tale fatto, sicuramente gli imputati, nel particolare momento che precedette la richiesta di rinvio a giudizio, furono informati e posti nella condizione di difendersi, ne', in sede di udienza preliminare, svoltasi comunque nel pieno rispetto EL contraddittorio, si trovarono di fronte ad una diversa contestazione soltanto perché questa venne rimaneggiata, per una più puntuale esplicitazione, in alcune parti attinenti alle modalità esecutive L'azione illecita, che non andavano, però, ad incidere sulla struttura sostanziale L'addebito.
Sull'eccepita nullità EL decreto dispositivo EL giudizio. Si è dedotta la nullità EL decreto dispositivo EL giudizio per insufficiente o comunque generica enunciazione dei fatti addebitati agli imputati, sia sotto il profilo materiale che sotto quelli soggettivo e di localizzazione temporale.
Osserva, in contrario, la Corte che la formulazione ELla contestazione, anticipando addirittura l'art. 429 c.p.p., comma 1, con l'integrazione ELla lett. c) introdotta dalla L. n. 479 EL 1999, è chiara, precisa e completa, nel senso che non si limita alla mera enunciazione degli illeciti, ma ne specifica nel dettaglio i contenuti, ne indica - sia pure in sintesi - gli articolati percorsi e i riferimenti soggettivi in rapporto ai vari momenti operativi che caratterizzarono quello che può definirsi un vero e proprio "gioco di squadra", finalizzato ad assicurare, nella prospettiva L'accusa, un certo esito di due distinte controversie civili, alle quali erano particolarmente intereSSti, per le notevoli implicazioni di carattere economico, due distinti soggetti, i LL e la IN.
Si è già avuto modo di precisare, affrontando la questione ELla competenza territoriale, che l'imputazione è di piana lettura e, seguendo un filo logico, ELinea in modo preciso il ruolo dei vari protagonisti, corruttori, intermediari-corruttori e corrotti, nonché le condotte da costoro rispettivamente poste in essere in relazione a vicende fattuali ben individuate nei loro contorni storici e nei loro sviluppi dinamici, con l'effetto che deve ritenersi raggiunto il fine sotteso alla disposizione di cui all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), quello cioè di porre l'imputato nella condizione di conoscere, nella sua essenzialità, l'addebito mossogli e di effettuare conseguentemente una scelta meditata sulla strategia difensiva da seguire.
Certo, non può pretendersi che nel decreto di rinvio a giudizio il fatto debba essere neceSSriamente puntualizzato in ogni suo elemento, anche perché ciò può non essere compatibile col momento processuale in cui il decreto viene emesso e in cui - di norma - si dispone EL solo materiale investigativo unilateralmente acquisito dal P.M.; il decreto, in sostanza, cristallizzando l'accusa nel suo nucleo qualificante e nella sua tipicità, deve esplicitare il thema probandum, indicando sommariamente le relative fonti, e preludere così all'approfondimento L'attività dibattimentale per la definitiva puntualizzazione e qualificazione dei fatti contestati. Gli elementi accessori (data e luogo esatti EL commesso reato) e quelli che si concretano nella prova EL fatto non incidono sul requisito ELla enunciazione ELlo stesso, che risulta comunque di agevole individuazione, e non integrano, qualora siano omessi o precisati in maniera elastica e incerta, la mancanza o l'incompletezza ELla imputazione, sì da creare difficoltà all'esercizio EL diritto di difesa.
In particolare, il ruolo di ciascun imputato, il nesso di causalità tra la relativa condotta e la lesione EL bene giuridico protetto dalle norme incriminatici, il mercimonio ELla pubblica funzione al servizio di interessi di parte sono chiaramente enunciati, ed è quanto basta per escludere la sanzione ELla dedotta nullità EL decreto dispositivo EL giudizio. La prova in ordine ai detti elementi e il conseguente accertamento ELle specifiche modalità operative ELle azioni illecite appartengono al successivo momento processuale EL dibattimento ed è negli esiti di questo che va ricercata.
Di scarso rilievo, infine, è l'osservazione secondo cui la poca chiarezza EL capo d'imputazione troverebbe conferma nella circostanza che il giudice di merito, e in particolare quello di appello, si era dovuto avventurare in una elaborata interpretazione EL medesimo. La confusione e la contraddittorietà (non v'è coordinamento tra motivazione e dispositivo) in cui è effettivamente incorso, errando, il giudice di appello nella lettura EL capo d'accusa non possono, però, oggettivamente caratterizzare questo come generico o non sufficientemente chiaro, sino al punto da ritenere che gli stessi imputati sarebbero stati posti in difficoltà nelPeffettuare le loro scelte difensive. È il caso comunque di rilevare che l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale non ha comportato concrete conseguenze pregiudizievoli per gli imputati (assoluzione di alcuni di essi da episodi che, secondo la corretta lettura EL capo di imputazione, non dovevano ritenersi neppure soggettivamente contestati).
Formazione EL fascicolo per il dibattimento.
Correttamente, a seguito EL decreto dispositivo EL giudizio emesso in data 15/11/1999, il fascicolo per il dibattimento venne formato secondo le modalità operative previste dall'art. 431 c.p.p. nella versione vigente prima ELla riforma introdotta dalla L. n. 479 EL 1999. Il momento al quale deve farsi riferimento per la formazione
EL fascicolo, infatti, è quello ELla emissione EL detto decreto ("A seguito EL decreto che dispone il giudizio, la cancelleria...") e, conseguentemente, nella specie, non poteva che applicarsi la normativa in quel momento vigente, che non prevedeva l'intervento diretto EL giudice nel contraddittorio ELle parti, a nulla rilevando che le relative operazioni si protrassero nel tempo e oltre l'entrata in vigore ELla riforma.
In ogni caso, per la eventuale violazione ELla richiamata norma non è prevista alcuna sanzione, anche perché ogni questione concernente il contenuto EL fascicolo per il dibattimento può essere sempre proposta, ai sensi L'art. 491 c.p.p., comma 2, nella fase preliminare di questo e le parti possono addirittura concordare, in contraddittorio tra loro, l'acquisizione al ripetuto fascicolo di atti contenuti in quello EL P.M. e ELla documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva (art. 493 c.p.p., comma 3, così come modificato dalla L. n. 479 EL 1999, entrata in vigore al momento ELla celebrazione EL dibattimento).
Per quanto riguarda, in particolare, l'inserimento nel fascicolo EL dibattimento ELla documentazione sequestrata, il 25/03/1996, presso lo studio EL CI A. ("appunto RA G." e c.d. "bozze di sentenza"), osserva la Corte che correttamente si è proceduto a tanto, considerato che: a) il verbale di sequestro, contenendo la descrizione ELla situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di modificazione successiva, rientra nella categoria degli atti irripetibili (art. 431, lett. b) quale tipico atto di indagine a sorpresa e può essere utilizzato quale fonte di prova;
b) la documentazione oggetto di sequestro, in quanto comunque proveniente dall'imputato (artt. 237 e 240 c.p.p.), è acquisibile e, peraltro, in quanto costituente cosa pertinente al reato - nella cui nozione rientrano tutte le cose che servono anche indirettamente ad accertare la consumazione L'illecito - legittimamente può essere inserita nel fascicolo EL dibattimento (art. 431 previgente, lett. f, lett. h attuale formulazione).
Tabulati telefonici.
Il giudice di primo grado, dopo avere rilevato che i tabulati telefonici versati in atti erano stati acquisiti con provvedimento non motivato EL P.M. e quindi nullo, ritenuta la rilevanza di tali documenti ai fini probatori, aveva disposto, con ordinanza EL 15/01/2001 regolarmente motivata, la rinnovazione ex art. 185 c.p.p., comma 2 EL provvedimento di acquisizione, onde utilizzare detti tabulati. Il giudice di appello, pur condividendo gli effetti ELla soluzione adottata dal Tribunale, stigmatizzava l'erroneità L'iter procedurale seguito, in quanto si sarebbe dovuto fare leva sul combinato disposto degli artt. 253 e 507 c.p.p.; aggiungeva, però, che si era incorsi in una mera irregolarità, dalla quale non derivava la sanzione ELla nullità o ELla inutilizzabilità EL mezzo di ricerca ELla prova.
Osserva la Corte che i tabulati concernenti il traffico telefonico, integrando la documentazione in forma intelligibile EL flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto ELle conversazioni ed incidendo sulla riservatezza ELle persone, possono essere acquisiti al processo soltanto con provvedimento motivato L'Autorità giudiziaria, da adottarsi sullo schema ELineato nell'art. 256 c.p.p., eterointegrato dall'art. 15 Cost., comma 2. In difetto di detto provvedimento, la documentazione è inutilizzabile (cfr. S.U. 13/07/1998, Gallieri;
S.U. 8/05/2000, D'Amuri). Ciò non toglie che alla inutilizzabilità EL tabulato, accertata dal giudice, poSS fare seguito, nello stesso procedimento, remissione EL previsto decreto motivato per l'acquisizione presso l'ente gestore EL servizio dei relativi dati, sì da legittimarne la utilizzazione. Nè è pertinente il rilievo che l'istituto ELla rinnovazione (art. 185 c.p.p., comma 2) è previsto soltanto per l'atto nullo e non anche per quello inutilizzabile, considerato che, nella specie, non si versa nella ipotesi di rinnovazione di una prova formata nell'ambito EL procedimento in violazione dei divieti di legge, ma di una prova naturalisticamente esistente nella sua oggettività, che, per essere legittimamente introdotta nel processo, necessita di un espresso e motivato provvedimento L'Autorità giudiziaria, che garantisca l'equilibrato bilanciamento tra interessi contrapposti e costituzionalmente presidiati (interesse pubblico di perseguire i reati e diritto alla riservatezza EL cittadino). In sostanza, la sanzione ELla inutilizzabilità di tabulati telefonici illegittimamente acquisiti al processo non colpisce il fatto come rappresentazione ELla realtà in essi documentata, ma la metodologia di acquisizione di tali atti, perché non rispettosa EL diritto alla privacy, con conseguente riverbero negativo, di fronte a tale situazione, sulla utilizzabilità dei medesimi atti. Ciò non toglie che, con successivo ed autonomo provvedimento, adottato nelle forme consentite, poSS procedersi alla regolare acquisizione dei tabulati telefonici e alla loro utilizzazione.
Tanto è accaduto nel caso in esame: il giudice di merito procedente, di fronte alla constatazione ELla mancanza di un valido provvedimento di acquisizione dei tabulati, provvide, senza frapporre ulteriori indugi, ad adottare (non rilevano sul piano sostanziale le forme seguite) autonomo e valido provvedimento che legittimava l'introduzione negli atti processuali ELla documentazione in questione, utilizzata nella successiva operazione di valutazione EL complessivo materiale probatorio.
Formalistico e privo di seria consistenza è il rilievo secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto disporre l'acquisizione dei tabulati direttamente presso l'ente gestore ELla telefonia e non già limitarsi, per così dire, a regolarizzare la presenza in atti di quelli non correttamente acquisiti dal P.M..
Non può sfuggire la speciosità L'argomento, atteso che nessun dubbio risulta essere stato mai avanzato in ordine alla provenienza e all'autenticità di questi ultimi, dei quali non venne regolarizzata ex post, ma disposta ex novo l'acquisizione lì dove erano immediatamente reperibili.
La doglianza sul mancato espletamento di una perizia per verificare la corretta estrapolazione dei dati dai supporti informatici è generica, non essendo stato allegato alcun elemento concreto che induca ad avanzare riserve sulla conformità ELle trascrizioni su carta o sulla esattezza ELle indicazioni relative agli intestatari ELle varie utenze telefoniche prese in considerazione. Va, infine, precisato che l'integrazione probatoria sostanzialmente disposta dal Tribunale prima ancora che terminasse l'istruttoria dibattimentale costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in difetto di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità.
Utilizzabilità di atti di roeatoria attiva trasmessi dalla Svizzera e di atti di rogatoria passiva dal TE.
1- La documentazione, prevalentemente bancaria, acquisita in copia, a seguito di procedura rogatoriale, è utilizzabile anche se priva EL visto di autenticità.
In tema di rogatorie internazionali all'estero, infatti, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti non utilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, la quale prevale rispetto agli enunciati testuali L'art. 696 c.p.p., comma 1 e art. 729 c.p.p., comma 1, l'atto formale di trasmissione da parte L'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia (cfr. Cass. Sez. 6^ 22/09/2004, Cuomo e altri;
C.
2- La censura relativa alla non utilizzabilità ELla documentazione bancaria allegata alla richiesta di rogatoria passiva avanzata dal TE e acquisita agli atti EL presente processo è generica, in quanto non indica espreSSmente gli atti di riferimento e non consente pertanto di apprezzarne la rilevanza in funzione ELla decisione adottata in sede di merito.
In ogni caso, per quello che emerge, trattandosi di documentazione rappresentativa di dati bancari e non di atti formati nell'ambito di un procedimento penale straniero, la sua acquisizione ed utilizzabilità devono ritenersi consentite dalla norma di cui all'art. 234 c.p.p., che non richiede il rispetto di particolari formalità.
Utilizzabilità ELla documentazione bancaria riferibile al TI C..
Non è invocabile, in relazione a tale documentazione, la tutela costituzionale di cui all'art. 68, comma 3 ELla Carta Fondamentale, che richiede, per sottoporre a sequestro di corrispondenza un membro EL Parlamento (qualità rivestita dal TI C.), l'autorizzazione - nella specie mai richiesta - ELla Camera di appartenenza, per inferirne che detto sequestro non poteva essere disposto, con conseguente sanzione di inutilizzabilità.
In realtà, nel caso in esame, risultano essere stati acquisiti (non v'è un formale provvedimento di sequestro), presso le banche estere con le quali il TI C. intratteneva rapporti, supporti cartacei riproducenti dati estratti dalla memoria informatica;
tali supporti non rientrano nel concetto di corrispondenza, perché non risultano essere stati mai spediti all'imputato (art. 254 c.p.p.) e perché comunque, nel momento in cui vennero appresi, le comunicazioni in essi contenute avevano perso, per il decorso EL tempo, il requisito L'attualità e rivestivano un mero valore storico o probatorio, con l'effetto che mantenevano la sola natura di documenti. Sulle richieste di rinnovazione L'istruttoria dibattimentale. Tali richieste, avanzate dalla difesa di diversi imputati, risultano essere state apprezzate e valutate dalla Corte territoriale, che, con ordinanza 14/03/2005, le ha in parte accolte ed in parte disattese, dando conto, con argomenti di merito adeguati e logici, ELle ragioni poste a base ELle proprie scelte, che resistono alla verifica di legittimità.
Non va sottaciuto, peraltro, che la rinnovazione L'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello è istituto di carattere eccezionale, vigendo il principio processuale che l'indagine istruttoria, nel sistema accusatorio, trova la sua naturale collocazione soltanto nel dibattimento di primo grado, nel regolare contraddittorio formatosi e nel rispetto ELle preclusioni probatorie. Ne consegue che soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, possono consentire la rinnovazione EL dibattimento e, per tale ragione, l'art. 603 c.p.p. considera ipotesi eccezionale la rinnovazione EL dibattimento, condizionandola alla rigorosa ipotesi che il giudice di appello, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ritenga di non essere in grado di decidere sulla base EL materiale probatorio già acquisito.
I ricorrenti che hanno articolato questo specifico motivo di doglianza non hanno dimostrato la decisività L'integrazione istruttoria rispettivamente sollecitata.
Sulla inutilizzabilità di alcuni atti.
1- Non ha pregio l'eccepita inutilizzabilità, per asserita violazione L'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a), L'interrogatorio reso dal TT V. al P.M. il 18/06/1998 ed acquisito al fascicolo EL dibattimento.
Detto interrogatorio fu reso nel pieno rispetto ELla normativa all'epoca vigente, che non prevedeva l'avvertimento di cui al citato art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a), così come modificato dalla L. n. 63 EL 2001; nel momento in cui entrò in vigore quest'ultima legge,
le indagini preliminari relative al presente procedimento si erano già concluse e, conseguentemente, non poteva trovare operatività la norma transitoria di cui alla L. n. 63, art. 26, comma 2, che, derogando al principio tempus regit actum, impone al P.M. l'obbligo di rinnovazione degli atti assunti senza l'osservanza ELle formalità previste dal novellato art. 64 c.p.p., se, alla data di entrata in vigore ELla riforma, il procedimento si trovi ancora nella fase ELle indagini preliminari;
la chiusura di tale fase cristallizza il richiamato principio, i cui effetti non possono che eventualmente riverberarsi in quella successiva, ontologicamente e cronologicamente diversa (cfr. in senso conforme Cass. Sez. F. 23/07/2004, Garcia Andriani;
Cass. Sez. 6^ 3/02/2005, Russo e altri). Quanto affermato, in relazione a tale problema, nella sentenza 24/09/2003 ELle S.U. di questa Corte (ric. Zalagaitis), richiamata nel ricorso EL TT V. e ben nota a questo Collegio, desta qualche perplessità circa l'interpretazione apparentemente data alla norma transitoria di cui alla L. n. 63 EL 2001, art. 26 anche se non va sottaciuta la diversità EL caso concreto in quella sede esaminato (valutazione EL quadro di gravità indiziaria a supporto di misura cautelare personale adottata in fase di indagini preliminari). In ogni caso, la ratio interpretativa EL citato art. 26, commi 1 e 2, gli unici che vengono in rilievo per il punto in esame, non può che essere quella innanzi precisata, altrimenti non avrebbe senso l'espreSS previsione di rinnovazione L'interrogatorio L'indagato secondo le forme di cui all'art. 64 c.p.p. novellato, quando il procedimento - alla data di entrata in vigore ELla riforma - è ancora nella fase ELle indagini preliminari.
Il legislatore EL 2001 ha voluto, infatti, prevedere una serie di disposizioni volte ad attenuare gli effetti immediati EL c.d. giusto processo, che si sarebbero riverberati inesorabilmente e negativamente sui processi già in corso e, in particolare, su quelli in cui si era superata la fase ELle indagini, che, di solito, è quella decisiva per l'impostazione EL processo, finendo così con l'alterare le regole di una partita già avviata.
Ma, al di là di quanto sin qui si è argomentato, va anche sottolineato che il motivo di ricorso è generico, perché non offre alcuna indicazione sul ruolo decisivo che i contenuti L'interrogatorio contestato avrebbero avuto nel percorso logico- giuridico seguito dalla Corte di merito per valutare la posizione processuale EL TT V..
2- Quanto all'eccepita inutilizzabilità ELle dichiarazioni rese dall'Are il 28/10/1996 in sede di indagini preliminari, rileva la Corte che il motivo è inammissibile, perché non funzionale a censurare l'impugnata sentenza su un punto decisivo riguardante la posizione EL TT V.. Il giudice distrettuale, infatti, evocando le dette dichiarazioni nel tentativo di individuare l'autore ELle c.d. "bozze di sentenza", non perviene ad alcuna conclusione certa su questo specifico punto e valorizza ben altri elementi, come si dirà in seguito, per accreditare il giudizio di colpevolezza EL TT V.. 3- Rimane oscura e poco comprensibile la doglianza relativa alla eccepita inutilizzabilità ELla consulenza di parte RA G.. Trattasi di motivo genericamente formulato, che non dimostra la effettiva e decisiva utilizzazione di detta consulenza da parte EL giudice a quo, per articolare la struttura argomentativa ELla propria decisione. Nè il motivo trova una maggiore esplicitazione in quanto dedotto nello scritto difensivo depositato il 5/01/2006. Sull'asserita violazione EL principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.
Con specifico riferimento alla corruzione EL giudice TT V., si è denunciato tale difetto di correlazione sotto diversi profili: a fronte ELla contestazione di un pagamento corruttivo per un atto d'ufficio già compiuto, si era affermata la responsabilità per corruzione propria antecedente;
contestata la ricezione EL pretium sceleris da parte EL corrotto in coincidenza temporale ELla cd. "seconda provvista LL EL 1994", si era ritenuto che il pagamento era stato eseguito in contanti e diluito nell'arco di tempo compreso tra il febbraio 1990 e il dicembre 1993; si era sostenuta la tesi ELla "copiatura" ELla sentenza d'appello relativa alla controversia IM/SI, circostanza mai oggetto di preventiva contestazione;
si era pervenuti alla conclusione che la caparra confirmatoria di L. 400.000.000 versata dal TT V. per l'acquisto L'immobile alla figlia BR rappresentava parte EL compenso corruttivo ELla vicenda IM/SI e non, come contestato, ELla vicenda "lodo ND".
Il processo penale è moELlato sullo schema dialettico che implica il raggiungimento ELla conoscenza dei temi prospettati attraverso un percorso istruttorio che confermi o smentisca la postulazione accusatoria così come formulata. Il fenomeno L'accertamento è composito ed è costituito da alcuni elementi essenziali: il thema decidendum, vale a dire la prospettazione d'accusa o imputazione;
il thema probandum, vale a dire le attività conoscitive che seguono o mezzi di prova;
il tema ELla sentenza, cioè la dichiarazione finale di certezza EL fatto contestato. Se è vero che la logica L'accertamento non esige l'assoluta immutabilità EL thema decidendum, che, per essere fisiologicamente fluido, rimane incerto sino alla definizione EL processo, è anche vero che il compimento di attività conoscitive sullo stesso tema, magari non previste o non prevedibili, non ne altera neceSSriamente la fisionomia strutturale e non comporta conseguentemente e sempre la individuazione di un fatto diverso da quello descritto nel decreto dispositivo EL giudizio e la regressione EL processo dinanzi al P.M.. È compito EL giudice ricomporre le modalità di svolgimento EL fatto, attraverso l'operazione di valutazione e di combinazione degli elementi probatori raccolti nel contraddittorio ELle parti processuali, e se - alla luce di questi - il fatto, pur meglio ELineato nelle sue modalità esecutive, rimane immutato nella sua struttura essenziale, non si pone alcun problema di correlazione tra imputazione e sentenza.
In sostanza, gli effetti EL principio di "immutabilità EL fatto" devono essere contemperati con la contrapposta imprescindibile esigenza di "specificazione progressiva" EL thema probandum;
non deve essere confuso il "fatto" con la "prova" di esso;
la utilizzazione da parte EL giudice di fonti di prova non desumibili dalla imputazione, ma comunque in sintonia col thema decidendum, non determina alcuna violazione ELla prescrizione normativa di cui all'art. 521 c.p.p.. La immutazione EL fatto va verificata soltanto in rapporto alla fattispecie legale tipica e agli elementi essenziali ELla steSS, che devono ritrovarsi immutati nella sentenza, rimanendo il giudice libero di valorizzare, senza alterare il tema ELla decisione, tutti quegli altri elementi integranti le fonti di prova legittimamente acquisite e ritenute funzionali al proprio discorso giustificativo.
Conclusivamente, l'immutazione di rilievo, nel superamento di qualunque interpretazione rigorosamente formale e meccanicistica, è solo quella che modifica radicalmente la struttura ELla contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico EL reato, e di conseguenza l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non si versa in tale ipotesi quando, come nella specie, il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano alcune modalità di realizzazione ELla condotta.
Ciò posto, non corrisponde al vero, come sostenuto dal TT V., al di là di ogni altra considerazione, che gli sia stata contestata una corruzione impropria susseguente in atti giudiziari e sia stato condannato per corruzione propria antecedente. Il capo d'imputazione è di agevole lettura e da esso chiaramente si evince che l'addebito mosso all'imputato è di avere, dapprima, accettato la promeSS e quindi ricevuto somme di denaro "per decidere...in modo favorevole alla parte LL e sfavorevole alla parte IM" la causa civile tra le stesse parti pendente in grado di appello. Evidente è il riferimento all'atto contrario ai doveri d'ufficio e non ancora compiuto al momento L'intervenuto accordo corruttivo. L'avere contenuto il tempus commissi ELieti in un arco temporale più ristretto rispetto a quello, più ampio, di cui alla contestazione non viola il principio di correlazione, considerato che il fattore temporale come in sentenza specificato non ha determinato alcun cambiamento sostanziale ELla fisionomia EL fatto contestato, individualizzato da ben altri elementi qualificanti, e non ha inciso quindi sul raccordo che col fatto dovevano e devono avere gli argomenti di difesa. A non diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla ritenuta circostanza che la somma di L. 400.000.000 di cui innanzi rappresenta parte EL compenso corruttivo relativo alla vicenda IM/SI anziché, come contestato, a quella "lodo ND";
e ciò perché tale precisazione, scaturita dall'apprezzamento e dalla valutazione EL materiale probatorio, nulla toglie e nulla aggiunge al nucleo centrale ELla contestazione, rappresentato dalla promeSS, regolarmente accettata, e dal successivo versamento di somme di denaro ad opera di un gruppo di corruttori in favore EL magistrato TT V., perché lo stesso, venendo meno ai propri doveri di imparzialità e di indipendenza, favorisse la parte LL nella controversia civile contro l'IM; la specificazione di alcune modalità esecutive ELla condotta illecita, L'entità di una parte EL pretium sceleris, ELla utilizzazione ELlo stesso da parte EL corrotto attiene all'aspetto probatorio EL fatto illecito e non alla sua struttura tipica. Anche l'elemento ELla copiatura ELla sentenza IM/SI, non descritto nel capo di imputazione, attiene alla prova EL fatto corruttivo, non è strutturale ad esso e la sua utilizzazione nel percorso argomentativo su cui riposa la pronuncia di condanna non ha, pertanto, determinato la nullità conseguente alla violazione EL principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p.. Nè può fondatamente sostenersi che vi sia stata, su questo specifico punto, la violazione EL principio EL contraddittorio, nel senso che gli imputati, ai quali non era stata mai contestata, come elemento di prova a carico, la circostanza in questione, non sarebbero stati posti nella condizione di difendersi e si sarebbero trovati di fronte ad una sentenza di condanna, per così dire, "a sorpresa", che aveva attribuito valenza decisiva proprio a tale elemento. È sufficiente osservare, in contrario, che la fonte di prova ("appunto RA G." e c.d. "bozze di sentenza"), regolarmente acquisita al fascicolo EL dibattimento, dalla quale si era tratto il convincimento ELla "sentenza eterodiretta" era stata formalmente resa nota agli imputati all'udienza dibattimentale EL 19/10/2002, nel corso ELla quale era stata indicata espreSSmente, a norma L'art. 511 c.p.p., comma 5, fra "gli atti utilizzabili ai fini ELla decisione", indicazione che, secondo la previsione ELla steSS norma, equivale alla lettura ELla documentazione di cui si discute nel contraddittorio ELle parti.
Altre questioni in rito sollevate dai ricorrenti TT P. e LL.
Non vengono prese in considerazione le questioni relative al rigetto ELla richiesta di incidente probatorio, alla non consentita produzione di non meglio specificati "documenti d'interesse", alla dichiarata decadenza dalla richiesta di esame di imputato (RA G.) di reato connesso, in quanto in parte superate dalla evoluzione processuale e comunque assorbite dalla soluzione che si andrà ad adottare in ordine alla posizione dei due ricorrenti. Violazione L'art. 584 c.p.p.. In sede di discussione orale, la difesa EL TT V. ha insistito sulla eccezione di omeSS notifica al proprio assistito degli atti di impugnazione proposti dalle altre parti processuali. Al riguardo, va richiamata l'ordinanza di questa Corte emeSS all'udienza EL 19/04/2006, ribadendo che il sollecitato adempimento è funzionale soltanto all'eventuale proposizione da parte EL soggetto controintereSSto L'appello incidentale o EL ricorso per saltum;
nel caso concreto, peraltro, il TT V. ha avuto piena conoscenza ELle impugnazioni ELla, controparti quanto meno a fare data dal 16/01/2006 (data in cui venne fiSSta, per la prima volta, la trattazione EL processo dinanzi a questa Corte, che ne dispose il rinvio), con l'effetto ELla superfluità ELla sollecitata notifica (cfr: Cass. S.U. 20/03/2003, PM/Innocenti). QUESTIONI SUL MERITO DELLA VICENDA.
PremeSS.
Nel merito, poiché i motivi di ricorso, come si evince dalla esposizione in fatto, si incrociano, integrano o sovrappongono, ritiene il Collegio più funzionale, per evitare duplicazioni e frammentazioni EL correlativo esame, disaggregare tali motivi dal contesto dei singoli ricorsi, prescindendo dall'ordine di collocazione all'interno dei medesimi, per riaggregarli in relazione ai profili comuni di convergenza sui vai capi ELla decisione impugnata.
Quattro sono i temi di fondo che i ricorsi, censurando gli aspetti sostanziali affrontati dalla impugnata sentenza, introducono per la verifica di legittimità: 1) configurabilità, natura, struttura e punibilità EL reato di corruzione in atti giudiziari nelle sue diverse manifestazioni (propria, impropria, antecedente, susseguente); 2) individuazione L'epoca di consumazione dei reati, con i conseguenti riflessi sull'eventuale prescrizione, da valutarsi anche alla luce ELla riforma introdotta dalla L. n. 251 EL 2005, la cui norma transitoria (art. 10) evidenzierebbe sospetti di palese incostituzionalità; 3) violazione ELle regole in tema di valutazione EL materiale probatorio, mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione posta a base ELle conclusioni raggiunte;
4) risarcimento dei danni cagionati da reato. Per ragioni di chiarezza e snellezza espositiva, si procederà, dapprima, all'analisi ELla vicenda IM/SI, circoscrivendone - in particolare - la verifica ai soli episodi di corruzione per i quali v'è stata condanna (AN R. e TT V.), e, poi, di quella "lodo ND".
A) IC IM/SI.
È opportuno, per ragioni di chiarezza funzionali alla sollecitata verifica, ripercorrere, in estrema sintesi, l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento degli episodi corruttivi ritenuti provati. La controversia civile instauratasi tra la SI di LL e l'IM rivestiva una particolare importanza, avuto riguardo ai rilevantissimi interessi economici sottostanti, il cui riconoscimento o meno andava ad incidere sulla steSS sopravvivenza EL gruppo industriale.
La parte LL aveva cercato, pertanto, di condizionare in ogni modo l'esito ELla causa civile e, in tale prospettiva, si era avvalsa, oltre che di un qualificato collegio di difesa ufficiale, anche L'opera - rivelatasi determinante - di tre professionisti (CI A., TI C., RA G.) che, agendo in maniera occulta, erano in grado di muoversi agevolmente in un contesto dove la linea di demarcazione tra il lecito e l'illecito era talmente sottile ed evanescente da essere disinvoltamente ignorata e di garantire quindi, attraverso iniziative non ortodosse, il buon esito ELla vertenza.
L'intero corso ELla causa civile era stato contraddistinto da una serie di allarmanti "anomalie" o, meglio, di vere e proprie "interferenze", tutte orientate a favorire la posizione ELla Sir: a) "copiatura" da un documento rinvenuto, nel corso ELle indagini, presso lo studio EL CI A. ELla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado sul quantum e recepita nella sentenza 13/05/1989 EL Tribunale di MA;
b) c.d. "episodio IN", sintomatico, anche alla luce di quanto si verificherà successivamente per il caso "RD", EL preordinato disegno di estromettere dalla presidenza EL collegio giudicante in primo grado (causa sul quantum) il Dr. IN, che in qualche maniera aveva forse rivelato a terzi il suo orientamento a rinnovare la c.t.u.; c) "copiatura" ELla sentenza 26/11/1990 ELla Corte d'Appello di MA dal c.d. "appunto RA G." e da documenti sequestrati presso lo studio EL CI A.; d) sitomaticità, nell'ambito EL complessivo contesto ELla prova indiziaria, EL contenuto ELla missiva che, il giorno successivo alla pubblicazione ELla favorevole sentenza d'appello, LL NI aveva inviato al figlio LL LI;
e) c.d. "episodio RD", concretizzatosi nella estromissione EL Dr. RD dalla presidenza EL collegio ELla Corte di CaSSzione, che doveva occuparsi EL ricorso L'IM avverso la sentenza di appello;
f) vicende "CA" e "TE", rivelatesi indicative EL permanente interesse ad acquisire notizie sui giudici e a monitorarne atteggiamenti, per dedurne eventuali orientamenti non favorevoli alla parte LL e apprestare quindi i neceSSri "rimedi"; g) c.d. "episodio IN", concretizzatosi nel tentativo di intervenire anche sui giudici ELla CaSSzione, per consolidare in via definitiva gli effetti ELla favorevole sentenza d'appello.
Gli eredi LL, inoltre, nell'anno 1991 (pochi mesi dopo la morte di NI LL) e nell'anno 1994 (subito dopo avere incamerato dall'IM la somma netta di circa 680 miliardi di lire, in esecuzione ELla sentenza ELla Corte d'Appello di MA), avevano messo a disposizione degli avvocati TI C. e CI A. (oltre che L'RA G.), con bonifici bancari estero su estero, le ingenti somme di cui al capo d'imputazione, quale retribuzione concordata per l'opera da costoro prestata, al di fuori ELla normale ed ufficiale attività di assistenza legale, nella vicenda giudiziaria IM/SI. In sostanza, sussisteva una diretta connessione causale tra l'esito ELla vertenza civile, conclusasi con il rilevantissimo esborso da parte L'IM in data 13/01/1994, e i bonifici effettuati, a distanza di poco tempo, dai LL in favore dei tre avvocati;
e la comunanza dei dati fattuali induceva a ritenere che anche il bonifico EL 1991 altro non era che una anticipazione ELla somma che, secondo gli accordi, sarebbe stata poi liquidata, a causa vinta, ai tre professionisti.
Dalla prima provvista LL riveniva la somma di L. 133.000.000 che era confluita sul conto estero ELlo AN R..
Il TT V., nell'arco temporale compreso tra il febbraio 1990 e il dicembre 1993, era entrato in possesso di ingenti somme in contanti, come si evinceva dai costanti versamenti effettuati sui suoi conti correnti bancari per un complessivo importo di L. 619.000.000 fino al settembre 1992, dal pagamento in contanti ELle somme di L. 391.000.000 a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di un immobile (15/04/1992), di L. 18.000.000 a titolo di mediazione per tale acquisto, di oltre L. 57.000.000 per lavori di ristrutturazione di propri immobili (fino al dicembre 1993). Sia il TT V. che lo AN R. avevano intrattenuto qualificati rapporti con il TI C. e con il CI A. (oltre che con l'RA G.). La seconda e ben più consistente "provvista LL" EL 1994 era andata, per quanto emerso, ad esclusivo beneficio dei citati professionisti, aveva riguardato il rapporto di natura privatistica tra costoro e la parte committente (i LL) e non era stata utilizzata - neppure in parte - per compensare i magistrati TT V. e AN R., che avevano incamerato, in precedenza, i rispettivi profitti illeciti. La congiunta e logica valutazione di tutti gli elementi innanzi esposti offriva la prova che, nell'ambito L'anomalo e spregiudicato rapporto instauratosi tra LL NI e i tre avvocati "occulti" e proseguito - dopo la morte EL primo - con gli eredi EL medesimo, i tre professionisti, agendo di concerto tra loro e con lucidità machiavellica, non avevano esitato a concludere intese corruttive, dapprima, con il giudice TT V., relatore ELla nota causa in appello, per assicurarsene l'esito favorevole e, poi, con il giudice AN R. affinché lo stesso intervenisse opportunamente nel successivo grado di legittimità. Soltanto queste due ipotesi corruttive, secondo la Corte di merito, erano risultate provate, mentre le altre (corruzione RD F., corruzione di ignoti pp.uu.), per ragioni prevalentemente connesse alla riferibilità soggettiva e alla esatta ricostruzione EL rapporto illecito, non avevano trovato sufficiente riscontro sul piano probatorio.
Più in particolare, la vicenda in esame si era articolata in due fasi: la prima nella quale aveva assunto un ruolo centrale LL NI, che, al di là L'incarico affidato ai difensori ufficialmente costituiti in giudizio, aveva chiamato in soccorso il terzetto CI A. - TI C. - RA G., in grado di "muoversi disinvoltamente" nell'ambito degli uffici giudiziari romani e di assecondare quindi, anche attraverso metodologie operative illegali, la prospettiva di garantire comunque un certo esito ELla ELicata controversia, al quale era stata condizionata la corresponsione EL lauto compenso;
la seconda, avviata dopo la morte di NI LL, si era concretizzata nella parziale novazione soggettiva EL pregresso accordo, nel senso che a questo avevano continuato a dare esecuzione gli eredi EL defunto (TT P. e LL LI).
La corruzione in atti giudiziari EL giudice TT V., finalizzata all'adozione di una sentenza nell'interesse di una ELle parti processuali, aveva assunto i connotati di quella propria antecedente per LL NI, per i c.d. intermediari e per il corrotto, e di quella propria susseguente per la TT P. ed LL LI;
la sua consumazione, attraverso il pagamento dilazionato nel tempo EL pretium sceleris, si era protratta fino al dicembre 1993. La pattuizione corruttiva (propria antecedente) con lo AN R., conclusa dopo la morte di LL NI e in pendenza EL ricorso per caSSzione avverso la sentenza di appello, aveva avuto per oggetto la disponibilità, retribuita, EL magistrato a intervenire, avvalendosi ELla sua qualità, presso i giudici di legittimità, al fine di garantire il rigetto EL ricorso proposto dall'IM contro la decisione di secondo grado, intervento che il magistrato effettivamente aveva tentato di spiegare per il tramite L'avv. IN;
la consumazione EL reato era stata localizzata al 28/06/1991, data EL bonifico bancario L'importo di L. 133.000.000.
A1) Corruzione AN R..
1- L'impugnata sentenza, su questo specifico punto, in accoglimento dei relativi motivi di ricorso, va annullata senza rinvio nei confronti di AN R., TI C. e CI A., perché il fatto non sussiste. Conseguentemente, tenuto conto EL calcolo effettuato dal giudice di merito, va eliminata, per il TI C. ed il CI A., la corrispondente pena - riferibile all'illecito in esame - di un anno di reclusione ciascuno. Lo stesso problema non si pone, per lo AN R., che risponde di questo solo reato. Gli effetti di tale annullamento vanno logicamente estesi anche ai coimputati TT P. e LL LI, che dal reato in esame sono stati prosciolti per prescrizione e i cui motivi di ricorso sul punto specifico sono inammissibili, rispettivamente perché la prima ha articolato un motivo estremamente generico e il secondo non ha censurato l'impostazione in diritto seguita dal Giudice a quo, ma si è limitato a dedurre non consentite censure in fatto, prevalentemente circoscritte alla propria posizione personale.
2- Ed invero, osserva, innanzi tutto, la Corte che la decisione di merito, partendo da un'erronea interpretazione EL capo d'imputazione, non fa buon governo ELla legge penale e riposa su una motivazione manifestamente illogica, che non giustifica la conclusione alla quale perviene.
L'addebito mosso allo AN R. e ritenuto provato dal giudice di merito, come si è detto, è di avere stretto con gli altri coimputati, dopo la pronuncia ELla sentenza "TT V.", un patto corruttivo, retribuito con la ricezione di L. 133.000.000, per compiere, facendo leva sulla sua qualità di alto magistrato e di dirigente di un importante ufficio giudiziario romano, attività contraria ai propri doveri d'ufficio ed effettivamente consistita nell'intermediare - tramite l'avvocato IN - a favore dei LL presso un membro EL collegio giudicante ELla Corte di caSSzione.
La ulteriore contestazione iniziale di avere interferito anche presso altri non meglio identificati pubblici ufficiali a favore ELla parte LL, invece, non è stata ritenuta provata e sul punto v'è stata pronuncia assolutoria irrevocabile. È fin troppo evidente che il riferimento ai due episodi è l'esplicitazione ELla operatività L'accordo corruttivo, che fu però unico, con l'effetto ineludibile che viene in considerazione una sola corruzione e non una pluralità di corruzioni. Il compimento L'atto da parte EL p.u., infatti, non fa parte ELla struttura EL reato e non assume rilievo per determinare il momento consumativo ELlo stesso;
la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal p.u. corrotto, in esecuzione L'unico accordo illecito concluso, non dà luogo, pertanto, alla continuazione nel reato, la quale è legata soltanto alla pluralità di pattuizioni. Ne consegue che, se l'accettazione ELla promeSS e la ricezione L'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili geneticamente alla steSS fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato è e rimane unico.
2a- Ma se la corruzione, per come prospettata e ricostruita, è unica, non si comprende perché la Corte territoriale ritiene, in modo apodittico e senza offrire alcuna spiegazione, che i reati siano due: a) corruzione passiva in cui l'atto contrario ai doveri d'ufficio sarebbe l'intermediazione, tramite il IN, presso un componente il collegio giudicante ELla Corte di CaSSzione;
b) corruzione passiva (così è qualificata nel dispositivo ELla sentenza, in contrasto con quanto affermato nella motivazione, dove si parla di corruzione attiva) in cui l'atto contrario ai doveri d'ufficio andrebbe individuato nella intermediazione presso altri non identificati pubblici ufficiali.
Il giudice a quo finisce così per ritenere, almeno in apparenza, elemento essenziale EL ELitto di corruzione propria antecedente il compimento L'atto (inteso non in senso meramente formale), che, invece, è assolutamente estraneo alla struttura ELla fattispecie, essendo EL tutto irrilevante che il p.u., dopo avere accettato la promeSS o essere stato retribuito, non ponga in essere l'atto. La condotta tipica presa in considerazione dalla fattispecie incriminatrice è il ricevere da parte EL p.u., per sè o per un terzo, denaro o altra utilità oppure accettarne la promeSS, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Sta di fatto che la gravata sentenza, non rendendosi conto che il c.d. "episodio IN" altro non rappresenta che una specificazione ELla postulata intermediazione presso pp.uu. ignoti, perviene all'assoluzione, per difetto di prova, da quest'ultimo "addebito" e, in relazione al primo, pur sottolineandone l'irrilevanza penale, non ne disconosce "il valore sintomatico sul piano probatorio" EL concreto attivarsi ELlo AN R., per interferire sui giudici di legittimità in favore dei LL, e perviene all'affermazione di responsabilità.
Manifesta è l'illogicità di tale apparato argomentativo: si condanna lo AN R. per corruzione in atti giudiziari;
la prova L'accordo corruttivo, secondo la postulazione di accusa, sarebbe dovuta rivenire dalla intermediazione svolta dall'imputato, per favorire i LL nel giudizio di legittimità, presso pubblici ufficiali non identificati e dalla interferenza che, tramite il IN, lo stesso imputato avrebbe tentato di esercitare, senza peraltro riuscirvi, su un giudice ELla Corte Suprema;
posto che il reato, quale risultante di un medesimo accordo corruttivo, è unico e considerato che i due episodi citati altro non sarebbero che l'espressione di una steSS condotta antidoverosa EL p.u., appunto la promeSS d'intermediazione oggetto EL medesimo accordo illecito, non si comprende come la pronuncia di condanna poSS essere validamente supportata da elementi di fatto, che di quella condotta sarebbero espressione, ritenuti o non provati (assoluzione dalla intermediazione di ignoti pp.uu.) o penalmente irrilevanti (episodio IN).
L'assoluzione dalla corruzione passiva finalizzata all'intermediazione presso ignoti pp.uu. non può non riverberarsi sulla valutandone ELla intera vicenda, proprio perché di quella intermediazione l'episodio IN rappresenta, come si è detto, una specificazione e perché viene meno la prova L'impegno che lo AN R. - per denaro - avrebbe assunto, in sede di pattuizione con i correi, di "intermediare". Nè può fondatamente sostenersi, come acutamente ha rilevato il P.G., che l'espressione "intermediare" non equivale a quella "promeSS di intermediare": se vero che l'addebito formale indicato nel capo di accusa è di avere ricevuto soldi "per l'attività contraria ai doveri d'ufficio consistita nella intermediazione...", non può sottacersi che, rimanendo l'atto d'ufficio estraneo alla struttura EL reato, è chiaro il riferimento all'intesa corruttiva "per intermediare".
Ed allora, l'intelaiatura argomentativa ELla sentenza di appello, per le sue contraddizioni interne, non regge al vaglio di legittimità: si smembra inopinatamente l'unitario capo d'imputazione, si assolve l'imputato da una parte di esso e lo si condanna per la residua parte, alla prima strettamente conneSS, valorizzando ai soli fini probatori circostanze di fatto ritenute penalmente irrilevanti e pur tuttavia idonee a connotare di illiceità penale una condotta che in quelle stesse circostanze avrebbe dovuto trovare riscontro probatorio;
la prova ELla corruzione paradoSSlmente è ravvisata in dati di fatto che, per ammissione ELlo stesso giudice distrettuale, sfuggono a qualunque inquadramento in paradigmi penalistici;
tutto ciò toglie valenza di univocità interpretativa anche al dato oggettivo EL bonifico bancario in favore L'imputato ed insinua dubbi sulla reale causale di tale bonifico, emergendo dalla steSS sentenza che lo AN, come gli altri protagonisti ELla vicenda in esame, non erano estranei a discutibili operazioni di speculazioni finanziarie (si consideri che si escludono compensi corruttivi allo AN R. collegabili ai ben più consistenti bonifici EL 1994).
3- Ma, a prescindere dalle rilevate incongruenze motivazionali che contraddistinguono la sentenza di merito, vi sono ragioni, ben più radicali, che attengono al corretto governo ELla legge penale e al rispetto EL principio di tipicità di questa, le quali inducono ad escludere che nel fatto addebitato all'imputato poSSno ravvisarsi gli estremi ELla corruzione in atti giudiziari (passiva per lo AN R.).
L'imputazione e la sentenza impugnata, si ripete, individuano l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto L'illecito mercimonio, nella intermediazione che lo AN R., venendo meno ai propri obblighi di imparzialità, probità e indipendenza tipici ELla funzione giudiziaria, avrebbe svolto, per interferire, con l'influenza riveniente dalla sua carica e dal suo prestigio, sui giudici di legittimità, nella prospettiva di non ELudere le aspettative dei LL e, quindi, di favorirli, in sostanza, si dà rilievo, ritenendola atto contrario ai doveri d'ufficio, alla condotta di interferenza che un magistrato, in quanto tale, pone in essere nelle procedure giudiziarie trattate da altri magistrati, operanti in uffici diversi, e sulle quali egli non ha alcuna competenza, ne' specifica ne' generica.
Tale impostazione ignora che il ELitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati propri funzionali, nel senso che per la integrazione ELla fattispecie criminosa è neceSSrio che il soggetto agente e più precisamente il corrotto faccia mercimonio, nel definire il rapporto sinallagmatico con il privato corruttore, L'attività conneSS all'esercizio ELle sue mansioni pubblicistiche, rimanendo al di fuori ELla fattispecie ogni altra attività estranea a tali mansioni;
ciò peraltro è in linea con la nozione steSS di pubblico ufficiale quale ELineata dall'art. 357 c.p., come novellato dalla riforma 1990, che, abbandonando il criterio soggettivo e formale, vale a dire il riferimento al rapporto EL soggetto con l'ente pubblico, ha esaltato la concezione oggettiva legata al concreto esercizio ELla pubblica funzione. L'atto d'ufficio, inteso non in senso strettamente formale ma anche come comportamento materiale, per essere qualificato tale, a prescindere dalla sua contrarietà o conformità ai doveri, deve essere esplicazione dei poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presuppone - per così dire - la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto L'accordo illecito, e la posizione istituzionale EL soggetto pubblico contraente.
Il collegamento funzionale L'atto (o EL comportamento materiale), d'altra parte, emerge chiaro dalla tipicità ELle norme sulle varie forme di corruzione, sia propria che impropria;
in esse, si legge testualmente: "Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto EL suo ufficio..." (art. 318 c.p.); "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare...un atto EL suo ufficio, ovvero per compiere...un atto contrario ai doveri d'ufficio..." (art. 319 c.p.). Il riferimento specifico al "suo ufficio" non lascia margini di dubbio sul fatto che l'illecito sinallagma implichi la promeSS o la consegna L'indebita utilità al pubblico ufficiale in ragione ELle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori. È vero che, secondo il prevalente orientamento di questa Suprema Corte, non è neceSSrio, ne' sembra richiesto dalla norma incriminatrice, che l'agente abbia una competenza specifica ed esclusiva in relazione all'atto da compiere, essendo sufficiente una sua competenza generica, che gli consenta di interferire o comunque di influire sull'emanazione L'atto, ma è anche vero che tale competenza generica non può che derivargli dall'appartenenza all'ufficio pubblico e trovare concreta operatività soltanto nell'ambito di esso, dove egli ha la effettiva possibilità di adottare direttamente l'atto "contrattato" o di contribuire causalmente alla sua adozione: si pensi al dirigente di un ufficio giudiziario in grado, sia pure attraverso un uso distorto dei suoi poteri istituzionali, di indirizzare in un determinato senso e comunque di condizionare le determinazioni di altri appartenenti al medesimo ufficio.
L'interpretazione ELla norma che disciplina la corruzione propria antecedente, inoltre, deve essere ispirata, senza che ciò comporti la rottura ELla linea di confine EL principio di taSStività, all'obiettivo di ottimizzare funzionalmente il sistema in relazione a fatti con elevato tasso di disvalore, il che significa la non neceSSria strumentalità L'accordo ad uno specifico atto individuato ab origine e la sufficienza, invece, EL collegamento di tale accordo anche ad un genus di atti individuabili o addirittura, ed è l'aspetto più ELicato ed insidioso EL mercimonio, all'asservimento - più o meno sistematico - ELla funzione pubblica agli interessi EL privato corruttore. Quest'ultima evenienza si concretizza quando il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro o altra utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori e non può sottacersi che tale modalità corruttiva è certamente la più allarmante e la più subdola, perché determina un permanente condizionamento L'attività istituzionale EL pubblico ufficiale, che viene meno ai propri doveri di feELtà, imparzialità e onestà: si pensi all'"iscrizione a libro paga" che, ove si opinasse diversamente, sfuggirebbe alla sfera EL penalmente rilevante. Nè può fondatamente obiettarsi che, in tale ipotesi, il sinallagma corruttivo, i cui termini (promeSS-dazione di utilità da parte EL privato/atto EL p.u.) devono essere in rapporto di corrispettività tra loro, rimarrebbe non specificamente individuato nell'aspetto relativo alla obbligazione assunta dal corrotto;
anche nella ipotesi considerata, invero, il requisito ELla individuazione è certamente integrato dal comportamento-tipo (asservimento ELla funzione) che costituisce la controprestazione promeSS all'erogatore di denaro e che può articolarsi anche in plurimi interventi, non specificamente previsti e programmati, ma agevolmente prevedibili. Il dato imprescindibile, però, è che l'atto o il comportamento oggetto EL mercimonio deve comunque rientrare nelle competenze o nella sfera di influenza L'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che deve essere espressione, diretta o indiretta, ELla pubblica funzione da costui esercitata. In presenza di tale requisito, si rimane nell'ambito ELla tipicità descritta dalla fattispecie edittale.
Deve, invece, escludersi il reato di corruzione passiva nel caso in cui il pubblico ufficiale prometta e ponga eventualmente in essere il suo intervento prezzolato, avvalendosi ELla sua qualità, L'autorevolezza e EL prestigio che gli derivano dalla carica ricoperta, senza che detto intervento comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri EL suo ufficio o sia in qualche maniera a questi collegabile, ma sia destinato - in tesi - ad incidere nella sfera di attribuzione di pubblici ufficiali terzi, rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale. In quest'ultimo caso, al di là ELle infrazioni disciplinari, potrebbero ravvisarsi, sulla base logicamente di un adeguato quadro probatorio, altre ipotesi di reato, quali la corruzione attiva, l'istigazione alla corruzione, il millantato credito, ma non certo la corruzione passiva, considerato che il pubblico ufficiale agisce al di fuori ELle sue funzioni e, quindi, come extraneus e non come intraneus.
4- L'addebito mosso allo AN R. e agli altri concorrenti neceSSri, per come ricostruito dal giudice di merito, non è inquadrarle nel paradigma ELla corruzione propria antecedente in atti gjudiziari, che vede lo AN R. nella veste di corrotto. L'attività di intermediazione posta in essere dallo AN R. tra LL LI e IN AN, perché quest'ultimo -a sua volta - contattasse un giudice ELla Corte di CaSSzione EL quale era amico per segnalare la nota causa, certamente non è riconducibile all'esercizio ELle funzioni pubbliche proprie ELla sfera di attribuzioni ELlo stesso AN R., presidente L'Ufficio Gip EL Tribunale di MA, ufficio che, per struttura, organizzazione e competenza, ha una sua ben precisa individualità ed autonomia, nulla ha a che vedere con la Corte di CaSSzione e non dispone di settori operativi che, in una qualche maniera, poSSno influire sulle decisioni civili ELla Suprema Corte. In sostanza, l'intervento ELlo AN R., certamente non in linea con i doveri deontologici di un magistrato, è equiparabile a quello che avrebbe potuto spiegare un qualsiasi altro privato, non investito di funzioni pubbliche e che si avvale unicamente ELla forza carismatica ELla sua persona. E lo AN R. aveva fatto leva proprio sul prestigio e sull'autorevolezza che gli derivavano dalla sua posizione sociale, per confidare nella disponibilità EL destinatario ELla segnalazione e, magari, nel buon esito ELla steSS.
È di palese evidenza che, in quanto accertato in sede di merito, non viene in gioco la funzione giudiziaria ELlo AN R. sotto alcun profilo, ne' come coinvolgimento diretto ne' come concreta possibilità di incidere, strumentalizzando le sue attribuzioni istituzionali, sulle determinazioni di altri magistrati EL suo ufficio, alla cui sfera di competenza la controversia civile IM/SI era assolutamente estranea. Ciò che la sentenza impugnata, a prescindere dalle già rilevate incongruenze logiche in cui incorre, suggestivamente enfatizza, per giustificare la conclusione alla quale perviene, è la venalità ELla carica, l'avere cioè lo AN R. fatto leva sull'autorevolezza conneSS al suo status di alto magistrato, per assicurare il suo intervento, retribuito, a favore dei LL nel giudizio di legittimità. Ma la mera venalità ELla carica, disgiunta dal mercimonio L'attività funzionale, non integra - per deficit di tipicità - la corruzione, che sanziona, invece, l'accettare la promeSS o il ricevere denaro al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio connessi alla funzione e non alla qualità.
L'interferenza addebitata allo AN R., in quanto non diretta nell'ambito EL suo ufficio, ma indirizzata verso l'esterno (giudici ELla CaSSzione), non ha alcun collegamento con l'attività funzionale EL pubblico ufficiale, limitatosi a sfruttare rapporti interpersonali privati e ad agire quindi non da intraneus. Sintomatico è il fatto che l'imputato non contattò direttamente il magistrato componente il collegio giudicante ELla CaSSzione, ma si limitò a sollecitare la mediazione L'amico IN, che quel magistrato conosceva. Ma anche se avesse instaurato un diretto contatto con quest'ultimo, la conclusione non sarebbe diversa, considerato che avrebbe agito a titolo personale e da extranens e mai avrebbe potuto fare valere i suoi poteri istituzionali, stante l'appartenenza di quel magistrato ad altro ufficio. L'interferenza, in tanto può assumere rilievo ai fini ELla corruzione passiva, in quanto va ad influire sulla sequenza procedimentale che sfocia nell'adozione di un atto rientrante nella competenza L'ufficio al quale appartiene l'agente.
4a- È il caso di precisare, a questo punto, che neppure le vicende relative all'archiviazione EL procedimento penale instauratosi a seguito ELla denunzia sporta dall'AR circa la SPrizione ELla procura alle liti rilasciata dall'IM ai propri legali, per curare il ricorso per caSSzione avverso la sentenza 26/11/1990 ELla Corte di Appello di MA, possono indurre a valutare in una diversa ottica la posizione processuale ELlo AN R. e a ritenere, in particolare, che costui avrebbe offerto ai LL anche la propria disponibilità funzionale, nel senso che si sarebbe "attivato" o avrebbe comunque esercitato la sua "influenza" in relazione a tutto ciò che rientrava nella competenza EL proprio ufficio;
e certamente la questione L'archiviazione ELla "denunzia AR", che poteva avere indubbi riflessi sul citato ricorso per caSSzione, rientrava nella competenza L'Ufficio Gip presieduto dallo AN R.. Osserva, al riguardo, la Corte che tale aspetto particolare riveste una valenza assolutamente neutra e viene preso in considerazione, nell'economia motivazionale L'impugnata sentenza, soltanto per contrastare la tesi difensiva, che aveva fatto riferimento proprio al detto episodio, per dimostrare, alla luce di quanto processualmente emerso, l'assoluta irreprensibilità EL comportamento L'imputato, il quale, pur avendone in questo caso la concreta possibilità, non aveva spiegato alcun intervento per orientare la decisone EL Gip in un senso piuttosto che in un altro.
La Corte di merito, tuttavia, condividendo sul punto la pronuncia di primo grado, si avventura in una analisi introspettiva ELlo AN R., per inferirne, in maniera congetturale, che lo stesso non avrebbe assunto alcuna concreta iniziativa soltanto perché il collega competente ad occuparsi L'archiviazione di cui si discute aveva preventivamente manifestato il proprio orientamento per una certa soluzione, coincidente con quella desiderata dall'imputato. In sostanza, l'argomento utilizzato non è funzionale alla dimostrazione EL patto corruttivo ma è un "commento", tendenzialmente suggestivo, su presumibili atteggiamenti psicologici e conseguenti scelte comportamentali L'imputato. D'altra parte, non può essere sottaciuto che questo profilo ELla vicenda, pur a volerlo considerare come avente una sua autonoma dignità, non rientra nel perimetro L'imputazione contestata, circoscritta, come si è detto, all'episodio "IN", ritenuto in concreto provato, e all'intermediazione presso ignoti pp.uu., rimasta priva di riscontro probatorio, aspetti - questi - entrambi indicativi, secondo la postulazione d'accusa, L'impegno assunto dallo AN R. di intervenire a favore ELla SI nel giudizio di legittimità, avvalendosi ELle sue conoscenze personali e comunque al di fuori EL suo ruolo istituzionale.
4b- Nè, in base alla contestazione e a quanto ha costituito oggetto di accertamento in sede di merito, può pervenirsi ad una diversa qualificazione giuridica EL fatto.
Non è a parlarsi di istigazione alla corruzione di un giudice ELla CaSSzione, considerato che, al di là EL difetto di espreSS contestazione in tal senso, si è accertato in fatto che detto giudice non venne mai contattato.
Le stesse ragioni portano ad escludere il concorso ELlo AN R. in una ipotesi di corruzione attiva.
Anche l'ipotesi EL millantato credito, implicando una situazione di fatto EL tutto peculiare e diversa da quella in esame, rimane completamente al di fuori ELla contestazione.
Questa, inoltre, come riconosciuto dalla steSS Corte territoriale, non lascia SPzio per ritenere l'imputato come "giudice a libro paga" dei LL e degli avvocati CI A. e TI C. (oltre che L'RA G.); ne' le emergenze processuali come riportate in sentenza, al di là ELle dichiarazioni ELla IO S., limitatasi a ELineare un quadro d'insieme di un certo ambiente romano, accreditano seriamente, per lo meno con riferimento alla vicenda in esame, una simile ipotesi.
4c- L'impugnata sentenza, a supporto ELla tesi sostenuta, richiama la decisione 16/04/1996 emeSS da questa Corte nei confronti ELlo stesso AN R. in sede di ricorso per saltum avverso la misura cautelare personale, adottata nell'ambito di altra vicenda processuale, e, in particolare, i principi in tale pronuncia enunciati con riferimento al caso EL dirigente di un ufficio giudiziario iscritto "a libro paga" di un gruppo economico- imprenditoriale, al servizio dei cui interessi si pone, fino al punto da condizionare l'organizzazione e la gestione L'ufficio a vantaggio EL medesimo gruppo, in modo da determinare un rapporto di "condivisione dei subvalori" a questo riferibili, intervenendo - all'occorrenza - sugli altri appartenenti all'ufficio, garantendo "una copertura di complicità", agevolando "motivazioni per la rimozione di ogni remora psicologica a livello individuale di slealtà verso l'organizzazione, nella commistione che il capo L'ufficio determina tra potere formale, che distorce, e potere informale indirizzato alla cura di interessi antinomici, che nell'esercizio di quello dissimula".
Tale richiamo, tuttavia, che introduce la ELicata tematica, già sopra accennata, L'asservimento sistematico, per denaro, ELla pubblica funzione ad un centro di privati interessi, non è pertinente al caso in esame, ben diverso da quello oggetto ELla decisione 16/04/1996. Questa, infatti, riguardava una ipotesi di corruzione in cui il pubblico ufficiale aveva ricevuto ingenti somme di denaro contante da gruppi imprenditoriali milanesi "...perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori...violando ...il segreto d'ufficio, fornendo le informazioni a lui richieste ed impegnandosi ad intervenire su altri appartenenti..." all'ufficio; veniva, quindi, in considerazione comunque, per quello che si evince dalla richiamata decisione, la "vendita" ELla funzione pubblica rientrante nella sfera di competenza, quanto meno generica, EL medesimo pubblico ufficiale. 4d- Il caso in esame, per come contestato e ricostruito, è inquadrarle nel c.d. "traffico di influenza", di cui parlano la Convenzione penale europea EL 1999 sulla corruzione (art. 12) e la Convenzione ONU contro la corruzione (UNCAC), sottoscritta a Menda (Messico) il 9- 10 dicembre 2003 da 134 Stati, ma non ancora ratificate ed attuate nel nostro ordinamento. La Convenzione Onu, in particolare, è il primo strumento mondiale di contrasto alla corruzione come fenomeno transnazionale, che obbliga per legge i vari Paesi firmatari ad adottare misure volte alla prevenzione e alla criminalizzazione EL fenomeno, nonché alla collaborazione internazionale contro la corruzione;
trattasi di una risposta globale ad un fenomeno criminale diffuso nei due terzi EL Mondo. È vero che la maggior parte ELle disposizioni ELla Convenzione sono già presenti nel nostro codice penale, preoccupatosi di contrastare - in attuazione di convenzioni adottate sul piano comunitario - anche il fenomeno ELla corruzione dei funzionari degli Stati membri L'Unione europea (art. 322 bis c.p., introdotto dalla L. n. 300 EL 2000), ma è anche vero che non tutta la gamma degli atti corruttivi è prevista e, in particolare, non è previsto il cd. trading in influence, vale a dire l'utilizzo ELla carica pubblica per fini privati (art. 18 ELla Convenzione di Menda).
Questa fattispecie, allo stato, è quindi al di fuori ELla tipicità ELla norma incriminatrice presente nel nostro ordinamento, la quale presuppone un nesso tra il pubblico ufficiale e l'atto d'ufficio oggetto EL mercimonio e non può essere dilatata fino al punto da comprendervi, con una operazione analogica non consentita in materia penale (art. 1 c.p., art. 14 disp. prl., art. 25 Cost), anche la mera venalità ELla carica.
5- La conclusione ampiamente liberatoria alla quale si perviene sulla base di tutto quanto esposto ai punti che precedono, avendo carattere assorbente e decisivo, esime dal prendere in considerazione gli altri argomenti sviluppati nei ricorsi, con riferimento anche alla posizione personale dei diversi concorrenti nel reato. A2) Corruzione TT V..
1- Sulle questioni poste nei ricorsi circa le problematiche relative ai diversi aspetti EL ELitto di corruzione in atti giudiziari, le quali hanno diretto riflesso sul caso in esame, devesi riassuntivamente osservare quanto segue.
1a- La struttura EL nucleo centrale ELle varie ipotesi di corruzione è identica e il primo problema che si pone è stabilire se le condotte EL funzionario pubblico e EL privato corruttore diano vita o no a distinte ed autonome fattispecie di reato, corruzione passiva per il primo e corruzione attiva per il secondo. La questione non riveste carattere meramente teorico, ma ha importanti riflessi pratici, considerato che va ad incidere, ove si propenda per la tesi ELla frazionabilità EL processo esecutivo EL reato di corruzione, sulla localizzazione SPzio-temporale ELle due distinte condotte, con le relative conseguenze in tema di consumazione degli illeciti e in tema di effetti a questa connessi (prescrizione, applicazione L'amnistia, competenza per connessione e per territorio).
Ritiene la Corte, in linea col prevalente orientamento ELla giurisprudenza e ELla dottrina, che la corruzione è un reato plurisoggettivo di natura bilaterale o, per così dire, a concorso neceSSrio. L'elemento caratterizzante l'illecito è la stipulazione tra il privato e il pubblico ufficiale di un pactum sceleris, che ha ad oggetto i doveri funzionali EL secondo. L'elemento materiale EL reato è dunque costituito dalle condotte convergenti e, per così dire, speculari EL privato e EL pubblico funzionario, le quali si integrano a vicenda, dando vita ad un unico ELitto a compartecipazione neceSSria, la cui configurazione è strettamente collegata alla sussistenza di entrambe le condotte, tra le quali v'è una connessione indissolubile, stante il perfetto sincronismo tra il "dare" e il "ricevere" per l'una e per l'altra parte contraente: il pubblico ufficiale percepisce l'utilità o ne accetta la promeSS e da in cambio l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; nella posizione inversa viene a trovarsi il privato. D'altra parte, sul piano logico, in tanto è concepibile una corruzione attiva in una determinata vicenda, in quanto si dimostri la sussistenza di quella passiva, che unitamente alla prima va a completare la fattispecie. Tale tesi trova puntuale conforto anche nel dato normativo. La disposizione L'art. 321 c.p., infatti, si limita ad estendere al corruttore le pene previste per il corrotto e si guarda bene dal considerare la condotta EL primo come fattispecie autonoma. L'art. 322 c.p., inoltre, punisce l'istigazione alla corruzione, il che è
una ulteriore conferma che la condotta EL corruttore va apprezzata come forma di compartecipazione neceSSria alla condotta EL corrotto e viceversa;
diversamente opinando, la previsione L'art. 322 sarebbe superflua, in quanto l'autonoma punibilità L'azione EL privato che invano promette od offre denaro a un pubblico ufficiale o quella di quest'ultimo che sollecita vanamente tale promeSS o dazione discenderebbe dalla norma generale sul tentativo;
l'art. 322, invece, assolve proprio alla funzione di sottoporre a sanzione una condotta non altrimenti punibile per effetto EL disposto L'art. 115 c.p.. 1b- Ritenuta, quindi, la struttura unitaria EL reato di corruzione, la sua consumazione si perfeziona nel momento e nel luogo in cui interviene l'accordo, che può concretizzarsi o con la contestuale ricezione ELla "retribuzione" da parte EL pubblico ufficiale o con l'accettazione ELla promeSS, non richiedendosi in quest'ultimo caso che questa sia eseguita o che il denaro sia consegnato. Quanto alla corruzione antecedente (sia ordinaria che in atti giudiziari), lo si è già precisato innanzi, il compimento L'atto è estraneo alla struttura ELla fattispecie, con l'effetto che esso non va ad influire sull'individuazione EL momento e EL luogo di consumazione EL reato, ma assume rilievo solo sul terreno EL dolo, come specifica finalità che deve animare i protagonisti ELla pattuizione illecita.
Più ELicato e dibattuto è il problema relativo alla individuazione EL momento consumativo EL reato, quando accade che alla promeSS accettata segua, in un secondo tempo, la dazione in unica soluzione o in più rate.
Per chi ritiene che la corruzione si consumi nel momento EL perfezionamento L'accordo, rimangono evidentemente ininfluenti le successive attività esecutive ELle obbligazioni assunte, nel senso che la effettività ELla dazione, rateizzata o meno, costituirebbe xxnpostfactum non punibile.
Questa tesi, secondo l'orientamento più recente di questa Suprema Corte, non può essere condivisa, perché fondata su una interpretazione formale, che finisce per tradire il rigore che la ispira.
Ed invero, le norme sulla corruzione, sanzionando anche la semplice promeSS di denaro al p.u. che l'accetta, anticipano la soglia di punibilità, nella prospettiva di reprimere tempestivamente un comportamento EL pubblico funzionario che comunque, al di là ELle ulteriori conseguenze che possono verificarsi, tradisce i principi L'imparzialità e EL buon andamento ELla P.A., altera ed inquina il rapporto tra questa e i cittadini.
Ritenere, però, che la effettiva ricezione da parte EL p.u. corrotto di denaro o altra utilità, già oggetto di precedente promeSS accettata, sia un elemento estraneo alla fattispecie penale e integri, quindi, un post factum non punibile significa minimizzare un aspetto centrale ELla condotta antigiuridica e non dare pari dignità a quelle forme espressive di questa che, ove non si attuino in via autonoma e indipendente (la sola promeSS accettata o la sola dazione), si integrano tra loro, concorrono insieme a ELineare nella sua completezza il fatto criminoso e vanno, pertanto, considerate unitariamente.
Il ELitto di corruzione, per come disciplinato nelle sue varie forme dal nostro ordinamento, può attuarsi attraverso due distinte e autonome ipotesi fattuali, quella ELla dazione e quella ELla promeSS accettata, con le quali coincide, se rimangono alternative, il momento consumativo EL reato. La sola promeSS accettata, però, in tanto assume una propria autonomia ed è idonea a cristallizzare il momento consumativo EL reato, in quanto non è seguita dalla dazione-ricezione; ove, invece, quest'ultima segua alla promeSS, si verificano un approfondimento L'offensività tipica e lo slittamento in avanti ELla consumazione EL reato, la quale finisce per coincidere col momento ELla medesima dazione-ricezione, che non è certo un fatto esterno ed estraneo rispetto alla struttura ELla fattispecie corruttiva.
In sostanza, il ELitto di corruzione, come già precisato nell'esaminare la questione ELla competenza, si configura come reato a duplice schema, con una forma ordinaria o principale (promeSS seguita dalla dazione) e una forma contratta o sussidiaria (promeSS non seguita dalla dazione). Secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione ELla promeSS e il successivo ricevimento L'utilità ed è quest'ultimo che cristallizza nel tempo la consumazione EL reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle EL reato progressivo, verificandosi, avuto riguardo alla concreta evoluzione dei fatti, una sorta di paSSggio "neceSSrio" da un minus (promeSS) ad un maius (dazione) e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico. La promeSS accettata, quando è seguita dalla dazione- ricezione, resta assorbita in questa e perde la sua autonomia. È vero anche che la dazione non presuppone, quale paSSggio obbligato, la promeSS (in tale ipotesi, nessun problema sorge per la individuazione EL momento consumativo); ma è anche vero che, se le parti scelgono, come - per quanto emerso - è accaduto nella specie, di percorrere l'iter promeSS-dazione, la prima diventa, di fatto, un atto prodromico ELla seconda e ad eSS si salda e con eSS si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento ELla fattispecie criminosa in tutti i suoi risvolti. Conclusivamente, può affermarsi che il legislatore ha inteso punire, in primo luogo, il fatto ELla dazione o effettiva prestazione, quale momento di maggiore concretezza L'attività corruttiva, nel quale rimane assorbita e si confonde l'eventuale promeSS preventiva, e soltanto in via sussidiaria, ove l'anzidetto aspetto fattuale non si verifichi, la promeSS accettata. La normativa sulla corruzione deve, quindi, essere così letta: il pubblico ufficiale che, per compiere un atto EL suo ufficio, riceve una retribuzione non dovuta (art. 318 c.p.) o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro o altra utilità (art. 319 c.p.) è punito...., ma è altresì punito se soltanto ne accetta la promeSS.
Va ribadito, poi, il principio, già innanzi affermato, che il reato è unico se trova la sua genesi in una sola pattuizione corruttiva, a nulla rilevando le plurime attività funzionali EL p.u. o le plurime dazioni eventualmente erogate dal soggetto privato. 1c- Configurandosi la corruzione come reato a concorso neceSSrio e a struttura bilaterale, è ben possibile il concorso nell'illecito di terze persone, sia nel caso in cui il contributo di queste si realizzi nella forma ELla determinazione o EL suggerimento fornito al privato o al funzionario pubblico, sia nell'ipotesi in cui i concorrenti eventuali svolgano una funzione di intermediazione, per realizzare il collegamento tra gli autori neceSSri. Rimane logicamente imprescindibile l'accertamento ELla rilevanza causale ELla condotta posta in essere dal terzo.
1d- Con specifico riferimento alla corruzione in atti giudiziari, rileva la Corte che tale fattispecie ELineata dall'art. 319 ter c.p. e inserita nel codice dalla L. n. 86 EL 1990, art. 9 trova il suo precedente storico nell'originario testo L'art. 319 c.p., comma n. 2, norma che prevedeva un aggravamento ELla pena base per il caso in cui dal fatto di corruzione propria antecedente fosse derivato "il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo".
La nuova norma (art. 319 ter c.p.), diversamente dalla disciplina anteriore moELlata sullo schema ELla corruzione propria antecedente, prevede - almeno in apparenza, stante il rinvio per relationem agli art. 318 e 319 - la punibilità degli agenti per tutte le forme di corruzione commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (comma 1) e circostanze aggravanti speciali se dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo (comma 2). Il legislatore EL 1990 ha costruito la fattispecie di cui all'art. 319 ter c.p., comma 1, come reato autonomo, in ciò differenziandosi dal previgente regime, che attribuiva indiscusso carattere circostanziale ai fatti corruttivi che andavano ad incidere su decisioni giudiziarie.
Tanto si evince testualmente dalla relazione EL ministro Martinazzoli al D.D.L. governativo n. 2844 EL 22 aprile 1985 e da quella EL ministro VaSSlli al D.D.L. n. 2241 EL 7 marzo 1988;
nella prima si legge: "Le aggravanti previste nell'attuale art. 319 c.p. sono state in parte...trasfuse in un nuovo titolo di reato,
avente a specifico oggetto la corruzione in atti giudiziari"; la seconda così si esprime: "sono previste una ipotesi base, concernente gli atti di corruzione che non abbiano determinato una condanna alla reclusione, e due ipotesi aggravate per i fatti che abbiano comportato una condanna rispettivamente alla reclusione fino a cinque anni o ad una pena ancora più grave". Ulteriore conferma a questa impostazione riviene dai lavori preparatori ELla L. n. 181 EL 1992, nel corso dei quali si è affermato che l'art. 319 ter c.p.
"penalizza come reato autonomo più grave la corruzione giudiziaria". Ma, a prescindere dalle intenzioni EL legislatore, suffragano la tesi L'autonoma fattispecie incriminatrice, sia il distinto nomen iuris, sia la scelta di separare topograficamente l'ipotesi in esame da quelle di cui al nuovo art. 319 bis c.p., dedicato espreSSmente alle circostanze aggravanti, sia l'aspetto teleologia), vale a dire la peculiare funzione assegnata al dolo specifico, sia il rilievo che l'art. 319 ter c.p., comma 2 predisponendo - come si è detto - specifici aggravamenti di pena, non può evidentemente fare riferimento all'aggravante di una aggravante. Con l'autonomia L'incriminazione si è voluto evidenziare il particolare disvalore e l'avvertita maggiore riprovevolezza dei fatti corruttivi nell'esercizio L'attività giudiziaria, avuto riguardo alla rilevanza costituzionale ELla funzione giudiziaria (art. 104 Cost.) e agli interessi sottesi alla composizione di determinati contrasti sociali, da cui provengono, a parti contrapposte, istanze di traSPrenza, imparzialità e fiducia nella istituzione "Giustizia". 1e- La condotta può assumere le forme ELla corruzione propria o di quella impropria. La descrizione normativa, in sostanza, legittima una assoluta omologazione tra i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p., entrambi idonei ad integrare la tipicità L'illecito,
purché - però - realizzati "per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo"; ed è proprio la prospettiva EL raggiungimento di tale finalità che caratterizza il reato in questione, che, a differenza ELla previsione circostanziale di cui alla precedente disciplina, non richiede l'effettiva verificazione EL danno o EL favore nei confronti di una parte processuale.
Tale equiparazione agli effetti sanzionatoli, per quanto discutibile, non è certamente irragionevole o "intollerabile", avuto riguardo alla estrema rilevanza EL bene tutelato e all'esigenza che il processo, per via ELla pattuizione illecita, non subisca comunque condizionamenti a sfondo lucrativo. Di tanto v'è traccia anche in un passo ELla relazione ELla seconda Commissione Giustizia EL Senato che così si esprime:
"non sembra meritevole di indulgenza il magistrato che, sia pure per compiere un atto EL proprio ufficio (per esempio, depositare in termini una sentenza), riceve denaro o altra utilità come retribuzione non dovuta".
Una parte ELla dottrina, seguendo un percorso ermeneutico molto audace, partendo dal dato - estraneo, però, alla fattispecie legale - ELla "ingiustizia" EL danno o EL favore, è giunta addirittura a circoscrivere l'ambito di operatività ELla norma di cui all'art. 319 ter c.p., comma 1 alla sola corruzione propria, sulla base EL
rilievo che non risulterebbe agevole ipotizzare che un pubblico ufficiale poSS compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio allo scopo di favorire o danneggiare ingiustamente una parte. Ma il chiaro dettato normativo, che rinvia espreSSmente alle condotte di cui ai precedenti art. 318 e 319 c.p., non può lasciare SPzio ad equivoci di sorta ed induce a ritenere che anche una decisione adottata optimo iure resta pur sempre frutto di corruzione, se il giudice, prima di adottarla, ha "venduto" la sua funzione. Con particolare riferimento all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, va condiviso ed avallato l'orientamento espresso in sede di merito. Non può cioè aversi riguardo, per stabilire se si sia in presenza di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, all'aspetto sostanziale EL medesimo provvedimento, vale a dire al suo esito secundum o contra ius.
Ciò non comporta l'assoluta impossibilità di sindacare, per accertare eventuali responsabilità penali, il contenuto di provvedimenti giurisdizionali, che ben possono, nell'ambito degli ampi poteri di accertamento EL giudice penale, essere sottoposti a verifica per desumere eventualmente dal tenore ELla decisone elementi rivelatori di un condizionamento esercitato sulla formazione ELla volontà EL giudice e, quindi, significativi di comportamenti penalmente rilevanti. Ci si deve, però, trovare di fronte a un "decisum apertamente arbitrario, in alcun modo giustificabile, affetto da un grado di abnormità tale da superare ogni limite di ragionevolezza: non già solo opinabile o semplicemente errato" (Cass. S.U. 30/10/2002, Carnevale). In genere, però, il merito di una decisione giurisdizionale, priva dei caratteri ELla palese arbitrarietà, non può essere "rivisitato" in sede non propria, per stabilire la sua conformità o meno a giustizia e per inferirne elementi indiziali circa la liceità o meno ELla condotta tenuta dal giudice nell'espletamento ELle sue funzioni.
La soluzione di ELicate e non pacifiche questioni giuridiche che si innestano su una compleSS realtà fattuale è spesso opinabile e, di conseguenza, la pronuncia EL giudice non può essere orientata verso un obiettivo obbligato e ben può pervenire ad esiti diversi ed ugualmente plausibili, il che non implica automaticamente l'illiceità ELla medesima pronuncia e la mala fede che la sottende. In sostanza, si intende sottolineare che la opinabilità ELla materia sulla quale il giudice è chiamato a pronunciare non consente, il più ELle volte, di qualificare come contra ius la relativa pronuncia, che - anzi - può essere sorretta da argomenti logico-giuridici apprezzabili e condivisibili.
Non è, pertanto, il contenuto L'atto giurisdizionale in sè considerato, data appunto la fisiologica opinabilità che lo caratterizza, a qualificare come propria o impropria la corruzione EL giudice, ma il metodo attraverso il quale costui perviene alla decisione: il giudice che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promeSS, in relazione all'operatività ELle sue specifiche attribuzioni, viene meno per ciò solo ai suoi doveri funzionali di probità, indipendenza, imparzialità e correttezza e rimane inevitabilmente condizionato nei propri orientamenti valutativi sul caso portato al suo esame, la cui soluzione, se pur accettabile sul piano ELla formale correttezza giuridica, soffre comunque L'inquinamento metodologico a monte. La corruzione in atti giudiziari è reato plurioffensivo, nel senso che viene leso non soltanto l'interesse al buon andamento e all'imparzialità ELla P.A., ma anche, e soprattutto, l'interesse alla correttezza L'esercizio ELle funzioni giudiziarie, che viene compromesso da una decisione inquinata e alterata dal fatto corruttivo.
Realisticamente deve concludersi che la corruzione giudiziaria antecedente, quando è funzionale all'adozione di un provvedimento giurisdizionale che implichi la soluzione di complesse e non pacifiche problematiche giuridiche e/o la valutazione di una controversa e non chiara realtà fattuale, assume quasi sempre i connotati di quella per atto contrario ai doveri d'ufficio, a nulla rilevando la eventuale regolarità formale EL provvedimento e assumendo, invece, importanza qualificante la contaminazione EL libero e indipendente esercizio ELla funzione giurisdizionale. 1f- Deve, invece, convenirsi con la tesi che esclude la configurabilità ELla corruzione susseguente in atti giudiziari, anche se l'art. 319 ter c.p., operando un generico rinvio ai fatti di cui agli art. 318 e 319 c.p., sembrerebbe, in proposito, non operare alcuna distinzione o limitazione.
È lo stesso dato normativo, correttamente interpretato, a convincere ELla bontà di tale tesi.
Ed invero, la disposizione richiede che il fatto sia commesso "per favorire o danneggiare una parte...", la condotta incriminata, cioè il ricevere denaro o l'accettarne la promeSS, assume rilievo nella prospettiva di un atto funzionale che dovrà ancora essere adottato e che il p.u. s'impegna ad adottare. Il testo ELla norma e la logica interpretazione EL medesimo evidenziano, per le condotte considerate, una linea di confine ben precisa e non consentono di ricondurre nell'alveo ELla tipicità la mera remunerazione di atti pregressi.
La corruzione in atti giudiziari è, quindi, caratterizzata da una tensione finalistica verso un risultato e non è compatibile con quella "proiezione verso il paSSto, con quell'interesse già soddisfatto, su cui è modulato lo schema ELla corruzione susseguente".
È vero che l'art. 319 ter c.p. evidenzia, ad una superficiale lettura, una certa ambiguità, perché esordisce con il richiamo indiscriminato agli art. 318 e 319 c.p., che prevedono anche ipotesi di corruzione susseguente, ma prosegue facendo espresso riferimento a fatti commessi "per favorire o danneggiare una parte..." in un processo;
deve, perciò, convenirsi che l'ambiguità viene superata proprio da quest'ultima espressione, alla quale non può attribuirsi altro significato se non quello di circoscrivere l'iniziale e generico richiamo alle sole ipotesi di corruzione antecedente, le uniche compatibili, secondo la specificazione contenuta nella medesima espressione, con la proiezione verso il futuro L'impegno che il p.u. assume in sede di accordo illecito.
L'interpretazione ELla disposizione incriminatrice non può essere forzata in malam partem fino al punto da attribuire una valenza anche causale (oltre che finale) all'espressione "per favorire o danneggiare", come se a eSS fosse affiancata anche quella "per avere favorito o danneggiato"; è evidente il contrasto di una tale soluzione ermeneutica con il principio di taSStività. Anche sul piano sistematico, la tesi contraria non regge. Se l'equiparazione tra corruzione propria e impropria antecedente, pur con qualche forzatura, ha una sua ragionevolezza, perché entrambe condizionano il processo e sono espressione di uno stesso disvalore, non altrettanto può dirsi per la corruzione susseguente che, a differenza di quella antecedente, non va ad influenzare l'andamento L'attività giudiziaria già esaurita, sicché il suo disvalore è ravvisabile nella sola venalità EL pubblico ufficiale. Tipologie di corruzione oggettivamente diverse sarebbero irragionevolmente soggette all'identico trattamento sanzionatorio e sarebbe persino esclusa, stante il generico rinvio che l'art. 321 c.p. fa all'art. 319 ter s.c., la non punibilità EL corruttore nel caso di corruzione impropria susseguente.
Questo, sul piano logico e sistematico, non è accettabile, perché determinerebbe l'appiattimento di differenziati contenuti offensivi, lo stravolgimento ELla gerarchia di valori ad essi sottesi e legittimerebbe, conseguentemente, dubbi di costituzionalità. Le argomentazioni sviluppate dal giudice distrettuale, per supportare la tesi contraria a quella qui sostenuta, non hanno pregio. Si sostiene che, avendo il legislatore EL 1990 introdotto un regime di particolare rigore per la corruzione in atti giudiziari, non si spiegherebbe la limitazione EL "suo intervento alla sola corruzione antecedente e non anche a quella susseguente, volta che, nell'ipotesi ordinaria, le due condotte erano ritenute dal legislatore previgente meritevoli di uguale sanzione". L'argomento riposa su una affermazione non vera, considerato che, prima ELla riforma EL 1990, il regime sanzionatorio per le due anzidette forme di corruzione era differenziato (cfr. testo dei previgenti art. 318 e 319 c.p.);
soltanto con la riforma EL 1990, la sanzione è stata unificata per la corruzione propria, sia nella forma antecedente che in quella susseguente (cfr. art. 319 c.p. vigente), e mantenuta differenziata per le forme di corruzione impropria (cfr. art. 318 c.p. vigente). Evidenzia, inoltre, il giudice a quo che, "nell'anteriore regime", la corruzione in atti giudiziari, sia pure non come reato autonomo ma fattispecie aggravata, sarebbe stata sanzionata "nelle due forme" (antecedente e susseguente), il che darebbe "maggiore pregnanza" alla tesi che l'art. 319 ter c.p., inserito nel codice dalla riforma EL 1990, ispirata a maggiore rigore, non poteva escludere dal proprio contesto la corruzione susseguente. Anche tale argomento si sviluppa su un erroneo presupposto: il vecchio testo L'art. 319 c.p., prevedeva, al comma 2, n. 2, la corruzione giudiziaria come aggravante di quella propria antecedente di cui al comma 1, tanto che richiedeva un diretto rapporto causale tra il fatto di corruzione e il favore o il danno per una parte EL processo ("La pena è aumentata se dal fatto deriva...il favore o il danno..."); tale ipotesi aggravata non era quindi riferita alla corruzione propria susseguente di cui al quarto comma EL previgente art. 319 c.p.. La corruzione susseguente, pur non ricompresa nel paradigma L'art. 319 ter c.p., rimane comunque sanzionata dalle norme che disciplinano la corruzione ordinaria per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 321 c.p.). 1g- Va disattesa la tesi secondo cui, per fatti verificatisi nel periodo di iniziale applicazione L'art. 319 ter c.p. e fino all'entrata in vigore ELla L. n. 181 EL 1992, art. 2 il privato corruttore non sarebbe punibile, in quanto l'art. 321, così come novellato nel 90, non richiamava per il predetto le sanzioni relative alla corruzione in atti giudiziari. Va, in contrario, affermato che, in relazione ai fatti ricadenti nel detto arco temporale, il privato corruttore in atti giudiziari rimane comunque esposto alle sanzioni di cui agli art. 318 e 319 c.p. per le ipotesi rispettivamente di corruzione impropria e propria. A seguito ELla modifica EL 1992, entrata in vigore il 17/03/1992, non si pone più alcun problema, considerato che corrotto e corruttore sono punibili in modo identico (l'art. 321 richiama espreSSmente l'art. 319 ter).
2- Si deve ora procedere a verificare se la pronuncia di condanna riposi su un tessuto argomentativo che si connota per la completezza L'esame di tutte le emergenze processuali, per l'aderenza ad esse, per la logicità interna ELla sua struttura, per il rispetto ELle regole in tema di valutazione ELla prova.
L'art. 192 c.p.p., comma 1, raccordando con corrispondenza biunivoca l'aspetto valutativo ELla prova all'obbligo di dare conto "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", ribadisce che il principio EL libero convincimento EL giudice è cardine attorno al quale ruota l'attività ELlo ius dicere, ma ne subordina, sia pure cautamente, la concreta operatività al rispetto di alcune precise regole esplicitate nei commi successivi, con riferimento a fonti di prova di per sè equivoche ed insidiose (indizi e chiamata in correità o reità). Si vuole così sottolineare che il convincimento su una determinata vicenda non deve essere frutto di mere intuizioni gratuite, ma deve rappresentare piuttosto la tappa di un percorso che si sviluppa, nell'operazione di apprezzamento e di valutazione ELle acquisizioni processuali, sul piano ELla logica, ELla ragionevolezza e EL rispetto ELle regole;
in sostanza, l'intime convinction non deve risolversi in una "copertura" per aggirare il coessenziale valore ELla legalità ELla prova, ma deve rimanere criterio metodologico-valutativo ELla prova ritualmente formata. Venendo, nella specie, in rilievo la cd. prova indiziaria, sulla quale si fonda il discorso giustificativo ELla sentenza impugnata, è alla regola di cui al secondo comma L'art. 192 c.p.p. che deve farsi riferimento, per verificare se ad eSS il giudice distrettuale si sia adeguato.
La esistenza di un fatto può essere desunta anche da indizi, purché gravi, precisi e concordanti;
tali cioè devono essere le inferenze desunte dal rapporto di implicazione logica tra l'antecedente noto (factum probans) e il conseguente ignoto (factum probandum). L'indizio, in quanto antecedente logico di una serie di inferenze, deve, innanzi tutto, anche se non v'è espreSS traccia nella citata norma, essere assistito dal requisito ELla certezza quale sua naturale connotazione.
L'indizio è grave se ha capacità dimostrativa, se il dato è pertinente al thema probandum, vale a dire ha contiguità logica con il fatto ignoto.
L'indizio è preciso quando non è generico, non è equivoco nella sua oggettività, non si presta ad una serie infinita di interpretazioni alternative.
L'indizio è concordante quando non contrasta con altri indizi e più ancora con altri dati ed elementi certi;
la concordanza deve cioè evidenziare il confluire di più implicanze verso un medesimo risultato, che è quello ELla dimostrazione EL fatto ignoto. Quest'ultimo requisito, a differenza degli altri due, ha natura estrinseca, nel senso che la concordanza si misura in relazione a tutti gli indizi, perché elimina l'equivocità intrinseca dei medesimi singolarmente considerati, facendoli convergere verso un unitario risultato euristico.
Gli indizi logicamente vanno, dapprima, valutati singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale;
quindi, acquisito il dato singolo di portata non univoca, si deve procedere all'esame globale ed unitario di tutte le emergenze processuali, attraverso il quale l'ambiguità indicativa EL singolo elemento può essere superata dal confronto col significato da attribuire agli altri elementi e, all'esito di tale valutazione complessiva, ciascun indizio "si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica EL fatto" (cfr. Cass. S.U. 4/02/1992, Ballan). È attraverso tale valutazione complessiva EL quadro indiziario che si verifica la sussistenza EL requisito ELla concordanza, la cui dinamica valutativa produce l'effetto di superare l'equivocità intrinseca dei singoli indizi e di accreditare agli stessi, nella sinergia combinatoria EL complesso, significato univoco e coerente.
2a- L'indagine di questa Suprema Corte sulla tenuta EL discorso giustificativo ELla decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti ELla decisione medesima e a verificare che il ragionamento sia in linea con la regula iuris in tema di valutazione ELla prova indiziaria, senza alcuna possibilità di rivalutare, in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. L'illogicità ELla motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di macroscopica evidenza, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi e da porre in crisi irreversibile la struttura steSS EL percorso seguito e la sua funzione dimostrativa EL corretto esercizio ELlo ius dicere. In sostanza, non sono rilevabili in questa sede marginali incongruenze logiche o la non espreSS confutazione di deduzioni difensive, se la decisione adottata, nella complessiva articolazione che la caratterizza, dia conto in modo logico e adeguato EL convincimento espresso, per cui le prime si rivelano ininfluenti e non decisive, perché non incidenti sul nucleo centrale ELla motivazione, e le seconde implicitamente incompatibili con la conclusione raggiunta. Esula dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione, la cui valutazione deve rimanere prerogativa esclusiva EL giudice di merito, e non è, quindi, denunciabile come vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione ELle risultanze processuali (cfr. Cass. S.U. 24/11/1999, Spina;
S.U. 30/4/1997, Dessimone). 2b- Certo, il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, a seguito ELla riforma L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera ELla L. n. 46 EL 2006, art. 8, comma 1, lett. b) applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore ELla medesima (art. 10, comma 1), ha oggi confini meno ristretti, essendo esteso alla "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ELla motivazione, quando il vizio risulta dal testo EL provvedimento impugnato ovvero da altri atti EL processo specificamente indicati nei motivi di gravame". E i ricorrenti, avvalendosi ELla norma transitoria di cui alla citata legge di riforma, art. 10, comma 5, hanno presentato, nei termini, nuovi motivi, articolati in coerenza con la previsione novellata. Osserva, tuttavia, la Corte che, pur di fronte alla previsione di un allargamento L'area entro la quale deve operare il sollecitato sindacato di legittimità, non muta la natura EL medesimo e il controllo sulla tenuta ELla motivazione, anche in relazione a quanto emerge - oltre che dal testo ELla decisione - anche da altri atti EL processo specificamente indicati, non può mai comportare una "rivisitazione" L'iter ricostruttivo EL fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva ELle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei a screditare il convincimento espresso dal giudice di merito.
Questa Sezione, intervenendo sull'argomento con la
Il vizio di motivazione di cui al nuovo testo L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non ha alterato la fisionomia EL giudizio di caSSzione e di tanto da atto la relatrice ELla legge alla Camera quando, nell'esplicitare la intentio legis, chiarisce testualmente:
"è EL tutto evidente che il parametro di giudizio al quale la Corte di CaSSzione deve fare riferimento per valutare l'illogicità ELla motivazione non è assolutamente mutato: continua a rimanere la legittimità...sia nel caso in cui la contraddittorietà risulti dalla sentenza quanto nel caso in cui risulti da altri atti EL processo".
Va aggiunto, per maggiore chiarezza, che non può prescindersi dalla peculiarità EL giudizio di legittimità che, a differenza di quello di merito, non giudica fatti o comportamenti, ma atti giuridici, quali sono le sentenze di altri giudici;
la "premeSS conoscitiva" EL giudice di legittimità non è "una proposizione fattuale, ma una proposizione metalinguistica, che verte non su un fatto, ma su una entità concettuale" e il conseguente giudizio non è altro che "l'accertamento di una contraddizione tra una decisione individuale e una norma".
Ciò comporta che la CaSSzione, nel verificare se vi è mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ELla motivazione anche in relazione a specifici atti processuali indicati nel ricorso, dovrà limitarsi alla mera constatazione L'eventuale "travisamento ELla prova", vuoi perché il giudice di merito ha utilizzato per la decisione una prova inesistente, vuoi perché ha posto a base ELla pronuncia un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo;
è inibita alla Corte qualsiasi nuova operazione valutativa ELla specifica emergenza processuale richiamata nel motivo di ricorso, la quale non può essere esposta, in base ad una inaccettabile logica di parcellizzazione, a una interpretazione diversa e alternativa rispetto a quella datane dal giudice di merito, nell'ambito ELla complessiva valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile. Conclusivamente, il sindacato di legittimità, a seguito ELla riforma EL 2006, può essere esteso alla sola constatazione EL "travisamento degli atti", nella parte relativa a dati di riferimento oggettivi, che non comportino -però- alcun apprezzamento di merito.
3- La Corte territoriale, dopo avere illustrato, nei termini innanzi precisati, le molteplici "anomalie" che avevano caratterizzato il lungo percorso giudiziario ELla controversia civile tra l'IM e la SI, tutte sintomatiche L'azione concertata tra LL NI e i tre professionisti "occulti" allo scopo di condizionare l'esito ELla vertenza in senso favorevole al primo, inquadra in tale cornice la corruzione EL giudice TT V. e ravvisa in eSS il momento più "alto" ELla spregiudicata metodologia operativa dei vari protagonisti, tutti accomunati, pur nella diversificazione dei rispettivi ruoli, dalla condivisione di subvalori maturati in un contesto culturale di esaltazione ELla forza allettante e persuasiva EL denaro e di insensibilità verso quei valori "sani" posti a presidio ELla convivenza civile in genere e L'amministrazione ELla giustizia in particolare, dai quali originano, per ogni consociato, doveri di natura etica, deontologica e giuridica;
individua, poi, una serie di indizi, gravi, precisi e concordanti, a dimostrazione L'intervenuta pattuizione corruttiva e ELla riferibilità soggettiva ELla steSS.
3a- Un primo indizio viene individuato nel fatto che la parte più qualificante ELla sentenza 26/11/1990 redatta dal TT V., quella cioè riservata ai "motivi ELla decisione", era stata integralmente copiata da "bozze" già predisposte e sequestrate presso lo studio professionale EL CI A. e/o prodotte dall'RA G. (la paternità di una di tali bozze era ascrivibile a quest'ultimo per ammissione ELlo stesso, ELle altre se ne ignorava il reale autore). A tale conclusione la sentenza di merito perviene, all'esito di un attento e scrupoloso confronto tra i testi in comparazione, dal quale balza evidente l'operazione di copiatura per la perfetta sovrapponibilità, anche con riferimento ad alcuni refusi, di larghe parti EL testo ELla sentenza al contenuto dei citati documenti, non costituenti atti ufficiali ELla causa, sequestrati al CI A.. Testualmente la sentenza sottolinea che "l'estensione (per numero di argomenti), l'entità (per quantità di pagine) e la significatività (per la natura ELle identità riscontrate) EL "copiato" nonché la rilevanza degli argomenti oggetto ELla "copiatura"...inducono...a concludere da un canto per l'assoluta rilevanza EL dato probatorio e dall'altro per l'individuazione nel TT V., "copiatore", e nel CI A., possessore dei documenti serviti per la "copiatura", di due sicuri protagonisti di questa attività" (cfr. pgg. 302 e ss.;
321 e ss.; 471 e s.). Trattasi di indizio certamente grave, data la sua congruità e conferenza al thema probandum, e preciso, in quanto non equivoco nella sua oggettività.
3b- V'era, poi, la lettera 27/11/1990 inviata da LL NI, il giorno successivo alla pubblicazione ELla sentenza, al figlio LL LI, al quale comunicava che il suo "andare a MA" aveva "portato i suoi frutti", anche se ciò "per anni" gli era costato "fatica" e "coraggio": evidente il riferimento alla vittoria giudiziaria conseguita. Trattasi di indizio non di significato univoco, se isolatamente considerato, ma che assume una sua non trascurabile valenza, se apprezzato nell'ambito EL complessivo quadro probatorio.
3c- Altro indizio, grave e preciso, viene individuato nelle rilevanti disponibilità finanziarie, non compatibili con le sue lecite entrate, EL TT V., che, dopo la nomina ad istruttore ELla causa e a partire esattamente dal febbraio 1990 e fino al dicembre 1993 aveva effettuato - con cadenza meno che mensile - costanti versamenti di notevoli somme contanti sui propri conti correnti bancari, aveva pagato in contanti e senza corrispondenti prelevamenti dal proprio conto bancario la caparra confirmatoria per l'acquisto L'immobile in via Casale de Merode, il compenso dovuto all'agenzia immobiliare per tale acquisto, gran parte ELle fatture emesse dalla ditta alla quale si era rivolto per la ristrutturazione di alcuni immobili. 3d- Ulteriore indizio, grave e preciso, era dato dai rapporti interpersonali che intercorrevano tra gli imputati TT V., CI A., TI C. ed RA G.. La conoscenza tra costoro, pacificamente ammeSS, aveva trovato puntuale e significativo riscontro nei numerosi contatti telefonici tra le utenze nella disponibilità dei medesimi, contatti che, per la frequenza, il contesto e gli orari in cui erano intervenuti, rivelavano l'esistenza di rapporti improntati non a una mera conoscenza formale, ma a una abituale e confidenziale frequentazione e denunciavano la sintomatica coincidenza con momenti topici L'iter giudiziario ELla causa civile in corso.
In particolare, il TT V. conosceva l'RA G. da moltissimi anni e con lo stesso intercorreva un rapporto di amicizia personale, che aveva coinvolto anche le rispettive famiglie, ma, ciò non ostante, il TT V. non aveva avuto alcuna remora nel trattare e decidere la causa di revoca EL fallimento di CA AN, patrocinata dall'RA G. e dall'avv. TI C., nonché il processo penale che aveva visto imputato l'RA G. per reato valutario e si era concluso con sentenza di proscioglimento per insussistenza EL fatto;
non "sporadico ed occasionale", contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati, era il rapporto tra il TT V. e il CI A., tenuto conto dei molteplici contatti telefonici tra i due, dei riferimenti personali al TT V. contenuti nelle agende sequestrate presso lo studio EL CI A. e soprattutto ELla circostanza che presso lo stesso studio erano state rinvenute le "bozze" che avevano "guidato" la stesura ELla sentenza 26/11/1990; non certo distaccati e formali erano i rapporti tra il TT V. e il TI C., atteso che: a) i contatti telefonici tra gli stessi intercorsi, sia pure a partire dal 24/04/1992, in giorni (festivi) e in ore (primo mattino e sera inoltrata) particolari a seguito di chiamata fatta dal TI C. all'utenza privata EL TT V. o a quella ELla suocera EL medesimo, presupponevano "una già acquisita e sperimentata confidenza tra gli interlocutori"; b) la figlia EL TT V., tra la fine EL 1993 e gli inizi EL 1994, aveva iniziato a frequentare lo studio TI C. per la pratica legale ed aveva collaborato attivamente alla campagna elettorale in favore EL predetto, in occasione ELle elezioni politiche EL 1994; c) il TT V., pochi mesi dopo le dimissioni da magistrato, iscrittosi all'albo degli avvocati, era andato a lavorare, con compiti di "supervisore" e "coordinatore", presso lo studio TI C., garantendosi una retribuzione annua di L. 100.000.000.
3e- Sulla base ELla valutazione complessiva dei detti indizi, che si integravano tra loro in una concordanza che simboleggiava il confluire di più inferenze verso uno stesso ed univoco significato, la sentenza impugnata esprime il convincimento L'intervenuta intesa corruttiva tra il giudice TT V. e gli avvocati che, in maniera "occulta", avevano curato gli interessi ELla parte "LL": la sentenza di appello "eterodiretta", in linea di continuità - per altro - con quanto era già accaduto in primo grado per la consulenza tecnica d'ufficio sulla quantificazione EL risarcimento, non poteva trovare altra spiegazione se non quella di rispondere alla logica di un pregresso accordo corruttivo, considerato che il magistrato non poteva disinvoltamente essersi prestato, nel decidere una controversia civile dai rilevantissimi interessi economici, a porre in essere tale gravissimo comportamento per mera superficialità o insipienza (caratteristiche, queste, pacificamente estranee alla personalità EL TT V.), ma soltanto perché spinto dal deviante interesse di trarre una qualche utilità, circostanza questa che aveva trovato puntuale e oggettivo riscontro nelle emergenze processuali;
il ritrovamento presso il CI A. dei documenti dai quali era stata copiata la sentenza era indicativo, di per sè, EL diretto coinvolgimento EL predetto nell'intesa corruttiva, alla quale non erano rimasti estranei, per gli stretti rapporti interpersonali ai quali si è fatto cenno e per quanto si aggiungerà di qui a poco, gli altri due professionisti "occulti" e, in particolare, per quello che qui intereSS, il TI C.; la missiva inviata, il giorno successivo alla pubblicazione ELla sentenza "TT V.", da LL NI al figlio LL LI sintetizzava icasticamente, sia pure attraverso l'uso di un frasario criptico, la soddisfazione per la vittoria conseguita: "...il mio andare a MA.. .ha portato i suoi frutti...per anni, con fatica...con un coraggio che mi è costato più ELla fatica...". Ma vi è di più.
3f- La sentenza di merito non trascura di interpretare e valutare l'esposto quadro indiziario, già di per sè grave, preciso e concordante, alla luce ELla complessiva ricostruzione ELla vicenda IM/SI, per trarre elementi di definitiva conferma circa la sussistenza EL reato di corruzione in esame e soprattutto circa l'ascrivibilità soggettiva EL medesimo.
3g- Fa riferimento alle cd. "movimentazioni finanziarie", provate dalla documentazione bancaria acquisita.
V'era traccia precisa in questa di un bonifico di L. 1.000.000.000, effettuato nella seconda metà EL giugno 1991, da un conto estero degli eredi LL in accredito al conto estero NC" EL CI A., che non era stato in grado di offrire una credibile giustificazione in ordine alla causale di tale accredito, sicché lo stesso non poteva che essere posto in relazione, in ragione EL contesto temporale in cui l'operazione era avvenuta, all'esito favorevole ELla sentenza 26/11/1990 ELla Corte d'Appello di MA, copiata nella sua parte essenziale - come si è detto - dai documenti sequestrati presso lo studio EL medesimo CI A.. Tra il marzo e il giugno 1994, in stretta contiguità temporale quindi con l'incasso ELla somma di oltre 678 miliardi di lire pagata dall'IM, gli eredi LL avevano bonificato sui conti esteri EL CI A., EL TI C. e L'RA G. le somme rispettivamente di CHF 28.850.000, CHF 18.000.000, CHF 12.500.000 e anche in questo caso i primi due beneficiari non erano stati in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione circa la causale degli accrediti, i quali, per imprescindibili ragioni logiche, non potevano che essere letti come strettamente collegati all'esito ELla vertenza giudiziaria e alla concreta esecuzione ELla statuizione risarcitoria in favore dei LL.
Il nesso che legava il bonifico EL 1991 a quelli EL 1994 e la reale causale che li accomunava emergevano agevolmente da alcuni dati oggettivi di univoca interpretazione: a) i bonifici in questione provenivano certamente dagli eredi LL e più specificamente dalla provvista dei conti da costoro appositamente aperti presso la Bank Lips DT di IG (c/c n. 2010) e la Bank in TE di DU (c/c ELla "Picara Trust); b) detta provvista era stata utilizzata per dare contestualmente corso non soltanto ai bonifici in favore dei tre menzionati avvocati, ma anche in favore dei legali che avevano ufficialmente rappresentato ed assistito la parte LL nella controversia contro l'IM: nel 1991, al bonifico in favore EL CI A. di L. unmiliardo si era affiancato quello di L. 125.000.000 in favore L'avv. Are AR;
nel 1994, ai bonifici innanzi citati in favore EL CI A., EL TI C. e L'RA G. si erano affiancati quelli di CHF 30.000.000 in favore L'avv. Are e di CHF 2.580.000 in favore L'avv. Giorgianni Michele. Il collegamento, quindi, di tali movimentazioni finanziarie con la nota vertenza giudiziaria, proprio per le loro oggettive connotazioni, non poteva legittimamente essere posto in dubbio.
3h- A conferma definitiva di tale collegamento, la sentenza richiama le plurime dichiarazioni rese dall'RA G. (coimputato in procedimento connesso), le quali, al di là di alcune incoerenze interne circa la natura asseritamente legittima EL rapporto con i LL, avevano chiarito che la causale EL bonifico di CHF 12.500.000 andava individuata nell'attività di "consulenza" prestata, su sollecitazione di LL NI, proprio nella controversia IM/SI. L'RA G. aveva fatto riferimento all'accordo raggiunto col defunto LL in ordine alla misura EL compenso professionale, legato "aleatoriamente" - secondo un criterio di calcolo percentuale - all'esito ELla controversia, nonché ai contatti avuti, dopo la morte di LL NI, con LL LI, col quale aveva concordato che le sue "aspettative", riconosciute senza "batter ciglio", sarebbero state, come in realtà era avvenuto, soddisfatte solo dopo il pagamento da parte L'IM. Il dato incontrovertibile e sintomatico che emergeva da tali dichiarazioni era che l'RA G., nonostante il LL fosse assistito da un qualificato collegio di difesa ufficiale, si era comunque intereSSto, in modo "occulto", alla controversia IM/SI e aveva spiegato in eSS un'attività ELla quale non era rimasta alcuna traccia formale, se non la "bozza" (o c.d. "appunto RA G.") da cui erano stati ricopiati alcuni brani riportati nel testo ELla sentenza 26/11/1990, dal che era agevole dedurre la non limpidità ELla c.d. "prestazione professionale", retribuita con la ingente somma di CHF 12.500.000. Gli stessi imputati CI A. e TI C., pur avendo sostenuto che la causale dei bonifici a loro favore andava ricercata in crediti da loro maturati in relazione a pregressi rapporti intrattenuti con LL NI e assolutamente estranei alla controversia IM/SI (tesi disattesa dalla sentenza impugnata), avevano comunque ammesso di avere anche loro incontrato, dopo la morte EL predetto, l'erede LI LL e di avere convenuto con lo stesso che il pagamento dei detti "crediti" sarebbe stato eseguito in coincidenza ELla definizione ELla citata controversia, offrendo così una ulteriore e indiretta conferma ELlo stretto nesso tra la somma sborsata dall'IM ai LL e le successive erogazioni, tramite bonifici bancari, fatte da questi ultimi.
3i- La Corte territoriale, conclusivamente, esprime il convincimento che il defunto LL, nel gestire la controversia contro l'IM, si era mosso contemporaneamente su due piani: quello ufficiale e palese, che aveva visto affidare la difesa giudiziaria ELle proprie ragioni ad un qualificato ed esperto collegio di avvocati;
quello "occulto", che aveva visto l'intervento di altrettanto abili, ma spregiudicati professionisti in grado di muoversi con "disinvoltura" negli ambienti giudiziari romani e incaricati, previa promeSS di lauti compensi, di attivarsi, ricorrendo anche a mezzi non ortodossi, per instradare la "soluzione" ELla controversia sul "giusto" binario. In questa scelta EL LL e, più specificamente, nella conseguente dinamica operativa dei tre difensori "non ufficiali", andava individuata la genesi di quella serie di "anomalie" verificatesi nel corso EL lungo iter ELla causa civile e tutte significative "di altrettanti tentativi...posti in essere dalla parte LL ed indiscutibilmente volti a piegare l'esito ELla causa steSS alle proprie ragioni", obiettivo in realtà conseguito, per lo meno nella parte più eclatante e positivamente provata, con la pronuncia ELla sentenza 26/11/1990 a firma EL TT V., ma "eterodiretta". Poco dopo l'adozione di tale atto, LL NI era deceduto (30 dicembre 1990) e si era così conclusa la prima fase da costui gestita, mentre l'iter L'anomalo rapporto instaurato con i tre professionisti "occulti" era ancora in corso e la vicenda giudiziaria ancora sub iudice.
Era quindi seguita la seconda fase, che aveva visto il CI A., il TI C. e l'RA G. incontrarsi, in immediata successione cronologica tra loro, con LI LL, rappresentare al medesimo il credito da loro rispettivamente vantato, concordarne il soddisfacimento in coincidenza ELla definizione ELla controversia in corso e sostanzialmente essere autorizzati a dare continuità alla linea già tracciata dal defunto NI LL.
3l- LL LI, pur invocando la propria buona fede, non aveva contestato, e i dati oggettivi - per altro - non glielo avrebbero consentito, di avere voluto rispettare la volontà EL padre: non aveva, infatti, battuto ciglio nell'impegnarsi - prima - ad eseguire e nell'eseguire effettivamente - poi - i bonifici estero su estero in favore dei tre noti professionisti, pur in assenza di una qualsiasi documentazione giustificativa, circostanza questa indicativa, anche per la notevole entità ELle somme sborsate, ELla piena consapevolezza circa la sottostante causale illecita;
non aveva in concreto tenuto un atteggiamento inerte di fronte ad ulteriori "anomalie" verificatesi comunque nel prosieguo ELla causa civile e a prescindere dalla loro rilevanza sul piano penale ("episodio IN", "episodio RD").
Il giudice a quo conclude, pertanto, per il pieno coinvolgimento di LL LI nella c.d. "seconda fase", nel senso che il medesimo, pur non avendo preso parte alle precedenti scelte ELittuose EL padre, si era indotto ad accollarsene le conseguenze e, a tal fine, aveva provveduto a bonificare, poco dopo la morte EL padre, la somma di L. unmiliardo in favore EL CI A. e, dopo avere incaSSto il plurimiliardario risarcimento dall'IM, aveva, in esecuzione L'impegno assunto, provveduto a "saldare", con i bonifici EL 1994, le pretese EL predetto CI A. e degli altri due professionisti "occulti".
3m- Il coinvolgimento EL TI C., col ruolo di difensore "occulto", nella vicenda e quindi il suo concorso nella corruzione EL giudice TT V., paSSggio centrale e decisivo EL piano ELittuoso studiato e concordato con LL NI, trova, secondo la sentenza in verifica, il suo riscontro oggettivo, al di là di quanto innanzi precisato circa lo stretto rapporto interpersonale che legava il professionista al giudice, in tre dati ben precisi: a) subito dopo la morte di NI LL, il TI C., al pari di quanto avevano fatto il CI A. e l'RA G., aveva incontrato, lo si è già precisato, LI LL per rivendicare "sulla parola" il suo "credito", ricevendo l'assicurazione che sarebbe stato soddisfatto al momento ELla definizione ELla vertenza contro l'IM, il che era chiaramente sintomatico - per così dire - di una sorta di linea di continuità che l'imputato aveva voluto affermare tra quanto concordato con il defunto e conseguito sino a quel momento dalla SI (era stata già emeSS la sentenza "TT V.") e quanto era nelle sue "aspettative" in dipendenza EL pregresso accordo stipulato;
b) il bonifico di ben 18.000.000 CHF in favore EL TI C., in quanto in stretta successione cronologica alla provvista che ai LL era rivenuta dalla esecuzione ELla favorevole sentenza pronunciata all'esito ELla nota controversia civile, altro non poteva rappresentare che il corrispettivo pattuito per la "occulta" e non certo limpida prestazione offerta nella vicenda IM/SI, al di fuori ELla normale attività professionale di assistenza legale, compito quest'ultimo affidato ad altri professionisti formalmente ed ufficialmente nominati;
c) le giustificazioni reticenti, contraddittorie e manifestamente inverosimili offerte "in progressione" dall'imputato in ordine alla causale EL detto bonifico non svilivano, ma confermavano la valenza probatoria EL dato oggettivo di cui al punto che precede. In sostanza, il ruolo di intermediario-corruttore svolto dal TI C. emerge, secondo i giudici di merito, in maniera eclatante, proprio dalla constatazione che lo stesso aveva agito in perfetta sintonia col CI A., il "suggeritore" ELla sentenza "TT V.", per rivendicare ed ottenere concretamente da LL LI il compenso miliardario connesso alla definizione ELla controversia civile, il che, sul piano logico, portava imprescindibilmente a ritenere che con il CI A. (oltre che con l'RA G.) aveva condiviso, ed in esse aveva concorso, tutte quelle "sotterranee" iniziative spiegate a margine L'attività giudiziaria ufficiale e sollecitate da LL NI, nella prospettiva di conseguire, ricorrendo ad ogni mezzo, il risultato desiderato;
e tra tali iniziative, rilievo centrale assumeva proprio la provata corruzione EL TT V.. 3n- Quanto al CI A., la sentenza ne illustra diffusamente, come già sottolineato, il ruolo centrale, concretizzatosi nel porre in essere una attività di ripetuta interferenza sul lungo iter giudiziario ELla controversia civile, sino a fare da "suggeritore", poco importa se diretto o indiretto, ELla sentenza pronunciata dalla prima sezione civile ELla Corte d'Appello di MA, il tutto compensato con miliardari bonifici bancari estero su estero.
4- Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi che il giudice a quo ha assolto l'onere di motivazione.
All'apparato argomentativo su cui riposa la relativa decisione, infatti, non possono imputarsi violazione di principi di diritto o di regole codificate, superficialità ed approssimazione nella valutazione EL dato probatorio, incoerenza logica EL discorso giustificativo, inadeguatezza EL giudizio sulle risultanze processuali. La motivazione ELla sentenza, considerata nella sua unitarietà, quale espressione concettuale di un ragionamento, risponde ai requisiti ELla completezza, nel senso che tiene conto L'insieme dei dati probatori emersi dall'istruttoria dibattimentale, ELla correttezza, nel senso che fa buon governo ELle norme processuali e di quelle sostanziali, e ELla logicità, nel senso che è strutturata in maniera coerente ed organica. I denunciati profili di vizio motivazionale non possono, pertanto, essere ravvisati sulla base di una critica frammentaria di singoli aspetti EL percorso argomentativo, specie se non decisivi, o di una globale contestazione L'iter ricostruttivo, contrapponendone altro diverso ed alternativo, che non determini, però, la "crisi" EL primo, sotto il profilo ELla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ELla motivazione.
5- Le censure articolate, con richiamo anche ai motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, in ordine alla ritenuta copiatura ELla sentenza a firma EL TT V. dalla documentazione sequestrata presso lo studio EL CI A. (cfr. ricorsi TT V., CI A. e, indirettamente, TI C.) sono prevalentemente in fatto e, non potendo contestare il dato oggettivo ELla perfetta sovrapponibilità di parti importanti e decisive ELla richiamata sentenza al contenuto ELla documentazione sequestrata, mirano ad accreditare la tesi alternativa ELla millanteria, nel senso che sarebbe accaduto esattamente il contrario e cioè sarebbe stato altro non identificato soggetto a ricopiare parte cospicua ELla sentenza, per dimostrare al LL "l'intervento e l'intereSSmento nella decisione ELla Corte d'Appello", tesi questa, peraltro, presa puntualmente in considerazione dal giudice distrettuale e disattesa con adeguata e logica motivazione (cfr. pgg. 306 e ss.).
Soltanto in via esemplificativa, può aggiungersi che la Corte territoriale, dando rilievo al dato ELla sentenza oggetto di mercimonio, correttamente ritiene irrilevante la conformità o no a diritto di questa e depotenzia il problema, anch'esso irrilevante, ELla condivisione o meno ELla decisione da parte degli altri componenti EL collegio giudicante, le cui testimonianze al riguardo erano, peraltro, secondo l'insegnamento ELle Sezioni Unite di questa Corte (30/10/2002, Carnevale), inutilizzabili. Affronta la questione relativa alla paternità ELle c.d. "bozze" di sentenza e, pur - in tesi - ipotizzando la rinconducibilità ELle stesse all'avv. Are, stigmatizza l'ininfluenza EL dato di fronte al fatto oggettivo che la documentazione era stata reperita comunque presso lo studio EL CI A., le cui giustificazioni al riguardo ritiene motivatamente contraddittorie e inattendibili, e che soltanto il CI A. ed il TI C. erano in rapporti particolarmente "qualificati" con il TT V. e si erano visti accreditare, a controversia civile definita, le ingenti somme di cui innanzi, pur non avendo svolto alcuna attività di assistenza legale "ufficiale" nella gestione giudiziaria ELla controversia.
È agevole rilevare che si è di fronte ad una valutazione in fatto immune da vizi logici e conseguentemente le corrispondenti censure ad eSS mosse sono inammissibili.
6- In fatto sono anche le doglianze (cfr. ricorso TT V.) circa la ritenuta riconducibilità ELle disponibilità finanziarie EL TT V. nel periodo febbraio 1990-dicembre 1993 alla pattuizione corruttiva.
La Corte di merito ricostruisce nel dettaglio tali disponibilità, pervenute al TT V. in contanti con sistematicità e - a volte - in coincidenza di esigenze particolari EL medesimo (anticipo sul corrispettivo d'acquisto L'immobile di via Casale de Merode, pagamento dei lavori di ristrutturazione), prende in dettagliata considerazione la tesi difensiva (elargizioni da parte EL CO O.) e la disattende, all'esito di una analisi approfondita degli elementi addotti a discolpa (ivi compreso il riferimento all'accredito ELla somma di L. 29 milioni in data 16/03/1989), ritenuti motivatamente inattendibili, e di una indagine incrociata, con risultati negativi, sui conti correnti bancari EL CO O., per rilevare una eventuale corrispondenza tra prelevamenti ed asseriti donativi;
attribuisce, quindi, al dato oggettivo L'ingiustificato "arricchimento" EL TT V., coordinato con quelli ELla sentenza "suggerita" e ELla notevole gratificazione economica riservata da LL all'opera "occulta" EL CI A. e EL TI C. (oltre che L'RA G.), il significato di pretium sceleris L'intesa corruttiva intervenuta nell'ambito ELla controversia IM/SI (pgg. 568 e ss.). Si è di fronte ad una valutazione di merito ELle emergenze probatorie non contraddittoria, non manifestamente illogica e, quindi, non censurabile sotto il profilo ELla legittimità. La critica formulata alla c.d. "teoria L'anticipazione", definita "apodittica", non è idonea ad evidenziare il vizio motivazionale in termini di decisività, atteso che la sentenza in verifica ad eSS fa riferimento solo in via di ipotesi, nel tentativo, non EL tutto cervellotico, di spiegare come poSSno materialmente essere avvenuti determinati paSSggi di denaro, ma attribuisce giustamente importanza dirimente al dato oggettivo finale, il cui significato non può essere minimizzato dalla mancata individuazione ELle precise modalità attraverso le quali i non contestabili versamenti di denaro contante erano avvenuti.
7- Inammissibili, perché sollecitano una diversa valutazione in punto di fatto, sono le doglianze EL CI A. e EL TI C. in relazione a quella parte ELla impugnata sentenza che, con motivazione esaustiva e coerente sotto il profilo logico, individua - nei termini sopra precisati - la causale dei bonifici effettuati in loro favore dai LL negli anni 1991 e 1994 e confuta in maniera diffusa, puntuale ed incisiva le prospettazioni difensive finalizzate a ricondurre l'incasso ELle ingenti somme alla definizione di asseriti, antichi rapporti intrattenuti con il LL NI, assolutamente estranei alla vicenda IM/SI e che sarebbero rimasti in sospeso sin dalla fine degli anni 70 - inizio anni 80 (speculazioni sull'oro, per il CI A.; prestazioni professionali, per il TI C.).
Il motivo dedotto dal CI A. circa il mancato esame da parte EL giudice a quo ELle dichiarazioni rese dal banchiere ON A. ex art. 391 bis c.p.p. non ha carattere decisivo e non è idoneo ad evidenziare un difetto essenziale di motivazione ELla sentenza, posto che il contenuto di tali dichiarazioni, integralmente trascritto nell'atto di ricorso, non è tale da potere incidere sulla tenuta EL percorso argomentativo seguito, il cui dictum conclusivo fa leva su una serie di dati dalla forza persuasiva determinante ed assorbente.
La circostanza che i bonifici EL 1994, per quanto emerso, non erano stati utilizzati per corrompere pubblici ufficiali non è un elemento di contraddizione EL costrutto motivazionale, considerato che ad eSS si attribuisce la valenza dimostrativa L'accordo concluso tra LL NI e i tre professionisti "occulti" e novato soggettivamente dopo la morte EL primo, accordo in forza EL quale i secondi avrebbero dovuto attivarsi per garantire, attraverso "interferenze", un certo esito ELla controversia civile in corso. La circostanza, in sostanza, rappresenta il dato oggettivo e conclusivo L'intera vicenda, getta luce sui contenuti e, in particolare, sui paSSggi peculiari che l'hanno caratterizzata, conferma il "singolare" ruolo spiegato dai tre professionisti, il solo idoneo a "giustificare" l'esoso compenso versato ai medesimi, unifica, per così dire, la posizione di costoro in una sorta di sincronismo operativo, indice di scelte comportamentali concordate e volute dai tre. Il convincimento espresso dal giudice a quo circa la risalenza nel tempo (e ben prima EL 1991 o 1992) dei rapporti interpersonali che legavano il CI A. e il TI C., da una parte, e il giudice TT V., dall'altra, non può essere posto in dubbio dai dati formali e parziali offerti dai tabulati, considerato che, come sopra precisato, il contesto temporale in cui i contatti telefonici tra i predetti si erano attuati e gli altri elementi rientrati nella valutazione complessiva di merito giustificano, sul piano logico, tale convincimento.
Il rigetto ELla richiesta di rinnovazione EL dibattimento per assumere le testimonianze di LI G. e CA M. (ric. CI A.) non è censurabile, atteso il carattere non dirimente di tale prova, per come formulata.
Non diversa deve essere la conclusione per quanto attiene alla mancata acquisizione EL "c.d. fascicolo AT" esistente negli archivi EL Tribunale di MA (ric. TI C.) e alla omeSS motivazione in ordine alla valenza probatoria a discarico EL fascicolo "interno" (allo studio TI C.) relativo sempre al AT e prodotto in atti. Tale documentazione, nella prospettazione difensiva EL ricorrente, avrebbe costituito prova indiretta ELla causale EL bonifico EL 1994 in di lui favore. Sul primo punto, non è dato apprezzare il carattere dirimente L'acquisizione documentale richiesta;
sul secondo, è vero che la Corte territoriale, pur avendo acquisito agli atti il c.d. "fascicolo interno", nulla argomenta al riguardo, ma è anche vero che, ai fini ELla correttezza e ELla logicità ELla motivazione ELla sentenza, non occorre che il giudice di merito dia espresso conto, in eSS, ELla valutazione di ogni elemento probatorio acquisito, essendo sufficiente l'indicazione ELle fonti di prova ritenute rilevanti ed aventi carattere assorbente su ogni altra emergenza, specie se quest'ultima sia priva EL carattere ELla decisività. Osserva la Corte che la sentenza in verifica da atto che lo stesso TI C. non era stato in grado di documentare l'asserita prestazione professionale in favore EL LL nella vicenda che, verso la fine degli anni 70, aveva visto coinvolta la NC (quindi, il AT), di cui il TI C. era il difensore ufficiale, analizza comunque, in maniera approfondita, l'assunto L'imputato e ne stigmatizza, con argomenti stringenti e logici, la falsità (pgg. 542 e ss.). D'altra parte, era stato lo stesso TI C. ad ammettere, nel corso L'esame reso in primo grado, di avere prestato la sua opera professionale, nella richiamata vicenda degli anni 70, in difesa EL AT per NC e non EL LL, il quale ne avrebbe tratto comunque un indiretto vantaggio, "essendo la soluzione EL problema NC uno spicchio ELla soluzione EL problema LL" (pg. 541 sentenza), con l'effetto che soltanto in relazione a tale attività difensiva "trasversale" (pg. 83 motivi nuovi EL 4/04/2006) gli sarebbe stato, prima, promesso e, poi, corrisposto il compenso plurimiliardario di cui al bonifico EL 1994: logica, quindi, è la conclusione di assoluta inverosimiglianza con la quale l'impugnata sentenza gratifica l'assunto difensivo L'imputato, conclusione avallata anche dalla singolare "disinvoltura" con la quale LL LI si sarebbe indotto a pagare una miliardaria esposizione debitoria EL defunto padre, soltanto asserita e sfornita ELla benché minima prova.
Il riferimento alla posizione L'avv. Are, che - secondo il ricorrente TI C. - sarebbe stato il sicuro autore ELle "bozze" di sentenza, non è funzionale ad evidenziare la fragilità degli argomenti che sorreggono la pronuncia di colpevolezza EL TI C.. Pur a volere ammettere, infatti, che l'Are, difensore ufficiale dei LL, in quanto destinatario anch'egli di bonifici bancari per un importo di 30.000.000 CHF, abbia avuto un qualche ruolo nell'aspetto illecito ELla vicenda (al riguardo, non va sottaciuto che a carico EL medesimo si è instaurato autonomo procedimento penale per concorso in corruzione, conclusosi - sembra - con sentenza di proscioglimento), non è dato comprendere come ciò poSS condurre, quasi per automatismo, alla esclusione ELla responsabilità EL TI C., atteso che gli elementi probatori evidenziati a carico di costui conservano intatta, pure nella formulata ipotesi, tutta la loro valenza accusatoria.
Anche il riferimento alle varie problematiche connesse alla deposizione testimoniale ELla IO S. è assolutamente distonico rispetto all'episodio corruttivo in esame. La teste IO IA, infatti, aveva riferito di rapporti poco "limpidi" intrattenuti dal TI C. con ambienti giudiziari romani e, in particolare, con il giudice AN R. e con altri magistrati, di una lobby di magistrati sensibili alla corruzione, di alcune controversie civili in cui era intereSSta la IN e gestite dal TI C. in modo spregiudicato per assicurare l'esito favorevole ELle stesse, ma nessun cenno aveva fatto alla vicenda IM/SI e al giudice TT V.. La sentenza impugnata, d'altra parte, pur dando atto L'allarmante quadro d'insieme ELineato dalla teste, non ne utilizza il narrato come prova ELla ritenuta corruzione EL giudice TT V., sicché le ampie riserve avanzate dal ricorrente TI C. su detta testimonianza sono prive di decisività ai fini che qui intereSSno.
8- I ricorrenti CI A. e TI C. hanno lamentato che il giudizio di colpevolezza sarebbe stato affidato a meri "sospetti, sensazioni, presunzioni" e sintetizzato nel ruolo loro attribuito di "intermediari ELla vicenda corruttiva", sintagma questo generico e non indicativo ELle concrete circostanze di fatto comprovanti il concorso nel ELitto (attività da ciascuno spiegata, nesso causale);
il TI C. ha addirittura evocato la teoria EL "tipo d'autore", alla quale i giudici di merito si sarebbero ispirati. La doglianza non è fondata.
Si è già sopra detto che alla realizzazione EL reato di corruzione può contribuire un terzo intermediario, che attiva il collegamento tra corruttore e corrotto oppure che assume dirette iniziative per conto EL primo o per conto EL secondo, il tutto per consentire il perfezionamento EL pactum sceleris.
L'impugnata sentenza, nel ricostruire la vicenda nei suoi aspetti fattuali, chiarisce efficacemente, come si è innanzi precisato, i termini L'originario accordo intercorso tra LL NI e i tre professionisti, ai quali era stato affidato il compito di "intereSSrsi", sia pure in maniera non "ufficiale", alla controversia civile in corso, e individua, nell'ambito ELla effettiva operatività di tale accordo, l'attività posta in essere dai tre e concretizzatasi in tutta quella serie di "anomalie" e di "interferenze" che avevano contraddistinto l'intero iter giudiziario ELla vertenza tra la SI e l'IM; in sostanza, l'intermediazione dei tre professionisti era consistita nell'avere gli stessi, operando in piena sintonia tra loro, assunto in autonomia, ma sempre per conto EL LL, tutte le iniziative "opportune" per raggiungere l'obiettivo prefiSSto, con l'effetto che, in relazione alla corruzione EL giudice TT V., il loro ruolo era stato quello di intermediari-corruttori, nel senso che, in esecuzione EL mandato ricevuto dal LL, avevano direttamente raggiunto, nell'interesse di quest'ultimo, l'intesa corruttiva con il pubblico ufficiale e dato esecuzione alla medesima. Tale conclusione è supportata da indizi gravi, precisi e concordanti, che la sentenza - come si è visto - valuta partitamente e unitariamente, seguendo un percorso argomentativo ancorato a precise emergenze processuali e immune da vizi logici. Nessuna praesumptio de praesumpto, nessuna ispirazione alla teoria EL "tipo d'autore", ma una rigorosa analisi di oggettive risultanze probatorie, interpretate nel rispetto dei canoni logici e conducenti alla positiva verifica ELla postulazione accusatoria: a) plurime anomalie che avevano contraddistinto il lungo percorso giudiziario ELla controversia IM/SI e che, anche se in parte erano risultate - per difetto di prova - non ascrivibili soggettivamente agli imputati, erano comunque culminate nel suggerimento dall'esterno degli argomenti di fondo utilizzati dalla decisione ELla Corte d'Appello di MA;
b) rinvenimento nella disponibilità EL CI A. dei documenti dai quali la sentenza era stata in gran parte copiata;
c) ingiustificato "arricchimento" progressivo EL TT V. a fare data dal momento in cui era stato nominato istruttore ELla causa;
d) CI A., TI C. (ed RA G.), subito dopo la morte di LL NI, avevano incontrato, in rapida successione, l'erede LL LI, per rivendicare il compenso loro promesso dal defunto, ottenendo l'immediata disponibilità L'interlocutore, che non aveva preteso alcuna spiegazione;
e) inscindibile nesso causale che aveva legato, come lealmente riconosciuto dal coimputato RA G. e come emerso dagli altri dati oggettivi di univoca interpretazione sopra indicati, le erogazioni di denaro "estero su estero" alla definizione ELla controversia giudiziaria, nella quale nè il CI A., ne' il TI C. (nè l'RA G.) avevano svolto ufficiale attività di assistenza legale;
f) inverosimili o addirittura menzognere giustificazioni offerte dal CI A. e dal TI C. circa la causale EL denaro a loro bonificato "in nero" dal LL.
La complessiva valutazione di tali elementi e, in particolare, la stretta connessione dei miliardari bonifici bancari alla definizione ELla nota controversia, elemento di omologazione ELle posizioni CI A. - TI C., denunciano l'attività "occulta" da costoro spiegata in relazione alla vertenza contro l'IM e concretizzatasi nelle rilevate "anomalie" e "interferenze", sfociate nella corruzione di un giudice. Costituendo tale anomala attività il titolo ELle erogazioni, è intuitivo che in eSS entrambi gli imputati concorsero, perché entrambi erano intereSSti a conseguire il notevole utile economico promesso dal LL e ciascuno prestò il proprio contributo personale che, pur non evidenziato processualmente nella sua diretta specificità, certamente fu funzionale al raggiungimento L'obiettivo prefiSSto, circostanza questa che, considerati la natura unitaria ELla partecipazione e il suo collegamento con l'opzione c.d. monistica, non altera il piano paritario su cui vanno posti contributi eventualmente differenziati. Sul piano processuale, l'unico dato oggettivo emerso e indirettamente collegabile al concorso materiale nel ELitto di corruzione è il rinvenimento nella disponibilità EL CI A. ELla documentazione dalla quale era stata copiata la sentenza "TT V.", dato univocamente sintomatico EL coinvolgimento EL predetto imputato nell'illecito, perché denuncia il sicuro collegamento con la grave irregolarità commeSS dal giudice per fini di lucro, con la conseguenza che la c.d. "intermediazione" EL medesimo imputato non rimane, come affermato in ricorso, nel vago, ma si riempie di specifico contenuto.
Ed ancora, la circostanza che a carico EL TI C. non sia processualmente emerso un dato oggettivo altrettanto specifico, confermativo ELla sua partecipazione materiale al ELitto, non può portare alla esclusione ELla ipotesi concorsuale, che rimane accreditata dall'inscindibile nesso causale tra l'attività "occulta" spiegata (estrinsecatasi anche attraverso la corruzione EL giudice) e la corresponsione EL miliardario compenso pattuito. Al di là ELle inferenze logiche ELla impugnata sentenza, che, sulla base di una serie di dati fattuali dalla sintomaticità indiretta, individua nel TI C. la persona che avrebbe "trattato" col TT V. (pgg. 614, 618), rimane - quindi - il fatto incontestabile che il TI C., per essere stato lautamente compensato dal LL in dipendenza EL mandato "occulto" conferitogli e ad esecuzione avvenuta ELlo stesso, è, quanto meno, certamente intervenuto nell'accordo finalizzato a dare attuazione alla corruzione, inserendosi nella volontà comune di cooperare e nella conseguente reciproca promeSS di tenere un certo comportamento, con l'effetto che, realizzatosi il ELitto riconducibile a quell'accordo, non v'è dubbio che la partecipazione al medesimo costituisce un contributo causale rilevante, pur in assenza di elementi probatori conclamanti anche una partecipazione materiale alla fase operativa.
9- Le doglianze con cui LL LI ha contestato la sua consapevole partecipazione al ELitto di corruzione sono inammissibili, risolvendosi in non consentite censure in fatto alla corrispondente parte ELla sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi logici, rende ragione EL contrario convincimento espresso.
10- La sentenza di merito, sulla base ELla documentazione bancaria acquisita e di quanto emerso in ordine a pagamenti di un certo rilievo effettuati dal TT V. in contanti, fiSS la data di consumazione EL reato, coincidente con quella L'integrale pagamento EL pretium sceleris, al dicembre 1993, all'esito cioè EL periodo in cui si era verificato l'ingiustificato "arricchimento" EL predetto TT V., attraverso sistematici e continui versamenti di denaro contante, per somme di notevole entità, in suo favore. Trattasi di motivazione di merito non contraddittoria, ne' manifestamente illogica e, quindi, non censurabile sotto il profilo ELla legittimità.
Non ha pregio sottolineare (ric. TT V. e CI A.) che, in difetto ELla prova EL paSSggio diretto di denaro dal LL o dagli intermediari al TT V., la data di consumazione EL reato andrebbe fiSSta al dicembre 1989, vale a dire in coincidenza ELla conclusione L'accordo corruttivo. Rimane, invero, il dato oggettivo ed incontestabile che in favore EL TT V. erano stati effettuati, nel periodo preso in considerazione, versamenti di denaro contante ricollegabili, per le ragioni sopra esposte, proprio a quell'accordo e non altrimenti giustificati in modo plausibile. Privo di fondamento è l'assunto EL ricorrente LL, secondo cui la data di consumazione EL reato sarebbe stata fiSSta, sin dal primo grado, al luglio 1991 e sul punto, in difetto di impugnazione, si sarebbe formato il giudicato. L'assunto, innanzi tutto, non è corretto in punto di fatto, in quanto la sentenza di primo grado, nella sua parte dispositiva, recepisce integralmente la contestazione iniziale, che indica come data di consumazione EL reato il 1994. In ogni caso, sulla individuazione, nell'ambito ELla contestazione, da parte EL giudice di primo grado ELla data di consumazione EL reato non si forma alcun giudicato e il giudice L'impugnazione ben può individuare una diversa data che sia comunque compresa nella contestazione.
11- I motivi nuovi introdotti dai ricorrenti, ai sensi ELla L. n. 46 EL 2006, art. 10, comma 5 non inducono a conclusioni diverse da quelle precisate ai punti che precedono, in quanto l'espresso richiamo a specifici atti processuali non denuncia un "travisamento ELla prova", inteso nel senso esplicitato al punto 2b e che implica da parte di questa Corte una mera operazione di constatazione oggettiva, ma sollecita una nuova e diversa operazione valutativa EL contenuto di quegli atti, il che, come si è precisato, esula, pur dopo la riforma, dal perimetro conoscitivo EL sindacato di legittimità.
12- Sulla qualificazione giuridica dei fatti così come ricostruiti dal giudice di merito, osserva la Corte quanto segue. La corruzione EL giudice TT V. ad opera EL CI A. e EL TI C., che avevano agito per conto di LL NI, è inquadrata dalla sentenza in verifica, che fa corretta applicazione dei principi sulla natura e struttura di tale reato, nel paradigma ELla corruzione propria antecedente in atti giudiziari, considerato che l'intesa illecita era stata certamente raggiunta subito dopo l'assegnazione ELla causa al magistrato (dicembre 1989) e in funzione L'atto contrario ai propri doveri che costui avrebbe dovuto adottare, a nulla rilevando che il pagamento EL pretium sceleris, dilazionato nel tempo, si era protratto fino al 1993 e, quindi, fino ad epoca successiva al compimento L'atto (la sentenza incriminata è EL 26/11/1990), attenendo il pagamento alla sola fase esecutiva EL reato, la cui connotazione rimane ELineata dall'oggetto L'accordo inizialmente concluso, che, per essere stato unico, implica la configurazione di un solo reato a consumazione differita, assimilabile al reato progressivo. La dazione effettiva L'utilità, seguita all'accettazione ELla promeSS, aveva assorbito quest'ultima e determinato un approfondimento L'offesa tipica, con conseguente spostamento in avanti nel tempo ELla consumazione EL reato (dicembre 1993), punibile quindi ai sensi degli artt. 319 ter e 321 c.p.. La partecipazione di LL LI alla corruzione EL TT V. è ricondotta dal giudice distrettuale nello schema ELla corruzione propria susseguente in atti giudiziari, sulla base ELla considerazione che pacificamente il predetto LL non aveva avuto parte alcuna, neppure sotto il profilo meramente morale, nella precedente scelta ELittuosa EL padre e si era limitato, dopo la morte di costui e dopo l'incontro con CI A., TI C. e RA G., a prendere atto ELla situazione già determinatasi (la sentenza oggetto di mercimonio era stata già emeSS) e a fare fronte agli impegni economici ad eSS connessi e non ancora adempiuti, con l'effetto che la sua consapevolezza, in relazione al fatto in esame, non poteva che essere stata quella di pagare un giudice per un atto funzionale già compiuto e contrario ai doveri di ufficio. Tale ricostruzione, sotto il profilo strettamente fattuale, è adeguata e logica e resiste a qualunque censura di legittimità. Non può, invece, condividersi l'inquadramento sub specie iuris EL fatto, così come ricostruito, nel paradigma normativo di cui agli artt. 319 ter e 321 c.p.: vanno qui richiamati gli argomenti in diritto sviluppati al punto 1f e, conseguentemente, il fatto va sussunto nella corruzione ordinaria propria susseguente di cui agli artt. 319 e 321 c.p.. Non può seguirsi la tesi prospettata dal P.G. d'udienza e, in sede di discussione orale, dalla difesa ELla parte civile IM, secondo cui LL LI avrebbe concorso, con dolo eventuale, nella corruzione antecedente in atti giudiziari. Essendo stata accertata, infatti, la completa estraneità L'imputato agli accordi intervenuti tra il padre e i tre avvocati non ufficiali, non è dato comprendere a quale contestuale comportamento EL medesimo imputato poSS farsi riferimento per individuare la rappresentazione ELla possibile verificazione EL fatto-reato e la volontaria accettazione EL rischio ELla sua realizzazione da parte L'agente. L'intervento di LI LL nella vicenda corruttiva ha una sua autonomia e una sua peculiarità, rivenienti dalla oggettiva situazione di fatto, in parte consolidata, nella quale si trovò ad operare.
Nè il comportamento tenuto dall'imputato è riconducibile, come pure si è sostenuto, nel paradigma EL favoreggiamento reale. Tale illecito implica una condotta di aiuto all'autore di un reato già commesso e al di fuori EL concorso nello stesso, condotta idonea ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo EL reato medesimo, senza incidere sulla situazione lesiva già determinatasi. Quando, invece, la condotta va ad inserirsi nella dinamica propria EL reato presupposto ed è a questo funzionalmente, temporalmente e ontologicamente legata, si ha concorso in tale reato e si rimane al di fuori EL favoreggiamento. Il LL, sia pure nella diversa prospettazione soggettiva innanzi precisata, dette continuità alla gestione EL rapporto corruttivo in atto e ne determinò la definitiva consumazione.
Differenziata, invece, rimane la posizione degli altri coimputati, che agirono sempre in esecuzione L'originario accordo. 13- Infondata è la doglianza EL CI A. circa il diniego L'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. La ratio di tale attenuante va ricercata nell'esigenza di graduare il trattamento sanzionatorio dei vari concorrenti nel reato in base alle peculiarità dei singoli apporti individuali, controbilanciando così l'equiparazione retributiva di cui all'art. 110 c.p. con una diminuzione di pena per quelle condotte che potrebbero definirsi genericamente di mera "complicità". La nozione di "minima partecipazione" va colta in senso "causale", come "minima efficienza causale" EL contributo rispetto al fatto concorsuale e tale efficienza deve fondarsi su parametri valutativi assoluti, nel senso che l'apporto EL concorrente considerato non deve avere avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto al contributo degli altri concorrenti, ma deve avere assunto una importanza obiettivamente minima, rilevabile, attraverso la valutazione ELla tipologia EL reato concretamente commesso e considerato in tutte le sue componenti soggettive ed oggettive, dal grado di efficienza causale ELle singole condotte rispetto alla produzione EL fatto- reato.
Il ruolo EL CI A. nella vicenda non può certo definirsi "minimale", considerato che, come accertato in sede di merito, il predetto aveva seguito sotterraneamente l'intero percorso ELla vicenda giudiziaria e aveva offerto il suo contributo nella operazione di "copiatura" ELla nota sentenza.
14- Non hanno pregio neppure le doglianze, articolate dal TT V., dal CI A. e dal TI C., circa la denegata concessione ELle circostanze attenuanti generiche.
I criteri impiegati dal giudice di merito ai fini di tale diniego non possono essere sindacati in questa sede di legittimità, in quanto non appaiono manifestamente inconferenti rispetto alle previsioni L'art. 133 c.p., che, come affermato da costante giurisprudenza, ELinea, sia pure in modo non esclusivo, il perimetro entro il quale sono racchiusi gli elementi, oggettivi e soggettivi, che possono essere valutati ai fini L'art. 62 bis c.p. (cfr. Cass. Sez. 1^ 13/11/1997, Ingardia;
Sez. 2^ 27/02/1997, Zampilla;
Sez. 1^, 6/10/1995, Biondo). La Corte territoriale, proprio facendo leva sulla richiamata norma, pone l'accento sulla "eccezionale" gravità dei fatti, desunta non dall'astratta evocazione ELla norma incriminatrice, ma dalla concreta fattispecie e, in particolare, dalle modalità esecutive L'azione, compleSS e coinvolgente (art. 133, comma 1, n. 1), dal danno rilevante arrecato al "sistema giustizia" e alla controparte ELla controversia civile (art. 133, comma 1, n. 2), dalla intensità EL dolo, insita nella pianificazione e programmazione ELla condotta (art. 133, comma 1, n. 3), dalla sostanziale assenza di elementi positivi, al di là ELla incensuratezza degli imputati, dato questo, però, ritenuto, avuto riguardo al caso concreto, neutro e di scarso significato.
Trattasi di valutazione di merito che, in quanto immune da vizi logici, non è censurabile sotto il profilo ELla legittimità e che, pur a seguito ELla qui ritenuta irrilevanza penale L'episodio "AN", conserva intatta la sua valenza, perché i relativi riferimenti hanno riguardo al contesto complessivo ELla vicenda e alle modalità operative dei protagonisti, con particolare attenzione verso l'episodio corruttivo EL giudice TT V. e gli effetti devastanti derivatine.
Stesse considerazioni vanno ripetute per la misura ELla pena inflitta.
15- Il P.G. ricorrente lamenta l'esclusione L'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, sulla base EL rilievo che il numero dei concorrenti nel reato, pur tenuto conto ELla struttura plurisoggettiva ELlo stesso, doveva considerarsi comunque non inferiore a cinque, ai fini L'operatività ELla citata norma:
avevano concorso, infatti, complessivamente sei persone (TT P., LL, CI A., TI C., RA G., TT V.), due ELla quali, in quanto partecipi neceSSri (corruttore-corrotto), andavano conteggiate per una;
l'appartenenza ELla TT P. e EL LL ad un unico centro di interessi non poteva portare, come ritenuto dalla Corte territoriale, ad un ulteriore ridimensionamento EL numero di concorrenti ai fini ELla configurabilità L'aggravante in esame.
La Corte condivide l'indirizzo giurisprudenziale ELla compatibilita L'aggravante ex art. 112 c.p., n. 1 con i reati plurisoggettivi neceSSri (cfr. Cass. S.U. 7/07/1984, Dantini), salvo previsioni particolari per fattispecie che richiedono espreSSmente un maggior numero di concorrenti come elemento essenziale EL reato;
ritiene, in particolare, che nel reato di corruzione propria in atti giudiziari, perché ricorra l'aggravante in esame, devono concorrere non meno di quattro persone oltre quelle la cui partecipazione è neceSSria per l'integrazione EL reato;
non condivide, però, la tesi secondo cui, sempre ai fini L'aggravante, il numero dei concorrenti andrebbe, come ritenuto dal giudice a quo, ulteriormente ridimensionato in ragione L'apporto unitario di quelli di essi che appartengono ad uno stesso centro di interessi, parametro questo estraneo ad ogni previsione normativa.
La censura moSS dal ricorrente P.G., pur meritevole di positiva considerazione, non può - però - essere accolta, dovendosi escludere, per le ragioni che verranno in seguito esplicitate, la cosciente partecipazione al reato ELla TT P., con l'effetto che il numero degli altri concorrenti, calcolato secondo i precisati criteri, non raggiunge quello minimo richiesto dall'art. 112 c.p., n. 1. 16- La sentenza impugnata, con riferimento alla corruzione "TT V.", va annullata senza rinvio nei confronti di LL LI, perché il reato, così come qualificato sub specie iuris, è estinto per prescrizione. Ed invero, avuto riguardo all'epoca di consumazione EL reato (dicembre 1993) e alla pena edittale massima prevista (inferiore ad anni cinque di reclusione, per effetto ELle accordate circostanze attenuanti generiche), il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p., comma 3, ante riforma L. n. 251 EL 2005), è ad oggi interamente decorso, pur tenuto conto dei periodi di sospensione L'attività processuale per impedimento degli imputati o dei difensori. Nel resto, il ricorso EL LL va rigettato.
17- Non opera la prescrizione, avuto riguardo alla data di consumazione EL reato così come fiSSta in sede di merito, nei confronti degli altri imputati.
Il relativo termine, a norma L'art. 157 c.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p., comma 3 previgenti, infatti, è di quindici anni, che - ad oggi - non sono ancora decorsi. Le modifiche introdotte dalla L. n. 251 EL 2005, nella parte in cui prevedono termini di prescrizione più brevi, non trovano operatività nella specie, per effetto ELla norma transitoria di cui all'art. 10, comma 3 che stabilisce la ultrattività ELla vecchia disciplina per i "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura EL dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di CaSSzione".
17a- I ricorrenti TT V. e TI C. (per quest'ultimo in sede di discussione orale) hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità ELla richiamata norma transitoria, con riferimento a diversi parametri dettati dalla Carta Fondamentale. A tal fine si è sollecitato il rinvio ELla trattazione EL processo in attesa ELla decisione ELla Corte Costituzionale, già investita da altri giudici ELla questione. Non ritiene la Corte di accedere a tale richiesta, non condividendo i prospettati dubbi di costituzionalità ELla disposizione transitoria in esame.
17b- Questa steSS Sezione ha già avuto modo di occuparsi ELla questione, risolvendola nel senso ELla manifesta infondatezza, con la sentenza 12/12/2005 (ric. Marcantonini), le cui argomentazioni si condividono e vanno qui richiamate.
Va, innanzi tutto, precisato che la prospettata questione di costituzionalità assume rilievo nel presente giudizio, considerato che il reato EL quale rispondono gli imputati (artt. 319 ter e 321 c.p.) è punito con la pena ELla reclusione da tre a otto anni e,
conseguentemente, a norma dei novellati artt. 157, 160 e 161 c.p., risulterebbe estinto per prescrizione (termine massimo dieci anni a decorrere dal dicembre 1993), ove la norma transitoria venisse dichiarata incostituzionale. Il reato, invece, come si è detto, non è prescritto, se si ha riguardo al più lungo termine previsto dall'art. 157 c.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p., comma 3 vecchia formulazione, che, in conformità alla disposizione transitoria in esame, devono continuarsi ad applicare nei processi pendenti, come il presente, dinanzi al giudice di legittimità.
Si legge nella precedente decisione di questa Corte che la scelta operata, in via transitoria, dal legislatore EL 2005 "non appare lesiva EL principio di uguaglianza ne' fonte di una ingiustificata diSPrità di trattamento. ESS, infatti, opera una ragionevole differenziazione tra gli imputati in considerazione di un fatto oggettivo - la diversa incidenza ELla modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e, segnatamente, nei diversi stadi L'accertamento penale - e pone in essere tale modulazione senza revocare in dubbio il nucleo essenziale e fondamentale ELla garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto ELla prescrizione". Il principio di retroattività ELla norma penale più favorevole è estraneo all'ambito L'art. 25 Cost., comma 2, il cui tenore è chiaramente riferito al diverso principio di irretroattività ELla legge penale sfavorevole, senza imporre - per implicito - il primo, che ha logicamente una sua autonomia ed è affidato alla discrezionalità EL legislatore ordinario, che lo contempla all'art. 2 c.p., comma 4, (ex comma 3, nel quale è stata inserita altra disposizione dalla L. n. 85 EL 2006). Ciò non toglie che il principio di retroattività ELla disposizione più favorevole è conforme alla Costituzione, come non è contraria a questa la legge che prevede la irretroattività ELle norme favorevoli. Esattamente in tali termini si è espresso lo stesso Giudice ELle leggi con le
Il legislatore EL 2005, nel prevedere la disciplina intertemporale che viene qui in considerazione, ha voluto modulare l'operatività dei nuovi termini di prescrizione più brevi, nel senso che gli stessi si applicano "ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore" ELla legge, ad esclusione, però, "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura EL dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di CaSSzione", nella chiara prospettiva, con riferimento a quest'ultima previsione, di non vanificare totalmente l'attività processuale già espletata secondo la legge EL tempo.
Nè ha pregio l'obiezione secondo cui un simile regime differenziato, legato al mero dato temporale connesso a dinamiche organizzative L'Amministrazione ELla Giustizia EL tutto casuali e indipendenti dalla volontà ELle parti, determinerebbe irragionevoli diSPrità di trattamento nei confronti di una steSS categoria di soggetti. Le possibili diversità di regime processuale, come sottolineato dalla steSS Corte Costituzionale (
quest'ultimo, per definizione, è chiamato ad introdurre una disciplina "di paSSggio" tra sistemi normativi e neceSSriamente si salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare. La circostanza che si tratti di un fatto "aleatorio", che prescinde dalla volontà ELle parti è un dato EL tutto inconferente agli effetti ELla pretesa censura di irragionevolezza, giacché ciò che conta è che quel "fatto processuale" sia coerente rispetto alle esigenze EL regime transitorio e non si presti ad arbitri". Certo, la linea di discrimine fiSSta dalla L. n. 251, art. 10, comma 3 non appare quella ideale, ma sicuramente non si presta ad arbitri e non si evidenzia come discriminatoria. Come ha osservato autorevole dottrina, "...è innegabile che l'applicazione o no EL più favorevole regime, a seconda ELla fase in cui il processo versa..., sia in qualche modo funzionale ad un'esigenza cognitiva costituzionalmente rilevante;
è evidente, infatti, che la difficoltà di un definitivo accertamento entro i più brevi termini di prescrizione cresce quanto maggiore sia la porzione di processo condotta secondo cadenze programmate sulla base dei vecchi e più lunghi termini".
Inconferente si rivela, per le ragioni esposte, anche l'invocato parametro di cui all'art. 25 Cost., comma 2, posto che non viene in considerazione la retroattività ELla legge incriminatrice. Non si ravvisa neppure l'ipotizzata violazione L'art. 27 Cost., considerato che costituisce evenienza fisiologica, quando per il medesimo fatto si proceda separatamente a carico di più coimputati, la possibilità che si abbiano conclusioni differenti per ragioni attinenti alla scelta EL rito o ai tempi di trattazione dei relativi processi. A prescindere, infatti, dalla novella legislativa, anche col previgente regime L'istituto ELla prescrizione tale evenienza non era scongiurata. Fuorviante è la evocazione EL principio di presunzione d'innocenza in relazione al momento processuale preso in considerazione dalla norma transitoria quale linea di demarcazione per l'operatività EL vecchio o EL nuovo regime in tema di termini di prescrizione. Non è la presunzione di innocenza che viene posta in discussione, ma si esalta l'esigenza di assicurare una stabilità normativa e, quindi, la certezza EL diritto a rapporti processuali gestiti ed evolutisi sulla base ELla legge EL tempo. Quanto al presunto contrasto con l'art. 111 Cost., la prescrizione, quale causa di estinzione EL reato, non funziona e non può funzionare come strumento per assicurare la "ragionevole durata EL processo", ma, al contrario, è quest'ultima che dovrebbe scongiurare il decorso dei termini di prescrizione.
È pur vero che la complessiva disciplina transitoria ELla L. n. 251 pone ELicati e complessi problemi interpretativi, con margini di incertezza su specifici punti EL dettato normativo, e non manca di stimolare dubbi sulla opportunità di una verifica ELla legittimità costituzionale di alcune previsioni o mancate previsioni (si pensi alla previsione L'art. 10, comma 2 che, almeno in apparenza, impone come retroattivi i nuovi e più lunghi termini di prescrizione per i reati commessi prima ELla entrata in vigore ELla legge, solo perché i relativi procedimenti sono iniziati dopo quella data;
si pensi alla possibilità di applicare o no i nuovi e più ristretti termini di prescrizione nel rito abbreviato, dove non v'è una dichiarazione di apertura EL dibattimento), ma è anche vero che tali aspetti non rilevano nel caso in esame e non hanno alcuna connessione con la questione di costituzionalità prospettata, che, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi manifestamente infondata.
17c- Alla steSS conclusione sono pervenute altre decisioni di questa Suprema Corte:
cfr.
Sez. 5^ 12/4/2006, ric. Chizzola. 18- I ricorsi EL CI A., EL TI C. e EL TT V., nonché quello EL P.G., per la parte relativa alla vicenda in esame, devono, pertanto, essere rigettati.
Per i primi due, la misura ELla pena, riferibile al ELitto per il quale si ritiene legittima la condanna, va individuata, sulla base EL calcolo effettuato dalla Corte di merito, in anni sei di reclusione ciascuno.
19- La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di TT SA, con riferimento alla corruzione EL TT V. così come qualificata al punto sub 12 (la posizione in fatto è sovrapponibile a quella di LL LI), perché il fatto non costituisce reato.
Ed invero, la pur diffusa e dettagliata motivazione ELla sentenza di merito non offre elementi probatori sufficienti per affermare il consapevole coinvolgimento ELla predetta nella vicenda corruttiva di cui si discute.
Ritenuto positivamente accertato che a tutta l'attività posta in essere da NI LL erano rimasti completamente estranei i suoi familiari, avendo il primo agito in piena autonomia, anche perché persona accentratrice, che non parlava in famiglia dei propri "affari" e meno che mai con la moglie, gravata dai soli impegni domestici, la sentenza prende in considerazione, nel vagliare la posizione L'imputata e EL figlio LL LI, soltanto quella attività, a costoro - in tesi - riferibile, verificatasi dopo la morte di NI LL.
Nel procedere all'analisi di tale attività, pone in evidenza che la gestione di fatto ELla steSS era avvenuta ad opera di LL LI, il quale aveva avuto ripetuti incontri con CI A., TI C. (e RA G.), agli stessi aveva riconosciuto il credito rispettivamente vantato, con gli stessi si era impegnato al pagamento in coincidenza EL buon esito ELla vertenza civile in corso, si era quindi attivamente intereSSto ai cc.dd. episodi "IN" e "RD", seguendone con puntigliosità l'evoluzione, e aveva dato corso, infine, ai bonifici bancari EL 1991 e EL 1994. A carico ELla TT P. la sentenza evidenzia e valorizza una serie di dati formali: i conti bancari esteri dai quali erano stati disposti i bonifici in favore dei tre avvocati "occulti" erano a lei intestati;
a lei era stata intestata la fattura emeSS dal CI A. l'8/03/1994; quale "unica erede" di LL NI, per avere gli altri familiari rinunciato all'eredità, aveva incamerato la ingente somma pagata dall'IM. Questi soli elementi, indicativi di una mera posizione esteriore, non sono idonei di per sè a dimostrare la consapevolezza ELla TT P. di concorrere nell'attività illecita posta in essere dal figlio LL LI d'intesa con CI A., TI C. (e RA G.). In un paSSggio motivazionale ELla gravata sentenza si legge che la rinuncia all'eredità da parte degli altri familiari "...induce a ritenere che, come in tanti altri casi suggeriti dall'esperienza giudiziaria, si sia voluta assegnare all'anziana madre ogni eventuale responsabilità" (pg. 567). Tale affermazione, rapportata alla constatazione L'assenza di un qualunque ruolo attivo spiegato dalla TT P. nella gestione ELla vicenda avviata dal di lei marito e portata avanti dal figlio LL LI, non è idonea a supportare la tesi ELla cosciente e volontaria partecipazione L'imputata al reato, proprio perché il dato formale ha una sintomaticità relativa e, in difetto di altre concrete indicazioni sulla effettiva attività partecipativa, rimane equivoco. 20- Va accolto il ricorso ELla parte civile SA PA IM S.P.A. - Istituto Mobiliare Italiano - in relazione al capo L'impugnata sentenza concernente la natura EL danno risarcibile. Non sono fondate, peraltro, le doglianze che i ricorrenti CI A., TI C. e TT V. hanno articolato con specifico riferimento alle statuizioni civili adottate nei loro confronti. 20a- Il reato, come qualsiasi altro atto illecito, è genesi di danni e comporta l'utilizzabilità di tutti i rimedi civilistici, come si evince dal richiamo che l'art. 185 c.p. fa alle leggi civili. Tale disposizione, tuttavia, prevede unicamente le restituzioni e il risarcimento, e ciò non perché gli altri rimedi civilistici debbano ritenersi esclusi, bensì perché configura un particolare tipo di responsabilità concorrente, in quanto lo stesso fatto integra al tempo stesso un illecito penale e un illecito civile, e mentre per quest'ultimo valgono i rimedi EL codice civile e ELle leggi civili speciali, per quello penale viene configurata una forma di responsabilità civilistica extracontrattuale, non potendosi dubitare che il reato sia un fatto illecito con le caratteristiche previste dall'art. 2043 c.c. (danno ingiusto, azione od omissione dolosa o colposa, rapporto di causalità tra comportamento e danno), sicché l'art. 185 c.p. non può che configurarsi come un'integrazione EL citato art. 2043 c.c., e ciò a prescindere dall'affrontare, in questa sede, le problematiche, che pure esistono, relative alla differenziazione EL trattamento risarcitorio degli illeciti a seconda che essi integrino un reato o un mero comportamento civilisticamente dannoso ai sensi L'art. 2043 c.c.. Il fatto costituente reato non crea una duplicazione di responsabilità, ma determina semplicemente una estensione ELla risarcibilità in modo da comprendere oltre ai danni civili in senso stretto anche i danni non patrimoniali;
è fonte L'obbligazione risarcitoria (ex ELict¢), che ha natura autonoma ed originale, proprio perché ad esso eziologicamente correlata.
Il danno risarcibile, a norma L'art. 185 c.p., è costituito sia dalla componente patrimoniale, consistente nel danno emergente e nel mancato guadagno, sia da quella non patrimoniale, consistente - per la persona fisica - nella sofferenza fisica o morale e - per la persona giuridica - nella lesione L'immagine e ELla credibilità. 20b- Il giudice distrettuale, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall'IM, opera una netta distinzione tra i due profili EL danno: quello, di natura patrimoniale, che deriverebbe direttamente dalla ipotetica violazione EL diritto sostanziale da parte ELla sentenza "compravenduta", danno che esulerebbe dalla cognizione EL giudice penale e per il quale sarebbe apprestato, stante il giudicato civile, lo speciale rimedio ELla revocazione;
quello, di natura non patrimoniale, derivato "dalla lesione EL diritto ad avere un giudice imparziale", danno questo che prescinde dall'esito ELla relativa decisione e che sarebbe il solo a rientrare nella cognizione EL giudice penale.
Tale scelta interpretativa ridimensiona, senza valida ragione, la portata ELla precisa previsione normativa di cui all'art. 185 c.p. e confonde i diversi piani di tutela sui quali può agire la parte danneggiata da un sentenza civile effetto ELla corruzione EL giudice, quello EL risarcimento dei danni e quello di ottenere la revocazione ELla sentenza.
20c-
L'uso abnorme e la strumentalizzazione EL processo, perché inquinato dalla corruzione EL giudice, certamente deviano la funzione propria EL medesimo processo e lo deprivano ELla garanzia di imparzialità di cui deve essere espressione. Ciò non toglie, però, che anche la decisione adottata dal giudice corrotto crea una situazione giuridica sostanziale, che, per effetto EL giudicato, assume le caratteristiche ELla incontrovertibilità. Poiché la corruzione EL giudice non rende la decisione che costui adotta inesistente, ma, nello stesso tempo, v'è la intuibile necessità di rimuoverla, in quanto effetto EL dolo EL giudice, il codice di rito civile predispone il rimedio ELla revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 6, al quale la parte intereSSta avrebbe l'onere di fare ricorso, per conseguire l'obiettivo di determinare la rimozione EL provvedimento giurisdizionale paSSto in giudicato (fase rescindente) e il recupero di una decisione imparziale circa la soluzione ELla situazione giuridica sostanziale (fase rescissoria). L'esperibilità EL rimedio in questione da parte EL soggetto intereSSto è subordinato logicamente al paSSggio in giudicato ELla sentenza penale che accerta la corruzione EL giudice, non potendo tale accertamento, riservato alla competenza funzionale EL giudice penale, essere effettuato nel giudizio di revocazione. In presenza ELla costituzione di parte civile EL danneggiato dal reato, la competenza funzionale EL giudice penale si estende, come si legge nella citata sentenza ELla terza sezione civile di questa Corte, "all'effetto obbligatorio, nell'ambito civilistico, EL fatto- reato accertato, costituente, in quell'ambito, fatto illecito, che genera l'obbligazione di risarcimento EL danno, nei suoi due aspetti di restituzione di ciò che è stato sottratto o indebitamente consegnato o pagato e di risarcimento EL danno ulteriore (compreso quello non patrimoniale). Estensione ELla competenza EL giudice penale nell'ambito civilistico che comporta il potere-dovere di quel giudice di trarre le conseguenze che, sotto il profilo obbligatorio, discendono direttamente dall'accertato reato, condannando il responsabile al risarcimento EL danno. L'esercizio di tale potere- dovere, derivante dalla competenza funzionale EL giudice penale ed inteso a statuire ed attuare concretamente l'obbligazione risarcitoria che consegue immediatamente e direttamente al fatto- reato, non può trovare ostacolo in un provvedimento giurisdizionale paSSto in giudicato...La sentenza EL giudice penale di accertamento EL fatto-reato...travolge gli effetti EL giudicato civile...". Alla luce di tale principio, deve quindi concludersi che l'accertamento, in sede penale, L'uso abnorme EL processo, inquinato dall'intesa corruttiva intercorsa tra una parte processuale e il giudice, costituisce titolo ELla domanda risarcitoria proposta ex art. 185 c.p. dalla parte che ha subito gli effetti ELla corruzione e comporta la condanna EL corruttore e EL giudice corrotto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal reato. In sostanza, alla situazione giuridica sostanziale cristallizzata nella sentenza effetto EL dolo EL giudice se ne affianca una diversa, legittimata da un diverso titolo (il reato commesso) e integrata dall'obbligazione dei responsabili ELla corruzione al risarcimento EL danno, "nel duplice aspetto ELla restituzione di quanto conseguito e nella riparazione EL pregiudizio ulteriore". La sentenza penale di accertamento EL reato non rinnega formalmente il principio ELla intangibilità EL giudicato civile, ma ne travolge il naturale e fisiologico sostegno, rappresentato dalla presunzione L'esercizio imparziale L'attività giurisdizionale a monte, ritenuta, invece, oggetto di illecito mercimonio.
La domanda e la conseguente pronuncia risarcitoria ex art. 185 c.p. non possono essere condizionate alla eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione e al suo esito.
L'autonomia e l'eterogeneità ELle due azioni, la cui operatività ed i cui effetti sono relegati su piani e ambiti diversi, escludono ogni loro interferenza e le collocano ciascuna nel proprio settore, con l'unico limite di non consentire la duplicazione di esiti coincidenti sul piano risarcitorio e, quindi, di indebite locupletazioni. È solo questo il collegamento potenziale che potrebbe instaurarsi tra le due autonome azioni, che non determinerebbe - però - un contrasto di giudicati, bensì una relazione meramente estrinseca, che imporrebbe problemi di eventuale coordinamento, nell'unica prospettiva di scongiurare il detto rischio di duplicazione.
Nè può essere sottaciuto, sotto il profilo pragmatico, che il giudice ELla revocazione, eventualmente adito, non potrà fare altro, nel caso specifico, che prendere atto L'esito EL presente giudizio penale e, quindi, ELla sussistenza EL presupposto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 6 e concludere in senso obbligato la fase rescindente, facendo così venire automaticamente meno il precedente giudicato civile. La decisione sul merito, affidata alla fase rescissoria, quale che potrà esserne la conclusione, va a regolamentare il rapporto giuridico sostanziale oggetto di contestazione e così come originariamente impostato nella sua causa pretendi, che è ben diversa da quella fatta valere con la domanda di danni ex art. 185 c.p. in dipendenza EL reato commesso. 20d- Da tutto quanto argomentato, consegue che l'impugnata sentenza va annullata nella parte in cui circoscrive il risarcimento in favore L'IM/S.PA al solo danno non patrimoniale, laddove, invece, deve essere esteso anche a quello patrimoniale.
Correttamente la Corte territoriale, in difetto di elementi specifici e chiari di giudizio e tenuto conto ELla sicura capacità lesiva, anche sotto il profilo civilistico, EL commesso reato, ha pronunciato condanna generica ai danni, rimettendone la liquidazione al giudice civile.
Questo provvedere a quantificare il danno patrimoniale subito dall'IM, tenendo conto anche degli eventuali effetti concreti conseguiti alle ulteriori iniziative giudiziarie EL predetto Istituto (azione di regresso nei confronti EL Consorzio) in relazione alla steSS vicenda, nonché di ogni altro elemento che verrà fornito dalla parte intereSSta e idoneo a dimostrare la lamentata lesione patrimoniale nella sua integralità. Il danno non patrimoniale, riferibile innegabilmente anche ad entità giuridiche prive di fisicità, sarà liquidato sia in favore L'IM che ELlo Stato (Presidenza EL Consiglio dei Ministri). Nè può sostenersi che il danno non patrimoniale ELlo Stato non sia configurabile per la ragione che la lesione al prestigio L'Amministrazione, costituente propriamente l'oggetto ELla tutela penale, trovi esaustiva reazione, da parte L'ordinamento, con l'irrogazione ELla sanzione penale. "Tale conclusione...trascura, infatti, di considerare il diverso ruolo che il prestigio L'Amministrazione gioca come bene-valore ELla collettività, in quanto tale appunto presidiato dalla tutela penale, e come bene- oggetto di un diritto proprio ELlo Stato persona, la cui lesione, risolventesi in un effetto pregiudizievole ulteriore ed eventuale EL reato, esige anche conformata riparazione sul piano civilistico" (cfr.
La regolamentazione ELle spese relative al rapporto imputati-parti civili, in quanto frutto di una valutazione di merito che tiene conto ELlo sfavorevole esito complessivo ELla lite per gli imputati (non può venire in considerazione la provvisoria soccombenza parziale ELle parti civili in sede di appello), non è censurabile sotto il profilo ELla legittimità.
20f- Ai sensi L'art. 578 c.p.p., vanno confermate le statuizioni civili, così come in questa sede integrate, nei confronti di LL LI. La conferma logicamente deve ritenersi circoscritta ai danni conseguiti alla corruzione EL magistrato TT V., l'unica per la quale si ritiene corretto il giudizio di responsabilità, e non può riguardare i danni connessi alla postulata corruzione "AN R.", ritenuta in questa sede insussistente.
20g- Le doglianze ELla TT P. in relazione alla regolamentazione ELle spese sostenute nei due gradi di merito EL giudizio dalla parte civile IM rimangono assorbite, al di là L'intervenuta revoca L'atto di costituzione di tale Ente e L'erronea corrispondente statuizione contenuta nella sentenza impugnata, dalla pronuncia liberatoria in tema di responsabilità penale personale.
21- Tutto quanto sin qui esposto sulla corruzione "TT V." e sui riflessi civilistici ad eSS connessi ha carattere assorbente e decisivo su tutti gli argomenti sviluppati nei ricorsi e nelle molteplici memorie difensive.
22- Al rigetto EL ricorso EL TT V., consegue, di diritto, la condanna di costui al pagamento ELle spese processuali cui ha dato causa. L'accoglimento parziale dei ricorsi EL CI A., EL TI C. e EL LL esclude analoga statuizione a carico di costoro.
Il TT V., il LL, il CI A. e il TI C. vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere alle parti civili SA PA IM e Presidenza EL Consiglio dei Ministri le spese dalle medesime sostenute in questo grado e liquidate nella misura rispettivamente indicata in dispositivo.
A3) La pronuncia assolutoria da altri episodi corruttivi. La censura (cfr., in particolare, il ricorso EL CI A.) in ordine alla pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2, dai cc.dd. episodi "IN" e "RD" è inammissibile per carenza di concreto interesse.
Ed invero, pronunciata l'assoluzione ai sensi L'art, 530 c.p.p., comma 2, avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite,
viene meno qualunque apprezzabile interesse L'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione (nella specie, perché il fatto non sussiste) non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova ELla responsabilità L'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva ELla sua innocenza, sia che la prova ELla sua responsabilità si sia rivelata insufficiente. L'interesse all'impugnazione, infatti, sebbene non poSS essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza L'imputato. L'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione ELla parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 23/11/1995. PG/Fachini). B) IC OD ND.
1- Tale vicenda presenta - secondo la postulazione accusatoria - sintomatiche analogie con quella esaminata al punto sub A). Anche in questo caso, viene in rilievo una controversia civile dai rilevanti interessi economici, al cui esito erano intereSSti grossi gruppi industriali;
la causa, trattata in contiguità temporale con quella IM/SI dalla prima sezione civile ELla Corte d'Appello di MA, era stata affidata sempre al giudice TT V.; costui era stato "apparente" estensore ELla sentenza, depositata in cancelleria il giorno successivo alla ELiberazione in camera di consiglio e comunque in tempi tanto ristretti da alimentare la convinzione che fosse stata "preconfezionata" e "concordata preventivamente" con una ELle parti in causa, la società "IN", tanto che l'esito a questa favorevole era stato reso noto a terzi ancora prima ELla camera di consiglio;
la soluzione adottata dalla Corte d'Appello civile era caratterizzata da evidenti "anomalie" e "forzature", funzionali a favorire la citata parte;
nell'interesse ELla steSS avevano operato in maniera occulta, anche in questo caso, gli avvocati TI C., CI A. e RA G. e a beneficio EL primo era stata accreditata dalla IN, subito dopo la pronuncia ELla sentenza, la somma di dollari 2.732.868 su conto estero, a cui avevano fatto seguito movimentazioni finanziarie tra i tre predetti soggetti e il rientro di denaro contante in Italia, dati di fatto - questi - causalmente ricollegabili, in difetto di altra plausibile giustificazione, proprio all'intervento "illegale" dei tre professionisti, orientato a garantire, attraverso un'intesa corruttiva, l'auspicato esito ELla controversia;
il successivo accordo transattivo intervenuto tra le parti aveva visto la "singolare" resistenza ELla IN a dare atto, nel preambolo L'atto di transazione, ELla circostanza che la CI si era indotta all'accordo in ragione L'esito, ad eSS sfavorevole, ELla vertenza.
2- La Corte territoriale, per giustificare la pronuncia assolutoria - ex art. 530 c.p.p., comma 2 - degli imputati dal ELitto in esame, ha seguito un iter logico-giuridico caratterizzato da una analisi frazionata dei singoli elementi indiziari acquisiti a carico dei prevenuti e da una contestuale e sistematica operazione demolitrice ELla loro valenza accusatoria, il tutto sulla base di argomenti che si rivelano superficiali e non assistiti da rigore logico, perché non tengono conto di quanto diversamente sostenuto nella opposta prospettiva dal giudice di primo grado, non approfondiscono in maniera persuasiva la revisione critica ELla decisione devoluta alla cognizione EL giudice d'appello, omettono una valutazione complessiva ed integrata ELle varie componenti EL quadro probatorio e non offrono, conseguentemente, una interpretazione ragionevole e coerente EL medesimo.
3- Osserva la Corte che la pronuncia EL giudice d'appello, che riforma totalmente quella di primo grado, non può prescindere dalla dimostrazione ELla incompletezza, ELla non correttezza, ELla incoerenza ELle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e persuasiva motivazione che, sostituendosi a tutto campo a quella EL primo giudice senza lasciare alcuno SPzio inesplorato, dia ragione ELle scelte operate e EL privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. L'alternativa interpretazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, quale esercitazione astratta EL ragionamento disancorata da un apprezzamento realistico degli esiti processuali, ma deve essere sorretta da argomenti concreti, specifici e logici che rendano verosimile la diversa conclusione alla quale si perviene senza affermazioni apodittiche. Il supporto motivazionale di una decisione giurisdizionale per essere logico deve essere conforme ai canoni che presiedono allo sviluppo corretto EL ragionamento in direzione ELla dimostrazione ELla verità.
4- Non va, peraltro, sottaciuto che il materiale conoscitivo acquisito in relazione al reato in esame è di natura indiziaria e, poiché l'indizio è - di norma - suscettibile di plurime interpretazioni, è neceSSria, nell'apprezzamento di una molteplicità di indizi, "una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici", per paSSre, quindi, "al momento metodologico successivo L'esame globale e unitario" dei vari elementi indizianti, attraverso il quale la fisiologica ambiguità indicativa di ciascuno di tali elementi può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che il limite ELla valenza di ognuno risulta superato, l'incidenza probatoria, positiva o negativa, viene esaltata nella composizione unitaria e la sola risultante di tale amalgama determina una chiarificazione che consente di ritenere o no raggiunta la prova logica EL fatto (cfr. Cass. S.U. 4/02/1992, Musumeci ed altri;
Cass. Sez. 6^ 9/06/1997, Satanassi;
S.U. 12/07/2005, Mannino).
5- Ciò posto, devesi rilevare che la Corte di merito, senza tenere conto di tutte le articolate argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado e attraverso un'analisi frammentata ELle diverse emergenze processuali, facendo leva - tra l'altro - su una documentazione cartacea acquisita soltanto in sede di appello, priva - in parte - di ogni garanzia di autenticità e formata - per altra parte - dopo l'espletamento ELla corrispondente prova dibattimentale (testimonianza UL), ha minimizzato, con motivazione superficiale e illogica e in spregio ELle regole di valutazione ELla prova, la valenza di dati dall'indubbio significato indiziante. I punti critici ELla decisione impugnata, che non resistono alla sollecitata verifica di legittimità e che hanno una indubbia valenza per la soluzione EL caso in esame, possono essere riassuntivamente cosi sintetizzati:
- manifestamente illogica e contraddittoria è la ricostruzione in ordine alla tempistica EL deposito ELla sentenza sul "lodo ND" da parte EL TT V.: disinvoltamente si ritiene non affidabile l'annotazione sul registro interno di cancelleria, da cui risultava che la sentenza era stata depositata dal TT V. il giorno successivo (15/01/1991) a quello ELla ELiberazione in camera di consiglio (14 gennaio 1991), e si sottovaluta il valore probatorio da allegarsi alle risultanze EL detto registro che, anche se non annoverabile tra quelli ufficiali, era comunque - per prassi consolidata e comune a tutti gli uffici giudiziari, ivi compresa la Corte d'Appello di MA - istituito e compilato da pubblico ufficiale nell'esercizio ELle sue funzioni (cancelliere), documentava l'attività da costui direttamente compiuta e aveva una indubbia rilevanza giuridica per l'organizzazione interna L'ufficio;
- a tale giudizio di inaffidabilità EL data documentale si perviene sulla base di considerazioni possibilistiche e congetturali, facendo leva - tra l'altro - sulla confusa e contraddittoria testimonianza EL cancelliere IA, questa sì inattendibile e di tanto si da sostanzialmente atto, nonché sull'astratta considerazione che il TT V. non si sarebbe mai esposto "alla critica di avere avuto una decisione preconfezionata in tasca" (cfr. pgg. 706 e ss.);
- azzerata apoditticamente la valenza ELla citata risultanza documentale, si ipotizzano, quindi, senza il supporto di seri dati probatori, prestazioni professionali a vari livelli di carattere eccezionale, nel senso che, nel breve arco temporale compreso tra il 14 e il 24 gennaio 1991 (giorno quest'ultimo di pubblicazione ELla sentenza), il TT V. sarebbe riuscito a redigere in minuta la motivazione elaborata e compleSS di una sentenza di oltre 160 pagine, la segreteria avrebbe provveduto a dattiloscriverla, la sentenza poi sarebbe stata sottoposta all'esame e alla firma EL Presidente EL collegio e, infine, il cancelliere avrebbe provveduto a pubblicarla;
- non si confronta l'ipotesi formulata con dati fattuali di segno contrario, quali l'abituale ritardo con cui il TT V. depositava i provvedimenti a lui affidati, l'avere il TT V. partecipato alla ELiberazione ELla sentenza senza avere predisposto una bozza ELla medesima, il non avere la teste BR Ciardulli, addetta alla segreteria ELla Corte d'Appello e alla quale il TT V. aveva fatto espresso riferimento, ricordato di avere dattiloscritto tale sentenza, che per la sua particolarità non poteva non esserle rimasta impreSS;
- si ritiene frettolosamente poco attendibile la testimonianza L'avv. OR Ripa di Meana circa l'anticipazione fattagli dal Presidente ELla ON, Dr. ZZ, prima ancora che la causa venisse ufficialmente decisa, sull'esito ELla steSS sfavorevole alla CI, senza farsi carico di confutare specificamente sul punto il contrario convincimento espresso, in maniera argomentata e diffusa, dal giudice di primo grado (cfr. pgg. 219 e ss. sentenza Trib.) e rifugiandosi nell'ipotesi, EL tutto congetturale, che il ZZ si sarebbe limitato a sollecitare una soluzione transattiva ELla controversia per la SPrtizione EL gruppo editoriale;
- si ricollega superficialmente la causale EL bonifico bancario IN / TI C. di dollari 2.732.868 e ELle successive movimentazioni finanziarie tra il TI C., l'RA G. e il CI A. a rapporti giuridici EL tutto estranei alla controversia ND/CI, dando così credito, sia pure tra molte perplessità, alla versione fornita dagli imputati tardivamente, in modo contraddittorio e incoerente e senza il benché minimo supporto documentale;
- ripetutamente si stigmatizza la inattendibilità e addirittura la falsità ELle versioni difensive prospettate dagli imputati e contemporaneamente si accreditano, con evidente contraddizione, le giustificazioni offerte da costoro in relazione ai detti rapporti finanziari;
- con specifico riferimento al bonifico di L. 425.000.000 effettuato dall'RA G. in favore EL TI C. in data 27/09/1991, si convalida la tesi difensiva (compenso per l'arbitrato UL) sulla base ELla documentazione acquisita in appello e costituita dalla fotocopia informe ELla contabile bancaria "Attel Bank" in data 6/12/1991 e dalla corrispondenza intercorsa, nel dicembre 2004, tra i difensori L'RA G. e il UL, senza avvertire l'esigenza di disporre la nuova audizione di quest'ultimo, che, nel corso EL dibattimento di primo grado, era stato escusso come testimone e aveva reso dichiarazioni non conciliabili con quanto emergeva dalla citata documentazione;
- si svilisce immotivatamente il dato oggettivo ELla stretta contiguità temporale tra il bonifico effettuato dalla IN in favore EL TI C. in data 14/02/1991 e la pubblicazione ELla sentenza "TT V." (24/01/1991), non si considera che - nell'anno 1990 - l'unica controversia alla quale era intereSSto il gruppo IN e per la quale il TI C. pacificamente fornì in maniera "occulta" il suo contributo fu proprio quella in oggetto, si omette una lettura coordinata dei dati emergenti dalle movimentazioni finanziarie successive, non si offre una logica spiegazione ELla stretta connessione tra tali dati;
- si sottovaluta la circostanza che, in sede di accordo transattivo tra la CI e la IN, quest'ultima si oppose, nonostante le insistenze dei rappresentanti ELla prima, a qualsiasi riferimento, nel preambolo EL relativo atto, all'esito ELla causa civile decisa dalla Corte di Appello di MA;
- nessun riferimento viene fatto alle peculiari analogie tra la vicenda in esame e quella IM/SI, entrambe sviluppatesi nella stesso arco temporale, nonché ai rapporti interpersonali tra gli imputati e dei quali si detto al punto sub A).
6- Si impongono, pertanto, un approfondimento dei singoli punti innanzi indicati e una adeguata e logica risposta a ciascuno di essi. Deve, quindi, seguire una valutazione coordinata e globale, nel rispetto ELle regole dettate dall'art. 192 c.p.p., L'intero materiale probatorio acquisito, onde verificare, in maniera più compiuta, la fondatezza o meno L'ipotesi accusatoria, verifica che va fatta alla luce di tutti i principi, sopra esposti, in tema di corruzione in atti giudiziari, reato che si perfeziona anche con la sola accettazione da parte EL p.u. ELla promeSS di denaro o altra utilità.
Considerato che
il giudice a quo, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, ha ricondotto alla vicenda IM/SI il denaro contante di cui il TT V. potè disporre per il pagamento ELla caparra confirmatoria relativa all'acquisto L'immobile di via Casale de Merode, deve accertarsi, in caso di ritenuta sussistenza EL patto corruttivo, se questo si sia arrestato all'accettazione ELla promeSS o si sia concretizzato anche nella ricezione EL denaro promesso, con i conseguenti riflessi sulla individuazione EL momento di consumazione EL reato. La testimonianza ELla IO S., alla quale il giudice distrettuale fa riferimento per la parte che qui intereSS, deve essere apprezzata e rivalutata nell'ambito L'unitario quadro indiziario, tenendo conto anche degli articolati rilievi che a tale testimonianza sono stati mossi dalla difesa EL TI C., con le memorie 30/12/2005 e 3/04/2006, nelle quali si assume che la predetta teste, nell'ambito di altro procedimento celebratosi successivamente, avrebbe ritrattato quanto dichiarato nel presente.
Non è, invece, censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui esclude di potere desumere elementi indicativi ELla corruzione EL giudice dal merito ELla decisione da costui adottata, non evidenziando la medesima caratteri di palese abnormità o arbitrarietà. Al riguardo, è sufficiente richiamare qui i principi esposti sopra al punto A2) n. 1e, ai quali la Corte territoriale si è rigorosamente adeguata.
7- Per una risposta congrua, corretta e logica a tutti i rilievi innanzi indicati, la sentenza impugnata, con riferimento al capo sub b), deve essere annullata con rinvio ad altra sezione ELla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
In relazione al capo a):
- qualificato il fatto addebitato a TT SA e a LL LI - con riferimento alla corruzione TT V. - ai sensi degli art. 319 e 321 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti ELla TT P., perché il fatto non costituisce reato, e nei confronti EL LL, perché estinto per prescrizione;
rigetta nel resto;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN NA, TI SA e CI IO limitatamente alla corruzione AN R., perché il fatto non sussiste ed elimina per il TI e per il CI il corrispondente aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. di anni uno di reclusione ciascuno, rideterminando la residua pena in anni sei di reclusione ciascuno;
- rigetta nel resto i ricorsi EL TI C. e EL CI A.;
- rigetta il ricorso EL Procuratore Generale;
- rigetta il ricorso di TT OR, che condanna al pagamento ELle spese processuali;
- in accoglimento EL ricorso ELla parte civile IM/S. PA, annulla l'impugnata sentenza nella parte in cui non estende la pronuncia risarcitoria anche al danno patrimoniale;
conferma le statuizioni civili come ora integrate nei confronti di LL LI;
- condanna il LL, il TT V., il TI C. e il CI A. a rifondere in solido le spese di parte civile, che liquida in Euro 40.000,00 oltre iva e epa in favore L'IM/S. PA ed in Euro 25.000,00 in favore ELla Presidenza EL Consiglio dei Ministri. In relazione al capo b):
- in accoglimento dei ricorsi EL Procuratore Generale e ELla parte civile CI, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione ELla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in MA, il 4 maggio 2006
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2006