Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2006, n. 33435
CASS
Sentenza 4 maggio 2006

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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25 comma secondo, 27 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che i più brevi termini di prescrizione previsti dalla indicata legge siano applicabili ai processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, ai processi pendenti in grado di appello ed ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, dal momento che è scelta legislativa ragionevole quella di non vanificare, attraverso l'applicazione retroattiva della legge più favorevole, l'attività processuale già espletata secondo la legge del tempo; il principio di retroattività della legge più favorevole non è costituzionalizzato come emanazione diretta del principio di legalità, e ben può essere derogato da norme di legge; l'evenienza che, nel caso in cui si proceda separatamente a carico di più coimputati, i tempi di trattazione dei relativi processi possano condurre all'applicazione della legge più favorevole solo in uno di essi non contrasta con il principio della presunzione d'innocenza; la prescrizione, quale causa di estinzione del reato, non è strumento idoneo ad assicurare la ragionevole durata del processo, ma, al contrario, è quest'ultima che dovrebbe scongiurare il decorso dei termini di prescrizione. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).

Nel delitto di corruzione, che è a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, è ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari.

La circostanza attenuante del contributo di minima importanza ha un significato di tipo causale che deve essere apprezzato sulla base di parametri valutativi assoluti, nel senso che l'apporto del concorrente non deve avere avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto al contributo degli altri concorrenti, ma deve avere assunto un'importanza obiettivamente minima, rilevabile, in considerazione della tipologia del reato commesso, dal grado di efficienza causale delle singole condotte.

L'accertamento in sede penale di un'intesa corruttiva, intercorsa tra una parte di un giudizio civile ed il giudice di quel giudizio, costituisce titolo della domanda risarcitoria proposta ex art. 185 cod. pen., per mezzo della costituzione di parte civile, dalla parte che ha subito gli effetti della corruzione, e comporta la condanna del corruttore e del giudice corrotto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal reato di corruzione, perché la sentenza penale che tale reato accerta, pur non rinnegando formalmente il principio della intangibilità del giudicato civile, ne travolge il naturale e fisiologico sostegno costituito dalla presunzione dell'esercizio imparziale dell'attività giurisdizionale a monte e sottrae la pretesa risarcitoria al condizionamento della eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).

Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che "prima facie" non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti.

La novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.

In tema di udienza preliminare, prima della riforma di cui alla legge n. 479 del 1999 il rigetto di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato non dava luogo alla nullità d'ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178, primo comma, lett. c) cod. proc. pen. in assenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, che non poteva ravvisarsi ove l'imputato fosse stato posto comunque nella condizione di dare massima espansione al suo diritto durante l'"iter" procedurale di un'udienza preliminare che si articolava in più udienze, e ciò a prescindere da considerazioni in ordine alla irrilevanza dell'impedimento con riguardo alle udienze successive alla prima. (Fattispecie in cui nelle udienze di prosecuzione erano stati trattati in assenza dell'imputato argomenti di natura tipicamente interlocutoria, senza che l'imputato, successivamente intervenuto, avesse sollecitato la rinnovazione dell'attività alla quale non aveva preso parte).

Non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. cod. proc. pen., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale "discovery" atti rilevanti per gli interessi della difesa. (La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen. è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio).

La sanzione dell'inutilizzabilità, che segue all'acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico in assenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, colpisce non il fatto come rappresentazione della realtà in essi documentata, ma la metodologia di acquisizione di tali atti, sicché, accertata l'inutilizzabilità, può validamente intervenire nello stesso procedimento il decreto motivato di acquisizione dei relativi dati, in modo da legittimarne l'utilizzazione.

In tema di udienza preliminare, prima della riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, l'attività processuale dedicata alla soluzione delle questioni preliminari non era in relazione rigorosamente funzionale con il provvedimento conclusivo di rinvio a giudizio, nel senso che non costituiva un presupposto indefettibile dell'ulteriore corso dell'udienza, esprimendo invece un'autonomia limitata ai momenti ad essa attinenti, sicché l'eventuale nullità per il rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento legittimo dell'imputato non era in grado di riverberare i suoi effetti sul prosieguo, svoltosi con la partecipazione dell'imputato, nè di inficiare la validità dell'atto conclusivo.

Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).

In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata. (La Corte ha precisato che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa "regula iuris", i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della "perpetuatio jurisdictionis" e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda).

In tema di delitto di corruzione e in particolare di corruzione antecedente, il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e non assume rilievo per la determinazione del momento consumativo, sicché se l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione del reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni.

La fattispecie di corruzione in atti giudiziari si caratterizza per essere diretta a un risultato e non è compatibile con l'interesse già soddisfatto su cui è modulato lo schema della corruzione susseguente, perché la disposizione normativa richiede che il fatto sia commesso "per favorire o danneggiare una parte", sicché resta fuori dall'area della tipicità la mera remunerazione di atti già compiuti. (La Corte precisa che la corruzione susseguente con riferimento ad un atto giudiziario rimane comunque sanzionata dalle norme che disciplinano la corruzione ordinaria).

La documentazione bancaria, consistente in supporti cartacei che riproducono dati estratti dalla memoria informatica e relativi ai rapporti intercorsi con l'istituto bancario, non rientra nella nozione di corrispondenza se non risulta che sia stata oggetto di spedizione al soggetto interessato e se per il decorso del tempo le comunicazioni in essa contenute hanno perso il requisito dell'attualità, sicché il sequestro di detta documentazione non richiede, ove l'interessato sia un membro del Parlamento, la previa autorizzazione della Camera a cui questi appartiene.

Per il principio della "perpetuatio jurisdictionis" la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio.

La circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. trova applicazione nei reati plurisoggettivi necessari, fatta eccezione di quelle fattispecie che richiedono espressamente un maggior numero di concorrenti come elemento essenziale del reato, e trova quindi applicazione nel reato di corruzione propria in atti giudiziari, sempre che concorrano non meno di quattro persone oltre quelle la cui partecipazione è necessaria e senza che rilevi, ai fini del computo numerico, il fatto che ad alcuni concorrenti sia attribuibile un apporto unitario perché appartenenti ad uno stesso centro di interessi. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).

Il delitto di corruzione è reato a duplice schema perché si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità, ma, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, che assorbe, facendogli perdere di autonomia, l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva e si approfondisce l'offesa tipica del reato. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).

In tema di udienza preliminare, prima della riforma di cui alla L. n. 479 del 1999 l'impedimento dell'imputato aveva rilievo unicamente in relazione alla prima udienza e non anche a quelle successive, fissate per il prosieguo, in ragione del carattere essenzialmente "tecnico" e non decisorio della fase.

Il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali" perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.

La decisione della Corte costituzionale di risoluzione di un conflitto di attribuzioni tra il giudice del procedimento e la Camera di appartenenza dell'imputato parlamentare, che annulla i provvedimenti di rigetto di plurime istanze di rinvio motivate da concorrenti impegni parlamentari dell'imputato, non travolge "ipso facto" l'attività processuale compiuta dopo il rigetto delle istanze di rinvio, perché l'annullamento attiene agli effetti dei provvedimenti di rigetto soltanto nei confronti dell'"Organo dello Stato" che ha denunciato la menomazione della propria sfera di attribuzioni, e demanda alla giurisdizione ordinaria il compito di verificare se quei provvedimenti siano sostenuti anche da ragioni diverse da quelle censurate.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2006, n. 33435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33435
Data del deposito : 4 maggio 2006

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