Articolo 192 del Codice penale
Articolo 180Articolo 193
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1 luglio 1931
Art. 192.

(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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