Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 5
Ai fini della prova dello stato di soggezione che caratterizza la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 3 cod. pen.- che sanziona più gravemente la condotta di chi determini al reato persona soggetta alla propria autorità, vigilanza o direzione - rileva la sussistenza e la natura del rapporto di subordinazione tra il soggetto determinante e quello determinato, nel senso che quanto più forte è il vincolo di subordinazione che lega l'un soggetto all'altro, avuto riguardo al concreto contesto in cui si inserisce la condotta di determinazione a commettere reati, tanto maggiore è il timore del soggetto sottoposto all'altrui autorità, direzione o vigilanza di subire conseguenze sfavorevoli nel caso non conformi la propria condotta ai voleri del soggetto determinante. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'aggravante in questione nel caso di superiori dell'Arma dei carabinieri nei confronti di subordinati, in considerazione della connotazione fortemente negativa e potenzialmente pregiudizievole che assume l'insubordinazione nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e, quindi, di ridotta limitazione della capacità di reazione dei subordinati).
La disposizione di cui all'art. 430 bis cod. proc. pen - che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio, sanzionandone la violazione con l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del soggetto interrogato - prevede una specifica causa di inutilizzabilità, avente carattere assoluto, con la conseguenza che l'inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione del predetto divieto non opera solo con riguardo all'incidente probatorio ma si estende e comprende anche la fase dibattimentale.
Sono legittimamente acquisite e, quindi, pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini su fatti attinenti la propria responsabilità rese, nel contraddittorio tra le parti, in sede di incidente probatorio ammesso per procedere all'esame della stessa persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, ex art. 392, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..
È inapplicabile la scriminante dell'esercizio del diritto, ex art. 51 cod. pen. - sub specie del principio "nemo tenetur se detegere" - ai reati di falso in atto pubblico; né, in tal caso, sussiste la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione a conferma e garanzia irrinunciabile dell'equo processo, opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato e non nella fase ad esso precedente e relativa alla commissione di un reato, stante la sua "ratio" consistente nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità in ordine ai reati di cui agli art. 110, 476 e 479 cod. pen. di un capitano dei Carabinieri per avere concorso nella redazione di falsi contenuti in verbali di perquisizione, sequestro ed arresti).
Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (Fattispecie in cui si è affermato che la violazione dell'art. 430 bis cod. proc. pen. - concretatasi nella acquisizione illegittima, da parte del P.M., di informazioni da soggetto indicato nella richiesta di incidente probatorio ammesso dal Gip prima dell'illegittima assunzione delle predette informazioni - non determina la nullità dell'incidente probatorio in cui il P.M. abbia utilizzato per le contestazioni dette informazioni illegittimamente acquisite).
Commentari • 3
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1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 12 luglio 2017, nei confronti di P.D., alla pena di anni due mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 608 c.p. (capo 1), artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 5 e 9 (capo 2), art. 479 c.p. (capo 3), ritenuta la continuazione, comprese le statuizioni risarcitorie in favore della persona offesa.1.1. Si contesta all'imputato di aver colpito il detenuto a lui affidato in qualità di agente di polizia penitenziaria, mentre lo accompagnava nell'infermeria dell'Istituto ove la persona offesa era ristretta, con uno schiaffo, nonché con un manganello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2014, n. 12697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12697 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento