Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti.
Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inconferenti i motivi con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante, riguardanti la mera probabilità che gli atti di minaccia fossero stati realizzati da più persone, ovvero la consapevolezza nelle vittime che l'azione intimidatoria fosse stata posta in essere da un'associazione per delinquere di stampo mafioso).
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2015, n. 50064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50064 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
500 64/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. IC MILO - Presidente - N. 1136/2015 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 8198/2015- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EP N. IL 16/02/1971 TI NA N. IL 30/12/1982 EL NO N. IL 31/03/1972 IN NZ N. IL 25/06/1991 RI PP N. IL 07/02/1971 RI AL EP N. IL 26/10/1963 IS IC N. IL 10/01/1959 IS BE N. IL 15/01/1967 SI AN N. IL 09/11/1979 SI ND N. IL 26/08/1975 DI TO EP N. IL 27/02/1959 RR TO LI N. IL 06/10/1965 TA RI AL N. IL 06/11/1964 LA UN N. IL 07/07/1971 UI IC N. IL 09/10/1986 ZE IC IL N. IL 08/02/1971 ICCI IC N. IL 17/10/1975 AN HA N. IL 16/10/1974 TT UL N. IL 01/06/1960 IZ CA N. IL 04/04/1957 AR AN N. IL 23/10/1967 TE DO N. IL 12/10/1982 TR FI N. IL 07/12/1966 avverso la sentenza n. 3/2014 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 10/07/2014. visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro GAETA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste per RR OR LI;
l'annullamento con rinvio per RI RE EP e UI NI;
il rigetto dei ricorsi di AR EP, IS MB, SI IO, SI LA, TA IO, LA AT, ZE LE AN, TE DO;
l'inammissibilità dei ricorsi di EL IN, TI LE, IN CE, RI PE, IS LE, DI TO EP, ICCI NI, AN HA, NE UL, IZ EL, RA IO e TR LI. Uditi i difensori: - Avv. LOJACONO CE in qualità di difensore di fiducia per UI NI, IS MB, RA IO e RI RE EP e quale sostituto processuale LLAvv. Staiano per TE DO e LLAvv. Contestabile per AR EP;
l'Avv. NARDO Vinicio in qualità di sostituto processuale LLAvv. Saponara per RR OR LI;
- l'Avv. FIORMONTI Manfredo per AN HA;
- l'Avv. FEDERICO Fabio per TA IO RE;
- l'Avv. GULLO Luigi per ZE LE AN;
- l'Avv. MARAZZITA EP per SI LA e SI IO;
- l'Avv. TERRANOVA Lino per DE MA LA;
- l'Avv. GIORDANO RE AT per ZE LE AN;
- l'Avv. CHIESA Ivano EP per LA AT;
- l'Avv. DE MARZO CE per RI PE;
- l'Avv. TE IO per IN CE;
- l'Avv. IO IO per ICCI NI;
- l'Avv. ARICO' IO per TA IO RE;
- l'Avv. PINAZZI BE per LA AT. Ritenuto in fatto :
1. Con sentenza emessa il 24 luglio 2013 in esito a rito abbreviato, il UP del Tribunale di Milano ha ritenuto la responsabilità e condannato alla pena ritenuta di giustizia i seguenti imputati, ritenuti colpevoli - AR EP, del delitto a lui ascritto al capo 1) della rubrica del PM;
- TI LE, dei delitti di cui ai capi 11 bis e 11 A bis, uniti dal vincolo della continuazione -IN CE, dei delitti di cui ai capi 11), 11 A), 26), 27) e 28) uniti dal vincolo della continuazione - RI RE EP di quello di cui al capo 1; - RI PE dei delitti di cui al capo 1, 6, 7, uniti dalla continuazione;
IS IC di selitti di cui ai capi 1), 13, con il vincolo della continuazione;
5 IS MB, dei delitti ai capi 1), 23), 24) e 25), con il vincolo della continuazione;
SI IO dei delitti a lui ascritti ai capi 11) e 11 A), uniti dal vincolo della continuazione;
- SI LA dei delitti di cui ai capi 1, 11 11 A sempre uniti dalla continuazione;
- DI TO EP dei delitti di cui ai capi 1, 10 e 10 A, uniti dal vincolo della continuazione;
- RR OR LI, del delitto a lei ascritto al capo 30; TA RE , dei delitti di cui ai capi 1 e 12 con la continuazione;
: - LA AT dei delitti 1, 31, uniti dal vincolo della continuazione;
- UI NI, del delitto a lui ascritto al capo 1; -ZE LE VA del delitto a lui ascritto al capo 2; - AC NI dei delitti a lui ascritti ai capi 13), 14). 15), 16), 17).19), . 20) e 22), uniti dal vincolo della continuazione;
- TT UL, del delitto a lui ascritto al capo 1); - IZ EL, del delitto a lui ascritto al capo1); ST IO, colpevole del delitto a lui ascritto al capo 2) - AR IO del delitto a lui ascritto al capo I); - TE DO, dei delitti di cui ai capi 3), 4) e 5) uniti dal vincolo della continuazione;
· TR LI, del delitto di cui al capo 8. 2. Ancora, con riferimento al procedimento riunito 11082/13 RGNR con la medesima 1 sentenza sono stati condannati - MO IO perché colpevole dei deliti a lui ascritti ai copi 2).3), 4). 5), 6), 7), 8). 9), 10), II), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19), uniti dal vincolo della continuazione;
- AN HA perché colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi 8), 11), 12), 13), 15), e 16), uniti dal vincolo della continuazione.
3. Proposto appello, la CO di Assise di Appello di Milano ha parzialmente confermato la decisione di primo grado, modificandola : quanto a OR PE assolvendolo dalle imputazioni sub 6 e 7 e riducendo la pena inflitta in primo grado;
'quanto IS MB, NE UL e TA IO riconoscendo la continuazione con i giudicati esterni portati dalle sentenze meglio indicate nel relativo dispositivo, rideterminando la pena in coerenza;
quanto a ER OR LI riconoscendole il beneficio della non menzione;
: quanto a AJ HA, riducendo la pena inflitta in primo grado. Per il resto | decisione di appello ha integralmente confermato la statuizione resa in primo grado dal UP.
4. Hanno interposto ricorso in cassazione gli imputati RB EP, EN LE, EL IN, NO CE, OR PE, OR RE EP, IS LE, IS MB, De AS IO, De AS LA, Di NO EP, ER OR LI, RA IO RE, GA AT, ID NI, ZZ LE AN, NIci NI, AN HA, NE UL, IZ EL, TA IO, ES DO, RA LI.
5. I singoli motivi di ricorso. 5.1) Ricorso nell'interesse di RB EP, con l'avvocato Contestabile. 1 L'imputato è stato condannato in primo e secondo grado per la partecipazione all'associazione ex art. 416 bis cod.pen. descritta al capo sub 1 della rubrica del PM. Si adduce violazione LLart. 416 bis cod.pen. e difetto di motivazione avuto riguardo alla motivata sussistenza del metodo mafioso quale connotazione LLazione criminale relativa alla " locale di EG", non rinvenendosi, nella decisione impugnata, elementi utili ad ascrivere la forza intimidatrice di matrice mafiosa all'associazione in questione o alla stessa compagine di riferimento 2 calabrese, situazione, quest'ultima, destinata a concretare l'incompetenza territoriale già sollevata in precedenza. Ancora, con riferimento al singolo vincolo partecipativo, si lamenta genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei due collaboranti, EL e PE E. IO, chiamati a supportare l'accusa, testi de relato i cui narrati non si riscontrano reciprocamente perché di contenuto eterogeneo oltre che palesemente generico. Nè la motivazione indica i riscontri esterni utili a corroborare il propalato dei collaboranti, essendo inidonei al fine quelli segnalati dalla CO distrettuale. Avuto riguardo al EL, poi, si segnala il difetto di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità soggettiva, ancor più considerando che la fonte del dichiarante, il GN, è stato ritenuto soggetto inaffidabile sin dalla ordinanza di custodia cautelare resa nel corso del procedimento in disamina. La genericità delle indicazioni accusatorie emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti, non di rado contradittorie, comunque imponeva di assolvere il ricorrente, non potendosi considerare lo stesso, alla stregua del materiale probatorio in atti, colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Si lamenta, ancora, violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'aggravante ex art. 416 bis comma IV cod.pen., ritenuta, pur nella assenza di specifici elementi dai quali risalire alla disponibilità di armi ascrivibile alla "locale" di EG;
con riferimento alle generiche ed alla dosimetria della pena, avendo la CO trascurato i relativi motivi di appello che si fondavano sul ruolo, privo di rilievo ponderale e sostanzialmente silente assunto dal ricorrente all'interno della associazione, così da non influire in termini determinanti sulla messa in pericolo LLordine pubblico in EG e nella Lombardia posti a fondamento del giudizio F di gravità della condotte ascritte. 5.2) Ricorso nell'interesse di EN LE, con la difesa LLavvocato Colaleo. Lond Il EN è stato condannato in entrambi i gradi del giudizio per i capi 11 th 11 A-bis exclure della rubrica (detenzione e porto di armi da fuoco), aggravate ex art. 7 legge ericettazione selle 203/91. Si contesta l'assenza di un valido materiale probatorio utile a sostenere l'accusa, poggiata solo sulle dichiarazioni di un collaborante dalla dubbia credibilità soggettiva e non riscontrare adeguatamente ab externo. La sentenza, poi, si limita ad un mero richiamo per relationem rispetto alla decisione di primo grado, senza rispondere ai motivi di appello. In punto di pena si lamenta la genericità della motivazione, non immediatamente coerente alle situazioni in fatto ed alla condotta ascritta al ricorrente. 3 5.3) Ricorso nell'interesse di EL IN, con l'avvocato Maria Carmela Guarino. Collaboratore di giustizia, il ricorrente è stato condannato in primo e secondo grado per diverse imputazioni. Si lamenta il mancato riconoscimento delle generiche, ingiustificatamente denegato in funzione dei precedenti e del riconoscimento della diminuente ex art. 8 legge 203/91, pur in presenza di presupposti oggettivi diversi. Con memoria depositata in data 11 settembre 2015 vengono ribadite le ragioni utili al riconoscimento delle generiche. 5.4) Ricorso nell'interesse di NO CE, con l'avvocato IO ES. Condannato nei due gradi di merito per la ricettazione, capo sub 11 A e le violazioni della disciplina sulle armi descritte ai capi 11 ( aggravata, al pari della ricettazione, ex art. 7 legge 203/91) nonchè ai capi 26, 27 e 28. Due motivi di ricorso. Si lamenta difetto di motivazione, mancante o manifestamente illogica quanto al giudizio di responsabilità . I motivi di appello sono stati rigettati senza una puntuale argomentazione, essendo meramente apparente la motivazione, esclusivamente reiterativa della decisione di primo grado. La responsabilità è stata desunta da spunti logici inconsistenti, muovendo dalla perquisizione avvenuta presso l'abitazione del ricorrente quando lo stesso è stato trovato nella detenzione di una pistola semiautomatica, inidonea a giustificare i collegamenti con gli altri concorrenti nel reato contestato;
ancora, richiamandosi a circostanze incerte, ipotetiche e congetturali, soprattutto quanto agli elementi tratti dalle intercettazioni telefoniche, interpretate in termini illogici e contraddittori. In particolare, il collegamento tra le armi sequestrate ad UL TT e il ricorrente è meramente congetturale;
ed è contraddittorio non considerare che il collaborante AN mai ha fatto riferimento alla figura del ricorrente quanto alla detenzione di tali armi. L'intercettazione tra NO e MA non è poi decisiva al fine sia perché è congetturale la considerazione in forza alla quale, nel relativo dialogo, i due facevano riferimento proprio alle armi oggetto di imputazione;
sia perché, a voler dare per scontato il rilievo LLaccusa in tali termini si trattava al più di una o due armi, ben lontane dunque dall'arsenale della cosca contestato dalla Procura. Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione in ordine alla pena, ben distante dai limiti edittali;
tanto anche in punto al mancato riconoscimento delle generiche. 4 Con i motivi aggiunti, oltre ad una esplicitazione ulteriore delle ragioni difensive esposte con il ricorso, si contrasta anche la applicabilità alla specie sia LLaggravante ex art. 7 legge 203/91 sia di quella di cui all'art. 112 nr 1 cod.pen. 5.5) Ricorso nell'interesse di OR PE, con l'avvocato CE De Marzo. Condannato in primo grado per i capi di imputazione sub 1, 6 e 7, in appello il ricorrente è stato assolto per i capi 6 e 7 ( relativi all'attentato realizzato presso l'abitazione di TA IO) , ferma la responsabilità per l'imputazione associativa. Si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli elementi probatori utili a ritenere integrata la partecipazione associativa. Le conclusioni assunte dai giudici del merito non sono ricavabili dalle dichiarazioni dei due collaboranti, EL e AN, generiche perchè attestanti una non meglio determinata affiliazione, senza l'indicazione di specifiche condotte di ausilio e concretizzazione del programma associativo. Le dichiarazioni sono de relato, non filtrate da una valutazione di attendibilità della fonte. Non sono idonee a riscontrarsi reciprocamente proprio perché generiche. E la CO ha omesso di considerare l'assoluta estraneità del ricorrente, definito molto vicino ai IS, rispetto ai fatti di maggior rilievo quanto agli affari illeciti della cosca ( segnatamente l'estorsione alla Selagip), in linea con l'assenza di riferimenti all'imputato emergenti dal propalato accusatorio di collaboranti di rilievo all'interno della locale e della casa madre di riferimento. La marginalità del ruolo LLimputato assume poi rilievo anche con riferimento al riconoscimento delle generiche, nel caso ingiustificatamente denegate. 5.6) Ricorso nell'interesse di OR RE EP, con l'avvocato Lojacono CE. Condannato in primo e secondo grado per l'imputazione associativa di cui al capo 1. Quattro i motivi di ricorso. Con il primo si sostiene difetto assoluto di motivazione, non avendo la CO se non in mera apparenza, risposto ai motivi di appello, facendo pedissequa e acritica reiterazione dei passaggi essenziali della motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado. Con il secondo motivo si evidenza : l'inconsistenza dei momenti probatori indicati a sostegno della partecipazione associativa, siano essi desumibili dalle dichiarazioni dei collaboranti che dai 5 risultati della intercettazioni, comunque tali da giustificare al più il dato di una mera affiliazione solo formale non seguita da specifiche condotte poste in essere a sostegno e supporto del programma associativo;
l'erroneo coinvolgimento del ricorrente nel colloqui intercettati in data 7 gennaio 2010, non potendosi ritenere che il Pino ivi indicato fosse ricorrente;
l'erronea ricostruzione del tenore delle detta conversazione, che non poteva portare a ritenere che nell'occasione si discuteva delle ragioni di contrapposizione con il gruppo facente capo a EL RE, capo del locale di Mariano Comense;
la contraddittorietà intrinseca del narrato del collaborante EL, che nel descrivere il ricorrente come partecipe alla cerimonia della sua affiliazione sarebbe caduto in progressive contradizioni ( da ultimo in occasione delle dichiarazioni rese nel corso del processo Infinito, dove ha dimenticato di inserire : . il ricorrente tra i partecipi alla detta cerimonia); la genericità del dato offerto dalle dichiarazioni del AN, addirittura dubbiose quanto alla intraneità del ricorrente . Con il terzo motivo si lamenta difetto di motivazione in orine al profilo soggettivo legato all'aggravante della natura armata LLassociazione. Con il quarto motivo il difetto di motivazione si appunta al diniego delle generiche, escluso senza considerare la marginalità della posizione associativa rivestita dal ricorrente . 5.7) IS LE, ricorso personalmente proposto. Condannato in primo e secondo grado sia per l'associazione di cui al capo 1 che per quella dedita al narcotraffico di cui al capo 13, che della prima costituiva una costola. Con il primo motivo si adduce violazione di legge, sostanziale e processuale e vizio di motivazione quanto alla valutazione degli elementi probatori richiamati a sostegno della condanna per la partecipazione associativa. Si contesta sia l'indicazione dei profili strutturali propri LLassociazione mafiosa, compreso il dato della esteriorizzazione del metodo mafioso, sia in punto alla indicazione dei profili partecipativi da ascrivere al ricorrente, secondo quella relazione dinamica e funzionale con l'associazione destinata a disvelare l'apporto garantito per la realizzazione degli scopi od il rafforzamento del vincolo associativo. Tanto non emergerebbe dalle delazioni dei collaboranti EL e AN, comunque generiche e prive di riscontri individualizzanti. Parimenti si contesta l'indicazione argomentativa di elementi a sostegno della presenza LLassociazione finalizzata al narcotraffico che della partecipazione ascrivibile al ricorrente . 6 Si lamenta infine la motivazione spesa per la determinazione della pena che per negare le generiche. Con altro scritto personale fatto pervenire alla CO si sono ribadite le ragioni di doglianza e si è sollecitato, in via di estensione, l'accoglimento di altra impugnazione, non meglio precisata, con la quale è stata ribadita la questione della competenza territoriale. 5.8) Ricorso nell'interesse di IS MB , con l'avvocato Lojacono CE. Condannato in primo e secondo grado sia per la imputazione di cui al capo 1 che per quelle di cui ai capi da 23 a 25 relative alla detenzione di una pistola con matricola abrasa rinvenuta nella sua disponibilità. Nel ricorso si contrasta esclusivamente il giudizio di responsabilità inerente la partecipazione associativa. Con il primo di due motivi si lamenta difetto di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla valutazione degli elementi probatori posti a fondamento della ritenuta responsabilità per l'imputazione associativa. Le dichiarazioni di EL, poste a fondamento del giudizio, si caratterizzano per una assoluta genericità quanto alla indicazione di concreti elementi dai quali fo ricavare un ruolo dinamico e funzionale svolto dal ricorrente nell'interesse LLassociazione;
e non trovano puntuali riscontri esterni negli elementi in fatto segnalati in sentenza. Diversamente da quanto ritenuto in sentenza il ricorrente era ristretto in carcere per buona parte LLarco temporale preso in considerazione dalla contestazione associativa. Nel suo narrato il EL non perimetra con adeguatezza i profili temporali della affiliazione del ricorrente finendo per rassegnarne apoditticamente il ruolo di braccio destro del fratello OC, incontroverso leader della locale di riferimento, poi ucciso nella faida scoppiata con gli TA. E sono generici e soprattutto estranei ad ogni imputazione i riferimenti al coinvolgimento del ricorrente in fatti di droga nonché alle motivazione sottese all'omicidio di TA OC. Non possono, inoltre, trarsi riscontri dai legami parentali, dall'interessamento alle ragioni di credito vantate dal deceduto fratello OC, piuttosto coerenti con il legame familiare. Assume rilievo, per contro, l'assenza del ricorrente a riunioni con i sodali e la circostanza del sostanziale silenzio sulla sua posizione da parte del AN che invero aveva assunto un ruolo di rilievo della consociata locale di NO;
mentre le intercettazioni inerenti la protezione accordata al ON non sono determinanti perché frutto di una erronea interpretazione del dato offerta dai giudici del merito. 7 : Con i motivi terzo e quarto si contesta la motivazione afferente l'aggravante afferente la natura armata LLassociazione, integralmente assente, e quella afferente la dosimetria della pena, non coerente al ruolo defilato assunto dall'imputato. 5.9) Ricorso nell'interesse di De AS IO , con la difesa LLavvocato IO AZ. Assolto dal GU dall'imputazione associativa, è stato : condannato per la detenzione delle armi facenti capo alla cosca ( capi 11 e 11A), poi in parte rivenute all'atto del sequestro operato al NE. In appello, tale ultimo giudizio è stato integralmente confermato. Quattro i motivi di ricorso. Con il primo si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione spesa per la ritenuta consapevole riferibilità della detenzione delle armi in questione al ricorrente. La CO non ha adeguatamente risposto ai motivi di appello, interpretando inesattamente il tenore della intercettazioni e trascurando di considerare, quanto alla intercettazione che vide protagonisti i fratelli MA, LA e IO, nonchè il NO, che quando LA e NO ebbero a parlare di armi, l'IO, che nulla ebbe ad interloquire sul punto, ben poteva essere in altra stanza. La CO, poi, riferisce apoditticamente al ricorrente la conoscenza del luogo di imbosco delle armi all'interno del terreno nella certa disponibilità del ricorrente e non precisa le ragioni per le quali il MA avrebbe dovuto conoscere il NE. Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione quanto all'aggravante della agevolazione mafiosa, non emergendo motivi dai quali inferire la consapevolezza del ricorrente di detenere le armi per favorire l'associazione di riferimento. Con il terzo motivo si ribadisce l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano, in favore di quelle del Tribunale di Catanzaro, superata dai giudici del merito adducendo l'autonomia LLassociazione contestata dalla casa madre calabra ma indicando a sostegno LLassunto elementi inadeguati e contraddittori. Con l'ultimo motivo si contesta sia l'applicabilità alla specie LLaggravante ex art. 112 nr 1 cod.pen. sia la mancata applicazione delle generiche motivata con riferimenti che nulla hanno a che vedere con la personalità del ricorrente. Con motivi aggiunti depositati il 6 agosto 2015 la difesa del MA ha ribadito difetto di motivazione inficiante la sentenza impugnata, che non ha risposto ai numerosi rilievi articolati con l'appello. E si rimarca in particolare l'assenza di collaboranti che coinvolgono, anche con riferimento alle armi, la posizione del ricorrente;
le dichiarazioni di segno contrario rispetto a tale evenienza rese dal 8 AN, integralmente pretermesse se non travisate;
l'applicabilità alla specie LLart. 533 cod.proc.pen. in considerazione della consistenza del materiale probatorio acquisto in atti.
5.10. Ricorsi nell'interesse di MA LA. Condannato, con doppia conforme, per l'imputazione associativa di cui al capo 1 della rubrica e per i capi 11 e 11 A. Due i ricorsi interposti nell'interesse LLimputato. Uno a firma LLavvocato AZ, l'altro sottoscritto dall'avvocato Terranova .
5.10.1. Ricorso sottoscritto dal difensore AZ . Con il primo motivo si lamenta difetto di motivazione per avere la CO distrettuale integralmente pretermesso il rilievo da ascrivere alle dichiarazioni del collaborante EL che, in aperto contrasto con quanto dichiarato dal AN, ha, in tutti i diversi interrogatori all'uopo resi, anche distanti da quelli afferenti la presunta affiliazione del ricorrente, escluso la intraneità dei fratelli MA diversi dal defunto LE. Dichiarazioni che, proprio perchè provenienti dal capo della "locale", anche se detenuto, non potevano che incidere sulla credibilità del narrato del AN, essendo indifferente al fine il fatto della detenzione il EL non poteva non conoscere fatti di assoluto rilievo della vita LLassociazione quale l'affiliazione di un nuovo sodale ( tanto da aver riferito del passaggio di consegna delle armi a disposizione del gruppo anche per periodi successivi alla sua carcerazione). Sul punto la sentenza non solo è carente di argomentazione ma è apodittica e contraddittoria laddove afferma l'assenza di ragioni di contrasto tra le dichiarazioni del EL e quelle del AN. Si contesta inoltre il giudizio sulla credibilità soggettiva del collaborante e intrinseca del suo narrato nonché quello afferente la presenza di riscontri individualizzanti. Si ripercorre in particolare la dinamica evolutiva della dichiarazioni del collaborante, la crescente gravità delle accuse mosse nel tempo all'LA MA, la contraddittorietà di alcuni passaggi del narrato, la inverosimiglianza logica delle modalità che ne avrebbero portato l'affiliazione. Il tutto da leggere alla luce dei possibili motivi di rancore del AN rispetto al ricorrente in ragione di una paventata relazione con la moglie del collaborante, evidentemente disvelata dal colloquio LL8 giugno 2012 con la segretaria Cinzia Balconi;
colloquio intercettato, segnalato con l'appello e trascurato integralmente in sentenza, malgrado il tenore delle relative affermazioni nel corso delle quali il ricorrente manifestava le sue preoccupazioni per una falsa accusa, motivata da tanto, proveniente dal AN. 9 Con il secondo motivo si evidenzia l'assenza di adeguata argomentazione in ordine ai profili tipici dei reati contestati. Si contrasta in particolare l'affermazione relativa ai contatti LLLA con CO CE e i suoi familiari. Ancora l'assenza di valide indicazioni quanto alle causali , destinate nel ritenere della CO a integrare il portato delle dichiarazioni del AN, del viaggio del ricorrente in CA. Il tutto in assenza di elementi dai quali ricavare il tipico profilo partecipativo proprio della intraneità mafiosa. Mancherebbe, inoltre, ogni possibile motivazione sulla consapevolezza in capo al ricorrente che l'associazione era armata tanto da giustificare l'applicazione del comma IV LLart. 416 bis . Parimenti assente è la motivazione legata ai profili di responsabilità addotti per i capi 11 e 11 A. Con gli ulteriori motivi del ricorso si ribadiscono, in termini identici al ricorso del MA IO, le contestazione afferenti il profilo soggettivo LLaggravante contestata ex art. 7 legge 203/91 per i capi 11 e 11 A;
le questione inerenti la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
l'inadeguatezza della motivazione sul diniego delle generiche e in ordine alla ritenuta applicazione LLart. 112 nr 1 cod.pen. quanto ai fatti di cui ai capi di imputazione sub 11 e 11 A. La difesa ha depositato in data 6 agosto 2015 motivi aggiunti attraverso i quali, ad integrazione del primo motivo di ricorso si ribadisce il contrasto tra le dichiarazioni del EL e quelle del AN rimarcandosi che il primo interrogatorio di EL era stato reso tre mesi dopo presunta affiliazione del MA e che comunque in nessuno dei successivi interrogatori il dichiarante ha coinvolto nell'associazione il ricorrente, cosa ben strana considerando il ruolo rivestito dal EL. Sul punto la CO avrebbe sostanzialmente omesso di rispondere e tanto, oltre ad integrare un determinante difetto di motivazione, finisce anche per costituire chiave di lettura delle dichiarazioni del AN avuto riguardo alla credibilità soggettiva del dichiarante, alla inattendibilità del suo racconto, alla assenza di riscontri esterni. E si segnalano le contraddizioni nel propalato del AN quanto alla evoluzione del suo racconto nel tempo rispetto al ricorrente, da leggere con i motivi di rancore addotti in ricorso e nel contrasto con le propalazioni del EL quali ragioni volte a spogliare di rilievo tale dato probatorio rispetto alle quali difetta integralmente l'argomentare della CO e che avrebbero dovuto portare all'applicazione LLart. 533 cpp.
5.10.2. Ricorso a firma LLavvocato Terranova. Sempre sotto il versante del difetto di motivazione e del travisamento probatorio si ribadisce l'assenza di valutazione quanto al portato delle dichiarazioni del 10 EL, evidentemente contrastanti con quelle del AN. Ancora, l'assenza di una puntuale valutazione della credibilità soggettiva del AN, messa in discussione dal chiaro contrasto con alcune delle dichiarazioni del EL, avuto riguardo in particolare all'omicidio ES. Sul versante della attendibilità intrinseca si procede ad una analitica disamina dei diversi interrogatori del AN, segnalandone incongruenze, illogicità, inverosimiglianze quanto alle propalazioni accusatorie rivolte all'LA. Il tutto attraverso un costante travisamento probatorio conclamato in particolare : dalla affermazione per la quale anche la moglie del dichiarante avrebbe confermato che l'affiliazione del MA venne sponsorizzata dal marito, dato tutt'altro che coincidente con il portato delle relative dichiarazioni. E si è trascurato che, a differenza di quanto narrato dal collaborante, nei periodi di tempo coincidenti con la sua affiliazione, i contatti con il ricorrente non trovavano alcuna conferma, ed anzi risultavano smentiti, dai tabulati acquisiti, che danno conto solo di due contatti telefonici. E si rimarca il dubbio sulla attendibilità soggettiva del dichiarante emergente dall'integralmente pretermesso argomento di appello legato alla possibile relazione con la moglie del chiamante, reso palese dal colloquio con la segretaria del MA e dai frequenti contatti telefonici tra la utenza LLimputato e quella della moglie del AN. Si nega poi spessore ai diversi elementi esterni di riscontro alle dichiarazioni del collaborante, frutto di interpretazioni manifestamente illogiche del relativo materiale indiziario . Si adduce ancora difetto di motivazione quanto ai profili di responsabilità legati alle imputazioni di cui ai capi 11 e 11 A. La CO ha integralmente disatteso i motivi di appello, trascurandone il portato, quanto alla affermata coincidenza tra : le armi rinvenute nella disponibilità del NE e quelle ascritte alla detenzione dei fratelli MA. 11) Ricorso nell'interesse di Di NO EP. Con l'avvocato Daniela Danieli. Condannato in entrambi i gradi di giudizio per l'imputazione associativa e per i capi relativi alle armi custodite nel sottotetto del locale di Brugnano a disposizione del fratello RE ( capi 10 e 10A). Si lamenta violazione di legge quanto al reato associativo. Le dichiarazioni dei due collaboranti davano atto di un ruolo meramente passivo del ricorrente all'interno della associazione. Partecipava a summit e riunioni. Ma non aveva incarichi perché ritenuto particolarmente grezzo. Da qui l'assenza di validi profili partecipativi. 11 Si lamenta, poi, difetto di motivazione , sempre con riferimento alla partecipazione associativa. Per quanto coinvolto dal fratello nell'iniziativa volta a far sparire le armi sfuggite alla prima perquisizione operata nel locale nella : disponibilità di RE Di NO, dalla intercettazione richiamata dai giudici del merito emergeva evidente che lo stesso non conosceva il luogo di imbosco delle stesse. In ogni caso il dato emerso dalla intercettazione non assumeva rilievo nell'ottica della partecipazione associativa, rassegando al più un contegno volto a sollevare il fratello da possibili responsabilità ulteriori. Si contesta infine il diniego delle generiche, motivato da un generico riferimento ai precedenti ed alla pericolosità criminale del sodalizio.
5.12. Ricorso nell'interesse di ER OR LI, con gli avvocati LE e CE Saponara. L'imputata è stata condannata in primo e secondo grado per favoreggiamento ex art. 378 cod.pen. Segnatamente, quale dipendente della Banca di Desio, per aver comunicato al cliente MA CE, correntista della banca, notizie secretate relative alla pendenza di indagini poste in essere dalla DDA di Milano nei confronti del suddetto, disvelate dalle richieste di accertamenti bancari rivolte dalla AG procedente al citato istituto bancario e relative ai conti intrattenuti dal MA. Si adduce violazione di legge e vizio di motivazione, manifestamente illogica, quanto al giudizio di responsabilità reso con riferimento alla imputata. La CO ha irragionevolmente ricostruito il senso delle conversazioni intercettate, valorizzando brevissimi passaggi e ignorando per contro l'insieme complessivo del dato e quei passaggi, puntualmente segnalati dalla difesa, incompatibili con l'assunto accusatorio. Tanto, in particolare, in termini apodittici, tralasciando ogni possibile confusione con la raccomandata pervenuta al MA relativa al giudizio di risarcimento danni conseguenziale al sinistro stradale nel quale ebbe a perdere la vita il fratello del suddetto, ragione giustificativa per
contro
LLerrore nel quale ebbe ad incorrere la ricorrente, convinta che le informazioni in questione afferivano al citato sinistro. Del resto, incontroverso che l'informazione era riservata, per aversi la configurabilità LLart. 378 cod.pen. occorre che l'agente sia a conoscenza che l'informazione disvelata potrà essere di ausilio all'indagato così da ostacolare le investigazioni . L'elemento soggettivo andava altresì escluso dalla riscontrata insussistenza del rato presupposto, essendo, peraltro, indifferente che le indagini abbiano riguardato anche altri soggetti diversi dal MA CE, rispetto ai quali le 12 ipotesi accusatorie hanno trovato un riscontro. La ricorrente ignorava il reato presupposto ascritto al MA e non conosceva gli altri indagati, compresi i fratelli del correntista . La CO nulla ha, poi, risposto rispetto all'invocata rinnovazione istruttoria ( tramite acquisizione documentale e assunzione di prove orali ) destinata a dimostrare che l'imputata era incorsa in un errore attribuibile alla inefficienza delle procedure del Banco di Desio che non avevano garantito la riservatezza della informazione ne aveva provveduto a formare i propri funzionari nel - gestire adeguatamente il rapporto con il cliente avuto riguardo al portato di informazioni secretate . 5.13) Ricorso nell'interesse di RA RE con gli avvocati Aricò e Federico. Condannato in primo grado e in appello per l'imputazione di cui al capo 1 e per la detenzione di due fucili automatici consegnatigli dal EL e acquistati con i proventi della estorsione EA ( capo sub 12 ) Si adducono sette diversi motivi. Con il primo si ribadisce il tema della competenza. Con la peculiarità che nel caso la CO, richiamandosi pedissequamente alle considerazioni spese nelle sentenza della medesima CO di Appello, confermata dalla Cassazione, nel processo parallelo che ebbe a coinvolgere altri associati facenti parte di talune locali della Lombardia prese in considerazione nel giudizio che occupa, avrebbe trascurato la diversa impostazione difensiva offerta dalla difesa del EA quanto alla distinzione che, secondo l'impianto accusatorio, occorreva porre tra la locale di NO e le altre locali Lombarde, essendo la prima, per quanto segnalato dagli stessi collaboranti, distaccamento non indipendente di quella di LL, perché creata proprio per contraddire le spinte autonomistiche oggetto degli impulsi del OV. Ne offrono conferma l'omicidio del OV, effettuato anche dal EL su mandato proveniente dalla casa madre, che avrebbe trovato giustificazione proprio in siffatto movente;
il dato in forza al quale tutti i fatti essenziali della vita associativa venivano decisi a LL per essere poi eseguiti in territorio Lombardo;
che la locale di NO non ebbe a partecipare al richiamato incontro di DE AN. Con il secondo motivo si adduce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alle contestazioni sollevate in appello relative all'incontro del 19 febbraio 2010 nel corso del quale, secondo il EL, il ricorrente, già affiliato 13 in CA, venne acquisito alla locale di NO. Tanto sia con riferimento alla causale di tale incontro, rispetto alla quale la CO avrebbe travisato il tenore delle doglianze addotte dalla difesa rispetto alle ragioni partecipative a siffatto incontro del ricorrente ( l'acquisto di un immobile da parte del RA dal EL, comprovato dalla fattura in atti allegata per giustificare la presenza della compravendita e non la causale LLincontro) sia in punto alla assenza di riscontri ricavabili quanto alla effettiva partecipazione al detto incontro del ricorrente siccome ricavabili dall'attività di osservazione richiamata in sentenza, la cui lettura era stata travisata dalla CO. Rispetto a tale fatto si segnalava poi l'inattendibilità intrinseca del narrato del AN perché confuso e costellato da imprecisioni. Con il terzo motivo si adduce vizio di motivazione quanto alla interpretazione offerta dalla CO rispetto alle intercettazioni relative ai colloqui tra il ricorrente e i fratelli MA successive all'arresto del collaborante AN letta senza considerare lo stato d'animo del RA ( già coinvolto in precedenza in altra vicenda cautelare pochi mesi prima) e sulla base di un portato letterale del dato captato piuttosto equivoco. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e difetto di motivazione Ө quanto all'imputazione di cui al capo 12. Si segnala che il propalato del AN non valeva a confermare il narrato del EL perché aveva avuto conoscenza delle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo; che le indicazioni offerte dal AN sulle armi era assolutamente generica, incerta e confuse quanto alla individuazione dei soggetti che detenevano le armi in questione . : Con il sesto motivo il vizio di motivazione si appunta in primo luogo alla valutazione spesa per affermare la attendibilità dei collaboranti EL e AN. La CO distrettuale avrebbe motivato solo in apparenza, richiamandosi pedissequamente alle risposte fornite dal Gip senza esaminare i motivi di appello. E si ribadiscono i profili di inattendibilità soggettiva in genere del EL, colpito da misura di prevenzione, atta dimostrare lo spregio per le Forze LLordine e l'altrui persona;
omissivo rispetto all'omicidio OV, del quale si accusò solo in un secondo momento;
motivato da rancore rispetto al RA in ragione del mancato pagamento del debito per l'acquisto LLappartamento, dato rispetto al quale la CO ha omesso di considerare che il EL ebbe a fare protestare gli assegni emessi dal RA. Quanto al AN, si lamenta la mancanza di autonomia delle relative dichiarazioni nei confronti del RA, per aver accusato gli stessi dopo aver letto le accuse del EL. Si segnala poi l'inattendibilità intrinseca del EL ( perché indica quali componenti soggettivi tutti residenti fuori dalla zona di NO;
perché 14 evidenzia che il RA era affiliato ma non lo considera in alcun modo tra i soggetti di sua fiducia). Nello stesso motivo, ancora, si contesta la motivazione spesa per attribuire significato alle dichiarazioni dei due collaboranti rispetto all'incontro del 28/2/2010, non riscontrato reciprocamente dai due propalati né dalla richiamata attività di osservazione, non utile a confermare il dichiarato del EL quanto alla partecipazione dei RA al citato summit nel quale venne conferita al ricorrente la dote dello "sgarro". Con il sesto motivo si contesta violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata indicazione non ricavabile dalle dichiarazioni dei due collaboranti e ' dall'ulteriore materiale indiziario, di un contegno ascrivibile al ricorrente suscettibile di essere inquadrato nei termini tipici della partecipazione associativa, potendosi al più ascrivere al ricorrente una posizione meramente passiva così da essere inquadrata nella connivenza non punibile. Con l'ultimo motivo si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle generiche.
5.14. Ricorso nell'interesse di GA AT. Con la difesa l'avvocato Pinazzi. L'imputato è stato condannato in primo e secondo grado sia per l'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. di cui al capo 1 che per il fatto di cui al capo 31, sanzionato ex art. 73 LS. Si adduce con il primo motivo violazione di legge avuto riguardo agli artt 407, 408 e 414 cod.proc.pen. IL ricorrente aveva visto archiviata la propria posizione con decreto del 3 dicembre 2010 in esito a due diverse proroghe dei termini di durata della indagini e quando già EL aveva rilasciato dichiarazioni nei suoi confronti. Sulla base del medesimo materiale probatorio l'indagine è stata : illegittimamente riaperta nei suoi confronti, utilizzandosi anche le dichiarazioni : del Beinome assunte nelle more tra l'archiviazione e la riapertura. Tale contegno processuale, secondo la difesa ed a differenza di quanto ritenuto dalla CO, integra gli estremi tipici della nullità assoluta perché in contrasto con le norme dettate per l'esercizio LLazione penale, sì che a fronte di una tale invalidità era da ritenersi indifferente la scelta di accedere al rito abbreviato. Si adduce poi vizio di motivazione quanto alla confisca adottata ai sensi LLart. 12 sexies legge 356/92. Travisando e tralasciando la documentazione difensiva prodotta in atti la CO ha ritenuto le disponibilità finanziarie rinvenute nei conti a disposizione della famiglia del GA sproporzionate rispetto ai redditi di provenienza lecita degli stessi. Una puntuale disamina degli stessi avrebbe invece consentito di valutare come le disponibilità riscontrare costituivano il frutto dei redditi di lavoro e di proventi straordinari maturati negli anni dai coniugi GA, negando in radice il requisito della sproporzione. 15 Si contesta ancora la ritenuta aggravante ex art. 416 bis comma IV cod.pen., rilevata dal tenore di una intercettazione inidonea al fine probatorio perseguito e contrastata dall'assenza di armi rinvenute nella immediata disponibilità del gruppo TA ( essendo i sequestri di armi riscontrati proprio della disponibilità solo del gruppo facente capo ai IS). Con gli ultimo due motivi si lamenta difetto di motivazione in ordine ai motivi volti a contrastare il diniego delle generiche;
e si contrasta la condanna alle spese per avere la CO distrettuale, senza mutare nel contenuto la pena, accolto il rilievo articolato in appello quanto alla corretta determinazione della stessa. 5.15) Ricorso nell'interesse di ID NI, con l'avvocato Lojacono. L'imputato ha riportato condanna in primo e secondo grado per l'imputazione associativa . Con i motivi si ribadisce in primo luogo la questione della incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore dei quella del Tribunale di Catanzaro al pari di quanto già segnalato dal RA nel suo ricorso rispetto al tema della singolarità da ascrivere alla locale di NO rispetto a tutte le altri locali Lombarde. Con l'ulteriore peculiarità, trascurata dalla CO distrettuale, offerta dalla posizione specifica del ricorrente, che, prendendo per buone le indicazioni 长 provenienti dai due collaboranti, solo temporaneamente avrebbe fato parte della compagine di NO essendo in realtà da sempre e senza soluzione di continuità legato alla casa madre di LL, cui avrebbe fatto ritorno dopo l'omicidio del ES IO E tanto troverebbe conferma nella analoga posizione del sodale CE CE che per contestazioni legate al medesimo periodo e per fatti associativi sostanzialmente identici a quelli persi in considerazione nel presente procedimento ed in quelli sfociato dalle indagini : definite "Bagliore" e "Infinito", è chiamato a rispondere di tali condotte innanzi al Tribunale di Catanzaro. Si adduce poi violazione di legge avuto riguardo agli artt 416 bis cod.pen., 192 e 546 cod.proc.pen. nonchè vizio di motivazione, illogica manifestamente e connotata da travisamento probatorio. Le dichiarazioni dei due collaboranti, per la genericità e aspecificità del relativo tenore, non erano idonee a cristallizzare la partecipazione associativa nei termini imposti dalla costante interpretazione offerta da questa CO di legittimità perché attestavano al più dati cristallizzanti una mera affiliazione non seguita da concreti momenti partecipativi. In ogni caso, la sentenza non risponde adeguatamente ai diversi rilievi critici sollevati in ordine alla necessaria verifica della attendibilità soggettiva e oggettiva dei relativi narrati ed al tema dei riscontri esterni, considerata la mera 16 apparenza della motivazione adottata per rigettare i motivi di appello sul punto, respinti esclusivamente attraverso un acritico riferimento alle argomentazioni spese in primo grado. Si sono valorizzati, si lamenta nel ricorso, elementi eccentrici rispetto al focus probatorio mentre sono stati tralasciati i dubbi di attendibilità soggettiva del EL, immediatamente correlati alle dichiarazioni dello stesso quanto agli omicidi del OV e del ES nonché quelli inerenti il AN, che riferisce di fatti appresi leggendo gli atti processuali contenenti le dichiarazioni del EL. Ancora, è stata travisata la realtà istruttoria affermandosi che sia il AN che il EL avrebbero confermato la partecipazione del ricorrente alla riunione nella quale si delinearono le decisioni relative all'omicidio del ES IO, circostanza che il EL ha sempre smentito;
e si sono trascurate le incongruenze segnalate per smentire le dichiarazioni del AN senza dare il dovuto rilievo al fatto che il AN non è stato ritenuto attendibile proprio con riferimento all'omicidio ES ( perché diversamente dall'assunto accusatorio del collaborante, il EL, coinvolto nel fatto dal suddetto, è stato assolto) : e tanto imponeva un particolare rigore valutativo delle relative dichiarazioni afferenti il ricorrente, intrinsecamente correlate a tale fatto. Si contestano i profili di rilievo ascritti ai presunti riscontri esterni forniti alle dichiarazioni del AN quanto alla partecipazione del ricorrente alla citata riunione del 4 marzo 2009 nella quale si decise l'omicidio del ES ( Tony l'americano); e si è trascurato di considerare la non attendibilità del narrato del collaborante quanto alla conoscenza, in capo allo stesso, della circostanza relativa alla intenzione del ID di attentare, negli anni precedenti, alla vita del ES, fatto che secondo l'assunto accusatorio gli sarebbe stato disvelato dal EL e che per contro il dichiarante ha presumibilmente appreso leggendo le . dichiarazioni LLaltro collaborante contenuta nella OCC resa nel procedimento Bagliore, segno evidente della circolarità dei narrati. F Con gli ultimi due motivi si contesta la motivazione spesa per giustificare l'aggravante della natura armata LLassociazione e il diniego delle generiche, reso pretermettendo le indicazioni positive segnalate in ricorso. 5.16) Ricorso nell'interesse di ZZ LE AN, con l'avvocato Gullo. Il ricorrente ha riportato condanna in primo e secondo grado per l'estorsione aggravata di cui al capo 2 della rubrica Con i motivi si adduce vizio di motivazione per avere la CO ritenuto che la sussistenza di una duplice chiamata in reità del ricorrente, resa da PE e EL. Ma quest'ultimo in realtà disvelava circostanza sapute da terzi, nel corso della sua detenzione e segnatamente dal IS OC, nel frattempo 17 deceduto. Si sarebbe dunque attribuita credibilità alle dichiarazioni del EL muovendo dai riscontri oggettivi al relativo narrato desunti dai soli momenti partecipativi al fatto che ebbero a vedere protagonista il dichiarante, per contro estraneo alle condotte che risultano ascritte al ricorrente;
fatti questi ultimi estranei alle imputazioni mosse al ZZ. La sentenza inoltre sarebbe illogica in ragione della assoluzione del coimputato DE;
nel ritenere per tale ragione sufficiente al fine la sola dichiarazione accusatoria del EL;
nell' attribuire rilievo al riconoscimento fotografico reso dal PE;
nel non considerare la estraneità del ricorrente ad ogni imputazione associativa, alle intercettazioni poste a fondamento della contestazione ai fatti successivi avvenuti sotto il dominio del EL ( ' riassunti sotto l'imputazione di cui ai capi 3, 4, 5). Con il secondo motivo si contestano le aggravanti di cui ai nr 1 e 3 del comma II LLart. 628, destinate ad inquadrare il fatto sotto l'egida del comma II LLart. 629 cod.pen. 5.17) NIci NI, con la difesa LLavvocato IO Ranieli e LLavvocato CE Muzzopappa. L'imputato è stato condannato in primo e secondo grado per diversi fatti ex art. 73 LS ( capi da 14 a 20 e 22 nonchè per l'imputazione associativa ex art. 74 stessa legge di cui al capo 13 della rubrica, aggravata perché armata). Con il primo motivo si contesta la illogicità manifesta della motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza LLassociazione e soprattutto della E partecipazione ascritta al ricorrente precipuamente con riferimento all'elemento soggettivo. Le indicazioni probatorie, infatti, lasciavano emergere il certo coinvolgimento del ricorrente nei fatti di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti;
consentivano ancora di individuare nell'LI il sistematico fornitore del NIci;
non consentivano di affermare che il ricorrente era consapevole che l'LI faceva parte di autonoma associazione e che la sua prestazione si inseriva nel quadro organizzativo e funzionale riferibile all'associazione dominata dal Clan IS. Non a caso, al fine, il EL non aveva fatto nessun riferimento al ricorrente nel descrivere la relativa associazione;
né, ancora potevano 1 assumere rilievo le diverse intercettazioni richiamate in sentenza, interpretate in termini assolutamente erronei dai giudici del merito. Con il secondo motivo si contesta il giudizio reso per denegare le generiche, reso svilendo il leale comportamento processuale del ricorrente, che ha da subito confermato i fatti di spaccio, richiedendo una funzionalità probatoria del contegno non necessaria . Rispetto alla pena si segnala l'entità della stessa a fronte della modestia del ruolo associativo. 18 Con il terzo motivo si contesta l'aggravante ex comma IV LLart. 74, fondata esclusivamente sul rinvenimento di un'arma nella disponibilità del ricorrente al momento del suo arresto. 5.18) Ricorso nell'interesse di AN HA. Con la difesa LLavvocato Fiormonti. Si lamenta violazione di legge e difetto assoluto di motivazione. La CO, in ragione della valutazione spesa nell'accordare al ricorrente l'attenuante speciale 2 di cui all'art. 8 legge 203/91 ha integralmente omesso di prendere in considerazioni le ragioni evidenziate con l'appello in virtù delle quali andavano riconosciute all'imputato, in esito ad una compiuta e coerente interpretazione del disposto di cui all'art. 133 cod.pen.,anche le attenuanti generiche. '5.19) Ricorso nell'interesse di NE UL con l'avvocato CE Lojacono. Condannato in primo e secondo grado per l'imputazione di cui al capo 1 della rubrica del PM. Si adducono cinque diversi motivi. Con il primo si reiterano le questioni sulla competenza già segnalate dai Ө ricorrenti RA, ID, MA. Con il secondo motivo si adduce assenza di motivazione e violazione di legge quanto ai profili costitutivi sia della sussistenza di una associazione di stampo mafioso riferibile alla locale di NO della quale il NE farebbe parte sia in ordine ai profili di singola partecipazione riferiti all'imputato, non desumibili dalla generiche affermazioni accusatorie dei chiamanti EL e AN, prive di indicazioni quanto al contributo anche morale offerto dall'imputato alla vita della associazione cui risulta accostato il NE, non di certo desumibile dalla partecipazione a summit con altri mafiosi né dai contatti con altri asseriti sodali. Le valutazioni dei collaboranti sono, inoltre, rese in spregio ai principi dominanti la materia: manca, in particolare, una puntuale valutazione della credibilità del ricorrente, LLattendibilità intrinseca del relativo narrato, dei riscontri oggettivi utili a confermarne il portato. Si lamenta ancora l'assenza di motivazione e violazione di legge in punto alla ritenuta posizione apicale ascritta al ricorrente, basata sulle fumose indicazioni dei collaboranti non riscontrate dai concreti comportamenti utili a giustificare i direzioneprofili di e organizzazione;
in ordine alla natura armata LLassociazione;
in punto alla dosimetria della pena ed al denegato riconoscimento delle generiche. 19 5.20) Ricorso personalmente proposto da IZ EL, condannato in primo e secondo grado per l'imputazione associativa. Si contesta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. Tanto avuto riguardo ai presupposti costituitivi LLassociazione contestata, non argomentata avuto riguardo in particolare al tema della esteriorizzazione del metodo mafioso;
ancora, ai presupposti della intraneità ascritta al ricorrente, non riposando la valutazione spesa dalla CO sulla individuazione di un concreto contributo offerto dal ricorrente alla vita ed agli interessi LLassociazione di riferimento;
al giudizio speso sulla attendibilità dei dichiaranti e sulla assenza di riscontri esterni individualizzanti, non potendosi valorizzare al fine il portato delle diverse propalazioni per la genericità dei relativi contenuti. Si denunzia infine l'assenza di motivazione in punto alle generiche. 5.21) Ricorso nell'interesse di TA IN. Con l'avvocato Lojacono CE. L'imputato è stato condannato per l'imputazione associativa in entrambi i gradi del giudizio. Con i primi due motivi si adduce violazione di legge avuto riguardo agli artt 416 bis cod.pen., 192 cod.pro.pen. e 546 cod.pro.pen. La sentenza di appello avrebbe risposto solo in apparenza ai motivi di appello, omettendo di fornire sul piano argomentativo i puntuali riscontri al propalato del EL quanto alla : partecipazione del ricorrente a riunioni con altri "ndanghetisti" facenti parte del : medesimo gruppo associativo o, ancora in ordine al ruolo di soggetto chiamato ' a garantire trasporti di armi verso o dalla CA o, infine, per aver dato la : propria disponibilità a favorire in Svizzera presso propri parenti la latitanza di CO CE. Lo stesso EL, compulsato dal PM sui soggetti solitamente . partecipanti ai summit, non indica lo TA;
gli altri elementi addotti a sostegno esterno della chiamata sono poi sostanzialmente inconsistenti . lamenta poi l'assenza di motivazione quanto alla natura armata Si LLassociazione;
ed ancora difetto di motivazione su pena e generiche . 5.22) Ricorso nell'interesse di ES LI. Con la difesa degli avvocati Staiano e NO. Condannato per concorso nella estorsione di cui al capo 3 ed reati di danneggiamento e detenzione porto di arma da fuoco cui ai capi 4 e 5, immediatamente connessi alla prima. Nove i motivi di impugnazione. Con il primo si adduce violazione di legge processuale nonchè degli artt 6 CEDU e 24 e 111 della Costituzione con riferimento al diverso portato tra il fatto contestato come da imputazione e quello oggetto della condanna : al ricorrente 20 nella dinamica descritta nel capo di imputazione, risultava contestata la fase di prospettazione della minaccia, mediante il mezzo telefonico, mentre il fatto accertato e ritenuto in sentenza quanto al ruolo partecipativo ascritto al ES sarebbe diverso e risulterebbe desunto dal giudice di prime cure da emergenze indiziarie diverse da quelle prospettate in fatto a sostegno LLaccusa dal PM. Con il secondo motivo si denunzia l'incompatibilità funzionale del Gip che ebbe ad emettere il decreto di giudizio immediato per aver svolto in precedenza funzioni giudiziali traendo all'uopo argomenti di valutazione dagli artt 33 e 34 cod.proc.pen. : Con il terzo si adduce violazione degli artt 188 e 191 cod.proc.pen. avuto riguardo al tenore delle propalazioni dei collaboranti per l'assenza di spontaneità del dichiarato, viziate dalle domande suggestive, condizionanti e manipolatorie poste in essere dai PM procedenti. Con il quarto motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione si appuntano all'utilizzo, nel corpo della motivazione stesa dal Giudice LLappello, di tratti della motivazione resa dalla CO di Cassazione nel procedimento "infinito" depositata dopo la decisione in contestazione. Con il quinto motivo si contesta , sempre sotto entrambi i versanti della violazione di legge e del difetto di motivazione, la valutazione spesa dalla CO distrettuale nel ritenere attendibili soggettivamente e credibili nel loro narrato i due collaboratori AN e EL. Sul piano della attendibilità soggettiva, segnalando il vizio metodologico inficiante la valutazione spesa dalla CO, cristallizzato dalla intenzione di leggere il dato della attendibilità soggettiva del ricorrente valorizzando la quantità di riscontri esterni e individualizzanti destinati a dare credibilità al loro narrato Ancora segnalando le contradizioni e le : rettifiche che hanno caratterizzato il percorso attraverso il quale il EL ha . reso le proprie dichiarazioni ( dando particolare rilievo alle mancate sue propalazioni quanto al coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti, dominato dalla cosca;
al coinvolgimento di alcuni sodali;
ai fatti relativi all'omicidio OV, del quale il ricorrente si autoaccuserà solo nel corso LLinterrogatorio del 27 ottobre 2010, dopo aver in precedenza escluso ogni coinvolgimento suo e di ES ED;
); attribuendo particolare rilievo al contrasto occorso tra i due collaboranti in ordine all'omicidio di ES IO, del quale il EL si professerà estraneo quanto alla fase di materiale decisione ed esecuzione in aperto contrasto con quanto dichiarato dal AN e segnalando altri momenti di contrasto tra le due propalazioni;
ancora evidenziando la genesi delle dichiarazioni del AN, la cui collaborazione è maturata dopo che già era nota quella del EL, si che il contenuto delle stesse non poteva risultarne che influenzato, così da togliere spazio alla genuinità del narrato. 21 : Con il sesto motivo si contesta la valutazione del materiale indiziario che avrebbe portato al giudizio di responsabilità. Per la genericità delle affermazioni del EL e per le contraddizioni sul punto riferibili alle propalazioni del AN avuto riguardo in particolare all'esame testimoniale reso nel corso dei procedimenti penali Infinito e Bagliore, acquisiti nel corso del giudizio con il consenso del PM, dalle quali emerge che il AN, quanto alle telefonate rese dal ricorrente, riferisce dati appresi dal EL, così da rendere circolare la fonte di riferimento della medesima circostanza. Né, ancora, spunti a conferma potevano trarsi dalle dichiarazioni della persona offesa. Non assume rilievo, inoltre, il tenore della telefonata del 5 marzo 2010, che riguardava solo un appuntamento tra IC e EL e che comunque non ineriva al danneggiamento posto ai danni del bar della persona offesa, strumentale alla estorsione. Con il settimo motivo si contesta l'applicazione LLaggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, senza che in motivazione si rinvenga cenno argomentativo né al metodo mafioso né all'agevolazione della cosca. Con il motivo ottavo si lamenta il diniego delle attenuanti, non raccordato agli elementi di cui agli arttt 132 e 133 cod.pen. e reso senza considerare l'indole non pericolosa del ricorrente cristallizzata dalla condotta, dal contegno processuale e quello tenuto nel corso della detenzione. Con l'ultimo motivo si adduce violazione LLart. 63 comma IV cod.pen. . 5.23) Ricorso nell'interesse di RA LI, con l'avvocato IO Ranieli. Condannato in primo e secondo grado per l'estorsione aggravata posta in danno di OF BE ( capo 8 LLimputazione), relativa alla cessione delle quote della società delle quali era titolare la persona offesa. 1 comunqueCon il primo motivo si denunzia difetto di motivazione manifestamente illogica, avuto riguardo al giudizio di attendibilità del teste OF. In particolare, dalla stessa sentenza emerge che il OF era creditore sia del RA che dei fratelli NN per il mancato pagamento delle cambiali incorporanti quota del prezzo pattuito per la cessione delle quote del locale in questione. Siffatto inadempimento, rispetto al quale pacificamente il OF aveva esercitato pressioni sui debitori, costituiva evidente ragione di rancore nei confronti dei soggetti cessionari, asseriti partecipi LLestorsione, si che l'attendibilità del teste e del suo narrato andava filtrata da tale circostanza destinata ad incidere sulla valutazione del materiale istruttorio, esclusivamente poggiato su tali propalazioni ( essendo le ulteriori informazioni assunte riferite ai testi dallo stesso OF). 22 E la presenza delle pressioni operate dal OF per recuperare il dovuto ( quantomeno limitatamente alla quota parte relativa ai NN) trovava riscontro nelle dichiarazioni del teste Sangalli, anche queste pretermesse nel valutare della CO . Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle generiche, escluse senza considerare la marginalità del ruolo del RA, l'inconsistenza dei precedenti, la sistematica attività lavorativa svolta. Considerato in diritto 1. La fondatezza dei motivi di ricorso impone, per le ragioni precisate di seguito, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna resa ai danni di ER OR LI e con rinvio ad altra sezione della stessa CO distrettuale, per un nuovo giudizio, quanto alle posizioni di OR RE EP, ID NI, TA IO. Del pari, si impone l'annullamento con rinvio avuto riguardo alla posizione di GA AT limitatamente ai punti della decisione relativi alle attenuanti generiche ed alla confisca;
e di ZZ LE AN limitatamente all'applicazione LLart. 628 comma 3 n. 1 c.p. Si sono invece rivelati inammissibili i ricorsi di RB EP, EN LE, EL IN, NO CE, OR PE, IS LE, Di NO EP, NIci NI, AN HA, IZ EL, RA LI. Sono infine infondati, meritando in coerenza la reiezione i ricorsi di IS MB, De AS IO, De AS LA, RA IO RE, NE UL, ES DO.
2. Ritiene la CO necessarie due preliminari- alla disamina dei singoli ricorsi - considerazioni di fondo che, per la genericità dei profili argomentativi, involgono temi che attraversano trasversalmente ed anche indirettamente tutte le posizioni afferenti gli odierni ricorrenti. Ci si riferisce, in particolare, alla questione della completezza della motivazione laddove l'argomentazione dei giudici distrettuali, nel rispondere ai motivi di appello, risulti riposare su immediati o anche impliciti riferimenti alle risposte, condivise, già rese sui medesimi rilievi difensivi dal UP in primo grado. E, ancora, al tema della competenza territoriale che al primo profilo di approfondimento appare, nella presente vicenda processuale, immediatamente legato esplicitato nei motivi dei ricorrenti De AS IO e LA, ' RA, ID e NE nonché accennato, fuori da una rituale proposizione del tema, nelle impugnazioni del RB e del IS LE;
tema di doglianza 23 comunque destinato a trovare una espansione, in ipotesi di accoglimento, anche oltre i momenti di rituale introduzione del motivo giusta il disposto di cui all'art. 587 cod.proc.pen. ( cfr da ultimo Sez. 4, n. 47323 del 09/10/2014 - dep. 17/11/2014, Carpineri e altri, Rv. 261064).
2.1. Con la decisione impugnata la CO distrettuale ha mostrato di condividere pressochè integralmente le argomentazioni esposte dal primo giudice a sostegno delle conclusioni rassegnate con la sentenza di primo grado. Sono costanti, infatti, i riferimenti alla decisione appellata e, in molti punti della sentenza di appello, risultano pedissequamente trascritti interi tratti delle argomentazioni tracciate dal UP a sostegno delle decisioni assunte, segno coerente di una sostanziale condivisione dei temi in fatto e diritto offerti alla interpretazione dei giudici del merito.
2.1.1. In tutti i ricorsi offerti, nel caso, al vaglio di questa CO, prendendo spunto da tale tecnica redazionale della motivazione, ci si duole della mera apparenza delle argomentazioni spese dalla CO distrettuale nel rispondere ai motivi di appello.
2.1.2. Sul punto non può che ribadirsi come, in linea di principio, deve ritenersi legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recependo in modo critico e valutativo quella impugnata, si limita a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti dei profili in contestazione omettendo di esaminare quelle doglianze LLatto di appello già fatte oggetto di una puntuale ed esaustiva disamina nella sentenza del primo giudice laddove le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già disattese dalla decisione appellata ( ex multis da ultimo cfr Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013 - dep. 18/07/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 - dep. 13/05/2014, Bruno e altri, Rv. 259929; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014 - dep. 21/11/2014, Barone e altri, Rv. 261248; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 - dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 261839).
2.1.3. La sostanziale identità dei rilievi critici offerti ai giudici del merito nei due diversi gradi di giudizio non dà corpo, in coerenza, ad alcun vuoto argomentativo laddove la sentenza di primo grado contenga uno scrutinio completo ed una altrettanto esaustiva e corretta, sul piano normativo, risposta già resa dal primo decidente, condivisa da quella LLappello. In siffatti casi le due motivazioni, riposando su una conforme interpretazione dei profili in fatto e diritto espressi dalla fattispecie, si integrano reciprocamente, finendo per formare un unicum organico ed inscindibile, espressivo della volontà del giudice, insindacabile in cassazione nel caso in cui le censure esposte con il ricorso di legittimità non siano tali da mettere in crisi, sotto il versante della 24 correttezza in diritto, della analiticità della valutazione e della linearità logica, le argomentazioni ricavabili da una globale lettura delle due statuizioni 2.2. Il tema della competenza territoriale, espressamente sollevato nei ricorsi : degli imputati RA, ID, MA e NE rappresenta nella specie il paradigma tipico più immediato per dare concretezza, nella fattispecie processuale che occupa, al principio in diritto sopra esposto.
2.2.1. Le questioni sollevate nei diversi ricorsi ( con maggiore analiticità e peculiarità dei temi in quelli del RA, del ID e del NE) si appuntano tutte primariamente su un unico tema di fondo : quello della assenza di autonomia della locale di NO, presa in considerazione specificamente dalla contestazione associativa di cui al capo 1 della rubrica, dalla "casa madre" calabra di riferimento, nel caso quella di LL. Più specificatamente, a differenza di quanto più genericamente emarginato dalle difese dei MA ( che nel prospettare il motivo non distinguono la locale di NO dalle altre locali che, muovendosi all'interno del medesimo circuito "ndranghetistico", risultano tra loro federate in Lombardia), nei ricorsi dei citati ricorrenti RA, ID e NE si segnala, muovendo dallo stesso contesto accusatorio offerto dalle dichiarazioni dei collaboranti EL e AN, la singolarità della locale di NO nel panorama delle locali di 'ndrangheta operative nel territorio lombardo. Tanto perchè quella di NO risultava assolutamente dominata dalla casa madre di riferimento della quale costituiva mero distaccamento;
anzi, per quanto evidenziato dai collaboranti EL, soprattutto, ma anche AN, sarebbe stata appositamente creata per meglio rintuzzare le spinte autonomiste delle altre organizzazioni operative in Lombardia rispetto alla dipendenza dai referenti i calabresi. Ed è su questa posizione distonica della locale di NO che i ricorsi in questione primariamente si concentrano giacchè si lamenta la inadeguatezza della risposta offerta ai motivi di appello sul punto dalla CO distrettuale, destinata a riposare pressoché integralmente su considerazioni fattuali e in diritto mutuate dalle decisioni assunte nel processo " Infinito", già definito dalla medesima CO distrettuale con sentenza confermata in cassazione ( del 5 giugno 2014). Considerazioni che tuttavia mal si attagliano alle singolari connotazioni proprie della locale di NO, a differenza delle altre locali lombarde prese in considerazione in quelle diverse realtà processuali, mero distaccamento delocalizzato della casa madre di LL, privo di autonomia rispetto alla ndrangheta calabrese quanto a programmazione e ideazione LLattività criminale di riferimento.
2.2.2. Una lettura congiunta delle due motivazioni rende giustizia della infondatezza dei rilievi. 25 La disamina del contenuto dei ricorsi e delle due sentenze dà in primo luogo conto di un comune punto di partenza, quello della identica visione interpretativa quanto alla regola di principio applicabile nella specie. Sia le difese che le due decisioni di merito rivendicano l'applicazione alla specie LLorientamento giurisprudenziale prevalentemente espresso in materia di reati associativi da questa CO, in forza al quale la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. In particolare, si suole affermare che, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris" o quello nel quale vengono eseguiti i reati fine : piuttosto assume rilievo il luogo in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura ( tra le tante vedi Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013 - dep. 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650).
2.2.3. Come con immediata coerenza e puntualità di lettura risulta segnalato dal UP nella sentenza di primo grado ( cfr pagina 60, secondo capoverso), lå dove le strade interpretative si differenziano è sul grado della autonomia decisionale ed esecutiva da ascrivere alle locali operative in Lombardia rispetto ai referenti calabresi, giudizio dal cui esito viene fatta discendere la soluzione del tema afferente l'individuazione del giudice territorialmente competente a giudicare LLazione criminale riferibile a tali enti criminali. In questo quadro, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alle decisioni di merito e legittimità rese nel cd procedimento "infinito" ( che, sempre basato sulle dichiarazioni del EL e del AN, ebbe a riguardare l'azione criminale delle diverse locali dislocate nel territorio lombardo prendendo anche in th considerazione anche reati ascritti ai componenti delle due locali, quella di NO e quella di EG, immediatamente attratte al giudizio in disamina), seppur ovviamente non decisivo, non può ritenersi al contempo eccentrico o inconferente. Piuttosto, vale a descrivere una situazione generale, fotografata sulla base del medesimo substrato probatorio, che rassegna una rivendicata e acquisita autonomia e indipendenza delle locali lombarde, tra loro federate, dalla “ndrangheta" calabrese. Radicamento nel territorio lombardo e indipendenza decisionale e di gestione dai referenti calabresi che non risultavano ostacolati dall'omicidio del EL OV ( che di tali spinte autonomistiche era stato primario propulsore) e che trovavano ulteriore conferma negli esiti LLincontro del 31 ottobre 2009 tenutosi in DE AN (dati storici che entrambi i giudici del merito richiamano a conferma della interpretazione offerta al pari di quanto reso nel procedimento parallelo relativo alla indagine Infinito), senza 26 trovare puntuale smentita nei ricorsi : tanto perché solo genericamente e inadeguatamente contraddetti nel gravame interposto dai MA mentre gli altri ricorrenti che hanno sollevato la questione hanno impostato la doglianza, a ben vedere, proprio muovendo dal presupposto offerto dalla diversa, rispetto alle altre locali, situazione afferente quella di NO, in punto di autonomia e indipendenza della casa madre di LL, nel caso ritenute insussistenti, così da confermare, tuttavia, al contempo la diversa situazione inerente le altre locali, così come descritta nelle citate statuizioni giudiziali.
2.2.4. Quest'ultimo snodo, che le difese ( quella del RA con maggiore analiticità di riferimenti) supportano ancorandole ad alcune dichiarazioni dei collaboranti EL e AN, non trova, per vero spazi di valutazione e approfondimento immediati nella decisione impugnata. Tanto tuttavia perché i relativi temi di giudizio erano stati già, con altrettanta puntualità, dalle difese nel corso del giudizio di primo grado ( si considerino al fine le note depositate nell'interesse del RA alla udienza del 3 giugno 2013, che costituiscono la linea difensiva ribadita anche con l'appello e con il presente ricorso di legittimità, finendo per dare contenuto anche alle prospettazioni rese dagli altri, citati, ricorrenti), ottenendo, già da parte del primo decidente, una puntuale ed esaustiva risposta destinata a disvelare l'infondatezza delle contestazioni sollevate sul punto, meramente, quanto inutilmente, reiterate con l'appello.
2.2.5. Nella decisione di primo grado ( da pagina 60 in poi ), in riposta ai rilievi oggi reiterati anche con il ricorso di legittimità, è, infatti, contenuta una interpretazione del dato letterale offerto dalle dichiarazioni dei collaboranti priva di manifeste incongruenze, in forza alla quale l'insieme delle affermazioni del EL sul nesso di interdipendenza tra la locale di NO e la casa madre di LL ( il cordone ombellicale che legava alla ndrangheta calabrese i gruppi del nord ) piuttosto che sancirne la dipendenza davano per contro la conferma della presenza di entità diverse, collegate ma autonome ( si rimarca coerentemente, sul piano logico, che un collegamento presuppone centri di interesse diversi e distaccati ed è incompatibile con l'ipotesi della unitarietà inscindibile dei nuclei associativi). Sul piano strutturale, poi, il GU ebbe a rimarcare la presenza di una organizzazione interna definita e dotata di rilievo ponderale anche nell'interfacciarsi con i referenti calabresi. Determinante al fine il riferimento al ruolo apicale svolto dal EL ed alla autonomie delle scelte dallo stesso rivendicata rispetto alle indicazioni offerte sulle strategie di azione del gruppo provenienti dai maggiorenti di LL che, pure, ne sponsorizzarono la nomina (si veda il tratto delle dichiarazioni riportate a pagina 62 sulla indipendenza delle decisioni relative alla locale, che 27 non potevano essere assunte dai responsabili di LL essendo di sua esclusiva pertinenza). Si sottolineano, inoltre, con evidente rilievo alcuni momenti strutturali, con precipuo riferimento all'acquisizione dei sodali, di decisivo valore logico. In particolare, piace evidenziare la differenza, segnalata in detta sentenza ( si veda pagina 61 ), tra l'affiliazione per "chiamata del posto" e quella di "rimpiazzo". Mentre la seconda indica il subentro di nuovi affiliati per colmare lacune createsi in esito alla dinamico evoløyersi delle vicende afferenti il gruppo, la prima, che qui assume maggiore interesse, descrive l'ipotesi del subentro nella locale di un soggetto affiliato presso altra locale, fenomeno tipicamente riscontrato nei casi di passaggio osmotico di sodali appartenenti dalla casa madre calabra alla corrispondente locale del nord ( e che nel caso riguarderebbe ad esempio il ricorrente RA). L'argomento, che riposa sempre sulle dichiarazioni del EL e che non può che riguardare la locale dallo stesso diretta, al fine che occupa assume rilievo perché conferma l'autonomia della locale rispetto alla casa madre: l'unitarietà del gruppo renderebbe infatti indifferente il passaggio da una locale ( calabrese ) all'altra (quella lombarda) mentre, per contro, tanto faceva seguito ad una formale affiliazione con conferimento di qualifiche anche diverse da quelle in f origine possedute.
2.2.6. Laddove, infine, la sentenza di primo grado, implicitamente richiamata da quella di appello, segna definitivamente il tratto della infondatezza della eccezione di incompetenza ribadita con i motivi di appello e infine di legittimità, è nel punto in cui si correla, nella individuazione del "locus commissi delicti", il • concetto di manifestata operatività del gruppo, come detto determinate ai fini della competenza territoriale, con le connotazioni tipiche del rato contestato, esaltandone in particolare il profilo decisivo del metodo mafioso. Si intende affermare, in parole povere, che la capacità intimidatrice del metodo mafioso, momento imprescindibile della figura criminosa oggetto di scrutinio, deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno. Non può essere limitata ad una mera potenzialità astratta;
deve, piuttosto, trovare conforto in elementi oggettivi che possano consentire all'interprete di affermare che l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare - per l'assoggettamento e l'omertà provocate e correlate alle concrete iniziative illecite poste in essere - l'ambiente territoriale economico, sociale, politico di riferimento, deviandone le dinamiche e piegandone ai propri scopi l'ordinario assetto ( in termini si veda in 28 motivazione la sentenza di questa stessa sezione della CO distnta dal nr 39112/15 ) Mutuando espressioni di altri arresti sul tema resi da questa CO ( cfr in particolare per la chiarezza che la connota la sentenza sentenza n. 31512 del 24/04/2012, ric. RBro cui fa peraltro pedissequo riferimento in motivazione la sentenza n. 14582 del 2014 della V sezione di questa CO) deve in conclusione ribadirsi che il c.d. "metodo mafioso" deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione" quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi"; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purchè si concreti in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine LLaffermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, LLesistenza della prova del metodo mafioso".
2.2.6.1. Se, dunque, non è da ritenersi controvertibile il profilo della necessità della esteriorizzazione del metodo mafioso, ne consegue che, in presenza di riscontrate situazioni di delocalizzazione del fenomeno mafioso, può al più distinguersi tra: i casi in cui la stretta dipendenza della associazione delocalizzata con la casa madre finisce per consentire alla prima di mutuare esclusivamente dalla seconda la forza di intimidazione che, evocata anche nei nuovi territori di riferimento, fo consente un produttivo insediamento del gruppo che agisce fuori dai confini territoriali propri LLassociazione, perché permette comunque allo stesso di alterare il substrato sociale ed economico senza che si rivelino necessari concreti atti di intimidazione realizzati nel nuovo ambiente di riferimento;
da quelli nei quali l'associazione delocalizzata, pur prendendo spunto strutturale dai fenomeni di criminalità organizzata storicamente delineati in alcune aree territoriali del paese e pur mantenendo decisi momenti di collegamento con tali diverse realtà, ha assunto una tale autonomia dalla casa madre di derivazione tanto da rivestire, grazie a concrete e localizzate iniziative illecite comprovanti una estrinsecazione inequivoca della capacità di incidere nell'ambiente di riferimento avvalendosi della forza di intimidazione mafiosa, una indipendenza costituiva che cristallizza una realtà associativa del tutto distinta, diversamente caratterizzata, in primis, in ragione della delineata collocazione territoriale della relativa azione criminale permeata dal metodo mafioso. Il tema, in definitiva, finisce per assumere rilievo sul piano della individuazione LLeffettivo centro di interessi del gruppo associativo, strumentale all'argomento della competenza : se la capacità di intimidazione del gruppo delocalizzato trova ragion d'essere in iniziative autoreferenziali destinate ad incidere, nei termini della tipica devianza mafiosa, sul territorio di riferimento, ecco che il nucleo essenziale della realtà associativa in contestazione finisce per 29 essere autonomo dalla casa madre nel tratto fondamentale LLazione di matrice mafiosa, legittimando la competenza in ambiti territoriali diversi da quelli di originaria collocazione del relativo fenomeno criminale.
2.2.6.2. Nel caso, l'intero processo in disamina dà conto di iniziative criminali che denunziano una esteriorizzazione del metodo mafioso connotante l'associazione in contestazione siccome immediatamente incidente sull'area 莎 territoriale ricompresa nel distretto della CO di appello di Milano, così da radicare presso il Tribunale di Milano la competenza a giudicare. Ne sono conferma inequivoca l'insieme di contestazioni mosse ai diversi imputati, tutte volte a segnalare una forza di intimidazione mafiosa che non trova una causale per derivazione dalla casa madre ma trova legittimazione, in via di esempio nelle estorsioni EA ( capi 3 e ss ) e FF ( capo 8 ), indice inequivoco della capacità del gruppo di gravare in modo illecito, per scelte autonomamente assunte attraverso specifiche azioni intimidatorie dalla incontroversa valenza mafiosa, sulla realtà imprenditoriale ricompresa nell'area coperta dal perimetro di azione della locale;
nella ingente disponibilità di armi riscontrata a disposizione del gruppo, segno di una marcata presenza sul territorio in funzione di una capacita di intimidazione che appare tutt'altro che ricavata dal mero collegamento con la casa madre;
f -· nelle ragioni sottese agli omicidi di ES IN e OC TA che, per quanto puntualmente segnalato ( si veda pag. 190) dalla CO distrettuale ( raccordandosi esplicitamente sul punto con la motivazione del giudice di primo grado) non trovano addentellati con scelte decisionali maturate in CA mentre, per la gravità degli eventi e la matrice causale dei fatti ( soprattutto con riferimento a quello dello TA, il dominio del territorio di pertinenza della locale di EG), tracciano definitivamente l'autonomia operativa e l'immediata concretizzazione del metodo mafioso siccome riferibili al gruppo associativo in contestazione, prescindendo da nessi di derivazione tratti dai collegamenti, anche determinanti, con la casa madre così da smentire in radice le obiezioni difensive. 'Rispetto a tali snodi essenziali i motivi di appello in origine e i ricorsi di legittimità sopra indicati che contengono motivi esplicitati sul tema della competenza mancano di un confronto effettivo, sostanziandosi in critiche che non inficiano il portato strutturale delle argomentazioni, unitariamente lette, offerte dai giudici del merito, che si sono rilevate, secondo il giudizio di questa CO, coerenti al dato normativo di riferimento, compiute nella disamina del materiale probatorio, immuni da censure sul piano logico. 30 Da qui la infondatezza delle doglianze afferente la rivendicata incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.
3. Venendo alle singole posizioni dei diversi ricorrenti e muovendo dal ricorso presentato nell'interesse di RB EP, ritiene la CO che lo stesso debba essere dichiarato inammissibile. :
3.1. E' manifestamente infondato il motivo con il quale si lamenta l'assenza della motivazione in ordine alla esteriorizzazione del vincolo mafioso quale estremo inficiante il giudizio caduto sulla sussistenza in sè LLassociazione contestata al capo sub 1 della rubrica. Piuttosto, a fronte della puntuale argomentazione spesa sul punto dalla CO, il ricorso è assolutamente aspecifico. In particolare, basta richiamare i riferimenti, contenuti in sentenza, esposti espressamente in ordine alla locale di EG con particolare rilievo alla "ndrina" autonoma riferibile allo TA, del quale il ricorrente era partecipe. Si vedano così i riferimenti contenuti a pagina 210 (secondo capoverso) quanto alle estorsioni EA e FR ed alle ritorsioni operate dai IS rispetto alla prima estorsione. Sintomi, questi ultimi, in fatto, adeguati di un dato, quello della esteriorizzazione del metodo mafioso for riferibile alla compagnie di cui il ricorrente è stato considerato partecipe, che i Giudici del merito interpretano correttamente facendo puntuale applicazione dei principi in diritto sopra anticipati nel trattare il tema della competenza territoriale.
3.2. Sul tema della attendibilità soggettiva del EL nel ricorso si tralascia di effettuare un effettivo confronto critico con la motivazione di secondo grado, nel corpo della quale vengono affrontate le questioni sollevate con il ricorso ( in particolare con riferimento al contrasto con le dichiarazioni del AN quanto all'omicidio ES ed al coinvolgimento del EL nel fatto, smentito dal UP), e si fa specifico riferimento alle positive verifiche giudiziali della credibilità del collaborante operate nei giudizi ( "bagliore" e "infinito") che hanno visto nelle dichiarazioni del citato dichiarante un substrato probatorio determinante. In particolare la congiunta lettura delle due decisioni di merito consente di sgombrare il campo dalla principale obiezione mossa dalle difese, compresa quella del ricorrente, sul tema della attendibilità soggettiva del EL, quella relativa al contrasto con le dichiarazioni del AN in ordine al coinvolgimento diretto del primo nell'omicidio di ES IN: coinvolgimento che il AN afferma in aperto contrasto con l'innocenza sul punto rivendicata dal EL. Il GU rileva e la CO anche implicitamente conferma riportandosi alla ' motivazione di primo grado nel rispondere alle obiezioni difensive reiterate con il ricorso che occupa ( e per il vero proposte pressochè pedissequamente anche 31 dalle ulteriori difese che hanno mosso analoga doglianza), che il EL, pur essendosi professato estraneo al fatto, ha riferito elementi essenziali ( riferitigli dagli esecutori in ragione della sua posizione apicale) quanto alla ricostruzione della vicenda in questione (descritti alla pagina 80 della decisione di primo grado) tutti puntualmente verificati. Da qui la considerazione logica estranea a manifeste incongruenze così da ' risultare immune alla verifica di legittimità, della irrilevanza del tema rispetto alla generale credibilità del ricorrente che, nel ritenere dei giudici del merito, risulta piuttosto corroborata dall'atteggiamento riscontrato: assumersi anche questa responsabilità non avrebbe mutato i termini del giudizio di disvalore riferibile al chiamante, dichiaratosi responsabile di altri omicidi;
al contempo, la minuziosa indicazione di elementi del fatto lo poneva in immediata correlazione con la responsabilità per l'omicidio, sicchè un atteggiamento non genuino sarebbe stato logicamente più coerente con un volontario silenzio sulle circostanze di sua conoscenza sul fatto, non con il disvelamento dettagliato all'uopo riscontrato.
3.3. Le dichiarazioni dei collaboranti trovano reciproci riscontri oltre che conferme esterne. Sono decisive quelle del EL, che descrive l'imputato come soggetto particolarmente contiguo allo TA da lungo tempo il collaborante riferisce di aver partecipato ad una cena nella quale lo TA venne presentano ad un esponente di rilievo della "ndrangheta" calabrese ( il OV) ed alla quale era presente il ricorrente perchè ivi portato dallo stesso TA. Episodio questo volto a confermare la consolidata nel tempo affinità del ricorrente con il suddetto soggetto che nel tempo assumerà una posizione apicale nella "ndrina" di EG, il tutto in linea con quanto affermato dal PE IO. In sentenza si precisa altresì come il EL ha anche riferito di aver saputo da terzi ( il GN, sodale nella medesima associazione) anche del formale conferimento della dote al ricorrente e sul punto la contestazione della difesa è del tutto generica perché tende a contrastare la fonte del collaborante, ritenuta apoditticamente inattendibile ( ci si riferisce ad un imprecisata valutazione giudiziale in tal senso contenutavuna ordinanza di custodia cautelare). br im A differenza di quanto emarginato con il ricorso, poi, entrambi i dichiaranti nel descrivere il RB come intraneo alla "ndrina" di EG, ascrivono al ricorrente un ruolo specifico. Vero è che si tratta di ruoli, quelli descritti nelle rispettive propalazioni, non immediatamente sovrapponibili. Ma ciò che conta è che si tratta di indicazioni tra loro non incompatibili e che valgano a confermare l'elemento essenziale del relativo narrato accusatorio ( la stretta contiguità del ricorrente al gruppo dello TA). 32 Del resto le indicazioni offerte sul punto dal EL (avuto riguardo al ruolo di soggetto che nell'interesse del gruppo curava il reperimento e la custodia di mezzi rubati da utilizzare negli scontri nella lotta con i IS per il dominio del relativo territorio) hanno trovato una conferma esterna non tanto e solo nella storia criminale del ricorrente (che annovera un precedente per ricettazione), quanto nel coinvolgimento immediato del RB in una vicenda di ricettazione di un mezzo che coinvolgeva anche il sodale GN : elemento in fatto puntualmente ricostruito nelle due sentenze di merito e che non perde di rilievo per il fatto che il ricorrente risulta estraneo al relativo accertamento giudiziale giacché ciò che rileva nella specie è la presenza di validi comportamenti che + diano adeguato riscontro individualizzante delle correlazioni e del ruolo rivestito dal ricorrente all'interno del gruppo associativo di riferimento.
3.4.Sulla aggravante delle armi sono puntuali i riferimenti contenuti in sentenza ai diversi fatti involgenti il gruppo criminale in contestazione connotati dall'uso delle armi ( basta riferirsi agli omicidi legati alla conflittualità con i IS che ebbe ad interessare la locale di EG). Su tale versante, la stretta contiguità del ricorrente con soggetti all'apice del clan rende marcatamente infondata la doglianza afferente la affermata inconsapevolezza della disponibilità di armi da parte del gruppo.
3.5. Quanto alle doglianze esplicitate sui temi delle generiche e della dosimetria della pena, ritiene la CO esaustivo il riferimento ai precedenti LLimputato per escludere le prime mentre, in ordine alla valutazione legata al trattamento sanzionatorio, sono puntuali e logiche le argomentazioni relative alla dimensione ponderale LLassociazione oltre che al tempo, prolungato, della permanenza + associativa: motivazione, questa ultima, da ritenersi certamente adeguata alla : specie tanto più in presenza di una condanna che di poco si allontana dal minimo edittale. 4) Ricorso nell'interesse di EN LE, condannato nei due giudizi di merito per i capi 11 bis e 11 A bis ( detenzione e porto delle armi descritte nei citati capi di imputazione nonché di ricettazione, tutti fatti aggravati dall'aver agito nell'interesse LLassociazione di cui al capo 1). Anche questo ricorso è inammissibile.
4.1. La sentenza, con puntualità, ricostruisce i profili di responsabilità ascritti all'imputato, poggiati, quant al relativo substrato probatorio, sulle chiamate del EL (quanto alla fase del passaggio della armi in questione al MA LE, partecipe poi deceduto) e del AN ( quanto alla consegna di queste armi in custodia all'odierno ricorrente da parte del MA). E sono puntualmente individuati i riscontri attraverso i quali si dá conferma probatoria 33 alle dichiarazioni del AN e si perviene alla individuazione nel ricorrente del soggetto che, per quanto segnalato da quest'ultimo, in occasione della veglia del MA, ebbe a riferirgli, in ragione del ruolo assunto dal collaborante (subentrato al EL nella gestione della locale) di avere la custodia della armi del gruppo siccome conferitagli dal defunto in ragione del rapporto di amicizia che li legava. In particolare, in sentenza sono segnalati, quali momenti di conferma esterna alle propalazioni del AN: il riferimento al fatto che il ricorrente era effettivamente amico e particolarmente contiguo al MA ( non solo e tanto perché effettivamente presente alla veglia del suddetto ma soprattutto per aver messo a disposizione dello stesso una scheda utilizzata dal citato sodale nei colloqui con il MO nel periodo della consegna delle armi) il dato in forza al quale nel corso del colloquio con il collaborante il soggetto che : a dire dello stesso era nella disponibilità delle armi del gruppo fece riferimento ad un parente che lavorava in una armeria ( nel caso, il suocero del ricorrente ); ancora alle condizioni di salute LLimputato ( aveva una gamba ingessata ) di fatto sostanzialmente coincidenti con quelle descritte dal AN in occasione della citata interlocuzione. Tutti elementi rispetto ai quali manca nel ricorso una adeguata e puntuale critica così da rendere generico il relativo motivo di doglianza a fronte della motivazione spesa sul punto dai Giudici del merito.
4.2. I puntuali riferimenti, contenuti in motivazione, alla gravità delle condotte ( in ragione del tipo di armi custodite e della consapevolezza del referente soggettivo della custodia) colmano più che esaustivamente gli spazi di motivazione imposti per argomentare il diniego delle generiche e la misura della pena.
5. Ricorso nell'interesse di EL IN. Condannato per reati di assoluta gravitá ( capi da 2 a 19, compreso l'omicidio di cui al capo 17), le generiche, oggetto della doglianza, sono state negate per la personalità criminale del ricorrente, stagliata oltre che dalle condotte in processo, dai precedenti ( spicca la condanna per l'omicidio del OV ' considerata anche l'efferatezza del fatto già stigmatizzata in quella decisione di condanna). Diversamente da quanto rassegnato con il ricorso e i con i motivi aggiunti non vi è, dunque, alcuna sovrapposizione con le ragioni che hanno, al contempo, giustificato, la diminuente speciale della dissociazione attuosa, avendo i Giudici del merito ancorato il disconoscimento delle generiche a profili argomentativi 34 assolutamente diversi da quelli posti alla base del positivo giudizio reso con riferimento alla riconosciuta applicazione in favore del ricorrente, LLart. 8 legge 203/91. Del resto, il ricorso pecca in radice di genericità perchè manca di specificare i profili di positività pretermessi nel giudizio della CO distrettuale cui ancorare un diverso giudizio sul punto. Da qui la inammissibilità del ricorso. 6) Ricorso nell'interesse di NO CE, condannato in primo e secondo grado per i capi 11 e 11A (sempre per detenzione, porto e ricettazione di armi nell'interesse del gruppo, fatto posto in essere in concorso con MA IO e LA) nonché per quelli di cui ai capi 26, 27 e 28 ( detenzione di armi con matricola abrasa presso la sua abitazione e ricettazione, sempre aggravate ex art. 7 legge 203/91). Anche i motivi di questo ricorso nonché quelli articolati ai sensi LLart. 585 comma IV cod.proc.pen. portano alla declaratoria di inammissibilità.
6.1. Il ricorso non reca doglianza alcuna quanto alla condanna per i capi 26, 27, 28 i cui profili di responsabilità sono peraltro immediatamente fotografati dalla flagranza e dalla assenza di valide giustificazioni rispetto al dato probatoriamente riscontrato. Piuttosto, in maniera alquanto confusa e generica, a tali vicende si fa riferimento come se le stesse avessero costituito il fondamento della responsabilità ritenuta per gli ulteriori capi 11 e 11 A), relativi ad altre e diverse situazioni in fatto, dato questo palesemente smentito dal tenore della motivazione sul punto assunta dai Giudici distrettuali. Rispetto a tali ultime imputazioni - relative alla detenzione, porto e ricettazione : delle armi della cosca, parzialmente rinvenute da ultimo presso la abitazione di UL NE ma originariamente detenute dai fratelli MA presso una cascina nella disponibilità LLIO MA con il concorso del ricorrente che supportava attivamente i primi nella custodia, in termini di fattiva collaborazione interessandosi di curarle, oliandole, per favorirne la pronta utilizzazione - la decisione riposa su una lettura dei colloqui captati che non soffre di manifeste incongruenze sul piano logico.
6.2. Secondo l'interpretazione del dato offerta dai giudici del merito, nei colloqui captati si dà conto del prelievo, da parte del NE, di una pistola dall'insieme di armi detenute nel casolare nella disponibilità del MA IO ( puntuale, in tal senso, deve ritenersi il riferimento al colloquio del sei giugno 2012 occorso tra MA LA e il ricorrente alla presenza del MA IO, dal quale viene tratta la convinzione che in origine le armi nella disponibilità dei citati soggetti erano in numero superiore a quelle rimaste sotto la loro custodia al 35 momento della intercettazione, armi residue delle quali il NO, con inequivoco letterale riferimento al calibro, intendeva impossessarsi personalmente quanto ad una delle stesse). Ed altrettanto privo di manifesta illogicità deve ritenersi il ragionamento logico attraverso il quale i Giudici del merito finiscono per legare le armi poi rinvenute nella disponibilità del NE presso il domicilio dello stesso a quelle in origine detenute dai MA con l'ausilio del ricorrente ( mettendo in correlazione il già citato prelievo operato dal NE al sacco nel quale le armi sono state rinvenute presso l'abitazione di quest'ultimo, compatibile con l'attività svolta dai MA come confermato dalla intercettazione richiamata nella sentenza impugnata alla pagina 230).
6.3. In parte qua il ricorso soffre di eccentricità rispetto ai motivi prospettabili, nonché di genericità e aspecificità: non si segnalano, infatti, profili destinati a disvelare la manifesta illogicità della interpretazione offerta dai giudici del merito, essendo le critiche articolate se non generiche meramente ricostruttive di una visione alternativa del dato probatorio segnalato a supporto della decisione;
viene poi integralmente trascurata l'intercettazione - riportata a pagina 230 della decisione impugnata con la quale si supera l'obiezione difensiva in forza alla quale il tipo di sacco rinvenuto con le armi nella abitazione del NE ( utilizzato per la conservazione dei mangimi per polli) non era da ritenersi f coerente alla attività dei MA.
6.4. Né la valutazione muta guardando al tenore dei motivi aggiunti, la cui inammissibilità riposa su versanti diversi. In primo luogo perché anche sul tema in questione, il tenore dei citati motivi non può valere a sanare la riscontrata inammissibilità originaria del ricorso tempestivo. In seconda battuta perché con i motivi si articolano comunque valutazioni alternative del dato probatorio non tali da destrutturare a monte il portato della interpretazione offerta dai giudici del merito, spostando incoerentemente sul terreno della verifica dei fatti il controllo demandato a questa CO di legittimità.
6.5. Sono inammissibili anche le doglianze addotte solo con i motivi aggiunti in ordine alle aggravanti ex art. 112 nr 1 cod.pen. ed ex art. 7 legge 203/91 . Tanto perché i motivi nuovi proposti a sostegno LLimpugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma LLart. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. : ei temi legati alla applicazione delle due citate aggravanti costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, da prospettare dunque, con specificità 36 dei motivi, al momento della proposizione del ricorso ( cfr tra le tante, Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011 - dep. 04/01/2012, Agui', Rv. 251780).
6.6. Quanto alla pena, la decisione non merita censure perchè adeguatamente motivata in considerazione della ritenuta gravità della condotta riferita al fatto più grave in ragione anche del contesto criminale nella quale la stessa è ' maturata ( colorato dalla applicazione della citata aggravante ex art. 7 legge 203/91) Sulle generiche, infine, il ricorso deve ritenersi inammissibile per la mancanza di elementi indicati a sostegno del riconoscimento delle stesse, pretermessi nel motivare della CO. 7) Ricorso nell'interesse di OR PE. Condannato in primo grado per i capi di imputazione sub 1, 6, 7, in appello è stato assolto per i capi 6 e 7 (relativo all'attentato realizzato presso l'abitazione di TA IO), ferma la responsabilità per l'imputazione associativa. Il ricorso, per quanto precisato di seguito, è inammissibile.
7.1. La responsabilità legata alla imputazione associativa riposa sulle sovrapponibili e reciprocamente riscontrate dichiarazioni dei due collaboranti principali in questo processo, EL e AN. Entambi lo definiscono affiliato alla locale di EG e soggetto particolarmente vicino ai IS, destinato ad assumere un ruolo di rilievo all'atto LLarresto dei componenti di vertice di quella fazione. Più generico Panaija, che lo indica come presente alle riunioni tra sodali;
più specifico il EL, a conferma di una conoscenza più immediata e diretta, tale da concretare il coinvolgimento LLimputato in episodi specifici ( l'attività di recupero di armi acquistate nell'interesse dei IS descritta a pagina 232 della sentenza di appello ) e da attribuirgli un ruolo determinato ( non solo quello di esperto di cerimoniali e regole tipiche della solidarietà "ndranghetista" quanto soprattutto di custode di armi nell'interesse del gruppo).
7.2. Le dichiarazioni dei collaboranti hanno, peraltro, trovato determinanti riscontri esterni rispetto ai quali nel ricorso manca una puntuale valutazione critica. Meno decisivo ma comunque attestante i rapporti con gli altri sodali, deve ritenersi il dato, rimarcato in sentenza, afferente la partecipazione del ricorrente al viaggio operato in CA dal EL, seguito dal IS, dal IC e dal ricorrente per l'appunto.
7.3. Soprattutto, ad opinione di questa CO, viene dato corretto e coerente spazio alla vicenda legata all'attentato all'abitazione di TA IO. 37 Vero è che la CO ha assolto l'imputato dalle relative imputazioni, mancando la prova certa di un coinvolgimento attivo e fattivo del OR nella organizzazione e realizzazione del fatto. Al contempo, in sentenza, viene tuttavia precisato che il ricorrente appariva nella occasione, grazie a quanto emerso dai colloqui captati, pienamente consapevole della vicenda in programmazione, compreso il luogo di imbosco delle armi da utilizzare: dati, questi, che letti con le dichiarazioni dei collaboranti considerata la connotazione del fatto ( ricondotto all'egida dei conflitti tra i IS e gli TA nel quadro della lotta per la egemonia della locale di EG), confermano l'intraneità del ricorrente per essere lo stesso consapevole di vicende intimamente proprie del gruppo. La vicenda vale peraltro anche a riscontrare le propalazioni offerte dal EL quanto al ruolo ascritto all'imputato, avuto riguardo alla riscontrata consapevolezza del luogo di custodia delle armi del gruppo, elemento di valutazione vieppiù corroborato dalle intercettazioni richiamate dal GUp nella sentenza di primo grado a far punto dalla pagina 229. Il ricorso tace integralmente su questi punti. Si sofferma, piuttosto, su elementi pretermessi nel ritenere della CO distrettuale non solo non adeguatamente comprovati ( le dichiarazioni dei collaboranti Ciampa, non allegate) ma, in ogni caso, non determinanti, nel tenore riferito nel corso del gravame, perché non in grado di destrutturare l'intero portato della decisione della CO.
7.4. Non merita censure, infine, il giudizio speso sulle generiche che muove, con assorbente puntualità, dalla particolare contiguità del ricorrente ai vertici di una associazione caratterizzata da una indiscussa pericolosità per l'ordine pubblico. 8) Ricorso nell'interesse di OR RE EP, condannato in primo e secondo grado per l'imputazione associativa, quale componente della locale di EG. La fondatezza dei primi due motivi di ricorso impone l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
8.1. Secondo l'orientamento maggioritario espresso sul tema da questa CO (da ultimo cfr Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013 - dep. 24/09/2013, Fontana, Rv. 257447, che si muove in linea con la sentenza SS UU 33748/05, Mannino, poi ribadita da numerosi altri arresti richiamati nella prima delle statuizioni citate), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione LLente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 38 8.2. In questo quadro di riferimento, che il collegio condivide ( si veda per una più esatta delimitazione del rilievo probatorio da ascrivere al dato della formale affiliazione rispetto alla ipotesi della partecipazione associativa la già citata sentenza di questa stessa sezione nr 39112/15 alla cui motivazione si fa esplicito richiamo), la mera indicazione circa la qualità formale di affiliato, in linea di principio, potrebbe dunque rimanere indifferente rispetto al risultato probatorio perseguito laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita LLassociazione, tale da far ritenere concretamente avvenuto il suo inserimento con carattere di stabilità e consapevolezza soggettiva. Il quadro probatorio esposto in sentenza non si attaglia puntualmente a tali principi in diritto;
e tanto in ragione di una motivazione, quella resa sulla posizione LLodierno ricorrente dalla CO distrettuale, che non contiene esaustive risposte ai motivi di appello su punti determinanti della decisione assunta;
risposte, nel caso, non immediatamente evincibili neppure dal tenore della decisione di primo grado. e-secondo 8.3. Le due sentenze di primo grado riposano in prima battuta sulle dichiarazioni del EL e del AN. Si tratta tuttavia di propalazioni alquanto generiche, non destinate a integrarsi reciprocamente. Il ricorrente viene descritto dal EL quale intraneo, e di spessore, al clan dei IS, avendo ricevuto la dote dello Sgarro e rivestito il ruolo di mastro di giornata e capo società. Il collaborante non è in grado di fo segnalare compiti specifici diversi né situazioni criminali attratte allo scopo LLassociazione che vedano coinvolto il ricorrente. Lo descrive tuttavia siccome partecipe alle riunioni con i sodali. Dei dati riferiti, sono chiaramente determinanti tre momenti: il ruolo qualificato assunto;
la partecipazione alle riunioni con i sodali;
la dote conferita. . Quest'ultima, sempre se confermata ab externo rispetto alla propalazione accusatoria, alla luce di quanto anticipato non è di per sé decisiva, anche se costituisce sul piano logico un elemento sintomatico non indifferente.
8.4. Più determinanti gli altri due aspetti, peraltro correlati tra loro: un ruolo qualificato lascia infatti presupporre una partecipazione attiva alle riunioni in cui si discute dei temi inerenti l'associazione; a sua volta quest'ultimo dato, quantomeno sul piano del mero concorso morale, finisce per asseverare logicamente l'ipotesi della partecipazione associativa. E' a dirsi tuttavia che il primo dato è smentito dalla stessa decisione di primo grado che ha ritenuto non riscontrato il ruolo apicale desunto dalle sole dichiarazioni del EL (si veda pagina 547 ). Quanto all'ulteriore dato, le due sentenze scontano un primo vulnus di completezza e linearità logica in termini di decisività già guardando al tracciato 39 offerto dalle sole dichiarazioni del EL: se per un verso, infatti, così come rimarcato nel ricorso, nel parlare della posizione del ricorrente il collaborante lo descrive come partecipe alle riunioni di "ndrangheta", per altro verso, nel descrivere in altri punti i partecipanti alle dette riunioni, non risulta aver fatto cenno all'imputato.
8.5 Non serve al fine probatorio perseguito rifarsi alle dichiarazioni del AN, cui gli stessi giudici del merito ascrivono un portato oggettivamente residuale. Si veda pagina 246 della sentenza di primo grado cui si appoggia pedissequamente la stessa sentenza di appello il dichiarante non solo non conferisce al ricorrente un ruolo specifico ma neppure lo descrive come un affiliato, non facendo cenno, pertanto, ad affiliazioni formali riferibili allo stesso. Lo descrive, piuttosto, come soggetto, vicino ai IS: indicazione che, al pari di quelle offerte dalle frequentazioni, peraltro numericamente poco consistenti, offerte dai servizi di OCP, resta del tutto vaga quanto ai termini in cui viene a concretarsi tale contiguità. Semmai , rispetto alle finalità accusatorie, il dato offerto dalle dichiarazioni del to AN concreta un risulta probatorio opposto rispetto a quello del riscontro da acquisire alle dichiarazioni del EL: compulsato dal PM, il AN esclude di aver incontrato il ricorrente a riunioni di matrice "ndranghetista". E Il significato di tale affermazione assume ancora più portato non solo perché contrasta ( anche se non in termini di assoluta inconciliabilità) con il dato offerto dal EL sul punto, peraltro già gravato dai profili di non lienarità intrinseca sopra rassegnati;
ancor di più se si considera il ruolo di vertice assunto dal AN, che rende altresì poco comprensibile in genere la asetticità delle informazioni offerte quanto all'odierno ricorrente. Tali momenti di conflittualità logica presuppongono un chiarimento perché non si rinviene risposta adeguata in entrambe le statuizioni di merito.
8.6. Non è infine, allo stato delle argomentazioni esposte, dirimente il tenore della intercettazione del 7 gennaio 2010 relativa ad un colloquio tra il ricorrente, IS OC e IC DI ( questi ultimi due incontrovertibilmente sodali della associazione in contestazione al capo 1 della rubrica). Ritiene il Collegio che le decisioni di merito vadano esenti da censure in punto alla individuazione nel ricorrente del Pino coinvolto in detto colloquio. In parte qua la decisione di primo grado, cui la CO distrettuale mostra di fare pedissequo richiamo nel rispondere ai motivi di appello, contiene una lucida e puntuale indicazione degli elementi fattuali e logici attraverso i quali si perviene alla detta conclusione ( si vedano le pagine 244, ultimo capoverso e 245) facendo giustizia delle indicazioni di segno contrario segnalate dalla difesa, 40 inammissibilmente ribadite in questa sede attraverso interpretazioni alternative del medesimo dato probatorio, eccentriche rispetto alla verifica di legittimità. Piuttosto, è il dato in sè che, così come riportato e argomentato nelle due sentenze ( in termini di maggior dettaglio, in quella di primo grado), non consente di rintracciare se non gli estremi della prova, neppure quelli del riscontro utile a corroborare le dichiarazioni dei collaboranti nei termini sopra ricostruiti. In particolare, il tenore della intercettazione riportata ( alla pagina 244 della sentenza di primo grado) non è intellegibile nel suo portato letterale, giacchè non disvela con chiarezza l'immediato contenuto del discorso complessivo nel quale si inserisce la frase ( "ora che comandiamo noi, te ne fotti di lui"), rivolta dal ricorrente al IS OC. Astrattamente non può negarsi che il dato potrebbe assumere rilievo ove si considerino l'importanza degli interlocutori ( soprattutto il IS) e si dia adeguata dimostrazione del tessuto criminale di pertinenza associativa al quale riferire l'intervento riferito al ricorrente. Ma tale ultimo sviluppo è proprio quello maggiormente carente nella specie : i giudici del merito, apoditticamente, riferiscono il colloquio alla conflittualità occorsa tra il IS e EL RE per fatti interni alla associazione di riferimento senza che tanto trovi conforto immediato nella parte di discussione riportata né nel generico richiamo ad una informativa redatta dai ROS in tali termini senza precisazione alcuna delle ragioni fattuali che portano ad una siffatta conclusione. Ed in parte qua l'inadeguatezza della motivazione finisce per assumere maggior spessore se si considerano le superiori valutazioni sul portato da ascrivere al restante materiale probatorio nei termini sopra rassegnati. Occorre, dunque, procedere ad un nuovo esame di merito che, informato dai principi in diritto sopra enucleati, superi le incongruenze e colmi le lacune argomentative in precedenza stigmatizzate. L'accoglimento dei primi due motivi rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze. 9) E' inammissibile il ricorso personalmente proposto da IS LE condannato in primo e secondo grado sia per l'associazione di stampo di cui al capo 1 che per quella dedita al narcotraffico di cui al capo 13, che della prima costituiva una costola.
9.1. Il ricorso difetta infatti di un confronto specifico e diretto con il portato della motivazione che, diversamente da quanto addotto, risponde integralmente e correttamente ai motivi di appello. 41 Piuttosto le doglianze addotte si sostanziano in un insieme di riferimenti giurisprudenziali scollegati dalle specifiche situazione di fatto segnalate in sentenza e che mal si attagliano, dunque, alla fattispecie oggetto di verifica così come delineata dagli snodi essenziali del motivare in disamina.
9.2. Tanto vale per la ritenuta insussistenza degli elementi argomentativi destinati a tracciare i presupposti fondanti l'associazione di cui al capo 1, puntualmente delineata, ben oltre la generica sollecitazione offerta con l'appello, nelle due sentenze di merito anche con il conforto di una ormai compiuta cristallizzazione degli estremi tipizzanti la locale di EG grazie ai precedenti arresti resi nei procedimenti più volte citati paralleli alla indagine sfociata nel giudizio che occupa. Ed il ricorso difetta di un puntuale confronto anche sull'unico tema concretamente posto in discussione con l'appello quello della , esteriorizzazione del metodo mafioso, definito con puntualità di riferimenti dalla CO distrettuale ( bastando sul punto richiamarsi a quanto segnalato nel trattare la posizione del RB).
9.3. Il giudizio afferente la partecipazione all'associazione "ndranghetistica" del ricorrente trova solo sullo sfondo le dichiarazioni accusatorie del EL ( ed ancora più a margine quelle del AN). Piuttosto si rimarcano in sentenza emergenze di indagine che lungi dal costituire riscontro alle dichiarazioni del EL (dalle quali nella sostanza emerge la certa intraneità del ricorrente sia f all'associazione mafiosa che a quelle finalizzata al narcotraffico ), costituiscono autonome fonti probatorie destinate a conclamare probatoriamente la partecipazione associativa con il compito, di assoluto rilievo, di custode delle armi e delle sostanze stupefacenti allocate nel terreno limitrofo alla residenza del IS ("il giardino"). Manca nel ricorso ogni valutazione critica rispetto al dato offerto dai colloqui captati nel corso dei quali IS OC, a capo della locale dopo l'omicidio del cugino, parla con LE LLarma ( poco cripticamente descritta in termini di martello pneumatico) da utilizzare per l'attentato a OC TA;
o ancora al riferimento ai rimedi attuati ( l'ingente numero di guardiani utilizzati) per schermare il "giardino" ed impedire la fruttuosità di possibili perquisizioni volte a ricercare nel terreno armi e droga che ivi il IS LE custodiva nell'interesse della locale. Il ricorso è altresi aspecifico con riferimento alle ragioni segnalate in sentenza per giustificare la ragione della detenzione LLarma, con il colpo in canna rinvenuta nella detenzione del ricorrente al momento del suo arresto: ragioni coerenti alla situazione di fibrillazione presente tra i IS e gli TA descritta dal EL conseguenti al timore di ritorsioni conseguenziali all'omicidio di TA OC, situazione puntualmente descritta dallo stesso 42 ricorrente nella intercettazione in carcere anche questa puntualmente richiamata in sentenza.
9.4. Parimenti generica e superata dalla motivazione della sentenza la contestazione legata alla presenza della struttura associativa finalizzata al narcotraffico ( rispetto alla quale basta qui fare riferimento a quanto si dirà nel successivo punto 19.4 nel trattare la posizione del NIci, l'altro soggetto giudicato per il medesimo reato in questa specifica occasione processuale). Il ruolo del ricorrente anche qui si lega a compiti di custodia, nel caso della droga, pure nella specie collocata presso il giardino. Dato questo disvelato dalle continue frequentazioni degli spacciatori LI e NIci che ivi si recavano per approvvigionarsi così come emerge dalle intercettazioni richiamate in sentenza;
e che, privo di rilievi critici addotti con il ricorso, fornisce di contenuti esterni la delazione del EL definendo compiutamente il quadro probatorio emerso in danno del ricorrente.
9.5. Sono inammissibili anche i motivi sulla pena e sulle generiche. Quanto al primo tema si contesta la motivazione rivendicando una sorta di rivalutazione di merito a fronte di argomentazioni coerenti al dato normativo di riferimento, puntuali e prive di manifeste illogicità. Rispetto alle generiche infine il ricorso è generico perché non contiene alcuna indicazione degli elementi utili al riconoscimento delle rivendicate attenuanti che avrebbero dovuto portare la CO ad una soluzione di segno opposto.
9.6. Nelle memorie allegate, infine vengono ribaditi temi gia verificati dalla CO in termini di inammissibilità e si sollecita l'effetto estensivo del possibile accoglimento del tema afferente la competenza territoriale, sollevato da altri ricorrenti, negativamente esitato per quanto sopra già segnalato. 10. Ricorso nell'interesse di IS MB, condannato in primo e secondo grado sia per la imputazione di cui al capo 1 che per quelle di cui ai capi da 23 a 25 relative alla detenzione di una pistola con matricola abrasa rinvenuta nella sua disponibilità. Il ricorso non merita l'accoglimento e per l'effetto va rigettato. 10.1. La sentenza riposa sulle dichiarazioni del EL e sui riscontri esterni offerti al propalato dello stesso. Sono sostanzialmente inconsistenti, per contro, i riferimenti offerti dalle dichiarazioni del AN, il quale peraltro riferisce di circostanze sapute dal EL. Il EL descrive il ricorrente come sostanziale braccio destro del fratello OC, a capo del locale di EG sino al suo omicidio. E se per un verso segnala il ruolo attivo del ricorrente nel settore degli stupefacenti ( facendo riferimento all'episodio della cessione di 50 Kg di cocaina effettuata in favore del 43 ES ), per altro verso ne fotografa il ruolo apicale assunto sostituendosi al fratello dopo l'omicidio dello stesso, pur risultando il suo operare limitato dallo stato di semilibertà ( tanto che le veci del capo della locale furono assunte dal cugino OC). Lo indica inoltre come portatore effettivo delle ragioni sottese all'omicidio di TA OC, reso per vendicare l'omicidio del proprio fratello, ascritto alla iniziativa degli TA. 10.2. Osserva la CO come il ruolo svolto dal ricorrente nell'interesse della associazione in contestazione nel settore degli stupefacenti non ha trovato adeguate conferme esterne, non puntualmente supportate in sentenza ( avuto riguardo allo stesso fatto specifico segnalato dal collaborante), né ricavabili dal precedente specifico, antecedente al perimetro temporale della imputazione associativa. E' da ritenersi generico anche il riferimento all'omicidio di TA OC, essendo peraltro rimasto il IS estraneo ad ogni coinvolgimento specifico nel fatto. Parimenti, non sembrano decisivi i contatti con i diversi sodali, che sono anche legati da rapporti di familiarità o affinità con il ricorrente nè assume portato decisivo la contiguità con interessi economici comunque afferenti il fratello ( la somma investita nella discoteca riferibile al ricorrente, peraltro solo genericamente richiamata in sentenza). 10.3 Piuttosto, rispetto all'intraneità del ricorrente ( che i giudici del merito nella sostanza delimitano temporalmente al periodo successivo alla liberazione LLimputato) ed a conferma della chiamata operata dal EL, sono altri i . momenti della decisione che giustificano una conferma della sentenza . impugnata, non adeguatamente contrastata, in parte qua, dal ricorso. . 10.3.1. Così deve ritenersi rilevante al fine l'incontro con i cugini IS, OC e CE ( il primo a capo della locale dopo l'omicidio LLomonimo cugino) nonché con IC DI e dunque con gli esponenti di massimo rilievo LLassociazione in questione. Incontro preceduto dalla telefonata tra IS RI e IC DI nella quale, con linguaggio criptico disvelato dalla logica interpretazione offerta dai giudici del merito, si faceva riferimento alla esigenza di incontrarsi per un "preventivo", termine convenzionale riscontrato all'interno del gruppo di riferimento laddove il summit da svolgere avesse ad oggetto comuni cointeressenze illecite ( si veda il riferimento al processo "1 Tenacia" richiamato a pagina 243). 10.3.2. Ancora più determinante è il riferimento alla protezione accordata al ON, soggetto già debitore del fratello del ricorrente, OC. In sentenza si da rilievo non tanto al credito vantato dal OC IS nei confronti del suddetto soggetto, per il quale si sarebbe attivato il ricorrente in 44 surroga. Piuttosto si rimarca l'attività, riferita al IS MB, tesa a tutelare il detto debitore da pretese di altri soggetti creditori, intenti ad usare nei suoi confronti i tipici metodi della intimidazione mafiosa;
soggetti dai quali il ON si difese ribadendo la protezione accordatagli dai IS e dunque dalla famiglia di maggiore spessore all'interno della locale di EG. Che tale protezione sia poi stata garantita dal ricorrente è dato probatoriamente incontroverso grazie alla intercettazione nel corso della quale il ON dá atto LLaggressione patita, eseguita da due soggetti con precedenti per partecipazione ad associazione mafiosa, dalla cui morsa lo stesso riuscì a divincolarsi proprio facendosi accompagnare dal IS MB, scelta questa che finì per tacitare le pretese dei suddetti aggressori. Tale episodio conferma per un verso che la protezione accordata al ON dal IS trovava un referente soggettivo nella scelta assunta in tal senso dall'MB, sintomo logico del rilievo per forza di cose da riconoscere al suddetto all'interno della locale : solo ad un soggetto intraneo, e con una posizione di rilievo, può infatti riconoscersi un ruolo tale da impegnare all'esterno il clan. E tale spessore partecipativo assume ancora più pregnanza, sul piano logico, come segnalato dai Giudici del merito con valutazione logica immune da incongruenze, laddove la figura LLintraneo abbia un rilievo tale da esondare i margini del gruppo di riferimento tanto da assumere autorevolezza anche in ambiti criminali esterni e costituire un argine alle iniziative criminali di appartenenti ad altre entità soggettive presenti nel mondo della criminalità organizzata. 10.3.3. La vicenda relativa alla tutela accordata al ON finisce per ascrivere un contenuto oggettivo al profilo partecipativo del ricorrente ben oltre gli ambiti del riscontro alla chiamata del EL E in parte qua il ricorso appare inadeguato. Sia perché si nega apoditticamente la linearità logica LLinterpretazione offerta al dato intercettato ( tanto, avuto riguardo alla prima intercettazione riportata a pagina 260 della sentenza del GIP, ritenuta, senza argomentazioni di rilievo, siccome descrittiva di una realtà 1. probatoria diversa da quella ritenuta in sentenza); sia, ancora, perché si offrono interpretazioni alternative della lettura della intercettazione relativa al colloqui tra ON e BR, non destinate ad inficiare il portato logico della valutazione del relativo substrato probatorio resa dai giudici del merito. 10.4. Un ultimo dato logico a sostegno del giudizio di responsabilità quanto alla partecipazione associativa è offerto dalla detenzione LLarma, con matricola abrasa e pronta all'utilizzo, rivenuta nella immediata disponibilità del ricorrente (segnatamente nel comodino vicino al letto all'interno della sua abitazione). 45 La CO distrettuale, ed il GU ancora prima, hanno attribuito al fatto un rilievo anche nell'ottica associativa attingendo al fine dalle stesse dichiarazioni LLimputato ( che ha dichiarato di detenere l'arma temendo sostanzialmente per la propria incolumità in ragione di quanto accaduto ad altri suoi familiari nel corso della guerra con gli TA). Da tale riferimento la CO ha ricavato il pieno coinvolgimento del ricorrente in quei momenti di fibrillazione;
coinvolgimento che con deduzione logica certamente scevra da incoerenze manifeste, è stata ritenuta coerente con il confermato giudizio sulla intraneità del ricorrente all'associazione contestata . Non si discute della decisività LLassunto Ciò che si intende rimarcare, . piuttosto, è che il dato argomentativo non è stato fatto oggetto di una critica, puntuale e specifica, con il ricorso, così da costituire un ulteriore utile tassello destinato a fondare la conferma della decisione impugnata. 10.5. Il motivo afferente l'aggravante relativa alla disponibilità delle armi da parte della associazione è inammissibile perchè non risulta proposto con l'appello e non può essere introdotto per la prima in sede di legittimità. In ogni caso è manifestamente infondato, sia per la posizione del IS all'interno del gruppo ( tale da escludere ogni dubbio rispetto alla consapevolezza della disponibilità delle armi pacificamente riferite allo stesso, considerando i reati riferiti al programma associativo, costantemente realizzati con l'uso di armi); sia, infine, per la detenzione LLarma cui si è fatto riferimento in precedenza, considerata la causale che ebbe a giustificarla nel quadro argomentativo evidenziato dai Giudici del merito. 10.6. La doglianza sulla pena si sostanzia, infine, in una critica al merito delle valutazioni spese per dosare la sanzione adottata, contestazione evidentemente eccentrica rispetto alle censure prospettabili in questa sede. 11. Ricorso nell'interesse di MA IO, assolto dal GU dall'imputazione associativa ma condannato, con decisione confermata in appello, per le . medesime imputazioni già considerate procedendo alla verifica relativa alla posizione del concorrente NO ( capi 11 e 11A). L Il ricorso è infondato, anche in ordine alla rilevata incompetenza territoriale, tema già in precedenza esaminato e rigettato . 11.1. La responsabilità del MA IO risulta puntualmente cristallizzata dal tenore di alcune intercettazioni che denotano adeguatamente la consapevolezza del ricorrente di detenere presso un terreno nella sua disponibilità armi riferibili al gruppo, prima assegnate al fratello LE ( e per conto di questi detenute dal EN) e poi ivi collocate alla morte del fratello. 6 646 Rispetto a tali riferimenti probatori, il ricorso, anche integrato dai motivi aggiunti, è gravemente carente . Quanto alla intercettazione del 6 giugno 2012 è pacifico, e non lo si contrasta nel ricorso, che l'interlocuzione tra NO e LA MA riguardava la collocazione delle armi all'interno del citato terreno nella disponibilità del ricorrente. Altrettanto pacificamente alla detta interlocuzione è presente il MA IO che tuttavia non partecipa attivamente al colloquio. La difesa sostiene che tale dato lasciava il dubbio che, nei tratti di interesse relativi al colloquio intercettato, il ricorrente potesse essersi allontanato o comunque non essere in condizione di ascoltare. Si tratta, all'evidenza di una mera supposizione, di una congettura che dá luogo ad una alternativa non tale da sradicare il portato della decisione assunta che fa piuttosto legittimo affidamento sul dato in forza al quale il ricorrente era presente mentre gli altri due concorrenti discutevano delle armi oggetto della imputazione. E' a dirsi, peraltro e con decisività più radicata, che l'elemento essenziale della decisione non appare neppure quello desunto da tale colloquio. Piuttosto, emerge dall'ulteriore colloquio, sempre occorso tra l'LA e il NO ( assente il ricorrente) nel corso del quale i due fanno riferimento alle attività di manutenzione delle armi;
al luogo di collocazione delle stesse;
ed al ruolo LLIO, attivo nella collocazione della armi e preoccupato per il possibile disvelamento delle stesse da parte di terzi ( NO si riferisce ad un marocchino e, si rimarca in sentenza, nell'azienda del ricorrente era frequente l'utilizzo di manodopera di quella nazionalità). Questo riferimento probatorio supporta due conclusioni immuni da incoerenze logiche manifeste: le armi erano collocate nel casolare posto all'interno del terreno nella disponibilità del ricorrente;
il ricorrente non solo era conoscenza della detenzione ma anche del luogo di imbosco, curandone l'aspetto in uno al NO. 11.2. Né il ricorso nè i motivi aggiunti prendono in considerazione tale intercettazione si che l'impugnazione deve ritenersi aspecifica su un punto essenziale LLargomentare dei Giudici del merito. Per contro, viene dato risalto ad aspetti inconferenti perchè i punti di valutazione assertivamente pretermessi nel ritenere dei Giudici del merito rivendicati con il ricorso sono privi di decisività rispetto al portato strutturale del percorso argomentativo tracciato a fondamento della condanna;
decisività, in particolare, neppure addotta quanto alla necessaria specificazione degli elementi argomentativi attraverso i quali sostenere che le dichiarazioni del AN, non considerate dalla CO distrettuale, fossero in grado, se non di inficiare anche 47 solo indebolire gli elementi logici desunti dalla lettura del sopra rassegnato, e non adeguatamente contrastato, diverso, ma al contempo determinante, riferimento probatorio. 11.3. Il portato complessivo della motivazione sgombra il campo dai rilievi critici addotti in ordine ai profili soggettivi LLaggravante ex art. 7 legge 203/91 o a quelli oggettivi della aggravante di cui al nr 1 LLart. 112 cod.pen.. In particolare, l'accertamento reso in sentenza, consente di fotografare una situazione in forza alla quale la custodia delle armi del gruppo associativo in contestazione ha visto una linea di continuità soggettiva nei due fratelli del ricorrente, prima LE, poi deceduto, e poi LA, entrambi partecipi della medesima associazione pur se in momenti diversi. E tanto, in ragione dei legami familiari correnti con i detti partecipi, filtrati dal ruolo svolto dal ricorrente nell'assicurare la custodia delle armi in questione, consente di deprivare di rilievo la contestazione afferente la rivendicata inconsapevolezza della finalizzazione della condotta riscontrata. Del pari, il certo coinvolgimento di diverse persone nella filiera che ebbe ་ ་ ་ soggettivamente a colorare la citata detenzione delle armi in oggetto, ben oltre la porzione di imputazione descritta ai capi 11 e 11 A immediatamente riferita al ricorrente, giustifica anche l'applicazione l'aggravante di cui all'art. 112 nr 1. 11.4. Sulle generiche, coerentemente motivate con riferimento alla gravità della condotta per le caratteristiche delle armi custodite, è comunque sufficiente : evidenziare la inammissibilità della relativa doglianza, priva della indicazione degli elementi di segno positivo che, pretermessi dalla CO, avrebbero potuto giustificare un giudizio di segno opposto 12. Sono infondati anche i ricorsi prospettati nell'interesse di MA LA condannato, con doppia conforme, per l'imputazione associativa e per i capi 11 e 11 A. 12.1. La decisione impugnata muove dalla responsabilità per i fatti di cui alle imputazioni sub 11 e 11 A. Rispetto a tali contestazioni i ricorsi sono se non in radice inammissibili per genericità, palesemente infondati. La responsabilità risulta argomentata dalla CO distrettuale attraverso il dipanarsi dei medesimi profili probatori che hanno portato alla condanna del NO e del fratello IO. Il ritenere dei Giudici del merito riposa in particolare sulle dichiarazioni del EL ( cui nel ricorso non si presta alcuna attenzione) quanto alla originaria devoluzione della custodia delle armi al MA LE ed alla sostanziale coincidenza delle stesse con quanto da ultimo sequestrato al NE;
passa, ancora, dal riferimento alle intercettazioni dei colloqui tra il 48 NO ed il ricorrente dai quali emerge la detenzione di armi presso il capannone nella disponibilità del fratello IO;
trova un punto di chiusura nell'affermazione del EL in forza alla quale le armi trovate nella disponibilità del NE costituivano ciò che residuava LLarsenale del gruppo. Diversamente da quanto ritenuto nel ricorso ( a firma del difensore Terranova) la sentenza di appello motiva adeguatamente e con linearità logica quanto alle regioni della coincidenza anche parziale, tra le armi detenute dai MA e ' quelle riscontrate nella disponibilità del NE ( si veda pagina 230 della motivazione). In particolare viene dato risalto ai prelievi che il NE operava dal luogo di imbosco nella disponibilità dei De AS, fatto emergente dall'intercettazione che vide protagonista il NO ed il ricorrente già citata;
sia, ancora,dalle caratteristiche del sacco che conteneva le armi rivenute presso il NE, compatibile con quelli utilizzati dalla impresa del MA IO ( si veda quanto già segnalato a proposito del NO). Su tali snodi argomentativi i ricorsi tacciono integralmente. E si tratta di elementi che tracciano adeguatamente anche i profili afferenti l'aggravante ex art. 7 legge 203/91, anche prescindendo da quanto si dirà da qui a poco sulla stessa intraneità del ricorrente, fatto logicamente decisivo al fine giacché la ' consapevolezza dei prelievi operati dal NE rendeva inequivoca al ricorrente la riferibilità delle armi in questione all'associazione. 12.2 Ferma la responsabilità per le imputazioni di cui ai capi 11 e 11 A ci si trova innanzi, dunque, ad un elemento fattuale piuttosto forte, quello della custodia operata dal ricorrente, nell'interesse LLassociazione di riferimento, di armi costituenti l'arsenale a disposizione della cosca;
elemento che, per quanto non decisivo nell'ottica della partecipazione associativa ( non lo è stato, nel ritenere dei giudici del merito, per gli altri due concorrenti nei medesimi fatti), rappresenta comunque una chiave di lettura non indifferente LLulteriore materiale probatorio relativo alla posizione del ricorrente. Materiale probatorio, quello posto a fondamento della contestazione associativa, che trova una sponda di riferimento di certo rilievo nelle dichiarazioni del AN - dalle quali emerge la intraneità del MA LA, affiliato dopo la morte del fratello LE - ma che, a loro volta, si poggiano su un letto indiziario di per sé dotato di una valenza probatoria autonoma, destinato a stagliare anche isolatamente la responsabilità del ricorrente per la imputazione associativa. 12.2.1. In questa cornice di riferimento, ritiene la CO dotato di primario rilievo ponderale l'atteggiamento tenuto dal ricorrente dopo l'acquisita consapevolezza del pentimento del AN. Decisive al fine sono le intercettazioni relative: 4 949 al colloquio riportato al fl 261 dal quale emerge la forte preoccupazione afferente le conseguenze di tale collaborazione nella consapevolezza dello spessore criminale del collaborante, definito autore di tutti gli omicidi " ( e in 11 parte qua, alla nota 10, la CO non manca di segnalare che solo l'intraneità del ricorrente poteva giustificare una consapevolezza del rilievo da ascrivere al AN ) ; al colloqui con l'altro sodale RA, sempre afferente tale collaborazione, nel quale il ricorrente si mostra preoccupato di un possibile coinvolgimento in una estorsione mentre l'interlocutore rimarca che il problema semmai è il disvelamento di fatti utili alla contestazione associativa, sintomo logico di una problematica necessariamente comune. Questi due elementi, letti attraverso il fatto di cui ai capi 11 e 11 A e considerati i rapporti correnti con altri sodali ( NE e soprattutto RA, caratterizzati da uno svolgimento dei colloqui per quest'ultimo, chiaramente denotanti la ' natura illecita degli argomenti trattati si veda quanto segnalato in sentenza in ordine al significato logico da ascrivere diverso atteggiamento tra i colloqui telefonici, connotati da distacco e formalità nel dubbio della possibile intercettazione, e quelli oggetto di captazioni ambientali) danno corpo, ad opinione della CO, ad un quadro probatorio già adeguato per definire la responsabilità associativa, finendo per rendere assolutamente recessive, perchè relative ad un substrato probatorio secondario e residuale, tutte le contestazioni mosse nei ricorsi quanto alle dichiarazioni del AN e in primis alla sua attendibilità soggettiva. 12.2.2. Le stesse sono comunque infondate. Quanto alla credibilità soggettiva del AN, sono due le ragioni di doglianza. Si contrasta la credibilità in sé del collaborante, nel contrasto con le affermazioni rese dal EL con riferimento all'omicidio ES, situazione questa cui la CO risponde con puntualità nell'esaminare a monte l'attendibilità dei due collaboranti e rispetto alla quale argomentazione nei ricorsi non si muove alcuna critica dotata della necessaria specificità. 'Ancora si fa riferimento alla affermata sussistenza di presunte ragioni di rancore legate ad una supposta relazione sentimentale del ricorrente con la moglie del collaborante. Sul punto è agevole affermare che alla questione avrebbe potuto assegnarsi un portato se si fosse data dimostrazione che di tale possibile relazione il collaborante era venuto a conoscenza, giacchè solo tale consapevolezza o il sospetto della stessa avrebbe potuto a monte giustificare un approfondimento del tema sul versante della genuinità del narrato del AN avuto riguardo alla posizione LLasserito rivale. 50 Tale presupposto, di fatto e logico, imprescindibile non viene neppure nei ricorsi e nei motivi aggiunti laddove le difese si prospettato, tuttavia, limitano a richiamare le preoccupazioni in tal senso in via prospettica ' palesate dal ricorrente ( alla segretaria) ma nulla adducono in punto alla conoscenza del dato da parte del collaborante al momento delle sue propalazioni. Il narrato del AN non trova ragioni di conflittualità oggettiva con il diverso tenore delle propalazioni del EL, che ha escluso la intraneità di appartenenti alla famiglia MA diversi dal defunto LE. Quest'ultimo collaborante, infatti, come segnalato dai Giudici del merito, limita le sua affermazioni ai fatti di sua conoscenza, per forza di cose precedenti al suo arresto, mentre l'affiliazione del ricorrente è intervenuta successivamente, all'epoca della gestione del AN. E deve ritenersi solo una mera supposizione quella della conoscenza di vicende successive afferenti la vita LLassociazione che, per quanto suggestiva in ragione del ruolo apicale del EL, a fronte di un dato così decisivo ( quello della detenzione ) e della specificità del tema (relativa ad una singola affiliazione), tuttavia rimane sul piano delle mere congetture ove non comprovata. La linearità del racconto del AN, poi, seppur progressivamente accusatorio, non soffre di gravi e manifeste ragioni di inconciliabilità logica. Le incertezze sulla affiliazione del ricorrente trovano una valida giustificazione nel tempo trascorso rispetto alla congerie di dati offerti dal propalante. E la lamentata inverosimiglianza di una affiliazione così repentina, priva di filtri preventivi ( il collaborante ha affermato che non conosceva il MA prima della morte del fratello del ricorrente e che questi non era a conoscenza della sua intraneità e malgrado tanto, venne rapidamente affiliato con una rapida ascesa : gerarchica tanto da essergli stata conferita la dote della camorra) dà corpo ad una prospettazione comunque travolta dal portato oggettivo del materiale indiziario esterno al narrato del collaborante, tale da fungere, più che da riscontro, da autonomo fondamento della responsabilità. Nel valutare, infine, il narrato del collaborante non può non rimarcarsi la forza probatoria delle sue affermazioni laddove si segnala che venne assegnata all'LA la gestione della armi prima conferita al fratello LE ( custodia quest'ultima mediata dall'intervento del EN): dato, questo, definitivamente conclamato, per quanti sopra evidenziato dalla conferma della responsabilità per i capi 11 e 11 A nei termini sopra riferiti, emersa aliunde rispetto al propalato del collaborante. 12.3. Quanto agli ulteriori temi di ricorso ( addotti dal difensore AZ) non coperti dalle pregresse valutazioni e segnalatamente, l'applicazione della 51 aggravante ex art. 112 nr cod.pen. e il tema della competenza territoriale si ritiene sufficiente il riferimento alle argomentazioni spese in precedenza. 13) Ricorso nell'interesse Di NO EP, condannato in entrambi i gradi di giudizio per l'imputazione associativa e per i capi relativi alle armi originariamente custodite nel sottotetto del locale di Brugnano a disposizione del fratello RE (capi 10 e 10A). Il ricorso è inammissibile. 13.1. Non vi è motivo di ricorso sui capi 10 e 10 A, caratterizzati peraltro dall'aggravante ex art. 7 legge 203/91, per la agevolazione garantita agli interessi della associazione di cui al capo sub 1 . Quanto alla imputazione associativa la sentenza muove dalle circostanze in fatto destinate a stagliare la responsabilità del ricorrente per le superiori imputazioni che riguardavano armi detenute nell'interesse della cosca, originariamente custodite dal fratello RE per scelta del EL. Armi, queste solo in parte rinvenute in esito alle due perquisizioni operate in danno del Di NO RE, perché sfuggite al controllo in quanto riposte nel locale sottotetto del cespite oggetto di perlustrazione e che furono recuperate dal ricorrente su mandato del fratello e consegnate, per quanto indicato dal EL, sempre dal EP, al collaborante. 13.2. La decisione sulla partecipazione associativa riposa anche sulle convergenti dichiarazioni di EL e AN, che lo descrivono come affiliato, con la qualifica di picciotto, partecipe a riunioni e summit. Vero che la considerazione ascritta al ricorrente, come emergente dalle propalazioni, era piuttosto modesta. Ma tanto non vale ad asseverarne un ruolo di mera inerzia, privo di aspetti dinamici e funzionali destinati a conclamare la disponibilità rispetto al gruppo di riferimento. Può convenirsi sulla non decisività della mera affiliazione formale o della partecipazione a riunioni non meglio definita quanto al tipo di presenza assicurata dal ricorrente. Ma sono i fatti descritti nella imputazione di cui ai capi 10 e 10 A, che danno concretezza alle chiamate dei due collaboranti, dando riscontro alla avvenuta esecuzione, da parte del ricorrente, di compiti non meramente passivi svolti nell'interesse LLassociazione, relativi, peraltro, a snodi nevralgici LLazione criminale del gruppo (quali non possono non essere considerate le armi in dotazione dello stesso) Assume un portato rilevante al fine la conoscenza, da parte del ricorrente, del luogo di allocazione delle armi : in parte qua l'interpretazione della intercettazione richiamata dalla CO distrettuale non merita censure sul piano della logicità della lettura offerta giacchè, come evidenziato in sentenza, è lo 52 stesso ricorrente nel colloquio con il fratello ad indicare le armi contenute nel sottotetto quale oggetto della iniziativa conferitagli. Ancora, è da ritenersi decisiva l'importanza LLincarico delegatogli, dato confermato dalle dichiarazioni del EL, segno comunque di una fiducia coerente ad un giudizio di incontroversa intraneità. Del resto, che il ricorrente fosse soggetto intraneo emerge dall'ulteriore intercettazione nel corso della quale , interloquendo con il OC IS, soggetto di spicco della locale di EG, lamenta l'assenza di una puntuale assistenza garantita dal gruppo in favore dei due parenti detenuti, IM e RE. E tanto costituisce sintomo inequivoco ( per l'argomento trattato, lo spessore LLinterlocutore e il contenuto della rivendicazione) di un rapporto che non non poteva trovare fonte diversa sevnella ovvia intraneità alla medesima compagine. Tale argomento nel gravame non viene fatto oggetto di contestazione alcuna. 13.3. In ordine alle generiche la motivazione resa dalla CO non merita censura alcuna perché, già completa grazie al riferimento ai precedenti del ricorrente, ritenuti ostativi al fine, non è inficiata dalla mancata considerazione del peso da ascrivere al Di NO all'interno della compagine criminale di riferimento, trattandosi di argomento già preso in considerazione nel determinare la pena non ritenuto ion coerenza tale da poter incidere anche sulle dette attenuanti 14. Ricorso nell'interesse di ER OR LI, condannata in primo e secondo grado per favoreggiamento ex art. 378 cod.pen. Segnatamente, quale dipendente della Banca di Desio, per aver comunicato al cliente MA CE, correntista della banca, notizie secretate relative alla pendenza di indagini poste in essere dalla DDA di Milano nei confronti del suddetto, disvelate dalle richieste di accertamenti bancari rivolte alla AG procedente e relative ai conti intrattenuti dal MA presso il citato istituto di credito. Coglie nel segno il ricorso laddove si denunzia l'evidente inidoneità del materiale probatorio in atti quanto al disvelamento LLelemento soggettivo del reato in contestazione. E' noto che per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche LLautorità; occorre, cioè, che l'agente abbia volontariamente posto in essere una condotta che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche. Nel caso, l'insieme delle intercettazioni posto a fondamento delle due condanne di merito, puntualmente segnalato nel ricorso anche attraverso la immediata 53 allegazione delle relative trascrizioni, non consente di asseverare la decisione contrastata proprio con riferimento alla consapevolezza, in capo alla ricorrente, che la richiesta di informazioni veicolata alla banca, riguardasse investigazioni immediatamente afferenti il cliente reso edotto del dato. In particolare, assumono una importanza decisiva le due intercettazioni (allegate per intero al ricorso) riportate ai fl 5 ( dal punto sub 3). 6 e 7 della I impugnazione, dal cui tenore emerge, con una chiarezza destinata ad assorbire ogni ulteriore approfondimento, la convinzione della ricorrente di disvelare al MA la presenza di una richiesta di informazioni, veicolata alla banca, relative al procedimento in corso legato alla morte, in un sinistro stradale, del fratello del MA stesso. In tal senso, depone l'inequivoco riferimento al citato procedimento, altrimenti assolutamente distonico rispetto al portato integrale del colloquio;
procedimento in relazione al quale il MA aveva ricevuto, poco prima del colloquio intercettato, una comunicazione, dato già a conoscenza della stessa ER giacchè lo stesso MA l'aveva resa edotta del contenuto della lettera all'uopo ricevuta ( nella conversazione delle ore 12.06 occorsa nella stessa giornata LLasserito disvelamento incriminato). Non a caso, peraltro, la stessa ricorrente, sempre nel corso dello stesso colloquio nel corso del quale si sarebbe consumata la condotta contestata finì per 夕 sollecitare il cliente a controllare se il numero del procedimento segnalato coincideva, come era sua convinzione, con quello oggetto della lettera relativa al sinistro che ebbe a coinvolgere il fratello del MA anche con riferimento al nominativo del Procuratore che ebbe a formalizzare la richiesta di informazioni bancarie. Tanto costituisce sintomo evidente, non coerentemente valorizzato dai giudici del merito, LLerrore nel quale ebbe ad incorrere l'imputata, certa, al momento della propalazione contestata, di riferire dati che non riguardavano immediatamente il MA per fatti di reato allo stesso ascrivibili, essendo al più consapevole, malgrado l'enfasi, non decisiva, mostrata nel segnalare al cliente le conseguenze del disvelamento ( non ti ho detto niente sennò mi portano via con le manette), di contravvenire alle procedure bancarie cui comunque era sottoposta. Da qui l'annullamento, senza rinvio, della decisione adottata perché il fatto non costituisce reato. 15) Ricorso nell'interesse di RA RE condannato in primo grado e in appello per l'imputazione di cui al capo 1 e per la detenzione di due fucili 54 automatici consegnatigli dal EL e acquistati con i proventi della estorsione EA. I motivi di ricorso, una volta superato il tema della incompetenza territoriale, addotto con la prima doglianza, si sono rivelati infondati e portano alla reiezione della impugnazione. 15.1. Il primo fondamento sotteso alla responsabilità per la imputazione associativa si rinviene nelle dichiarazioni accusatorie del EL che descrive il ricorrente come soggetto già affiliato in CA ( con la dote della camorra ) che si sarebbe "chiamato il posto" presso la locale di NO su sollecitazione del fratello LE. Soggetto, quest'ultimo, giudicato in primo grado a assolto dalla imputazione associativa perché, malgrado potesse ritenersi certamente affiliato in senso formale alla locale a giudizio, non avrebbe avuto il tempo di concretizzare siffatta qualifica per la brevità del periodo in cui ebbe a stazionare, libero, nel territorio di riferimento, a cavallo tra il fine pena per la condanna per il triplice omicidio di LL e la custodia in carcere applicatagli per l'omicidio Calabretta, fatti di incontroversa matrice "ndranghetista" per i quali è già caduto il giudicato in ragione di quanto evidenziato in sentenza. L'affiliazione, per quanto riferito dal EL, sarebbe avvenuta presso il garage di un edificio in costruzione di proprietà del EL alla presenza di altri soggetti di assoluto spicco della locale tra i quali non solo il già citato fratello LE, ma anche ES ME, AN, NE, IC, OC f IS. Secondo quanto evidenziato in sentenza il dato offerto dal EL trova conferma nelle dichiarazioni del AN nonché in un servizio di osservazione reso in occasione del citato summit. 15.1.1. I rilievi contenuti nel ricorso su tali momenti del propalato non sono fondati. La difesa cade in una prima contraddizione logica;
per un verso contesta che il RA ebbe a partecipare alla riunione non trovando tanto adeguato riscontro nella OCP e nelle dichiarazioni del AN;
in secondo luogo, ci si lamenta del fatto che sarebbe stato travisata la doglianza con la quale veniva comunque fornita la ragione causale di tale partecipazione. Delle due l'una, tuttavia . O il ricorrente era presente, potendosi poi discutere delle causali che giustificavano siffatta partecipazione valutando quelle di segno opposto indicate dalla difesa;
o, per contro, non vi partecipò affatto. Piuttosto, la verifica delle argomentazioni spese sul punto dai giudici del merito non merita censura alcuna, anche prescindendo dalla implicita ammissione ricavabile sul piano logico dalle tesi difensive. 55 15.1.2. La partecipazione all'incontro narrato dal EL trova riscontro nelle dichiarazioni del AN, che ha confermato la riunione per avervi partecipato con il fratello del ricorrente, il ricorrente, il figlio del ricorrente, il ES e il NE, il tutto in termini di pressochè integrale sovrapponibilità al narrato LLaltro collaborante. Le dichiarazioni del AN sono contrastate nel ricorso in termini evidentemente inadeguati. Non si fa cenno al contenuto delle stesse, ovvero a profili di inconciliabilità logica del narrato destinati a minarne intrinsecamente il portato. Si lamenta, piuttosto ( al punto 4 del secondo motivo di ricorso) l'inattendibilità del narrato del collaborante, per le contraddizioni intrinseche che ebbero a connotarlo, avuto riguardo alle fasi del racconto inerenti i fatti successivi all'arresto del EL. Ma non si precisa in che termini tali considerazioni critiche, prescindendo dal merito e dalla stessa aspecificità della doglianza, priva di confronto con le valutazioni spese sul punto sia dai Giudici distrettuali che dal UP sulla attendibilità soggettiva del AN e intrinseca del suo narrato, possano incidere sulle dichiarazioni del chiamante sul punto che occupa che, nel caso, avuto riguardo all'episodio in questione, si riferiscono peraltro a condotte pacificamente precedenti all'arresto del EL. fo 15.1.3. Altro riscontro alle dichiarazioni del EL è offerto dal servizio di osservazione posto in essere nell'occasione di tale incontro. - al cantiere ove risultava Da tale atto di indagine emerge l'avvenuto accesso collocato il box teatro della riunione riferita dal EL di alcune auto, una - delle quali con all'interno il EL e il ES a altri soggetti rimasti non identificati. Si fa riferimento anche alla presenza di altra auto riferibile alla impresa del ricorrente, nonché, infine, all'auto del AN. Infine, emerge che l'auto del ricorrente risultava posteggiata a pochi metri di distanza. Tali risultanze ancora di più confermano il propalato del EL quanto alla riunione nella quale avvenne la affiliazione del RA, in linea con quanto puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata. Vero è che non emerge, con assoluta certezza, la presenza del ricorrente siccome definitivamente cristallizzata dal citato servizio. Al fine perseguito, tuttavia, assume assoluto rilievo la presenza, nelle immediate vicinanze, LLauto del ricorrente, tanto costituendo adeguato riscontro individualizzante delle dichiarazioni del EL, non occorrendo spazi di dimostrazione ancora più marcati, coerenti piuttosto alla prova in sè del dato ed eccedenti l'ambito 56 integrativo proprio del mero riscontro esterno ex art. 192 comma III cod.proc.pen. 15.1.4. Confermata la riunione, cui ebbero a prendere parte i sodali di maggiore rilievo nella locale, resta da dire della causale della stessa , che EL e AN ascrivono alla chiamata del posto da parte del RA e che la difesa giustifica con la compravendita di un immobile, venduto dal EL al ricorrente e comprovato dalla fattura prodotta. I giudici del merito non hanno assegnato a siffatta indicazione giustificativa una valida credibilità, smentita dalla incoerenza che corre tra l'argomento addotto (non meglio precisato e comunque afferente ad un affare occorso esclusivamente tra imputato e collaborante) e le presenze soggettive riscontrate, sia per numero ( eccedente gli interessati alla vendita) che per rilievo ponderale nell'ottica associativa ( era presente il vertice della locale ), dato quest'ultimo evidentemente lineare al tenore della propalazione dei chiamanti. 15.2. Non colgono nel segno neppure i dubbi evidenziati in ordine alla attendibilità dei chiamanti. IL ricorso non si confronta con la dovuta puntualità con le due sentenze di merito avuto riguardo al tema in oggetto. In particolare, non tiene conto del portato complessivo della valutazione spesa dal UP prima e poi dalla CO distrettuale, che ne ha pedissequamente f riproposto la verifica per la ritenuta conformità di giudizio, nel valutare l'attendibilità dei collaboranti e del loro narrato. Valutazione, questa, che, diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, risulta effettuata, in linea con il costante orientamento espresso da questa CO sul tema, secondo il sistema delle tre fasi progressive, e dunque accertando prima . l'attendibilità soggettiva dei chiamanti ( si veda dal FI 78 ), passando poi dalla credibilità intrinseca del relativo narrato, posizione per posizione in ragione dei diversi fatti propalati, e finendo per rintracciare i necessari riscontri esterni utili a definire il relativo percorso probatorio. 15.2.1. Avuto riguardo poi al tema della attendibilità del EL, sul quale si + concentra la gran parte della doglianza sul punto sollevata dalla difesa del ricorrente (al motivo sub V°), va considerato al fine che: con riferimento al profilo della credibilità in sè del dichiarante, quasi tutti i temi sollevati con l'appello e qui ribaditi con il ricorso di legittimità sotto il versante del difetto di motivazione trovavano già puntuale risposta nella decisione di primo grado (si veda in particolare a far punto dall'ultimo capoverso di pagina 80 rispetto alla pericolosità del collaborante disvelata dalla misura di prevenzione applicata o ancora con riferimento alla progressiva assunzione di responsabilità in ordine all'omicidio del OV), con indicazioni argomentative prive di 57 incoerenze logiche manifeste, implicitamente fatte proprie dalla decisione di appello;
la ragione di specifica inattendibilità soggettiva del EL in ragione dei peculiari rapporti con il RA (alterati dal debito per il mancato pagamento del corrispettivo della casa da questi acquistata da potere del collaborante) risulta affrontata dalla CO distrettuale e superata con considerazioni immuni da censure ( il modesto rilievo da ascrivere ad un debito peraltro non così consistente rispetto alla gravità LLaccusa, fortemente riscontrata, inoltre, da momenti oggettivi esterni di riscontro) e senza che la pretermissione del dato relativo al protesto di un assegno del RA ( fatto levare dal EL) emesso a tacitazione di tale debito possa condurre a conclusioni diverse (trattandosi di conseguenza fisiologica al citato inadempimento che lascia immutati i termini di LĮ. una situazione soggettiva di per sé non decisiva); i profili di generale inattendibilità intrinseca del narrato del EL (denunziati già con l'appello a pagina 36 del relativo ricorso), esposti in termini tali da rifluire più sulla credibilità soggettiva del collaborante che sul profilo oggettivo del suo narrato, si connotano tuttavia per la sostanziale inconsistenza delle imprecisioni e genericità all'uopo esposte, travolte, per come segnalato già dal UP (si veda pagina 81 della sentenza di primo grado), dal contenuto complessivo delle propalazioni dimostrative di una perfetta conoscenza LLambiente, delle 11 persone,dei fatti" tali da rendere indifferenti al fine modestie discrasie e apparenti antinomie che non inficiano il giudizio sul EL e sul suo narrato, peraltro verificati positivamente in diversi giudizi divenuti definitivi anche in esito al controllo di legittimità sul punto, così come più volte ribadito dai Giudici del merito. 15.2.2. Rispetto al AN ed alla attendibilità soggettiva del relativo narrato, poi, il dubbio prospettato in ricorso ( l'autonomia del narrato essendo iniziata la sua collaborazione quando al citato collaborante erano già state disvelate le dichiarazioni del EL) risulta aspecifico rispetto alle diverse considerazioni spese nelle due sentenze di merito dalle quali emerge, senza che il ricorso ne contrasti adeguatamente il portato logico : che le ordinanze citate dalle difese, portate a conoscenza del AN e contenenti le dichiarazioni del EL, erano secretate avuto riguardo ai temi poi riferiti dal AN siccome coincidenti con quanto riportato dal precedente collaborante (cfr quanto osservato dalla CO alle pagine 276 e 281) ; che, in ogni caso, come correttamente segnalato dal UP (si veda pagina 84), una tale eventuale conoscenza non inficia in radice, di per sé, la credibilità del nuovo collaborante ove non si dimostri che le due dichiarazioni, frutto di collaborazioni successive, siano il portato se non di accordi collusivi, di una 58 suggestione o anche di una volontaria strumentalizzazione, tutte situazioni che, solo se comprovate, sono destinate ad inficiare l'autonomia delle chiamate;
che di tale convergenza, preordinata o anche solo involontaria, non vi era traccia adeguata nelle emergenze processuali e che anzi dal contrasto sorto tra le ' dichiarazioni dei due collaboranti quanto al coinvolgimento del EL nell'omicidio di ES IO ( che il AN ascrive all'altro chiamante sconfessandone la dichiarazione di estraneità al fatto) risultava cristallizzata una evidenza di segno contrario, segno della autonomia delle due fonti dichiarative. 15.3. La CO distrettuale, oltre al dato , sopra confermato, della affiliazione per chiamata del ricorrente, ascrive particolare rilievo alle fibrillazioni emerse, nei colloqui captati che hanno visto protagonista il ricorrente ( con il MA LA, per quanto già segnalato esaminandone la posizione, nonché con alcuni parenti che si trovavano in CA), in esito alla notizia del possibile pentimento del AN. Il tutto in segno di evidente preoccupazione per il possibile disvelamento di profili partecipativi non ancora compiutamente disvelati, così da confermare la intraneità ritenuta. In parte qua, la lettura delle captazioni offerta dai giudici del merito appare lineare al dato e immune da manifeste incongruenze. Per contro il ricorso ( motivo sub III) deve ritenersi eccentrico ai poteri di rilievo in sede di legittimità perché si offre alla CO una lettura alternativa del dato senza prima addurre adeguati profili di manifesta illogicità della interpretazione contrastata del medesimo substrato probatorio resa dai giudici del merito. 15.4. Assume infine un portato determinante, anche nell'ottica associativa, la condanna del ricorrente per la detenzione di due fucili, consegnatigli dal EL dopo averli acquistati investendo al fine, nell'interesse del gruppo, i proventi dall'estorsione EA. Il fatto, che trova supporto nelle dichiarazioni del EL siccome confermate dal AN, come è di tutta evidenza riveste un rilievo, per la causali che giustificarono siffatta dazione in custodia, che va oltre la singola imputazione, dando, piuttosto, un concreto, dinamico e funzionale, contenuto alla partecipazione associativa contestata al RA, così da rimuovere alla radice i dubbi in diritto sollevati dalla difesa con il motivo sub VI. 1 15.4.1. Rispetto alla contestazione legata alla imputazione di cui al capo 12 la difesa ( con le osservazioni contenute nel motivo sub IV) adduce la intrinseca inattendibilità del narrato del AN che, proprio con riferimento alle armi in questione ed alla custodia assertivamente conferita al RA, non solo farebbe riferimento a notizie assunte dal EL e comunque acquisite dalla lettura della ordinanze che riportavano il propalato dello stesso, ma sarebbe caduto in 59 : diverse contraddizioni nei diversi momenti evolutivi e progressivi del relativo : racconto. 15.4.2. Il motivo è manifestamente infondato, non riscontrando la CO le discontinuità logiche rivendicate dalla difesa nel motivo che occupa rispetto ai : diversi momenti del propalato. Si è già detto della autonomia del racconto del AN quanto alle informazioni offerte agli inquirenti dal EL in esito alla sua collaborazione. Va aggiunto che il dato offerto sul punto dal AN non soffre neppure di circolarità genetica ( per averlo comunque assunto a conoscenza, prima della collaborazione, sempre dal EL). Tanto perché, per quanto evidenziato anche nel ricorso, nel corso LLinterrogatorio del 16 maggio 2012 il collaborante in questione confermò, esplicitamente compulsato sul punto dal PM, di aver avuto conferma di siffatto passaggio dallo stesso RA RE il quale ebbe anche a renderlo edotto della attuale collocazione dei fucili, segno di un percorso, quello afferente la custodia delle dette armi, che l'imputato evidentemente conosceva, in linea con il mandato originario conferitogli dal EL e da questi riferito agli inquirenti. Il contenuto del racconto del AN anche nei tratti riprodotti con il ricorso, infine, non soffre di effettive contraddizioni quanto al coinvolgimento del RA. Tanto perchè in tutte le dichiarazioni rese nei diversi interrogatori allorquando il collaborante ha legato il nominativo LLimputato alla disponibilità delle armi in questione, tale correlazione è stata costantemente offerta propalando la medesima versione, coincidente con quella sopra riportata, resa il 16 maggio 2102 il EL gli avrebbe infatti riferito che i due fucili, dopo l'acquisto, furono consegnati al RA;
il RA, a sua volta, quando il AN lo compulsò sull'argomento, ebbe a confermargli la indicazione offerta dal precedente capo della locale e pur non essendo nella immediata disponibilità delle armi, forni al nuovo vertice della associazione la puntuale segnalazione del luogo di imbosco attuale delle stesse, sempre costantemente e uniformemente indicato dal collaborante. Da qui la inconsistenza dei motivi volti a contrastare l'imputazione di cui al capo 12 e, per l'effetto logico derivato sopra rassegnato dalle emergenze in fatto di tale contestazione anche l'infondatezza della doglianza adotta con il motivo ' sub VI. 15.5. Resta da dire infine delle contestazioni ( motivo sub V, punto 2) volte a privare di rilievo il dato, pure contenuto nella motivazione contrastata, legato all'incontro del 28 febbraio 2010 presso il tiro al volo di Tromello in occasione del 60 quale ai fratelli RA furono conferite ulteriori doti rispetto a quelle già possedute. La circostanza non assume un portato decisivo, tuttavia, perchè si inserisce all'interno di un quadro probatorio già definitivamente cristallizzato ed assume un valore meramente residuale destinato al più a meglio supportare un giudizio di colpevolezza, quanto alla imputazione associativa, per altri versi già adeguatamente poggiato sugli altri elementi probatori emersi dalle decisioni di merito per come sopra rassegnati. La relativa disamina, in coerenza, si rende inutile perché nulla aggiunge ad una situazione già adeguatamente definita il fondamento della responsabilità per la imputazione associativa finirebbe infatti per restare insensibile anche al riscontro della correttezza della impostazione difensiva rivendicata con la doglianza in questione quanto alle lamentate incertezze argomentative assertivamente riscontrate nella ricostruzione del dato in disamina. contestazione legata alla15.6. Infine è assolutamente generica la determinazione della pena, coerentemente rapportata alla gravità del fatto con spazi argomentativi, avuto riguardo al tenore delle due decisioni di merito, 良 sovrapponibili sul punto in ragione della conformità delle due valutazioni, da ritenersi certamente esaustivi tenendo a mente in particolare, il modesto discostamento dal minimo edittale applicato nel caso. Rispetto alle generiche, infine, manca l'indicazione di elementi di segno positivo, comunque non assorbiti dalla valutazione spesa nel dosare la pena, pretermessi dal Giudice distrettuale e potenzialmente utili a sostenere una decisione diversa da quella del mancato disconoscimento. 16) Ricorso nell'interesse di GA AT, condannato in primo e secondo grado sia per l'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. di cui al capo 1 che per il fatto di cui al capo 31, sanzionato ex art. 73 LS. Sono fondate le contestazione mosse con riferimento alla motivazione sottesa alla confisca e quelle inerenti la valutazione sulle generiche, nel caso integralmente pretermessa. 16.1. Il primo motivo è infondato. Secondo il costante orientamento espresso sul tema da questa CO deve ritenersi non sindacabile nel merito il decreto di riapertura delle indagini ' trattandosi di atto inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012 - dep. 18/04/2012, P.G. in 61 proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252323, orientamento da ultimo ribadito da questa sezione con l'arresto distinto dal nr 37588/15). Nel caso, poi, deve ritenersi indifferente l'addotto compimento di atti di indagine successivi alla pregressa archiviazione ma precedenti alla formalizzata riapertura delle indagini (si veda in motivazione Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010 - dep. 20/09/2010, Giuliani ed altro, Rv. 247834). Tale situazione, lungi dall'incidere sull'azione penale, inficiata in radice solo in caso di rinvio a giudizio chiesto in assenza della decreto di riapertura, porta al più alla inutilizzabilità dei relativi atti. In linea con quanto osservato dai Giudici del merito, non si tratta tuttavia di inutilizzabilità equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge ex art. art. 191 cod. proc. pen.. Piuttosto, quello eventualmente riscontrato, era da ritenersi vizio non rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, alla stregua delle nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 cod. proc. pen., e in quanto tali coperte dalla scelta rito abbreviato ( cfr del Sez. 1, Sentenza n. 36671 del 14/06/2013, Rv. 256699; Sez. 6, Sentenza n. 21265 del 15/12/2011 Rv. 252853; Sez. 5, Sentenza n. 1586 del 22/12/2009, Rv. 245818). 16.2. Coglie nel segno, per le ragioni precisate di seguito, il secondo motivo di ricorso. 'Con adeguata puntualità in sentenza si dá atto diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, che le provviste reddituali di riferimento sono quelle di entrambe i coniugi. Le si considera, altresì, correttamente, al netto dalle imposte, perché è tale importo quello da considerare per valutare l'effettiva disponibilità finanziaria e di spesa del nucleo familiare LLinteressato. Sempre in sentenza si segnala poi che nel corso degli anni, tali capacità reddituali sono state di fatto ampiamente assorbite non solo dalle esigenze di mantenimento del nucleo familiare del ricorrente ma anche da tutta una serie di spese per diverse utilità rimaste estranee alla confisca (l'acquisto, tramite un mutuo con conseguente esborso mensile, di un cespite immobiliare;
l'acquisto di un terreno e di un box;
la disponibilità di due autovetture, una nuova e una usata;
gli esborsi affrontati per garantire l'utilizzazione di un immobile destinat alle riunioni LLassociazione capeggiata dallo TA;
l'esborso in favore della sorella del ricorrente meglio segnalato nella sentenza); spese che coerentemente finiscono per costituire una valida ragione di neutralizzazione dei redditi maturati nel tempo dal ricorrente e dalla moglie. La difesa ha tuttavia fatto riferimento e documentato due introiti straordinari ( l'accordo sul TFR del 28/10/2010; la liquidazione HI del giugno 2011 : si 62 : : vedano gli allegati richiamati a pagina 7 della impugnazione) per importi da ritenersi di rilievo ( circa 60.000) nel quadro relativo al giudizio di sproporzione reddituale finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies legge 356/92 in contestazione. Sul punto la decisione impugnata non motiva quanto alla effettiva sussistenza di tali ulteriori ragioni di liquidità e sulla eventuale incidenza delle stesse rispetto alla valutazione in disamina. E tanto impone un approfondimento argomentativo di merito che giustifica, per la decisività degli argomenti pretermessi, l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 16.3. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso legato 1 all'applicazione del comma IV LLart. 416 bis cod.pen.. Si tralascia di considerare, nel ricorso, che il GA faceva parte della locale di EG coinvolta in un conflitto interno tra fazioni diverse;
conflitto che ebbe a provocare la morte di alcuni sodali ( IS OC per la fazione facente capo ai IS e TA OC per quella di appartenenza del GA). Tanto rende inconferente il tema della riferibilità delle armi sequestrate e di quelle indicate dai collaboranti alla sola fazione opposta a quella di immediata intraneità del ricorrente, non potendosi mettere in discussione una reciproca dotazione in tal senso né porre in dubbio la consapevolezza di tanto in capo ai singoli sodali, tra essi ricompreso il ricorrente ( che ebbe a partecipare, per come incontroverso, ad uno dei sopralluoghi finalizzati all'attentato da porre, sempre all'interno di tale egida causale, ai danni LLLI) . Del resto il GA è stato ritenuto colpevole della imputazione associativa anche grazie alle dichiarazioni del EL, senza che sul punto sia stato interposto ricorso;
ed il EL ebbe a descrivere il ruolo del ricorrente quale soggetto chiamato a finanziare i sodali proprio per l'acquisto di armi (cfr pagina 289 della sentenza impugnata). Dato, questo, da ritenersi assolutamente distonico con la estraneo ad ogni critica addotta con doglianza in disamina, rimasto l'impugnazione. 16.4. E' fondato il motivo legato al difetto di motivazione sulle generiche. Con l'appello, a fronte della valutazione generale resa dal UP per tutti i sodali, si era dettagliata in via differenziata la posizione del ricorrente, segnalando non : tanto e solo l'assenza di precedenti quanto soprattutto un percorso di vita pacificamente cristallizzato anche da un incontroverso impegno lavorativo ' destinato a concorrere con i profili di illiceità riscontrati nel corso del processo e dunque incidente sulla personalità del ricorrente in termini suscettibili di valutazione quanto al tema delle attenuanti in questione. La CO ha integralmente pretermesso la disamina di tale snodo argomentativo che, a differenza degli altri segnalati nel ricorso ( il generico riferimento alla 63 tossicodipendenza;
il modesto ruolo all'interno LLassociazione comunque assorbito nella valutazione della pena da irrogare) assume, per le modalità di connotazione del rilievo, un portato tale da giustificare una rivisitazione della decisione anche su tale punto. L'annullamento con rinvio per le ragioni sopra segnalate assorbe l'ultima e ulteriore doglianza sulle spese del giudizio decretate con riferimento al grado di appello. 17) Ricorso nell'interesse di ID NI, condannato in primo e secondo grado per l'imputazione associativa. Superata, per quanto già evidenziato, la doglianza sollevata in tema di incompetenza, rileva la CO la fondatezza dei rilievi articolati con il ricorso quanto alla motivazione spesa per fondare il giudizio di responsabilità, nei termini di seguito precisati. 17.1. EL e AN descrivono il ricorrente come affiliato ed anche con doti di rilievo ( quelle di picciotto e camorra). Si tratta di posizioni tuttavia acquisite per meriti pregressi maturati presso la sede di originaria provenienza ( fu . raccomandato al EL dal CO CE, pacificamente legate all'imputato per come confermato dalla difesa, anche se per ragioni diverse da quelle di matrice illecita). Tanto a conferma del fatto che il ricorrente era soggetto, tra quelli affiliati alla locale per "chiamata del posto", nei termini definiti dal EL già segnalati. In parte qua,il dato offerto dai due chiamanti rassegna indici fattuali sintomatici e di spessore del giudizio sulla intraneità associativa ma non decisivi rispetto alla contestazione in disamina. 17.2. In assenza di specifici contegni partecipativi ascritti al ricorrente nel quadro delle azioni e degli interessi criminali ricompresi nel programma della locale a giudizio, in sentenza assume un portato essenziale, per giungere alla ipotizzata conferma della contestazione associativa, l'episodio della partecipazione del ricorrente alle riunioni nelle quale si decise l'omicidio del ES IO, ritenuto, ed anche a ragione, sintomo inequivoco di una partecipazione attiva e concreta al consorzio criminale in contestazione: anche a non ritenere il ricorrente partecipe deliberativo, la mera presenza ad incontri nei quali si discute e decide di snodi fattuali di assoluto rilievo della vita associativa finisce per costituire, infatti, segno inequivoco della intraneità. 17.3. Sul punto le decisioni di merito non possono però ritenersi appaganti. 17.3.1. La sentenza di appello che, per il resto, pedissequamente, si appoggia su quella di primo grado, risulta fuorviata da un errore di fondo decisivo. Diversamente da quanto si afferma in secondo grado, le dichiarazioni del EL e quelle del AN non sono sovrapponibili sul tema della 64 partecipazione del ID alle ( due) riunioni nelle quali si decise l'omicidio del ES IO. Il dato, piuttosto, risulta esclusivamente riferito dal solo AN, che ha parlato di due incontri avvenuti presso il maneggio di BR ( si veda la sentenza di primo grado da pagina 535) : un primo summit alla presenza del EL cui partecipò anche il ricorrente, manifestando un certo rancore nei confronti della futura vittima;
un secondo incontro, a ridosso LLomicidio, sempre alla presenza degli stessi protagonisti, nel corso del quale si decise di procedere in tal senso. Il EL, lungi dal confermare siffatto assunto, si è sempre professato estraneo al detto omicidio. Non poteva di certo confermare, in coerenza, profili partecipativi altrui rispetto ad eventi dallo stesso radicalmente sconfessati. 17.3.2. Il dissidio tra i due collaboranti sul punto in genere coerentemente ritenuto dal GU e dalla CO distrettuale indifferente rispetto alla valutazione complessiva dei narrati dei due chiamanti, assume per contro un portato di immediata evidenza guardando alla posizione del ID. Posizione che vede I proprio nella vicenda oggetto del citato contrasto dichiarativo, momento di : riscontro essenziale quanto alla accusa di intraneità rivolta al ID. : E tanto imponeva un rigore valutativo ancora più accentuato quanto alle fo dichiarazioni accusatorie del AN una volta che, proprio con riferimento al citato omicidio e sempre con riferimento alla partecipazione alle riunioni sfociate nella decisione di attentare alla vita del ES, il narrato del citato collaborante, anche se non apertamente smentito dalle ulteriori emergenze istruttorie, non ha comunque trovato adeguati riscontri proprio quanto alla indicazione nominativa dei soggetti che presero parte agli incontri in questione tanto da condurre il GU ad assolvere il EL dal concorso nell'omicidio del ES pur se per l'insufficienza della prova a suo danno. Tale snodo argomentativo, chiave di lettura essenziale del materiale probatorio inerente la posizione del ricorrente, manca del tutto nella decisione di secondo grado, per come ovvio;
ma non trova sponde risolutive neppure nella decisione del UP. 17.4. Si aggiunga la modesta consistenza degli elementi segnalati dai Giudici del merito a ulteriore riscontro delle dichiarazioni del AN. 17.4.1. Sono in sé privi di consistenza quelli, ricavati dalle dichiarazioni del EL, legati ad un imprecisato omicidio realizzato dal ricorrente in concorso con CO CE, dato la cui genericità disvela a monte la relativa inconsistenza indiziaria oltre che la inconferenza del riferimento ( destinato a cadere su un argomento, quello del legame al CE, che trova adeguati supporti argomentativi sempre nel tenore della medesima decisione). 65 Più consistente il riferimento, sempre tratto dalle dichiarazioni del EL, afferente l'attentato che il ricorrente avrebbe posto in essere in CA in danno del ES IO: elemento questo suggestivo, ancor di più se collegato all'affermazione del AN volta a rimarcare l'astiosità mostrata dal ricorrente nel corso del primo incontro, ma non adeguatamente individualizzante rispetto all'effettivo coinvolgimento del ricorrente alle dette riunioni. 17.4.2. Sono meno inconsistenti le considerazioni spese nella sentenza di primo grado e riportate dalla sentenza di appello sulle emergenze di indagine immediatamente correlate all'omicidio in questione e in particolare alla riunione, effettivamente tenuta presso il citato maneggio il 4 marzo 2009 alla quale presero parte diversi soggetti, compresi alcuni esponenti della case madre calabra, nonchè, per quanto ricavato dalle celle di aggancio dei relativi cellulari, alcuni tra i soggetti coinvolti nella materiale esecuzione LLomicidio in questione ( oltre al AN, Di NO EP, VA, AR e TO). In sentenza si fa riferimento, in particolare : - alla intercettazione telefonica del 2 marzo 2009 nel corso della quale ES DO, presente alla riunione del 4 marzo successivo, nel chiedere un appuntamento al ID NI, ebbe ad affermare che in ogni caso si sarebbero visti due giorni dopo ( e cioè il giorno LLincontro nel quale si discusse LLomicidio); - ancora, ai contatti telefonici tra il ricorrente ed uno degli esecutori ( il TO ) qualche giorno prima LLomicidio e, soprattutto, nei momenti immediatamente precedenti e successivi il fatto. Si tratta, secondo questa CO, di dati fattuali dotati di una piuttosto modesta pregnanza logica finalizzata alla individuazione di riscontri individualizzanti rispetto alla chiamata accusatoria del AN. Il giudizio sull'effettivo portato degli stessi, quasi confinante con il profilo della mera congettura rispetto alla effettiva partecipazione del ricorrente alla riunione in questione, non può comunque prescindere da una rinnovata disamina LLintero materiale probatorio relativo alla posizione del ID;
disamina da rendere superando l'erronea considerazione inficiante il giudizio della sentenza di appello rispetto al tema della sovrapponibilità delle dichiarazioni del EL e del AN e muovendo da una rilettura della attendibilità intrinseca del narrato di quest'ultimo collaborante quanto all'episodio in questione alla luce del riscontrato conflitto con le dichiarazioni del EL proprio con riferimento allo specifico elemento in fatto (la deliberazione LLomicidio di ES IO) sul quale risulta sostanziarsi la partecipazione associativa ascritta al ricorrente. 17.5. L'annullamento della sentenza per le ragioni sopra delineate assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori motivi di impugnazione. 66 9 9 18. Ricorso nell'interesse di ZZ LE AN, condannato in primo e secondo grado per l'estorsione aggravata di cui al capo 2 della rubrica ( nella parte relativa alle pretese azionate esclusivamente dal gruppo TA). 18.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Che dei due collaboranti, EL e PE, sulle cui convergenti dichiarazioni riposa il giudizio di responsabilità, il primo debba ritenersi un chiamante de relato, riportando fatti riferiti da terzi ( segnatamente da IS OC, si afferma apoditticamente nel ricorso) è dato inconferente al fine per più ragioni. Tanto sia per la scelta LLabbreviato ( che avrebbe comunque precluso, salva apposita condizione l'assunzione probatoria della asserita fonte , peraltro deceduta); ancora, perché in sentenza si evidenzia, con valutazione non adeguatamente contrastata dal ricorso, che le dichiarazioni relative a circostanze non immediatamente frutto di percezione diretta sono riferite dal EL in ragione delle cognizioni comuni al gruppo, dallo stesso conosciute per la posizione apicale rivestita dal collaborante. 18.2.Tale ultimo profilo che, sul piano logico fattuale, nel caso appare coerente alla vicenda in contestazione ( che ebbe a costituire la ragione scatenante del conflitto tra i IS e gli TA, contrasto del quale il EL ebbe ad occuparsi personalmente nella sua qualità di soggetto al vertice delle locali in : contestazione) è poi decisivo anche in punto di diritto alla luce LLorientamento : espresso costantemente da questa CO in forza al quale le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti ex art. 192 cod. proc. pen. ( da ultimo Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013 - dep. 12/07/2013, Favata e altri, Rv. 256065). 18.3. Per altro verso, mentre è privo di consistenza il riferimento alla assoluzione del coindagato DE ( non si precisa in che modo il dato dovrebbe incidere sulla posizione del ricorrente), resta da dire della piena convergenza delle due dichiarazioni accusatorie sul ruolo svolto dal ricorrente nell'estorsione in contestazione, tanto da rappresentare l'intermediario tra le vittime e lo TA, guidato nell'occasione dai consigli offerti dal PE ( il quale, oltre a confermare le dichiarazioni del EL quanto alla attività di intermediazione svolta dal ZZ, descrive altresì il ricorrente come partecipe sin dalla fase di programmazione del reato). 67 18.4 E' fondata la contestazione relativa alla applicabilità alla specie LLaggravante delle più persone riunite. Come chiarito dalle SS UU di questa CO (con la sentenza n. 21837 del 29/03/2012 - dep. 05/06/2012, Alberti e altro, Rv. 252518 cui il Collegio mostra di aderire) in tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena. La sentenza impugnata non fa puntuale applicazione di tale principio cui, piuttosto, occorre asservire il dato probatorio acquisito. Ed in tal senso mentre manca la puntuale indicazione delle modalità attraverso le quali venne realizzata 4 l'attività minacciosa strumentale alla pretesa estorsiva, sono da ritenersi palesemente inconferenti i riferimenti alla mera probabilità che gli atti di н minaccia siano stati realizzati da più persone;
о ancora, alla quell consapevolezza, nelle vittime, di fatto che dietro alla azione intimidatoria loro rivolta vi era la cosca in disamina ( giacchè ragionando in tal senso l'aggravante in questione dovrebbe ritenersi sempre sussistente al contestuale riscontro LLaltra aggravante prevista dall'art. 7 Legge 203/91, nel caso pure ritenuta ). Occorre dunque annullare la sentenza in parte qua per favorire, tramite il rinvio, un nuovo giudizio di verifica del materiale probatorio in atti informato al principio in diritto sopra esposto. 18.5 Non è ammissibile infine il motivo legato all'aggravante di cui al comma III, nr 3 LLart. 628 cod.pen. così come richiamato dal comma II LLart. 629 stesso codice. Tanto perché il motivo non si riscontra tra quelli addotti con l'appello, così che non poteva costituire oggetto di doglianza veicolata per la prima volta in sede di legittimità. Ancora, perchè è pacifico il coinvolgimento nel fatto di alcuni dei partecipi LLassociazione di cui al capo 1 (primi tra tutti il PE e lo TA) ed è dunque indifferente l'assenza di imputazione associativa immediatamente in capo al ricorrente. 19. Ricorso nell'interesse di NIci NI, condannato in primo e secondo M (17,1 grado per diversi fatti ex art. 73 LS ( capi da 14 a 20 e 22 nonchè per l'imputazione associativa ex art. 74 stessa legge di cui al capo 13, aggravata perché armata). Il ricorso merita la declaratoria di inammissibilità 68 19.1. La sentenza muove dalle dichiarazioni del EL che descrive l'esistenza di una associazione parallela a quella ex art. 416 bis cod.pen., radicata nel territorio dominato dai IS e dominante l'intera zona di riferimento quanto al relativo settore illecito. E si inquadrano con puntualità le condotte del ricorrente all'interno di tale associazione grazie al tenore, peraltro non particolarmente criptico, delle diverse intercettazioni, ambientali e telefoniche, che oltre a stagliare con evidenza i singoli fatti ex art. 73 LS allo stesso ascritti, neppure contestati con l'appello, delineano inequivocabilmente anche il ruolo riferibile al NIci all'interno del consorzio criminale finalizzato al narcotraffico descritto al capo 13. Ruolo che vede il NIci attivo nel collocare al dettaglio la droga fornitagli dall'LI CE ed a monte dal IS CE, dovendo renderne conto, con consegna del ricavato e trattenimento della provvigione del 10%, sia al suddetto LI che direttamente agli stessi IS. 19.2. Vero è, come rimarcato in ricorso, che il EL non fa immediato riferimento al ricorrente. Ma tanto trova coerente giustificazione, come più volte segnalato in sentenza, nella distanza del collaborante dai momenti di concretizzazione LLattività illecita in questione (il cd "sottobosco della tossicodipendenza" così definito dal UP a pagina 419 della sentenza di primo grado). Aspetto, questo, che se non impedisce al collaborante, in ragione del ruolo assunto sul territorio, comunque di conoscere gli sviluppi organizzativi di un ambito illecito che tanto segna la vita criminale della locale, per altro verso deve ritenersi coerente alla ignoranza del collaborante rispetto a singole componenti soggettive attraverso le quali tale attività viene a dipanarsi nel concreto. Ciò a maggior ragione tenendo a mente le mansioni di mera matrice esecutiva quali quelle nel caso rivestite dal NIci. 19.3. Nel ricorso si contrasta così come avvenuto in appello solo l'imputazione associativa. E si adduce al fine un sostanziale sistematico travisamento del tenore probatorio offerto dalle intercettazioni: rilievo tuttavia formalizzato in termini non consentiti in questa sede, considerato non solo e tanto l'ostacolo rappresentato dalla doppia valutazione conforme in tal senso resa dai giudici del merito sul medesimo materiale probatorio ma anche la prospettazione, che informa integralmente il tenore del ricorso, di una lettura alternativa dei colloqui richiamati senza la puntuale segnalazione delle ragioni utili per ritenere manifestamente illogica quella resa dai Giudici del merito così da destrutturarne il portato. 19.4. Piuttosto dall'insieme della intercettazioni richiamate in sentenza emerge con immediata evidenza, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la piena 69 consapevolezza del ricorrente quanto alla collocazione della propria attività illecita ( quella cristallizzata dai diversi capi di imputazione relativi alle contestazioni ex art. 73 LS estranei alla impugnazione) all'interno di un meccanismo operativo strutturato e dominato dai IS ( OC, che teneva i contatti con i fornitori;
CE che assumeva una posizione intermedia tra il fratello OC e i soggetti chiamati a collocare sul mercato la cocaina;
MB, depositario della sostanza illecitamente veicolata), con l'ausilio LLLI (immediato referente del ricorrente e primo riferimento quanto all'approvvigionamento della sostanza da fornire poi ai diversi clienti su piazza ed alla consegna degli importi che il NIci recuperava dopo la vendita della sostanza per riversarli ai IS). た Proprio sul versante del dolo legato alla contestata partecipazione associativa, deve ritenersi decisivo il riferimento al contenuto della intercettazione nel corso della quale gli asseriti sodali ( compreso il ricorrente), riuniti presso un ristorante, discutono del modo più funzionale per eludere le indagini, segno inequivoco della assolta comunanza degli interessi sottesi alla azione criminale comune. Non meno decisiva, perchè rimuove in radice ogni profilo di fondatezza della doglianza, il riferimento alla intercettazione riportata al fl 315, relativa ad una fornitura di 10 KG di cocaina : diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la consapevolezza LLarrivo di una partita così consistente ma, ancor di più, il cenno che il ricorrente fa al suo interlocutore in ordine alla necessità di mettere la droga sul mercato per veicolare il ricavato dalla vendita nell'acquisto di armi, essenziali per la difesa del territorio, non lascia spazio al dubbio quanto alla consapevolezza del NIci di ricondurre le sue azioni all'interno della comune egida associativa. Chiudono il cerchio, infine, i continui riferimenti ai IS, sempre desunti dalle numerose intercettazioni richiamate in sentenza rispetto all'obbligo di . riversare agli stessi i soldi ricavati dalle vendite, a conferma di una attività resa, con continuativa stabilità, nell'interesse dei primi;
il colloquio con il cliente LO nel quale si discute dei ricavi monetizzati dai IS grazie all'attività di spaccio;
ancora le intercettazioni che disvelano i contatti tra il ricorrente e il luogo di imbosco della famiglia IS, il giardino" già segnalato nella 11 disponibilità del LE IS. 19.5. Non merita censure la decisione impugnata in ordine alla pena irrogata ed alla esclusione delle generiche. Su tale ultimo versante la motivazione deve ritenersi più che esauriente, risultando certamente coperti gli spazi di argomentazione sul tema imposti al Giudice del merito grazie ai riferimenti ai precedenti, alla routinaria condotta di 70 spaccio nonchè alle connotazioni LL arresto del ricorrente, trovato nella disponibilità di un'arma,era armato. Quanto alla dosimetria della pena, il ricorso si sostanzia in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito, palesemente eccentrica rispetto ai motivi di legittimità. 19.6. Infine, l'aggravante LLesser l'associazione armata trova un inequivoco riferimento argomentativo nelle già citate connotazioni LLarresto del ricorrente ancor più rappresentative della correttezza a norma della decisione se lette alla luce della già citata intercettazione nel corso della quale il ricorrente ricollegava la vendita della sostanza commercializzata dall'associazione alla esigenza di investimenti finalizzati all'acquisto di armi. : 20. AN CA, al pari del EL collaborante, condannato per diverse imputazioni in primo e secondo grado previo riconoscimento LLattenuante speciale di cui all'art. 8 legge 203/91. Il ricorso è inammissibile. In sentenza il diniego delle generiche trova fondamento non solo nei precedenti ( per violazione della disciplina sulle armi e reati in materia di droga ) ma anche nel ruolo apicale svolto dal ricorrente all'interno LLassociazione di cui al capo 1 e nelle connotazioni peculiari di alcuni dei delitti giudicati nel corso del processo. Motivazione questa che di certo copre integralmente gli ambiti di argomentazione imposti sul punto ai giudici del merito e che con l'impugnazione viene contrastata altresì in termini di assoluta genericità, mancando ogni indicazione degli elementi, utili alla concessione delle attenuanti denegate, pretermessi nel ritenere della CO distrettuale. 21. NE UL, condannato in primo e secondo grado per l'imputazione associativa di cui al capo sub 1 della rubrica del PM. Il ricorso merita la reiezione. Alla infondatezza della questione inerente la incompetenza territoriale fanno, infatti, seguito ulteriori motivi che si collocano in limine alla radicale inammissibilità. 21.1. L'impugnazione difetta quanto a specificità di confronto con il portato della decisione contrastata la quale, in aperto contrasto con quanto evidenziato nel ricorso, in coerenza al dato normativo di riferimento e con lettura logica del materiale probatorio : delinea con puntualità i momenti costitutivi e soggettivi LLassociazione di riferimento dando particolare spazio al profilo della esteriorizzazione del metodo mafioso nel territorio di pertinenza delle due locali a giudizio (fatto oggetto di una definita critica) e ciò malgrado la genericità della contestazione sul punto 71 sollevata già con l'appello, comunque travolta dal portato complessivo della decisione di primo grado nonché dal riferimento, contenuto in più punti della sentenza in disamina, all'arresto reso da questa nel processo Infinito" che pure ha riguardato la posizione di altri sodali legati alle locali di EG e NO, confermando la sussistenza del reato associativo anche con riferimento alle fly specifiche realtà criminali;
si appoggia sulle convergenti dichiarazioni, tali da riscontrarsi reciprocamente, del EL e del AN ( nipote del ricorrente) che descrivono il NE in termini di soggetto storico del clan di LL che ebbe a "chiamarsi il posto" a NO, assumendo cariche di rilievo ( gli venne conferita la dote del "vangelo" secondo il propalato dei due chiamanti ) per poi divenire, in esito, agli arresti del EL prima e del AN poi, titolare del ruolo di capo società (carica in precedenza rivestita dal nipote sotto la reggenza del EL, confermata dalle dichiarazioni del AN) e poi di soggetto di fatto all'apice del gruppo (nei momenti immediatamente successivi l'arresto del AN così come comprovato dalle intercettazioni di cui si dirà da qui a poco ). 21.2. Nel ricorso si contesta l'attendibilità soggettiva dei chiamanti: ma si tratta di critica, anche questa, sganciata dalle puntuali motivazioni spese sia dal GU che ( nel trattare le questioni generali) dalla CO distrettuale sul tema;
e, del resto, si tralascia di indicare i profili incidenti sulla credibilità dei collaboranti pretermessi nel giudizio della CO di Appello. 21.3. Il narrato dei due chiamanti, nella valutazione spesa dai giudici del merito, non merita censure, perché, privo di contraddizioni intrinseche, si è rivelato immediatamente funzionale ad una puntuale ricostruzione degli elementi tipizzanti la partecipazione associativa ascritta al ricorrente ben oltre il solo dato formale della mera affiliazione. Decisivo deve ritenersi il riferimento che sia il EL che il AN fanno alla partecipazione del ricorrente a summit di rilievo nella vita della locale di NO, quali quelli inerenti le doti conferite al RA, alla quale presero parte i vertici del gruppo: piace, in particolare, rimarcare il riferimento a quella avvenuta presso il box di proprietà del EL allorquando venne conferito lo sgarro al RA, riscontrata anche dal contatto telefonico citato in sentenza che vide protagonista immediato il ricorrente ed il EL, così da supportare dall'esterno le già reciprocamente riscontrate dichiarazioni dei due citati collaboranti. Elementi, questi, tutti trascurati nel ricorso. 21.4. Assumono, ancora, un portato determinante le intercettazioni, successive all'arresto del AN, nel corso delle quali il ricorrente, già a conoscenza della collaborazione del EL, tira le fila del gruppo e si interessa del numero degli 72 arrestati in occasione del citato intervento cautelare così da confermare non solo l'ipotesi associativa ma anche la partecipazione qualificata che gli viene contestata, dando conferma e ulteriore coerenza logica alle indicazioni offerte dal nipote per il periodo immediatamente antecedente l'arresto di quest'ultimo. 21.5. Chiudono il quadro probatorio destinato a cristallizzare la responsabilità del ricorrente le emergenze legate all'arresto del NE, trovato nella disponibilità ( in esito alla perquisizione della sua abitazione) di parte delle armi originariamente consegnate dal EL al MA LE ( poi deceduto) e passate, come già evidenziato, dalla custodia del EN, dei MA LA e - IO e del NO ( custodi dai quali il ricorrente si recava per procedere ad alcuni prelievi della armi rimaste a loro disposizione: si vedano le considerazioni espresse nel trattare le posizioni di questi ultimi tre ricorrenti e i riferimenti alle dichiarazioni del EL che ha confermato la coincidenza residuale di tali armi con l'arsenale a disposizione LLassociazione). Tale ultimo passaggio non soltanto definisce, senza tema di smentite, i termini della ritenuta intraneità ma disvela al contempo l'assoluta infondatezza della contestazione mossa con riferimento all'aggravante ex comma IV LLart. 416 bis cod.pen. 21.6. Sono inammissibili, infine, le doglianze esposte per contrastare il giudizio sulla pena irrogata e sulle generiche, denegate. Quanto al primo aspetto perché, con il ricorso, si rivendica una rivalutazione nel merito della questione afferente la dosimetria della pena. Avuto riguardo, poi, alle generiche perché la motivazione appare puntualmente legata ai precedenti che gravano sulla storia criminale del ricorrente mentre il ricorso è comunque generico sul punto perché difetta della indicazione dei profili che, pretermessi nel giudizio della CO, avrebbero potuto giustificare una decisione di segno opposto. 22. IZ EL, condannato per l'imputazione associativa. Il ricorso è inammissibile. 22.1. Come già rilevato in occasione della verifica afferente la impugnazione che precede, manca anche nel ricorso in disamina un puntuale confronto critico con il portato argomentativo della sentenza avuto riguardo ai temi afferenti la sussistenza in sé della associazione in contestazione, contrastati in via del tutto generica e rispetto ai quali vale quanto già osservato con riferimento al gravame del NE. 22.2 Né meritano una valutazione diversa i motivi di ricorso afferenti il singolo vicolo partecipativo riferibile al ricorrente. 7373 22.2.1. Solo incidentalmente, la decisione impugnata, riposa in parte qua sulle costanti frequentazioni del IZ con alcuni sodali (immediatamente correlate ai rapporti del ricorrente con i IS); sulla sistematica presenza LLimputato riscontrata in occasione dei funerali di diversi soggetti tutti riferibili ai vertici delle locali di riferimento;
o infine sul tenore della intercettazione successiva agli arresti resi nella indagine Infinito, nel corso della quale emerge la preoccupazione del ricorrente per quanto stava accadendo nonché l'esigenza di evitare contatti telefonici. Piuttosto, questi dati costituiscono il, seppur utile, contorno indiziario del vero substrato probatorio posto a fondamento del giudizio di condanna reso ai danni del ricorrente. -Ci si riferisce, in particolare, alle convergenti dichiarazioni del EL che lo descrive siccome contiguo ai IS, appartenente alla locale di EG - ma soprattutto del AN che, oltre a collocarlo nel medesimo nucleo associativo per la confermata contiguità ai IS ne descrive la partecipazione alla rilevante riunione nel corso della quale il collaborante venne nominato capo società riunione cui non avrebbe potuto partecipare se non sul presupposto della relativa intraneità, vista l'importanza del momento. Rispetto a tali elementi, che in uno ai precedenti rassegnano con puntualità gli estremi tipici della partecipazione associativa in contestazione, il ricorrente si limita a contestare apoditticamente la attendibilità soggettiva dei chiamanti senza confrontarsi con le valutazioni sul punto rese dai giudici del merito più volte segnalate e senza segnalare snodi fattuali, generici o specifici ( perché legati a particolari rapporti con l'imputato) destinati ad incidere negativamente sul relativo giudizio. Si segnala ancora, nel ricorso, l'assenza di validi elementi esterni di conferma al propalato dei dichiaranti, trascurando di considerare, tuttavia, che le due dichiarazioni dei chiamanti si confortano reciprocamente, essendo sostanzialmente sovrapponibili;
che al tenore più generico della propalazione del EL segue quella più dettagliata, rispetto ad un tipico momento associativo, resa dal AN;
che infine il restante materiale indiziario ( soprattutto le intercettazioni successive agli arresti nella operazione "Infinito") completa il quadro probatorio puntualmente sotteso alla condanna. 22.3. Anche per il IZ va ribadita la manifesta infondatezza del ricorso sul tema delle generiche giacchè la motivazione riposa con puntualità nel riferimento ai precedenti in materia di rapina aggravata dall'uso delle armi e la eccentricità del motivo sulla pena, volto a una rivalutazione nel merito del tema di decisione. 74 24. Ricorso nell'interesse di TA IN, condannato per l'imputazione associativa di cui al capo 1 della rubrica in entrambi i gradi del giudizio. La fondatezza dei primi due motivi di ricorso impone l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. E tanto rende superflua la disamina delle ulteriori ragioni di doglianza. 24.1. I giudici del merito fanno riposare il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del EL;
collaborante che descrive l'imputato come soggetto "rimpiazzato", affiliato alla locale di EG, dotato della carica di "1 capo 3 società" che a turno veniva conferita ai componenti della citata locale. Il chiamante evidenzia al fine di aver incontrato il ricorrente in diversi summit aperti solo agli intranei;
gli riconosce un ruolo specifico nel trasporto di armi nell'interesse del gruppo, in ciò favorito dalla sua attività di impresa ( il - ricorrente è un commerciante ambulante di frutta e verdura); in particolare segnala che il ricorrente avrebbe curato il trasporto LLarma utilizzata in occasione LLattentato alla abitazione di TA IO. Ancora, segnala il EL che il ricorrente avrebbe attivato dei parenti svizzeri per agevolare la latitanza di CO CE. 24.2. Le dichiarazioni del EL sono particolarmente circostanziate. Se confortate attraverso la individuazione di puntuali riscontri esterni ben potrebbero giustificare, dunque, la contestata partecipazione associativa perchè delineano compiti certamente coerenti con gli estremi tipici del reato in contestazione. Ritiene tuttavia la CO che le argomentazioni spese in sentenza, per quanto certamente suggestive, confondano i piani della verosimiglianza logica se non della mera congettura con quello della oggettiva forza individualizzante che deve caratterizzare il riscontro esterno chiamato a corroborare la delazione del chiamante quanto all'accusa di partecipazione associativa di matrice mafiosa. 24.2.1. Non occorre che il riscontro, finalizzato a comprovare la intraneità, per essere individualizzante riguardi singole specifiche attività delittuose attribuite all'accusato nel quadro del programma associativo: il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento LLassociato bensì la sua appartenenza al sodalizio, che ben può disvelarsi, peraltro, anche a prescindere dalla partecipazione a singoli reati fine. Né è ovviamente necessario che il riscontro abbia lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. Occorre, piuttosto, che l'elemento fattuale e/o logico indicato a supporto della chiamata sia tale da poter comunque ricollegare l'imputato al sodalizio secondo 75 contenuti oggettivi che trovino immediata correlazione all'attività propria del consorzio criminale in contestazione. Laddove tale correlazione, lungi dall'appoggiarsi su concreti elementi logici, riposi piuttosto su valutazioni congetturali, il dato perde la sua capacità di integrazione probatoria. 24.3. Tanto si è verificato nella specie ad opinione del Collegio. : 24.3.1. Giova subito ribadire che, in linea con quanto evidenziato dalla difesa, : pur essendo il ricorrente certamente contiguo a diversi sodali ( essendone pacifici i contatti, anche con soggetti di rilievo, della locale quali OC IS, LI CE, IC DI) e pur avendo il EL conferito allo TA un ruolo qualificato ( quello di capo società) e compiti di rilievo determinante ( il trasporto delle armi nell'interesse del gruppo da e per la CA), gli altri collaboranti e in particolare, il AN, non hanno riferito della sua intraneità. La conferma denegata dal AN assume un tenore più marcato del semplice mancato riscontro. La posizione del AN era certamente di vertice all'interno LLorganizzazione criminale in contestazione. Ed è ovvio che i due profili soggettivi (quello ascritto al ricorrente dal EL e quello apicale del AN) assumono una potenziale incompatibilità nella lettura unitaria delle due dichiarazioni. 24.3.2. Il dato, sul piano logico, meritava un puntuale approfondimento,che tuttavia non si scorge nelle motivazioni del merito. Ancor di più se come nella specie, le stesse dichiarazioni del EL finiscono per mostrare delle crepe interne rispetto a nuclei determinanti del propalato. 11Ci si riferisce in particolare alla partecipazione del ricorrente alle riunioni a circolo chiuso" cui erano ammessi solo gli intranei alla locale. Muovendo sempre dal ruolo descritto dal EL siccome riferito allo TA, resta infatti da chiarire il perché, così come segnalato dalla difesa, compulsato dal PM sul punto, il collaborante non abbia indicato nominativamente l'imputato tra i soggetti che ordinariamente incontrava alle riunioni della locale (si vedano i riferimenti, contenuti alle pagine 2 e 3 del ricorso, all'interrogatorio del 16 dicembre 2010), non trascurando per contro di segnalare i nominativi dei soggetti che hanno costituito l'organigramma della locale di EG . Sul punto, più che una mancanza di riscontro esterno al narrato del chiamante ( comunque non rinvenuta), emerge una frattura del percorso lineare interno della dichiarazione stessa. Ed anche tale profilo meritava una puntuale valutazione argomentata che non si riscontra nella decisione impugnata pur essendo stato il tema sollevato con l'appello. E ciò ancor di più a fronte della modestia complessiva degli elementi segnalati a riscontro delle relative propalazioni. 76 24.4. Alcuni punti del narrato del EL mancano integralmente di riscontro;
altri elementi in fatto segnalati in sentenza a conforto della chiamata sono in radice privi di forza individualizzante. Tanto è a dirsi quanto al trasporto delle armi, dato integralmente tralasciato dalla CO di appello che , in ogni caso, non può trovare riscontro nelle connotazioni LLattività di impresa del ricorrente il semplice possesso di mezzi utili al trasporto rassegna infatti un dato di per sé neutro perché non consente in alcun modo di collegare, in assenza di ulteriori specificazioni, l'asservimento di tale attività alle esigenze illecite del gruppo. Parimenti non trova alcuna conferma esterna il riferimento all'attività resa per favorire la latitanza del CO CE, circostanza assolutamente pretermessa nel ritenere della CO distrettuale. Il contenuto, poi, della intercettazione nel corso della quale, colloquiando con l'LI su alcuni furti commessi nella zona, il ricorrente, nel rispondere al suo interlocutore ( che negava di aver subito mai iniziative in tal senso), si sarebbe richiamato alla forza di intimidazione del gruppo sul territorio affermando " e : allora noi che rappresentiamo qua " appare dotato, pur nella lettura complessiva del dialogo, di un così modesto portato esplicativo da non poter essere utilizzato, come mostra di fare la CO distrettuale, quale valido segnale logico di conforto alla ipotizzata intraneità, considerata la molteplicità dei significati logici da poter ascrivere alle frase nel caso captata. 24.5. Hanno maggior rilievo ma impongono comunque ulteriori approfondimenti e precisazioni gli altri elementi chiamati a integrare le dichiarazioni del EL. Sia la trasferta in CA a supporto e con contatti con sodali di rilievo ( OC IS, LI CE, DI IC) , sia le intercettazioni correlate all'arrivo di alcuni soggetti dalla Svizzera, sono situazioni in fatto che nel ritenere dei giudici del merito vengono correlate a momenti di assoluto rilievo LLazione associativa ( nel primo caso il viaggio dopo l'omicidio di TA OC nel corso della faida con i IS;
nel secondo l'attesa del pagamento della prima tranche del dovuto per la estorsione EA). Ma tali conclusioni, idonee in astratto al fine probatorio perseguito dall'accusa, non trovano adeguato spazio argomentativo nelle indicazioni probatorie segnalate (le intercettazioni riportate, prive di un contenuto letterale immediato nel senso prospettato in sentenza). Piuttosto, risultano ancorate a profili logici di mero contenuto congetturale, in genere, facendo affidamento su un argomento dominante ma tutt'altro che decisivo nel suo tenore oggettivo, quale quello LLutilizzo di un linguaggio criptico, ritenuto troppo generosamente idoneo a disvelare la natura genericamente illecita delle trame sottese a quei dialoghi. 77 Tanto, tuttavia, non soddisfa il parametro del riscontro esterno individualizzante imposto dal comma III LLart. 192 cod.proc.pen. quanto alla necessaria correlazione tra quei contegni e l'agire illecito riferibile all'associazione in contestazione che presuppone, piuttosto, argomentazioni di maggiore dettaglio rispetto alle caratteristiche effettive degli elementi fattuali rappresentati avuto riguardo, in particolare alla cornice causale, rappresentata dai giudici del merito, chiamata a colorare la valenza indiziaria degli episodi richiamati nei termini già rassegnati. Così, infine, è a dirsi anche per il collegamento che si riscontra nelle due sentenze di merito tra il ricorrente e la frequentazione del giardino" dei IS, teatro di momenti illeciti di rilievo nell'interesse della cosca ( perché ivi custoditi armi e droga di pertinenza delle due organizzazioni in contestazione gravitanti nell'orbita della famiglia IS). ☐ Il dato, come è evidente, è di assoluto rilievo rispetto alla finalità probatoria che occupa: meritava, dunque, più di un cenno non argomentato. Si impone in coerenza l'annullamento con rinvio perché, alla luce dei profili in diritto sopra segnalati, superati i vuoti e le incongruenze argomentative rassegnate, si proceda ad una nuova verifica del materiale sotteso alla posizione LLimputato TA. Somenico 25. Ricorso nell'interesse di ES IP, condannato in primo e secondo : grado per concorso nella estorsione di cui al capo 3 ed i reati di cui ai capi 4 e 5, immediatamente connessi alla prima. Il ricorso riposa su motivi infondati, a tratti inammissibili in radice. 25.1. Non coglie nel segno la prima doglianza A prescindere dalla modesta intellegibilità della risposta offerta dalla CO distrettuale nel caso, ritiene il Collegio che debba escludersi, nella specie, la lamentata distonia sostanziale tra il fatto oggetto di contestazione e quello posto a fondamento della statuizione di condanna. Vero è che nel corpo della complessa imputazione si ascrive espressamente al ES la realizzazione delle telefonate minatorie strumentali all'estorsione posta in danno del EA, situazione in fatto poi non riscontrata. Tanto, tuttavia, non escludeva il ricorrente dal corpo complessivo della contestazione esposta nel relativo capo della rubrica, che riguardava in sé quella determinata estorsione nella complessa dinamica che ebbe a connotarla. La segnalazione di una frazione della condotta siccome immediatamente riferita sul piano esecutivo all'imputato, non è infatti tale da precludere la riferibilità, allo stesso LLintera dinamica del fatto, sempre descritta nella imputazione, che ebbe a portare alla estorsione contestata, segnalatamente concretatasi, 78 ! quanto all'azione minacciosa e violenta posta in danno della vittima, nell'attentato al bar quindici ( esercizio nella disponibilità sostanziale del EA). G Dinamica, quest'ultima, puntualmente contenuta nell'imputazione indistintamente rivolta, tra gli altri, anche all'imputato ricorrente, e rispetto alla quale, per quanto si dirà da qui a poco, è stato riscontrato il concorso funzionale e consapevole del ES. Il fatto in definitiva è quello legato alla estorsione nel suo complesso considerata. Il coinvolgimento del concorrente in termini partecipativi diversi da quelli originariamente prospettati con l'imputazione non muta l'oggetto del giudizio e la riferibilità del fatto all'imputato; fatto che resta immutato siccome rappresentato dalla estorsione contestata , comprensiva, come nella specie, anche delle condotte poi riscontrate, riferibili al ruolo assunto dall'imputato nella vicenda 'Secondo quanto costantemente affermato da questa CO l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la ها modificazione LLimputazione pregiudichi la possibilità di difesa LLimputato: la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Una siffatta violazione del diritto di difesa, ragione fondante il divieto alla immutazione del fatto, principio fondante la ratio sottesa all'art. 521 cod.proc.pen., viene a verificarsi ogni qual volta il fatto considerato nella sentenza di condanna si ponga in rapporto non di continenza ma piuttosto di eterogeneità con la specifica condotta originariamente contestata. E tanto nella specie deve ritenersi escluso giacchè l'imputazione rivolta al ricorrente riguardava l'intera dinamica della estorsione rappresentata nella imputazione, comprensiva anche della frazione di condotta posta a fondamento della condanna e non afferiva esclusivamente a quella specifica parte LLazione pure nominalmente riferita al ES nella rubrica. Da qui la infondatezza del motivo. 25.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le ragioni di incompatibilità prospettate in ricorso ex art. 34, cod. proc. pen. ( peraltro per la prima volta solo in sede di legittimità) non attengono alla capacità 79 del giudice e non determinano, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen.. Sempre se fondate, danno luogo ad un motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen in seno alla quale semmai, a fronte di una interpretazione difforme da quella propugnata nel ricorso, andavano sollevati i dubbi di costituzionalità copiosamente esposti dalla difesa. : 25.3. Anche il terzo motivo non risulta tra quelli prospettati con l'appello. £ La inammissibilità della doglianza resta tuttavia cristallizzata dalla manifesta infondatezza LLassunto in diritto: la formulazione in termini suggestivi della domande, peraltro in una fase di escussione anteriore al dibattimento e propria solo delle indagini, rimane infatti estranea all'ipotesi considerata dall'art. 188 cod. proc.pen. e non può dar corpo alla inutilizzabilità ex art. 191 cod.proc.pen. Al fine, per fugare ogni dubbio interpretativo sul punto, basta rifarsi alla giurisprudenza di questa CO resa in tema di esame testimoniale, laddove si afferma che la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod. proc.pen., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 cod. proc. pen. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013 - dep. 21/03/2014, Rossi, Rv. 259728). 25.4. Il quarto motivo è inconferente. Il riferimento che i giudici distrettuali hanno mostrato di fare alla motivazione resa dalla CO di Cassazione nel giudizio "Infinito" - che più punti di contatto aveva, per quanto più volte rassegnato, con la indagine sfociata nelle sentenze, di primo e secondo grado, rese nel corso del presente procedimento - trova evidente ragion d'essere nella intenzione della CO distrettuale di asseverare, con la forza garantita in diritto dalla verifica di legittimità, la correttezza della soluzione adottata rispetto a questioni di principio comuni alle due fattispecie processuali. E' quindi fuorviante la lagnanza con la quale ci si duole del fatto che all'epoca della decisione di appello non erano ancora note le motivazioni stese dalla CO di cassazione nel citato giudizio collegato. E tale inconferenza gratuita del rilievo è ancor più rimarcata se si tiene a mente che nel ricorso si omette di precisare in che termini siffatti riferimenti argomentativi hanno finito per incidere sulla posizione del ricorrente avuto riguardo alla decisione di conferma della condanna resa in suo danno. 80 25.5. Il quinto motivo di ricorso si concreta in una sostanziale reiterazione dei rilievi articolati in primo e secondo grado avverso la attendibilità dei due collaboranti. E tanto a fronte di una valutazione quella spesa dal GU sul tema (si veda quanto evidenziato in genere in occasione della verifica dei motivi di ricorso del RA), ribadita pedissequamente dalla CO distrettuale, che conteneva una puntuale risposta sui temi in discussione già offerti dalle difese al vaglio del primo decidente. Va ribadito che la decisione assunta sulla attendibilità soggettiva dei collaboranti appare immune da errori in diritto. Tanto perché, diversamente da quanto segnalato in ricorso, la valutazione viene effettuata antecedentemente e in termini di autonomia dalla individuazione dei riscontri oggettivi esterni ai relativi : narrati, richiamati semmai per asseverare definitivamente il giudizio di sostanziale attendibilità dei collaboranti una volta deprivate di effettivo rilievo le ragioni di contrasto e le incongruenze segnalate dalla difesa. La lettura congiunta delle due decisioni di merito contiene poi una puntuale e logica risposta agli snodi critici evidenziati in ricorso, avuto riguardo in particolare, per quanto già segnalato in precedenza : - alla sostanziale indifferenza del rilevato contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboranti in ordine all'omicidio di ES IO elemento che il UP e la CO delimitano non oltre i profili di responsabilità nel fatto riferibili al ES, . senza mai intaccare le posizioni dei soggetti interessati dalla chiamata dei collaboranti e che anzi viene esaltato per ribadire l'autonomia delle due collaborazioni;
- l'inconsistenza dei rilievi sulle modalità di formazione della collaborazione del н al quale AN, assertivamente influenzata da quella del EL, tema rispetto la CO ritiene sufficiente richiamarsi a quanto esposto al punto 15.2.2. nel verificare analoga doglianza prospettata dal RA. 25.6. Quanto al sesto motivo ed al settimo motivo, la sentenza non merita le censure ivi prospettate . Non è contestato in ricorso che l'estorsione al EA sia stata portata ad esecuzione grazie all'attentato di cui al capo 4, reso dal GN (separatamente giudicato e condannato per il fatto ) su mandato conferitogli dai vertici della Cosca. Tanto trova conferma nelle dichiarazioni del EL, confermate dal AN e supportate anche, per quel che qui immediatamente interessa, dagli esiti delle intercettazioni e del servizio di osservazione resi nei giorni 4 e 5 marzo 2010 ( la sera del giorno 5 risulta effettuato l'attentato di cui al capo 4). 81 Se è vero poi che non trova riscontro adeguato il compimento da parte del ricorrente delle telefonate minatorie rese in danno del EA ( affermate dal EL e confermate dal AN ma sulla base di circostanze riferite dal primo così da deprivare il relativo narrato della necessaria autonomia), è altrettanto vero che proprio il servizio di osservazione e intercettazione sopra riferito dá contezza della presenza del ricorrente nella spirale concorsuale che ha portato alla estorsione in questione giacché, per la ricostruzione offerta in sentenza, non illogica nè adeguatamente contrastata con il ricorso, il ricorrente risulta essere è tra i soggetti presenti all'incontro realizzato tra tutti i concorrenti più rilevanti ( IS OC OM DI e EL ) il giorno prima l'attentato con ' l'esecutore dello stesso;
peraltro è sempre il ES che poche ore prima del fatto dà il sostanziale benestare all'azione, sostituendosi al EL (che contattato dal IC presso l'utenza del ES, non era in quel momento presente). Elementi determinati, questi, che finiscono per confermare il coinvolgimento : attivo nella estorsione da parte del ricorrente in linea con le indicazioni di massima rese dal EL. in tal senso finendo anche per fondare la : responsabilità del ES anche prescindendo dalla stessa delazione del fo collaborante. 25.7. Sono infondati gli ulteriori motivi di ricorso addotti dalla difesa del ES. La vicenda in fatto delineata dai giudici del merito, verificata nei termini sopra rassegnati, emargina con chiarezza la piena riconducibilità LLiniziativa criminale in contestazione all'associazione di cui al capo 1 della rubrica, deprivando di conseguenza di rilievo le contestazioni mosse con riferimento all'aggravante ex art. 7 legge 203/91 sotto ogni versante. In punto di pena la motivazione resa dai giudici del merito ( si veda pagina 555 per la sentenza di primo grado, sulle cui argomentazioni riposa quella di appello) appare puntualmente ancorata alla contiguità del ricorrente al EL ( tanto da potersi sostituire capo della locale nel dare il via alla concreta realizzazione della minaccia intimidatrice), così da ascrivere all'imputato un ruolo centrale nel progetto criminale in contestazione tanto da rendere implicitamente assorbiti e superati perchè recessivi i temi della difesa, incentrati sul contegno tenuto dal ricorrente nel processo e nella esecuzione della custodia. La determinazione degli aumenti poi risulta operata in linea con il disposto di cui agli artt. 63 comma IV e 64 comma I cod.pen., risultando l'aumento apportato ex art. 7 legge 203/91 sulla pena da applicare per l'estorsione già aggravata contenuto nei termini imposti dalle citate disposizioni normative. 2 82 2 Infine, sulle generiche il ricorso è inammissibile perchè manca l'indicazione degli elementi pretermessi dai giudici del merito per pervenire ad una decisione di segno opposto. 26. Ricorso nell'interesse di RA LI, condannato in primo e secondo grado per l'estorsione aggravata posta in danno di OF BE ( capo 8 LLimputazione), relativa alla cessione delle quote della società Casino Caffè Royal delle quali era titolare la persona offesa. Il ricorso è inammissibile. 26.1. Questa la vicenda in fatto riassunta, primariamente in ragione del racconto della persona offesa, dalle due decisioni di merito, conformi nel ricostruirne il portato. La persona offesa era titolare delle quote di una società che gestiva un circolo sportivo. Dispose di parte di tali quote in favore dei fratelli NN che non pagarono il corrispettivo in contanti ma con cambiali che il OF, a sua volta, ebbe a girare anche all'altro originario socio. Il ruolo dei NN in realtà celava l'interesse all'operazione negoziale della famiglia IS tant'è che il OF, riscontrato il mancato pagamento della cambiali, venne proprio dai IS ( in particolare da CE IS) sollecitato a non fare pressioni sui NN per recuperare il dovuto (tramite un messaggio minaccioso veicolato al di lui fratello dal quale emergeva l'interesse per la vicenda del citato IS). A fronte LLinadempimento e dopo un incontro favorito dalla intermediazione del fratello della vittima, il OF si decise a cedere l'intero pacchetto di partecipazioni sociali all'odierno ricorrente, cognato del IC DI, altro esponente di rilievo del clan facente capo ai IS. Anche il RA, tuttavia, si rivelò inadempiente alla quota parte di prezzo corrisposta con obbligazioni cambiarie. All'esito di un incontro chiarificatore, sollecitato dal RA, la persona offesa venne schiaffeggiato e minacciata dai fratelli IS e dal IC alla presenza dei NN e del RA;
e la vicenda si chiuse non solo con la restituzione della cambiali inevase in possesso del OF ma addirittura con l'assunzione di un debito, privo di ogni causale, da parte di quest'ultimo. 26.2. Siffatta ricostruzione, ovviamente conforme alle connotazioni tipiche del reato in contestazione, non risulta minimamente scalfita dalle contestazioni mosse in ricorso, tutte concentrate nel negare rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, non idonee al fine, nell'assunto difensivo, per la affermata inattendibilità della vittima. 83 E' noto tuttavia, e la difesa se ne mostra consapevole, che le dichiarazioni della persona offesa da sole possono costituire il substrato di riferimento probatorio della condanna. Vero è che la costituzione di parte civile impone comunque un onere di valutazione rigoroso della attendibilità del teste e del suo narrato, se del caso attraverso anche l'individuazione di riscontri esterni. Ma l'attendibilità soggettiva del teste che sia stato anche vittima del reato a giudizio non può apoditticamente essere messa in discussione richiamando esclusivamente i 1 motivi di disaccordo economico posti a fondamento primario della vicenda narrata né le pressioni, peraltro legittimamente esercitate, per rientrare dall'esposizione correlata al debito inadempiuto ( nel caso il credito del OF per il mancato pagamento del corrispettivo della cessione delle quote dovuto dal RA e dai NN, pretesa forzatamente neutralizzata dall'intervento violento e minaccioso dei fratelli IS e del IC DI e addirittura convertita in un debito a carico LLoriginario creditore). Così ragionando si dovrebbe aprioristicamente negare attendibilità soggettiva, in assenza di altri elementi, alla persona offesa da iniziative estorsive che trovano la loro causa di riferimento in originarie posizioni di credito vantate dalla vittima ( la quale, come nel caso, subisce l'intimidazione proprio per dismettere gratuitamente la pretesa vantata a buon diritto). 26.3. L'inconsistenza del rilievo peraltro risulta travolto non solo dalla puntualità del racconto della vittima che la difesa, nel presente ricorso, non ha inteso in alcun modo contraddire quanto al portato oggettivo del narrato;
ma anche dai diversi riscontri che la CO ha inteso segnalare , anche oltre l'esigenza probatoria imposta dalla specie, offerti, in particolare: - dalle dichiarazioni degli altri testi ( e sul punto va rimarcato che il teste Perazzi, come puntualmente segnalato in sentenza, ha riferito circostanze de relato ma acquisite dal fratellastro CE, presente in occasione delle minacce e delle violenze poste in danno della persona offesa e per quanto emerso dalla stessa . denunzia in posizione di contrapposizione con il FF quanto alla vicenda in ' fatto); nonché dalla composizione finale della compagine sociale oggetto delle dismissioni del OF ( nominativamente composta dal RA e da altri soggetti comunque riferibili ai IS) senza che mai nel processo sia stata fornita alcuna documentazione comprovante i passaggi finanziari attraverso i quali si è pervenuto alle acquisizioni in questione da potere LLoriginario titolare. E tale ultima considerazione logica, puntualmente esposta in sentenza, chiude ogni ulteriore spazio alle osservazioni critiche formulate in ricorso. 84 26.4. La gravità della condotta, rispetto alla quale il RA non ha posizione marginale, perché ha rappresentato uno dei canali di ingresso dei componenti della locale di EG nella iniziativa imprenditoriale che prima era del OF, finendo per assumere la parziale titolarità LLimpresa, richiamata dai giudici del merito a supporto sia della pena determinata, peraltro attestata in prossimità al minimo edittale , assorbe anche il tema delle generiche, fondata su tale contraddetta marginalità del ruolo e su altri elementi sostanzialmente inconferenti rispetto alla pericolosità mostrata. 27. Per i ricorrenti che hanno visto la reiezione del ricorso si dispone la condanna al pagamento delle spese processuali. Per le posizioni, infine, definite con la declaratoria di inammissibilità si impone oltre alla condanna alla spese del grado anche quella la pagamento di un somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata, in via equitativa, come da dispositivo.
PQM
ANNULLA SENZA RINVIO la sentenza impugnata nei confronti di: RR TO LI perché il fatto non costituisce reato. ANNULLA la sentenza impugnata nei confronti di: RI AL EP, UI IC, AR AN e : rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della CO d'Assise d'Appello di Milano. ANNULLA la sentenza impugnata nei confronti di: LA UN limitatamente ai punti della decisione relativi alle attenuanti generiche ed alla confisca, ZE IC IL limitatamente all'applicazione del'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.,e RINVIA per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della CO d'Assise d'Appello di Milano;
RIGETTA nel resto tali ricorsi. Dichiara inammissibili i ricorsi di: AR EP, TI NA, EL NO, IN NZ, RI PP, IS IC, DI TO EP, ICCI IC, AN HA, IZ CA, TR FI, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella di euro 1000 alla cassa delle ammende. RIGETTA i ricorsi di: CRISTEIS BE, DE_MA AN, DE MA ND, TA RI AL, TT UL, TE DO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Depositato in Cancefferie NI Mila Benedetto Paternò Raddusa Polat Rege oggi,21010 2015 | IL FUNZIONARIO GIUDIZ Piera ESPOSITO 85