Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. (La S.C. ha precisato che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2012, n. 23197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23197 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/04/2012
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 836
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 002311/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Reina Antonino, quale difensore di IC GE CA (n. il 16/01/1959);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in data 09/12/2011. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor PP Volpe, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il capo D, con revoca della custodia cautelare;
rigetto nel resto.
Udito il difensore di IC GE CA, Avvocato Antonino Reina, che chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 29/03/2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta dispose la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IC GE CA, indagato per due reati di intestazione fittizia di beni di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capi D ed E della rubrica).
Avverso il provvedimento di cui sopra l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 23/04/2011, la respinse. A seguito di ricorso in Cassazione dell'imputato, questa Suprema Corte con sentenza del 20/10/2011 annullò con rinvio il provvedimento del Tribunale di Caltanissetta di cui sopra, ritenendo inadeguata la motivazione adottata in punto di momento consumativo dei reati (ciò al fine di verificare se era fondata la doglianza della difesa dell'indagato in ordine all'intervenuta prescrizione). Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 09/12/2011, precisò quali fittizie intestazioni si erano verificate nel corso del tempo e confermò -non ritenendo sussistente alcuna causa estintiva -, l'ordinanza della custodia in carcere nei confronti di IC GE CA.
Ricorre per cassazione l'indagato evidenziando che il Tribunale ha eluso il "dictum" di questa Suprema Corte e pur non essendo stato in grado di indicare "creazioni di nuovi assetti societari" diversi da quelli già menzionati in prime cure - e ritenuti irrilevanti da questa Suprema Corte in ordine alla protrazione della condotta contestata - confermava l'ordinanza della custodia in carcere ricorrendo alla stessa motivazione della sua precedente ordinanza cassata dalla Suprema Corte.
La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La difesa del ricorrente insiste nel ritenere che i reati di cui sopra (trasferimento fraudolento di valori:
art. 110 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies) siano prescritti muovendo dalla considerazione che il delitto previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies ha natura di reato istantaneo ad effetti permanenti, per cui, nella specie, il capo D si sarebbe consumato allorché in data 21.12.2000 (pochi mesi prima dell'arresto di IC PP per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.) la denominazione dell'impresa "Centro Calcestruzzi di
IC PP & C s.a.s." variò in quella di "Centro Calcestruzzi di IC GE & C s.a.s." e IC PP cedette la quota della predetta società da lui posseduta al fratello;
e il capo E si sarebbe consumato il 09.10.2001 (sette mesi dopo l'arresto di IC PP) allorché venne comunicata la cessazione da parte di IC PP dalla carica di presidente della società A.G.M. e vendita della sua quota di questa società alla sorella IC RI. Le vicende successive - cessioni di quote, cambi nelle cariche di vertice - che, secondo l'impostazione accusatola, avevano il medesimo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, sono state considerate come modifiche societarie frutto di scelte strategiche di natura economica, irrilevanti dal punto di vista penale, tali da non alterare la natura istantanea del delitto di trasferimento fraudolento di valori, che consumatosi nei periodi di cui sopra, si sarebbe ormai prescritto.
La tesi del ricorrente è basata su un'erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies alla fattispecie concreta.
Non è in questione la natura del reato: questa Corte ha avuto modo di riconoscere la natura di reato istantaneo con effetti di natura permanente del delitto di trasferimento fraudolento di valori, affermando che il disvalore della condotta si esaurisce con il ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di realizzare l'effetto traslativo del diritto sul bene e determinare, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.. Pertanto, la consumazione del delitto coincide, effettivamente, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res, sicché il "permanere della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile" (in questo senso, Sez. un., 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese). Sulla base di queste indicazioni interpretative - alle quali il Collegio ritiene di doversi conformare, come d'altronde ha fatto anche il Tribunale (si vedano le pagine da 4 a 7) - deriva che può escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive, finalizzate cioè al semplice mantenimento dell'illecito status quo, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Tuttavia, qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano - come nel caso di specie - operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce la L. n.356 del 1992, art. 12 quinquies. Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata.
Il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità al fine di eludere talune disposizioni legislative. Caratteristica essenziale di tale norma incriminatrice è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta. Peraltro, l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali, però, rimane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata (Sez. 3, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai;
Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo). La condotta dì attribuzione presuppone che il soggetto che procede all'attribuzione stessa, o nell'interesse del quale la medesima è effettuata, sia il reale dominus, che ricorre ad atti o operazioni simulate per sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di reati connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illecita. Nel concetto di interposizione fittizia la giurisprudenza vi ha fatto rientrare anche il caso del soggetto che divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, compartecipe della proprietà aziendale e degli utili (Sez. 1,15 ottobre 2003, n. 43049, P.M. in proc. Fiorisi;
si veda, in proposito, il corretto approccio alla questione del Tribunale - pagine 6 e 7 - che ritiene di escludere il principio enucleato per il socio occulto, di cui sopra, allorché risulti - come nel caso di cui ci occupiamo - che il vero dominus ha compiuto atti di attribuzione al titolare apparente).
Ebbene, in base ad una nozione ampia di "attribuzione" deve ritenersi che sia la costituzione di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici società ri qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento dì valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie. La creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure le plurime intestazioni fittizie di quote di società o i cambi dei vertici societari, possono realizzare attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l'individuazione della reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato. Nel caso in esame il Tribunale ha, correttamente, ritenuto che tutte le operazioni compiute da IC PP dal 2000 in poi e puntualmente riassunte nel provvedimento fossero rivolte, attraverso nuove intestazioni fittizie e cambi dei vertici societari, a creare ulteriori e più complessi schermi per occultare le reali situazioni proprietarie;
e tutto ciò veniva effettuato allorché il predetto IC PP si allarmava temendo di essere di nuovo oggetto di indagini e quindi sottoponile a misure di prevenzione patrimoniale (si veda ad esempio l'attività posta in essere dopo la scoperta di una microspia installata dalla P.G. negli uffici di una delle quattro società facenti capo al IC PP che fanno parte di un unico circuito societario;
pagine 16 e ss.). Il Tribunale ha ricavato quanto sopra ben valutando il molto materiale probatorio raccolto - grave e univoco - ed in particolare: le intercettazioni il cui contenuto rileva con chiarezza che IC PP era colui che decideva le varie modifiche societarie proprio per creare ulteriori e più complessi schermi per occultare le reali situazioni proprietarie (si vedano in proposito, ad esempio, le pagine 16 e 17 dove si apprende che le modifiche societarie che il IC PP intende realizzare per raggiungere il suo scopo, effettivamente alcuni mesi dopo vengono realizzate); le dichiarazioni di AR ZI, rese in data 31.10.2011, che confermano in pieno quanto già captato e sopra esposto (si veda pagina 18); l'appunto manoscritto da RO AL (moglie di IC GE CA) dal quale si ricava con chiarezza la fittizietà delle operazioni societarie compiute nell'ambito del gruppo familiare dei IC e la consapevolezza di tutti gli indagati che quanto veniva compiuto era teso a consentire a IC PP di evitare l'aggressione del proprio patrimonio a seguito dell'inizio di un eventuale e temuto procedimento di prevenzione patrimoniale (in tale manoscritto della RO si legge, tra l'altro, "se l'amministratore della società è un prestanome di una altra persona a che cosa si va incontro per non intaccare le altre quattro società? Quesito che la RO voleva sottoporre ad un commercialista;
si veda pagina 19). Pertanto è corretta la valutazione del Tribunale se si considera che nel periodo preso in esame vi sono state una serie di nuove intestazioni, cessioni di quote e cambi di amministratori, fino ad arrivare al 2008 (così come contestato nei capi di imputazione;
il Tribunale a pagina 25 segnala che, addirittura, in data 16.02.2009 e 16.03.2009, ad indagine completata, sono state compiute altre operazioni eguali alle precedenti) che integrano altrettante autonome ipotesi del reato di trasferimento fraudolento (si vedano su quanto sopra: Sez. 6, Sentenza n. 10024 del 11/12/2008 Cc. - dep. 05/03/2009 - Rv. 242754;
Sez. 1, Sentenza n. 23266 del 28/05/2010 Cc. - dep. 16/06/2010 - Rv. 247581). Si deve, infine, rilevare che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti,
si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse, (si veda fra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011 Ud. - dep. 04/11/2011 - Rv. 251192). Pertanto correttamente il Tribunale ha rigettato l'impugnazione del ricorrente avendo evidenziato - con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria - che non è maturata la prescrizione dei reati contestati. Infatti il termine di prescrizione, per quanto sopra esposto, decorre dalla data in cui viene realizzata l'ultima attribuzioni fittizia.
Non è necessario affrontare il problema della sussistenza dei gravi indizi di reato e delle esigenze cautelari (comunque il Tribunale fornisce un'ampia e incensurabile motivazione sull'accettata sussistenza di quanto sopra;
si vedano le pagine da 22 a 25) in quanto il rinvio disposto da questa Suprema Corte riguardava solo l'inadeguata motivazione adottata in punto di momento consumativo dei reati (in relazione all'eccezione di prescrizione del ricorrente). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012