Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2012, n. 23197
CASS
Sentenza 20 aprile 2012

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Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. (La S.C. ha precisato che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2012, n. 23197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23197
    Data del deposito : 20 aprile 2012

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