Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 2
In materia di intercettazioni, la violazione del diritto del difensore di partecipare alle operazioni di stralcio delle registrazioni e dei verbali a norma dell'art. 268 comma sesto cod. proc. pen., seppur possa farsi rientrare tra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., non può che riguardare esclusivamente le suddette operazioni, e in nessun caso può dar luogo, per il principio di tassatività, a nullità delle conversazioni intercettate, né può comportarne l'inutilizzabilità, riferibile esclusivamente all'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 commi primo e terzo stesso codice.
La trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art 268, comma ottavo, cod. proc. pen., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Ne consegue che la mancata esecuzione di essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullità né l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
Commentari • 2
- 1. Non è illegittima la disciplina che consente la sospensione deiGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza qui pubblicata della Corte costituzionale interviene, con tempismo, su una polemica montante, che oppone idealmente i giudici dibattimentali ai magistrati delle indagini preliminari e del pubblico ministero. La polemica è densa di sostanza, e genera dalle tensioni verso forme di economia delle risorse estranee al modello ideale del processo, e vicine al limite della legittimità processuale. È risaputo quali fossero gli adempimenti immaginati dal legislatore in chiusura delle operazioni di intercettazione telefonica (art. 268 c.p.p.) Verbali e supporti dovrebbero essere trasmessi al pubblico ministero, e da questi depositati in segreteria entro cinque giorni. I difensori …
Leggi di più… - 2. Corte Costituzionale: diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate per il…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 ottobre 2008
Presidente: Giovanni Maria Flick Redattore: Gaetano Silvestri Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 22 dicembre 2005, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di costituzione di N.P.; udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto in fatto 1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2005, n. 10890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10890 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Presidente - del 22/11/2005
Dott. DE RIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1446
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 594/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ LU MI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 4 giugno 2004 n. 1617. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANNINO S.F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa dei difensori, Avv.ti FRANCINI Annarosa e PADOVANI Tullio, i quali ne hanno chiesto l'accoglimento;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 4 giugno 2004 n. 1617 - con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa 11 gennaio 2003 n. 16, appellata da lui, dal P.M. e dal P.G., è stato dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 81 cpv., art. 110 c.p.,(capo a), qualificato come delitto di cui all'art. 322 c.p., comma 4, il fatto commesso ai danni della Prodotti Biokimica s.p.a. e come tentata concussione il fatto commesso ai danni della Conceria Mediterranea;
del reato di truffa aggravata in danno di LI MA (capo b); del reato previsto dagli artt. 110 e 317 c.p. di cui al procedimento riunito n. 419U/02;
dei reati previsti dagli artt. 110 e 317 c.p. (capi a) e e) di cui al procedimento riunito n. 379U/02; del reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p. di cui al procedimento riunito n. 461U/02 - LU TO ZO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione e inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 4-8, in relazione all'art. 111 Cost., comma 2 e 3, per omesso intervento dell'imputato alla fase dell'individuazione delle intercettazioni utilizzabili e non manifestamente irrilevanti, delle quali disporre la trascrizione e l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento;
2. violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché le intercettazioni telefoniche sono state eseguite presso i locali del N.R. dei Carabinieri di Pisa e quindi con impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica in base a provvedimento del 27 marzo 2000, immotivato sia in relazione all'insufficienza degli impianti stessi, sia alle eccezionali ragioni di urgenza;
3. erronea applicazione dell'art. 317 c.p. e difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'episodio AG perché la Corte d'appello ha attribuito apoditticamente valenza minacciosa al contatto iniziale assunto dal ZO, trascurando di considerare che, cedendo una vettura acquisita come aziendale, il soggetto passivo vendeva un'automobile usata in quanto gravata da un passaggio di proprietà, per giunta a distanza di sei mesi dall'acquisto originario;
e, inoltre, che l'imputato aveva segnalato che lo stesso IN aveva contestato il presunto carattere vessatorio della verifica;
che aveva rilevato come l'esito di essa fosse assai paralizzante nei suoi confronti;
che aveva dichiarato di aver praticato di propria iniziativa uno sconto alla fidanzata dell'imputato in occasione del ritiro dell'autovettura; che le dichiarazioni dell'IN non erano sospettabili di compiacenza perché lo stesso aveva cambiato città e non aveva più avuto rapporti col ZO;
4. erronea applicazione dell'art. 317 c.p. e difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'episodio AN perché la Corte d'appello ha trascurato la segnalazione del ricorrente che la selezione dell'AN era avvenuta in base all'individuazione di una cerchia di imprenditori disponibili a pagamenti indebiti nei confronti della Guardia di Finanza al fine di sottrarsi a future verifiche;
e che l'AN aveva determinato in modo autonomo le somme, relativamente modeste, da elargire al ZO in circostanze diverse, mai ricevendo sollecitazioni in tal senso, e si è limitata a recepire acriticamente la dichiarazione del soggetto passivo secondo la quale nel corso della cena d'incontro il ZO avrebbe parlato di una verifica nei confronti dell'imprenditore;
5. erronea applicazione dell'art. 317 c.p. e difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'episodio ER perché la Corte d'appello ha trascurato di considerare l'avvenuta liquidazione della società Elba, cui la verifica si sarebbe dovuta riferire, in epoca ben anteriore a quella della presunta minaccia, omissione, carenza e apparenza della motivazione del trattamento sanzionatorio, aggravato in accoglimento dell'appello del P.M. e del P.G., malgrado che gli appelli del P.M. sull'episodio del peculato e sull'episodio Biokimica siano stati respinti, omettendo di considerare che numerosi episodi contestati all'imputato si erano consumati dopo l'inizio dell'attività di indagine. L'impugnazione è infondata.
La violazione del diritto del difensore, previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 4, di partecipare allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione da quelle utilizzabili e non manifestamente irrilevanti, seppure possa farsi rientrare tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., lett. e), non può che riguardare esclusivamente lo stralcio, qualora sia compiuto in assenza del difensore, ma in nessun caso può dar luogo alla nullità delle conversazioni intercettate, non prevista da alcuna norma, ne' può renderle inutilizzabili, in quanto la sanzione del divieto di utilizzazione, posta dall'art. 271 c.p.p., comma 1, riguarda le intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3. Infatti, l'omessa individuazione delle conversazioni irrilevanti, che ha la funzione di limitare al massimo l'incidenza del mezzo istruttorio sul diritto alla riservatezza delle comunicazioni anche di terzi non interessati al processo, non inficia in alcun modo la regolarità e, quindi, la validità e l'utilizzabilità delle intercettazioni, ne' lede il diritto alla difesa dell'imputato perché il difensore, grazie al deposito degli atti e del relativo avviso, è messo in grado di esaminare e, quindi, controllare prima del processo tutti gli atti di indagine, compresi i verbali di intercettazione, e di ascoltare le conversazioni registrate, al fine di preparare un'adeguata difesa. Quanto alla trascrizione delle conversazioni intercettate, essa non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, della quale il difensore secondo la disposizione dell'art. 268 c.p.p., comma 8, può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico, per cui la mancata esecuzione di essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non da luogo ad alcuna nullità e tanto meno all'inutilizzabilità delle intercettazioni (Cass., Sez. 6^, 4 marzo 2004 n. 28035, ric. Russo F.; Sez. 6^, 20 ottobre 2003 n. 4892, ric. Franzese e altro). Sulla base di queste considerazioni appare corretta la decisione del Giudice d'appello, che, confermando sul punto quella del primo Giudice, ha rigettato l'eccezione di nullità delle registrazioni, rilevando come i difensori, grazie al deposito degli atti e del relativo avviso, avevano potuto esaminare e, quindi, controllare prima del processo tutti gli atti di indagine, i documenti fonici, i verbali di intercettazione e ascoltare le registrazioni ed avevano potuto preparare un'adeguata difesa. Ed è, quindi, manifestamente infondata l'eccezione di nullità o d'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate per difetto di trascrizione di esse, proposta col primo motivo di ricorso. Col secondo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione, già proposta nel dibattimento di primo grado e di appello nei motivi di appello e rigettata in entrambi i giudizi, di inutilizzabilità delle intercettazioni perché eseguite con impianti non in dotazione degli uffici della Procura della Repubblica in difetto di motivazione dell'indisponibilità degli stessi e delle ragioni d'urgenza. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito da una parte ha omesso di motivare sulla censura relativa a tutti i decreti autorizzativi delle intercettazioni diversi da quello del 28 giugno 2000, per i quali si era dedotta la mancanza di provvedimento motivato a giustificazione delle modalità di intercettazione adottate (fuori dai locali della Procura a ciò adibiti e comunque presso la sala di ascolto dei Carabinieri); dall'altra, che la stessa Corte ha argomentato sul Decreto 28 giugno 2000, che avrebbe arbitrariamente assunto a modello di tutti i decreti autorizzativi emessi, mentre questo, lungi dall'essere un modello, è un'eccezione al modello adoperato a causa del riferimento (insufficiente e inidoneo rispetto ai fini qui dedotti) all'esigenza di consentire un tempestivo intervento operativo. In realtà la sentenza impugnata, oltre a ribadire la legittimità della motivazione per relationem in conformità al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha indicato in concreto l'informativa dei Carabinieri di Pisa 20 marzo 2000 come il documento fondamentale, nel quale erano state illustrate l'urgenza e l'inadeguatezza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, condivise dall'autorità giudiziaria, con riferimento alla particolare delicatezza dello svolgimento delle indagini in considerazione del ruolo delle persone interessate e della necessità di procedere a intercettazioni per acquisire nuovi elementi ai fini delle ipotizzate concussioni. Con riguardo alla delicatezza delle indagini i Carabinieri segnalavano l'indisponibilità della sala intercettazioni della Procura anche perché frequentata da personale della G. di F., prospettando la necessità di eseguire le operazioni di ascolto mediante gli impianti installati presso la Caserma CC. di Pisa.
A questa informativa e alle ragioni di urgenza e di indisponibilità degli impianti della Procura hanno fatto riferimento i provvedimenti di esecuzione delle intercettazioni, compreso quello del 27 marzo 2000, per cui i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione non risultano fondati. Per quanto riguarda i successivi tre motivi di ricorso, che deducono violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento agli episodi di concussione contestati, relativi al caso AG, AN e ER, si osserva che la sentenza impugnata, a seguito di specifica e analitica verifica, ha confermato la ricostruzione dei fatti eseguita dal primo Giudice con una motivazione adeguata ai fatti e logicamente coerente.
Per contro il ricorrente muove in realtà censure in fatto - peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate - che implicano una ricostruzione delle suddette vicende diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso risultano pertanto per più versi inammissibili. Lo stesso vale per il sesto. L'appello del P.M. e del P.G. in ordine all'entità della pena non era subordinato a quelli relativi all'episodio del peculato e sull'episodio Biokimica e, in ogni caso, l'aumento richiesto dalla Pubblica Accusa è stato praticato in ordine ai reati per cui è stata confermata la condanna e commisurato alla gravità di essi. Pertanto il motivo in esame è manifestamente infondato. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato, con la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006