Articolo 76 del Codice di procedura penale
Articolo 75Articolo 64
Versione
24 ottobre 1989
Art. 76. Costituzione di parte civile 1. L'azione civile nel processo penale e' esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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