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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 76. Costituzione di parte civile 1. L'azione civile nel processo penale e' esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
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- 1. Cassazione penale n. 4161/1996https://www.brocardi.it/ · 190.12335
(massima n. 1) Il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 c.p.p. e di nomina a provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c) e art. 100 c.p.p. è depositario sia della legitimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. […]
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- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2023, n. 4356Provvedimento: […] che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338), atteso che, […] pur rassegnate in primo grado, restano valide anche successivamente, in virtù del c.d. "principio di immanenza", previsto dall'art. 76 del codice di procedura penale. […]Leggi di più...
- art. 614 cod. proc. pen.·
- condanna spese processuali·
- inammissibilità ricorso·
- parte civile·
- spese processuali·
- principio di immanenza·
- Cassa delle ammende·
- art. 523 cod. proc. pen.·
- art. 76 cod. proc. pen.