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17 maggio 2014
17 maggio 2014
Art. 168-ter.
(( (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).)) ((Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.))
(( (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).)) ((Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.))
Commentari • 138
- 1. LA MESSA ALLA PROVA NEI REATI EDILIZI.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 241.13864
[…] alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all'esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria; di modo che tale verifica rende, almeno nella normalità dei casi, implicitamente superata la problematica – erroneo bersaglio dell'odierna impugnazione – del potere/dovere del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex art. 168-ter cod. pen., nella misura in cui, secondo il descritto fisiologico decorso delle cadenze procedimentali, tale ordine giudiziale non dovrebbe infatti avere più ragion d'essere una volta accertata l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. […]
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Giurisprudenza • 394
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2024, n. 24571Provvedimento: […] Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 168 ter cod. pen., e 224 comma 3 CdS, per avere il G.I.P. disposto la sospensione della patente di guida. 3. […] La Corte di Cassazione ha già chiarito che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria previste dalla legge, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, […]Leggi di più...
- messa alla prova·
- art. 224 comma 3 CdS·
- sospensione patente di guida·
- sanzione amministrativa accessoria·
- art. 168-ter cod. pen.·
- competenza Prefetto·
- estinzione del reato