Sentenza 4 ottobre 2011
Massime • 1
L'omessa trascrizione delle intercettazioni telefoniche nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non comporta la nullità né l'inutilizzabilità dei relativi risultati, non costituendo essa prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico.
Commentari • 2
- 1. Non è illegittima la disciplina che consente la sospensione deiGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza qui pubblicata della Corte costituzionale interviene, con tempismo, su una polemica montante, che oppone idealmente i giudici dibattimentali ai magistrati delle indagini preliminari e del pubblico ministero. La polemica è densa di sostanza, e genera dalle tensioni verso forme di economia delle risorse estranee al modello ideale del processo, e vicine al limite della legittimità processuale. È risaputo quali fossero gli adempimenti immaginati dal legislatore in chiusura delle operazioni di intercettazione telefonica (art. 268 c.p.p.) Verbali e supporti dovrebbero essere trasmessi al pubblico ministero, e da questi depositati in segreteria entro cinque giorni. I difensori …
Leggi di più… - 2. Utilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2018
Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l'art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.. (Inammissibile) (Orientamento confermato) (Normativa di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2011, n. 43725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43725 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 04/10/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 3035
Dott. MAZZEI Antonella P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola Consigliere N. 50173/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS EA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 7 ottobre 2010 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento deliberato il 7 ottobre e pubblicato il 13 ottobre del 2010 la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da SS EA avverso il decreto emesso il 9 maggio 2007 dal Tribunale di Bari, col quale gli era stata imposta la misura della sorveglianza speciale per anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la stessa durata, e il pagamento di una cauzione di Euro 2.500, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
2. La Corte territoriale ha osservato che il SS, già raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 12 gennaio 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, doveva ritenersi persona socialmente pericolosa, sebbene assolto dal reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, giusta sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 22 dicembre 2009, poiché dalle conversazioni intercettate nel suddetto processo emergevano i suoi contatti, tramite il NI, AZ TA, con gli appartenenti al clan UG e la sua partecipazione al traffico della droga e alla tenuta della contabilità relativa a siffatta illecita attività.
2. Avverso il predetto decreto il SS ha personalmente proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 177 e 191 c.p.p., poiché
la Corte d'appello, a fondamento della sua decisione, avrebbe posto una conversazione intercettata tra il SS e suo NI, AZ TA, da cui si ricava che l'attuale ricorrente contabilizzava il denaro proveniente dallo spaccio della droga, senza che la medesima conversazione risulti oggetto di rituale trascrizione, essendo perciò inutilizzabile. Aggiunge che la Corte d'appello, nella motivazione di rigetto del proposto gravame, avrebbe fatto riferimento ad una sentenza assolutoria emessa dal Giudice dell'udienza preliminare diversa da quella deliberata, all'esito di scrupolosa istruttoria dibattimentale, dal Tribunale di Bari che ha assolto il SS dal delitto associativo per non aver commesso il fatto.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione fondata su una sentenza inesistente nei riguardi del SS, siccome emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, e su precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere risalente all'anno 2006, completamente ignorando la vera sentenza di assoluzione del Tribunale di Bari, di cui la Corte di appello disponeva l'acquisizione senza tuttavia provvedervi. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo denuncia l'inosservanza di norme processuali per avere la Corte territoriale errato nell'indicazione del giudice che ha emesso la sentenza di assoluzione del SS dal delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e per avere posto a fondamento della riconosciuta partecipazione del SS al traffico di sostanze stupefacenti conversazioni intercettate che non sarebbero utilizzabili perché non trascritte. La censura è infondata.
L'eventuale errore in punto di citazione della sentenza assolutoria (emessa dal Tribunale anziché dal Giudice dell'udienza preliminare) non ha alcuna rilevanza decisiva, posto che l'assoluzione è stata correttamente richiamata, e, quanto alla denuncia di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, questa Corte ha già chiarito che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268 c.p.p., comma 8, può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Ne consegue che la mancata esecuzione di essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullità ne' l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (Sez. 6, n. 10890 del 22/11/2005, dep. 28/03/2006, Palazzoni, Rv. 234103).
3.2. Il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile.
Al riguardo, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi di contraddittorietà o manifesta illogicità di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, art.4, comma 9 (Sez. 6, n. 28837 del 26/06/2002, dep. 26/07/2002, Rv.
222754, e successive conformi).
Nel caso in esame la motivazione non è inesistente, posto che lo stesso ricorrente non contesta il contenuto delle conversazioni intercettate da lui trattenute col NI, AZ TA, ed altre persone interessate all'acquisto della droga, così come riportate nel provvedimento impugnato, a nulla rilevando l'intervenuta assoluzione del SS dal delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, considerata l'autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, essendo possibile utilizzare in quest'ultimo, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi (Sez. 1, n. 47764 del 06/11/2008, dep. 23/12/2008, Mendicino, Rv. 242507), e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certi ed idonei per il loro valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice, che è ampiamente discrezionale, in ordine alla pericolosita sociale del proposto (Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, dep. 26/06/2008, Rosaniti).
4. Segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011