Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2011, n. 43725
CASS
Sentenza 4 ottobre 2011

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L'omessa trascrizione delle intercettazioni telefoniche nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non comporta la nullità né l'inutilizzabilità dei relativi risultati, non costituendo essa prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico.

Commentari2

  • 1Non è illegittima la disciplina che consente la sospensione dei
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza qui pubblicata della Corte costituzionale interviene, con tempismo, su una polemica montante, che oppone idealmente i giudici dibattimentali ai magistrati delle indagini preliminari e del pubblico ministero. La polemica è densa di sostanza, e genera dalle tensioni verso forme di economia delle risorse estranee al modello ideale del processo, e vicine al limite della legittimità processuale. È risaputo quali fossero gli adempimenti immaginati dal legislatore in chiusura delle operazioni di intercettazione telefonica (art. 268 c.p.p.) Verbali e supporti dovrebbero essere trasmessi al pubblico ministero, e da questi depositati in segreteria entro cinque giorni. I difensori …

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  • 2Utilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioni
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2018

    Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l'art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.. (Inammissibile) (Orientamento confermato) (Normativa di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2011, n. 43725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43725
Data del deposito : 4 ottobre 2011

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