Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2016, n. 8211
CASS
Sentenza 11 febbraio 2016

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In tema di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro).

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio.

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame in cui il Tribunale, pur confermando la misura custodiale in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, aveva omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione degli indagati dall'incarico pubblico).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2016, n. 8211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8211
Data del deposito : 11 febbraio 2016

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