Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 3
In tema di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro).
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio.
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame in cui il Tribunale, pur confermando la misura custodiale in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, aveva omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione degli indagati dall'incarico pubblico).
Commentari • 9
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 318 (nel testo introdotto dalla L. 190/2012) punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, senza richiedere l'individuazione di un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio, sicché la corruzione per l'esercizio della funzione ha natura di reato di pericolo (Sez. 6, 49226/2014). In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo, rileva sul piano …
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (SU, 15208/2010). Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, “ex post”, …
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di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2016, n. 8211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8211 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
82 1 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Sent. n. sez. 201 OV Conti Presidente - . CC 11/02/2016 Andrea Tronci - R.G.N. 52998/2015 Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese Alessandra Bassi - Relatore - ha pronunciato la seguente • . SENTENZA sui ricorsi proposti da : AN NI, nato a [...] il [...] IA ER Serafino, nato a [...] il [...] : PA OV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2015 del Tribunale di Roma • visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
: udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Corasaniti, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
uditi i difensori, Avv. Emilio Ricci per ER IA, Avv. Savino Mondello per NI AN e Avv. Guido Calvi per OV PA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa il 19 ottobre 2015, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Er сура Tribunale ha applicato, fra gli altri, nei confronti di NI AN, ER IA e OV PA la misura della custodia in carcere in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere oltre che per alcuni reati fine.
1.1. In particolare: al capo 1) della rubrica, è contestato a ER IA (dirigente preposto all'unità di abilità e sicurezza della Condirezione Generale Tecnica al settore tecnico amministrativo di AN S.p.A.), NI AN e OV PA (funzionari di AN S.p.A.), in concorso con EL IA e RE De OS (rispettivamente dirigente responsabile del coordinamento tecnico amministrativo all'interno della Condirezione Generale Tecnica su indicata e di dirigente della medesima Condirezione preposto al servizio incarichi tecnici), di essersi associati fra loro al fine di commettere più delitti di corruzione, tutti finalizzati a conseguire indebite utilità facendo mercimonio della funzione ed operando a vantaggio preponderante o esclusivo di terzi, imprenditori e privati, e di sè medesimi anziché dell'ente pubblico, mediante condotte sistematiche di asservimento della funzione svolta all'interno di AN a vantaggio di terzi disposti al riconoscimento di denaro o altre utilità, ovvero mediante reiterati episodi di corruzione per specifici atti contrari ai doveri d'ufficio in cambio di profitti illeciti;
dal 24 ottobre 2014 con condotta perdurante;
al capo 2) (corruzione IL), è contestato ai medesimi IA, AN e PA, in concorso con la IA, il delitto di cui agli artt. 110, 318 e 319 cod. pen., per avere, gestendo per quanto di propria competenza la pratica relativa all'esproprio avviato da AN nei confronti di IU e AV IL proprietari di un fondo sito in Calabria -, al fine di liquidare al titolo di - indennità di esproprio una somma maggiore o comunque di anticiparne il pagamento effettivo, accettato la promessa per la somma complessiva di euro 50.000 e quindi ricevuto dal legale dei medesimi - Avv. Eugenio Battaglia - la somma in contanti di euro 25.000, materialmente consegnata da quest'ultimo a OV PA, suddivisa in tre buste da dividere tra i tre correi;
il 12 maggio 2015; -al capo 6) della rubrica (induzione De CT), è contestato al AN, in concorso con la IA, il delitto di cui agli artt. 110 e 319-quater, comma 1, per avere, quali pubblici funzionari preposti alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra AN e l'impresa De CT ZI S.p.A. riconducibile agli imprenditori GI e Francesca De CT -, abusando delle proprie qualità, indotto i predetti a dare o promettere indebitamente utilità : consistenti nell'assunzione di due operai indicati dalla IA e : nell'affidamento in subappalto, nell'ambito del medesimo contratto, dei lavori di 2 re movimento terra a RI OL, uomo di fiducia della IA;
commesso il 7 maggio 2015; · al capo 8) della rubrica (corruzione ON), è contestato al IA e PA, in concorso con la IA e De OS, il delitto di cui agli artt. 110, 318 e 319 cod. pen., per avere, quali pubblici funzionari preposti alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra AN e l'impresa ON S.p.A. - riconducibile all'imprenditore LI ON -, in violazione del principio di imparzialità e per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio - consistiti nel sollecitare presso il dirigente preposto Antonio Graziani l'adozione degli atti finalizzati al pagamento dei corrispettivi in favore della predetta società, in via privilegiata rispetto ad altre imprese, e comunque per l'esercizio della funzione, accettato la promessa e ricevuto somme di denaro ed altre utilità consistite nell'assunzione di IA PA presso una società del gruppo ON Roma;
nel febbraio 2015. 1.2. In via preliminare, il Collegio della cautela ha rilevato come debba ritenersi legittima la motivazione cosiddetta per relationem a condizione che il giudice fornisca dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento, ritenendolo coerente con la propria decisione.
1.3. Il Tribunale ha quindi evidenziato come l'impostazione seguita dal primo giudice a proposito della configurazione del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.) sia condivisibile atteso che tale delitto può essere ravvisato ogni qualvolta sia possibile individuare nella condotta dell'agente la vendita della discrezionalità accordata dalla legge, anche quando, formalmente e con una valutazione ex post, risulti essere stato perseguito un pubblico interesse, cioè in tutti i casi in cui il pubblico funzionario assecondi le esigenze del privato, plasmando la propria attività sugli interessi di questi ed auspicando un ritorno in termini di denaro o altra utilità. Il Collegio ha posto in luce come, ai fini della integrazione del reato ex art. 319 cod. pen., non sia necessaria la specifica individuazione degli atti contrari al pubblico ufficio, potendosi configurare la corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. soltanto nell'ipotesi in cui si accerti che l'atto del pubblico ufficiale è stato adottato nell'esclusivo interesse della P.A. ed avrebbe avuto il medesimo contenuto e le stesse modalità di adozione anche indipendentemente dall'indebita retribuzione.
1.4. Tanto premesso, quanto al reato sub capo 2) della rubrica (corruzione IL), il Tribunale ha osservato che la provvista indiziaria a carico dei tre indagati AN, IA e PA è assolutamente incontestabile, là dove il contenuto delle intercettazioni risulta confermato dal sequestro disposto nei 3 off confronti di quest'ultimo della somma di 25.000 euro suddivisa in tre buste consegnate dall'Avv. Battaglia, legale dei IL proprietari del terreno - espropriato , poco prima dell'intervento della polizia giudiziaria, così come emerge dal servizio di osservazione predisposto sulla base delle captazioni. Inoltre, la dirigente e coindagata IA e lo stesso PA hanno sostanzialmente ammesso le contestazioni, mentre IA e AN hanno negato, contro ogni evidenza, il personale coinvolgimento nella vicenda. Il Tribunale ha inoltre evidenziato come AN sia il funzionario che si occupa specificamente degli espropri AN sicché il suo coinvolgimento nella vicenda era assolutamente necessario, peraltro dimostrato sia dal contenuto delle captazioni (ed in particolare dalle espressioni utilizzate dalla IA nel commentare il sequestro del contante al PA), sia dalle dichiarazioni della stessa coindagata nell'interrogatorio al pubblico ministero in data 3 novembre (v. pagine 3 e 4). Quanto a IA, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dalla IA, a conferma del quadro indiziario emergente dalle risultanze delle intercettazioni (v. pagina 4).
1.5. Con riferimento al delitto di cui al capo 6) (induzione indebita De CT), contestata alla IA in concorso con AN, il Tribunale ha evidenziato come dalle risultanze delle indagini emerga che quest'ultimo era stato incaricato dalla prima di prendere contatti con RI OL, che avrebbe dovuto acquisire il subappalto dei lavori. Secondo il Collegio, la consapevolezza dell'illiceità della situazione da parte del AN era resa manifesta sia dalla raccomandazione fatta - nella conversazione intercettata il 7 maggio 2015 - dalla dirigente IA al AN, sia dal contenuto della conversazione intercettata "in ambientale", intercorsa fra i due coindagati in data 18 maggio 2015 (v. pagine 5 e 6).
1.6. In merito al reato di cui al capo 8) della rubrica (corruzione ON), il Tribunale ha evidenziato come non possa dubitarsi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di IA e PA, sulla scorta della chiamata in correità della coindagata IA e delle risultanze delle intercettazioni, rimarcando altresì che PA ha affermato di non ricordare la vicenda, ma non ha comunque escluso il proprio coinvolgimento (v. pagine 6 - 8).
1.7. Quanto alla fattispecie associativa di cui al capo 1), il Giudice della impugnazione cautelare ha richiamato e fatto proprio il ragionamento svolto dal Gip in merito al discrimen fra concorso di persone nel reato continuato e reato associativo, ed ha quindi evidenziato come sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati, atteso che dalle indagini emerge che essi si erano accordati su di un programma criminoso indeterminato ed avevano manifestato 4 89 una completa e totale disponibilità a farsi corrompere ed a favorire gli imprenditori disposti a pagare, offrendo la propria funzione dietro compenso, in spregio di ogni più elementare regola di buona amministrazione e di imparzialità. La loro disponibilità alla corruzione era per così dire "aperta", in quanto gli indagati erano disponibili ad approfittare delle occasioni propizie e ad operare ciascuno nel proprio ruolo per creare le condizioni per richiedere indebitamente denaro ovvero, più semplicemente, a sfruttare le normali inefficienze della pubblica amministrazione per offrire una "corsia privilegiata" dietro lauto compenso. Il Tribunale ha dunque rilevato come le dichiarazioni rese dalla IA costituiscano una vera e propria confessione dell'esistenza dell'associazione (in particolare, l'affermazione della dirigente circa la necessità di "viaggiare" tutti insieme, pena ""emarginazione" e la "caduta"); come contrariamente a quanto obiettato dalla difesa di AN il reato associativo non sia stato desunto esclusivamente dalla commissione dei reati-fine, essendo stata accertata la presenza di un gruppo coeso di persone, tutti funzionari dell'AN, disposti ad asservire la propria funzione di pubblici ufficiali alle esigenze dei privati dietro corresponsione di lauti compensi;
come la partecipazione al reato associativo del AN non possa escludersi per il fatto che questi non ricoprisse un ruolo specifico nel sodalizio, dal momento che egli agiva quale funzionario alle dirette dipendenze della IA, della quale era il più stretto collaboratore, per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione criminale (v. pagine 9 e 10).
1.8. Sul fronte delle esigenze cautelari, dopo avere chiarito la portata della previsione normativa circa la necessità di un'autonoma" motivazione - introdotta nell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. con legge 16 aprile 2015, n. 47 - ed avere dato atto del fatto che il Gip, pur riprendendo le argomentazioni proposte dal pubblico ministero, ha operato una propria autonoma valutazione su tutti gli aspetti richiesti dalla novella legislativa (v. pagine 10 12), il Tribunale ha evidenziato l'eccezionale gravità delle vicende oggetto del procedimento e l'elevatissima determinazione a delinquere di tutti i pubblici ufficiali. In particolare, ha posto in luce come, dalle conversazioni, emerga che l'acquisizione del prezzo delle corruzioni costituiva la principale preoccupazione dei funzionari, incessantemente dediti all'attività volta all'ampliamento della rosa di nuovi "clienti", e come tali elementi comprovino la sussistenza di un concreto ed elevato pericolo di reiterazione criminosa, essendo irrilevante il valorizzato stato di incensuratezza degli indagati. Il Tribunale altresì evidenziato come il pericolo di reiterazione non possa ritenersi eliso dalla disposta sospensione dei prevenuti dal servizio, trattandosi di un atto dovuto dall'azienda, correlato al provvedimento cautelare e potendo i funzionari infedeli 5 да utilizzare l'esperienza maturata in numerosi anni di servizio anche in altri contesti. Sotto diverso profilo, il Collegio ha ritenuto certamente sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, essendo emerso dalle indagini che, fin dal primo momento successivo all'episodio PA, l'associazione si metteva in moto per tessere una trama per fornire una giustificazione alternativa alla dazione delle somme di denaro a tale indagato, mentre il rinvenimento al domicilio della IA di esposti anonimi dimostra la concretezza di manovre volte ad attivare procedimenti penali nei confronti di altri soggetti al fine di creare confusione nelle indagini e non certo contribuire alla "pulizia". A conforto del giudizio in punto di esigenze cautelari, il Collegio ha evidenziato l'atteggiamento processuale serbato dagli indagati ed, in particolare, la negazione ostinata di ogni contestazione da parte del AN e del IA, l'ammissione di ciò che non poteva confutare da parte del PA. Così delineato il quadro cautelare, il Tribunale ha stimato unica misura adeguata a farvi fronte quella della custodia in carcere (v. pagine 10 e seguenti).
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avv. Emilio Ricci, difensore di fiducia di ER IA, e ne ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura di maggior rigore con quella degli arresti domiciliari nonostante l'intervenuto affievolimento del quadro cautelare, a fronte dei provvedimenti adottati dall'AN nei confronti di IA, di sospensione - prima - e di licenziamento per giusta causa poi delle dichiarazioni auto ed etero - accusatorie rese dalla coindagata IA;
delle perquisizioni e dei sequestri nonché del ruolo marginale ricoperto dall'indagato nella vicenda sub capo 2), riconosciuto dallo stesso Gip. D'altra parte, il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia argomentato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio sulla base di elementi del tutto generici, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte che impone l'individuazione di un rischio concreto ed attuale di reiterazione dei delitti nei confronti di chi sia stato sospeso dall'incarico. Ancora, il ricorrente rimarca come il pericolo di reiterazione debba riferirsi alla condotta propria dell'indagato e non di eventuali concorrenti nel reato, né alla diffusione della corruttela nell'ambito della medesima azienda ove egli prestava servizio, e come un'analoga genericità sia rinvenibile con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, non essendo state individuate specifiche condotte inquinatorie che IA potrebbe porre in essere. Infine, il ricorrente contesta la valorizzazione dell'atteggiamento processuale, non potendo il pericolo di inquinamento probatorio o il pericolo di 6 reiterazione criminosa desumersi dall'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare con la giustizia.
3. Nel ricorso presentato nell'interesse di NI AN, gli avvocati Sharon Bonifazi e Salvino Mondello hanno chiesto che l'ordinanza sia cassata i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 318 e 319 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che, con riguardo all'episodio contestato sub capo 2) concernente la cd. corruzione IL, non è ravvisabile un atto contrario ai doveri d'ufficio in quanto, come chiarito da AN in interrogatorio, la procedura amministrativa seguita per la definizione della procedura (volta al riconoscimento a IU e AV IL dell'indennità di occupazione dell'area di loro proprietà, in quanto avvenuta in assenza del provvedimento di esproprio) risulta legittima sulla base della condanna del giudice amministrativo nei confronti di AN, mentre l'importo da corrispondere ai IL è stato determinato dal AN secondo criteri parametrici e predeterminati, tutt'altro che a favore dei privati. Sotto diverso profilo, il ricorrente pone in luce come AN sia estraneo alle intese illecite tra i privati ed i pubblici ufficiali e come egli non abbia avuto contatti diretti né con i IL né col loro legale;
come l'indagato non abbia ricevuto la somma di 25.000 euro, né possa ritenersi destinatario anche soltanto di una parte di tale provvista;
come il medesimo sia estraneo alla conversazione del 12 maggio 2015 (nella quale si fa riferimento alle dazioni illecite dei IL); come, infine, dalle conversazioni intercettate non siano evincibili - nè esplicitamente né implicitamente delle ammissioni delle - vicende in oggetto da parte del AN, mentre la frase valorizzata nell'ordinanza impugnata (a pagina 4) è equivoca, in quanto il prevenuto poteva aver temuto che PA, sorpreso in una situazione di quasi flagranza, potesse formulare delle accuse infondate nei confronti di altri componenti dell'ufficio per alleggerire la propria posizione. In ultimo, il ricorrente rimarca che la coindagata AN ha reso le dichiarazioni auto ed etero accusatorie successivamente all'emissione dell'ordinanza custodiale, una volta avuta compiuta conoscenza del materiale raccolto dagli inquirenti, e che, ad ogni modo, il Tribunale ha omesso la valutazione di attendibilità della medesima.
3.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 318 e 319 cod. pen., per avere il Giudice della cautela erroneamente sussunto i fatti sub capo 2) nello schema del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Osserva il ricorrente come secondo la migliore giurisprudenza i reati di cui agli artt. 319 e 318 cod. pen. si pongano in rapporto di sussidiarietà e di 7 genere a specie e, mentre l'art. 318 prevede un reato di pericolo, l'art. 319 contempla un reato di danno, che si consuma qualora per effetto del sinallagma corruttivo il pubblico ufficiale si determina al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Inoltre, ai fini del reato ex art. 318 si può prescindere dall'individuazione dell'atto del proprio ufficio, là dove in caso di - delitto ex art. 319 - è necessaria l'individuazione del compimento di un atto determinato che costituisca specifica espressione del sinallagma corruttivo, individuazione di uno specifico atto nella specie non compiuta dal Tribunale.
3.3. Violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 273 cod. proc. pen. e 319-quater cod. pen. di cui al capo 6) della rubrica. Rileva il ricorrente che, come già eccepito in sede di ricorso per riesame, secondo la ricostruzione compiuta dal Gip - che ha definito marginale il ruolo di AN -, questi dovesse in effetti ritenersi estraneo alla vicenda. A tali obiezioni il Tribunale ha risposto con considerazioni assertive ed inidonee a superare l'evidenza di circostanze inconciliabili con il ritenuto concorso del AN nel delitto, là dove: a) l'omessa esecuzione del subappalto da parte del OL dimostra l'insussistenza della materialità del reato contestato, non essendosi mai realizzato l'evento; b) è pacifico il mancato procurato contatto tra CO e OL da parte del AN, il che esclude da un punto di vista oggettivo l'apporto materiale nella condotta;
c) non può desumersi la consapevolezza dell'illecito da parte del AN dalle generiche raccomandazioni alla riservatezza fatte dalla IA;
d) l'intercettazione del 18 maggio 2015 valorizzata nell'ordinanza è successiva alla data della pretesa consumazione del reato (7 maggio) ed è tutt'altro che univocamente significativa della conoscenza di una condotta di concussione per induzione da parte dell'IA, lasciando intendere a tutto voler concedere - un generico favoritismo della stessa nei confronti del OL.
3.4. Violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., per avere il Tribunale desunto la partecipazione del AN all'associazione sulla base della semplice commissione dei reati-fine, facendo difetto l'elemento organizzativo sia pure rudimentale che deve caratterizzare l'associazione, in quanto esso è stato desunto dall'inquadramento organico di ognuno dei funzionari in seno ad AN, tanto più considerato che a AN non viene attribuito uno specifico ruolo nel contestato sodalizio;
non sono inoltre indicati gli elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione secondo la quale egli agiva alle dipendenze della IA. 8 89 3.5. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il pericolo di inquinamento probatorio è, nella specie, escluso dalla natura delle fonti di prova raccolte, costituite da elementi documentali immodificabili, dati già acquisiti come le intercettazioni nonché fonti orali già assunte mediante l'interrogatorio di garanzia degli indagati, non potendo tale esigenza comunque mai configurarsi con riferimento alle dichiarazioni degli imputati, che costituiscono libera espressione del diritto di difesa e di autodifesa;
i giudici non hanno comunque indicato il termine di fissazione di scadenza della misura. Quanto al pericolo di reiterazione criminosa, il ricorrente evidenzia che i fatti si arrestano al maggio 2015, AN è incensurato ed è stato, dapprima, sospeso dal servizio e, successivamente, licenziato il 27 novembre 2015, a seguito di procedimento disciplinare, di tal che con la perdita della qualifica soggettiva pubblicistica unitamente alla risoluzione del rapporto di lavoro di dipendenza - è escluso in radice il rischio di reiterazione del reato in termini di attualità e concretezza.
4. Nel ricorso presentato dagli avvocati Guido Calvi e Alicia Mejia Fritsch, difensori di fiducia di OV PA, si è chiesto l'annullamento della ordinanza per i seguenti motivi.
4.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio sebbene, seguito della esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, tutti gli indagati abbiano reso l'interrogatorio di garanzia e siano stati ormai acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della corretta ricostruzione dei fatti, costituiti dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dai verbali di controllo che hanno documentato il possesso da parte del PA della somma ricevuta a titolo di tangente in relazione all'ipotesi sub capo 2), di tal che non ricorre un concreto ed attuale pericolo di inquinamento delle prove con riguardo alla posizione dell'assistito.
4.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 1, 275-bis e 284, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di operare una valutazione adeguata della idoneità e della adeguatezza della misura più gradata degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico o comunque con divieto o il limite di comunicare con persone diverse da quelli che colui coabitano o lo assistono, presidi che avrebbero eliminato il rischio di inquinamento e di recidiva.
4.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di verificare l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari ad impedire la reiterazione di analoghe condotte 9 сар criminose, anche in considerazione del provvedimento di sospensione disposto nei confronti dell'indagato, successivamente trasformatosi in provvedimento di licenziamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati con esclusivo riguardo al profilo cautelare ad alla scelta della misura da applicare nel caso di specie.
2. In prima battuta deve essere affrontato il ricorso presentato da NI AN, che, oltre a motivi afferenti ai presupposti di cui agli artt. 274 e 275 del codice di rito (di cui si dirà nel prosieguo), ha mosso contestazioni in merito ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutte e tre le contestazioni provvisorie elevategli sub capi 1), 2) e 6) (punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del ritenuto in fatto).
2.1. In linea generale, va premesso come i motivi concernenti il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. poggino su considerazioni di mero merito e siano volti ad una mirata rilettura delle emergenze processuali poste a base del giudizio di gravità indiziaria, piuttosto che a denunciare vizi rientranti nella rosa di censure contemplate dall'art. 606 del codice di rito. Il che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, rende inammissibile i motivi, là dove, nella sede di legittimità, non è ammessa alcuna rivisitazione delle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Cassazione limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.2. Sotto diverso aspetto, va rammentato che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate possono certamente costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti e cioè allorchè: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Cass. Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, si è ribadito che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma 1, 10 cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842). Di tale condivisibile regula iuris hanno fatto buon uso tanto il primo giudice quanto il Collegio della cautela nella parte in cui hanno tratto la prova, seppure in termini di elevata probabilità, del coinvolgimento del AN nelle vicende corruttive sulla scorta del contenuto di plurime intercettazioni (telefoniche ed ambientali), di cui si sono analiticamente disaminati i contenuti, evidenziando, in argomentazioni congrue, gli elementi atti a ricostruire i fatti da accertare nei termini delineati nelle incolpazioni provvisorie elevate a carico del AN.
2.3. Con specifico riguardo al reato di cui al capo 2), l'ordinanza impugnata non presta il fianco a nessuna censura di ordine logico o giuridico, là dove il Collegio della cautela ha illustrato le specifiche circostanze indizianti dalle quali, operata una valutazione globale e coordinata, ha desunto il pieno coinvolgimento del AN nella vicenda corruttiva in danno dei IL (v. pagine 3 e 4 dell'ordinanza in rassegna come riassunte nel punto 1.4 del ritenuto in fatto). Correttamente il Tribunale ha valorizzato ad un'ulteriore conferma dell'ipotesi d'accusa emergente dalle captazioni (in particolare, dalle "ambientali" fra gli indagati IA, PA e AN nonché relative agli incontri con i IL ed il loro legale, e dalle intercettazioni telefoniche) e dal sequestro della somma di 25.000 euro significativamente suddivisa in tre buste (appunto destinate ai correi) - la circostanza che AN, in quanto funzionario addetto specificamente agli espropri AN, non poteva non avere preso parte alla vicenda, che appunto presupponeva, da un punto di vista procedurale, il suo coinvolgimento. Si tratta invero di argomento logico, per un verso, rispondente ad una condivisibile massima d'esperienza; per altro verso, utilizzato dal Giudice della cautela, non quale prova, ma soltanto ed esattamente - quale ulteriore - elemento indiziario, valutato nel contesto complessivo delle plurime evidenze a carico e ad ulteriore conforto di esse. Altrettanto ineccepibilmente il Collegio ha evidenziato a coronamento del quadro indiziario le dichiarazioni accusatorie rese da EL NO. Non è revocabile in dubbio, giusta il piano dato normativo dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che il Tribunale in sede di giudizio di riesame possa decidere anche sulla scorta "degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza" e assumere le proprie determinazioni "anche per motivi diversi da quelli enunciati" ovvero confermare il provvedimento impugnato "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso”. Ciò sta 11 да a significare che il Tribunale investito del giudizio di riesame può decidere anche sulla scorta di elementi ulteriori sia sopravvenuti, sia preesistenti ma non trasmessi in precedenza dal pubblico ministero, ovvero prodotti dall'indagato - e dunque poggiare la propria decisione anche su elementi indiziari in tutto o in parte diversi da quelli già indicati dal primo giudice. Il che rende legittima l'utilizzazione a fondamento del giudizio di gravità indiziaria della chiamata in correità della IA, resa nell'interrogatorio al pubblico ministero in data 3 novembre. D'altra parte, l'attendibilità di tale chiamata non può essere messa in discussione alla luce del rilievo difensivo, del tutto generico, che ella rendeva tali dichiarazioni dopo l'esecuzione dell'ordinanza custodiale e dunque avendo piena conoscenza del materiale raccolto nelle investigazioni. Non risponde difatti ad alcuna regula iuris, né a nessuna condivisibile massima d'esperienza, che la conoscenza della provvista indiziaria da parte del propalante renda di per sé inaffidabile la sua narrazione. Si deve infatti notare come, assai di frequente, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie vengano rese da soggetti attinti da provvedimenti coercitivi, essendo proprio la vicenda cautelare causa del primo contatto del dichiarante con l'autorità giudiziaria nonché occasione per rendere siffatte dichiarazioni. Il Tribunale non si è comunque sottratto dal procedere al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni di EL AN, là dove a riscontro obiettivo delle propalazioni ha fatto richiamo alle risultanze delle indagini - condotte dalla p.g. ed alle emergenze delle intercettazioni, non potendo farsi discendere l'inutilizzabilità a corroboration di tali evidenze per il mero fatto che esse fossero note alla coindagata, spettando al giudice del merito (nella specie cautelare), nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, di valutare l'affidabilità del dichiarante e l'esistenza di eventuali "aggiustamenti" della narrazione rispetto a notizie di cui egli sia venuto a conoscenza con la notifica del provvedimento restrittivo, insindacabile nella sede di legittimità ove sostenuto come nella specie da motivazione congrua. - 2.4. L'ordinanza in verifica si appalesa corretta anche per quanto concerne l'aspetto della qualificazione giuridica dei fatti sub capo 2) della imputazione provvisoria. Va notato come la pubblica accusa abbia elevato una contestazione "aperta" ai sensi degli artt. 318 e 319 cod. pen., con la quale ha ravvisato a carico di AN (e dei correi) il reato di corruzione per avere accettato la promessa del pagamento di una somma di denaro e quindi ricevuto una somma di denaro, tanto nell'esercizio della propria funzione, quanto in violazione dei doveri d'imparzialità ed in contrarietà ai doveri d'ufficio. 12 а A fronte di tale capo d'accusa, il primo giudice ha richiamato i principi più volte affermati da questa Corte in tema di tratti distintivi fra le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. ed ha evidenziato che - fermo che le due fattispecie non possono formalmente concorrere fra loro - allorquando l'asservimento della funzione sia finalizzato al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ancorché non predefiniti e non singolarmente identificabili, è integrato il delitto di cui all'art. 319 cod. pen. Impostazione condivisa e fatta propria dal Tribunale (v. pagine 2 e 3 dell'ordinanza in rassegna, come sintetizzate nel punto 1.3 del ritenuto in fatto). -La conclusione in diritto recepita nel provvedimento cautelare quale risultante dalla reciproca integrazione dell'ordinanza del Gip e di quella del Tribunale in sede di riesame si allinea perfettamente alle consolidate coordinate ermeneutiche in materia. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 319, non è necessaria l'individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, a condizione che, dal suo comportamento, emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli e dunque a violare i doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012 - dep. 08/06/2012, Saviolo, Rv. 254055; Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Leoni, Rv. 241081; Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Bevilacqua, Rv. 241184). Per altro verso, la corruzione propria è ravvisabile anche in caso di "vendita della funzione" connotata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio, i quali non costituiscono autonomi reati di corruzione, ma evidenziano soltanto punto più alto della contrarietà ai doveri di correttezza che si impongono all'agente pubblico. Difatti, come si è affermato in plurime pronunce, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio (In motivazione la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici) (da ultimo, Sez. 6, n. 47271 del 25/09/2014 - dep. 17/11/2014, Casarin, Rv. 260732; conf. Sez. 6, n. 6056 del 23/09/2014 - dep. 10/02/2015, Staffieri Rv. 262333). 13 дя сар La fattispecie prevista dall'art. 318 ha, pertanto, un ambito di operatività residuale, potendo ravvisarsi soltanto nella ipotesi in cui la vendita della funzione abbia ad oggetto il mercimonio di un atto dell'ufficio. Nulla quaestio, poi, quanto alla possibilità di ravvisare la fattispecie incriminatrice ex art. 319 cod. pen. anche qualora si tratti di atti caratterizzati da discrezionalità. Ed invero, integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge (Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014 - dep. 04/06/2014, Conte, Rv. 260533; Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014 dep. 26/11/2014, Chisso, Rv. 261352). Fra l'altro, nell'affermare il principio in oggetto, la Corte ha precisato che il versamento di una somma consistente è un elemento fortemente sintomatico della necessità per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento amministrativo (Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014 - dep. 04/06/2014, Conte, Rv. 260533). Situazione assimilabile a quella di specie, nella quale i IL si impegnavano a versare 50.000 euro ed in effetti consegnavano, quale anticipo, 25.000 euro.
2.5. Il provvedimento impugnato è scevro da censure coltivabili nella sede di legittimità anche con riguardo alla contestazione di cui al capo 6). Il Tribunale della cautela si è invero espressamente soffermato sul quadro indiziario a carico di AN in ordine al delitto di induzione indebita nei confronti di De CT, esplicitando gli specifici elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto provato sebbene in termini di elevata probabilità il consapevole - coinvolgimento del AN nella vicenda in considerazione dell'incarico datogli dalla dirigente IA di incontrare RI OL che appunto avrebbe - dovuto acquisire il subappalto dei lavori costituente "utilità" dell'induzione -; della raccomandazione fatta nella conversazione intercettata il 7 maggio 2015 - - dalla dirigente IA al AN ("senza dire nomi al telefono, dice, senti, ci dobbiamo incontrare"); del contenuto della conversazione intercettata "in ambientale", intercorsa fra i due coindagati in data 18 maggio 2015, da cui si evince che AN era conoscenza del ruolo del OL e dei motivi per i quali doveva essere messo in contatto con l'uomo della società De AN (v. pagine 5 e 6 dell'ordinanza). 14 дя L'iter argomentativo svolto dal Collegio capitolino dà conto degli specifici elementi a carico tratti dalle risultanze d'indagine e poggia su di una plausibile ricostruzione della vicenda, di tal che risulta estranea allo scrutinio demandato a questa Corte di legittimità la sollecitata rilettura delle risultanze processuali - nei termini delineati nel ricorso - per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti. Errata in diritto è inoltre l'argomentazione del ricorrente secondo la quale l'omessa esecuzione del subappalto da parte di RI OL renderebbe insussistente la materialità del reato contestato, non essendosi mai realizzato l'evento. Ed invero, il reato oggetto di contestazione provvisoria di cui all'art. 319-quater cod. pen. si consuma pacificamente anche con la mera "promessa" di denaro o altra utilità, là dove l'affidamento in subappalto dei lavori di movimento terra al OL costituisce a tenor di contestazione I""utilità" - - oggetto della dazione o della indebita promessa, di tal che il reato deve ritenersi integrato anche a prescindere dal fatto che alla promessa non abbia fatto seguito il concreto ottenimento del beneficio.
2.6. Ad analoga conclusione si deve pervenire quanto alla contestata partecipazione al delitto associativo di cui al capo 1). Contrariamente all'assunto difensivo, il Tribunale non ha fondato l'esistenza del sodalizio criminale e quindi la partecipazione di AN all'associazione sulla sola base della commissione dei reati-fine in contestazione. Il Giudice a quo ha bene esplicitato gli elementi e le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente una vera e propria organizzazione criminale facente capo ad EL IA (dirigente responsabile del coordinamento tecnico amministrativo all'interno della Condirezione Generale Tecnica), composta da dirigenti e funzionari di AN legati fra loro a doppio filo, come icasticamente dichiarato dalla medesima in una delle conversazioni intercettate ("speriamo di tenerci forte come abbiamo fatto fino ad adesso e di fare tutti un saltino in avanti per poterci aiutare, perché quello è lo scopo capito?" "se viaggi da solo non fai niente"; v. pagina 9 dell'ordinanza), associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di episodi di corruttela, così da delineare - come evidenziato dal primo giudice un vero e proprio "sistema corruttivo" in cui l'interesse dell'ente è completamente asservito alle esigenze utilitaristiche di denaro e altre utilità dei singoli (v. pagina 99 dell'ordinanza del Gip). Destituito di fondamento è anche il secondo argomento portato dal ricorrente (col quale si denuncia l'omessa contestazione al AN di un ruolo specifico). Per un verso, come congruamente argomentato dal Collegio, il ricorrente era alle dirette dipendenze della IA della quale era il più stretto collaboratore per il raggiungimento degli scopi della societas (v. pagina 15 89 10), il che -contrariamente all'assunto difensivo -ne delinea un ruolo fattivo e strumentale al perseguimento degli illeciti scopi della compagine criminale. Per altro verso, va ribadito il principio già affermato da questo Corte, alla stregua del quale, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice (ex plurimis Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010 - dep. 01/10/2010, P. e altri, Rv. 248171).
3. Come si è già anticipato, i ricorsi sono, di contro, fondati con riguardo ai profili delle esigenze cautelari e della scelta della misura più adeguata a farvi fronte.
3.1. Il provvedimento impugnato è immune da vizi nella parte in cui i giudici della cautela hanno ritenuto tuttora persistente il pericolo di inquinamento probatorio evidenziando, da un lato, l'immediata attivazione del gruppo criminale all'indomani del controllo del 12 maggio 2015 di OV PA (si rammenta, trovato in possesso della somma di 25.000 euro in contanti subito dopo essersi incontrato con il legale dei IL), al fine di dare una spiegazione plausibile e lecita alla dazione delle somme di denaro all'indagato; dall'altro lato, il rinvenimento presso l'abitazione della IA di esposti anonimi, pronti per essere utilizzati per "inquinare" le acque circa i soggetti coinvolti nel malaffare interno di AN. In tale parte del provvedimento, il Tribunale romano ha convincentemente dato contezza, con adeguata e logica motivazione, delle specifiche circostanze di fatto che ha stimato indicative di un pericolo concreto ed attuale di pregiudizio per la prova destinata a formarsi nel dibattimento, in linea con il disposto dell'art. 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Contrariamente a quanto dedotto dalle difese del AN e del PA, il pericolo de quo non può ritenersi eliso in considerazione del fatto che le fonti di prova risultano allo stato già acquisite (documenti, intercettazioni, dichiarazioni degli indagati sentiti in interrogatorio). Ed invero, sebbene l'esigenza connessa al pericolo di inquinamento delle prove sia destinata ad avere un impatto naturale nella fase delle indagini preliminari - espressamente deputata alla raccolta delle prove -, essa possa può certamente ravvisarsi anche dopo la chiusura delle indagini preliminari e durante la fase dibattimentale, in considerazione del fatto che nel nostro sistema processuale tendenzialmente accusatorio, salvo l'accesso 16 a riti alternativi, la prova è destinata a formarsi nel dibattimento, così come enfatizzato nella riforma dell'art. 111 Cost. La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve pertanto essere effettuata con riferimento alle prove sia da acquisire, sia già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, 7/01/2015, M., Rv. 262687). Sotto diverso profilo, va evidenziato che, come questa Corte ha avuto modo di riconoscere, siffatta esigenza cautelare può essere desunta non solo da condotte proprie dell'indagato, ma anche da quelle di eventuali coindagati volte ad inquinare il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari relative ai fatti per i quali si procede nell'interesse comune dei coindagati (Cass., Sez. 6, 5/06/2013, Vivolo, Rv. 257598; Sez. 3, n. 40535 del 12/10/2007 - dep. 06/11/2007, Russo, Rv. 237556). Interesse comune che certamente ricorreva nella specie, trattandosi di attività volte ad inquinare gli elementi relativi a condotte ascritte in concorso ai ricorrenti. Erra la difesa del AN allorchè ha eccepito la nullità dell'ordinanza per omessa indicazione del termine di fissazione di scadenza della misura. Come si evince dal disposto dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., il giudice è tenuto a fissare la durata della misura, a pena di nullità, soltanto qualora essa sia disposta ad esclusiva garanzia dell'acquisizione e/o della genuinità della prova, e non anche - come appunto nella specie - essa sia tesa a tutelare anche un'altra esigenza cautelare (ex plurimis Sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010 dep. 16/03/2011, Paglino e altro, Rv. 249586). Le censure dei ricorrenti colgono, invece, nel segno nella parte in cui, a sostegno del pericolo connesso all'acquisizione della prova, il Collegio ha valorizzato la circostanza che "le indagini sono ancora in corso e verosimilmente porteranno all'individuazione di altri corrotti". Giusta l'inequivoco dato normativo (che correla il rischio di pregiudizio della prova "alle indagini relative ai fatti per i quali si procede"), l'esigenza cautelare in parola deve riguardare il procedimento a carico della persona sottoposta a cautela, e non procedimenti (eventuali) per fatti ulteriori concernenti (possibili) "altri corrotti". E ciò a tacer del fatto che la necessaria concretezza ed attualità del periculum - prescritta dall'art. 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. - non può farsi dipendere dal rischio di inquinamento probatorio in relazione alla "verosimile" emergenza di ulteriori episodi di corruttela. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con riguardo al profilo concernente il pericolo di inquinamento probatorio, dovendo il Tribunale valutare in sede di rinvio se, espunto l'argomento appena disaminato (riguardante il rischio di inquinamento di prove relative ad ulteriori fatti 17 eventualmente commessi da altri corrotti), l'esigenza in parola persista o mantenga inalterata gravità e sia suscettibile di giustificare il mantenimento della misura di maggior rigore.
3.2. E' fondato anche il motivo, comune ai tre ricorrenti, con il quale si censura la sussistenza del rischio di reiterazione criminosa. Occorre premettere come, con il recente intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto", ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già peraltro reiteratamente espressi dalla giurisprudenza più rigorosa ed attenta alla salvaguardia del bene costituzionalmente garantito della libertà personale ante iudicium. Infatti, anche prima della recente modifica normativa, risultava obbiettivamente difficile ritenere ed argomentare la sussistenza di esigenze cautelari "concrete" e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale allorquando i pericula libertatis, oltre che concreti, non fossero anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata (ex plurimis, Cass. Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Flora, Rv. 263871). D'altra parte, questa Corte di legittimità aveva più volte affermato che l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità (Cass., Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013 - dep. 09/12/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Cavallari, Rv. 237240). La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, del resto, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto” e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che appunto muovono nel senso di ancorare tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato. Ne discende che la valutazione sul rischio di reiterazione criminosa non può atteggiarsi in termini di mera potenzialità del pericolo, in ipotesi desumibile da circostanze distanti nel tempo o dalla gravità del reato posto a base del titolo restrittivo, ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi (cioè non meramente congetturali), attinenti al caso di specie, che rendano siffatta esigenza reale ed 18 ов attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.
3.3. A tali principi non si conforma il provvedimento in verifica. Il provvedimento in verifica è incensurabile nella parte in cui si è argomentata, con considerazioni congrue, la concretezza del rischio di r recidivanza, correttamente valorizzando l'eccezionale gravità delle condotte criminose e l'elevatissima determinazione a delinquere di tutti i pubblici ufficiali, come desunta dall'incessante ricerca di nuove occasioni di guadagno dalla vendita della pubblica funzione;
ineccepibilmente si è rilevato come lo stato di incensuratezza degli indagati non possa, di per sé, escluderne la pericolosità sociale. Il compendio argomentativo si appalesa, di contro, inadeguato sul fronte della necessaria valutazione dell'attualità del rischio di reiterazione criminosa, con specifico riguardo alla (dedotta) intervenuta sospensione degli indagati dal servizio. Rispetto a tale circostanza, il Collegio della cautela si è invero limitato a rilevare, da un lato, che si tratta di un atto dovuto dall'azienda, correlato al provvedimento cautelare, senza in effetti dare conto degli esatti termini del provvedimento di sospensione (se veramente dipendente dal provvedimento dell'A.G.); dall'altro lato, con considerazioni aspecifiche ed ispirate a concetti generali e diffusi - dunque non calati nella specifica vicenda "sotto lente" -, che gli indagati potrebbero utilizzare l'esperienza maturata in numerosi anni di servizio anche in altri contesti. Il che non tiene conto dell'insegnamento di questa Corte che, in diverse . occasioni, ha avuto modo di chiarire che, in caso di dimissioni dall'incarico pubblico sebbene non operi nessun automatismo il giudice può ritenere - - persistenti le esigenze cautelari quando l'agente mantenga una posizione soggettiva che gli consenta, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, di continuare a commettere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223). Il decidente è dunque tenuto ad una valutazione attenta del caso concreto ed all'adempimento di un adeguato onere motivazionale che dia conto dell'influenza personale del prevenuto indipendentemente dall'ufficio ricoperto e dunque della concretezza e dell'attualità del rischio di recidivanza (ex plurimis, Sez. 6, 27/03/2013, Pastore, Rv. 256261; Sez. 6, 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223). Ne discende che, nel caso in cui sia intervenuta la sospensione dal servizio - come appunto in quello di specie -, il giudice della cautela deve indicare gli elementi specifici sulla scorta dei quali abbia stimato reale e tuttora esistente il pericolo che, pur allontanati dall'ufficio e dunque avulsi dal contesto ambientale 19 99 nel quale maturavano le condotte criminose, gli indagati possano ancora avere la possibilità e l'occasione di reiterare condotte offensive dei medesimi beni giuridici, approfittando della rete di complicità in seno alla compagine dell'ente in cui operavano per anni per commettere altre condotte analoghe eventualmente anche quali "estranei". Ed invero, a mente dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - là dove prescrive che la pericolosità sociale sia non solo concreta, ma anche attuale non è più - sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015 - dep. 15/09/2015, Marino, Rv. 264688). L'ordinanza in verifica deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio al Tribunale che dovrà procedere alla rivalutazione della esigenza di natura special preventiva, valutando la disposta sospensione dal servizio degli indagati alla luce dei principi sopra delineati. In sede di giudizio di rinvio, il Tribunale potrà e dovrà valutare il novum rappresentato dai licenziamenti disposti nei confronti degli indagati (sopravvenuti alla decisione in rassegna), verificando se detti provvedimenti siano o meno definitivi (dagli atti prodotti non si evince se essi siano stati impugnati), risultando ovvia la diversa rilevanza suscettibile di dispiegare, ai fini del giudizio prognostico sul punto, da un provvedimento di sospensione solo temporaneo o precario - obbiettivamente insuscettibile di consentire una prognosi tranquillante circa il rischio di reiterazione criminosa rispetto a quello di rimozione definitiva dall'ufficio, stante la conseguente definitiva perdita della qualifica soggettiva pubblicistica.
3.4. Ad ogni buon conto, l'ordinanza impugnata risulta viziata anche sotto il profilo della scelta della misura, là dove il Tribunale non ha fornito una spiegazione adeguata delle ragioni per le quali abbia ritenuto le esigenze cautelari delineate argomentate in termini comunque incongrui non adeguatamente salvaguardabili con la misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con le modalità esecutive più rigorose previste dal codice di rito. A tale riguardo, giova ricordare che, con la legge n. 47 del 2015, il legislatore ha previsto al comma 3-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. che "nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1". Con la recente novella, il legislatore ha dunque reimpostato il baricentro delle misure custodiali, là dove ha privilegiato il ricorso agli arresti domiciliari 20 99 con il braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p. in tutti i casi in cui si renda necessario presidiare i pericula libertatis a mezzo di una misura custodiale, gravando il giudice dell'onere di esplicitare le ragioni specifiche e concrete per le quali abbia ritenuto di disporre comunque la misura carceraria, divenuta nell'assetto normativo risultante dalla riforma del 2015 - sempre più extrema ratio. Con tale cristallina indicazione normativa non si è adeguamente confrontato il Giudice del riesame, dal momento che, con una motivazione sostanzialmente di stile, ha escluso la praticabilità della misura domestica nel caso in oggetto, senza esplicitare le ragioni che rendono non fronteggiabili i pericula libertatis concretamente e specificamente esistenti nella specie con gli arresti domiciliari. Ciò anche in considerazione della possibilità di applicare gli strumenti di controllo elettronici ex art. 275-bis cod. proc. pen. al fine di offrire maggiori garanzie al - giudice che i prevenuti non si allontaneranno in modo occulto dall'abitazione -, ovvero di imporre i divieti di comunicazione con persone estranee al contesto familiare e alla difesa previsti dall'art. 284, comma 2, cod. proc., così da delimitare le occasioni per condotte inquinatorie o tese a ricreare le condizioni per nuovi episodi corruttivi. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato anche in relazione a detto profilo, con rinvio al Tribunale di Roma per una nuova valutazione in punto di scelta della misura, da compiere alla luce dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure coercitive;
rigetta nel resto i ricorsi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 febbraio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi OV Conti Squiti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 FEB 2016 MA DI C AR O N IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U S Piera Esposito N J O E 21