Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6046
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Sentenza 27 settembre 2016

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L'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è impugnabile in via autonoma ed immediata con ricorso per cassazione ex art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. esclusivamente in caso di accoglimento della stessa, mentre, in caso di rigetto, ferma la possibilità per l'imputato di riproporla sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è di per sé impugnabile, bensì appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primo grado, in applicazione dell'art. 586 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6046
    Data del deposito : 27 settembre 2016

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