Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
L'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è impugnabile in via autonoma ed immediata con ricorso per cassazione ex art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. esclusivamente in caso di accoglimento della stessa, mentre, in caso di rigetto, ferma la possibilità per l'imputato di riproporla sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è di per sé impugnabile, bensì appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primo grado, in applicazione dell'art. 586 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
06046-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1893 - Presidente - Domenico Carcano CC 27 settembre 2016 Andrea Gentili R.G. n. 20776/2015 Emanuela Gai Motivazione semplificata - Relatore - Alessandro M. Andronio Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Gup del Tribunale di Arezzo del 10 marzo 2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. DEPOSITATA IN CANCELLERIA] 9 FEB 2017 IL CANCELLIERE UA AR 1 AR RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 10 marzo 2015, il Gup del Tribunale di Arezzo ha rigettato la 1. - richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dal difensore dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. - Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando l'erronea interpretazione degli artt. 168-bis, secondo comma, codice penale, 464 quater, commi 3 e 4, cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice avrebbe rigettato la richiesta senza considerare la ricorrenza dell'ipotesi attenuata del comma 3 del richiamato art. 2, oggi abrogata, ma applicabile ratione temporis. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento non 3. - impugnabile. Con la sentenza n. 33216 del 31/03/2016 Cc. (dep. 29/07/2016) Rv. 267237, le sezioni unite di questa Corte hanno recentemente risolto il contrasto interpretativo sorto sul punto tra le sezioni semplici, affermando che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. -Si è così superato l'orientamento che sostiene che l'ordinanza di rigetto 3.1. dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato emessa in dibattimento è autonomamente e immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione. Tale orientamento muove dal tenore letterale dell'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., il quale pare affermare la ricorribilità di qualsiasi provvedimento decisorio, prescindendo se di contenuto ammissivo o reiettivo, sottraendolo alla previsione generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4586 del 20/10/2015, R., Rv. 265627; Sez. 5, n. 24011 del 23/02/2015, B., Rv. 263777; Sez. 3, n. 27071 del 24/04/2015, Frasca, Rv. 263814; Sez. 2, n. 41762 del 02/07/2015, Dimitriu, Rv. 264888; Sez. 6, n. 36687 del 30/06/2015, Fagrouch, Rv. 264046; Sez. 2, n. 20602 del 06/05/2015, Corallo, Rv. 263787). Sempre secondo tale orientamento, questa conclusione sarebbe rafforzata dalla considerazione secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova presuppone lo svolgimento di un iter procedimentale «alternativo alla celebrazione del giudizio» (Sez. F, n. 35717 del 31/07/2014, Ceccaroni, Rv. 259935; Sez. F, n. 42318 del 09/09/2014, Valmaggi, Rv. 261096), sicché detta "alternatività" resta salvaguardata proprio dalla autonoma impugnabilità dell'ordinanza di rigetto (Sez. 6, n. 6483 del 2 ひ 09/12/2014, Gnocco). Tra gli argomenti a sostegno di questa prima opzione ermeneutica si sottolinea anche che l'inciso contenuto all'art. 464 quater, comma 7, ultima parte («l'impugnazione non sospende il procedimento») troverebbe logica giustificazione soltanto se riferito all'ipotesi di ricorso avverso il provvedimento reiettivo, perché nel caso di ordinanza di accoglimento, il processo sarebbe automaticamente sospeso per la messa alla prova dell'imputato. -3.2. A questo indirizzo si contrappongono quelle pronunce sempre delle sezioni semplici che invece affermano che, in base al principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento di rigetto dell'istanza di messa alla prova soggiace al disposto dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale le ordinanze dibattimentali sono impugnabili, quando non è diversamente stabilito dalla legge, soltanto con l'impugnazione della sentenza (Sez. 5, n. 5656 del 14/11/2014, Ascione, Rv. 264270; Sez. 5, n. 25566 del 03/06/2015, Marcozzi, Rv. 264061; Sez. 2, n. 40397 del 12/06/2015, Fratuscio, Rv. 264574; Sez. 5, n. 5673 del 15/12/2014, A., Rv. 262106). A sostegno di questo secondo orientamento il quale afferma che l'espressione utilizzata dall'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen. c.p.p., comma 7, che non opera letteralmente alcuna distinzione tra provvedimento positivo o negativo emesso dal giudice, non giustifica una deroga alla disciplina generale stabilita dall'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. si pongono le seguenti considerazioni: 1) dalla struttura complessiva dell'art. 464 quater non si desume che il richiamo all'ordinanza, contenuto nel comma 7, debba intendersi come riferito sia al provvedimento ammissivo che a quello reiettivo, perché l'ordinanza reiettiva è contemplata solo dal successivo comma 9, che prevede la possibilità per l'imputato di riproporre l'istanza respinta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, senza alcun riferimento all'impugnazione del provvedimento;
2) il fatto che l'art. 464 quater, comma 7, menzioni l'imputato tra i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione non è un argomento dirimente in quanto non può certo escludersi che l'imputato possa avere interesse a contestare l'ordinanza che lo ha ammesso alla prova, 3) la previsione contenuta nell'ultima parte dello stesso art. 464 quater, comma 7, secondo cui l'impugnazione non sospende il procedimento» non si riferisce al procedimento di cognizione in corso, ma esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la messa alla prova;
4) sia nel corso delle indagini sia nell'udienza preliminare non vi è spazio per l'impugnabilità del provvedimento con cui il giudice rigetta la domanda di messa alla prova, perché in entrambi i casi è previsto un meccanismo di recupero della richiesta, attraverso la sua riproposizione nella fase processuale successiva, in quanto gli artt. 464 ter, comma 4, e art. 464 quater, comma 9, consentono all'interessato, che si sia visto rigettare l'istanza nel corso delle indagini oppure nell'udienza preliminare, di rinnovarla prima dell'apertura del dibattimento;
5) l'assetto così delineato si pone in linea di 3зал continuità con il sistema vigente in materia di controllo sulle richieste di messa alla prova per i minorenni, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere che l'impugnabilità in via diretta e autonoma è circoscritta al provvedimento ammissivo, mentre l'ordinanza di rigetto rimane impugnabile soltanto con la sentenza, secondo la regola generale fissata dall'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 34169 del 13/08/2003, Tenerelli, Rv. 225953; Sez. 1, n. 10962 del 08/07/1999, Cherchi, Rv. 214373; Sez. 1, n. 2429 del 24/04/1995, Zagarella, Rv. 201298; Sez. 1, n. 4518 del 22/03/1995, Biasco, Rv. 201137; Sez. 1, n. 3107 del 30/06/1992, Franzè, Rv. 192165; Sez. 1, n. 629 del 09/03/1990, Pizzata, Rv. 184152); 6) il giudizio di legittimità, il cui oggetto è limitato dall'art. 606 cod. proc. pen., si attaglia male a un provvedimento, come quello di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, che il giudice assume soprattutto sulla base di valutazioni che attengono al merito.
3.3. A tali rilievi, che devono qui essere integralmente richiamati e condivisi, consegue che il sistema dei rimedi offerti all'imputato avverso le ordinanze che decidono sull'istanza di sospensione con messa alla prova risulta così strutturato: a) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata contro l'ordinanza di accoglimento;
b) non impugnabilità del provvedimento negativo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto è offerta all'imputato la possibilità di rinnovare la richiesta;
c) impugnabilità del provvedimento di rigetto "predibattimentale", soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola generale fissata dall'art. 586 cod. proc. pen. 1Ne deriva, quanto al caso di specie, l'inammissibilità del ricorso.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 500,00. La misura di tale somma viene così determinata tenendo conto dell'esistenza di discordanti orientamenti di legittimità in relazione all'impugnabilità dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione con messa alla prova.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016. Presidente Il Consigliere estensore Alessandro M. AndronioAles Andro Domenico Carcano 4 CANCELLIERE UA Dianani