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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 319. Offerta di cauzione 1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalita' con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta e' proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro e' altresi' revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
2. Se l'offerta e' proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro e' altresi' revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
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- 1. Schede di Dirittohttps://www.diritto.it/ · 13 luglio 2022 · 200.43317
[…] Iscriviti Differenze tra idoneità di cauzione all'art.319 c.p.p. In cosa l'idoneità dell'offerta di cauzione di cui all'art. 319, co. 1, c.p.p., […]
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Giurisprudenza • 126
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2023, n. 47105Provvedimento: […] Lamenta violazione dell'art. 319 cod. proc. pen., richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , […]Leggi di più...
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