Articolo 319 del Codice di procedura penale
Articolo 280Articolo 309
Versione
24 ottobre 1989
Art. 319. Offerta di cauzione 1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalita' con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta e' proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro e' altresi' revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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