Sentenza 26 febbraio 2007
Massime • 2
La circostanza aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen., relativa all'ipotesi in cui la corruzione abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, non ricorre quando l'accordo criminoso intervenga successivamente alla stipulazione di contratti regolari, e cioè nel corso dell'esecuzione di essi.
Per configurare il delitto di corruzione propria non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio, qualora il pubblico ufficiale (nella specie, contabilizzatore dei lavori per conto dell'A.N.A.S.) abbia ricevuto dall'impresa controllata denaro od altre utilità in misura tale da evidenziare una commistione di interessi atta a vanificare la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, poiché in tal modo risulta già integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono.
Commentari • 7
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- 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 gennaio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale all'esito del giudizio abbreviato, ha riqualificato l'originaria imputazione di corruzione propria in quella di corruzione per l'esercizio della funzione ed ha rideterminato la pena inflitta a V. Giuseppe. All'imputato, titolare della società Costruzioni s.r.l., è formalmente contestato di avere corrisposto a B. Paolo, quest'ultimo pubblico ufficiale in quanto istruttore tecnico del settore sei del Comune di Lodi e responsabile unico del procedimento, somme di denaro, assegni ed altri beni; in cambio di dette utilità B. avrebbe favorito V. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2007, n. 21192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21192 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI GI - Presidente - del 26/02/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA GI - Consigliere - N. 313
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 14310/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RT, n. a Campobasso il 23.1.1935;
avverso la sentenza in data 3 dicembre 2 004 della Corte di appello di Campobasso;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi per il ricorrente gli avvocati Valentini Cristiana e Petrucciani Mario, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza in data 18 dicembre 2002 del Tribunale di Campobasso, appellata da RT EL, condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni tre di reclusione, e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, in quanto responsabile del delitto di cui all'art.61 c.p., n. 7, art. 81 c.p., comma 2, art. 319 e 319 bis c.p. (capo
35), per avere, nella sua qualità di geometra contabilizzatore nominato dall'ANAS del Compartimento di Campobasso in relazione ai lavori di costruzione della strada Isernia - Castel Di Sangro, affidati alla impresa TA OZ s.p.a., ricevuto a più riprese dal OZ somme di denaro, utilità e beni vari per compiere atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nella sua commistione, attraverso la società SAGET, da lui di fatto gestita, nei lavori affidati alla impresa del OZ, così da evitare i controlli da parte dell'ANAS circa la consistenza e la qualità dei lavori eseguiti e di accelerare le erogazioni da parte di detto ente alla impresa del OZ (in Campobasso, tra il 1991 e il 1996). La Corte di appello disponeva inoltre la confisca delle somme relative ai conti correnti bancari intestati all'SE, oggetto di sequestro.
L'originaria qualificazione come concussione della imputazione di cui al capo 35 era stata mutata in quella di corruzione aggravata sin dalla sentenza di primo grado.
I giudici di merito ritenevano accertata la responsabilità penale dell'imputato sulla base di numerose e concordi dichiarazioni testimoniali e dati documentali o fattuali, attestanti la completa intromissione della ditta SAGET, gestita dall'SE, nei lavori inerenti all'appalto affidato all'impresa OZ, relativo al riferito tratto stradale, nonché sulla base degli accertamenti bancari e delle altre obiettive risultanze indicative dei cospicui esborsi in denaro o in altre utilità (tra cui un fuoristrada) elargiti all'SE dal OZ, che inoltre affidava esclusivamente alla SAGET tutte le pratiche relative all'esproprio delle proprietà interessate dai lavori.
Da tali elementi derivava la prova che l'SE aveva, a fronte delle accennate utilità, asservito la propria funzione di controllo agli interessi della ditta appaltatrice, assicurando alla medesima una gestione privilegiata della contabilizzazione delle opere e dei materiali e della loro corrispondenza al progetto, così da garantire la ditta da ogni rischio di rilievi e di eventuali ritardi burocratici.
Ricorre per Cassazione l'imputato.
Con un primo atto, sottoscritto dall'avv. Mario Petrucciani, si deduce:
1. Inosservanza dell'art. 597 c.p.p., posto che la Corte territoriale non ha dato risposta ai motivi di appello con i quali si contestavano punto per punto gli elementi posti a carico dell'imputato.
2. Erronea applicazione dell'art. 319 c.p. e relativo vizio di motivazione.
La condotta contestata all'imputato, che era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di concussione, è comunque rimasta quella di avere reiteratamente ritardato la contabilizzazione delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice e di avere abusato della sua posizione di preminenza. Su entrambi tali aspetti vi erano specifiche censure nell'atto di appello, che non sono state adeguatamente prese in considerazione nella sentenza impugnata, la quale dedica ad essi solo 18 righe a pag. 5.
3. Inosservanza, sotto altro profilo, dell'art. 319 c.p.. Anche volendo dare per accertata la condotta contestata, l'SE sarebbe stato in ipotesi corrotto per compiere un atto del suo ufficio e non un atto contrario ai doveri di ufficio. Egli avrebbe dovuto essere condannato in relazione alla ipotesi di cui all'art.318 c.p.. 4. Inosservanza o erronea applicazione della normativa in materia di appalto di opere pubbliche e in particolare dell'art. 47 reg. Min. LL. PP. 25 maggio 1895, n. 350, e relativa mancanza di motivazione. L'SE aveva l'incarico di contabilizzatore dei lavori eseguiti ed agiva come funzionario delegato dal direttore dei lavori ing. NA. È evidente allora che l'impresa OZ non aveva alcun interesse a corrompere un mero contabilizzatore, non avendo egli in tale qualità alcun potere decisorio e di controllo e limitandosi a un'attività di semplice misurazione.
5. Inosservanza sotto altro profilo dell'art. 319 c.p. e dell'onere della prova e relativa mancanza di motivazione.
La Corte di appello non ha per nulla chiarito quale fosse la condotta contraria ai doveri di ufficio che l'SE avrebbe dovuto compiere a fronte delle pretese regalie.
6. Ancora inosservanza dell'art. 319 c.p. e dell'onere della prova e relativa mancanza di motivazione, in quanto:
a) sui versamenti di denaro non è stata data risposta ai rilievi difensivi con i quali si metteva in luce che la famiglia dell'SE aveva cospicue disponibilità economiche. Non vi è alcuna prova che i versamenti bancari avessero riscontro in pagamenti fatti dal OZ, e la Corte di appello pretende di riversare l'onere della prova circa la liceità delle movimentazioni bancarie sull'imputato. b) sugli affidamenti delle pratiche di esproprio alla SAGET è stato dimostrato che il raggruppamento di imprese OZ-Pontello aveva prescelto tale ditta perché era quella che aveva presentato il preventivo più basso.
c) l'utilizzo del telefono cellulare con traffico a carico della impresa OZ, e l'utilizzo del fuoristrada e del programma per il computer erano rispondenti ai contratti di appalto stipulati con l'ANAS, dato che in essi veniva specificato che era onere delle imprese appaltatrici fornire all'ANAS i mezzi per procedere e facilitare la contabilizzazione. L'eventuale uso per fini privati di tali mezzi poteva al più integrare una responsabilità disciplinare. d) altri addebiti, quali l'avere la ditta OZ messo a disposizione dell'SE suoi dipendenti e mezzi per l'esecuzione di lavori in un immobile di proprietà dell'imputato o presso lo studio della SAGET, non sono stati in concreto presi in esame dalla Corte di appello.
7. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, 179 e 181 c.p.p. in relazione alla mancata citazione in giudizio della parte offesa Raggruppamento di imprese Pontello-OZ.
L'SE aveva interesse alla citazione, perché si sarebbe potuto chiarire che nella vicenda in questione il OZ non ebbe alcun ruolo, dato che direttore tecnico dei lavori era FO GI, dipendente della impresa Pontello e, per parte dei lavori, RO RI.
8. Inosservanza dell'art. 429 c.p.p., lett. c), posto che contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione nessun rapporto era intercorso tra l'ANAS e l'impresa OZ, dal momento che l'appalto venne aggiudicato al Raggruppamento di imprese Pontello- OZ, di cui era legale rappresentante il Pontello, e nell'ambito del quale era l'impresa Pontello quella capo-gruppo. Da ciò è derivata la nullità del decreto di rinvio a giudizio.
9. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 319 c.p. e relativo vizio di motivazione, posto che il presunto corruttore, OZ TA, è deceduto nel 1994, mentre il capo di imputazione fa riferimento al periodo temporale 1991-1996.
10. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 319 bis c.p. e relativo vizio di motivazione, posto che, in relazione a detta aggravante:
a) non è stata indicato quale sarebbe stata l'attività illecita dell'SE che avrebbe consentito la stipulazione di vari accordi contrattuali con l'ANAS;
b) non sono stati indicati gli specifici contratti oggetto dell'attività illecita dell'SE, esprimendosi al riguardo la sentenza in termini del tutto generici;
c) la norma vuole che sia interessata una pubblica amministrazione, ma l'ANAS, che è una s.p.a., non è tale;
d) non si specifica quale è la società costruttrice che si sarebbe avvantaggiata della condotta dell'imputato: se il Raggruppamento di imprese Pontello-OZ, la OZ s.p.a. e la ditta individuale OZ;
e) non si chiarisce per quale motivo l'ANAS sarebbe stata interessata alle pratiche di esproprio.
11. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 495 e 603 c.p.p. in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di Di OL SI, che avrebbe potuto chiarire come la messa a disposizione di un fuoristrada, di un telefono cellulare e di un programma informatico per la contabilizzazione dei lavori corrispondeva a una prassi costantemente seguita dall'impresa OZ in tutti gli appalti ottenuti in Italia. Il Tribunale aveva ammesso la testimonianza ma inspiegabilmente non aveva consentito alla difesa di porre al teste le domande relative a tale punto.
12. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p. e dell'art. 597 c.p.p., dato che il denaro confiscato era di esclusiva proprietà della sig.ra LE NN, come dimostrato dalla consulenza del dott. Supino di cui non si è tenuto conto in sentenza. Per di più la confisca è stata disposta dalla Corte di appello senza che su questo punto vi fosse stata una doglianza da parte del Pubblico Ministero.
Con un secondo atto, sottoscritto dall'avv. Cristiana Valentini, si deduce:
1. Difetto di motivazione sui punti toccati dall'appello dell'imputato.
La Corte territoriale non ha risposto al rilievo della difesa che si incentrava sulla considerazione che la responsabilità del contabilizzatore SE non poteva non implicare quella del direttore dei lavori ing. NA, che però non è stato mai inquisito. La presenza nello studio della SAGET di documenti interessanti l'appalto in questione è resa irrilevante dal fatto che si trattava di documentazione tutta esistente in originale presso l'ANAS. Quanto alla fornitura di fuoristrada, di cellulare e altro materiale, essa derivava da oneri contrattuali posti a carico dell'impresa appaltatrice.
Non vi era alcuna prova che i versamenti sui conti correnti dell'SE derivassero da rimesse della ditta appaltatrice, e anzi le cadenze temporali dell'appalto non coincidevano con esse. Su tutti questi aspetti non vi è risposta da parte della sentenza impugnata.
2. Erronea qualificazione del fatto sotto la fattispecie degli artt.319 e 319 bis c.p.. Secondo la sentenza impugnata l'SE avrebbe operato al fine di mettere l'impresa appaltatrice al riparo di scomodi controlli e di agevolare il pagamento relativo ai vari stati di avanzamento. Contro tale impostazione stanno però varie testimonianze, dalle quali si ricava un atteggiamento dell'SE per nulla accondiscendente nei confronti della ditta.
3. Illegittimità della confisca delle somme dei conti correnti bancari, adottata dalla Corte di appello ex officio, e comunque riguardante disponibilità economiche facenti capo alla sig.ra NN LE.
Sono stati presentati poi motivi nuovi, a firma dell'avv. Cristiana Valentini, con i quali si sviluppano ulteriormente le considerazioni espresse in sede di ricorso, in particolare:
- circa la provata assenza di un atteggiamento di lassismo e favoritismo da parte dell'SE;
- circa l'apoditticità della affermazione secondo cui l'SE avrebbe omesso di svolgere le verifiche sui materiali impiegati e sulla loro rispondenza all'appalto, circostanza al contrario smentita dalla pignoleria con la quale l'SE svolgeva la propria attività;
- circa il ruolo concretamente assegnato all'SE, che non poteva essere svolto al di fuori del controllo del direttore dei lavori;
- circa l'erronea contestazione dell'aggravante ex art. 319 bis c.p., dato che dalla condotta contestata non era derivata alcuna stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione. DIRITTO
1. I motivi espressi in punto di affermazione della responsabilità penale appaiono infondati.
I rilievi del ricorrente non evidenziano apprezzabili vizi logici nella ricostruzione dei fatti e nel relativo inquadramento giuridico ad opera della Corte di appello.
L'assunto ritenuto dimostrato dalla sentenza impugnata, secondo cui l'SE, a fronte della corresponsione di varie utilità da parte dell'impresa OZ, avrebbe asservito agli interessi di questa la propria funzione di controllo affidatagli dall'ANAS nel senso di evitare alla ditta appaltatrice i prescritti controlli circa la consistenza e la qualità dei lavori effettuati e di accelerare le erogazioni da parte dell'azienda pubblica, appare fondarsi su una congrua motivazione, che fa leva su varie fonti di prova, di natura sia testimoniale sia documentale.
Si deduce nel ricorso che l'SE non era materialmente e giuridicamente in grado di svolgere alcun atto contrario ai doveri d'ufficio, essendo un mero "contabilizzatore", mentre ogni potere di controllo sull'esecuzione dei lavori appaltati spettava al direttore dei lavori.
Tuttavia, anche se la contabilizzazione dei lavori, sulla base degli stati di avanzamento, era formalmente approvata dal direttore dei lavori, appare coerente con le normali regole organizzative di una grande struttura appaltante che questa adibisse un proprio funzionario all'attività materiale di controllo circa la consistenza dei lavori eseguiti e delle somme ad essi correlate.
Quello che poi conta, al di là delle distinzioni formali, è che è stata accertata una completa compenetrazione della ditta SAGET, di fatto gestita dall'SE, nei lavori inerenti all'appalto, tanto che tale ditta era stata incaricata dalla impresa appaltatrice di curare tutte le pratiche relative all'esproprio delle aree interessate dai lavori di esecuzione del nuovo tratto stradale.
L'asservimento da parte dell'SE della propria funzione di controllo agli interessi della impresa appaltatrice ha comportato inevitabilmente una gestione privilegiata della contabilizzazione dei lavori e della loro rispondenza ai termini dell'appalto, con la conseguenza di garantire tale impresa da ogni rischio di rilievi contabili e dei conseguenti ritardi nei pagamenti.
Si rileva ancora nel ricorso che non è stato accertato alcuno specifico atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere dall'SE.
Ma al riguardo va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di corruzione propria, non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio qualora, come nella specie, il pubblico ufficiale, in cambio di denaro o altre utilità, asservisca la sua funzione agli interessi del privato, poiché in tal modo viene ad essere vanificata la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, con ciò integrandosi la violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (v. , fra le tante, con varie specificazioni, Cass., sez. 6^, 2 ottobre 2006, Bianchi;
Id., 7 aprile 2006, Caruso;
Cass., sez. 2^, 9 dicembre 2003, Nucci;
Cass., sez. 6^, 15 febbraio 1999, Di Pinto;
Id., 3 novembre 1998, Giovannelli;
Id., 14 luglio 1998, Nottola;
Id., 12 giugno 1996, Aragozzini;
Id., 12 gennaio 1990, Lapini).
A fronte di tale illecita condotta, l'SE ricevette dalla impresa OZ, utilità di vario genere, in primis gli importi delle parcelle relative a ogni pratica di esproprio curata dalla SAGET, e, ancora, un costoso programma informatico per la contabilità, l'uso di un telefonino (che nel periodo di tempo considerato, registrò un consumo di L. 20 milioni) e di un fuoristrada, impiegato anche a scopi privati.
Il ricorrente sostiene che l'affidamento delle pratiche di esproprio era giustificato dal fatto che la SAGET aveva presentato alla impresa OZ il preventivo più basso;
trascurando peraltro di considerare che la commistione di interessi che in tal modo si veniva a creare tra funzionario controllore e impresa controllata rendeva intrinsecamente illecito tale incarico.
Quanto alle restanti utilità, esse sarebbero state giustificate dalla normale prassi che caratterizza i rapporti tra impresa appaltatrice e stazione appaltante ed anzi erano previste dallo stesso contratto di appalto;
e che comunque l'eventuale uso privato poteva al più costituire illecito disciplinare. Ma a prescindere dal fatto che il costoso programma informatico veniva utilizzato per le pratiche di esproprio curate dalla SAGET, e quindi per una finalità che, come sopra notato, risentiva della illecita attribuzione di tale incarico, va rilevato che il massiccio uso privato del telefonino e del fuoristrada non era fatto che potesse sfuggire alla conoscenza della impresa appaltatrice, che pagava il traffico telefonico e finanche le sanzioni relative a contravvenzioni stradali, come dichiarato dal teste OZ junior: e dunque la singolare acquiescenza della ditta a tali impropri esborsi giustamente è stata considerata dai giudici di merito come sintomatica dell'esistenza del patto corruttivo, che comprendeva la corresponsione di private utilità di vario genere all'SE.
Appare di conseguenza manifestamente infondato il rilievo circa la mancata rinnovazione dibattimentale al fine dell'assunzione della testimonianza di SI Di OL in merito alla prassi costantemente seguita dall'impresa OZ nei vari appalti ottenuti in Italia.
2. Non è stata invece adeguatamente dimostrata la provenienza dall'impresa OZ degli importi accreditati sul conto corrente dell'imputato.
È la stessa sentenza impugnata a darne atto, rilevando che mancavano "adeguate prove documentali sulla provenienza di tale flusso costante di denaro".
Gli elementi indiziari circa la provenienza degli accrediti dall'impresa OZ sono ravvisati solo in una parziale coincidenza temporale con l'esecuzione dei lavori di appalto (anni 1991-1992) e nella circostanza che si trattava di versamenti in denaro contante. Si tratta certamente di dati non irrilevanti, ma non risolutivi ai fini della prova della provenienza delle rimesse.
La questione potrebbe in astratto ritenersi irrilevante, una volta accertata la congruità della motivazione circa l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Sennonché da essa dipende la confiscabilità dei relativi importi, quali prezzo del reato, aspetto specificamente toccato da uno dei motivi di ricorso. La sentenza su questo punto deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
3. La sentenza deve essere annullata con rinvio anche sul punto relativo all'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p.. Questa fattispecie è integrata quando il patto corruttivo abbia per oggetto, tra l'altro, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Essa dunque non ricorre quando l'accordo criminoso si collochi successivamente alla stipulazione di contratti regolarmente stipulati e cioè nell'ambito della esecuzione di essi, richiedendosi che oggetto di esso sia proprio la stipulazione di un contratto cui sia interessata l'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale. È il caso di precisare che la natura di s.p.a. dell'ANAS non fa perdere a questa società la qualità di pubblica amministrazione, dovendo tale carattere essere individuato sulla base di criteri eminentemente sostanziali, non rilevando la struttura organizzativa dell'ente, che, seguendo un processo ampiamente diffuso, è passata da un modello di origine e stampo pubblicistico a quello proprio degli enti di diritto privato. È indiscutibile che l'ANAS, società a intero capitale pubblico, persegua scopi pubblicistici;
e tale caratteristica non è contestata nella sostanza dal ricorrente. Ciò precisato, deve osservarsi che la sentenza impugnata non offre indicazioni precise circa la sussistenza degli estremi della circostanza aggravante in esame, nel senso sopra precisato, limitandosi ad affermare che l'attività illecita dell'SE aveva consentito alla società costruttrice vari accordi contrattuali con l'ANAS, "quali l'approvazione dei singoli stadi di avanzamento, delle perizie di variante, dei pagamenti, di eventuali compensazioni, ... nonché della varie pratiche di esproprio, molte delle quali concluse negozialmente e contrattualmente con le parti private, alle quali era interessato l'ANAS".
Ora, mentre alcuni dei riferimenti fatti non pare siano inquadrabili nel concetto di "stipulazione di contratti", quanto ai contratti derivanti dalle pratiche di esproprio occorrerebbe non solo una maggiore specificità di riferimenti ma soprattutto dimostrarne la riconducibilità all'accordo corruttivo, che allo stato, sulla base della motivazione resa dalla Corte di appello, appare evanescente.
4. Il motivo relativo alla mancata citazione in giudizio, quale persona offesa, del Raggruppamento di imprese Pontello-OZ appare destituito di interesse.
Il ricorrente equivoca tra citazione della persona offesa e prova testimoniale. Ove avesse avvertito l'esigenza di chiarire alcuni aspetti fattuali sul ruolo svolto dal OZ nella vicenda, sarebbe stato suo onere richiedere l'ammissione della relativa prova.
5. Appare manifestamente infondata la questione circa l'indicazione nel capo di imputazione della impresa OZ (quale parte corruttrice) in luogo del raggruppamento di imprese Pontello-OZ, cui era stato affidato l'appalto, perché ciò all'evidenza non ha comportato alcuna incertezza sulla contestazione.
6. Altrettanto manifestamente infondato è il rilievo secondo cui vi sarebbe una discrasia tra il capo di imputazione, che si riferisce all'arco temporale 1991-1996, e il decesso del OZ, avvenuto nel 1994, posto che la contestazione riguarda senza ombra di dubbio l'attività svolta dall'SE in accordo con il patto corruttivo.
7. I restanti rilievi appaiono investire questioni di fatto, non esaminabili in questa sede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei punti relativi all'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. e alla confisca, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sui punti.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007