Versione
24 ottobre 1989
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6 aprile 2001
6 aprile 2001
Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria
e dei servizi di sicurezza 1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi >per
le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come
testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.
(( 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni ))
e dei servizi di sicurezza 1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi >per
le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come
testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.
(( 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni ))
Commentari • 243
- 1. Cassazione penale n. 3149/1991https://www.brocardi.it/ · 182.89418
[…] Tuttavia, se la persona inferma di mente è anche socialmente pericolosa, nel senso che potrebbe commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reato (art. 203 c.p.p.) il giudice ben può, ai sensi dell'art. 312 c.p.p., applicare in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall'art. 222 c.p. e disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34561Provvedimento: […] Col primo motivo di impugnazione la difesa denuncia motivazione apparente in relazione alla violazione degli artt. 203, 266 e ss. cod. proc. pen. […] Col quarto motivo di ricorso la difesa si duole dell'apparenza motivazionale circa la denunciata violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. con riferimento alle aggravanti. […]Leggi di più...
- art. 203 cod. proc. pen.·
- intercettazioni telefoniche·
- aggravanti·
- favoreggiamento aggravato immigrazione clandestina·
- motivazione apparente·
- falsificazione documenti·
- giudizio abbreviato·
- inutilizzabilità fonti confidenziali·
- rogatoria internazionale·
- art. 12 d.lgs. n. 286/1998