Articolo 203 del Codice di procedura penale
Articolo 213Articolo 202
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
6 aprile 2001
Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria
e dei servizi di sicurezza 1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi >per
le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come
testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.
(( 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni ))
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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