Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 2
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'utilizzo di brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle trascrizioni delle conversazioni redatte dai periti non determina l'inutilizzabilità di queste ultime, potendosi unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate, in quanto esse si esauriscono in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico, ed essendo l'attività trascrittiva attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2015, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
1 3027/ 1 6 ག ་ ར IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' -Presidente N. 1302 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO PAOLONI N. 8178/2015- Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERMINIO FA N. IL 11/01/1965 GI EN N. IL 28/07/1954 GI EN IU N. IL 12/03/1959 PA CO N. IL 27/03/1977 PA GI IU N. IL 16/10/1971 LI UI N. IL 09/08/1968 OR CO N. IL 24/11/1958 VALLE NA N. IL 08/04/1972 VALLE MARIA N. IL 16/01/1986 DI DIO MICHELE N. IL 12/11/1977 RUSSO LU N. IL 01/01/1976 NOTO MICHELE N. IL 13/06/1972 avverso la sentenza n. 6920/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Saute Spinaci che ha concluso per il vigetto dei ricorso: Сад Uditi i difensori Avv.ti RA CALABRESE, Luca CIANFERONI in proprio e quale sostituto processuale dell'Avv. ME ALVARO, Fabio FEDERICO, PP ARIANNA, Ennio AMODIO, Ivano PP CHIESA, RA ARATA, RA SAMMARCO, PP MAMMOLITI, Manlio MORCELLA, IO FINELLI, PP NARDO, RA AL e ER CU i quali insistono nei motivi di ricorso presentati e chiedono l'accoglimento degli stessi con conseguente annullamento della sentenza impugnata. 5 . . 2 1 Ritenuto in fatto 1.AF MI, VI GL, VI PP GL, RA AD, IU PP AD, UI LL, RA MO, DO LE, IA LE, LE Di IO, AN SS e LE OT propongono ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di MI con la quale stata parzialmente riformata la decisione del Tribunale MI che ebbe a dichiarare responsabili:
1.1. IU PP AD dei delitti di a)associazione di stampo mafioso, quale capo e organizzatore e con l'aggravante del finanziamento con attività illecite;
b) di rivelazione e utilizzazione in concorso "per determinazione e istigazione" con RA MO, con il magistrato GL VI PP e RA AD, nonché c) di corruzione e collusione di UI LL, Maresciallo capo della Guardia finanza in concorso con RA AD, IA e DO LE;
d) rivelazione e utilizzazione di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso con altri;
ed inoltre e)di corruzione del magistrato LO IU dall'ottobre 2008 al giugno 2010; reati aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991. 1.2.AF RM del delitto di aver fatto parte di associazione di stampo mafioso.
1.3.DO LE, di aver fatto parte di associazione di stampo mafioso nonché dei delitti di corruzione di UI LL, maresciallo capo della Guardia di finanza, e di collusione, aggravata ex art 7 legge n. 203 del 1991. 1.4. VI GL di concorso esterno, in collegamento con RA MO all'epoca consigliere regionale e altri incarichi istituzionali.
1.5. VI PP GL, magistrato in servizio all'epoca al tribunale di Reggio Calabria con funzioni di Presidente della sezione misure di prevenzione per i delitti a) favoreggiamento personale, b) rivelazione di segreti di ufficio;
condotte aggravante d'all'art 7 legge n. 203 del 1991; nonché c) di corruzione in concorso con RA MO;
1.6.RA AD del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, in concorso con VI PP GL e altri nonché dei delitti di corruzione e collusione di UI LL, Maresciallo capo della guardia finanza;
reati aggravati ex art 7 legge n. 203 del 1991. 1.7.UI LL, maresciallo capo della Guardia di Finanza a) corruzione, per avere ricevuto somme di danaro da IU e RA AD, IA e DO LE, al fine di evitare sottoporre a controlli gli esercizi commerciali facenti capo alla associazione mafiosa ove erano istallate le slots machine prive di collegamento alla rete dei monopoli, nonché del delitto di collusione;
reati aggravati ex art.7 legge 203 del 1991 1.8.RA MO, a)concorso esterno in associazione mafiosa nonché b) violazione segreti di ufficio aggravato ex art. 7; c) concorso con VI PP GL ed altri in violazione di segreti d'ufficio; d) corruzione del magistrato VI PP GL per rivelazione segreti d'ufficio.
1.9.IA LE del delitto di corruzione e collusione di UI LL, maresciallo capo della Guardia di finanza;
reati aggravati ex art.7 legge n.203 del 1991. вид 2 1.10. Ha assolto infine LE Di IO, AN SS e LE OT, Marescialli della guardia di finanza dai delitti di corruzione e collusione, per non aver commesso il fatto.
2.In particolare, poi, la Corte d'appello: a) ha riconosciuto le attenuanti generiche a AF MI, ritenendole prevalenti all'aggravante del comma 6 dell'art. 416 bis c.p. e così riducendo la pena inflitta ad anni quattro e mesi otto di reclusione, con corrispondente riduzione della durata delle pene accessori;
b) ha ridotto le pena inflitta a VI GL ad anni sette di reclusione, confermando le pene accessorie;
c) ha ridotto la pena inflitta a VI PP GL, escludendo l'aggravante dell'art. 319 bis c.p. per il delitto di corruzione e confermato il vincolo della continuazione il delitto di favoreggiamento, ritenendo tale reato più grave rispetto alla rivelazione del segreto d'ufficio e al delitto di corruzione, in tal modio rideterminando la pena a quattro anni e cinque mesi di reclusione, ferme restando le pene accessorie;
d) ha assolto RA AD e IU PP AD, DO LE e IA LE, dal delitto di collusione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e ha ridotto a ciascuno la pena complessiva anche modificando in melius gli effetti della continuazione ed escludendola per IA LE;
e) ha escluso a UI LL, la continuazione interna tra la collusione la corruzione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 62 n.2 c.p, ha ridotto la pena a quattro anni e cinque mesi di reclusione, ferme restando le pene accessorie;
f) ha escluso per UI MO l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. contestata al delitto di corruzione e ha ridotto la pena inflitta ad anni otto e mesi tre di reclusione, ferme restando le pene accessorie;
g) infine, su appello del pubblico ministero ha dichiarato LE Di IO, AN SS e LE OT responsabili dei delitti di corruzione e collusione loro ascritti ai capi n. 11 e 12 in concorso UI LL, . condannando ciascuno alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e ordinando a norma dell'art. 322 ter c.p. la confisca per equivalente nei confronti di UI LL, Di IO LE, AN SS e LE OT di euro 160.000,00, così rideterminando il prezzo del reato di corruzione loro contestato. Ha poi rideterminato, nei termini di cui in dispositivo, le statuizioni civili.
3.Preliminarmente, la Corte d'appello ha disatteso le questioni processuali poste dai . difensori degli imputati a fonte delle quali a rilevato che: a) l'eccezione di nullità per incapacità del Collegio designato, in base a criteri tabellari non definiti che non avrebbero garantito la predeterminazione del giudice, è infondata poiché l'art.33, comma 2, c.p.p. esclude al riguardo ogni invalidità, come, tra l'altro più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'infondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, c. p. p., il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, giacché il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarità della funzione, il legislatore ha collegato la nullità degli atti( Corte cost. 1998 n. 419); b) l'eccezione del bis in idem ex art. 649 c.p.p. è infondata per la non operatività dei divieti posti dall' art.414 c.p.p. Non è infatti richiesto il decreto di autorizzazione di riapertura delle indagini nel caso in cui siano riattivata da una ufficio del pubblico ministero territorialmente diverso rispetto quello che ha richiesto è ottenuto l'archiviazione: archiviazione è stata richiesta e ottenuta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, mentre le indagini sono state poi riaperte dalla Procura di MI;
indagini sviluppate in diversi ambiti di investigazione anche se l'associazione risulta essere "una sola", della quale si è accertato che i partecipi coincidono con i componenti di "due famiglie", legate da vincoli parentali e di comune "affarismo" criminale;
lo "spezzettamento" del procedimento in diversi "tronconi", dovuto essenzialmente alla diversità dei riti prescelti dagli imputati, non ha inciso sulla completezza dell'accusa relativa al delitto associativo che da conto della "intera compagine", così escludendo ogni vulnus al diritto di difesa, a differenza di quando dedotto con i motivi d'appello; c) sulle istanze ex art. 603 c.p.p., la Corte d'appello, preliminarmente sintetizza le ragioni per le quali ha acquisito il C D prodotto dal Procuratore generale contenente tutte le proroghe delle intercettazioni ambientali, oggetto di eccezioni della difesa nonché quello prodotto dalla difesa di GL VI PP, contenente documentazione allegata all'atto d'appello; altre richieste, ancora nell'interesse di GL, sono state respinte perché ritenute ininfluenti rispetto al complessivo quadro probatorio, quali l'esame del collaboratore ON Lo Giudice e dei testi UI TE, AN ER, IE RO, e l'acquisizione verbali di IE RO, De Metrio Arena. Analoghe le ragioni di non assumere altri testi. Altre richieste formulate ancora dalla difesa di GL, circa l'acquisizione di ulteriori informazioni da magistrati dell'ufficio giudiziario di Reggio Calabria non sono state ammesse perché meramente esplorative. Altrettanto generiche e sotto altri aspetto inconferenti, le richieste di assunzioni di testi avanzate dalla difesa di IU AD. Quanto alle richieste della difesa di VI GL (medico), il giudice d'appello rileva che, oltre a trattarsi di circostanze già acquisite, per come articolate, non sono tali da fornire rilievo probatorio alla tesi difensiva e sono da considerare ininfluenti. d) le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, in relazione ai diversi profili proposti sono ritenute del tutto infondate;
peraltro, si tratta di eccezione che, per la Corte di merito, sono da ritenere inammissibili poiché già poste al giudice di primo grado e correttamente rigettate e riproposte in sede d'appello senza considerare le ragioni esposte nella relativa ordinanza, salvo le questione posta con riferimento all'utilizzo di intercettazioni difformi rispetto a quelle riportate nelle trascrizione dei periti rispetto alle quali il giudice Cour d'appello insussistente ogni profilo di invalidità e implicando solo una corretta valutazione del giudice di merito che dovrà attenersi al testo delle conversazioni trascritte e non contestate. In ogni caso, il giudice d'appello riproduce le singole questioni, poste dalle difese di IU PP AD e VI PP GL, dirette a eccepire l'inutilizzabilità di intercettazioni ambientali e telefoniche "derivate" da un provvedimento di convalida del GIP di - Reggio Calabria del dicembre 2006, ritenuto illegittimo. Al riguardo, il giudice d'appello . • condivide le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, mettendo in evidenza che le due informative trasmesse dal Commissariato di Palmi sono state poste a base, dapprima, a fondamento del decreto d'urgenza adottato dal Pubblico Ministero e poi unitariamente considerata dal G.i.p. ai fini della convalida che, senza equivoci, ha fatto specifico riferimento agli atti trasmessi e alla convalida intercettazioni ambientali e telefoniche: la sequenza degli atti, unitariamente considerata, non può che riferirsi a entrambe le intercettazioni disposte dal PM, con esplicito autorizzazione alla "remotizzazione" presso gli uffici della polizia giudiziaria, essendo speculare la relativa convalida senza esclusione alcuna rispetto alla richiesta del pubblico ministero, che trova conferma nei successi atti di proroga. Al pari infondata, ritiene il giudice d'appello alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità, l'inutilizzabilità, eccepita della difesa di VI PP GL ex art. 103, comma 5, c.p.p., relativa alle conversazioni con l'avvocato SI, perché si tratta di conversazioni avvenute presso il carcere di Carinola e non attinente ad attività difensiva al pari di quelle successive, tutte relative ai reati per i quali il predetto avvocato è stato indagato. Ulteriori eccezioni, già respinte dal Tribunale, sono state riproposte al giudice d'appello dalle difese di RA AD, IA LE e AF MI per le intercettazioni "perfezionate" illegittimamente in Questura, oltre che in Procura, nonché dalle difese di DO LE e IU PP AD circa la mancata registrazione delle conversazioni intercettate negli uffici di Procura di Palmi e Reggio Calabria, effettuate illegittimamente negli uffici della Questura. Per la Corte di merito, la documentazione acquisita conferma la legittimità delle operazioni “tecniche", come già affermato dal giudice di primo grado. Gli organi di polizia sono stati legittimamente delegati all'ascolto “remotizzato", con specifico provvedimento del pubblico ministero;
mentre le registrazioni sono state effettuate con il sever esistente presso gli uffici di Procura e con segnale cd. "rimbalzato" trasferite agli uffici di polizia delegati, che ben possono procedere alle operazioni di "ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità . Le verifiche effettuate dal Tribunale, circa la legittimità delle intercettazioni disposte dal pubblico ministero in data 13 dicembre e poi convalidate il giorno successivo dal g.i.p., son state riesaminate dal giudice d'appello che ne ha rilevato la regolarità, confermando il rigetto delle relative eccezioni. Inoltre, la Corte di merito ha ripercorso le modalità delle intercettazioni effettuate, mediante “remotizzazione" delle operazioni, con gli impianti della Procura di Reggio Calabria 5 presso gli uffici della Questura di MI, condividendo anche qui le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale che a chiarito l'equivoco insorto all'esito delle dichiarazioni rese, in sede di esame testimoniale, dalla dr.ssa CI circa le operazioni di "registrazione" avvenute presso la Questura di MI. Equivoco risolto nel senso che il riferimento era alla "remotizzazione" e non alla "registrazione" delle intercettazioni, regolarmente "registrate" negli uffici di Procura e poi "remotizzate", mediante server, alla Questura di MI, ove erano ascoltate, trascritte e verbalizzate, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è la "registrazione" unica operazione che deve essere effettuata negli uffici di Procura, quale condizione imprescindibile di utilizzo delle intercettazioni. Altrettanto prive di fondamento sono, ad avviso della Corte d'appello, le eccezioni della difesa di RA AD, IA LE e AF MI e VI PP GL con le quali si pone in rilievo che il giudice per le indagini preliminari ha prorogato le intercettazioni per un periodo ulteriore di venti giorni, rispetto alla richiesta di proroga del pubblico ministero di dieci o, in alcuni casi, di dodici giorni;
in tal modo per la difesa sarebbero stati acquisite intercettazioni inutilizzabili. Al riguardo, vi è stata integrale condivisione delle conclusioni raggiunte dal Tribunale che, dopo una specifica riesame degli atti, ha precisato che si è trattato inequivocabilmente di mere sviste del gip, tenuto conto che le proroghe precedenti e quelle successive sono state sempre di venti giorni, e l'indicazione di dieci giorni, riguardante solo tre provvedimenti intermedi, non trovava alcuna giustificazione, se non in una mera svista dovuta alla "urgenza e alla mole" delle richieste. Conclusione al pari raggiunta per l'erronea indicazione dei reati "di cui agli art. 73 e 74 DPR n. 309 del 1990", contenuta in un solo provvedimento di proroga;
provvedimento che in premessa riportava i dati corretti della richiesta di proroga e nel dispositivo, per un errore dovuto alla riproduzione di uno schema base, veniva riportato il riferimento a reati mai contestata ai AD. Anche ulteriori errori materiali, correttamente rilevati ancora con riferimento alla durata, non possono che essere privi di rilievo, tenuto conto che le prorogo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.p. non possono, in virtù di esplicito disposto normativo, non può essere inferiore a venti giorni (art. 13, comma 2 legge n. d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203.). Priva di rilievo, per la Corte di merito, è altra eccezione riguardante la proroga concessa da un g.i.p. che, quale sostituto del titolare del procedimento, ha integrato il provvedimento di proroga anche con "integrazioni a mano", scambiando i nomi dei AD, pur riportando i numeri delle utenze intercettate in termini corretti. Ultima eccezione di IU PP AD, RA AD, IA LE, AF NI e DO LE della quale sono stati in epigrafe indicati contenuti - è quella di - aver riportato in sentenza contenuti di intercettazioni difformi rispetto alle trascrizioni dei periti e di prove costituite dai brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria. Al riguardo, la Corte di merito ha rilevato che trattasi di corretta valutazione probatoria che terrà conto esclusivamente del testo delle intercettazioni captate. 6 : -4. Il Giudice d'appello ad eccezione della già citata affermazione di responsabilità dei tre marescialli della finanza Di IO, OT e SS e SS, assolti dal tribunale ed ai quali era contestato di avere agito anch'essi in concorso con UI LL, maresciallo capo della Guardia di Finanza - ha pressoché integralmente condiviso la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, riportando lo sviluppo logico-argomentativo della decisione e gli elementi di prova posti a fondamento delle conclusioni raggiunte;
elementi già sinteticamente descritti nelle linee essenziali in calce a ogni imputazione, con l'indicazione delle rispettive fonti dii prova, rappresentate essenzialmente, ma non esclusivamente, dalle conversazioni telefoniche e ambientali. Vi è una sintesi della sentenza di primo nel cui ambito, anzitutto, sono stati descritti specificamente i fatti esposti nell'imputazione di associazione di stampo mafioso e poi il ragionamento probatorio diretto a dimostrare che le "famiglie" "AD e LE" si caratterizzano come un'unica organizzazione secondo il modulo della "alleanza", pur se articolandosi in distinta e diversi settori di intervento, l'uno quello dell'usura e delle estorsioni e l'altro quello economico-finanziario e di infiltrazioni nelle istituzioni, ambiti poi sinergicamente interagenti nell'unico contesto criminale. Una circostanza che, per entrambi i giudici di merito, si caratterizza come elemento decisivo è quella delle "origini e operatività criminale in Lombardia della famiglia LE", la cui prova, come descritto in sentenza, è nelle parole di persone, esaminate quali testi, usurate e minacciate, vittime di violenza e obbligati a prestazioni lavorative gratuite da RT LE nonché da RA AD;
l'episodio riconducibile alla vicenda AL per il quale vi è stata condanna per favoreggiamento aggravato dalla finalità di favorire l'associazione mafiosa. Altri punti significativi della sentenza di primo grado, posti poi in rilievo nella decisione Corte d'appello, sono "gli indici della compenetrazione tra la componente LE e quella dei AD" tra quali emergono anzitutto "Le connessioni in ambiti societarie", specificamente approfondite dal giudice di primo grado. Operazioni dalle quale si trae il coinvolgimento di RA AD e IU AD, in particolare nelle vicende del distributore TAMOIL e della candidatura di DO LE e il relativo "summit" alla Masseria del 23 maggio 2009. Punto quest'ultimo, diffusamente trattato, costituisce un notevole interesse per il "gruppo" e nel quale si inseriscono, come emerge anche dalle conversazioni intercettate, IU e RA AD e VI GL. DO LE, si legge in sentenza, è personaggio la cui elezione avrebbe avuto assunto un significato importante per l'organizzazione criminale. Una informativa dei Carabinieri segnalava che DO VA era stato indicato quale esponente della "cosca LE", legata alla famiglia dei CO di Reggio Calabria, e, dalle conversazioni intercettate, è risultato che l'interesse di RA AD alla vicenda elettorale VI GL e ON NE affinché, quest'ultimo, si mettesse in contatto con "famiglie" originarie di Bagnara Calabra e residenti in [...]. Nell'analisi della sentenza di primo grado, la Corte d'appello sottolinea gli ulteriori elementi posti a fondamento del coinvolgimento di IU AD nel "gruppo" mafioso dei 7 LE, descrivendo una specifica elencazioni di elementi che danno consistenza all'ipotesi d'accusa, tra i quali: -Iniziativa a sostegno elettorale alla candidatura di DO LE è attribuibile, come è emerso dai complessivi atti di indagini e, in particolare, dalle conversazioni intercettate e dai controlli effettuati dagli organi di polizia, dalle quali trae consistenza l'impegno di IU AD a curare i rapporti con la politica nonché con gli esponenti della cosca calabrese, punti di riferimento dell'associazione; - gestiva direttamente e anche tramite il fratello RA l'attività l'impresa commerciale delle "slot machine", attività comune a quella gestita dai LE, cercando di non esporsi nei contati con i LE, facendo intervenire il fratello RA;
gestioni di affari societari comuni: La Giada s.r.l., l'immobiliare Marilena s.r.l., la Seguro : s.r.l., Germi s.a.s., facenti capo a RA AD, RT LE e RA LE;
- il fratello RA, in contatto con RA e RT LE, con la moglie LE IA, inserita come socia da RT LE nella holding immobiliare per il riciclaggio del danaro proveniente dall'usura; il cognato AF MI, marito di AN AD, il cui compito è quello di collaborare nel ruolo di copertura nel caso di situazioni di "allarme" nell'organizzazione del : contante dalle macchinette e per la cura degli affari del gruppo criminale. In tale ambito, si inseriscono i rapporti con i concorrenti esterni RA MO e . VI GL, sui quali vi è una descrizione delle condotte di rafforzamento e conservazione di tutte le attività collegate a IU AD e al gruppo criminale del quale ne era il capo e l'organizzatore, tra le quali rientrano la gestione dei rapporti con i due giudici, LO IU e VI PP GL.
5. Punti di convergenza tra le due decisioni di merito in relazione alle singole ipotesi di reato e per quali vi è stata conformità degli approdi raggiunti, sia per i fondamentali aspetti di merito che per i connessi profili di diritto relativi alla qualificazione giuridica dei fatti, il cui quadro probatorio - costituito essenzialmente da contatti telefonici, mediante conversazioni e : sms, e servizi di osservazione degli organi investigativi trova anche esso assoluta - condivisione, superando le molteplici deduzioni ricostruttive delle difese, prima fra tutte quella dell'inesistenza di rivelazioni di segreti d'ufficio, bensì di false notizie di stampa poste in circolazione e alimentate anche da SI. Entrambi i giudici merito, ribadiscono che tali sono solo espedienti difensivi, poiché il tutto è ricostruito su una capillare attività investigativa posta a fondamento delle due imputazioni concorrenti: favoreggiamento, aggravato ex art. 61 n.9 c.p., nonché rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, realizzati mediante "abuso della qualità” di VI PP GL, all'epoca magistrato e presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria nonché mediante determinazione e/o istigazione di pubblico ufficiale non indentificato;
reati entrambi aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991, tenuto conto del vantaggio che i giudici di merito ravvisano realizzato mediante l'immediata reazione,Aud . 8 ragione della "qualità dell'informazione" che "attesta il primario livello operativo della fonte compulsata dal giudice GL" che anticipa ai AD "l'archiviazione dell'accusa per associazione di stampo mafioso e la trasmissione a MI", dell'indagine "Meta" riferibile all'attività di riciclaggio dei AD in favore della "famiglia CO".
6. Nelle ulteriori descrizioni della Corte di merito, vi è una scansione delle dinamiche tra i fatti e le imputazioni sui di essi articolate 6.1.I reati, commessi da VI PP GL. a)l'uno, il "favoreggiamento", in concorso con VI SI (per il quale si è proceduto separatamente); il magistrato GL, afferma la Corte, era a "disposizione" di IU AD, al quale forniva notizie coperte da segreto anche relative a RA AD e aventi a oggetto l'esito delle indagini e ogni attività giudiziaria;
condotte aggravante d'all'art 7 legge n. . 203 del 1991; in tal modo, al "favorito” è rivelato il "livello di approfondimento” delle indagini che si coniuga con il principio secondo cui, affinché si configuri il favoreggiamento personale, è sufficiente la consapevolezza che l'aiuto venga prestato in riferimento a un precedente reato, ed è irrilevante che l'agente creda di prestare aiuto a un colpevole o a un innocente. Il giudice d'appello pone in rilievo che, a differenza del concorso in rivelazione di segreti d'ufficio, il delitto di favoreggiamento non è stato contestato ad altri concorrenti del magistrato GL, quali RA MO e VI GL, anche se nell'imputazione siano entrambi indicati. b) l'altro, la rivelazione di segreti d'ufficio, in concorso con RA e IU AD RA, RA MO e ancora di VI SI (per il quale si è proceduto separatamente). Si tratta di due reati tra i quali vi è concorso formale poi l'uno commesso per eseguire l'altro. Per la rivelazione segreti d'ufficio, dapprima ricevuti, istigando e determinando altri concorrenti depositari delle "informazioni", i quali ottengono le notizie richieste, mediante 1- "abuso delle rispettive qualità", che unitamente alla violazione dei doveri inerenti ai rispettivi uffici e servizi pubblica, caratterizza la condotta degli agenti pubblici detentori delle " notizie coperte dal segreto"; notizie, poi, divenute informazioni e trasmesse ai due correi AD e DO LE allo scopo di renderli edotti delle attività giudiziarie a loro carico e in tal modo orientare i loro comportamenti. Per il giudice d'appello, uno dei punti significativi della condotta è racchiuso nell'affermazione e dalle conclusioni da essa fatte discendere: "il magistrato ha rilevato che presso il RE.GE. di Reggio Calabria non esistevano iscrizioni ex art. 416 bis c.p." e non erano state richieste "misure di prevenzione, ma che erano in corso accertamenti su eventuali condotte di riciclaggio in concorso con cosche calabrese". In tale contesto, è ben definito, rispetto agli altri correi due AD e RA MO, il ruolo di "autore principale" assunto da VI PP GL che, per le funzioni esercitata e con l'abuso della qualità ad esse collegate, ha "compulsato" le proprie fonti non rivelate e rimaste per tal motivo "formalmente" ignote. B вид 9 Le prove di tutto ciò sono nelle conversazioni "criptate" intercettate, gli sms trasmessi dai protagonisti e le osservazioni di polizia che vedono IU e RA AD incontrarsi con il magistrato GL;
ancor più avere visto costoro entrare in casa di GL ( pp.92 110 ss. sentenza di appello). Ad avviso del giudice d'appello, è integrata per entrambi i reati, l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, poiché le condotte criminose avvantaggiano non soltanto i singoli, ma la complessiva attività associative dei quali gli stessi facevano parte e ciò, sottolinea ancora la Corte di merito, è dimostrato dalle modalità dell'azione e della cautele che ciascuno dei correi K ha osservato nel trasferire l'informazione ricevuta a altri associati e correi.
6.2. Un autonoma condotta di rivelazione di segreti d'ufficio è contesta e ritenuta a carico di IU AD, come articolata al capo 10, ascritta a ME TT, mediante la quale si completa ed esaurisce la condotta di cui violazione di segreto d'uffici che è la fonte della rivelazione delle informazione riservate coinvolgenti l'associazione mafiosa. Imputazione che, per il giudice d'appello, dà conto delle successive condotte dei partecipi nonché di coloro cui è stato ascritto il capo 4) poc'anzi trattato. La condotta criminosa si disvela nelle intercettazioni dello conversazioni telefoniche di IU e RA AD, coinvolgenti anche RA MO e VI SI che, con linguaggio criptico, pur se per la Corte di merito ritiene eloquente (parlano di "LEtti", "Condorelli" e "Principini"), si dà conto dell'acquisizione di notizie riservate sulle indagini delle indagini incorso a carico dei AD, i LE e i CO. Le informazioni riservate - oggetto della imputazione ascritta anche a ME UT per il quale si è proceduto separatamente, pur coinvolgendo altri correi-associati indicati nel precedente capo 4), è qui ascritta solo a IU AD riguardano le indagini che gli - inquirenti svolgono in tutti settori di intervento dei AD, acquisendo documenti e notizie di incontri di costoro con altri correi, tra i quali emerge il controllo all'hotel Brun a opera della Dia e della Distrettuale antimafia della Procura di MI. Nel corso delle investigazioni, emerge che IU AD è in possesso di documenti che danno conto di quanto acquisito nelle indagini, estrapolati, chiarisce la Corte d'appello da un "pubblico ufficiale" che aveva accesso agli atti del procedimento "Meta"; indagine, all'epoca segreta, e rimasta tale sino all'esecuzione delle ordinanze cautelari nel novembre del 2011. Anche qui, la Corte di merito ritiene esserci una "notevole" quantità di elementi che danno consistenza all'ipotesi delittuosa, ascrivibile, “dall'ottobre 2009 quantomeno sino al 2011", a IU AD, oltre che ad altri correi, di "rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio" con condotte rispetto alle quali evocano la giurisprudenza di legittimità già in precedenza indicata di ricerca di informazioni mediante "istigazioni e determinazione” di "non identificati" pubblici agenti, con le modalità descritte nella norma e "comunque con l'abuso di qualità"; notizie coperte da segreto. Per le ragioni già indicate in precedenza, la Corte di merito ritiene la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. : S 10 6.3.VI PP GL e RA MO sono dichiarati responsabili sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. I fatti accertati, descritti nella prima sentenza di condanna e riaffermati dal giudice d'appello all'esito di autonoma valutazione della piattaforma probatoria, danno consistenza all'ipotesi d'accusa. L'elezione a consigliere regionale di UI DE e RA MO, in favore dei quali VI PP GL, all'epoca presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, e i suoi famigliari, la moglie AR e i cugini GL, si erano attivati, è l'occasione che spinge VI PP GL a richiedere con insistenza a MO una diversa "sistemazione lavorativa pubblica" per la moglie ES AR, allorché sorgono ostacoli per MO a essere inserito in giunta regionale, collegati a vicende giudiziarie. E' qui che vi è un scambio di sms tra GL e MO nonché di informazioni sulle ragioni per le quali si profila l'esclusione di MO, e nelle pagine delle due sentenze sono riportati gli sviluppi di informazioni che assicurerebbero MO della mancanza di iscrizioni penali, mediante l'invio da GL di un fax riservato a MO, che incarica il proprio autista AL OT a riceverlo. Per la Corte d'appello, il sinallagma corruttivo sullo scambio tra il richiesto incarico per la AR e la comunicazione a MO di "notizie riservate” è comprovato appunto da uno scambio di sms e di un documento a mezzo fax dal quale risulta che non vi sono indagini per i motivi menzionati da UG DE e dal senatore Bevilacqua, che avrebbero impedito l'ingresso in giunta di MO. Ai rilievi della difesa, secondo cui non si tratta di informazione riservata bensì di "documento di natura innocua", inviato da ES AR, su incarico del marito, il magistrato GL, la Corte risponde che in realtà, come accertato nel corso delle indagini e poi riscontrato dalla testimonianza di MA in dibattimento, si sarebbe trattato di un documento con intestazione ufficiale delle DDNA o DNA che non avrebbe potuto che contenere un riferimento a indagini relative al reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. per il quale non avrebbe potuto essere richiesto alcuna certificazione ex art.335 c.p.p.. E' esclusa, precisa la Corte d'appello, l'esistenza di accessi abusivi al RE.GE. e ad altre ipotesi che potrebbero far pensare a uno studio o ricerca di GL trasmessa per fax. A fronte delle prospettate incertezze sulla natura dell'atto trasmesso, la Corte d'appello, condividendo al riguardo quanto ritenuto dal Tribunale, non è la natura del documento ad aver rilievo bensì l'inoltro di notizie documentali riferibili a pendenze giudiziarie che GL non 1 avrebbe potuto trasmettere se non compiendo un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Ulteriore tema prospettato dalla difesa è quella dell'illegittimità della modifica dell'imputazione e della nullità, il giudice d'appello precisa che si è trattato di una mera precisazione dell'imputazione, subito dopo l'avvio del giudizio immediato, sulla seconda parte dell'accordo corruttivo e cioè degli incarichi che MO avrebbe promesso a GL. Ritornando alla descrizione del quadro probatorio e, in particolare, delle conversazioni e gli sms intercettati sul tema assunzione di ES AR e sulle sollecitazioni del magistrato 11 alla promessa assunzione della moglie, la sentenza impugnata precisa che ES AR il 12 luglio 2010 è nominata Commissario alla Asl di Vibo ALntia con decorrenza immediata. Al riguardo, il giudice d'appello precisa che il sinallagma corruttivo, tra GL e MO si è perfezionato, anche se la sistemazione lavorativa non è quella promessa, costituisce la contropartita all'atto contrario;
contropartita che non è rifiutata ma superata dalla nomina a commissario Asl. In conclusione, per la Corte d'appello, l'elemento psicologico, quanto a MO, è quello di ottenere "notizie riservate utili" e, quanto a GL, è ottenere la "sistemazione della moglie ed evitare il "demansionamento”: l'atto contrario, si sottolinea ancora, è l'informazione illecita, trasmessa da GL, ottenuta con abuso della qualità rivestita.
6.4. La piattaforma probatoria che dà consistenza all'accusa di corruzione aggravata di LO IU magistrato in servizio, dapprima, presso il Tribunale di Reggio Calabria, - ufficio esecuzioni e, dal marzo 2004, di giudice delegato ai fallimenti e poi alla sezione misure di prevenzione dal marzo 2007 e trasferito dal marzo 200 all'ufficio al Tribunale di Palmi sono gli "intensi contatti" avuti anzitutto con IU AD e con tutto il "gruppo" legato a AD, dopo che VI GL (medico) ebbe a presentarlo nel settembre del 2008, a Venezia nel coro di un seminario riservato a "giudici fallimentaristi". Contatti emersi da numerose conversazioni intercettate e da servizi di osservazione di polizia. Elementi dai quali emerge la periodiche elargizioni di IU PA in favore di LO IU - quali incontri, documentati da organi di polizia, avvenuti negli hotel milanesi Brun e Melia, con donne extracomunitarie, tutti pagati da AD, compresi i viaggi aerei che dimostrano essere il prezzo per il "sostanziale asservimento" de giudice IU a IU AD;
"asservimento" che realizza una, afferma la Corte d'appello, un "vera e propria vendita delle funzioni". La Corte d'appello rileva che nel corso delle indagini, e all'esito delle notizia apprese dalle conversazioni intercettate, sono emerse interferenze illecite e sono stati acquisiti fascicoli : relativi alla vicenda DR Immobiliare s.r.l. costituita il 10 novembre 2008 e della quale è risultato socio occulto IU, unitamente a IU AD, al medico VI GL, ampiamente descritta dal Tribunale riprodotta nei momenti significativi di interferenza di IU, società costituita per partecipare in modo anonimo alle aste giudiziarie presso il Tribunale di Reggio Calabria;
le nomine, quale amministratore e custode giudiziario di AN OL e di perito "neuropsichiatra" di LE RO;
incarichi conferiti nel 2009. Anche qui la Corte d'appello descrive le interferenze illecite di IU per le due nomine della OL e di TT, l'una cugina, e, l'altro, amico di IU AD, dei quali ne aveva sollecitato la nomina, come avvenuto in altri casi, specificamente descritti dal giudice d'appello, emersi nel corso delle intercettazioni, dalle indagini degli organi di polizia. Si descrivono, altresì, gli intensi rapporti di amicizia emersi con lo psichiatra RO. Vicende risalenti al # periodo il cui IU, sino al marzo 2010, era assegnato anche alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, oltre che giudice alla sezione penale dello stesso tribunale(pp.185 ss.). 12 Altra episodio riportato è quello relativo alla causa Zema/ Helvetia Assicurazioni, che vede protagonista IU, sollecitato da IU AD per la definizione di una richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale subito dalla moglie di IU AD. Per tali vicende, il giudice d'appello ritiene prive di fondamento le deduzioni delle difese, poiché smentite dagli elementi di prova circa la mancanza di ogni sinallagma con tali interventi e, peraltro, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di asservimento del pubblico ufficiale, esclude la continuazione interna, trattandosi di unitarietà di condotte contrarie ai doveri d'ufficio, quali quelle di nomine, e interferenze su si esse, di amici e parenti di IU AD Per il giudice d'appello, è configurabile l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, applicabile, per la giurisprudenza di legittimità, anche ai reati fine commessi dall'appartenente all'associazione(Sez. VI, 26 gennaio 2009,dep. 9 aprile 2009, n. 15483).
6.5. La Corte di merito ritiene correttamente ricostruita è quella della corruzione del Maresciallo della Guardia di Finanza, UI LL da parte di IU AD. I fatti sono emersi dalle conversazioni intercettate e ammessi da IU AD e dallo stesso LL, vicenda nella quale sono coinvolti, RA AD e DO LE. Da altra conversazione intercettata tra RA AD e la moglie IA LE, emerge anche il coinvolgimento di quest'ultima. Le dichiarazioni rese da IU AD e UI LL, sono pressoché coincidenti quanto alle modalità dell'accordo corruttivo al coinvolgimento degli altri tre finanzieri, e le finalità dello stesso non esteso solo ad evitare controlli le società AS, MI games, PO giochi "Euoslot Pippa", nonché gli altri esercizi ove erano installate le "slot machine" di tali società, nonostante fosse noto ai marescialli della guardia di finanza che tali : "macchinette" fossero scollegate alla rete dei Monopoli di Stato in modo da far risultare 1- mancati guadagni, ma anche ad avvertire preventivamente AD IU e RA di controlli imminenti nei bar dove erano installate altre "slot" degli stessi, collegati ai LE, come emerso da alcune intercettazioni, specificatamente indicate in sentenza e di coinvolgimento anche di DO LE. L'accordo prevedeva il pagamento a LL e suoi correi di euro 40.000, ogni bimestre, e l'ulteriore impegno di informare i corruttori di eventuali indagini in corso nei confronti della famiglia LE-AD e delle società a loro riconducibili anche con riferimento a indagini della . sezione criminalità organizzata. Per la Corte d'appello, oltre IU AD, dell'accordo concluso con LL, e per suo tramite con gli altri tre finanzieri, erano coinvolti, per essere consapevoli e compartecipi dei : pagamenti anche RA AD, la moglie IA LE, e DO LE. In particolare, le plurime conversazioni intercettate danno la prova del reperimento delle disponibilità e delle consegne del danaro effettuate da RA AD, accompagnato da DO LE e da IU AD. Tra l'altro, DO e IA LE, l'uno e l'altra, incaricati di annotare le somme pagate e DO anche di accompagnare gli altri alle consegne. - 13 La Corte d'appello ritiene infondate le deduzioni difensive circa la riconducibilità delle condotte di DO e IA LE e di RA AD a un post factum non punibile, tenuto conto del momento in cui si perfeziona la condotta corruttivo ed escluso che il tutto potesse essere ricondotto a un millantato credito di LL, né tantomeno di concussione. La 1 prima prospettazione, infondata perché i finanzieri erano addetti specificatamente ai controlli e l'altra perché IU AD era stato il protagonista dell'accordo corruttivo. I finanzieri sono stati condannati per il delitto di collusione, anche qui con l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, poiché il mancata pagamento dei tributi evasi favoriva l'associazione criminosa, realizzando un notevole risparmio di danaro. Il delitto di "collusione", invece, è stata invece esclusa per gli altri correi, estranei alla fattispecie integrativa del reato. La Corte d'appello ha altresì precisato che, sia per la corruzione che per la collusione, è stata esclusa la continuazione interna, tenuto conto che il reati devono ritenersi conclusioni con unico accordo corruttivo/collusivo, senza che i compensi versati in tempi diversi possano integrare ulteriori condotte criminose, richiamando in proposito la decisione delle Sez. un 25 febbraio 2010. 6.6.Ulteriore vicenda è quella del coinvolgimento nel reato anche degli altri tre finanzieri- LE Di OT, LE Di IO e AN SS a differenza della pronuncia di assoluzione - del Tribunale, per la quale invece non vi sarebbero stati riscontri alla chiamata in correità di UI LL. La Corte d'appello ritiene che: a) la credibilità di LL discende anzitutto dal "bagaglio tecnico e professionale" che lo caratterizza e poi dal solido rapporto di amicizia con i tre colleghi e non vi traccia di astio o contrasto;
b) la indicazione di LL e dei suoi tre colleghi è stata di IU AD, nonché di SI e di LE LL, mentre la scelta collaborativa di LL è avvenuta dopo molti mesi di custodia cautelare e i due manoscritti recuperati da Di OT nel cestino della cella condivisa con LL, danno solo conto del travaglio di quest'ultimo, ed esclude ogni intento calunnioso;
ulteriore elemento sono le dichiarazioni spontanee rese da Di IO all'udienza del 24 settembre 2012, circa le confidenze fatte da LL, con le lacrime agli occhi, di aver riferito i fatti pochi giorni prima;
chiamata in correità, giustificata ai colleghi, con l'intento di evitare l'aggravante "mafiosa" e il peso delle conseguenze economico della condanna, non giustificherebbero un intento calunnioso. La Corte d'appello ritiene decisivo le ulteriori circostanze relative allo scambio di ben 11 sms tra Di IO e LL e la relazione di servizio della Squadra mobile, nella quale gli operanti riferiscono di aver visto il 14 ottobre 2009 uscire dagli uffici del Comando della Guardia di finanza i quattro finanzieri alle ore 16,45, poco dopo un incontro del solo LL con i fratelli AD verso le 15,30. Circostanza che può giustificarsi solo con un importante Cr 14 comunicazione che LL doveva fare ai colleghi, anziché con la poco credibile spiegazione data dai tre chiamati in correità di dover risolvere problemi di rimborso. Tali plurimi elementi, unitamente al fatto che i controlli erano effettuati dai tre Marescialli e non anche da LL, amico di IU AD e del marescialli Di IO, induce a ritenere che i tre finanzieri avessero come interlocutore LL, il quale nella vicenda avrebbe svolto il ruolo di intermediario con IU AD;
situazione questa che non ridurrebbe alcun responsabilità di LL, anch'egli correo con i tre colleghi. Il Tribunale ha valorizzato l'argomento della difesa secondo cui non vi fosse discrezionalità negli accessi. Tale assunto è smentito dagli atti acquisiti e, in particolare, da ciò che è stato riferito dal teste IO DO, del Comando regionale dei Monopoli, circa accordi orali e non formalizzati sugli accessi da effettuare e sui tempi, ammettendo discrezionalità dei finanzieri, al pari di quanto riferito dal Capitano Mancini e dal Maresciallo Cianni l'uno M M dirigente del nucleo e l'altro, comandante della sezione i quali hanno entrambi riferito di controlli limitati solo in parte dai Monopoli, con i quali i finanzieri avevano contatti diretti senza annotazioni su fogli di servizio;
per la Corte d'appello è "provato e incontestato che tutta l'attività di verifica afferente le "slot machines" fosse di loro esclusivamente delegata. Per tali argomenti, la Corte d'appello, ha ritenuto provata la conclusione della corruzione dei tre imputati, con i quali l'accordo è stato unico, senza continuazione interna, come già innanzi precisato.
6.7 Quanto al delitto associativo e al ruolo di organizzatore e capo rivestito da IU AD nonché alla posizione dei due concorrenti esterni, VI GL e RA MO, 1 il giudice d'appello riproduce i contenuti della sentenza di primo grado, ripercorrendo gli elementi posti a fondamento delle specifiche e univoche condotte di ciascuno dei sodali e dei due concorrenti esterni e giungendo alla conclusione della configurabilità del reato associativo con connotazioni mafiose e degli elementi richiesti per la sussistenza del concorso esterno ascritto a RA MO ed a VI GL. Analoga l'impostazione e pressoché le valutazioni della complessiva piattaforma probatoria considerata e valutata dalla Corte d'appello, ritenendo le dichiarazioni dei testi e le : conversazioni telefoniche e ambientali intercettate coerenti con la ricostruzione effettuate dal giudice di primo grado. Rispetto a quanto oggetto di analisi del giudice di primo grado a fondamento del della configurabilità degli elementi del concorso esterno, la Corte d'appello prende le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che ha ridisegnato gli elementi della efficacia causale alla concreta realizzazione del fatto criminoso", puntualizzando che, indipendentemente dalla natura morale o materiale della condotta, la verifica probatoria va effettuata con apprezzamento ex post.
6.7.1.In tale contesto, la Corte d'appello ricorda, quanto a VI GL, i contatti procurati a IU AD con il magistrato LO IU il quale a fronte del pagamento di viaggi aerei, soggiorni alberghieri e prestazioni sessuali con prostitute ha messo a 15 disposizione dei AD le proprie funzioni con le utilità già in precedenza descritte. Di analogo contenuto le utilità che VI GL ha procurato a IU AD, mettendolo in contatto con il cugino magistrato VI PP GL, del quale si è già descritto in sintesi le molteplici “utilità” procurate a AD, mediante “abuso delle proprie qualità”, già dianzi descritte. Tra gli ulteriori fatti significativi, il giudice d'appello annovera il contributo fornito all'associazione LE/AD all'epoca della fuga di notizie, l'approvvigionamento di apparati diretti a rilevare la presenza di "strumenti di captazione"; apparati che VI GL, con l'aiuto di personale di vigilanza dell'aeroporto, otteneva l'elusione dei controlli, facendo cosi far pervenire a IU AD tali strumenti per effettuare operazioni di bonifica all'interno dei locali dallo stesso occupati. La Corte d'appello ritiene che gli elementi acquisiti, come correttamente già verificato dal Tribunale, fanno ritenere VI GL un "faccendiere politico" e uomo di collegamento delle "cosche calabresi", impegnato nelle elezioni regionali calabresi del febbraio/marzo 2010, con il compito di organizzare incontri con i AD e vari politici della zona, tra cui RA MO;
incontri a cui partecipano personaggi collegati alla famiglia dei CO. Ad avviso del giudice d'appello, tali condotte, nel cui ambito si inserivano ulteriori iniziative descritte nella sentenza impugnata, non costituiscono ignari contatti occasionali, bensì integrano sistematicità e impegno a contribuire alle necessità del gruppo AD/LE, nelle competizioni elettorali e nelle iniziative economiche, tra le quali i rapporti tra la società Slot dello Stretto, ove lavoravano RA e ME CO;
società che a Reggio Calabria rappresenta un importante punto di collegamento tra CO e i AD nella gestione delle "slot machine", distribuite in esercizi commerciali della zona milanese, oltre che reggina. Il quadro probatorio complessivo, ampiamente sviluppato dal Tribunale, è per la Corte d'appello di tale importanza da rendere assolutamente infondate le deduzioni difensive volte a minimizzare il tutto, frazionando i fatti allo scopo di sostenere che VI GL fosse del tutto ignaro di avere contatti con esponenti di una cosca della 'ndragheta, circostanze smentite anche dall'imputato di reato connesso VI SI, il quale indicava VI GL come colui che si occupava di mantenere i contatti con il cugino magistrato nell'interesse di IU AD.
6.7.2.Una posizione analoga quella di RA MO, anche se MO ha capacità di collegamenti con AD ancor più significativi e di carattere non esclusivamente personale;
collegamenti non solo diretti a preservarlo da investigazioni, ma anche di natura spiccatamente economica, come riassume la sentenza impugnata nel ripercorrere la piattaforma probatoria descritta dal giudice di primo grado. Molteplici le indicazioni contenute nella sentenza d'appello che definiscono le condotte di MO caratterizzate da un indiscutibile e notevole contributo causale. La prima affermazione cui si collega la complessiva motivazione del giudice d'appello volta ad analizzare gli argomenti sviluppati dal giudice di primo grado, è quella che MO non 16 si è limitato a frequentare solo IU AD, ma anche altri membri del sodalizio con i quali ha avuto assidui contatti, tra i quali RA AD e AF RM. Afferma il giudice d'appello, è MO che ha contribuito alla "crescita imprenditoriale" della cosca, introducendo IU AD negli ambienti politici e presentandolo al suo capogruppo EM, oltre che per acquisire meriti politici, anche ed essenzialmente per raggiungere l'obbiettivo di ottenere la concessionaria di rete e la licenza per il gioco on line. Le testimonianze acquisite in dibattimento dimostrano la frequentazione di IU AD degli uffici dei Monopoli allo scopo di avere contatti con funzionari e tentare di ottenere la partecipazione al bando di gara per concessionari on line, obbiettivo non raggiunto per la mancanza dei requisiti stabiliti. Uno degli elementi ritenuti significativi dal giudice d'appello è quello relativo alla consegna di cinquantamila euro a MO, ricostruita in base alle "captazione e servizi di osservazione degli organi di polizia", la cui scansione temporale è schematizzata nella motivazione di entrambi i giudici di merito, al pari della conclusione che esclude la prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di un prestito e dell'utilizzo del danaro per le finalità indicate da MO. Circostanza che dimostra il metodo di IU AD di estendere il predominio economico del gruppo, come peraltro emerge in altra conversazione avuta con il giudice LO IU. Altra questione rilevante per giudice d'appello è quella degli intensi rapporti di MO con IU AD e i propri famigliari;
egli, sottolinea la Corte di appello, è socio in tre società che fan capo a AD: Pegasus s.r.l., ND s.r.l. e Orion s.r.l., di cui le prime avventi a oggetto l'attività di gioco e scommesse. Si tratta, afferma la Corte di merito, di circostanze che il giudice di primo grado ha notevolmente valorizzato per dare consistenza al ruolo di MO e per porre in rilievo che questi, al pari di VI GL, ha avuto intensi rapporti con i AD e approfittato di viaggi e soggiorni in hotel a spese di IU AD. MO, come dimostrano gli episodi di aver ricevuto cinquantamila euro da AD, per cause non meglio chiarite, nonché di aver concluso affari con il gruppo AD/LE durante il periodo della "fuga di notizie” che, per la Corte di merito, rendono evidenti "la caratura dei rapporti famigliari e affaristici" della cosca. A fronte di tali emergenze probatorie, la Corte d'appello ha ritenuto infondate le prospettazioni difensive anche qui dirette a minimizzare e volte a rappresentare che si trattava rapporti con "brave persone" non attinte da "sospetti di mafiosità"; circostanze poi smentite dalle cautele avute da tutti nell'uso dei telefoni nonché di utilizzare nel corso delle conversazioni un linguaggio "criptico" e allusivo a rapporti con gli altri famigliari di AD e LE, ai quali IU AD temeva di essere accumunato nelle indagini. Le condotte descritte, tra le quali la Corte di merito evidenzia i contatti avuti anche con altri membri del gruppo, con funzioni esecutive, quali NI o DO LE, dimostrano l'interesse di entrambi i due "correnti esterni" a fornire un concreto contributo, la cui efficienza causale è non soltanto quella di essere cauti nei rapporti "affaristici", ma anche di evitare che 17 potessero essere avviate indagini. Contributo che si è rivelato, secondo la Corte d'appello, oltremodo significativo sotto il profilo dell'efficacia causale delle condotte ascritte ai due imputati, MO e VI GL, sono gli interventi diretti a soddisfare gli interessi espansionistici imprenditoriali, di inserirsi nel modo politico e istituzionale e di evitare l'intervento repressivo.
6.8. Una articolata trattazione è dedicata all'associazione di stampo mafioso e alla sua metamorfosi nel tessuto sociale ed economico. A sostegno di tale nuova evoluzione del fenomeno mafioso si trascrive la parte della sentenza pronunciata in sede cautelare, in tale procedimento per giungere poi alla conclusione che IU AD rappresenta il "nuovo modo" di far parte della 'ndragheta; circostanza negata dalla difesa nei motivi di appello e in quelli nuovi, nei quali si riportano i contenuti di una conversazione telefonica intercettata dai quali apparentemente emerge che IU AD per importanti affari imprenditoriali non intende rivolgersi ai LE;
circostanza poi smentita dalla Corte d'appello che, dal tenore complessivo della conversazione tra MA GL e ZZ, rileva parti della conversazione in cui i due interlocutori non mettono in discussione la "appartenenza 'ndranghetistica" di IU AD;
appartenenza che MA GL che tiene a sottolineare, mettendo in evidenza il rapporto che lo lega alla famiglia LE e che costituisce una "rendita di posizione". Per il giudice d'appello, la conversazione intercettata contribuisce a risolvere i temi posti dal processo: la mafiosità dei LE e quella dei AD e l'alleanza tra le due famiglie. In tale contesto, si riportano le posizioni assunte dalla difesa, disattese dalla Corte di merito che ancora una volta sottolinea che l'alleanza delle due famiglia è sancita da matrimoni plurimi che rappresentano un significato univoco dell'unità del "gruppo mafioso. Si evocano le tre questioni che danno contenuto all'alleanza tra le quali la prima è la "vicenda elettorale", che emerge, secondo i giudici di merito, dalla conversazione tra ZZ e GL, poc'anzi citata. Si sottolinea che il progetto di IU AD si fonda sulla necessità che ogni 'ndrina ha un riferimento territoriale in Calabria, allo scopo di garantire la sua influenza anche su coloro che si trasferiscono altrove. Tale forma di condizionamento emerge . da una conversazione telefonica di IU AD con "compare" CO De GE, dalla quale, a fronte dei diversi assunti difensivi, IU AD conosce il metodo di condizionamento mafioso sia quello degli appoggi di carattere istituzionale. In sentenza, si pone l'accento sulla "mobilitazione” per la candidatura di DO LE, voluta da IU AD, e comunicata da RA AD ad AN LE, come risulta dalla conversazione intercettata il 27 aprile 2009. Da tale momento, vi sono plurime conversazioni intercettate, dalle quali emerge la necessità di una mobilitazione della "casa madre" per impegnare i voti dei calabresi e, in particolare, dei residenti a [...]monzese. Vi è un primo incontro all'hotel Brun, tra i germani AD, RT LE e MA GL. A tale secondo incontro, fa seguito una cena organizzata per il 23 maggio 2009 presso la "Masseria" dei LE, alla quale è interessato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, 18 IU AD, consapevole dell'importanza e della partecipazione di soggetti da mobilitare per il voto a DO LE. Il servizio di osservazione disposto dai Carabinieri, consente di accertare che alla masseria dei LE - oltre a RT LE, RA AD e DO LE, partecipano ventiquattro esponenti delle "locali" della Lombardia, tra i quali ne sono - indentificati quattordici, già condannati per associazione di stampo mafioso, tutti puntualmente elencati in sentenza. Gli organi di polizia accertano che trattasi di "boss sistematicamente convocati agli incontri di vertice della Lombardia". Vi è una trascrizione delle conversazioni, rectius, interventi tenuti nel corso della riunione, rispetto ai quali la difesa fa rivelare che vi era un sostanziale disinteresse per la "vicenda elettorale". Per il giudice d'appello, il significato è diverso rispetto a quello della difesa, nel senso che è per un verso infondato e, per altro verso, conferma l'impostazione dell'accusa, poiché emerge che a Cologno Monzese non vi è alcun residente originario del territorio di provenienza DO LE e, pertanto, nessuno in grado di poter condizionare il voto delle 'ndrine: in Calabria ciascuna 'ndrina ha influenza sul proprio territorio e ciò avviene anche in casi di trasferimento. Tanto emerge, afferma la Corte d'appello, dalla conversazione tra RA AD e ON NE. Al riguardo, la difesa ha sviluppato "argomenti minimizzanti", per depotenziare l'importanza dell'incontro. Rispetto a tale assunto, la Corte rileva che l'incontro dimostra anzitutto che vi è "alleanza" tra i LE e i AD, entrambi appartenenti alla 'ndragheta, poiché se non vi fosse stata tale appartenenza sarebbe stato impraticabile l'organizzazione dell'incontro presso la "masseria"; dimostra, altresì, che sinergicamente a favore del candidato DO LE sono coinvolti AN LE, DO LE, RT LE, RA AD e IU AD e cioè che vi è alleanza tra le due famiglie LE e AD. Inoltre, si precisa ancora, l'assenza di IU AD non dimostra, per la Corte di merito, che il “metodo mafioso” non sia stato condiviso sia da lui che da DO LE, tenuto conto della presenza di RA AD e degli accordi presi con RT LE per l'organizzazione dell'incontro. Peraltro, la Corte d'appello, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, precisa che DO LE ha partecipato all'incontro alla "masseria", giunto per ultimo e non alla fine dell'incontro, come accertato dai Carabinieri. Sempre nella sentenza impugnata, la mancata presenza di IU AD, dimostra soltanto che egli si muove nel senso di un modo "nuovo" di essere 'nadraghetista, cercando di adottare precauzioni e di non esporsi. Le conversazioni intercettate dimostrano invece l'interesse all'elezione di DO LE. IU AD preferisce partecipare ad altri incontri con personaggi delle della borghesia e ricambi frequentazioni con politici nella logica del do ut des. Si pone in risalto che la trasferta in Calabria nella primavera del 2010, oltre che diretta ad avere informazioni su indagini, è diretta anche a riprendere contatti con MO e DE per finalità elettorali;
sostegno non certo privo di ritorno e ciò è riferibile anzitutto a MO, dal quale ottiene informazioni sulle indagini e "conoscenze utili" per introdursi nell'ambiente dei 19 Monopoli. Significative al tal fine, rileva la Corte di merito, sono le telefonate del 27 marzo 2009 tra NI NE e RA AD per appoggi elettorali, tramite MO. A fronte delle deduzioni difensive, secondo cui i LE e i AD non avrebbero mai partecipato ad altre "incontri" alla masseria, pur tenuti in precedenza, la Corte d'appello rileva che la deduzione non è concludente poiché il dato negativo non contraddice quello positivo della partecipazione là dove avevano interesse. Del resto, non si è trattato di una riunione conviviale, bensì di un incontro operativo diretto a sostenere un candidato alle elezioni politiche.
6.8.1. L'analisi dei singoli elementi che dimostrano il percorso criminale della famiglia LE. Per la Corte d'appello, il diverso percorso processuale relativo agli imputati di reati fine rispetto ai reati associativi e in particolare quello riguardante, come avvenuto per RA AD e IA LE nel presente processo imputati solo di reati fine e nel diverso procedimento di partecipazione all'associazione impone di far rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado che diffusamente ha argomentato sugli ulteriori profili della connotazione mafiosa della famiglia LE( pp.275 ss della sentenza d'appello). Nella sentenza impugnata vi è una analisi dei singoli elementi che dimostrano il percorso criminale della famiglia LE, avvalorato oltre che dalla documentazione e dalle conversazioni intercettate prodotte dal Pubblico Ministero, nonché dalle deposizioni dei testi AL, EG, RO ST UR e RO e dalle deposizioni del Questore dr. Spartaco Mottola, il quale ha tracciato l'organigramma della famiglia LE e la notizia di reato per l'art. 416 bis c.p., trasmessa il 24 luglio 1992 a carco di RT LE. Sono prodotte agli atti, e il giudice d'appello vi fa riferimento richiamando la sentenza di primo grado, sentenze relative a episodi di usura ed estorsione che dimostrano i violenti metodi mafiosi, descritti dalle vittime di usura commesse da RA e RT LE( padre e figlio) e accertate con sentenze definitive. . E La Corte d'appello, enumerate le sentenze prodotte, rileva che da tali pronunce, non riferite a reati associativi, consento di avere conoscenza dei fatti storici oggetto di giudizio e la consolidata attività intimidatrice posta in essere dal compatto gruppo famigliare. Quanto ai recenti episodi di metodo mafioso utilizzato dagli esponenti della famiglia LE, come già riportato nella sintesi della sentenza di primo grado, il Tribunale, pone in rilevo il giudice d'appello, ha esaminato e correttamente valutato le deposizioni rese dai testi specificatamente elencati (pp. 277e 278 sentenza d'appello).
6.8.2.In ulteriore capo, il giudice d'appello ripercorre gli elementi che danno riscontro all'appartenenza mafiosa della famiglia AD dei quali già si è detto nella sintesi della sentenza di primo grado. I temi sono trattati nuovamente e ulteriormente approfonditi dal giudice d'appello, in risposta anche alla deduzioni difensive volte a contestare dapprima, la sussistenza del metodo A 20 2 0 mafioso e, poi, la enfatizzazione di episodi non correttamente ricostruiti nel loro reale significato (pp.278-303 della sentenza d'appello). Il riferimento è ai primi elementi dai quali emerge l'appartenenza della "famiglia AD" alla 'ndrangheta. Elementi acquisiti in tutta la loro inequivocabile consistenza, ad F avviso del giudice d'appello, nel corso delle indagini per la cattura del latitante UA CO, indicato capo dell'omonima cosca della 'ndrangheta reggina, la cui esistenza è accertata con sentenze passate in giudicato, l'una, il 14 dicembre 1994 e l'altra 12 aprile 2001. Le attività criminali della "cosca CO", come emerso dalle indagini, sono strutturate in modo tale da evidenziare un stretto collegamento con altri "nuclei calabresi" trasferiti al Nord, tra i quali il primo è quello dei LE cui ha fatto seguito, verso la fine degli anni '90, la "famiglia dei AD", imparentata con quella dei LE. Un dato significativo, cui la Corte d'appello attribuisce particolare importanza, è quello delle modeste condizioni economiche originarie dei AD e la sproporzione rispetto alla consistenza economico-patrimoniale acquisita in pochi anni di prima permanenza al Nord. Le modeste attività commerciali gestite a Reggio Calabria da IU AD e RA AD non giustificano le molteplici attività intraprese e gli acquisti di locali, prima dell'ingresso della famiglia AD nel settore del noleggio delle "macchinette". Tale incremento patrimoniale, si precisa in sentenza, è ammesso anche da IU AD in dibattimento, nel corso del quale egli ammette l'acquisto di sei bar-tabacchi, del valore di circa 600/700 mila euro ciascuno;
acquisti fatti, perlopiù, prima della costituzione delle società AS s.r.l. per svolgere l'attività di noleggiatori di "slot machine". Le indagini svolte dal ROS di Reggio Calabria hanno accertato che, in base a concreti elementi di reciproca frequentazione, i AD, come emerso ancor prima della loro emigrazione, hanno avuto e continuano ad avere contatti con la loro famiglia 'ndranghettistica di riferimento: i CO. A ciò è collegato, si precisa in sentenza, l'importanza data dai AD alla notizia del temuto arresto di UA CO;
notizia alla quale RA AD, come risulta da conversazioni intercettate, attribuisce notevole importanza, tanto che i fratelli AD ne parlano con DO LE, commentando poi gli equilibri successivi, come risulta da conversazioni avute con la madre. In tale contesto, la Corte di merito introduce i rilievi della difesa secondo cui te conversazioni evidenziano solo rapporti di conoscenza e nient'altro. Dati quest'ultimi, invece, che smentiscono le posizioni difensive e danno conto dell'esistenza di rapporti di affari "interni" alla 'ndrangheta, pur se è vero che IU AD, rileva la Corte d'appello, pronuncia una frase ambigua, ma poco dopo smentita dalla preoccupazione degli assetti successivi. Ne discende che non hanno attendibilità, afferma la sentenza impugnata, la dedotta estraneità dei AD negli affari gestiti con i CO a Reggio Calabria attraverso la società Slot dello Stretto s.r.l.; attività della quale, precisa la Corte territoriale, vi sono plurimi W 21 riscontri, come risultanti da conversazioni intercettate nel settembre 2007, tra IU AD e ME CO. Peraltro, i AD, affermano i giudici di merito, hanno rapporto con i CO anche successivamente alla cessazione della "Slot dello Stretto s.r.l.", come risulta da conversazioni intercettate sino al 2010 tra IU e RA AD e ME e DE CO. Ulteriore vicenda, la quale assume significato per il tema che le già molteplici prove dimostrano, è, a giudizio della Corte di merito, il contrasto sorto per l'estromissione dalla gestione del "Gran Bar Sempione di NN AR;
vicenda che vede UN ON EG, esponente di rango della 'ndrangheta, avere diretti contatti con i due fratelli AD, come dimostrato dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazioni degli organi di polizia. Ed qui che la Corte d'appello ritiene di smentire e dichiarare del tutto infondata la posizione difensiva del mancato utilizzo del "metodo mafioso" tradizionale da parte dei AD;
metodo sistematicamente utilizzato là dove è necessario per riaffermare la supremazia territoriale in relazione al business degli apparecchi da gioco, fonte principale dei loro guadagni e di espansione del loro potere economico. Tanto è provato, si dice dalla Corte d'appello, sia da conversazioni intercettate nel novembre del 2007 tra IU AD e il cognato DO LE, con riferimento ai troppo zelanti ispettori dei Monopoli i quali pretendono di effettuare controlli nei locali dove sono installati gli apparecchi della "famiglia AD" nonché sulla espansione della concorrenza dei catanesi nello stesso territorio. Del resto, la preoccupazione dei AD, pressoché ossessiva, di essere informati di eventuali pendenze a loro carico - mobilitando politici, avvocati, giudici e finanzieri - costituisce la prova logica, oltre che del potere della famiglia AD, del riconosciuto metodo da parte dei loro interlocutori, indotti a collaborare in ragione del timore che caratterizza il rapporto tra il mafioso e la società civile. Solo ciò, sottolineano i giudici di merito, spiega la disponibilità e sottomissione di tali personaggi di livello istituzionale ad aderire alle richieste di soggetti come IU e RA AD. Altrettanto, per la Corte di merito, è da dire per l'ingiustificata enfasi difensiva per DO LE che dimostra al pari degli altri correi il metodo intimidatorio, come dimostrato dal tenore delle conversazioni intercettate e, in particolare, di quelle che riportano le "pesanti intimidazioni" nei confronti di NA e RA CA, suoi collaboratori nella gestione degli uffici della "MI Games S.r.l." di via Dolci e poi prestanome della "Fenicia Games s.r.l." costituita dopo gli arresti del 2010. La vicenda è puntualmente descritto, come risultante dalle intercettazioni, nella sentenza (pp.301-302). Tale vicenda è sintomo, per la Corte di merito, di violenza prevaricatrice, espressione del "tradizionale metodo mafioso", al pari dall'ulteriore episodio, il quali si dice avere gli stessi tratti genetici, relativo ai rapporti con la commercialista MB CI che, sentita come teste in dibattimento, racconta di avere più volte sollecitato l'invio della documentazione della società International games e di essere stata "redarguita" da IU AD con toni, 2 22 2 intimidatori, come risultanti dalle conversazioni intercettate, tanto da confidare l'episodio al Maresciallo Abus della Guardia di Finanza. Il teste ha riferito di avere successivamente scoperto che a sua insaputa la sede della società era stata fissata nel suo studio.
6.8.3. Ultimo approfondimento del giudice d'appello ha a oggetto i riscontri ulteriori dell'alleanza tra le famiglie LE AD. La Corte d'appello ritiene infondati i rilievi della difesa sull'insufficienza dei legami sorti da matrimoni tra alcuni componenti delle due famiglia possano essere sufficienti a dimostrare l'esistenza di una alleanza mafiosa tra i AD e i LE. La Corte di merito, individuate le collocazioni logistiche di entrambi i gruppi nel medesimo territorio di approdo dell'attività economica, condivide integralmente la ricostruzione effettuata dal Tribunale circa una incontrovertibile alleanza da assimilare presso a una integrazione e sinergica tra le due famiglie. Altri punti significativi posti poi in rilievo nella decisione Corte d'appello, sono "gli indici della compenetrazione tra la componente LE e quella dei AD" tra quali emergono anzitutto "le connessioni in ambiti societarie", specificamente approfondite dal giudice di primo grado. Tra queste vi è il già rilevato coinvolgimento di RA AD e IU AD, in particolare nelle vicende del distributore TAMOIL e della candidatura di DO LE e il relativo "summit" alla Masseria del 23 maggio 2009. Punto quest'ultimo, si è già diffusamente descritto, costituisce un notevole interesse per il "gruppo" e nel quale si inseriscono, come emerge anche dalle conversazioni intercettate, IU e RA AD e VI GL. DO LE, si legge in sentenza, è personaggio la cui elezione avrebbe avuto assunto un significato importante per l'organizzazione criminale. La Corte d'appello sottolinea gli ulteriori elementi posti a fondamento del coinvolgimento di IU AD nel "gruppo" mafioso dei LE, confutando con una specifica elencazioni di elementi che danno invece consistenza all'ipotesi d'accusa, tra i quali: gestiva direttamente e anche tramite il fratello RA l'attività l'impresa commerciale delle "slot machine", attività comune a quella gestita dai LE, cercando di non esporsi nei contatti con i LE, facendo intervenire il fratello RA;
le gestioni di affari societari comuni: La Giada s.r.l., l'immobiliare Marilena s.r.l., la Seguro s.r.l., Germi s.a.s., facenti capo a RA AD, RT LE e RA LE;
- RA AD, in contatto con RA e RT LE, con la moglie LE IA, inserita come socia da RT LE nella holding immobiliare per il riciclaggio del danaro proveniente dall'usura. La Corte d'appello esamina i motivi aggiunti della difesa di IU AD circa le diversità operative trai i due gruppi nei settori analoghi di intervento;
circostanze che non assumo significato alcuno alle dedotte diversità, tra l'altro tenendo conto che i LE erano costruttori mentre i AD erano interessati agli investimenti immobiliari. CA B 23 Anche quanto all'attività di usurai, ascritta solo ai LE, la sentenza impugnata chiarisce che nell'usura sono coinvolti DO LE e CE AD, quando consentono l'uso dei conti del bar Sempione per riciclare i proventi del reato per i quali DO LE ha riportato condanna passata in giudicato. Anche RA AD risulta convolto, come emerge dagli atti acquisiti al processo, nella vicenda dell'usurato AL, assumendo il ruolo di mediatore, nei termini riportati nelle intercettazioni ambientali. Rispetto alla deduzioni difensive secondo cui mancherebbe una "cassa comune", il giudice d'appello rileva che il rilievo difensivo non può che ritenersi oramai superato dal fatto che i "due nuclei" operano sinergicamente al fine di proteggere i proventi illeciti e i proventi delle : attività societarie svolte in comune. Ulteriore profilo esaminato dalla Corte d'appello al fine di rispondere alle deduzioni difensive secondo cui non vi è alcunché che dimostri la alleanza tra le due famiglie dopo gli arresti del luglio 2010 è quello che vi è una intercettazione ambientale, presso lo studio dell'avv.to SI, dalla quale risulta che IU AD si stupisce della separazione degli atti processuali e, in ogni caso, egli è preoccupato dell'indagine a carico dei LE;
indagine che non può che coinvolgerlo per i vincoli associativi esistenti tra i due gruppi. La conclusione del giudice d'appello è la inconsistenza dell'assunto difensivo poiché l'apparente separatezza è dovuta soltanto a scelte strategiche di IU AD, tenuto conto che è RA AD ad operare da trade union tra i due gruppi. RA LE che, coinvolgendo la moglie IA, condivide con i LE le notizie sullo stato delle indagini e con RT e RA LE scopre le cimici installate sulle autovetture. La Corte d'appello infine risponde alla difesa là dove assume che non vi è stata alcuna considerazione delle prove contrarie, e in particolare quelle che smentiscono la costruzione dell'accusa sui temi più significativi del processo, rispondendo che le prove contrarie non sono idonee a smentite il consistente quadro probatorio descritto compiutamente dal giudice di primo grado e ripercorso in sede di appello. I. Ricorsi 1. L'avvocato Manlio Morcella, per UA RM, IA LE e RA AD, descrive la genesi del procedimento, trasmesso dalla DDA di Reggio Calabria a MI e le anomalie giuridiche che si traducono in specifici motivi di ricorso 1.1. Violazione e falsa applicazione della normativa sulle tabelle di cui agli artt. 33 comma 2 e 178 lett. a) e 179, comma 1 e 2, c.p.p,. r.d. 30 gennaio 1941, n.12, 598, e 546 lett. d) c.p.p. sull'assegnazione dell'appello AD alla Sez. IV della Corte d'appello di MI, in applicazione di criteri extra-ordinamentali; la sospetta ricaduta di tre su quattro appelli che atteneva all'inchiesta LE /AD, induceva i difensori a rappresentare al Presidente della Corte d'appello rappresentando l'anomala assegnazioni dei predetti processi sempre alla stessa sezione. 4 24 2 2 Negli stessi processi è stata adottata analoga ordinanza rispetto a quella adottata dal giudice d'appello con la quale si esclude che vi sia stata un'assegnazione extra ordinem, essendo stati rispettati i criteri tabellari approvati dal Consiglio superiore della magistratura. In premessa, si richiama il secondo dell'art. 33 c.p.p., secondo cui non si considerano attinenti alla capacità del giudice e, pertanto, non possono integrare la nullità di cui all'art. 178 lett. a)c.p.p. riconducibile alle nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p.. La Corte d'appello ricorda che la Corte costituzionale, nel rigettare la questione di legittimità della art. 33 c.p.p., ha precisato che la disposizione trova un limite soltanto nelle arbitrarie assegnazioni disposte in palese violazione delle regole tabellari.
1.2. Violazione e falsa applicazione degli artt.649 c.p.p., 28, 125, comma 3, 598, 546 lett. d) c.p.p. disapplicazione dell'art. 414 c.p.p.; insufficienza e illogicità della motivazione per contraddittorietà intratestuale e extratestuale. La difesa censura il rigetto del ne bis in idem da parte della Corte d'appello che, da un lato, ha rilevato la mancanza di ogni preclusione per altra autorità giudiziaria, rispetto all'archiviazione disposta su richiesta della Procura distrettuale di Reggio Calabria, di riaprire le indagini sugli stessi fatti, peraltro, rilevatisi anche diversi, sotto il profilo oggetto e soggettivo, aspetto che trova conferma nella nota trasmessa a MI dalla Procura di Reggio Calabria per eventuali collegamento di indagini ed evitare contrasti di competenza. Dall'altro che per il diverso procedimento concluso con decisione all'epoca del giudice d'appello, pur trattandosi della medesima associazione, non vi è preclusione ex art.649 c.p.p., essendo irrilevante che alcuni associati siano stati giudicati separatamente e altri per diversi reati. A fronte di tali argomenti, quanto al ne bis in idem sulla disposta archiviazione, la difesa rileva che nonostante l'invio alla Procura di MI il 16 marzo 2010 della nota informativa ex art. 371 c.p.p. dalla Procura di Reggio circa le indagini sui AD, con la precisazione che nei loro confronti non erano state adottate misura cautelari nonché l'archiviazione poi disposta il 30 marzo 2012 dall'ufficio Gip di Reggio Calabria, la Procura di MI ha proseguito le indagini nei confronti degli stessi soggetti per l'identico reato associativo. Sebbene la situazione configurasse un conflitto positivo tra gli uffici di procura, la Procure interessate la procedura di contrasto ex art. 54 bis c.p.p., omissione, grave e sonora non sanzionata processualmente, che avrebbe creato una situazione inaccettabile per la diversità delle decisioni adottate su indagini pressoché sovrapponibili come constato dalla difesa solo in pendenza del presente giudizio. La situazione accertata avrebbe determinato e le ragioni di rigetto della Corte d'appello sono del tutto erronee poiché quanto accaduto avrebbe determinato le seguenti violazioni di legge. Vi è stata la reiterata disapplicazione dell'art. 28 c.p.p. da parte della Procura di MI, trattandosi di disciplina che comprende casi di litispendenza nonché di continenza, situazione che avrebbe dovuto comportare l'unitaria trattazione del procedimento a Reggio Calabria со 25 perché l'inchiesta si estendeva a tutto il territorio nazionale. Ne discende l'identità dei fatti oggetto dell'inchiesta IL e GI. La pendenza di due procedimenti innanzi a due uffici diversi a portato all'assurdo che l'uno archivia e l'altro procede con applicazione di misure cautelari. Una anomalia addebitabile alla Procura di MI che impedisce l'operatività dell'art.414 c.p.p. e che dovrebbe trovare una soluzione considerando che si tratta di procedimenti che hanno i medesimi contenuti che han avuto diverse conclusione: ciò dovrebbe essere impedito con la corretta applicazione delle norme già invocate, imposto dal secondo comma dell'art. 12 delle disposizioni legge in generale in tema di interpretazione della legge, che dovrebbe far prevalere l'effetto preclusivo dell'archiviazione, quantomeno a decorrere dalla data in cui è stata disposta l'archiviazione.
1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 266 ss, oltre che 271, 546 lett. e), 191, c.p.p., insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla testimonianza resa dalla dr.ssa CI. A fronte del rigetto della censura secondo cui le intercettazione telefoniche e ambientali "remotizzate" le relative trascrizioni sarebbero avvenute anche nei locali della procura, bensì soltanto in quelle del questura, il ricorrente deduce che la Corte d'appello risolve la questione in poche battute, dando per scontato gli apparecchi di registrazione MITO, potessero effettuare tali operazioni, e ciò anche in base a quanto riferito in udienza dalla dr.ssa Falcichia, dirigente della questura, presso gli uffici della Procura, mediante il server collocato negli stessi uffici. La motivazione è illogica e mancate. Non si tien conto che per la giurisprudenza le registrazioni debbono avvenire in Procura e soltanto l'ascolto può essere remoto. Le intercettazioni sono inutilizzabili se le registrazioni sono effettuate anche in sede diverse. Rispetto alle ulteriori censure dedotte in appello circa la prosecuzione delle intercettazione oltre i limiti stabiliti dal giudice e l'illegittimità delle proroghe per periodi superiori a quelli richiesti dal pubblico ministero sia ambientali che telefoniche riferite a IU AD, nonché il riferimento in alcuni provvedimenti per le utenze in uso a IU e RA AD, la Corte d'appello si limitava a richiamare quanto già precisato dal Tribunale, mettendo in evidenza l'urgenza e la mole delle richieste che per mera svista indicavano tempi più ristretti e la indicazioni di reati non riportati nello schema-base e ciò anche con riferimento all'errore materiale relative all'indicazione del nome RA anziché IU. La motivazione è apparente e assertiva e non può giustificare superficialità che incidono sulla regolarità delle intercettazioni.
1.4.Violazione e falsa applicazione degli artt.416 bis c.p., 192, 598 e 546 lett. e) c.p.p. per insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà con riguardo a informazioni processuali relative: alla comunicazione della DDA di Reggio Calabria 16 marzo 2010; alla richiesta di archiviazione 22 dicembre 2011 della stessa Procura per i fratelli AD nell'ambito del procedimento "Meta"; al decreto di archiviazione 3 marzo 2012. 26 Per il ricorrente, non è ben comprensibile se l'inchiesta milanese si inserisca nel dibattito attuale che una consorteria mafiosa esiste a fronte di strutture famigliari operanti nel mondo economico che non facciano ricorso al metodo mafioso. Al riguardo, si riportano stralci della requisitoria in primo grado e del Procuratore generale nelle conclusioni in appello: per il ricorrente entrambe per i loro contenuti suscitano dubbi di ordine giuridico circa la riconducibilità alla fattispecie incriminatrice dell'art. 416 bis c.p. e appaiono muoversi in una prospettiva di de iure condendo. Si trattano di profili he si pongono in contrasto con il principio di stretta legalità. Si pone in rilievo che con i motivi d'appello e nella memoria di discussione si è dedotto che il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. si configura sul metodo mafioso e ciò sarebbe confermato dalle disposizioni processuali in tema di presunzione di pericolosità quanto all'applicazione e alla permanenza delle misure cautelari carcerarie. . Rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado e a quella di conferma resa all'esito del giudizio d'appello, il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria, là dove da un lato, afferma che il metodo mafioso caratterizza la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. e, dall'altro, poi lo ritiene inutile là dove la consorteria persegue scopi di condizionamento del voto nelle competizioni elettorali o il controllo elettorale. Il riferimento è alla posizione assunta dalla consorteria AD, rileva il ricorrente, nell'ambito della consultazione elettorale relativa allo svolgimento delle elezioni comunali cui ha partecipato DO LE. Per il ricorrente, gli elementi descritti in sentenza non provano e dimostrano l'esercizio del metodo mafioso. Ad avviso del ricorrente, l'insieme degli elementi posti a fondamento dell'esistenza del metodo mafioso non conducono sotto il profilo logico e giuridico a tale risultato, tra i quali anche quelli relativi alla vicenda elettorale di RT LE ricollegabile solo a logiche familiari.
1.5. Violazione e falsa applicazione degli artt.416 bis c.p., 190, 192, 598. 546 lett e), c.p.p. per vizio di motivazione sotto i profili della illogicità e della contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente deduce che per contrastare l'ipotesi d'accusa sulla mafiosità dei AD ha introdotto una duplice prova l'una diretta a dimostrare la mancata utilizzazione del metodo mafioso, l'altra diretta a dimostrare la disconnessione dei AD dai LE. Nonostante un articolata esposizione discussione, la sentenza impugnata ritiene inutile e comunque inadeguata la prospettazione articolata. Il ricorrente riporta le pagine della sentenza impugnata là dove è esaminata e contraddetta la posizione della difesa e sottolinea l'opportunità di rileggere le deposizioni del teste ST e di altri appartenenti a organi di polizia, nonché del magistrato dr. Pennisi che riportano in ricorso al ari di alcuni contenuti delle conversazioni intercettate. W 27 1.6. Per il reato associativo ascritto a AF MI, si deduce la Violazione e falsa applicazione degli artt. 416 bis c.p., 190, 192, 598. 546 lett. e), per vizio di motivazione sotto i profili della illogicità e della contraddittorietà della motivazione. Nel ricorso si riporta la descrizione delle condotte partecipativa di AF MI le : quali, nell'ottica dell'accusa, dimostrano il fattivo e voluto contributo al funzionamento del sodalizio e poi fa riferimento. Tra queste vi è la raccolta e il trasporto delle monete per le slots machine, condotta che non ha nulla a che vedere con la condivisione associativa. Anche il contributo alla campagna elettorale d el cognato, rappresentato come un contributo alla associazione, rientra per la difesa in un comportamento del tutto privo di tale connotazione. Anche la partecipazione all'incontro elettorale del 4 settembre, per il ricorrente e privo di significato perché la consultazione elettorale si era conclusa da mesi senza alcun risultato per DO LE. Si contesta anche la copertura della latitanza di IU AD, mediante la prenotazione di auto e la prenotazione e il pagamento di alberghi. Si tratta di comportamenti in parte non provati e par altro profilo ricollegabili alla situazione di salute di IU AD. Altrettanto l'uso di schede telefoniche coperte è comportamento non provato. Per il ricorrente, la condotta di MI AF integrerebbe al più una ipotesi di favoreggiamento. Si riporta stralci della sentenza impugnata nella parte riguardante MI che su tutto respinge gli argomenti difensivi.
1.7.Quanto a RA AD deduce Violazione e falsa applicazione degli artt.416 bis c.p., 190, 192, 598. 546 lett. e), per vizio di motivazione sotto i profili della illogicità e della contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata non risponde alle deduzioni difensive e non considera affatto gli articoli di stampa a firma di SA diretti a perseguitare RA AD. Si deduce che l'archiviazione del procedimento META, preclude l'aggravante per mafia.
1.8. Quanto a RA AD e IA LE si deduce Violazione e falsa applicazione I degli artt.416 bis c.p., 190, 192, 598. 546 lett. e), erronea applicazione degli art. 319 quater c.p. e/o 346 c.p. per vizio di motivazione sotto i profili della illogicità e della contraddittorietà della motivazione. La contestazione è quella relativa a comportamenti antidoverosi dei finanzieri corretti e, în particolare, nell'abusare della ampia discrezionalità, loro riconosciuta, al fine di evitare i controlli delle società ricomprese nel gruppo LE -AD, in modo da consentire di operare . in violazione della legge. Il ricorrente riassume schematicamente il coinvolgimento dei finanzieri e le ragioni per le quali si è concretizzata un accusa priva di fondamento. Al riguardo, sottolinea le testimonianze rese da De NA e DO, l'uno Direttore regionale dei Monopoli in Lombardia e, l'altro, coordinatore dei controlli nel medesimo territorio i quali avrebbero confermato l'inesistenza di discrezionalità dei controlli da parte dei 28 finanzieri nella scelta dei soggetti da ispezionare e le reali ragione del decremento dei controlli nell'anno 2009 individuata dalla carenza di personale. Nel ricorso si sintetizzano i punti significativi di quanto riferito nella chiamata in correità di LL sul coinvolgimento degli altri tre suoi colleghi e di IU AD. . . Si deduce che LL non chiarisce in che modo il pactum sceleris sarebbe stato condiviso dagli altri correi. I tre finanzieri hanno respinto le accuse loro ascritte e hanno altresì sospettato di un accoro tra LL e IU DA. Per la difesa, le dichiarazioni di LL sono prive di ogni riscontro e la motivazione posta a fondamento dell'attendibilità è illogica e contraddittoria. Si cotesta la configurabilità dell'aggravante mafiosa per l'archiviazione del procedimento META.
1.9.Nell'interesse di RA AD e IA LE, si deduce: Violazione e falsa applicazione di legge in relazioni agli artt. 133 c.p. 598, 546 lett. e) omessa motivazione. La sentenza è contraddittoria in punto di negate attenuanti generiche, confermate per il solo AF MI e negate a RA AD e a IA LE in base a una identica motivazione riferita al ruolo significativo avuto nella complessiva vicenda, senza indicati i parametri di riferimento. Il diniego è stato giustificata con motivazioni assertive e prive di una logica complessiva. Non sono stati esaminati gli altri elementi che avrebbero potuto giustificare l'applicazione delle attenuanti, quali la personalità dei due ricorrenti e la gravità dei fatti loro addebitati. .
1.10.Nell'interesse di RA AD, si deduce violazione e falsa applicazione di : legge in relazioni agli artt. 132 e 63 c.p.. Manca ogni indicazione, con riguardo alla determinazione della pena, dei limiti di base e dell'aumento per la continuazione per la rivelazione del segreto d'ufficio. Si è dimenticato che entrambi i reati sono aggravati ex art 7 legge n. 203 del 1991, in tal modo si è incorsi nella violazione dell'art. 63, comma 4, c.p. che non permette la doppia applicazione delle aggravanti a effetto speciale.
1.bis.Motivi aggiunti per AF NI, presentasti dall'avvocato PP Mammoliti, 1.Violazione di legge sostanziale e processuale in relazione all'art.8 e 16 c.p.p., eccezione di incompetenza territoriale. Si deduce che il c.d. pactum sceleris e quindi la genesi del cartello CO-AD poi divenuto solo AD -come risulta dall'informativa dei Ros indicata nei motivi d'appello e riportata nel ricorso si è perfezionato in Reggio Calabria, mentre l'operatività dell'asserita - associazione si è sviluppata in MI. Ciò trova conferma nella circostanza che i fratelli AD dal 2006 risultano iscritti e indagati dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria 2 29 9 1.2. Violazione e falsa applicazione degli art.416 bis c.p., 192, 598 e 546 lett. e) c.p.p. e vizio di motivazione. In un'articolata deduzione si approfondiscono gli elementi costitutivi richiesti per la configurazione di un'associazione mafiosa, premessa per giungere a sostenere la mancanza della prova della struttura organizzativa e rivalutare il profilo del ricorso alla forza intimidatrice. Mentre, non si tien conto che la struttura organizzativa è ridotta tre persone, dato del tutto inconsistente rispetto alla dimensione delle organizzazioni mafiose esistenti sul territorio la cui caratteristica, collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo, è quella del radicamento sul territorio e ciò distingue tali consorterie dall'associazione a delinquere. L'associazione ex art. 416 bis c.p. si manifesta attraverso il metodo mafioso e l'intimidazione che da esso ne deriva nei contesti socio economici;
intimidazione che non è meramente potenziale, bensì effettiva e riscontrabile attraverso l'operatività della consorteria il cui effetto è quello dell'assoggettamento e omertà. La mancanza di tali elementi esclude l'integrazione della fattispecie criminosa. In base a tali premesse, le condotte che riconducono MI alla consorteria sono: la raccolta del danaro proveniente dalle "slots machine", peraltro svolta quale dipendente regolarmente assunto;
il contributo alla campagna elettorale del cognato DO, peraltro emerse solo per la partecipazione al summit del 4 settembre 2009 in Reggio Calabria tenutosi quattro mesi dopo la conclusione della campagna elettorale, mentre è provata la sua assenza alla riunione preparatoria del 23 maggio 2009; il rapporto con IU AD non era affatto funzionale ad assicurarne la latitanza. Tali elementi non possono che escludere la sua partecipazione alla consorteria mafiosa.
1.sexies, l'avv.to Manlio Morcella presenta motivi nuovi con i quali illustra la fondatezza delle deduzioni proposte con il ricorso per MI AF, IA LE e RA AD. Allega verbali di esame testi e ulteriore documentazione e indicazione di giurisprudenza di legittimità.
2.L'avvocato ME Alvaro per VI GL (medico) deduce:
2.1.vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità nonché per violazione di legge in relazione agli artt. 110 416 bis e 378 c.p.. La Corte d'appello non ha risposto parzialmente alle censure poste con l'impugnazione, da un lato, travisando i contenuti e, dall'altro, dando risposte mediante una distorta lettura degli atti processuali, in al modo travisando la prova. Premesse le motivazioni della sentenza impugnata nei punti significativi riguardanti il coinvolgimento di VI GL nel concorso esterno in associazione mafiosa, l'aspetto di fondamentale importanza è escludere che E VI GL abbia avuto consapevolezza della mafiosità dei AD quando presentò IU AD a MO, IU e al giudice VI GL. Il giudice d'appello per affermare la sussistenza di tale circostanza giungendo alla presunzione che VI GL "non poteva non sapere" fondata su elementi illogici e contraddittori, ricordando la vicenda del trasferimento a MI dei AD dopo la guerra di Full 30 mafia nonché frequentazioni, rapido e notevole arricchimento, elementi che un unitaria valutazione avrebbe reso anche a uno sprovveduto la loro appartenenza. Al riguardo, con il ricorso si contesta che vi era prova dell'allontanamento dei AD da Reggio Calabria dopo la guerra di mafia, elemento inesistente negli atti processuali e frutto di travisamento della prova;
del resto le origini e le apparentamenti dei AD, se come si afferma si sentenza era tali da essere noti a tutti, non avrebbero potuto che esser conosciuti da magistrati che da anni hanno frequentato il "punto di ristorazione" gestito da anni dai DA nei pressi del Tribunale di Reggio Calabria. "1Inoltre, il rapido e notevole" arricchimento non avrebbe potuto esser prova della mafiosità; tale rapido arricchimento non avrebbe potuto essere un indice di mafiosità per la pluralità delle attività imprenditoriali da loro gestite con successo. Rispetto alla telefonata, valorizzata dal giudice d'appello, tra IU e il cognato sul notevole arricchimento dei AD nel giro di vent'anni, nel ricorso si deduce che la conversazione non ha elementi di tale novità per gli stessi interlocutori perché riferita a circostanze ben note. Ulteriore aspetto valorizzato dai giudici di merito è l'impegno per la canditura di DO LE. Anche qui, nel ricorso si sottolinea quanto dedotto con l'appello circa l'inesistenza di tale interessamento e coinvolgimento da integrare concorso esterno sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Oltretutto, in quella competizione elettorale LE raccolse 77 voti. Si riproducono in ricorso i contenuti dell'appello, rilevando che non vi è stato alcun riscontro da parte della Corte d'appello che ha proposto una ricostruzione illogica e priva di ogni prova, frutto anche di travisamento dei contenuti di una conversazione intercettata e non affrontando il tema centrale della rilevanza penale della condotta, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Si è posto che il rafforzamento richiesto per la configurazione del concorso esterno riferito a una campagna elettorale si deve tradurre in un apporto di preferenze in numero significativo, di cui non vi è prova, anche in base a una valutazione controfattuale diretta a verificare l'utilitas ulteriore rispetto a quella del candidato. Non vi è stata alcuna risposta a tali circostanze e non vi è stata verifica sull'idoneità della condotto di GL, in ogni caso riferibile agli elementi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Anche la frequentazione che GL ha continuato ad avere con DO LE non darebbero per il ricorrente alcun ulteriore fondamento all'ipotesi di concorso esterno. Quanto all'ulteriore condotta diretta a dare sostegno alle candidature di DE e MO, si riproducono in ricorso i contenuti dell'appello diretti a chiarire le ragioni dell'appoggio elettorale a MO, dovuto a rapporti di amicizia e non certo per offrire un contributo all'associazione mafiosa e ne tantomeno per ricevere utilità o incarichi. Altrettanto è avvenuto per UI DE, il cui sostegno elettorale non è frutto di sollecitazioni di IU AD. A fronte di tali specifici rilievi, non vi è stata risposta alcuna se non quella di ribadire che la 31 sussistenza di un contributo all'associazione mafiosa e a interpretare l'appoggio a MO come una iniziativa di GL, limitatosi soltanto a presentare MO a AD. L'appoggio a MO non è attribuibile a GL bensì a rapporti che sono poi sorti tra i due, tra i quali vi era l'appoggio elettorale. Quanto rappresentato alla Corte d'appello non è stato affatto considerato, restando ferma l'originaria interpretazione dei fatti ab origine data dal Tribunale, sulla base di un evidente travisamento della prova, senza considerare il ruolo determinante dei AD e accreditando UI GL come un faccendiere politico cui fa comodo il bacino di voti delle cosche calabresi.Si censura tale ricostruzione per essere priva di ogni prova e comunque fondata su travisamenti 1 di prove e senza considerare il diretto interessamento dei AD.
1.Altro tema è quello della partecipazione alla fuga di notizie e al reperimento di notizie su informazioni riservate riguardanti i procedimenti penali a carico dei AD. Anche qui, la ricostruzione della Corte d'appello è frutto di una acritica adesione alle conclusioni raggiunte dal Tribunale, senza tenere conto delle censure articolate con l'impugnazione, con le quali si metteva in evidenza l'estraneità del medico GL a tutte le cd. : sub fasi di fuga di notizie, descrivendo una sintesi dei contatti tra i diversi interessati e sottolineando di aver sempre utilizzato il proprio telefono per le conversazioni con AD e non di non aver mai partecipato alle riunioni nello studio dell'avv.ti SI. L'impugnazione rappresentava i momenti significativi della vicenda della rivelazioni di segreti, mettendo tra l'altro in evidenza un incontri nei mesi di febbraio-marzo 2010 presso l'abitazione di ES AR, moglie del giudice GL.
2.Altra vicenda è quella del rivelatore elettronico di radiofrequenze, un aspetto non più valorizzato dal Tribunale e invece rivalutato dalla Corte d'appello. Senza tener conto della prova acquisita in dibattimento e della deposizione del teste Paolo Pecora, la Corte d'appello ha posto in rilievo il contributo dato all'associazione LE/AD cui ha fornito un rivelatore elettronico idoneo ad individuare la presenza di apparati di captazione, fatto passare eludendo i controlli all'aeroporto e fatto pervenire a IU AD e da questi utilizzato per effettuare in piena notte una operazioni di bonifica. Per il ricorrente l'episodio non è stato correttamente ricostruito dalla Corte d'appello, e peraltro che non tien conto che in dibattimento si è accertato che l'episodio dell'elusioni dei controlli in aereo porto non era vera. Nella ricostruzione di tale episodio non si tenuto conto di tutti gli elementi di prova smentiti in primo grado e pertanto vi è stato da parte del giudice d'appello n travisamento della prova. Quanto ai contatti con ER RA NO, appartenente ai servizi ai Servizi di sicurezza di Reggio Calabria con sede a Palazzo AR, con il quale GL ha contatto per sapere se fossero in corso indagini nei confronti dei AD, circostanza che dimostra, per il giudice d'appello, l'attivazione di GL in favore dei AD, disattendendo la diversa 32 t versione di GL posto che si tratto non di un incontro occasionale, bensì di una richiesta di appuntamento per acquisire notizie. Per il ricorrente la ricostruzione non corrisponde agli elementi di prova, poiché NO nulla riferì a GL nel corso dell'incontro e peraltro GL non sapeva che NO appartenesse ai servizi segreti. Anche a voler accreditare quanto ricostruito dalla Corte d'appello, la condotta non concretizza il reato ascritto a GL. Ulteriore profilo, ad avviso della difesa, erroneamente ricostruito dalla Corte d'appello la rivalutazione di quanto riferito dall'avvocato SI circa i rapporti con i AD e, in particolare, sulle informazioni rese ai AD sul procedimento di prevenzione a loro carico ricevute dal cugino, magistrato a Reggio Calabria. In realtà, si tratta di una ricostruzione non completa perché non tien conto di quanto poi riferito ulteriormente in dibattimento da SI, secondo cui le informazioni rese da GL furono pari a zero. Infine, per la difesa, i presunti incontri che AD avrebbe avuto con il giudice GL nei mesi di febbraio- marzo 2010 è stata ricostruita in termini illogici e del tutto privi di un supporto probatorio. La Corte d'appello non ha tenuto conto delle censure del coimputato VI PP GL. In conclusione, la difesa rivela che se l'unica condotta accertata dovesse essere quella di rivelazione di segreto d'ufficio, si configurerebbe soltanto un favoreggiamento e non un concorso esterno in associazione mafiosa.
2. bis l'avv.to ME Alvaro deposita memoria nell'interesse VI GL (Medico) e osserva che: Con il ricorso principale si è richiamata la testimonianza di ME NG, il cui verbale è allegato alla memoria. Tale produzione è diretta ad avvalorare quanto già dedotto con il ricorso circa la mancata conoscenza della contiguità dei AD con consorterie mafiose.
3.L'avv. RA Albanese, quale difensore di VI PP GL magistrato, deduce:
3.1.Annullamento per violazione di legge in relazione ai risultati delle intercettazioni ambientali per violazione degli artt. 191, 267 e 271 c.p.p. riguardanti le utenze di IU AD e RA AD. A fronte delle censure relative ad alcuni provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni non corrispondenti alla richiesta del pubblico ministero, quali la durata, i delitti e il nome del soggetto da sottoporre a intercettazioni, la Corte d'appello ha disatteso la questione posta rilevando che si è trattato di meri refusi e sottolineando che il provvedimento era diretto ad autorizzare le richieste del pubblico ministero. Per il ricorrente, si tratta di interpretazioni del tutto arbitrarie e ciò anche per il provvedimento in cui si autorizza l'intercettazione per reati in materia di stupefacenti, anche qui la giustificazione è quella di errore materiale, senza tener conto che l'intercettazione non può che riguardare i delitti per i quali si procede e non può essere estesa a diversi reati;
anche AW 33 arbitrario è affermare che l'errore della indicazione dei tempi di durata 12 o 20 giorni va intese nel senso che il termine è quello più lungo anziché limitarlo a quello più breve, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà delle comunicazione. Si precisa in ricorso che il rilievo non è ininfluente e l'inutilizzabilità va dichiarata per tutte le intercettazioni disposte sulla base di provvedimenti non corretti e privi di copertura quanto ai tempi di durata;
provvedimenti specificamente indicati in ricorso.
3.2.Annullamento per violazione di legge in relazione ai risultati delle intercettazioni ambientali avvenute nello studio dell'avv.to VI SI per violazione degli artt. 103, 191, 267 e 271 c.p.p. poiché trattasi di intercettazioni riguardanti conversazioni non intercettabili. Anzitutto non è interpretabile che la indicazione delle sole telefoniche sia dovuto a un mero refuso e per tal motivo non si può legittimare anche le intercettazioni ambientali, da ritenere invece prive di provvedimento di autorizzazione;
peraltro nessun elemento del provvedimento di convalida consente di estendere le intercettazioni indicate anche a quelle ambientali, richiamando in proposito giurisprudenza di legittimità che limita ai contenuti del provvedimento, essendo irrilevanti eventuali omissioni. Quanto alle intercettazioni riferite ai colloqui avuti con l'avv.to SI, il giudice d'appello ritiene che le stesse non siano riferibili a funzioni difensive, senza tener conto che l'avv.to SI non avrebbe potuto avere alcun colloqui in carcere con il detenuto ME LI, se non ne fosse stato il difensore;
peraltro la Corte d'appello confonde i contenuti della censura poiché l'inutilizzabilità non va riferita direttamente ai colloqui avuti nello studio milanesi, ma quelli che l'avvocato ebbe in epoca più risalente con il proprio cliente, ME LI, nel carcere di Carinola i quali non risultano caratterizzati da intenti criminali. Per il ricorrente, quanto all'irrilevanza dell'inutilizzabilità derivata rileva che la stessa neutralizza il reale significato dell'inutilizzabilità. Legittima è pertanto l'inutilizzabilità disposte sulla base di elementi emersi nel corso intercettazioni inutilizzabili, come quelle captate nel carcere di Carinola tra LI e l'avv.to SI e sulla cui risultanze sono state disposte quelle effettuate all'interno dello studio dell'avvocato SI.
3.3. Annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 516 comma 1, 521, 522 commi 1 e 2 c.p.p. in relazione alla modifica del capo 5 dell'imputazione intervenuta nel corso del dibattimento di primo grado. Il riferimento è alle puntualizzazioni, cui fa riferimento il giudice d'appello, relative all'utilità promesse da MO al giudice GL quale prezzo della Corruzione, precisazioni che realizzano, ad avviso della difesa, alcuna modificazione dell'imputazione e come tali non violano i diritti della difesa.
3.4.Annullamento per la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso in favoreggiamento e rivelazioni di segreto d'ufficio. Il ricorrente contesta di aver informato IU AD di segreti d'ufficio, ne tantomeno che AD ebbe a richiedere informazioni relative a eventuali iscrizioni nel registro degli indagati. Nel periodo in questione gli incontri avuti con AD, unitamente al medico GL, tu 34 sono avvenuti per ragioni elettorali e non per altri motivi. E contesta altresì di aver conosciuto in tali occasioni parenti di AD.
3.5. Attendibilità delle comunicazioni e delle dichiarazioni utilizzate dall'accusa per provare gli illeciti scambi informativi. Le comunicazioni e le dichiarazioni poste a fondamento dell'accusa sono state smentite nel corso del contraddittorio in sede dibattimentale e peraltro non trovano conferma in alcun atto processuale, tutto ciò è stato dedotto in appello e riportato in memorie on le quali si contesta tale conclusione. Peraltro, la motivazione della Corte d'appello è su tali vicende del tutto contraddittoria, perché prima fa riferimento al fatto che nessuno sospettava di essere intercettato, tanto che tutti i AD SI e i LE parlavano in libertà e poi fa riferimento in altre comunicazioni a un linguaggio criptico. In realtà, il ricorrente rileva che ciascuno aveva ragioni di mentire: SI per far credere a AD di avere affidabili reti informative, le avevano i AD per motivi più vari quali quelli di carpire notizie su eventuali indagini nei loro confronti. a)Quanto all'attendibilità di RA AD, il ricorrente sviluppa molteplici argomenti diretti e precisare che molte notizie da lui ricevute riguardano gli sms ricevuti dalla moglie IA LE. Introduce argomenti di diversità circa il livello di credibilità delle intercettazioni etero accusatorio rispetto a quelle auto accusatorie, e smentisce la ricostruzione della Corte d'appello tratta esclusivamente dalle conversazioni intercettate. Anche gli appostamenti degli organi polizia presso la casa del magistrato GL allo scopo di verificare eventuali incontri con IU AD e il medico GL, non offrono ricostruzioni coerenti e alcune caratterizzate da assoluta arbitrarietà, da un lato, ritenendo attendibile quanto riferito da RA AD e talaltra la ricostruzione degli organi di vigilanza. . : Si riportano in ricorso i verbali di esame dibattimentale di IU AD e dell'avvocato SI per evidenziarne i contrasti e la circostanza che le motivazioni della Corte d'appello, non risolvono alcun contrasto tra tali dichiarazioni, ma si limitano a riportale in motivazione. Le dichiarazioni di entrambi, del tutto prive di credibilità, evidenziano palesi travisamenti dei fatti e di prove, nella parte in cui concludono con l'addebitare a GL (magistrato) le notizie relative all'esistenza o meno di procedimenti a carico di RA e IU AD. b) si riportano in ricorso le dichiarazioni di VI SI per farne apprezzare il grado di credibilità e porre in rilievo il vizio di motivazione e il travisamento della prova giungendo alla conclusione che quanto riferito in dibattimento corrisponde a quanto da lui detto quando era intercettato. Si tratta per il ricorrente di sovrapponibilità che non risulta dagli atti e, peraltro le dichiarazioni rese da SI sono frutto di logica orientata a ottenere un minor rigore nel procedimento a suo carco. Si ripercorro ampi stralci di conversazioni intercettate di SI e le dichiarazioni rese in dibattimento;
35 c) ulteriore profilo posto in rilievo è quello del ruolo centrale di ME TT, informatore primario di IU AD e aveva rapporti con vari esponenti delle forze dell'ordine di tra i quali MA UI TE, inserito in un gruppo ristretto della squadra mobile di Reggio Calabria cui era stato affidato il compito di monitorare i movimenti e gli incontri dei fratelli AD, nel periodo di soggiorno a Reggio. Numerosi i rilievo difensivi su prospettati alla Corte d'appello ai quali vi è stata una risposta che sostanzialmente esprime una chiusura totale sulla posizione di TE e TT;
TT è definito un informatore aggiunto e la testimonianza di TE non è stata ammessa. Per dimostrare la sussistenza del vizio di travisamento della prova, si riportano in ricorso alcuna stralci della motivazione, "definita illogica e incoerente", della Corte d'appello. Il ricorrente riporta intercettazioni tra . UT e IU AD delle quale ne spiega il senso e la significatività per la ricostruzione di tale vicenda e delle rivelazioni fatte da UT a AD;
d) si assume e si spiegano le ragione della notizie di AD prima del suo soggiorno a Reggio Calabria nonché delle notizie dell'assenza di inscrizioni nel procedimento meta * notizie sull'inesistenza di iscrizioni di procedimenti di prevenzione, punti illustrati e argomentati in ricorso;
notizie non solo a conoscenza di VI PP GL, ma anche di altri magistrati e cancellieri dei relativi uffici;
notizie sulle indagini di riciclaggio e si illustrano gli elementi che smentiscono la tesi del coinvolgimento di GL. Non vi è alcuna risposta ai motivi proposti con l'appello su tali argomenti ed è stata ' respinta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere la testimonianza del presidente De ER non idonea ad aggiungere altro al complessivo quadro probatori, in positivo e in negativo. Ulteriore argomento sviluppato e quello della condotta personale e professionale del giudice GL nel periodo in cui sono avvenuti i fatti per i quali vi è processo, argomenti che essenzialmente ripercorrono i motivi di appello, sottolineando ancora il ruolo e i vantaggi ricevuti da ciascuno dei personaggi significativi della complessiva vicenda. Si sottolineano • ancora le dichiarazioni dei coimputati, di UI CO e dell'inesistenza degli elementi per la : configurazione del delitto di favoreggiamento, non essendo cessata all'epoca dei fatti la : condotta associava favorita.
3.6.Annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante legge n. 203 del 1991, in relazione ai capi 3) e 4), si richiama la giurisprudenza di legittimità che ne esclude l'applicazione a fatti che non denotano univoci elementi di agevolazione del sodalizio criminoso.
3.7.Annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a delitti di corruzione propria in relazione all'art. 321 c.p.. Si espongono le ragioni per le quali è stata affermata la responsabilità per tale reato, e il ruolo attivo svolto da MO per acquisire tramite GL notizie su eventuali iscrizioni sul registro notizie di reato, ripercorrendo la motivazione della sentenza impugnata sulla prestazione illecita di GL e l'invio di notizie a mezzo fax, sulle ragioni per le quali MO 36 riteneva l'esclusione dalla giunta per sospette collusioni con ambienti mafiosi. Si riportano le argomentazioni difensive in modo simmetrico alle conclusioni sui punti significativi della Corte d'appello. Si tratta di 12 punti, in cui si contestano gli argomenti del giudice d'appello per giungere poi alla conclusione che non esiste alcuna prova che: a) gli incarichi prospettati da : MO corrispondessero a un intento criminoso, b) fossero il prezzo pagato dal politico per disobbligarsi verso il giudice GL c) fossero stati accettatati da GL.
3.8.Annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al 62 bis c.p. il cui diniego si fonda su scelte del tutto prive di fondamento giuridico essenzialmente volti all'apprezzamento della capacità a delinquere e del pericolo di reiterazione, elementi rispetto ai quali manca ogni giustificazione.
3.bis L'avvocato Albanese deposita motivi nuovi per VI PP GL (giudice).
1. Ulteriormente si deduce che il valore probatorio delle conversazioni intercettate non è tale da dimostrare la sussistenza degli elementi costitutive dei reati ascritti a GL. ST indimostrato come GL abbia avuto le notizie, essendo stato accertato la mancanza di accessi ai sistemi informativi, e in che modo poi le abbia girate ai fratelli AD, con i quali non risultano provati incontri. La motivazione è frutto di mere congetture e trae aliunde la prova di tali condotte: non vi certezza processuale della responsabilità dell'imputato. Si argomenta sugli elementi posti a fondamento del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio e di favoreggiamento, mettendo in discussione l'utilizzo delle dichiarazioni rese da VI SI. Si riproduce la trascrizione delle dichiarazioni rese dal predetto. Si pone in rilievo che all'esito del dibattimento di primo grado il tribunale di Pami ha condannato SI a dieci anni di reclusione per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e per intestazione fittizia di beni. Si produce, in allegato ai motivi aggiunti, la decisione della corte di Cassazione Sez. prima, con la quale è stato annullata senza rinvio la sentenza di condanna per SI e UT, per concorso in rivelazione di segreti d'ufficio, mancando ogni certezza sulla loro responsabilità. Il principio affermato dalla Corte dovrebbe essere applicato VI PP GL mancando la prova che la notizia provenga da un pubblico ufficiale. Per le ulteriori notizie, non vi è prova che sia stato GL a rivelarle, circostanza sulla . quale si sviluppano articolate argomentazioni. Ulteriori analisi è effettuata per la rivelazione di notizie relative a fatti di riciclaggio, per i quali non risulta alcuna iscrizione per i fratelli AD. Altrettanto è argomentata la vicenda sull'inesistenza della pendenza di procedimenti di prevenzione. Si descrive lo sviluppo delle procedimenti di prevenzione e si contesta la corretta ricostruzione dei fatti del tutto erronea e si pone in rilevo che un elemento decisivo quale quella della perdita di segretezza della proposta di prevenzione una volta che sia stata deposita in cancelleria. сид 37 2. L'accusa di corruzione è anch'essa priva di ogni consistenza. Si ricostruisce anche qui la vicenda e si sottolinea che GL all'epoca dei fatti oggetto del pactum sceleris non svolgeva funzioni che avrebbero potuto consentirgli di acquisire notizia sui sistemi informatici. Al riguardo, si articola una descrizione che non rende ipotizzabile la versione dei fatti posta a fondamento dell'accusa. Si approfondiscono e si insite sulla fondatezza del sesto motivo di ricorso, relative alle notizie rivelate da MO all' on. Gianni EM.
4.Ricorso degli avvocati NN Aricò e PP Nardo per IU PP AD.
4.1. Violazione e falsa applicazione della normativa sulle tabelle di cui agli artt. 33 comma 2 e 178 lett. a) e 179 lett. a) e 179 c.p.p. r.d. 30 gennaio 1941, n.12, 598, ce 546 lett. d) c.p.p. sull'assegnazione dell'appello AD alla Sez. IV della Corte d'appello di MI, in applicazione di criteri extra-ordinamentali; la sospetta ricaduta di tre su quattro appelli che atteneva all'inchiesta LE /AD, induceva i difensori a rappresentare al Presidente della Corte d'appello rappresentando l'anomala assegnazioni dei predetti processi sempre alla stessa sezione. Ragioni identiche a quelle già svolte dal ricorso dell'avvocato Morcella nell'interesse di AF MI, IA LE e RA AD 4.2.Annullamento per violazione di legge in relazione ai risultati delle intercettazioni ambientali per violazione degli artt. 191, 267 e 271 c.p.p. riguardanti le utenze di IU AD e RA AD. A fronte delle censure relative ad alcuni provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni non corrispondenti alla richiesta del pubblico ministero, quali la durata, i delitti e il nome del soggetto da sottoporre a intercettazioni, la Corte d'appello ha disatteso le censure, rilevando che si è trattato di meri refusi e sottolineando che il provvedimento era diretto ad autorizzare le richieste del pubblico ministero. Motivo di ricorso già trattato nel ricorso proposto nell'interesse di VI PP GL.
4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 266 ss, oltre che 271, 546 lett e), 191, c.p.p., remotatizzazione. A fronte del rigetto della censura secondo cui le intercettazione telefoniche e ambientali "remotizzate" le relative trascrizioni sarebbero avvenute anche nei locali della procura, bensì soltanto in quelle del questura, il ricorrente deduce che la Corte d'appello risolve la questione in poche battute, dando per scontato gli apparecchi di registrazione MITO, potessero effettuare tali operazioni, e ciò anche in base a quanto riferito in udienza dalla dr.ssa Falcichia, dirigente della Questura, presso gli uffici della Procura, mediante il server collocato negli stessi uffici. La motivazione è illogica e mancate. Non si tien conto che per la giurisprudenza le registrazioni debbono avvenire in Procura e soltanto l'ascolto può essere remoto. Le intercettazioni sono inutilizzabili se le registrazioni sono effettuate anche in sede diverse. Motivo già riportato nel ricorso GL. 38 4.4.Inutilizzabilità dei "brogliacci" relativi alle intercettazioni .Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c), 191, 192 e 546 c.p.p. : L'utilizzo dei brogliacci e non delle relazioni peritali ha determinato la nullità della sentenza 4.5. Con riguardo all'oggettiva insussistenza dell'associazione "LE -AD” in sé e per se considerata. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, e 6) e 192 commi 1 e 2 c.p.p.. Motivo già trattato con i ricorsi dell'avvocato Manlio Morcella, per UA RM, IA LE e RA AD.
4.6. Violazione e falsa applicazione degli artt.416 bis c.p., 192, 598 e 546 lett. e) c.p.p. per insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà con riguardo a informazioni processuali relative: -alla comunicazione della DDA di Reggio Calabria 16 marzo 2010; -alla richiesta di archiviazione 22 dicembre 2011 della stessa Procura per i fratelli AD nell'ambito del procedimento "Meta"; - al decreto di archiviazione 3 marzo 2012. Per il ricorrente non è ben comprensibile se l'inchiesta milanese si inserisca nel dibattito E attuale che una consorteria mafiosa esiste a fronte di strutture famigliari operanti nel mondo E economico che non facciano ricorso al metodo mafioso. : In tale ambito, si esaminano le articolazioni dell'imputazione, contestando che ciascuna di esse possa avere un significato ai fini della sussistenza del reato associativo e se il tutto possa essere addebitabile a mere frequentazioni con politici non riconducibili al do ut des ovvero frutto di intimazione e non invece a mere frequentazioni non riconducibili alla realizzazione di alcun metodo mafioso. Diverse spiegazioni si attribuiscono alla candidatura del cognato DO LE voluta e organizzata da IU AD, senza che essa rientrasse in un programma di rafforzamento di una asserita cosca mafiosa.
4.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 81, 112 comma 1 n.1, 326 c.p., 7 d.l.n.203 del 1991 e 192 commi 1 e 2 c.p.p.. Anche qui, il ricorrente censura la ricostruzione della Corte d'appello, adesiva a quella del giudice di primo grado senza considerare che la figa di notizie si fosse verificata attraverso la stampa, con articoli riportati su Manifesto a firma del giornalista SA dove si parla di un imprenditore milanese di origine calabrese e legato alla ndrangheta. Si prospetta una diversa spiegazione dell'incontro di IU AD con il giudice GL e diretta solo a ottenere un 1 incontro con il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria per chiarire che la campagna di stampa era priva di ogni significato ai fini di un suo coinvolgimento in organizzazioni criminali. La corte d'appello non avrebbe affatto considerato gli argomenti rappresentati circa gli incontri e le conversazioni telefoniche avute con MO, il quale non avrebbe mai fornito notizie riservate. Si esclude che il magistrato GL abbia fornito notizie coperte da segreto e che le uniche notizie fossero soltanto quelle date in quel periodo dalla stampa. 39 4.8.Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 riferita alla delitto di violazione di segreti d'ufficio sulla esistenza di procedimenti. La censura è volta essenzialmente a contestare che l'aggravante in questione è fondata solo sul fatto di aver cercato di aver notizie sull'esistenza del di indagini relative al delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p. senza considerare che l'interesse a conoscere tale circostanze potesse essere anche solo personale e non collegato all'asserita associazione.
4.9.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di corruzione avente ad oggetto il c.d. alleggerimento di controlli sulle slots machine attraverso l'intervento del maresciallo LL. La Corte d'appello ha fatto propria la versione resa da LL, ritendo spontanee e non calunniose le sue dichiarazioni anche per le ragioni e le modalità successive dell'informazione data agli altri colleghi della suo pentimento. Si riporta la ricostruzione della Corte d'appello sul coinvolgimento anche degli altri tre finanzieri. Nella ricostruzione complessiva si coinvolgono nell'atto corruttivo i coniugi RA AD e IA LE nonché DO LE, ritenendo ragionevole che il danaro fosse di tutti, senza dare al riguardo alcuna spiegazione. Non vi è alcuna spiegazione delle ragioni per le quali non si è attribuita ai fatti una diversa qualificazione giuridica quale quella di concussione o induzione a dare ovvero quella di cui all'art. 346 bis c.p., prospettate con i motivi di appello.
4.10. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 riferita anche delitto di corruzione. Non vi è alcuna motivazione al riguardo se non quella dell'asserita sussistenza di un gruppo mafioso.
4.11.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di corruzione avente ad oggetto i favori ottenuti dal magistrato LO IU. La Corte d'appello ha riprodotto le motivazioni del primo giudice del rapporto tra IU AD e LO IU volto esclusivamente a ottenere favori da quest'ultimo in cambio di utilità nonché circa la piena consapevolezza di IU della mafiosità di IU AD, come emerso nel corso di una conversazione di IU con il cognato e dopo avere appreso dell'iscrizione di AD nel registro degli indagati. Si rileva che la Corte abbia utilizzato mere opinioni espresse in tale conversazioni, senza : che le stesse facciano riferimento a fatti concreti. Quanto alla vicenda DR Immobiliare s.p.a si contesta la ricostruzione della Corte d'appello perché il tutto era riferibile solo a ottenere mere informazioni sulla procedura esecutiva e non ad interferire sull'aggiudicazioni. Peraltro, all'epoca dei fatti IU non si occupava più di tale procedura assegnata ad atro magistrato nei confronti del quale non vi è stata alcuna ulteriore richiesta fatta attraverso IU. Anche per altre procedure, quali quelle relative alle nomine di due professionisti AN OL e LE RO non vi è stata alcuna interferenza su tali conferimenti di incarico da parte di IU al pari di quanto accaduto per la controversia tra Zema/Elvetia assicurazioni;
40 le due vicende sono state ricostruite in termini non corretti dalla Corte d'appello anche qui senza dare risposte ai rilievi posti con l'impugnazione e le memorie depositate. Non può ricostruirsi l'ipotesi corruttiva in base solo a benefici ricevuti da IU.
4.10. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 riferita anche delitto di corruzione. Anche qui si contesta la ritenuta aggravante mafiosa soltanto sulla base di sole enunciazioni teoriche della Corte d'appello 4.11. Erronea applicazione in violazione di legge delle confische per le quali non vi sono i presupposti previsti dalla legge per ritenere l'aggravante mafiosa.
4.12.Mancata applicazione delle attenuanti generiche e del minimo edittale di pena.
4.bis AD IU PP, ricorso personale dell'imputato per gli stessi motivi del difensore, con descrizione dei fatti oggetto imputazione.
4.ter Motivi aggiunti nell'interesse di IU PP AD presentati avv.to VI Vitale, con i quali si cesura a) l'imputazione dell'art.416 bis c.p.con l'analisi della struttura, anche in riferimento al ruolo di capo ai principi tratti dall'ordinanza del primo presidente corte 28 aprile 2015;b) arco temporale AD e LE, posizione di AF NI;
c) specifica disamina delle contraddizioni, manifeste illogicità, travisamenti dei fatti e mancanza di motivazione.
4.quater Motivi aggiunti per IU PP AD, presentati dall'avvocato : Con i quali illustrazione degli motivi principali con allegazione di copia documenti processuali.
5.L'avvocato Fabrizio Manganiello propone ricorso nell'interesse di UI MO e deduce:
5.1. Vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta aggravante dell'art.7 legge n.203 del 1991. K Si ritiene che l'aggravante in parola sia stata ritenuta in base a giustificazione argomentative prive di coerenza e collegato alla consapevolezza di essersi attivato in favore di soggetti coinvolti in una organizzazione mafiosa, prestando loro atti contrari ai doveri d'ufficio in cambio di danaro, in tal modo arrecando notevoli vantaggi economici a tale organizzazione e a suoi componenti. Le argomentazioni del giudice d'appello recepiscono le conclusioni del pubblico ministero di udienza circa la evoluzione del significato giuridico del metodo mafioso non più ancorato a una realtà quale quella esistente all'epoca dell'introduzione del reato. LL non poteva non sapere del contesto in cui si muoveva IU AD diverso rispetto a quello degli altri imprenditori. Per il ricorrente AD non appare affatto un affiliato a consorterie mafiose e rifugge da tali consorterie, essendo tra l'altro del tutto incensurato. : Lo scopo di LL era quello di ottenere danaro con mezzi semplici e tradizionali e non : sapeva dell'esistenza di tale associazione, non sapendo neanche a chi appartenessero le ! . macchinette slots e se AD operasse anche nell'interesse di altri e mai si è prefigurato che la corruzione fosse funzionali agli interessi di consorterie criminali. во 41 La natura oggettiva dell'aggravante in parola sebbene abbia il significato di poter essere estesa a soggetti estranei all'associazione non può prescindere, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità dalla rappresentazione e volontà di agire al fine di agevolare un sodalizio mafioso e non può essere ritenuta in base a meri automatismi.
5.2.Vizio di motivazione sulla quantificazione delle somme ricevute quale prezzo della corruzione, determinate nella misura di 160.000,00 euro. In sentenza si indica l'importo in 160.000,00 come risultante dalle intercettazioni e tenuto conto della periodicità dei versamenti, criteri utilizzati anche in sede di riesame. Nel corso del giudizio si ridimensiona a 165.000,00 euro. Per LL tale importo non ha alcuna giustificazione, poiché la somma ammontava a 100.000,00 da dividere anche con gli altri tre finanzieri. Si riporta il testo delle intercettazioni dalle quali discende l'importo a cui si fa riferimento nonché che lo stesso non spettasse solo a LL, alias OT. In conclusione, il ricorrente ritiene che da quanto riportato nelle intercettazioni riprodotte in ricorso, l'importo complessivo è quello testé indicato.
5.3 Erronea applicazione della legge penale, in punto di risarcimento del danno ha fissato una somma di 950.000,00 in favore del comune di MI escludendo dal vincolo di solidarietà la posizione di LL. Mentre, individua l'importo relativo alla confisca per equivalente in euro 165.000,00 sull'immobile di proprietà di LL, pur mantenendo il vincolo di solidarietà per OT, Di IO e SS. Nel caso di concorrenti nel medesimo reato, la misura della confisca per equivalente non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto riferibile a ciascuno. Ne discende che la confisca dell'immobile di proprietà di MO è pari al valore del "prezzo" della corruzione realizzata da tutti i finanzieri, mentre la quota a ciascuno attribuibile e di 40.000,00 euro Ciò comporta che la confisca disposta va revocata con restituzione dell'immobile a MO. Altra ragione che imporrebbe la revoca della confisca, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza minoritaria, è la mancanza di ogni vincolo di pertinenza tra il bene confiscato e il reato commesso, perché l'immobile e il relativo box è stato acquistato con danaro di provenienza lecita. Per tal motivo si chiede l'annullamento con senza rinvio (anche in relazione all'aggravante dell'art. 7 n. 203 del 1991). 5 bis. L'avv.to Fabio Federico, presenta motivi aggiunti nell'interesse di UI LL. Si ribadisce quanto già dedotto nel ricorso principale, diretti a escludere l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991.Quanto alla confisca si fa riferimento alla violazione del contraddittorio, ammesso nei procedimenti riguardanti le misure di prevenzione e, pertanto, si chiede l'annullamento della decisione sul punto.
6. Il difensore di NC MO, avv. Prof. Ennio Amodio deduce: сад 42 6.1. Erronea applicazione dell'art. 326 c.p. per insussistenza delle condotte di concorso in istigazione ai fini della acquisizione e diffusione di notizie su indagini concernenti AD. La motivazione della sentenza riporta frammenti di alcune intercettazioni, che non fanno chiarezza sui fatti oggetto di contestazione. Per la difesa, non è configurabile il delitto di violazione di segreti d'ufficio. Dopo avere indicato in ricorso le trascrizioni delle telefonate, a fronte delle posizioni espresse in sentenza secondo cui le informazioni date a AD sarebbero vere e provenienti da fonti istituzionali e aventi a oggetto fatti non ancora divulgati e dotati di efficacia causale poiché hanno arrecato un vulnus alle indagini incorso a vantaggio di AD, la difesa rileva la non configurabilità del delitto di cui all'art. 326 c.p., anzitutto per mancanza di dolo diretto a sostenere la posizione di IU AD e poi per la mancanza della condotta di induzione di un pubblico ufficiale a rivelare tali notizie, come affermato dalle Sezioni unite, perché la propalazione di notizie da parte di soggetto non investito di pubbliche funzioni non integra tale reato. Quanto alla conversazione telefonica del 21 gennaio 2010, nel corso della quale si ritiene in sentenza che vi sia stata una propalazione da parte di SI, poiché egli avrebbe riferito a AD informazioni su indagini, prevedendo l'emissione di misure cautelari a carico dei LE e la definizione delle indagini entro un mese, vi è un travisamento della prova dovuta all'assoluta alterazione del significato delle parole dette da MO all'amico IU e peraltro si ipotizza altra telefonata avvenuta nello stesso giorno di conferma a quanto riferito da SI, telefonata che per la difesa non è in atti. Il contenuto delle telefonate non è altro che una esortazione all'amico IU di affrontare il processo e con l'apporto di una bravo avvocato penalista. Non vi è agli atti una notizia che faccia riferimento a una prossima emissione di misure cautelari a carico dei LE.
6.2.Inesistenza dell'elemento del concorso esterno nella presunta associazione mafiosa Lampa/LE. Vi una motivazione cumulativa oltre che un omesso esame delle deduzioni difensive in appello. La difesa
contro
-deduce agli argomenti del giudice d'appello circa la ritenuta infondatezza della censura relativa al concorso esterno, precisando di avere affrontato espressamente in appello il tema della mancanza di elementi che possano configurare il concorso esterno, mettendo insieme ciò che è stato oggetto di imputazione e l'inconsistenza dei fatti su quali è fondata tale accusa, tra le quali vi la fuga di notizie, il sostegno elettorale a MO e un presunto sostegno a OL.
6.3.Mancata conoscenza del presunto sodalizio e della volontà di rafforzarlo. Un tema centrale dell'imputazione ascritta a MO è quello sul quale il giudice d'appello non argomenta su gli elementi ritenuti significativi. Vi è una evidente contraddizione nella circostanza che mette in evidenza il metodo nuovo cui sono estranee violenza e intimidazione e poi, per altro verso, si rileva che MO sarebbe riuscito a percepire la capacità criminale suo interlocutore e la natura dell'attività imprenditoriale illiceità. 43 Mancano invece precise circostanze che possano concretizzare l'agire mafioso, tra le quale è ricondotta la corruzione di finanzieri non conosciuta da MO. Si pone in rilievo quanto richiesto dalla giurisprudenza del Sezioni unite del 2005 la elencazione degli elementi tassativi richiesti per la configurabilità del concorso esterno. I rapporti tra MO e AD sono semplicemente caratterizzati e consolidati come rapporti di amicizia, privi delle connotazione richieste per darvi rilievo penale. Amicizia che assume significato per circostanze descritte nel ricorso e rappresentate in appello, circa la presentazione dell'amico IU AD al sindaco di Roma Gianni EM e al presidente dell'autorità della privacy Chiaravallotti. E' dal novembre 2009 che invece emergono scenari diversi e determinano dubbi sulla fisionomia dei AD, indicandoli come soggetti vicini alla criminalità mafiosa e proprio all'esito di una riunione tenuta a Roma all'hotel Parco dei Principi. E' qui, assume la difesa, che NC MO inizia ad avere perplessità sul vedersi accostato a soggetti vicini alla criminalità organizzata e queste sono le ragioni per le quali MO cerca di vagliare le notizie giudiziarie che emergono senza esporsi ed esserne coinvolto. Apprende dell'uso di schede telefoniche "coperte" e cerca di non essere coinvolto in responsabilità altrui, limitandosi a suggerire di rivolgersi a un bravo penalista. La consapevolezza di tali elementi non elemento che possa configurare concorso esterno. Le ulteriori telefonate evidenziano che MO, a differenza di trasmettere notizie come invece sostenuto nella sentenza d'appello, cerca di gestirle per cercare di non essere coinvolto e per capire quello che accade. La Corte è molto sbrigativa e ricostruisce il tutto come condotto di concorso esterno, senza un esame attento e specifico del contenuto delle conversazioni intercettate.
6.4. Erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. per insussistenza di condotte che possano integrare il concorso esterno;
mancanza di un rafforzamento mediante appoggi nel modo politico. Il ricorrente richiama quanto affermato dalle Sezioni unite 2005 per escludere che possano esservi condotte che realizzino assunzione di impegni politici in favore di soggetti legati alla criminalità organizzata. Si descrivono i contenuti del capo di imputazione per escludere che da essi possano discendere condotte richieste ai fini del concorso esterno e si pone in rilievo la motivazione della Corte d'appello che oscilla tra "patto per scambio politico mafioso", in cui il ponte è creato dall'associazione nei confronti del concorrente esterno, e il "sostegno per l'ingresso di esponenti mafiosi nella politica" il cui ponte è creato dal concorrente esterno. Si descrive in ricorso il percorso seguito nello sviluppo processuale anche all'esito dei dati probatori e si giunge ad affermare un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione e cioè il sostegno elettorale a MO da parte di AD nelle elezioni regionali della Calabria. 44 E' qui che la difesa eccepisce la violazione dell'art.521 c.p.p., rilevando, d'altro canto, altresì che la motivazione è congetturale e non considera le censure della difesa e gli elementi di prova rappresentati.
6.5.Si deduce ancora che l'interessamento di MO al fine di ottenere le concessioni dei Monopoli è fondato su un travisamento delle prove e non configura condotta che possa integrare il concorso esterno. La censura è che si dà rilievo indiziario a una vicenda priva di aspetti di illiceità. E qui si spiega che dalla lettura della motivazione risulta che MO si sia interessato per introdurre IU AD nell'ambiente dei monopoli per ottenere la concessione dei giochi on line, tramite EL EM, sorella del leader della sua corrente politica Gianni EM. La : teste esclude tale interessamento, però non si tien conto dalla Corte d'appello che da altri elementi, quali quelli riferiti dal teste De NA, la vicenda è da collocare nel 2007 e cioè prima dell'incontro tra MO e IU AD. Punto sul quale la sentenza, ad avviso del K ricorrente, non chiarisce nulla. Ciò integra un chiaro travisamento. Altro travisamento di prova è nei rapporti tra AD e MO e cioè il deposito dell'istanza di AD, per la partecipazione alla selezione di concessionario dei monopoli, avvenuta tramite l'autista di MO, circostanza smentita dalle indagini della Digos secondo cui il documento in parola non risulta depositato nei competenti uffici ministeriali. Quanto emerge dagli elementi acquisiti il contributo di MO non avrebbe alcuna consistenza.
6.6. Il prestito di cinquantamila euro concesso da AD a MO non ha alcuna consistenza ai fini del concorso esterno, poiché l'originaria ipotesi che servisse a MO per costituire un canale privilegiato per AD all'ufficio dei Monopoli, è smentita dagli atti processuali.
6.7.Conclusivamente si argomenta circa l'inconsistenza delle presunte propalazioni di notizie ai fini della configurazione del concorso esterno. Secondo la difesa, si tratta di condotte che esulano da un contributo causale.
6.8.Erronea applicazione dell'art.319 c.p. in relazione all'ipotizzata corruzione per la nomina di ES AR a Commissario della Asl di Vibo ALntia. Per la difesa, non vi sono gli elementi richiesti per la configurazione del delitto di corruzione, mancando ogni accordo corruttivo. Al riguardo, si pone in rilevo che l'accodo è un elemento, seppur implicito, indispensabile per la configurazione del reato nonché vi è la necessità di individuare la promessa e che il tutto avvenga in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto pubblico. Nel nostro caso, la corruzione è fondata solo sul fatto che vi sono sms dai quali emerge l'interessamento di NC MO alle questioni lavorative della moglie del giudice GL e che il giudice GL ha fornito notizie segrete a MO. Tale vicenda non denota alcun sinallagma e il tutto si fonda su mere congetture e del resto una promessa ipotizzata e vaga non è tale da essere ritenuta "suscettibile di attuazione". 45 Peraltro, vi è una precisa conversazione che, al grazie del magistrato MO, risponde che tra amici non vi è gratitudine, perché altri, si è assunto l'impegno dell'assunzione della ! AR del tutto autonomamente e ha pensato alla sistemazione del tutto autonomamente, come risulta da un sms è il Governatore della Regione. Ad avviso della difesa, la ricostruzione della Corte non è conforme ai precisi indirizzi della giurisprudenza nonché della dommatica giuridica e i fatti emersi ne evidenziano la chiara contraddittorietà. La semplificazione della Corte d'appello, con il richiamo dei precedenti sms è priva di coerenza poiché manca di ogni nesso di causalità: tra la condotta dell' asserito corrotto e del corruttore non vi sarebbe alcun sinallagma, come gli elementi di prova dimostrano dei quali la Corte d'appello non ha tenuto conto. La prova di tale elemento costituivo del reato, l'accettazione del pubblico ufficiale, deve essere a carico dell'accusa e non può essere in re ipsa. In conclusione, manca l'accettazione dell'ipotesi di sistemazione della AR, da parte di GL e vi sono plurimi elementi, ad avviso della difesa, dai quali emerge il suo più netto rifiuto. Infine, è priva di ogni motivazione la condotta di MO dopo il fax inviato da GL circa la mancata iscrizione di MO nel registro degli indagati;
informazione segreta rispetto alla quale non vi è prova ne motivazione che MO si sia attivato, informando personalmente EM e/o gli appartenenti alla "fondazione Nuova Italia", poiché il 19 ottobre 2010, la stessa sera in cui è stata trasmessa la notizia erano in riunione. Con gli ultimi tre motivi, si deduce: a) la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla durata della misura della libertà vigilata, limitandosi la Corte ad affermare che MO avrebbe utilizzato il proprio impegno politico nel "sociale" per mere esigenze elettorali e il proprio ruolo per rafforzare il potere criminale con infiltrazioni nelle pubbliche istituzioni;
b) la contraddittorietà della motivazione sull'aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. per delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, quantificata in sette mesi di reclusione rispetto a un minimo stabilito in sei mesi, senza tener conto delle ragion poste a fondamento della determinazione del reato base, attestata sul minimo edittale;
c) la richiesta di sospensione della condanna civile della somma liquidata in favore del comune di MI, ridotta a euro 950.000.000, con il vicolo solidale di tutti gli imputati del reato associativo ( capi 1 e 2). Si è in presenza di importo particolarmente rilevante, anche se MO spetterebbe una quota pari a 100.000. euro, egli comunque sarebbe esposto per i rimanenti 850.000 euro, da versare in solido. Ricorrono le condizioni per l'applicazione degli art.605, comma e 612 c.p.p. per sospendere l'immediata esecutività. Si allegano verbali di esame testi De NA e ST, del 24 ottobre 2012. 6 bis. Altro difensore, avv.to NC Sammarco, di RA MO deduce: 6 bis.
1.Nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533, 125, 546 c.p.p.; 110,, 326, 416 bis c.p., art. 7 legge n. 203 del 1991 in relazione a capi 2) e 4) dell'imputazione. 46 Il giudice d'appello ha condiviso la ricostruzione effettuata con la sentenza di primo grado, senza anzitutto distinguere le posizione degli imputati nei cui confronti vi è l'accusa di partecipanti rispetto a quelli chiamati a giudizio a titolo di concorso esterno, e in secondo luogo, una volta ritenuto che vi è la prova per l'associazione LE a essa ha collegato la "famiglia" AD, senza considerare le diversità che caratterizzano la ritenuta associazione LE rispetto a quella AD: diversità di reati fine;
mancanza di concorso di ipotesi concorsuali tra gli attuali imputati e quelli dell'associazione LE;
sotto il profilo temporale, l'attuale è ipotizzata operante dal 2007, l'altra invece dal novembre 2008, come affermato nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. II, del 13 ottobre 2014 e ciò ha comportato l'annullamento per le ipotesi in cui è stata ritenuta l'aggravante dell'art. 7 n.203/91 in epoca anteriore al novembre 2008; annullamento con rinvio anche per due partecipanti di quella associazione tra i quali vi è IA LE. Dati significativi, che incidono, ad avviso della difesa, sulla mafiosità di IU AD, e concorrente esterno MO. La difesa ritiene significativa la requisitoria del PG, della quale si riportano stralci, e quanto riferito dai testi CI e ST, sui comportamenti di AD e MO. Il contesto nel quale si articola le ricostruzioni del Tribunale e quella del giudice d'appello, non è quello sul quale si è pervenuti alla decisione sul gruppo LE, bensì fondato sull'evoluzione della giurisprudenza in tema di "metodo mafioso" nell'attuale assetto sociale ed economico, chiaramente espresso nella sentenza d'appello per IU AD, appartenente alla 'ndrangheta silente, circostanza, si dice dalla difesa, che contrasta tanto da renderla illogica, la conclusione circa la immediata "riconoscibilità", da parte di MO, della "caratura" di AD. Del resto, le archiviazioni nei confronti dei due politici IV e IA, quest'ultimo, socio in affari con AD che ebbe a presentarlo a MO, sono sintomi, per la difesa, del significato che può assumere "la riconoscibilità" che si pretende per MO. Ciò incide, ad avviso della difesa, sulla configurabilità del concorso esterno, nel paradigma espresso dalla giurisprudenza di legittimità. La “diversità del metodo” incidono sulla "riconoscibilità" rispetto alla quale, si sottolinea dalla difesa, dalla conversazione intercettate tra MO e l'avv. SI Mancano elementi di un patto politico-mafioso, sul quale la Corte d'appello non si esprime, anche se afferma fatti che a tale patto alludono - smentiti, come si dice in ricorso dalla difesa, per tabulas e specificamente indicati e riguardanti coinvolgimenti in reciproci interessi politici tra IU AD e MO, ne tantomeno incontri tra AD e il magistrato GL e interventi a favore del consigliere DE, il quale conta su consolidati rapporti tra le famiglie GL, AR e DE. Tali elementi, sono per la difesa inidonei a configurare il rafforzamento e la conservazione del sodalizio, elementi che caratterizzano concorso esterno. Anche sotto il profilo soggettivo che si caratterizza per consapevolezza e volontà a interagire in sinergia con le condotte altrui, non sono elementi di prova che possano attestarne la sussistenza. 47 Ad avviso della difesa, sebbene la sentenza impugnata abbia richiamato più volte le Sezioni unite del 2005 non hanno fatto buon governo di quanto affermato. Anche l'affermazione di responsabilità per il delitto di violazione di segreto d'ufficio aggravato, la sentenza è da ritenere nulla, per violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di regole di valutazione della prova, fondata esclusivamente su conversazioni intercettate che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non lasci margini al significato complessivo della conversazione. L'esito delle conversazioni, come è emerso dalle dichiarazioni di coloro che hanno provveduto alla verbalizzazione, non denotano particolare significativi sui rapporti tra MO e AD. SI esclude che vi siano stati apporti di MO alle notizie sulle indagini in corso, confermando i neutri contenuti della conversazione intercettate il 9 dicembre 2010.La Corte d'appello trae elementi dall'incontro del novembre 2009, avvenuto all'Hotel Parco dei Principi;
incontro dal quale non discendono elementi che possano smentire gli esiti delle conversazioni intercettate. Anche, altri elementi, si sostiene, sono privi di concretezza, quali la testimonianza del ex Governatore della Regione Calabria, dr. Scopelliti, circa le voci su collegamenti di MO con ambienti mafiosi e indagini per "fatti di mafia" che indussero a escludere MO nella formazione di una giunta, possono assumere significato per essere solo frutto del primo periodo di fuga di notizie incontrollate. Dal complesso delle conversazioni intercettate, richiamate in ricorso, la difesa ritiene che si tratta di elementi di prova privi di significato univoco che possano esser tali da costruire una ipotesi di reato. Si tratta di chiavi lettura diverse, ad avviso della difesa, dalle quali non può non può giungersi ad affermazioni incontrovertibili che possano dimostrare che l'interesse di MO a tutelare AD e attraverso questi una consorteria mafiosa. Si contesta la configurabilità dell'aggravante mafiosa che richiede rappresentazioni e volontà analoghe a quella sinora esaminate ai fini del concorso esterno. In conclusione, il ricorso ripercorre quanto già affermato dall'altro difensore per smentire che possano esserci elementi di tale convergenza per giungere a all'affermazioni di responsabilità di MO per l'ipotizzato concorso esterno e per la violazione di segreti, essendo in presenza di circostanze già conosciute e che alcun danno avrebbero potuto arrecare alle indagini.
7. L'avvocato Luca Cianferoni propone ricorso nell'interesse di DO LE.
7.1.Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, e in particolare violazione degli artt. 36, 178 lett. a) e 179 c.p.p. per essere stata la sentenza emessa da collegio giudicante del quale faceva parte un giudice che avrebbe dovuto astenersi. Il Presidente del Collegio dr. Giacardi avrebbe dovuto astenersi perché in precedenza si era già occupato di processi, in funzione di consigliere a latere, l'uno riguardante l'associazione mafiosa "famiglia FA conclusosi con la condanna emessa dalla stessa sezione 48 quarta, il cui capo di imputazione conteneva espliciti riferimenti alla famiglie LE e AD In mancanza di astensione è stata proposta ricusazione, attualmente non decisa.
7.2.Violazione e falsa applicazione della normativa sulle tabelle di cui agli artt. 33 comma 2 e 178 lett. a) e 179, commi 1 e 2 c.p.p. r.d. 30 gennaio 1941, n.12, 598, ce 546 lett d) c.p.p. sull'assegnazione dell'appello AD alla Sez. IV della Corte d'appello di MI, in applicazione di criteri extra-ordinamentali; la sospetta ricaduta di tre su quattro appelli che atteneva all'inchiesta LE /AD, induceva i difensori a rappresentare al Presidente della Corte d'appello rappresentando l'anomala assegnazioni dei predetti processi sempre alla stessa sezione. a) In tale attuale articolazione il motivo di ricorso è stato esteso anche all'assegnazione del procedimento penale al G.I.P. Si rileva che ab origine il procedimento fu assegnato al GIP dr. AL, poi assegnato al Tribunale del riesame e pertanto si resa necessaria l'assegnazione del procedimento al dr. RI, come richiesto dalla dr.ssa Boccassini al presidente della dell'ufficio G.i.p. Ad avviso del ricorrente vi è stata una assegnazione extra ordinem e soltanto perché il dr. RI era già assegnatario di procedimenti connessi. Scelta che ad avviso del ricorrente è avvenuta per sollecitazione della DDA di MI. Si richiama l'art. 328 c.p.p. per sottolineare che il g.i.p. svolge funzioni garanzia e pertanto non può esserci alcuna interferenza del pubblico ministero nell'assegnazione del procedimento. Per la riassegnazione del procedimento trova applicazione l'art. 4 delle tabelle dell'ufficio g.i.p. di MI che attribuisce tale potere ala capo dell'ufficio con criteri automatici. Vi è illegittimità dell'intervento del Procuratore della Repubblica e altrettanto illegittimo e l'intervento del capo dell'ufficio che avrebbe dovuto in autonomia provvedere all'assegnazione. Per tal motivo si è verificata una nullità assoluta ex art. 33, 178 lett. a) e 179 c.p.p.. b) Violazione dei criteri tabellari inerenti alla violazione dei criteri tabellari inerenti l'assegnazione del processo in grado di appello. Censura identica a quella proposta dall'av.to Manlio Morcella, per UA RM, IA LE e RA AD.
7.3.Inutilizzabilità dei "brogliacci" relativi alle intercettazioni;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178 lett. b) c) c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c), 191, 192 e 546 c.p.p.. L'utilizzo dei brogliacci e non delle relazioni peritali ha determinato la nullità della sentenza.
7.4.Travisamento della prova ex art. 606 comma 1, c.p.p. per utilizzo nella sentenza di primo grado delle trascrizione informali della p.g. c.d. brogliacci, anziché la perizia, delle conversazioni telefoniche e ambientali.
7.5. Violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e di nullità e in particolare violazione degli artt. 268, 270 e 271 c.p.p. con riferimento alle intercettazioni 49 3 . telefoniche e ambientali disposte dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria nell'ambito di tre procedimenti specificatamente indicati ed inviate alla Procura della Repubblica di MI.Si tratta per il ricorrente di procedimenti diversi come affermato dal giudice di primo grado, e pertanto non può che operare l'art. 270 c.p.p. Si tratta di inutilizzabilità derivante dal mancato deposito ex art. 270, comma 2, c.p.p. di intercettazioni disposte in diverso procedimento per la mancanza nel processo ad quem degli atti e dei verbali delle operazioni svolte, per le intercettazioni. Atti che a tutt'oggi mancano.
7.6.Violazione di legge penale in relazione all'art. 416 bis c.p.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si è presenza di un motivo già sviluppato da altri ricorrenti per distinguere l'associazione VA rispetto a quella dei AD. Per il ricorrente non è ben comprensibile se l'inchiesta milanese si inserisca nel dibattito attuale che una consorteria mafiosa esiste a fronte di strutture famigliari operanti nel mondo economico che non facciano ricorso al metodo mafioso. Si trattano di profili he si pongono in contrasto con il principio di stretta legalità. Si pone in rilievo che con i motivi d'appello è dedotto che il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. si configura sul metodo mafioso e ciò sarebbe confermato dalle disposizioni processuali in tema di presunzione di pericolosità quanto all'applicazione e alla permanenza delle misure cautelari carcerarie. Rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado e a quella di conferma resa all'esito del giudizio d'appello, il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria, là dove da un lato, afferma ce il metodo mafioso caratterizza la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. e, dall'altro, poi lo ritiene inutile là dove la consorteria persegue scopi di condizionamento del voto nelle competizioni elettorali o il controllo elettorale. Il riferimento è alla posizione assunta dalla consorteria AD, rileva il ricorrente, nell'ambito della consultazione elettorale relativa allo svolgimento delle elezioni comunali cui ha partecipato DO LE. Per il ricorrente, gli elementi descritti in sentenza non provano e dimostrano l'esercizio del metodo mafioso. Metodo mafioso che deve caratterizzare non soltanto astrattamente l'associazione, ma anche la tipicità delle condotte del singolo e non è il caso di DO LE e degli attuali imputati. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello di MI illegittimamente sviluppa il proprio argomentare illogico sul metodo mafioso per rappresentarne comunque la sussistenza. Si riportano alcuni stralci della motivazione dai quali emerge l'aggiramento del metodo mafioso, in modo da configurare le finalità dell'associazione come elementi costitutivi della stessa. Si schematizzano i passaggi argomentativi della sentenza impugnata per dimostrare che l'evoluzione del metodo non comporta un elisione dello stesso, perché esso deve essere percepibile all'esterno. 50 Il ricorrente segue in una dimostrazione esegetica della fattispecie astratta e ne analizza i singoli contenuti anche riferibili alle circostanze aggravanti da interpretare nel senso del metodo mafioso, anche là dove tali consorterie si siano traferite in territori storicamente refrattari all'influenza mafiosa, della quale comunque deve dimostrarsi l'esistenza attuale dell'intimidazione. Al riguardo si richiamano sentenze di questa Corte che hanno annullato pronunce della Corte d'appello di MI fondato su una esegesi del tutto in contrasto con il principio di tipicità e tassatività degli elementi costitutivi( pp.41 e 42). E' da queste pronunce che discende la necessità di esteriorizzare il metodo mafioso, in territori non adusi al controllo e alla intimidazione dei quali vi deve essere una diretta percezione. a) La compenetrazione LE/AD costituisce l'impianto della sentenza d'appello, assunto del tutto congetturale che mutuato dalla sentenza di primo grado, che appare invece sensibilmente modificato dalla pronuncia di appello che perviene più che a una "consorteria unitaria" a una “alleanza mafiosa": compenetrazione che tra le famiglie che la Corte d'appello individua: nei matrimoni fra i componenti dei due nuclei;
nella c.d questione elettorale;
nell'accordo corruttivo AD-LL, del quale si sarebbero avvalsi anche i LE;
le cointeressenze in ambito societario. Profili che sono oggetto di specifica disamina nel ricorso e per giungere anche attraversa la disamina fattuale dei singoli aspetti. La disamina di tali aspetti conduce la difesa a rilevare l'assoluta illegittimità della struttura argomentativa della decisione della Corte d'appello, che in realtà sostanzialmente valorizza soltanto i legami matrimoniali, dal quale discende un'assoluta inconsistenza degli altri elementi che forniscono da una prospettiva associativa comune. Le conclusioni cui perviene la Corte dii merito ruotano attorno alla figura del tipo di autore, che individuano in IU AD, il cui modo di esprimersi connotano mafiosità, proprio perché egli avrebbe un back ground tipicamente mafioso. Si è in presenza dunque di vizi di logicità che si traducono in violazioni di principi di diritto fondanti del diritto penale. b) Ulteriore illegittimità della sentenza è ravvisata nella parte in cui si dà conto delle asserite minacce rivolte da DO LE nei confronti di NA e RA CA, suoi collaboratori nella gestione degli uffici di MI games, vicenda che si spiega in tutt'altra ottica riferibile al furto di monete per l'ammontare di 10.000 euro e alla quale invece la Corte d'appello dà un significato riconducibile all'intimidazione mafiosa che caratterizzerebbe DO LE. La lettura di tale vicenda esclude che la stessa possa inserissi e dar conto di un contesto mafioso. Altrettanto i rapporti tra DO LE e MB CI, sua commercialista, sono descritti in sentenza anche in base a quanto dalla stessa riferito nel corso del dibattimento circa l'atteggiamento da toni intimidatori e di velata minaccia, tanto inducono la stessa a confidarsi con il m.llo Abus della Guardia di Finanza. Una vicenda su cui si diffonde la sentenza 51 e che per il ricorrente non è tale da poter manifestare il metodo intimidatorio richiesto per la configurazione dell'art. 416 bis c.p. c) altro elemento posto in rilievo in ricorso è l'assenza di contatti di DO LE con la famiglia di origine, circostanza che rappresenta una illogicità manifesta delle argomentazioni della sentenza impugnata. Un argomento che è completamente trascurato e assertivamente minimizzato dai giudici di merito, nonostante esso rappresenti un dato significativo che esclude una partecipazione associativa di IU AD nonché i legami delle due famiglie LE-AD. In questo contesto il ricorso descrive i punti essenziali del percorso dei due coniugi DO LE e IA CE AD che denota appunto la contiguità con la famiglia di origine. In conclusione sono descritti argomenti importanti per la ricostruzione dei fatti, totalmente trascurati dai giudici di merito. d) Altro aspetto trattato è quello della presunta appartenenza mafiosa della famiglia AD. Si descrivono in ricorso i passaggi significativi sviluppati dalle sentenze di merito, mettendone in evidenza l'inadeguatezza, quali gli asseriti contatti di IU AD con la famiglia CO e il coinvolgimento dello stesso nell'indagine "Meta", a cui è seguita l'archiviazione. Si tratta di circostanze che non riguardano affatto DO LE, anche se la Corte d'appello le utilizza per dimostrare la mafiosità dei LE. Gli argomenti sviluppati al riguardo sono inconferenti con i temi del processo che sono quelli dell'esistenza di un'associazione mafiosa di cui farebbero parte i LE e i AD, che sarebbe operante in Lombardia dal 2007. Peraltro, il territorio interessato da tali consorterie mafiose non avrebbe nulla che vedere con quello in cui si sviluppano le vicende rappresentate dalla sentenza impugnata;
territorio rientranti nella regione Lombardia e oggetto di accertamento avrebbe dovuto essere il metodo mafioso manifestato in tale ambito dalle asserite associazioni. La circostanza che i presunti associati mantengono contatti con la terra di origine non ha rilievo, altrimenti si configurerebbe un presunto status di un soggetto, sganciato dalla sua presenza in un territorio e incriminabile ovunque si trovi e) La questione della permanenza dell'associazione LE/AD, Al riguardo, si richiama la recente sentenza della seconda sezione penale che si è pronunciata sul reato associativo che vedeva quali imputati IA LE, RA AD RA e RT LE, sentenza che ha censurato la sentenza della Corte d'appello di MI in ordine alla data di inizio della permanenza dell'associazione in oggetto, annullando sul punto la sentenza e affermando in motivazione, della quale sono riportati stralci in ricorso, che l'organizzazione LE ha sicura e costante manifestazione successivamente all'ottobre del 2008. 52 : Argomento importante ai fini del presente giudizio che colloca temporalmente t l'associazione, nei territori indicati, operante quantomeno dal 2007 ad oggi. Mediante un percorso argomentativo fondato sull'assunto delle decisioni di merito, la difesa deduce che tale elemento temporale non potrebbe che essere esteso anche a coloro per i quali gli indici del metodo mafioso non sono riconoscibili all'esterno. Tutte le vicende riferibili al cd. gruppo AD sono successive al 2007: la vicenda elettorale risale al maggio 2009; il patto corruttivo LL-AD risale anch'esso al 2009. Si elencano gli altri capi di imputazione che risalgono a periodi ricompresi tra l'ottobre 2009 e sino al 2011. Gli unici periodi anteriori sono quelli a cui si fanno risalire i contanti presuntivamente tenuti con la famiglia CO a Reggio Calabria dal 2007. Nella sentenza impugnata si fa riferimento ai fatti relativi all'indagine c.d. Meta, archiviata a Reggio Calabria e della quale non si dà alcuna evoluzione nella sentenza impugnata. Ne discende che tali fatti non hanno nulla a che vedere con l'associazione in territorio Lombardo. Illegittima quindi sarebbe la retrodatazione dal 2007. 7.7.Violazionde legge in relazione al comma 6 dell'art. 416 bis c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione. Si censurano le argomentazioni relative all'aggravante in parola, sebbene la Corte d'appello ne parli rilevando che il Tribunale non ha apportato il relativo aumento di pena: un argomentare illogico là dove riferisce che tutte le attività economiche gestite dal sodalizio LE -AD (ristoranti, bar, gestioni e noleggio di slots machine e investimenti immobiliari) sono state finanziate tutto o in parte con i proventi di usura, estorsioni nonché dalla gestione fraudolenta delle slots machines. Un primo punto posto dalla difesa in rilievo è che le estorsioni e usure non riguardano la famiglia AD, peraltro è eluso il dato secondo cui la famiglia AD ha iniziato la propria attività economica di slot machine successivamente all'anno 2004, mentre le attività commerciali indicate dalla Corte d'appello, sono acquisite anteriormente mediante finanziamenti leciti. Ne discende che tali armenti comprometto la sussistenza dell'aggravante.
7.8. violazione di legge in relazione agli artt.110, 319, 321 c.p., nonché vizio di motivazione. La vicenda riguarda la corruzione dei finanzieri dei si è protratta sino al 2009, ascritta a DO LE, in concorso con IU e RA AD e IA LE. Il patto corruttivo è stato ammesso da IU AD e UI MO, i quali hanno ricostruito i fatto escludendo ogni coinvolgimento di DO LE. Mentre la Corte coinvolge altri nella vicenda con una motivazione che rileva un travisamento della prova, fondandosi su una sola conversazione intercettata. Peraltro, si rileva che da un lato la Corte ritiene attendibile quanto riferita da corrotto e corruttore, anche al coinvolgimento degli altri tre finanzieri;
dall'altro smentisce tale attendibilità là dove si parla di coinvolgimento di altri e in particolare di DO LE;
quanto 53 a questi ultimi non vi riferimento alcuno alle condotte loro scrivibili, ne vi sono elementi che diano conto di un concorso morale.
7.9. Violazione di legge quanto alla ritenuta aggravante dell'art.7 legge 203 del 91. Rispetto alla motivazione del giudice di merito, si osserva dalla difesa che non vi può essere un mero automatismo, bensì è necessario porre in rilievo gli elementi che rendono configurabile l'aggravante; elementi che riguardano LL perché non poteva avere conoscenza dell'ambiente in cui operavano i LE e AD. L'aggravante in parola richiede un dolo specifico nella sua formulazione sul quale non si è argomentato nulla.
7.10. Violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con motivazione assertiva e priva di ogni riferimento a dati oggettivi e non può essere giustificato dal fatto che l'imputato non abbia scelto di collaborare con la giustizia. 7 bis.
1.Motivi nuovi presentati dallo stesso difensore con i quali si denuncia la violazione dell'art. 7 CEDU, 25, comma 3, della Costituzione e 2 c.p. in relazione all'art. 416 bis c.p.. L'attenzione è posta alla recente senza CEDU Contrada e all'ordinanza del primo presidente della corte di cassazione 28 aprile 2015 avente a oggetto la rimessione alla Sezioni unite di questioni inerenti la configurabilità del metodo mafioso. Il motivo di ricorso si sviluppa su quanto già ampiamente argomentato con il ricorso principale, approfondendo ulteriormente i temi relativi al metodo mafioso nelle sue prospettive evoluti che si porrebbero in contrasto anche con i principi di tassatività delle norme incriminatrici e al divieto di retroattività. 7bis.
2. Violazione di legge in relazione al comma 3 dell'art. 416 bis c.p.. . L'argomento del "metodo mafioso" è stato già ampiamente sviluppato nei motivi di ricorso e qui ulteriormente è approfondito, con il richiami di giurisprudenza e di dottrina e il reiterato richiamo all'invocata ordinanza del primo Presidente della Corte. Attualità dei temi affrontati dal ricorso e posti all'esame della giurisprudenza di legittimità.
7.bis.
3.Violazione di legge in relazione al capo 1), sempre in relazione al comma 3 dell'art. 416 bis c.p. Necessità di un confronto con l'imputazione a carco di DO LE, come tratta nella sentenza impugnata, e l'imputazione nella sentenza Sez. VI,10 aprile 2015, n. 24536, Buzzi/Carminati. Anche qui, oggetto di disamina sollecitata dalla difesa, sulla diversità delle ipotesi interpretative che possono trovare agganci e riscontri in elementi processuali, ritenuti non esistenti nell'attuale vicenda processuale.
7.bis 4. Violazione di legge in relazione al capo 1): alcune riflessioni sull'abbreviato AD, Sentenza Sez. I, 4 marzo 2015 n. 27231 e Sentenza Sez II, 13 ottobre 2014, n. 678. Vi è una ampia descrizione delle due decisioni richiamate.
7.bis 5.Violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p. nonché vizio di motivazione e travisamento della prova avente a oggetto la conversazione telefonica 23 maggio 2009 tra RA AD e RT LE. 54 Trattasi di ulteriore approfondimento del tema del corretto inquadramento giuridico del metodo mafioso, mettendo in evidenza l'assoluzione di IA LE dal reato associativo. Inoltre, la sentenza LE indica l'emersione del metodo mafioso nel 2008, mentre la sentenza della Corte d'appello impugnata fa riferimento all'anno 2007. Temi già posti all'esame di questa Corte con il ricorso. Si riportano alcuni stralci della sentenza impugnata circa i rapporti di famiglia e di amicizia tra LE e AD e alla presenza dei CO al matrimonio di RA AD e IA LE 7.ter. Motivi nuovi presentati dall'avv.to RA Calabrese e l'avvocato Cianferoni nell'interesse di DO LE con i quali si deduce: 7 ter.
1. Violazione in relazione agli artt. 111, commi 2 e 4 cost. e 6 comma 1 primo periodo;
dell'art. 33 c.p.p, 178 lett. a) e 19 c.p.p. per la mancata dichiarazione di nullità da parte della Corte d'appello di MI della sentenza del Tribunale nel cui motivazione sono stati riversati contenuti di intercettazioni difformi rispetto alla trascrizione dei periti e di prove costituite inammissibilmente dai brogliacci di PG, evidentemente contenuti nel solo fascicolo del pubblico ministero. La sentenza impugnata è pertanto è affetta da nullità assoluta, per violazione delle disposizioni innanzi indicate, per avere privato la difesa di un grado di giudizio, quello dedicato alla discovery e al contraddittorio, nel contesto della più ampia istruttoria dibattimentale. In via gradata, si eccepisce nullità intermedia di cui all'art. 178 lett c) e 180 c.p.p. per avere violato il diritto di difesa, non trattandosi di atto incluso nell'elenco tassativo previsto dall'art. 431, comma 1 lett. a), h) o di atto alla cui acquisizione al fascicolo per il dibattimento le parti abbiano prestato consenso. La questione è già stata posta da altri ricorrenti ed esposta, anche sotto il profilo della terzietà del giudice rispetto alle posizioni assunte dal pubblico ministero e ala violazione di norme verificatesi nell'indagine. Qui si insiste sulla nozione di atti irripetibili. 7 ter.
2. L'odierno procedimento è stato assegnato a una Sezione della Corte d'appello di MI, in evidente contrasto e violazione dei criteri tabellari. Si eccepisce ex artt. 178 e 179 c.p.p. la nullità di tutto il giudizio di appello per il mancato rispetto dei criteri tabellari previsti ex lege e per la violazione del principio costituzionale e comunitario del divieto di distogliere l'imputato dal giudice naturale precostituito per legge. Anche qui si tratta di motivo già proposto da altri ricorrenti e proposto anche nel ricorso principale e illustrato nei termini prospettati circa la costituzione ad hoc per decidere una o più cause precise, distogliendo giudici di altri collegi. 7 ter.
3.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.416 bis, comma 1, c.p.. Anche qui si tratta di temi già posti da altri ricorrenti all'esame di questa Corte circa il F tempus comissi delicti e all'esistenza di una precedente pronuncia di archiviazione e la diversa configurazione del "metodo mafioso" posta a base della decisione dei giudici d'appello. 55 7 ter.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 416 bis c.p. di mancata emarginazione dei criteri di differenziazione tra concorso esterno e concorso esterno nell'associazione mafiosa. Il ricorrente pone in rilievo che la condotta di DO LE in base alla sua marginalità rispetto alla consorteria criminale potrebbe essere diversamente qualificato come concorso esterno, e non dunque membro non "stabile" sempre là dove si provi l'esistenza di contributo causale e la consapevolezza di interagire con le condotte altrui.
8.LE Di IO, difeso dall'avv.to IO Finelli, propone ricorso e deduce:
8.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla frattura tra fatti esteriori riferibili alla collusione e le condotte univoche di concorso nel delitto di corruzione. Violazione dei criteri legali di valutazione della prova ex artt. 111Cost., 192, commi 1, 2 e 3, 546 comma 1, lett. e) c.p.p. i relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p.. Per il ricorrente, a fronte di una articolata motivazione circa la mancanza di riscontri e la • inattendibilità di LL sulla ricostruzione complessiva dei fatti nonché di quanto riferito dai dirigenti dei monopoli e del Capitano della Guardia di Finanza circa la diminuzione e le modalità dei controlli, la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero, riformando ex actis la sentenza di assoluzione e condannato i tre marescialli chiamati in correità da LL. Ad avviso del ricorrente, nella sentenza impugnata si dà per scontato che AD avrebbe confermato le dichiarazioni di LL circa la consegna della lista dei locali in una busta contenente danaro raccomandano il fratello RA AD di chiedere a LL informazioni su eventuali indagini in corso. Quest'ultima potrebbe essere la chiave di lettura : della corruzione di LL e non già quella dei controlli non eseguiti, dei quali agli atti vi è smentita. Non vi sono elementi di prova che possano riscontrare una fantomatica lista che, secondo la difesa, risulta essere stata smentita da ciò che hanno riferito in particolare i funzionari degli uffici dei Monopoli. Per il ricorrete, il racconto di LL circa la consegna del danaro altri tre colleghi Di IO, OT e SI è completamente smentito sia quanto ai tempi che alle modalità. Nel ricorso sono elencati gli elementi richiesti dalla giurisprudenza affinché una chiamata r in correità possa riscontrata. Quanto riferito da LL, per il giudice di appello è nella mancanza di ogni diversa alternativa alla chiamata in correità, il cui primo dato di rilievo è il racconto del suo ravvedimento all'amico e collega Di IO.
8.2.Violazione di legge in relazione all'art. 533 comma i c.p.p. poiché non vi è prova al di là di ogni ragionevole dubbio circa l'attendibilità di LL e per l'affermazione di responsabilità del correo Di IO.
8.3. Violazione di legge e difetto di motivazione sia sul diniego delle attenuanti generiche che per il riconoscimento dell'aggravante mafiosa. Le attenuanti generiche sono state negate per la gravità dei fatti e l'aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991, motivazioni assertive e CANG prive di idonea giustificazione. F 56 : 9 AN SS, difeso dagli avvocati Cristina e PP Arianna, deduce:
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 581 lett. a) e c), 591 lett. c) 597 comma 1 c.p.p.. Per il ricorrente, l'appello del pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché è una mera riproduzione di quanto richiesto al tribunale che ha disatteso l'affermazione di responsabilità dei tre finanzieri di Di IO, OT e SI. A fronte della netta smentita del Tribunale sulla discrezionalità dei finanzieri come emerso dall'istruttoria dibattimentale, non si è tenuto conto affatto delle argomentazioni del giudice di primo grado secondo cui tale discrezionalità era inesistente per essere stata smentita dai funzionari del Monopolio. ! Per il pubblico ministero e la Corte d'appello, che ne ha accolto le conclusioni, l'unica certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, è la corruzione dei tre finanzieri.; una regola di giudizio non correttamente applicata, perché la chiamata in correità è rimasta priva di riscontri, come ha adeguatamente motivato il giudice di primo grado senza smentita alcuna da parte del giudice d'appello; mancanza di riscontri che il ricorrete elenca. Unico riscontro è il prezzo della corruzione da attribuirsi al solo LL, non essendoci elementi che possano coerentemente giustificare l'avvenuta distribuzione tra i correi. L'incontro del 14 ottobre 2009, tra i finanzieri, è diversamente ricostruito dalla difesa secondo cui è logico ritenere che, non della distribuzione di danaro si dovesse parlare, bensì LL che LL non può che dire la verità su quanto accaduto la mattina del 14 ottobre in Procura, mentre non avrebbe potuto evitare di aggiungere una sua verità per giustificare la chiamate in correità dei tre finanzieri. Quanto al racconto di Di IO, la Corte d'appello valorizza soltanto la descrizione di ciò che ebbe a riferire LL "con gli occhi lucidi" di aver deciso due giorni addietro di raccontare o tutto. E' questo l'elemento di riscontro per il giudice d'appello, senza però tenere conto che le verità sono due contrapposte l'una di LL e l'altra di Di IO e gli altri due finanzieri che : contestano tutto. . Ad avviso del ricorrente, il pubblico ministero ha proposto impugnazione sollo per il delitto di corruzione e non anche per l'autonomo delitto di collusione, mancando ogni richiamo nell'atto di appello. Ciononostante, la Corte d'appello ha affermato la responsabilità per entrambi i reati violando il principio devolutivo.
9.2. Erronea applicazione delle norme in tema di valutazione della prova e dell'art. 533 comma 1 c.p.p.. Si ripercorre la scelta del Tribunale, ritenuta corretta dalla difesa per essere ricostruita in base a tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, mentre la Corte d'appello accetta in termini acritici la ricostruzione del pubblico ministero.
9.3.Vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e) e 192, commi 1 e 3 c.p.p.. Il contestato iter della Corte d'appello costituisce una omessa motivazione che incide sulla totale illogicità della motivazione 9.4.Violazione di legge per mancata nuovo esame del dichiaranti e testi, come richiesto dalla dall'art. 6 della CEDU e art, 603 e 533 comma 1 c.p.p.. 57 Ricezione solo dell'appello del pubblico ministero, senza risentire i testi esaminati in primo grado che, quali funzionari dei Monopoli, chiarito l'asserita riduzione dei controlli e posto in discussione il narrato di LL. :
9.5.Violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e all'esclusione dell'aggravante mafiosa. 10.L'avv.to RA Arata, difensore di OT LE, deduce: 10.1 Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato LE OT anche in violazione del principio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 533 c.p.p anche in relazione all'art.6 della CEDU. Ad avviso della difesa, a fronte di una pronuncia di assoluzione fondata su una esaustiva motivazione, il giudice d'appello su impugnazione del pubblico ministero ha riprodotto le considerazioni del pubblico ministero è condannato LE OT per corruzione, utilizzando ex actis la chiamata in correità di UI LL. Si deduce violazione dei principi di immediatezza e del contraddittorio, poiché prima di riformare una sentenza di assoluzione in condanna sarebbe stato oltre che utile anche necessario risentire nonché gli altri testi che ne han smentito la ricostruzione circa gli interventi in favore dei AD per non pagare diritti di Monopolio, per verificare la soluzione raggiunta dal primo giudice. 10.2. vizio di motivazione della sentenza impugnata per radicale travisamento delle prove dovute alla ritenuta sussistenza di riscontri interni ed esterni alla chiamata in correità di UI LL. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art.192 comma 3, c.p.p. con riferimento alla ritenuta erronea sussistenza di riscontri esterni alla chiamata in correità,; riscontri che la difesa ritiene del tutto mancanti. L'accusa è fondata sul presupposto che la pattuglia dei finanzieri avesse discrezionalità nell'individuare chi sottoporre a controllo e avrebbe evitato di effettuarli negli esercizi ove erano istallati gli impianti di AD o comunque avrebbe informato prima di effettuarli e poi avrebbe informato, tramite LL, i AD di eventuali procedimenti penali a loro carico. Tale accordo, finalizzato a evitare controlli alle slots irregolari, è stato confermato da IU AD il 30 dicembre 2011, e poi il 24 settembre 2012 in dibattimento anche da UI LL che era stato già sentito dieci giorni prima dal pubblico ministero. Le ipotesi d'accusa sono state smentite all'esito del dibattimento, riducendosi solo alla generica accusa di avere evitato a sottoporre a controlli gli esercizi commerciali in cui erano installate le slots machines : di AD. Ne discende che la sentenza della Corte d'appello è smentita da quanto acquisito in sede di dibattimento. 10.3.Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della chiamata del coimputato UI LL, anche avendo riguardo alle modalità con cui la stessa è stata posta in essere;
violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 112 comma 3 c.p.p. con : 58 riferimento alla ritenuta erronea sussistenza di riscontri interni ed esterni alla chiamata in correità del m.llo LL anche con riferimento ai contenuti del rapporto tra luigi LL e IU AD 11. Tale è la sintesi dei motivi di ricorso enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.. Considerato in diritto 1.I ricorsi di AE NI, VI GL, VI PP GL, RA AD, IU PP AD, UI LL, RA MO, DO LE sono infondati. Mentre sono fondati i ricorsi di IA LE, LE Di IO, AN SS e LE OT.
2.Le questioni preliminari. Preliminarmente, la Corte d'appello ha disatteso le questioni processuali poste dai difensori degli imputati a fronte delle quali va rilevato che le medesime eccezioni sono state, in questa sede di legittimità, riproposte negli stessi termini nonostante siano state correttamente risolte, sia quanto agli accertamenti in fatto effettuati che per le soluzioni in diritto risolte: a) l'eccezione di nullità per incapacità del Collegio designato, in base a criteri tabellari non definiti che non avrebbero garantito la predeterminazione del giudice, è infondata poiché è l'art.33 c.p.p. che esclude al riguardo ogni invalidità. La generale operatività dell'art. 33, comma 2, c.p.p., secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni "extra ordinem", caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice "ad hoc", situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge (Sez. I, 30 marzo 205, dep.12 aprile 2005, n. 13445). Ne discende che l'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex art. 33, comma primo, e 178, comma primo, lett. a) c. p. p., solo in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, mentre resta priva di rilievo processuale la semplice inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter R.D. n. 12 del 1941, ord. giud.( Sez.VI, 4 maggio 2006,dep. 5 ottobre 2006 n. 33519). La Corte costituzionale ha dichiarato l'infondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, c. p. p.; norma secondo cui "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni", oltre che "sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi", anche quelle "sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e G 59 9 5 giudici". Il Giudice delle leggi ha affermato che "il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarità della funzione, il legislatore ha collegato la nullità degli atti (Corte cost. 1998 n. 419). Corretta, dunque, la soluzione giuridica della Corte d'appello. La questione, peraltro, non può riguardare anche il motivo dedotto dalla difesa di DO LE quanto alla mancata astensione del Presidente del Collegio dr. Giacardi per avere precedenza già trattato processi, in funzione di consigliere a latere, l'uno riguardante l'associazione mafiosa "famiglia FA conclusosi con la condanna emessa dalla stessa sezione quarta, il cui capo di imputazione conteneva espliciti riferimenti alla famiglie VE e AD, rispetto alla quale va osservato che l'astensione, al pari della ricusazione, non incide affatto sulla capacità del giudice e non può determinare invalidità del processo e dei provvedimenti . pronunciati. Peraltro, la questione posta è stata anche risolta dai giudice di merito i quali prima . di definire i processi hanno atteso la definizione dei procedimenti incidentali di ricusazione. La infondatezza, inoltre, non può che essere estesa all'ulteriore rilievo relativo : all'assegnazione del procedimento al giudice per le indagini preliminari. In particolare, ab origine il procedimento era trattato dal GIP dr. AL, nelle more trasferito al Tribunale del riesame. Per tale ragione, vi fu riassegnazione al dr. RI. La circostanza che vi sia stata una espressa richiesta in tal senso della dr.ssa Boccassini al presidente della dell'ufficio G.i.p. non ha alcun rilievo ai fini di eventuali invalidità, non essendo stata dedotta alcuna violazione tabellare o violazione di legge, tale da fra ritenere extra ordinem tale assegnazione, peraltro correttamente poi disposta poiché il dr. RI era già assegnatario di procedimenti connessi. b) quanto all'eccezione del bis in idem ex art. 649 c.p.p., come correttamente rilevato dalla Corte d'appello è infondata per la non operatività dei divieti posti dall' art.414 c.p.p. Non è infatti richiesto il decreto di autorizzazione di riapertura delle indagini nel caso in cui siano riattivate da una ufficio del pubblico ministero territorialmente diverso rispetto quello che ha richiesto è ottenuto l'archiviazione: archiviazione è stata richiesta e ottenuta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, mentre le indagini sono state poi riaperte dalla . Procura di MI. Gli ulteriori rilievi attengono a profili di merito correttamente risolti dal giudice d'appello con il giusto rilievo che si tratta di indagini sviluppate in diversi ambiti di investigazione anche se l'associazione risulta essere "una sola", della quale si è accertato che i partecipi coincidono con i componenti di "due famiglie", legate da vincoli parentali e di comune "affarismo" criminale;
lo "spezzettamento" del procedimento in diversi "tronconi", dovuto essenzialmente alla diversità dei riti prescelti dagli imputati, non ha inciso sulla completezza dell'accusa . 60 relativa al delitto associativo che da conto della "intera compagine", così escludendo ogni vulnus al diritto di difesa, a differenza di quando dedotto con i motivi d'appello; c) quanto ai profili proposti in relazione all'art. 603 c.p.p., anche qui si è in presenza di profili di merito relativo a scelte rimesse alla Corte d'appello sulla necessità o meno di dar corso alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Peraltro, il giudice d'appello ha correttamente risolte le questioni poste al suo esame come sintetizzate in narrativa;
d) Infondate le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, in relazione ai diversi profili già proposti al giudice di primo grado e correttamente respinti;
questione riproposte in sede d'appello senza considerare le ragioni esposte nella relativa ordinanza e, come tali, da ritenersi inammissibili. In ogni caso, il giudice d'appello riproduce le singole questioni poste dalle difese di IU PP AD e VI PP GL e da altri ricorrenti, dirette a eccepire l'inutilizzabilità di intercettazioni ambientali e telefoniche "derivate" rispetto alle quali va rilevata la manifesta infondatezza della questione così come dedotta. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che per le prova, non sussiste l'inutilizzabilità derivata qualora siano disposte intercettazioni all'esito di intercettazioni inutilizzabili, in quanto ciascun . decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi, correttamente adottati e che, pertanto, non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile(Sez. I, 6 marzo 2008, dep.25 marzo 2008, n. 12685; Sez. I, 2 marzo 2010,dep.27 aprile 2010, n.16293; Sez. V, 5 novembre 2010, dep.10 febbraio 2011, n. 4951). Ne discende che la questione è stata complessivamente risolta in termini corretti dalla Corte d'appello. Al pari infondata, alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità, l'inutilizzabilità, eccepita della difesa di VI PP GL ex art. 103, comma 5, c.p.p., relativa alle conversazioni con l'avvocato SI, perché si tratta di conversazioni avvenute presso il carcere di Carinola non attinenti ad attività difensiva al pari di quelle successive, tutte relative ai reati per i quali il predetto avvocato è stato indagato. L'art. 103, comma 5, c.p.p., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato e comunque che non riguardo la tutela delle garanzie difensive (Sez.VI, 16 giugno 2003,dep. 17 settembre 2003, n. 35656;Sez. VI, 3 giugno 2008,dep.10 ottobre 2008, n.38578). Ulteriori eccezioni, già respinte dal Tribunale, sono state riproposte al giudice d'appello dalle difese di RA AD, IA LE e AF MI per le intercettazioni : "perfezionate" illegittimamente in Questura, oltre che in Procura, nonché dalle difese di ва 61 DO LE e IU PP AD circa la mancata registrazione delle conversazioni intercettate negli uffici di Procura di Palmi e Reggio Calabria, effettuate illegittimamente negli uffici della Questura. Per la Corte di merito, la documentazione acquisita conferma la legittimità delle operazioni eseguite "tecniche", come già affermato dal giudice di primo grado. Gli organi di polizia sono stati legittimamente delegati all'ascolto “remotizzato", con specifico provvedimento del pubblico ministero;
mentre le registrazioni sono state effettuate con il sever esistente presso gli uffici di Procura e con segnale cd. "rimbalzato" trasferite agli uffici di polizia delegati, che ben possono procedere alle operazioni di "ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Le verifiche effettuate dal Tribunale, circa la legittimità del intercettazioni disposte dal pubblico ministero in data 13 dicembre e poi convalidate il giorno successivo dal g.i.p., son state riesaminate dal giudice d'appello che ne ha rilevato la regolarità, confermando il rigetto delle relative eccezioni. Inoltre, la Corte di merito ha ripercorso le modalità delle intercettazioni effettuate, mediante “remotizzazione" delle operazioni, con gli impianti della Procura di Reggio Calabria presso gli uffici della Questura di MI, condividendo anche qui le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale che ha chiarito l'equivoco insorto all'esito delle dichiarazioni rese, in sede di esame : testimoniale, dalla dr.ssa CI circa le operazioni di "registrazione" avvenute presso la Questura di MI. Equivoco risolto nel senso che il riferimento era alla “remotizzazione” e non alla "registrazione" delle intercettazioni, regolarmente "registrate" negli uffici di Procura e poi “remotizzate", mediante server, alla Questura di MI, ove erano ascoltate, trascritte e verbalizzate, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è la “registrazione" unica operazione che deve essere effettuata negli uffici di Procura, quale condizione imprescindibile di utilizzo delle intercettazioni. . Le modalità descritte rispettano, come affermato dalle Sezioni unite, le condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione che, sulla - base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una . memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli - uffici della polizia giudiziaria. La Corte ha ulteriormente precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di : 2 "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali (Sez. un., 26 giugno 2008,dep.23 settembre 2008, n.36359). Co 62 Altrettanto prive di fondamento sono, ad avviso della Corte d'appello, le eccezioni della difesa di RA AD, IA LE e AF MI e VI PP GL con le quali si pone in rilievo che il giudice per le indagini preliminari ha prorogato le intercettazioni per un periodo ulteriore di venti giorni, rispetto alla richiesta di proroga del pubblico ministero di dieci o, in alcuni casi, di dodici giorni;
in tal modo per la difesa sarebbero stati acquisite intercettazioni inutilizzabili. Al riguardo, vi è stata integrale condivisione delle conclusioni raggiunte dal Tribunale che, dopo una specifica riesame degli atti, ha precisato che si è trattato inequivocabilmente di mere sviste del gip, tenuto conto che le proroghe precedenti e quelle successive sono state sempre di venti giorni, e l'indicazione di dieci giorni, riguardante solo tre provvedimenti intermedi, non trovava alcuna giustificazione, se non in una mera svista dovuta alla “urgenza e alla mole" delle richieste. Conclusione al pari raggiunta per l'erronea indicazione dei reati "di cui agli art.73 e 74 DPR n. 309 del 1990", contenuta in un solo provvedimento di proroga;
provvedimento che in premessa riportava i dati corretti della richiesta di proroga e nel dispositivo, per un errore dovuto alla riproduzione di uno schema base, veniva riportato il riferimento a reati mai contestata ai AD. Anche ulteriori errori materiali, correttamente rilevati ancora con riferimento alla durata, non possono che essere privi di rilievo, tenuto conto che le proroghe per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.p. non possono, in virtù di esplicito disposto normativo, non può essere inferiore a venti giorni (art. 13, comma 2 legge n. d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203.). Altrettanto, priva di rilievo, per la Corte di merito, è altra eccezione riguardante la proroga concessa da un g.i.p. che, quale sostituto del titolare del procedimento, ha integrato il provvedimento di proroga anche con " correzioni a mano", scambiando i nomi dei AD, pur riportando i numeri delle utenze 3 intercettate in termini corretti. Le valutazioni del Tribunale, poi condivise dalla Corte d'appello, sono da condividere nel loro sviluppo argomentativo, poiché risolvono le questioni poste con aspetti che presentano : essenzialmente risvolti fattuali concernenti irregolarità nella stesura dei provvedimenti. • Al riguardo, va però rilevato ulteriormente che i ricorrenti non hanno indicato in modo specifico e puntuale, agli effetti della dimostrazione dell'interesse concreto che deve supportare il motivo di gravame, l'incidenza probatoria attribuita, nei loro confronti, dalla sentenza impugnata alle conversazioni di cui hanno contestato l'asserita legittimità e inutilizzabilità della corrispondente captazione, in tal modo incorrendo nel vizio di genericità nella misura in cui non . hanno adeguatamente indicato gli effetti favorevoli, per le loro rispettive posizioni processuali, che deriverebbero dalla dedotta dichiarazione di inutilizzabilità della prova, ne discende che le censure dedotte sono inammissibili (Sez. I, 4 marzo 2015, dep.30 giugno 2015, 27231). Ultima eccezione di IU PP AD, RA AD, IA LE, AF NI e DO LE è di aver riportato in sentenza contenuti di intercettazioni difformi rispetto alle trascrizioni dei periti e di prove costituite dai brogliacci redatti dalla polizia . giudiziaria. Al riguardo, la Corte di merito ha rilevato che si tratta di corretta valutazione 63 probatoria della quale terrà conto esclusivamente del testo delle intercettazioni captate. Si è in presenza, per vero, di deduzioni non fondate alle quali la Corte d'appello ha correttamente risposto. La perizia di trascrizione delle intercettazioni sono operazioni non di carattere "valutativo", bensì "descrittive" e ciò esclude che la trascrizione possa essere assimilata a una perizia e il riferimento ai brogliacci non realizza una violazione di legge. Al riguardo, si è così anche espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la prova è costituita dalle "bobine", sicché è irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità, la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni (Sez. II, 19 giugno 1992,dep.1 novembre 1992, n. 11124). Ne discende che la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico- scientifico e l'attività di trascrizione è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa;
pertanto, il rinvio dell'art. 268, comma settimo c.p.p. all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Ciò comporta che non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire una questione di fatto relativa alla mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate (Sez. I, 6 febbraio 2007,dep.22 febbraio 2007, n.7342; Sez. I, 14 gennaio 2010,dep. 28 gennaio 2010, n.3649). Ultima censura in tema di intercettazioni è quella della violazione della violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e di nullità e in particolare violazione degli artt. 268, 270 e 271 c.p.p. con riferimento alle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte : dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria nell'ambito di tre procedimenti specificatamente indicati ed inviate alla Procura della Repubblica di MI. La censura è manifestamente infondata. Come emerge dalla sentenza di merito e peraltro dalle stesse deduzioni difensive, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha trasmesso gli atti di indagini ha alla Procura di MI trattandosi di attività investigativa collegata ex art. 371 c.p.p.. La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che in tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, c. p. p., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, né tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (Sez. III, 23 settembre 2014,dep.18 dicembre 2014, n. 52503; Sez. II, 1 aprile 2015,dep.13 maggio 2015, n.29730). 64 e) Ultima questione processuale posta è l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria MI. L'eccezione è generica, non specificando le ragioni per le quali la questione sarebbe fondata e neanche se tempestivamente e come dedotta nei giudizi di merito. La manifesta infondatezza della questione è evidente perché il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha trasmesso ex art. 371 c.p.p. per collegamento investigati gli atti alla Procura di Milan, autorità giudiziaria che ha proseguito l'attività e individuato gli elementi di radicamento in quel territorio dell'associazione.
3. Le condotte criminose e la ricostruzione del fatti. Esaurito l'esame delle questioni preliminari - non solo specificamente esposte dai giudici di merito, ma anche da entrambi risolte correttamente in applicazione della giurisprudenza di legittimità i temi da affrontare, entro i limiti delle attribuzioni che l'ordinamento riconosce a - questa Corte di legittimità, hanno a oggetto le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello mediante autonome e rigorose valutazioni degli elementi di prova. Le deduzioni proposte si rilevano pressoché quali mere riproduzioni delle censure di poste con i motivi d'appello, rispetto alle quali la Corte d'appello, condividendo gli argomenti del giudice di primo grado, le ha correttamente ritenute infondate. È inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, c. p. p. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. II, 8 febbraio 2013,dep. 23 maggio 2013, n. 22123). Va anzitutto posto in rilievo che la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, l'impostazione della struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le : censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. III, 16 luglio 2013,dep. 4 novembre 2013, n. 44418). L'integrazione tra le due motivazioni si realizza non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. III, 1 dicembre 2011,dep.12 aprile 2012, n. 13926). In narrativa sono state, esposte le ragioni delle decisioni di merito cui ha fatto seguito l'esposizione dei motivi di ricorso. Il raffronto dei motivi di ricorso con la complessa struttura argomentativa delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado esclude che vi siano i dedotti travisamenti 65 : della prova, da parte della difesa di MO e di altri imputati che non hanno condiviso la ricostruzione dei fatti operata pressoché all'unisono da entrambi i giudici di merito. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di travisamento della prova non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione ( Sez. I, 19 ottobre 2011, dep.5 novembre 2011, n.41738). Orbene, le due decisioni quella di primo grado e quella d'appello, come illustrate in narrativa, sono congruenti e coerenti con gli atti processuali richiamati nell'articolazione delle argomentazioni svolte e non denotano manifeste contraddittorietà tali da configurare il dedotto travisamento della prova, bensì denotano solo un dissenso ricostruttivo volto a escludere la sussistenza dei fatti oggetto di puntuale imputazione.
3.1.La piattaforma probatoria è essenzialmente costituita dai risultati delle conversazioni intercettate e dai contenuti degli sms trasmessi per tempestive comunicazione. Anche qui, non può che riaffermarsi che il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri di logica ed alle massime di esperienza (Sez.VI, 15 novembre 1993,dep. 26 gennaio 1994, 861; Sez. VI, 8 gennaio 2008,dep. 30 aprile 2008, n. 17619; Sez. un. 26 febbraio 2015,dep. 28 maggio 2015, n. 22471). Ai fatti oggetto delle imputazioni, accertati all'esito della complessa attività di indagine e di formazione della prova all'esito dell'istruttoria dibattimentale, tranne le ipotesi riferite agli imputati già menzionati e dei quali si dirà in seguito, è stata attribuita una corretta qualificazione giuridica. :
4. La configurabilità dell'associazione di stampo mafioso. 66 Altra Sezione di questa Corte si è pronunciata specificamente sulla configurabilità del delitto di associazione mafiosa nelle condotte accertate e realizzate da IU AD, quale capo e organizzatore, e da altri sodali a connotazione affaristica e con assunzione una posizione preminente nel settore economico del gioco e delle scommesse, con l'acquisizione di "slot machine", riducendo i costi attraverso la corruzione del Maresciallo capo della Guardia di finanzia, oltre che per avere notizie su eventuali indagini, anche per organizzare un sistema per evadere il pagamento dei tributi dovuti;
attività in cui eran coinvolti componenti della famiglia LE che traevano proventi da reati di usura e di estorsione, come precisato nella sentenza impugnata (Sez. II, 31 ottobre 2014, dep.12 gennaio 2015, n. 678;Sez. I, 4 marzo 2015,dep.30 giugno 2015, n. 27231). L'analisi e le conclusioni raggiunte non possono che essere condivisibili, tenuto conto di quanto accertato ed esposto in narrativa dai giudici di merito. Oramai la giurisprudenza è orientata nel senso che, per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale "reato di pericolo", è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale, sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori (Sez. V, 25 giugno 2003, dep.9 ottobre 2003, n.45711). Ancora più specificatamente, si è affermato che per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale. (Nella specie, è stata ritenuta mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali dei locali di "ndrangheta" calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti) (Sez. I, 10 gennaio 2012,dep.15 febbraio 2012, n.5888). Di recente, è stato ritenuto che il reato di cui all'art. 416 bis c. p. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento (Sez. V, 3 marzo 2015, dep.21 luglio 2015, n.31666). L'analisi della giurisprudenza rende del tutto incontrovertibile che le condotte accertate configurano delitto di associazione mafiosa, il cui ruolo di capo e organizzatore all'esito di capillare attività investigativa poi tradottasi in elementi di elementi di prova anche a carico degli altri associati, DO LE e AF MI e RA AD, giudicato separatamente e ritenuto responsabile oltre che di partecipazione ad associazione mafiosa, anche del reato fine di "usura" - indiscutibilmente riconosciuto a IU PP AD. ها 67 8 In un capitolo a parte, il giudice d'appello, ripercorrendo gli elementi di prova posti a : fondamento del giudizio di primo grado ha posto in rilievo le "condotte dei singoli", descrivendo : e valutando, con coerenza argomentativo, anzitutto il ruolo preminente di IU AD e degli altri sodali, tra i quali vi sono: il cognato AF MI, marito di AN AD, il cui . compito è quello di collaborare nel ruolo di copertura nel caso di situazioni di "allarme" nell'organizzazione del contante dalle macchinette e per la cura degli affari del gruppo criminale;
DO LE, cognato di IU AD, candidato alle elezioni amministrative del Comune di Cologno Monzese, vicenda della quale si è diffusamente espressa la Corte d'appello con argomentazioni rapportate agli esiti probatori( pp.336-342), i cui punti significativi sono riportati in narrativa.
4.2.In questo contesto, va richiamato quanto si è descritto i narrativa in relazione non solo o a "reati fine" attribuiti al gruppo LE-AD e, in particolare, l'usura e le estorsioni, strumentali alle prime, e di cui hanno parlato le persone offese, ma anche ulteriori episodi che danno consistenza all'ambito operativo dell'associazione, che non può ricondursi alla c.d. . "mafia silente". Tra i quali vi è il significativo l'episodio che vede protagonisti, da un lato, quale persona offesa, IA UR, e, d'altro, quali autori del reato RA AD, RA LE che si attivano, ciascuno con un ben delineata condotta, per l'azione di recupero di quanto . dovuto. Ma anche a tutte le altre attività del gruppo mafioso LE -AD. Una circostanza che, per entrambi i giudici di merito, si caratterizza come elemento decisivo è quella delle "origini e operatività criminale in Lombardia della famiglia LE", la cui prova, come descritto in sentenza, è nelle parole di persone, esaminate quali testi, usurate e minacciate, vittime di violenza e obbligati a prestazioni lavorative gratuite da RT LE nonché da RA AD;
l'episodio riconducibile alla vicenda AL per il quale vi è stata condanna per favoreggiamento aggravato dalla finalità di favorire l'associazione mafiosa. Altri punti significativi della sentenza di primo grado, posti poi in rilievo nella decisione Corte d'appello, sono "gli indici della compenetrazione tra la componente LE e quella dei : AD" tra quali emergono anzitutto "le connessioni in ambiti societarie", specificamente approfondite dal giudice di primo grado. Operazioni dalle quale si trae il coinvolgimento di RA AD e IU AD, in particolare nelle vicende del distributore TAMOIL e della candidatura di DO LE e il relativo "summit" alla Masseria del 23 maggio 2009. Punto quest'ultimo, diffusamente trattato, costituisce un notevole interesse per il "gruppo" e nel quale si inseriscono, come emerge anche dalle conversazioni intercettate, IU e RA AD e VI GL. DO LE, si legge in sentenza, è personaggio la cui elezione avrebbe avuto assunto un significato importante per l'organizzazione criminale. Una informativa dei Carabinieri segnalava che DO VA era stato indicato quale esponente della "cosca LE", legata alla famiglia dei CO di Reggio Calabria, e, dalle conversazioni intercettate, è risultato che l'interesse di RA AD alla vicenda : 68 elettorale VI GL e ON NE affinché, quest'ultimo, si mettesse in contatto con "famiglie" originarie di Bagnara Calabra e residenti in [...]. La Corte d'appello sottolinea gli ulteriori elementi posti a fondamento del coinvolgimento di IU AD nel "gruppo" mafioso dei LE, riportando una specifica elencazioni di elementi che danno consistenza all'ipotesi d'accusa, tra i quali: -Iniziativa a sostegno elettorale alla candidatura di DO LE è attribuibile, come è emerso dai complessivi atti di indagini e, in particolare, dalle conversazioni intercettate e dai controlli effettuati dagli organi di polizia, dalle quali trae consistenza l'impegno di IU AD a curare i rapporti con la politica nonché con gli esponenti della cosca calabrese, punti di riferimento dell'associazione; - gestiva direttamente e anche tramite il fratello RA l'attività l'impresa commerciale delle "slot machine", attività comune a quella gestita dai LE, cercando di non esporsi nei contatti con i LE, facendo intervenire il fratello RA;
- gestioni di affari societari comuni: La Giada s.r.l., l'immobiliare Marilena s.r.l., la Seguro s.r.l., Germi s.a.s., facenti capo a RA AD, RT LE e RA LE;
. · il fratello RA, in contatto con RA e RT LE, con la moglie LE : IA, inserita come socia da RT LE nella holding immobiliare per il riciclaggio del danaro proveniente dall'usura; - il cognato AF MI, marito di AN AD, il cui compito è quello di collaborare nel ruolo di copertura nel caso di situazioni di "allarme" nell'organizzazione del I contante dalle macchinette e per la cura degli affari del gruppo criminale. In tale ambito, si inseriscono i rapporti con i concorrenti esterni RA MO e VI GL, sui quali vi è una descrizione delle condotte di rafforzamento e conservazione di tutte le attività collegate a IU AD e al gruppo criminale del quale ne era il capo e l'organizzatore, tra le quali rientrano la gestione dei rapporti con i due giudici, LO IU e VI PP GL. . Condotte ricostruite da entrambi i giudici di merito con rigore argomentativo e con ampiezza di contenuti che dimostra la presenza e visibilità del "metodo mafioso", manifestatosi in alcune vicende con risvolti di carattere intimidatorio e di stabili collegamenti istituzionali che caratterizzano ancor più la "condizione di assoggettamento". Nel nostro caso, le attività descritte caratterizzano una "associazione mafiosa" che ha concretamente esteriorizzato le modalità del proprio operare sia allorché impegnata nell'attività estorsiva che nel richiamare a raccolta soggetti, tra quali personaggi di spicco della 'ndrangheta tradizionale già condannati per reati di mafia, per organizzare la campagna - elettorale dell'emergente DO LE;
"vertici associativi" che si mobilitano per ricercare : appoggi istituzionali di livello, giudici, personaggi politici e organi di polizia tributaria preposti al controllo delle principali attività imprenditoriali, costituire società commerciali, coinvolgendo un magistrato esperto in procedure esecutive per partecipare ad aste pubbliche e "asservire" - con ogni mezzo ampiamente pervasivo funzionari dello Stato, tra i quali ben due magistrati D 69 nonché appartenenti alla guardia di finanza, politici e professionisti locali per acquisire notizie sull'avvio di attività d'indagini e investigazioni di carattere patrimoniale. Tutto ciò è emerso nel processo all'esito di capillari indagini e acquisizioni probatorie rigorosamente formate e altrettanto con coerenza argomentativo motivate in entrambi i gradi di giudizio.
5. Il concorso esterno di RA MO e di VI GL. I motivi ri-proposti dalla difesa dei due imputati si traducono essenzialmente in questioni che attengono la ricostruzione dei fatti e gli elementi utilizzati da entrambi i giudici di merito per giungere all'affermazione di responsabilità In altri termini, l'analisi del giudice di primo grado dei fatti accertati e riconducibilità degli stessi all'accusa di concorso esterno è stata ritenuta oltremodo corretta e coerente con le prove acquisite. La Corte di merito condivide, ripercorrendo come già descritto in narrativa gli elementi di prova che il giudice di primo grado ha notevolmente valorizzato per dare consistenza al ruolo di MO e per porre in rilievo che questi, al pari di VI GL, ha avuto intensi rapporti con i AD e approfittato di viaggi e soggiorni in hotel a spese di IU AD. MO, come dimostra il fatto di aver ricevuto cinquantamila euro, di aver concluso affari con il gruppo AD/LE durante il periodo della "fuga di notizie" che, per la Corte di merito, rendono evidenti "la caratura dei rapporti famigliari e affaristici" della cosca. Rispetto a tali emergenze probatorie, la Corte d'appello ha ritenuto infondate le : prospettazioni difensive anche qui dirette a minimizzare e volte a rappresentare che si trattava . rapporti con "brave persone" non attinte da "sospetti di mafiosità"; circostanze poi smentite dalle cautele avute da tutti nell'uso dei telefoni nonché di utilizzare nel corso delle conversazioni un linguaggio "criptico" e allusivo a rapporti con gli altri famigliari di AD e LE, ai quali IU AD temeva di essere accumunato nelle indagini. Le condotte descritte, tra le quali la Corte di merito evidenzia i contatti avuti anche con altri membri del gruppo, con funzioni esecutive, quali NI o DO LE, dimostrano l'interesse di entrambi i due "correnti esterni" a fornire un concreto contributo, la cui efficienza causale è non soltanto quella di essere cauti nei rapporti "affaristici", ma anche di evitare che potessero essere avviate indagini. Contributo che si è rivelato, secondo la Corte d'appello, oltremodo significativo sotto il profilo dell'efficacia causale delle condotte ascritte ai due imputati, MO e VI GL, sono gli interventi diretti a soddisfare gli interessi espansionistici imprenditoriali, di inserirsi nel modo politico e istituzionale e di evitare l'intervento repressivo. : Non può che ribadirsi che le censure si rivelano come mere contestazioni alla corretta e coerente argomentazione ricostruita dal giudice d'appello e come tali inammissibili in questa sede. Sono stati ampiamente posti in rilievo gli elementi richiesti per la configurazione del concorsi esterno ed è stato sviluppato in termini corretti la verifica del concreto contributo C 70 causale fornito da MO e VI GL, contributo causale, del quale si è dato conto mediante una verifica ex post non ex ante, come posto in rilievo nella sentenza impugnata, (pp da 223- 235), dove sono state riporte, come descritto in narrativa, una serie di condotte significative per dimostrare la sussistenza degli elementi della specifica figura del delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima( Sez.VI, 8 gennaio 2014, dep.16 aprile 2014, n. 169858) diretto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini della sua operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione ( Sez. I, 9 maggio 2014, dep.1 luglio 2014, n. 282225). Non vi sono affatto costruzioni congetturali, bensì indicazioni di elementi tali da realizzare quel contributo richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità per la configurazione del concorso esterno, mediante consistenti interventi di profilo istituzionale e politico volti al radicamento dell'associazione e a rafforzare l'attività economica-imprenditoriale dalla stessa svolta. Entrambi i giudici hanno posto in rilievo condotte significative che danno ampiamente conto le condotte di VI GL e RA MO la cui consistenza si inserisce e qualifica come notevole contributo a IU AD e all'associazione del quale egli era il capo e l'organizzatore della quale le sentenze di merito danno ampiamente conto. Del resto, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso : la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. VI, 4 maggio 2011, dep. 20 maggio 2011, 20092). Manifestamente infondate pertanto sono le deduzioni difensive e peraltro volte solo a contestare nel merito le accurate analisi sviluppate dal giudice d'appello; censure mediante le quali si rileva la insussistenza di condotte che possano integrare il concorso esterno;
mancanza di un rafforzamento mediante appoggi nel modo politico. Non vi è affatto affermazione di un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione e cioè il sostegno elettorale a MO da parte di AD nelle elezioni regionali della Calabria. L'obiettivo di IU AD, più volte posto in rilevo dalla Corte d'appello è quello di costruire una rete di appoggi illeciti di profilo politico-istituzionale, e in tale ambito si inserisce la corruzione di magistrati e di organi della guardia di finanza. сад 71 Si deduce ancora che l'interessamento di MO al fine di ottenere le concessioni dei Monopoli è fondato su un travisamento delle prove e non configura condotta che possa integrare il concorso esterno. La censura è che si dà rilievo indiziario a una vicenda priva di aspetti di illiceità. E qui si spiega che dalla lettura della motivazione risulta che MO si sia interessato per introdurre IU AD nell'ambiente dei monopoli per ottenere la concessione dei giochi on line, tramite EL EM, sorella del leader della sua corrente politica Gianni EM. La teste esclude tale interessamento, però non si tien conto dalla Corte d'appello che da altri elementi, quali quelli riferiti dal teste De NA, l'episodio è da collocare nel 2007 e cioè prima dell'incontro tra MO e IU AD. La vicenda è stata oggetto di verifica dibattimentale, come si è posto in rilievo in narrativa ed è da escludere che possa configurare travisamento della prova al pari della ricostruzione dei rapporti tra MO e AD(sentenza d'appello p.230). Il raffronto dei motivi di ricorso con la complessa struttura argomentativa delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado esclude che vi siano i dedotti travisamenti della prova, da parte della difesa di MO e di altri imputati che non hanno condiviso la ricostruzione dei fatti operata pressoché all'unisono da entrambi i giudici di merito.
6. I delitti di favoreggiamento e di rivelazione di segreti d'ufficio di cui ai capi 3 e 4 e 10 ascritti rispettivamente l'uno al magistrato VI PP GL in concorso con VI SI, quest'ultimo giudicato separatamente e, l'altro, al magistrato GL, in concorso con IU AD, RA AD e VI SI (giudicato separatamente) nonché l'altro ancora a IU AD.
6.1. In narrativa sono state esposte le modalità esecutive dei fatti e le prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità del magistrato GL per "favoreggiamento", in concorso con VI SI (per il quale si è proceduto separatamente). VI PP GL si è messo a disposizione di IU AD, fornendogli notizie coperte da segreto riguardanti anche RA AD concernenti attività giudiziaria;
in tal modo, rilevando al "favorito" il "livello di approfondimento" delle indagini che si coniuga con la conclusione secondo cui, per la configurabilità del favoreggiamento personale, è sufficiente la consapevolezza che l'aiuto venga prestato in riferimento a un precedente reato, ed è irrilevante che l'agente creda di prestare aiuto ad un colpevole o a un innocente. Il giudice d'appello chiarisce che, a differenza del concorso in rivelazione di segreti d'ufficio, il delitto di favoreggiamento è stato contestato ad altri concorrenti del magistrato GL, quali RA MO e VI GL, pur indicati nell'imputazione, nei confronti dei quali però non si è proceduto per tale reato. Si tratta di due reati tra i quali vi è concorso formale poiché l'uno non assorbe l'altro trattandosi due condotte concomitanti e sinergiche, l'una strumentale all'altra. Per la rivelazione segreti di d'ufficio, dapprima ricevuti, istigando e/o determinando altri concorrenti, agenti pubblici, depositari delle "informazioni", i quali ottengono le notizie richieste 72 : e mediante "abuso delle rispettive qualità" o, in ogni caso, in violazione dei doveri inerenti alle funzioni e al servizio;
condotta che caratterizza il reato realizzato da agenti pubblici detentori : di " notizie coperte dal segreto" che divenute "informazioni" e trasmesse ai due correi AD e DO LE, i quali, resi edotti delle attività giudiziarie svolte nei loro confronti, sono, in tal modo, in grado di orientare i loro comportamenti. La fonte qualificata delle "notizie", il magistrato GL, il quale può averle apprese direttamente, in violazione dei propri doveri ovvero acquisite, istigando o determinato, anche mediante "abuso della qualità", altro agente pubblico depositario, in ragione del proprio ufficio o servizio, delle stesse, realizza poi l'ulteriore ipotesi di reato, il favoreggiamento, informando gli interessati. Al riguardo, la Corte d'appello mette in rilievo che dalle indagini, svolte attraverso intercettazioni e osservazioni mirate di organi di polizia, sono emersi comportamenti significativi di IU AD, egli ha iniziato ad assumere "atteggiamenti circospetti", facendo effettuare attività di "bonifica” e ad alloggiare negli alberghi a nome di altri nonché realizzando comportamenti per porre in sicurezza il patrimonio, attraverso modifiche societarie e cercando di occultare gli oggetti preziosi (sentenza d'appello pp.108 ss). La Corte d'appello rileva che le deduzioni della difesa volte a minimizzare il tutto non hanno fondamento proprio perché si tratta di comportamenti sinergicamente collegati e appresi da conversazioni intercettati e da ulteriore attività investigativa. Quanto al favoreggiamento, la giurisprudenza è nel senso che come già correttamente indicato dal giudice d'appello per la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e : volontaria determinazione delle condotte nella consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche( Sez.VI, 24 maggio 2011, dep.5 giugno 2011, n. 24035; Sez. II, 9 marzo 2015, dep.15 maggio 2015, n.20195). Anche per il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, il giudice d'appello evoca la giurisprudenza che il pericolo deve essere effettivo e non presunto e ciò è dimostrato dalle condotte di coloro che hanno appreso le "informazioni coperte da segreto", come è accaduto nel nostro caso, in ragione dei significativi comportamenti dei AD e dei LE dianzi descritti. Va ulteriormente precisato anzitutto che risponde del reato di rivelazione di segreti di ufficio, a titolo di concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il soggetto "extraneus" che, ricevuta una notizia coperta da segreto, abbia istigato o indotto il suo informatore o terzi a conoscenza della stessa, a renderla nota ad altri soggetti (Sez.VI, 31 marzo 2015, dep.30 settembre 2015, n.39428) nonché, si è già detto, l'agente pubblico può anche apprendere la notizia anche con abuso della qualità, cioè là dove sfrutti la sua qualità e la posizione per ottenere confidenze da colleghi e oppure approfitti di circostanze che gli consegnato di acquisire notizie segrete. сод 73 Principio, quest'ultimo, affermato dalla giurisprudenza nel senso che il delitto di : rivelazione di segreti di ufficio integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione, come accade nel caso di rivelazione, da parte di un funzionario di polizia, di notizie concernenti un'indagine della quale non era partecipe, dopo aver ricevuto in proposito confidenze dei colleghi operanti (Sez. VI, 29 settembre 2004,dep. 21 gennaio 2005, n. 1898). Infine, correttamente riconosciuta l'aggravante, di natura oggettiva, prevista all'art 7 legge n. 203 del 1991, tenuto conto, come afferma il giudice di merito, che il magistrato GL non ha esitato ad avere contatti e a ricevere più volte i AD nella propria abitazione, come accertato dagli organi di polizia e ed emerso dalle intercettazioni, soggetti che chiedevano dia aver notizie su procedimenti riguardanti reati di associazione mafiosa e altro a essi collegati. Inoltre, si è affermato che, quanto ai concorrenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 integrata dalla finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso - ha natura oggettiva e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, di guisa che è sufficiente che l'aspetto volitivo espresso nella norma con il riferimento al "fine di - agevolare" l'associazione mafiosa sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti nel medesimo reato (Sez. V, 8 novembre 2012, dep.8 marzo 2013, n.10966), non incompatibile con l'aggravante ex art. 378 comma 2, c.p., come ritenuto dal giudice d'appello.
6.2.Un autonoma condotta di rivelazione di segreti d'ufficio è contesta e ritenuta a carico di IU AD, come articolata al capo 10, ascritta anche a ME UT (nei cui confronti si è proceduto separatamente). Come già detto in narrativa, si tratta di condotta mediante la quale si completa ed esaurisce la violazione di segreto d'uffici che è la fonte della rivelazione delle informazione riservate coinvolgenti l'associazione mafiosa. Imputazione che, per il giudice d'appello, dà conto delle successive condotte dei partecipi nonché di coloro cui è stato ascritto il capo 4) poc'anzi trattato. Le informazioni riservate riguardano le indagini che gli inquirenti svolgono in tutti settori di intervento dei AD, acquisendo documenti e notizie di incontri di costoro con altri correi, tra i quali emerge il controllo all'hotel Brun a opera della Dia e delle Distrettuale antimafia della Procura di MI. Nel corso delle investigazioni, emerge che IU AD è in possesso di documenti che danno informazioni di quanto acquisito nelle indagini, estrapolati, chiarisce la Corte d'appello da un "pubblico ufficiale" che aveva accesso agli atti del procedimento "Meta"; indagine, all'epoca segreta, e rimasta tale sino all'esecuzione delle ordinanze cautelari nel novembre del 2011. Anche qui, la Corte di merito ritiene "molteplici" elementi danno consistenza all'ipotesi delittuosa, ascrivibile, "dall'ottobre 2009 quantomeno sino al 2011", a IU AD, oltre 74 che ad altri correi, di “rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio" con condotte di ricerca di : informazioni mediante "istigazioni e determinazione" di "non identificati" pubblici agenti, con le modalità descritte nella norma e "comunque con l'abuso di qualità"; notizie coperte da segreto. Per le ragioni già indicate in precedenza, la Corte di merito ritiene la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. In tale contesto, sulla certezza che i documenti e le informazioni non possono che essere attribuibili a pubblici agenti, questione di merito fondata su prove emerse da conversazioni intercettate sulle quali si è sviluppato un coerente ragionamento probatorio, non censurabile in questa sede di legittimità. Peraltro, la Corte d'appello ha correttamente applicato il pressoché costante orientamento secondo cui Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 326 c.p. non è richiesta l'individuazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abbia originariamente rivelato le notizie segrete (Sez. VI, 7 novembre 2011,dep.27 gennaio 2012, n. 251650; Sez. F., 20 agosto 1996,dep.14 settembre 1996, n.2022). E' dunque configurabile, come affermato dalla Corte di merito, il delitto di rivelazione di segreti.
6.3.Corruzione aggravata ascritta al magistrato VI PP GL e RA MO. Come già detto in narrativa, VI PP GL e RA MO sono dichiarati responsabili sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. I fatti accertati, descritti nella prima sentenza di condanna e riaffermati dal giudice d'appello all'esito di autonoma valutazione della piattaforma probatoria, danno consistenza all'ipotesi d'accusa. VI PP GL, all'epoca presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, e i suoi famigliari, la moglie AR e i cugini GL, si erano attivati per l'elezione a consigliere regionale di UI DE e RA MO. Sorgono ostacoli per MO a essere inserito in giunta regionale, collegati a vicende giudiziarie ed è questa l'occasione che spinge VI PP GL a richiedere con insistenza a MO una diversa "sistemazione lavorativa pubblica” per la moglie ES AR. Sono state descritte le ragioni di tutto ciò in narrativa: scambio di sms tra GL e MO;
vi è necessità informazioni che diano assicurazione MO della mancanza di iscrizioni penali;
GL invia un fax riservato a MO, che incarica il proprio autista AL OT a riceverlo. Per la Corte d'appello, il sinallagma corruttivo sullo scambio tra il richiesto incarico per la AR e la comunicazione a MO di "notizie riservate" è comprovato appunto da uno scambio di sms e di un documento a mezzo fax dal quale risulta che non vi sono indagini che avrebbero impedito l'ingresso in giunta di MO. E 75 Gli sviluppi della vicenda sono descritti nella sentenza di appello che condivide e fa proprie le ragioni del giudice d'appello. La Corte risponde che in realtà, come accertato nel corso delle indagini e poi riscontrato dalla testimonianza di MA in dibattimento, si sarebbe trattato di un documento con intestazione ufficiale delle DDNA o DNA che non avrebbe potuto che contenere un riferimento a indagini relative al reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. per il quale non avrebbe potuto essere richiesto alcuna certificazione ex art.335 c.p.p.. E' esclusa, precisa la Corte d'appello, l'esistenza di accessi abusivi al RE.GE. e ad altre ipotesi. Si tratta di notizie documentali riferibili a pendenze giudiziarie che GL non avrebbe potuto trasmettere se non compiendo un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Non vi è nullità dell'imputazione, poiché si tratta di mera precisazione del fatto che correttamente non ha comportato alcuna modifica dell'imputazione. Il tutto è anche qui ricostruito in base ad sms intercettati, i cui contenuti sono esposti con chiarezza dai giudice di merito, al pari della complessiva vicenda la cui conclusione e che vi è stato un accordo corruttivo, il cui corrispettivo, per l'atto contrario ai doveri d'ufficio di GL, è stata la nomina, il 12 luglio 2010, a Commissario della Asl di Vibo ALntia con decorrenza immediata. Al riguardo, il giudice d'appello precisa che il sinallagma corruttivo, tra GL e MO si è perfezionato, anche se la sistemazione lavorativa non è quella promessa, costituisce la contropartita all'atto contrario;
contropartita che non è rifiutata ma superata dalla nomina a commissario Asl. In conclusione, per la Corte d'appello, l'elemento psicologico, quanto a MO, è quello di : ottenere "notizie riservate utili” e, quanto a GL, è ottenere la "sistemazione della moglie ed evitare il "demansionamento": l'atto contrario, si sottolinea ancora, è l'informazione illecita, trasmessa da GL, ottenuta con "abuso della qualità". Al non può che farsi riferimento ai precedenti giurisprudenziali relativi all'illecito abuso delle qualità realizzato da GL per ottenere il documento richiesto, e alla non necessità della identificazione dell'agente pubblico che ha aderito alla richieste di GL. (pp. 163 ss, sentenza app.).
7. La corruzione del magistrato LO IU da parte di IU AD. Lo stabile asservimento della funzione del magistrato LO IU, dopo l'entrata in vigore della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione con legge 16 novembre 2012, va riesaminata sotto il profilo giuridico al fine di valutare se debba o meno essere riqualificata come vendita per esercizio della funzione e ricondotta nel meno grave reato di cui all'art.318 c.p. ovvero se integri ancora il reato di cui l'art. 319 c.p.. La Corte d'appello si espressa in tal senso, ritenendo che si è in presenza di condotte contrarie ai doveri d'ufficio. B 76 Questa Corte di legittimità ha ritenuto che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante : l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 c. p. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c. p., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio (Sez.VI, 23 settembre 2014,dep. 10 febbraio 2015, n. 6056). La piattaforma probatoria che dà consistenza all'accusa di corruzione di LO IU - magistrato in servizio, dapprima, presso il Tribunale di Reggio Calabria, ufficio esecuzioni e, dal marzo 2004, di giudice delegato ai fallimenti e poi alla sezione misure di prevenzione dal marzo 2007 e trasferito dal marzo 2010 all'ufficio al Tribunale di Palmi sono gli "intensi contatti affaristici" avuti anzitutto con IU AD e con tutto il "gruppo" legato a AD, dopo che VI GL (medico) ebbe a presentarlo nel settembre del 2008, a Venezia nel corso di un seminario riservato a "giudici fallimentaristi". Contatti tra IU AD e il magistrato LO IU emersi da numerose conversazioni intercettate e da servizi di osservazione di polizia in realtà dimostrano che lo stesso fosse "retribuito" periodicamente da IU AD per offrire prestazioni volte a realizzare interventi in suo favore contrari ai doveri del proprio ufficio di magistrato. Elementi dai quali emerge la periodiche elargizioni di IU PA in favore di : LO IU - quali incontri, documentati da organi di polizia, avvenuti negli hotel milanesi Brun e Melia, con donne extracomunitarie, tutti pagati da AD, compresi i viaggi aerei - che dimostrano essere il prezzo per il "sostanziale asservimento" de giudice IU a IU AD;
"asservimento" che realizza una, afferma la Corte d'appello, un "vera e propria vendita delle funzioni", intesa nel senso di asservimento( pp185 ss sentenza appello). La Corte d'appello rileva che nel corso delle indagini, e all'esito delle notizia apprese dalle conversazioni intercettate, sono emerse interferenze illecite e sono stati acquisiti fascicoli relativi alla vicenda DR Immobiliare s.r.l. costituita il 10 novembre 2008 e dai quali è risultato socio occulto IU, unitamente a IU AD, al medico VI GL, ampiamente descritta dal Tribunale riprodotta nei momenti significativi di interferenza di : IU;
società costituita per partecipare in modo anonimo alle aste giudiziarie presso il Tribunale di Reggio Calabria. La società estera è costituita, dunque, per la partecipazione ad aste pubbliche e ottenere l'assegnazione di beni immobili e cioè per svolgere attività imprenditoriale-affaristica. Un primo intervento delle ragioni di coinvolgimento di IU è puntualmente descritto da entrambi i giudici di merito e riguarda l'esclusione della società dalla partecipazione di asta;
IU, chiamato da AD, risponde che sarebbe intervenuto, se fosse stato avvisato prima, per intervenire in suo favore. Una società estera creata proprio per partecipare acquisti ad aste pubbliche, anche tramite l'interessamento di IU, i quale nelle more del versamento del saldo prezzo di telefonare al custode giudiziario per chiederle un intervento presso il notaio( 77 delegato all'asta al fine di verificare se, dopo l'aggiudicazione provvisoria alla indres fosse : possibile l'aggiudicazione definitiva di un soggetto diverso. Le nomine di perito "neuropsichiatra" di LE RO e di AN OL, nominata amministratrice e custode di beni riconducibili a tale IO Pelle, sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali. Anche qui la Corte d'appello descrive le interferenze illecite di IU per le due nomine . della OL e di RO, l'una cugina, e, l'altro, amico di IU AD, dei quali ne aveva sollecitato la nomina, come avvenuto in altri casi, specificamente descritti dal giudice d'appello, emersi nel corso delle intercettazioni, dalle indagini degli organi di polizia. Si descrivono, altresì, gli intensi rapporti di amicizia emersi con lo psichiatra RO. Vicende risalenti al periodo il cui IU, sino al marzo 2010, era assegnato anche alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, oltre che giudice alla sezione penale dello stesso tribunale. Altra episodio riportato è quello relativo alla causa Zema/ Helvetia Assicurazioni. In una controversia civile, relativa al risarcimento danni richiesto dalla moglie di IU AD, "muove tutte le sue pedine", tra le quali LO IU il 7 novembre 2009, per assicurare un accelerazione per la definizione del preteso risarcimento dei danni in favore della moglie, per aver un aborto subito dopo essere stata investita da RA AD durante una retromarcia. : Gli episodi descritti, ad avviso della Corte d'appello, unitariamente valutati danno la prova dell'avvenuto stabile accordo corruttivo e al cd. asservimento richiesto per la configurazione del reato di cui all'art. 319 c.p., nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, anche dopo la novella del 2012. L'appello proposto era volto a minimizzare le vicende descritte e rilevare che non davano la prova dell'accordo corruttivo, tenuto cinto che la Società estera sarebbe stata costituita quando IU non era più titolare delle procedure esecutive. Per tali vicende, il giudice d'appello ritiene prive di fondamento le deduzioni delle difese, poiché smentite dagli elementi di prova circa il sinallagma con gli interventi, "complessivamente considerati, di IU volti a soddisfare gli interessi di IU AD e altri sodali;
peraltro, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di asservimento del pubblico ufficiale, esclude la continuazione interna, trattandosi di unitarietà di condotte contrarie ai doveri d'ufficio, quali quelle di nomine, e interferenze su si esse, di amici e parenti di IU AD Per il giudice d'appello, è configurabile l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, : applicabile, per la giurisprudenza di legittimità, anche ai reati fine commessi dall'appartenente all'associazione(Sez. VI, 26 gennaio 2009,dep. 9 aprile 2009, n. 15483).
8. Corruzione del Maresciallo della Guardia di Finanza UI LL. 78 La Corte di merito ritiene correttamente ricostruite la corruzione del Maresciallo della Guardia di Finanza, UI LL da parte di IU AD. I fatti sono emersi dalle conversazioni intercettate e ammessi da IU AD e dallo stesso LL, vicenda nella quale sono coinvolti, RA AD e DO LE. Da altra conversazione intercettata tra RA AD e la moglie IA LE, emerge anche il coinvolgimento di quest'ultima. Le dichiarazioni rese da IU AD e UI LL, sono pressoché coincidenti - quanto alle modalità dell'accordo corruttivo al coinvolgimento degli altri tre finanzieri, già descritte ampiamente in narrativa. Le finalità dello stesso non esteso solo ad evitare controlli le società AS, MI games, PO giochi "Euoslot Pippa", nonché gli altri esercizi ove erano installate le "slot machine" di tali società, nonostante fosse noto ai marescialli della guardia di finanza che tali "macchinette" fossero scollegate alla rete dei Monopoli di Stato in modo da far risultare mancati guadagni, ma anche ad avvertire preventivamente AD IU e RA di controlli imminenti nei bar dove erano installate altre "slot" degli stessi, collegati ai LE, come emerso da alcune intercettazioni, specificatamente indicate in sentenza e di coinvolgimento anche di DO LE. L'accordo prevedeva il pagamento a LL e suoi correi di euro 40.000, ogni bimestre, e l'ulteriore impegno di informare i corruttori di eventuali indagini in corso nei confronti della famiglia LE-AD e delle società a loro riconducibili anche con riferimento a indagini della sezione criminalità organizzata. Per la Corte d'appello, oltre IU AD, dell'accordo concluso con LL, e per suo tramite con gli altri tee finanzieri, erano coinvolti, per essere consapevoli e compartecipi dei pagamenti anche RA AD, la moglie IA LE, e DO LE. In particolare, le plurime conversazioni intercettate danno la prova del reperimento delle disponibilità e delle consegne del danaro effettuate da RA AD, accompagnato da DO LE e da : IU AD. Tra l'altro, DO e IA LE, l'uno e l'altra, incaricati di annotare le somme pagate e DO anche di accompagnare gli altri alle consegne. La Corte d'appello ritiene infondate le deduzioni difensive circa la riconducibilità delle condotte di DO e IA AL e di RA AD a un post factum non punibile, tenuto conto del momento in cui si perfeziona la condotta corruttivo ed escluso che il tutto potesse essere ricondotto a un millantato credito di LL, né tantomeno di concussione. La prima prospettazione, infondata perché i finanzieri erano addetti specificatamente ai controlli e l'altra perché IU AD era stato il protagonista dell'accordo corruttivo. I finanzieri sono stati condannati per il delitto di collusione, anche qui con l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, poiché il mancata pagamento dei tributi evasi favoriva l'associazione criminosa, realizzando un notevole risparmio di danaro. Il delitto di "collusione", invece, è stata invece esclusa per gli altri correi, estranei alla fattispecie integrativa del reato. год 79 La Corte d'appello ha altresì precisato che, sia per la corruzione che per la collusione, è stata esclusa la continuazione interna, tenuto conto che il reati devono ritenersi conclusioni con unico accordo corruttivo/collusivo, senza che i compensi versati in tempi diversi possano integrare ulteriori condotte criminose, richiamando in proposito la decisione delle Sez. un 25 febbraio 2010. 8.1. La posizione di IA LE. Anzitutto, va esaminata la posizione di IA LE, la cui condotta descritta allude ad annotazioni delle somme, su di un registro, inquadrabile in una sorta di controllo complessivo della contabilità famigliare;
elementi che più che riconducibili ad un post factum non punibile, sono giuridicamente riconducibili a una mera "connivenza", anziché integrare un condotta qualificata da un contributo causale specifico alla verificazione dell'evento, richiesta per la configurazione della fattispecie concorsuale prevista dall'art.110 c.p.. La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale alla condotta - criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez.VI 29 ottobre 2013,dep.29 novembre 2013, n. 47562). - morale o materiale all'altruiVi deve essere un contributo partecipativo positivo condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. E' questo ultimo profilo che va verificato nel merito, sulla base circostanze, acquisibili anche mediante ulteriore istruzione dibattimentale, là dove ritenuto utile dal giudice del rinvio e in ogni caso uno specifico sviluppo delle conversazioni intercettate e degli sms, del cui contenuto si parla senza una coerenza con il reato. La sentenza, quanto a IA LE, va annullata per ulteriore esame con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di MI.
9. Corruzione degli altri tre Marescialli della Guardia di Finanza LE Di OT, LE Di IO e AN SS. L'affermazione di responsabilità per i reati di corruzione e collusione anche dei tre finanzieri - LE Di OT, LE Di IO e AN SS non è fondata su una piattaforma - probatoria tale da superare la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio cui ha fatto riferimento il Tribunale per la pronuncia di assoluzione. In realtà, la Corte di merito non ha dialogato con i dubbi espressi dal primo giudice nel valutare l'attendibilità del chiamante in correità LL e rende l'attuale motivazione incompleta e contraddittoria. 80 E' ben vero che la indicazione dei finanzieri e dei pagamenti effettuati, quale prezzo dei loro atti contrari ai doveri del loro ufficio, proviene per la prima volta da IU AD, ma non si è considerato che IU AD, dal quel che emerge dalla sentenza, avrebbe avuto quale unico interlocutore UI LL e non anche gli altri tre finanzieri. La dinamica dei fatti è descritta nell'imputazione e tale è rimasta nel proseguo del procedimento, nel senso che il reclutamento dei tre è avvenuto "tramite" UI LL. Ciò richiede che la chiamata in correità di LL costituisce, pertanto, elemento fondamentale da riscontrare puntualmente, come posto in rilievo dal Tribunale, per poter poi costruire, anche mediante le altre e diverse prove, come definite dalla Corte d'appello, la responsabilità di Di IO, Di OT e SS. Sono pertanto fondati i rilievi dei ricorrenti. Peraltro, in presenza di una chiamata in correità che per il giudice di primo grado non è tale da costituire prova dei fatti in essa affermati, non è sufficiente un diverso ragionamento probatorio-argomentativo, senza avere riesaminato il dichiarante per poi, all'esito di tale rinnovato esame, riformulare una nuova valutazione ex art.192, comma 3, c.p.p., allo stato mancante. Gli ulteriori elementi probatori su cui il giudice d'appello ha deciso in senso diverso rispetto a quello del giudice di primo grado richiedono anch'essi altre verifiche affinché non solo la regola di giudizio prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p., ma poi anche quella della "al di là ogni ragionevole dubbio" possano condurre la Corte d'appello alla decisione che riterrà più corretta, fondata su una motivazione che dia conto del rispetto dei parametri di giudizio dianzi indicati. Lo scambio di 11 sms tra Di IO e LL e la relazione di servizio della Squadra mobile, nella quale gli operanti riferiscono di aver visto il 14 ottobre 2009 uscire dagli uffici del Comando della Guardia di finanza i quattro finanzieri alle ore 16,45, poco dopo un incontro del solo LL con i fratelli AD verso le 15,30 sono circostanze importanti, che richiedono una precisa descrizione dei loro contenuti affinché possano essere ritenute motivato e logico riscontro alla chiamata in correità. Anche il tema della non discrezionalità negli accessi - valorizzato dal Tribunale - è tale da confermare la responsabilità di LL, in virtù dell'accordo corruttivo concluso con IU AD, ma non è tale da costituire riscontro alla chiamata in correità di quest'ultimo. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di MI per nuovo giudizio. 10. Trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, con rigoroso esame della gravità e dei reati accertati e ripercorrendo l'iter seguito dal primo giudice, ha motivato in termini coerenti gli interventi correttivi sulle pene inflitte. Ne discende che le censure sul trattamento sanzionatorio sono generiche, anche perché in parte ripetitive di quelle già poste all'esame del giudice di primo grado. Соб 81 In conclusione, va annullata la sentenza impugnata nei confronti di LE IA, Di IO LE, SS AN e OT LE con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di MI. Vanno invece rigettati gli altri ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE IA, Di IO LE, SS AN e OT LE e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di MI. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente fordetet ME Carcana DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 22 GEN 2016 DICAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ERa Esposito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Le Corte Suprema ali Collosione - Sez. Seste fenole n° 37595/18 del 11/5/2018 a depositate il 2 aposto 2018.; "Revoce, con senten limitatamente alla posizione di tempode fiulis & jiuseppe e ai soli effect precisati nelle suscettiva statuizione socistoris, be Sezione sentense di queste Porte di Cohesione setre se Seste 11.3027/2016 emesso il 20 allobre 2015 e senteuse Sezione cli E lle la Seconds 4.47620/2016 emesse if 26 ottobre 2016. sentenze delle Corte di Appreffo ali MI u. 6920/2013 produveiate if if giugno 2014 festi ale tu e pode UL PP SI stamente ofthe officiute on out all out 416-bis, Сёмина 6, скв. реш e muvie oot oltre Sezione della Carte ali tale od sc ale micia determinazione delle penis relative Cippetes oli ille lourofor muove defiberesione su горо de inceto roto di con all'out. 46-bis cod. peu. Dichionar mammuttibile nel resto il ricorso, definendo irrevocabile fetti ascrittigli. "esponsabilità del ricorrente fer i -Roma, 7 AGO 2018 21 0 IL DIRETTORE Roberto Tarsi T O E R C