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28 novembre 2012
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31 gennaio 2019
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25 agosto 2024
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Art. 346-bis.
(( (Traffico di influenze illecite).
((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)) .
(( (Traffico di influenze illecite).
((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)) .
Commentari • 400
- 1. Riforma Nordio ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 31 gennaio 2025 · 279.95953
Traffico di influenze illecite: com'era e com'è ora Il reato di traffico di influenze illecite, disciplinato dall'articolo 346 bis c.p., è stato modificato di recente dalla Legge Nordio, in vigore da domenica 25 agosto 2024. Vediamo com'era formulato l'articolo 346 bis del codice penale e come è cambiato dopo l'entrata in vigore del testo di legge che ne ha rinnovato il contenuto. Traffico di influenze illecite: art. 346-bis c.p. fino al 24 agosto 2024 L'art. 346 bis c.p nella versione vigente fino al 24 agosto 2024 punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, […] Il testo dell'articolo 346-bis c.p. dal 25 agosto 2024 “Chiunque, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 371
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/02/2024, n. 19357Provvedimento: […] la Corte di appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado, qualificando i fatti ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. e rideterminando la pena inflitta, e confermava nel resto la decisione adottata dal Tribunale di Frosinone. […] IOzione di legge, in relazione agli artt. 2 e 346-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, […] IOzione di legge, in relazione agli artt. 346 e 346-bis cod. pen., […] La più volte citata legge n. 3 del 2019 ha modificato il testo dell'art. 346- bis cod. pen., […] così, palesata nel senso che l'intervento aveva lo scopo della «riformulazione della fattispecie incriminatrice del traffico d'influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale), […]Leggi di più...
- continuità normativa·
- configurabilità·
- condizioni·
- condotte già integranti gli estremi dell’abolito millantato credito corruttivo·
- delitto di truffa·
- esclusione·
- traffico di influenze illecite·
- delitti·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- millantato credito·
- dei privati