Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2005, n. 12149
CASS
Sentenza 2 marzo 2005

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In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione", soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto. (Nella fattispecie, in riferimento ad un'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti, si lamentava la carenza di indicazioni in merito alla data ed al luogo del commesso reato ed al tipo ed ai quantitativi delle sostanze).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2005, n. 12149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12149
    Data del deposito : 2 marzo 2005

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