Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione", soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto. (Nella fattispecie, in riferimento ad un'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti, si lamentava la carenza di indicazioni in merito alla data ed al luogo del commesso reato ed al tipo ed ai quantitativi delle sostanze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2005, n. 12149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12149 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/03/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 986
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 044218/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. GUP BUSTO ARSIZIO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) SEZ. DISTACCATA GALLARATE;
ORDINANZA del 26/11/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI GE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Busto Arsizio - Sez. Dist. di Gallarate.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 28.3.2003 il Tribunale in composizione monocratica di Busto Arsizio - Sezione Distaccata di Gallarate - nel corso del dibattimento relativo al processo a carico di LI GE + 6, imputati di spaccio di sostanze stupefacenti, rilevata la mancata enunciazione, in forma chiara e specifica, del fatto nel decreto che aveva disposto il giudizio, facendo difetto l'indicazione del tipo di sostanze trattate, dei quantitativi, nonché dell'ambito spaziale e temporale delle condotte, dichiarava la nullità di tale ultimo decreto, ordinando la trasmissione degli atti al GUP in sede. Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, rilevato, a sua volta, che i fatti erano stati regolarmente enunciati, in forma chiara e specifica, oltre che nella richiesta di rinvio a giudizio, in altre parti nel decreto che lo aveva disposto, e che, anche se nei diversi capi di imputazione le contestazioni erano state riportate in forma sintetica, gli stessi fatti erano agevolmente ricavabili in relazione ad ogni singolo imputato, episodio per episodio, per cui il provvedimento del tribunale doveva ritenersi abnorme per avere disposto una illegittima retrocessione del processo ad una fase precedente, con ordinanza del 26.11.2004 chiedeva l'annullamento dell'ordinanza pronunciata il 28.3.2003 dal Tribunale di Busto Arsizio e l'adozione delle "conseguenti statuizioni". Ciò premesso, osserva la Corte che, anche se formalmente introdotto con una irritale "dichiarazione di ricorso per Cassazione", si tratta, nella sostanza, di un conflitto di competenza, sollevato dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti del Tribunale Monocratico della stessa sede - Sezione Distaccata di Gallarate. In effetti, così come esattamente osservato dal GIP del suddetto Tribunale, nessuna nullità del decreto di citazione era ravvisabile nella fattispecie, dal momento che, anche se nello stesso l'imputazione era stata riportata in forma sintetica, tale atto conteneva comunque tutte le indicazioni necessarie per identificare esattamente i fatti oggetto delle contestazioni.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che "In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di "insufficiente motivazione", soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre è evidente che l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche e non comporta, quindi, un obbligo di contestazione da parte del P.M. quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto eventualmente anche ad altri provvedimenti, risulti chiaramente in tutti i suoi termini il "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto." (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso la nullità del decreto di citazione a giudizio - in cui non risultavano espressamente indicati la data ed il luogo del commesso reato - osservando che nel decreto stesso si faceva espresso richiamo al precedente decreto penale di condanna e che il fatto veniva contestato all'imputato quale esercente di un pubblico esercizio di cui risultava precisata la relativa denominazione:
cosicché, tenuto conto del complesso delle informazioni portate a conoscenza dell'imputato, doveva escludersi l'insufficienza della contestazione, non potendo sorgere dubbio almeno sull'episodio oggetto dell'imputazione), (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 6276 del 15-4- 1996, Bedin). Si è spiegato, in particolare, che la nozione di "insufficiente enunciazione del fatto contestato", contenuta nell'art. 429, comma 2, c.p.p., deve "essere dedotta dall'interprete con riferimento alla finalità che il decreto che dispone il giudizio si propone, e cioè quella di consentire all'imputato di conoscere il fatto che gli viene contestato in modo di porlo in grado di difendersi"; che la insufficiente motivazione "non è una categoria di carattere assoluto, nel senso che l'esistenza del vizio non va valutata in astratto, ma in relazione alla sua concreta idoneità a soddisfare la finalità suindicata"; e che tale vizio rileva "soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre è evidente che la omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche e non comporta, quindi, un obbligo di ulteriore contestazione da parte del P.M., quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto eventualmente anche ad altri provvedimenti, risulti chiaramente in tutti i suoi termini il 'fatto' per il quale il giudizio è stato disposto". Non potendosi, pertanto, ravvisare nella fattispecie la nullità denunziata dal tribunale Monocratico di Busto Arsizio, va escluso implicitamente che nel caso in esame si potesse verificare una regressione alla fase processuale precedente.
Nè può sostenersi la tesi che, in caso di conflitto tra giudice del dibattimento e GIP, debba prevalere in ogni caso la decisione del primo ai sensi del secondo comma dell'art. 28 c.p.p., in quanto questa corte ha già condivisibilmente chiarito che "Il conflitto che insorga tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari rientra nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 28 cod. proc. pen. e non in quella prevista dal secondo comma dello stesso articolo, poiché il principio della prevalenza della decisone del giudice dibattimentale su quella del giudice dell'udienza preliminare non può essere esteso anche all'ipotesi che il contrasto insorga tra il primo e il giudice delle indagini preliminari". (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 174 del 12.1.2000, Foglia). Ne deriva che, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa il 28.3.2003 dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Distaccata di Gallarate - il conflitto, ammissibile in rito, va risolto dichiarando la competenza del suddetto Tribunale, al quale gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio in data 28.3.2003. Dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Distaccata di Gallarate - cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005