Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
In tema di reato di trasferimento fraudolento di valori, la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all'atto del trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17064 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/04/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 999
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 42185/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 21/04/2011;
depositata il 18/07/2011, con la quale è stata confermata l'ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria del 24 febbraio 2011, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere:
per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo "A.1"), per aver fatto parte dell'associazione denominata "ndrangheta" e in particolare del sodalizio denominato RA - Latella, a sua volta articolato in due gruppi, e per quel che ora interessa nel gruppo capeggiato da RA VA, operante nei quartieri della zona sud di Reggio Calabria;
e per il reato di trasferimento fraudolento di valori (capo "B9") in relazione all'intestazione alla moglie, DR Barbara, della ditta "General Trasport di Quattrone Barbara", e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Santalucia;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento per la parte relativa al reato di cui al capo "A1", e il rigetto per il resto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, dopo aver ripercorso gli elementi strutturali dell'associazione denominata "ndrangheta" sì come accertati nel corso di vari procedimenti definiti con sentenze irrevocabili, e dopo aver dato atto degli elementi che attestano la presenza di detta associazione nella zona sud di Reggio Calabria attraverso l'articolazione della cosca RA - Latella, oltre che della composizione di detta articolazione, ha preso in considerazione gli elementi indiziali a carico di RA NI.
Risulta che questi abbia direttamente curato la gestione della ditta di trasporti intestata alla moglie, partecipando, in luogo di quest'ultima, ad importanti riunioni per decidere strategie operative in riferimento a importanti commesse. Risulta ancora che in data 12 luglio 2009 VA RA e NI RA prelevarono con l'autovettura di quest'ultimo NI DI, che prese parte ad un incontro con lo stesso RA VA e TT IC, personaggio di vertice della 'ndrangheta operante nella zona sud di Reggio Calabria. In esito alle intercettazioni ambientali del 28 giugno 2008 nell'autovettura in uso a IC TT fu captata una conversazione di questi con CH DI, durante la quale TT affermo' che RA, da intendersi RA VA, aveva ricevuto "la stella", aggiungendo che la stessa carica criminale poteva essere conferita al fratello del RA, che secondo gli investigatori non può che individuarsi in NI, dato che l'altro fratello, OR AU, aveva con VA RA rapporti conflittuali.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to d'Ascola (che poi ha rinunciato al mandato), RA NI, deducendo: - violazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'addebito cautelare di trasferimento fraudolento di beni. Il Tribunale del riesame non ha indicato gli elementi in forza dei quali NI RA potesse fondatamente presumere, all'atto della asserita fittizia attribuzione, di poter essere destinatario di misure di prevenzione patrimoniale. Il Tribunale, ancora, ha trascurato, e superato con motivazione del tutto illogica, il fatto che il trasferimento di beni in favore della moglie non può avere potenzialità elusive delle norme di prevenzione patrimoniale, perché gli strumenti di apprensione coattiva colpiscono anche i beni in titolarità degli stretti congiunti del proposto. Non ha, ancora, considerato adeguatamente che il RA si determinò al trasferimento dell'azienda perché dichiarato fallito, tanto che è in corso procedura di revocatola fallimentare: questa circostanza dimostra che il fine del trasferimento non era quello di eludere la normativa di prevenzione antimafia.
- Violazione di legge penale e difetto di motivazione in riferimento all'addebito cautelare di associazione di tipo mafioso - 'ndrangheta. Gli elementi ritenuti di pregnanza indiziaria sono invero equivoci e frutto di illazioni.
- Violazione di legge penale e difetto di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per l'addebito di trasferimento fraudolento di beni. Il Tribunale, nell'affermare che la fittizia intestazione fu fatta per agevolare l'attivita' dell'associazione mafiosa capeggiata da VA RA, si limita ad una mera asserzione e non adduce alcun elemento di fatto per giustificarne la portata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito di espongono.
2. Il reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità di elusione delle misure normative di prevenzione patrimoniale un connotato dell'elemento soggettivo, è commesso, stando alla previsione incriminatrice, con l'attribuzione del bene ad altri, senza ulteriore specificazione selettiva di costoro, la legge non si fa carico di escludere, dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l'illecito trasferimento, quanti, ai sensi della legislazione di prevenzione patrimoniale, sono comunque soggetti alle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca (coniuge, figli, conviventi del proposto nell'ultimo quinquennio, ecc. ecc), secondo la previsione ora dell'art. 19 codice antimafia.
Spetta però all'interprete in sede applicativa il compito di individuare quegli ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare, per l'ipotesi in cui la fittizia intestazione operi in favore di taluno dei menzionati soggetti, la capacità elusiva dell'operazione. Si può infatti asserire che la condotta, altrimenti lecita, miri ad finalità elusiva, a condizione che la condotta medesima abbia i requisiti per sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale, e ciò secondo un giudizio di plausibilità, espresso ovviamente tenendo conto del contesto in cui è stata posta In essere, che, nel caso ora considerato, non può fare a meno di dati fattuali aggiuntivi, tali da far ritenere che il trasferimento possa sortire l'effetto sperato. Questi dati fattuali, nel caso in esame, non sono stati dall'ordinanza neanche prospettati.
3. L'addebito di reato associativo fonda su indizi scarni ed equivoci, senza considerare che l'ordinanza impugnata non offre elementi circa la figura di NI DI, da cui desumere l'importanza indiziaria della presenza del ricorrente quale accompagnatore del fratello VA, che si recava all'incontro con il predetto DI. La mera presenza, senza che si possa ragionare sui motivi e i contenuti dell'incontro, appare elemento equivoco e non gravemente indiziario. Quanto poi alla conversazione tra IC TT e CH DI, l'individuazione di NI RA, come il fratello di VA (RA) che avrebbe potuto ottenere "fa stella", sembra affidata ad una mera congettura, a tacer del fatto che l'ordinanza non dice in cosa consista "la stella", cosa comporti l'attribuzione della stessa, quale sia il profilo funzionate che all'interno del gruppo 'ndranghetistico sia ad essa collegato.
4. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame alla luce dei principi di diritto illustrati. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria deve provvede agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012