Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17064
CASS
Sentenza 2 aprile 2012

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In tema di reato di trasferimento fraudolento di valori, la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all'atto del trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17064
    Data del deposito : 2 aprile 2012

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