Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio.
Commentari • 5
- 1. La corruzione “funzionale” e il contrastato rapporto con la corruzione propriaGiorgio Fidelbo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
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di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
Leggi di più… - 3. Corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione: rapporti e differenze tra le due fattispeciehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Corruzione per l’esercizio della funzionehttps://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 30 aprile 2022
La corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. “corruzione impropria”, in contrapposizione a quella “propria”, ossia la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) è quel reato commesso, ad esempio, dall'agente della Guardia di Finanza il quale percepisca somme di denaro da soggetti privati interessati ad acquisire informazioni sugli accertamenti fiscali svolti a carico delle loro società, senza che questi debba svolgere atti contrari ai doveri dell'ufficio di appartenenza. Ancora, sempre con riguardo alle ipotesi di corruzione impropria, si pensi alla condotta del dipendente di un ente concessionario di pubblico servizio di esazione tributi il quale percepisca una somma di …
Leggi di più… - 5. La corruzione “funzionale” e il contrastato rapporto con la corruzione propriaGiorgio Fidelbo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 14 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2016, n. 15959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15959 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
1595 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/02/2016 Composta dai Sig.ri Magistrati SENT. 277 Dott. DOMENICO CARCANO - Presidente Dott. PETRUZZELLIS ANNA R.G.N. 2652/2015 Dott. DI STEFANO PIERLUIGI Dott. GIORDANO EMILIA ANNA Dott. BASSI ALESSANDRA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AI IN, nato il [...] AL VA, nato il [...] FA RA, nato il [...] Avverso la sentenza n. 6616/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/06/2014 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Presidente relatore dott. DOMENICO CARCANO. Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi, che ha concluso per LE OF, annullamento senza rinvio in ordine al capo della sentenza relativo al reato di cui all'art.353 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione, annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore. Per AN ON, annullamento senza rinvio in ordine ai capi della sentenza relativi ai reati di cui agli artt.353 e 319-321 c.p. addebitati a AN ON per essere i reati estinti per prescrizione;
annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore. Per EN IA, rigetto del ricorso. Uditi i difensori: Avv. AN Aricò per ON AN e IA EN;
Avv. Roberto OF per LE OF;
Avv. Giuseppe Stellato per ON AN e Avv. IC Di Fraia per IA EN, i quali hanno concluso tutti per l'accoglimento dei ricorsi. вод RITENUTO IN FATTO 1. EN IA, LE OF e AN ON presentano ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato con la quale IA è stato dichiarato responsabile del delitto di "impiego di denaro di provenienza illecita", LE OF per il delitto, rubricato al capo N), di turbativa della gara di appalto, conclusasi con l'assegnazione dei lavori in favore delle imprese del Garofoli, e AN ON dei delitti di concorso esterno in associazione mafiosa assorbito le condotte, descritte nel capo I), relative alla illecita concorrenza con minaccia e violenza - nonché del delitto rubricato al capo L) di turbativa di gara d'appalto, aggravata ex art.7 legge n. 203 del 1992, aggiudicata alle imprese allo stesso facenti capo e, ancora, del delitto di corruzione di IC BO, sindaco del Comune di Villa Literno, versandogli periodicamente somme di danaro e altre utilità, non altrimenti dovute, se non per ottenere l'aggiudicazione dei lavori e il buon andamento dei lavori e dei pagamenti degli stati di avanzamento. La Corte d'appello ha condiviso, per ciascuno degli episodi criminosi ascritti agli imputati, la ricostruzione del primo giudice, essenzialmente fondata sulle di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e conversazioni intercettate le quali danno conto dei fatti oggetto delle imputazione rispettivamente ascritte agli imputati.
1.1.Anzitutto, quanto all'affermazione di responsabilità di EN IA, il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita trova conferma nelle conversazioni tra SI IN e WA IA, figlia di EN. IN, dopo averle detto che avrebbe iniziato a collaborare con la giustizia, raccomanda, oltre di tener da parte lo stipendio ricevuto dal clan, di riferire al padre di "cambiare" gli assegni e di tenere per sé il danaro. Dalle indagini di polizia e dalle ulteriori conversazioni intercettate tra IN e WA IA emerge la chiara "cointeressenza" di IN nella realizzazione di villette dal Gruppo CA.SA da parte dell'impresa di costruzione di IA. Nonostante IN abbia negato ogni sua partecipazione all'attività d'impresa di IA, il giudice d'appello dà conto delle risultanze emerse dalle indagini e della smentita giustificazione resa da IN ai colloqui avuti con la compagna. Il giudice di primo grado ha smentito che gli assegni, dei quali IN ebbe a parlare con la figlia di IA, riguardassero un risarcimento ricevuto per la somma di euro 42.000 per un falso incidente stradale. 2 вид In conclusione, per entrambi i giudici di merito, i colloqui intercettati confermano che IN, là dove parla di lavori e danaro, si riferisce agli interessi che gli derivavano dalla partecipazione alla società del gruppo CA. SA;
società della quale all'epoca faceva parte il Sindaco BO, dalla quale poi recede non appena è a conoscenza della collaborazione di SI IN, per il timore di essere coinvolto.
1.2. La Corte di merito anche qui condivide e riproduce la ricostruzione effettuata dal primo giudice delle due gare di appalto bandite dal Comune di Villa Literno: l'uno, l'appalto "per i lavori di riqualificazione e riuso urbano delle strade del centro urbano" per un ammontare di euro 1.161.608,89, aggiudicato a LE OF (capo N); l'altro, per il "programma integrato di riqualificazione urbana ed ambientale" per un ammontare di euro 13.602.823, aggiudicato a AN ON (capo L), nel cui ambito si inserisce l'accordo corruttivo con IC BO, sindaco di villa Literno (capo E). Entrambe le decisioni rilevano che elementi probatori significativi emergono dalle dichiarazioni dei due collaboratori GI DA e IL Di CA, l'uno reggente del clan fino al 2005 e l'altro, fino al 2006. Riscontro a esse è dato da altri collaboratori, quali SI IN, SC AR DI e GI TA. Altri collaboratori descrivono il contesto generale nel quale si inseriscono le vicende delittuose;
contesto che rende i due delitti aggravati dall'art. 7 legge n. 203 del 1991. 1.2.1. A fronte dell'affermata responsabilità di FO, la Corte di merito anzitutto disattende le deduzioni difensive secondo cui l'accusa sia stata formulata in termini generici per essere priva di indicazioni relative alle specifiche modalità delle condotte volte a incidere sulla regolarità della gara e, poi, non ritiene fondata la prospettazione difensiva per la quale l'unica ragione su cui si fonda l'affermazione di responsabilità sia quella del contesto in cui la gara si inserisce e cioè l'accordo che il clan dei casalesi aveva definito con il sindaco BO. La Corte d'appello riproduce essenzialmente le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, attribuendo significato decisivo a quanto riferito dal collaboratore IL Di CA e ad alcuni dati riguardanti la procedura di formazione della Commissione e le modalità di esame delle domande presentate;
elementi dai quali discende un significativo riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui "le offerte di gara venivano adattate alle esigenze della ditta" cui si era deciso altrove di aggiudicare l'appalto. 3 C Si pone in rilievo che il ribasso vincente è risultato quello del 21,05 %, come affermato da collaboratore Di CA, le cui dichiarazioni sono integramente riportate a p.25 della sentenza. Altro dato significativo, appreso sempre da Di CA, è che LE OF - come riferito dal cugino RI, esponente del clan DO - avrebbe dovuto versare a LE DO il 50% dell'utile netto, circostanza che trova conferma in quanto detto anche da AN RR, convivente di SC DO. Conclusivamente, secondo i giudici di merito le dichiarazioni di Di CA sono riscontrate dalle conversazioni intercettate, dalle quali emerge, anzitutto, la possibilità in concreto di aprire le "altrui offerte e conoscerne il contenuto" e poi la consuetudine di "rivolgersi agli imprenditori per indurli a presentare buste appoggio" cioè offerte in bianco da "completare per truccare la gara". La Corte d'appello rileva una circostanza che potrebbe mettere in crisi e smentire il racconto di Di CA. In particolare, si tratta di quanto riferito dai fratelli NI che, quali titolari di una impresa del settore, hanno partecipato alla gara con interesse all'aggiudicazione e poi hanno riferito di non avere ricevuto alcuna pressione. Al riguardo, si sottolinea che la coerenza del dichiarato di Di CA è nell'esito della gara, che difatti si è conclusa con l'aggiudicazione a OF.
1.2.2. Quanto alla posizione di AN ON, la Corte di merito condivide anche qui le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. Anzitutto, l'affermazione di responsabilità di AN ON per il delitto di corruzione di IC BO, Sindaco del comune di villa Literno corruzione la cui prima finalità era ed è stata quella di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione del "programma integrato di riqualificazione urbana ed ambientale" per un importo di euro 13.602.833,99 - trova conferma nelle stesse dichiarazioni di ON, il quale riferisce di avere versato danaro periodicamente a BO sino al 2010, come riportato nel capo di imputazione, per sostenere la campagna elettorale alle elezioni regionali (cfr.p.41 sentenza). La Corte d'appello ripercorre le motivazioni della decisione di primo grado e, in particolare, la descrizione delle modalità di selezione delle imprese, effettuata a coppie e mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che eliminava del tutto l'obbligo di motivare. A fronte delle censure della difesa secondo cui il rigetto della sospensiva da parte del TAR Campania all'esito del ricorso presentato dalle TI escluse dalla gara, conclusosi poi anche con la conferma del Consiglio di Stato, non può che essere interpretato come specifica verifica della legittimità dell'operato della 4 Commissione nonché della mancanza di sospette collusioni, la Corte d'appello rileva che il giudice amministrativo ha effettuato un valutazione formale delle regole applicate. La responsabilità, invece, si fonda essenzialmente sul metodo di valutazione;
metodo che, pur previsto dalla legge, è "fortemente discrezionale" poiché, come rilevato dal consulente del Pubblico Ministero, attribuiva a "ciascun componente" di esprimere le proprie valutazioni mediante l'attribuzione numerica di "tipo qualitativo"; metodo che rendeva "difficile entrare nel giudizio di merito, a meno di situazioni veramente eclatanti e macroscopiche" risultanti dal c.d. confronto "a coppie". Tale costruzione non è stata smentita, rileva la Corte di merito, dalle dichiarazioni dei componenti della Commissione, poiché "nessuno dei componenti ha saputo dare una risposta chiara ed esaustiva alla domanda volta a stabilire il metro di giudizio usato per valutare nel caso concreto i parametri dettati dal bando". Oltre che i tecnici, neanche "i professori hanno saputo offrire risposte soddisfacenti", in tal modo dimostrando tutti di non avere "ben compreso il tipo di valutazione da compiere". Anche IO BO, quale responsabile dell'ufficio tecnico, sentito come teste, al pari degli altri componenti della Commissione, ha risposto che si discusse della valutazione a coppia e fu esaminato il progetto predisposto dall'ufficio tecnico. Ne discende che, come riportato nella sentenza impugnata, i collaboratori di giustizia hanno parlato non del metodo seguito, bensì riferito che il risultato è stato quello previsto. In tale contesto, non possono che essere decisive le "prove dichiarative", riguardanti le intese tra il Sindaco IC BO e il clan dei CA e, a tal fine, sono state valutate le dichiarazioni rese da GI DA, IL Di CA e GI IC. I tre collaboratori riferiscono circostanze sulle modalità concordate per l'espletamento della gara e, in particolare, DA parla del coinvolgimento diretto del Sindaco IC BO nella individuazione delle l'aggiudicazione di altre gare, tra le quali quella aggiudicata a ON. ON, pur negando ogni sua responsabilità, nel corso del suo interrogatorio ha riferito circostanze significative circa l'affidamento dell'appalto e, in particolare, che IC BO e tale CH ZI, aspettavano "un significativo ritorno" per l'attribuzione dell'appalto e, in tale contesto, ON riferisce, nell'interrogatorio del 3 dicembre 2012 di aver dovuto assumere molte persone su richiesta del Sindaco BO nonché ribadisce di aver versato allo stesso la somma di 20.000 euro per la campagna elettorale del 2010. 5 0 Le conversazioni intercettate confermano i legami tra IC BO e ON e le utilità da quest'ultimo date a BO per assicurarsi l'aggiudicazione dell'appalto. Circostanza, quest'ultima, che ON definisce quale "aspettativa" che considera del tutto legittima. L'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, nel cui ambito è stato assorbita la condotta di "illecita concorrenza con minaccia o violenza", di cui all'art. 513 bis c.p. è fondata, come descritto nella sentenza impugnata, sulle dichiarazioni dei collaboratori, tra i quali vi è IL Di CA secondo cui la ditta ON era una impresa di riferimento di IN;
impresa che assicurava una parte dei proventi al clan DO. Anche il collaboratore GI TA parla di una ditta collegata agli Schiano. Altrettanto, AL VE riferisce dei legami tra ON e IN. Secondo il giudice d'appello, i tre collaboratori riferiscono circostanze concordi circa i legami dell'impresa ON con il gruppo IN nel periodo in cui gli appalti erano aggiudicati a imprese indicate dai clan. Le indagini dei Carabinieri hanno poi verificato che in realtà AN ON è riuscito a ottenere importanti appalti nei comuni cui fanno riferimento i collaboratori di giustizia, là dove esisteva "un patto tra camorra e amministrazioni locali".
2.L'avvocato IC Di Fraia, difensore di EN IA, deduce:
2.1. Nullità della sentenza per violazione di legge nonché per omissione, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza delle prove del fatto, e quindi violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110, 648 ter c.p. 190 e 533 c.p.p. Premesso che EN IA è stato condannato per un reato rispetto al quale il giudice del riesame ha escluso la gravità indiziaria, la difesa rileva il travisamento della prova da parte dei giudici di merito. Per il ricorrente, l'errore dei giudici di merito è nel significato attribuito alle conversazioni intercettate tra SI IN e la sua fidanzata, WA IA, figlia dell'odierno imputato nonché al colloquio tra SI IN, WA IA, TA PA, e IC IN. Conversazioni in cui si fa riferimento alla monetizzazione di assegni e a co- interessenze di IN in alcune villette realizzate dal gruppo CA.SA. Entrambi i giudici di merito hanno omesso di tener conto di quanto al riguardo chiarito da IN circa la disponibilità di danaro riscosso виб 6 dall'assicurazione per un falso incidente, rispetto al quale vi sono specifici riscontri, elencati in ricorso circa la riscossione del danaro dall'assicurazione ei prelievi di danaro effettati;
circostanze del tutto travisate dai giudici merito, anche rispetto a quanto emerso nel corso degli ulteriori elementi che escludono le possibilità di SI IN di disporre di flussi finanziari da impiegare nelle attività di IA, decisamente contrario al legame tra la figlia e SI IN. Il ricorrente analizza i singoli punti posti in evidenza e del tutto travisati o non affatto considerati dai giudici di merito, tra i quali assume rilievo la ricostruzione dell'operazione del gruppo CA.SA che avrebbe tutt'altra spiegazione rispetto a quella assunta dalla Corte di merito secondo cui IN si sia servito di AL per l'impiego del danaro di provenienza illecita, investito nelle anzidette operazioni finanziarie. La ricostruzione effettuata è, secondo la difesa, del tutto inadeguata e illogica poiché contrastante con gli elementi posti in rilievo e rispetto ai quali non vi è stata alcuna giustificazione per neutralizzarli.
2.2. Nullità della sentenza per violazione di legge nonché per omissione, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione quanto al riconoscimento delle attenuati generiche Per la difesa non sono stati considerati gli elementi rappresentati, tra i quali anzitutto il fatto che IA è incensurato ed ha avuto un corretto comportamento processuale e poi la non grave entità economica dei fatti oggetto di imputazione. In allegato al ricorso vi è la documentazione cui si è fatto riferimento.
3.1. Ricorso proposto dall'avv.to Giuseppe Stellato nell'interesse di AN ON, deduce:
3.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 319, 321, 353, 513 bis, 110, 416 bis c.p. e all'art. 7 legge n.203 del 1991. La difesa ribadisce di avere, con i motivi d'appello, contestato la ricostruzione del giudice di primo grado fondata su mere asserzioni e su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia del tutto smentite dagli atti. Il concorso esterno è stato costruito in base alla aggiudicazione della gara d'appalto relativa alla riqualificazione urbana del Comune di Villa Literno, sul presupposto della illiceità della complessiva procedura, senza però dimostrare la collusione dei membri della commissione aggiudicatrice, sentiti nel corso del giudizio di primo grado. La Corte d'appello ritiene che siano tali dichiarazioni, unitamente a quanto 7 Aso riferito dai collaboratori di giustizia, Di CA e TA, a confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado. La "Gara" è elemento significativo di tutto il processo attorno alla quale gira tutta la costruzione degli altri illeciti;
ricostruzione che il giudice d'appello ha integralmente ripercorso sulla base di quanto affermato dal giudice di primo grado. Tutta l'operazione, secondo i giudici di merito, rientrava in un accordo politico diretto all'assegnazione dell'appalto alla società di ON: un accordo corruttivo con IC BO, cui avrebbe fatto seguito l'appoggio elettorale da ON allo stesso BO. Nonostante le contrastanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte d'appello, senza motivazione alcuna, condivide che gli elementi acquisiti diano la dimostrazione dell'ipotesi d'accusa. La difesa ritiene che gli elementi acquisiti siano del tutto contrastanti e offrano solo un quadro indiziario privo di ogni certezza, frammentario e inidoneo fornire la prova dei reati sulla cui unitaria e complessiva sussistenza entrambi giudici di merito hanno confermato l'ipotesi d'accusa. In particolare, ad avviso della difesa, tale complessiva interdipendenza dei fatti e del tutto esclusa dal quadro probatorio. Contraddittorietà dell'assunto secondo cui la decisione della commissione appare solo formalmente corretta, mentre gli elementi acquisiti, tra i quali vi è la consulenza tecnica del pubblico ministero, depongono per la irregolarità della gara le cui determinazioni avrebbero richiesto anche una motivazione specifica.Si contesta che ciò non sarebbe smentito dalle decisioni del Tar e del Consiglio di Stato, perché fondate solo sugli aspetti rappresentati dalle parti. La difesa ritiene di avere specificamente smentito tali affermazioni, sulla base di elementi risultanti dagli atti, in particolare la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori che non offrono elementi, redendo la sentenza della Corte d'appello solo descrittiva e non ricostruttiva, descrizione contraddittoria e priva di ogni consistenza probatoria. La regolarità della gara è stata ritenuta anche in sede cautelare, come dimostrato dalle sentenza che si allegano al ricorso. Nel ricorso si affrontano ulteriori quattro punti: a) le dichiarazioni dei collaboratori, attraverso una analisi di quanto riferito, non sono funzionali alla ricostruzione dei fatti;
b) la motivazione sulle dichiarazioni di ON e sugli altri elementi di prova, tentando di dimostrare l'esistenza di una collusione anche attraverso le dichiarazioni dello stesso ON, convocato soltanto per chiarire aspetti di carattere tecnico che non dimostrano affatto alcuna collusione, fondata l'asserito ritorno che BO si aspettava per l'aggiudicazione della gara che non è prova del patto corruttivo;
c) l'assenza totale di motivazione sulla 8 Asia consulenza del dr. Vignone, depositata dalla difesa per dimostrare la situazione patrimoniale della società, operante da oltre cent'anni nel settore pubblico, elaborato non valutato dalla Corte d'appello che si è limitata a ritenere che la crescita della società ON e collegata all'affermazione del gruppo IO IN, alleato con le famiglie SC e IA, giungendo a ottenere lavori in tutta l'area del casertano;
d) considerazioni conclusive sulla motivazione, che non terrebbe conto di quanto acquisito complessivamente agli atti ed è ripetitiva degli argomenti sviluppati dal giudice di primo grado, ogni ipotesi di reato è priva di certezza processuale ed è utilizzata per dare consistenza alle altre, sulla base di meri indizi privi di ogni riscontro incontrovertibile;
insomma, ad avviso della difesa, sono le singole ipotesi di reato che si reggono a vicenda, senza che per ciascuna di esse vi è prova.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991. L'aggravante è contestata alla turbativa d'asta, come agevolazione camorristica, senza alcuna motivazione sul punto circa la volontà di ON. L'aggravante non è compatibile con il reato di concorso esterno e non é provata alcuna autonomia funzionale rispetto al reato associativo.
2.3.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 353 e 353 bis (513 bis) c.p. Tali ulteriori reati si fondano su quanto dichiarato da ON e cioè l'accorpamento di più gare per consentire a ON di esserne l'aggiudicatario. Non si tratta, per il ricorrente, di una situazione che attiene allo svolgimento della gara bensì, alla precedente predisposizione del bando. Altro reato al quale si fa riferimento è quello previsto dall'art. 353 bis c.p; fattispecie criminosa, introdotta nel 2010, come tale non applicabile alla concreta fattispecie 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 62 bis e 133 c.p.. Mancata valutazione dei parametro stabiliti dalla legge per la determinazione della pena. Violazione dei criteri stabiliti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.240 e 416 bis comma 3, c.p.. Illegittima la confisca della spa ON, disposta in applicazione del comma 7 dell'art.416 bis c.p., ritenendo la società di capitali, assimilabile alle "cose" che servirono a commettere o furono destinate a commettere il delitto, riferibile anche al delitto di turbativa d'asta. 9 Ad avviso della difesa, le condotte riguardano ON e così avrebbe dovuto essere poiché le società di capitali hanno una personalità giuridica che le distingue della persone e come tali hanno una proiezione del tutto autonoma. Del resto, nella consulenza ON si chiarisce che la Società non ha ricevuto alcun incremento sostanziale dal collegamento camorristico. La società ha sempre operato in contesti leciti, come risulta dalla consulenza tecnica prodotta nel giudizio di appello. Vi è una motivazione carente su tali punti che non possono legittimare il provvedimento ablativo.
3.3.L'avvocato Roberto OF, quale difensore di LE OF, deduce: La genericità dell'imputazione, mancando gli elementi specifici mediante i quali sarebbe stato commesso il reato e ciò non ha consentito all'imputato di difendersi. Vizio dedotto in appello e non ritenuto fondato. IC BO, sindaco in carica di Villa Literno, Claudio Valentino, quale tecnico del comune e componente della commissione aggiudicatrice, in rapporti d'affari con gli imprenditori OF e Pezzella e in attuazione di un accordo con il clan dei casalesi, avrebbero favorito l'aggiudicazione della gara alla Ati, nella quale i due citati imprenditori avevano partecipazioni e cointeressenze. Ad avviso della difesa, l'imputazione non descrive quali siano state le modalità di aggiudicazioni e quali gli interventi realizzati per favorire soggetti graditi all'associazione camorristica. Tali modalità ed elementi del fatto non risultano descritti in sentenza. Il tipo di gara avrebbe potuto essere alterato solo con il coinvolgimento di tutte le imprese che a essa partecipavano con il metodo delle buste chiuse. Il riferimento alle modalità dello svolgimento della gara, quale la mancata attestazione delle integrità dei plichi, non è elemento tale che possa essere dirimente. Peraltro si tratta di irregolari di carattere formale e non certo tali da alterare la gara Il ricorso descrive gli elementi posti a fondamento della pronuncia di condanna, screditandole e valutandole non decisive alla conclusione raggiunta. Deduce che si è andati alla ricerca di riscontri senza avere elementi di prova che in positivo provassero le modalità di alterazione della gara. Non vi è prova che vi sia stato un accordo tra i partecipanti alla gara e il "favorito", allo scopo di presentare le cd. offerte cuscinetto in modo da alterare il risultato della gara. 10 Si è più volte è stato fatto riferimento alle dichiarazioni di Di CA, e alla circostanza che questi ha riferito con esattezza il ribasso mediante il quale I'TI avrebbe poi vinto la gara, trattandosi di elemento noti a tutti. La difesa deduce che Di CA è stato ritenuto non attendibile nella vicenda Nicchiniello e si è pervenuti a una sentenza di assoluzione, mentre i giudici di merito ritengono credibile Di CA per l'alterazione della gara e le modalità attraverso le quali favorire imprese indicate dal clan dei casalesi. Il racconto di Di CA è del tutto riferibile a fatti scontati che non avrebbero potuto essere prova dell'alterazione della Gara.
4.Tale è la sintesi dei motivi di ricorso enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il rigore ricostruttivo dei giudici di merito caratterizza ogni singola vicenda affrontata e sviluppata nei sui specifici risvolti di rilievo penale. Tale rigore caratterizza ogni risvolto relativo al delitto di "impiego di danaro e utilità di provenienza illecita". L'accurata verifica delle conversazioni intercettate e gli accertamenti svolti sulla diversa ipotesi difensiva danno consistenza alla ipotesi d'accusa circa il coinvolgimento di IN nell'attività imprenditoriali di IA e alla necessità di "cambiare gli assegni" e di tenere per sé il danaro. Come si è già detto in narrativa, le indagini di polizia e ulteriori conversazioni intercettate tra IN e WA IA confermano la chiara "cointeressenza" di IN nella realizzazione di villette del Gruppo CA.SA da parte dell'impresa di costruzione di IA. Il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili, bensì a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito la vicenda in base a molteplici elementi significativi. Il giudice d'appello, come descritto in narrativa, ha dialogato con le conclusioni raggiunte dal Tribunale e, dopo una complessiva e accurata valutazione delle prove acquisite, ha condiviso il significato da esse tratto dal Tribunale, mettendo in rilievo che i motivi di appello non erano altro che una mera riproposizione di questioni poste nel corso del giudizio di primo grado e correttamente risolte dal Tribunale. Il ricorso presentato da EN IA è, pertanto, inammissibile.
2. Mentre, una conclusione diversa si impone per le posizioni di LE OF e AN ON rispetto alle quali il Collegio ritiene che debba 11 вете essere disposto per entrambe l'annullamento delle sentenze impugnate con rinvio per un nuovo giudizio.
2.1.Se non vi è alcun dubbio sulla corretta e completa descrizione delle condotte enucleate nell'imputazione, ciò che richiede ulteriore approfondimento in sede di merito è l'accertamento delle modalità di svolgimento della gara. Se, da un lato, vi è rigore nella ricostruzione dei fatti, dall'altro, non si è tenuto conto dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità secondo cui per evitare che per la configurazione del delitto di "turbata di libertà degli incanti" possa avere rilevo soltanto il risultato raggiunto piuttosto che le condotte che lo hanno determinato. In particolare, si è così affermato che nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta si sostanzia nell'alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l'impiego dei mezzi "tassativamente" previsti, e tra questi la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo (Sez.VI, 7 aprile 2011, n. 26809). Principio di diritto che richiama il rigoroso rispetto del principio di tassatività e di tipicità della fattispecie penale per evitare che l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale sia dedotta dalla coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro. Nel nostro caso, ciò che ha assunto rilievo determinante è che i collaboratori di giustizia hanno parlato non del metodo seguito, bensì riferito che il risultato è stato quello previsto. Affermazione che rende evidente il ricorso a una metodologia invertita nel senso è il risultato dà la prova dell'esistenza del reato, senza tener conto che è la condotta che integra il reato e non il risultato raggiunto che ha senz'altro un significato determinato sempre che siano provate la illiceità della condotta dei pubblici agenti. E' ben vero che IL Di CA riferisce elementi riguardanti la procedura di formazione della Commissione e le modalità di esame delle domande presentate e ciò potrebbe confermare che "le offerte di gara venivano adattate alle esigenze della ditta" cui si era deciso altrove di aggiudicare l'appalto, ipotizzando tra l'altro la possibilità in concreto di aprire le "altrui offerte e conoscerne il contenuto" e la consuetudine di "rivolgersi agli imprenditori per indurli a presentare buste appoggio". 12 E' un dubbio che la Corte d'appello percepisce là dove richiama il narrato degli imprenditori NI che potrebbe smentire quanto riferito da Di CA: i fratelli NI, titolari di una impresa del settore, hanno partecipato alla gara con interesse all'aggiudicazione e poi hanno riferito di non avere ricevuto alcuna pressione. Una circostanza non ulteriormente verificata e riscontrata se non con la mera assertiva conclusione che della coerenza con quanto dichiarato dal collaboratore Di CA è nell'esito della gara, conclusasi con l'aggiudicazione dell'appalto a OF. Il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sé sufficiente a configurare il delitto di turbata libertà degli incanti, occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate (Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 28517). Queste le ragioni, per le quali si impone l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio volto a chiarire quali le condotte, tassativamente previste dalla norma, abbiano inciso sul risultato, rendendo non soltanto prevedibile ma anzitutto illecito.
2.2. Analoghe le ragioni che impongono un nuovo giudizio per la gara di appalto aggiudicata a AN ON. Anche qui, le necessità di ulteriori accertamenti e verifiche sono indispensabili per comprendere ciò che in realtà è accaduto, nonostante le modalità di svolgimento della gara per la quale è stata nominata una commissione composta da membri dotati di specifica competenza e sentiti nel corso del giudizio di merito le cui dichiarazioni riportate in senza da esse trarre elementi determinanti ai fini della configurazione del reato- Ulteriore elemento, del quale si è già detto in narrativa, è rappresentato dal rigetto della sospensiva da parte del TAR Campania all'esito del ricorso presentato dalle TI escluse dalla gara, conclusosi poi anche con la conferma del Consiglio di Stato. Per vero, le affermazioni dei giudici di merito, pur condivisibili sotto il profilo concettuale, avrebbero richiesto un ulteriore approfondimento volto alla verifica specifica delle due pronunce e di quanto da esse avrebbe potuto discendere per comprendere non soltanto il "formale" rispetto della procedura seguita, ma anche la metodologia seguita, senza accreditare aprioristicamente un'ipotesi rispetto all'altra, quale quella che era il metodo che rendeva "difficile 13 во entrare nel giudizio merito, a meno di situazioni veramente eclatanti e macroscopiche" risultanti dal c.d. confronto "a coppie". Anche qui, il risultato della gara appare aver orientato il giudizio espresso;
criterio che ha un decisivo significato sempre che vi siano elementi che possano accreditarlo e renderlo verificabile.
2.3. L'annullamento non può che riguardare anche la corruzione del Sindaco IC BO e il concorso esterno nell'associazione mafiosa.
2.3.1.Occorre premettere che la corruzione del Sindaco, come articolata e descritta nell'imputazione è stata correttamente impostata come "accordo corruttivo unico" e cioè come "asservimento" del sindaco BO all'imprenditore ON. Condotta che integra, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità il delitto di corruzione propria ex art. 319 c.p.p.. Questa Corte ha affermato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 c. p. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio (Sez. VI, 23 settembre 2014, dep. 10 febbraio 2015). Ne discende che i tempi di prescrizione del reato decorrono dall'ultima condotta, quella del finanziamento della campagna elettorale del 2010 con l'elargizione della somma di 20.000 euro e non alla data del 7 ottobre del 2007 riportata in calce all'imputazione, dovuta a un evidente refuso. L'annullamento di tale capo della decisione impugnata è strettamente collegato alla illecita aggiudicazione dell'appalto, tenuto conto che ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (Sez. VI, 23 settembre 2014, dep.10 febbraio 2015, n. 6056). A tale ultimo riguardo, è attribuito al giudice di merito la verifica della tenuta dell'ipotesi corruttiva, anche all'esito degli accertamenti e delle valutazioni relative alla causa della prestazione dell'utilità e dell'individuazione degli atti contrari ai doveri d'ufficio. 14 2.3.2. Come già riportato in narrativa, l'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è fondata anch'essa sulle dichiarazioni dei collaboratori, tra i quali vi è IL Di CA secondo cui la ditta ON era una impresa di riferimento di IN;
impresa che assicurava una parte dei proventi al clan DO. Anche il collaboratore GI TA parla di una ditta collegata agli Schiano. Secondo il giudice d'appello, i tre collaboratori riferiscono circostanze concordi circa i legami dell'impresa ON con il gruppo IN nel periodo in cui gli appalti erano aggiudicati a imprese indicate dai clan. In realtà, la ricostruzione dei fatti richiede una verifica complessiva delle reati ascritti a ON, tenuto conto dell'evidente collegamento di tale ipotesi con quella di illecita aggiudicazione dell'appalto. In ogni caso, come già posto in rilievo per il delitto di corruzione, al di là della conferma o meno dell'affermazione di responsabilità per il delitto di turbativa d'asta, spetta al giudice di merito, cui e attribuito il nuovo giudizio, verificare anche qui la tenuta del concorso esterno.
3. Per ragioni dianzi esposte si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di LE OF e AN ON e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso di EN IA va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE OF e AN ON e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
dichiara inammissibile il ricorso di EN IA che condanna al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016 Il Presidente estensore Domenico Carcano Davi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 APR 2016 DICAS IL FUNZIONAR GIUDIZIARIO Piera Esposito I N E T O