Art. 547. Correzione della sentenza 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o e' incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Cassazione penale n. 4973/2000https://www.brocardi.it/
[…] il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale. (Fattispecie in tema di mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nella quale la Corte ha stabilito che il contrasto non poteva essere risolto a norma degli artt. 547 e 130 c.p.p., venendo in considerazione una statuizione che avrebbe modificato il contenuto essenziale della decisione, ma soltanto facendo valere, davanti al giudice di legittimità nel caso in cui i benefici fossero stati richiesti con l'appello il vizio di motivazione).
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/12/2012, n. 14978Provvedimento: […] Non sembra infatti decisivo il richiamo all'art. 546 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p., per affermare che, allorché si tratti di nullità ai sensi dell'art. 546, comma 3, non è possibile procedere alla correzione ex art. 547, e quindi non sarebbe possibile disporre il rinvio al giudice a quo ai solo fine di integrare la sentenza con gli elementi mancanti. […] sicché si verte in ipotesi di vizio emendabile con la correzione, a norma dell'art. 547 cod. proc. pen.". […]Leggi di più...
- effetti·
- sentenza d'appello·
- individuazione·
- vizio configurabile·
- mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio·
- nullità relative·
- nullità