Articolo 547 del Codice di procedura penale
Articolo 512Articolo 548
Versione
24 ottobre 1989
Art. 547. Correzione della sentenza 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o e' incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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