Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di discarica abusiva, in cui la S.C. ha considerato irrilevante l'intervento modificativo in senso favorevole all'imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell'imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2012, n. 41478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41478 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/10/2012
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2297
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 12914/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST IO N. IL 22/06/1961;
avverso la sentenza n. 700/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del 05/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Andrelli Adriano il quale ha chiesto insistendo in ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 5/12/2011, ha dichiarato ZI TA in qualità di amministratore unico della TA s.p.a. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.256, comma 1, lett. a) perché, esercitando attività di costruzione/demolizione, effettuava una attività non autorizzata di gestione rifiuti, trattando con impianto mobile un quantitativo di rifiuti da demolizione di circa 4.677 metri cubi a fronte di un quantitativo dichiarato in comunicazione di campagna, da compiersi ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 210 di 3.900 metri cubi, successivamente asportando e depositando il materiale, così lavorato, presso altra area di proprietà della stessa società, senza che vi fosse alcun concreto riutilizzo dello stesso, anche rispetto a quanto previsto dalla comunicazione predetta;
ha condannato l'imputato alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con il seguente motivo:
- violazione di legge a pena di nullità in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 519 c.p.p., comma 1, artt. 520 e 522 cod. proc. pen., rilevato che alla udienza del 13/6/2011 il p.m. procedeva a modificare il capo di imputazione originario, mediante la correzione della cifra metri cubi 9.000,00 in 4.677, senza che, di poi, fosse disposta da parte del decidente la notifica dell'estratto del verbale di udienza all'imputato contumace, così come previsto dall'art. 520 cod. proc. pen.; risulta, altresì violato l'art. 519 per omesso avviso al prevenuto della facoltà di chiedere un termine a difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale è corretta e logica e manifestamente insussistente si palesa il vizio denunciato con la censura mossa in impugnazione.
Osservasi che nel corso della udienza del 13/6/2011 il p.m. ha proceduto a modificare il capo di imputazione, originariamente formulato, chiedendo la correzione della cifra afferente al materiale rimosso, da metri cubi 9.000 in quella di metri cubi 4.677; ad avviso del ricorrente, essendo il prevenuto contumace, il p.m. avrebbe dovuto richiedere al giudicante che l'estratto del verbale fosse notificato all'imputato, affinché quest'ultimo potesse esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;
tale omissione avrebbe determinato, ad avviso del ricorrente, la nullità della impugnata sentenza, ex artt. 520 e 522 cod. proc. pen.. La eccezione è totalmente priva di fondamento, per le ragioni di seguito specificate.
Va osservato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra la imputazione e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità cui sono dirette, e, quindi, dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto alla accusa originaria, ma solo nel caso in cui la imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali, sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio di difesa.
Nel caso in esame, la modifica della quantità di materiale, da mq.
9.000 a 4677, non può essere considerata quale elemento comportante una incidenza sulla identità sostanziale e sulla qualificazione dell'addebito, in quanto non può ritenersi, questo elemento, rilevante in danno dell'esercizio del diritto di difesa, quando, per di più, l'intervento modificativo risulta praticare un effetto in melius in ordine al quantitativo di rifiuti trattati dall'imputato, oggetto della contestazione (ex multis Cass. 21/2/2002, n. 6977). Quanto rilevato, inoltre, permette di escludere ogni valenza alla eccezione di violazione dell'art. 519 cod. proc. pen., per omesso avviso all'imputato di chiedere un termine a difesa: la contestazione originaria, sostanzialmente, non ha subito alcuna modifica tale da non permettere allo IO di predisporre le adeguate contromisure difensive e di contestare, in forza delle proponende deduzioni, gli addebiti mossigli.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo IO abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., deve, altresì, essere condannato al pagamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2012