Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2007, n. 7342
CASS
Sentenza 6 febbraio 2007

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La violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata deve essere esclusa nel caso in cui nell'imputazione risulti addebitato un movente diverso da quello effettivamente accertato, in quanto tale elemento non rientra in quelli costitutivi del fatto di reato. (Nella specie era stato contestato come movente omicidiario il conflitto interno ad un'associazione di tipo mafioso, movente che la sentenza aveva invece individuato in un aspro contrasto personale, insorto tra autore e vittima, in relazione alle attività delinquenziali di comune interesse, con la conseguente esclusione della circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa).

La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa; pertanto, il rinvio dell'art. 268, comma settimo cod.proc.pen. all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2007, n. 7342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7342
    Data del deposito : 6 febbraio 2007

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