Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 2
La violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata deve essere esclusa nel caso in cui nell'imputazione risulti addebitato un movente diverso da quello effettivamente accertato, in quanto tale elemento non rientra in quelli costitutivi del fatto di reato. (Nella specie era stato contestato come movente omicidiario il conflitto interno ad un'associazione di tipo mafioso, movente che la sentenza aveva invece individuato in un aspro contrasto personale, insorto tra autore e vittima, in relazione alle attività delinquenziali di comune interesse, con la conseguente esclusione della circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa).
La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa; pertanto, il rinvio dell'art. 268, comma settimo cod.proc.pen. all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2007, n. 7342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7342 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/02/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 195
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 9152/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE DOMENICO, N. IL 30/01/1974;
avverso SENTENZA del 24/09/2004 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti Picari Pietro e Coppi Franco, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Oggetto di questo procedimento penale è l'omicidio di EO PE, avvenuto a Salsomaggiore la sera del 16 luglio 1999. L'uomo era stato raggiunto da cinque colpi di pistola (verosimilmente un revolver, perché sul luogo non vennero rinvenuti bossoli) da parte di un uomo che era poi fuggito con un complice a bordo di una Fiat Uno di color verde, trovata subito dopo in fiamme in una località vicina.
L'autore materiale dell'omicidio è stato individuato in NE CO tanto dalla sentenza di primo grado (corte di assise di Parma del 6 maggio 2002) che dalla sentenza di secondo grado (corte di assise di appello di Bologna del 24 settembre 2004), che ha confermato la sua condanna a 22 anni di reclusione per concorso nell'omicidio e nel porto illegale dell'arma utilizzata, dopo aver raggiunto il luogo del delitto ed essersene allontanato subito dopo l'esecuzione del delitto.
Nella sentenza di secondo grado, in risposta alle doglianze proposte dalla difesa del MA, si osserva:
- che non esiste violazione dell'art. 521 c.p.p. (mancanza di correlazione tra l'accusa e la sentenza) per il fatto che fosse stato individuato il movente dell'omicidio non in un conflitto interno a un'associazione di tipo mafioso, come era stato originariamente contestato, ma in un aspro contrasto personale insorto tra la vittima e il suo assassino in relazione ad attività delinquenziali di comune interesse (pp. 29-31);
- che non esiste alcuna causa di nullità/inutilizzabilità della perizia di trascrizione delle conversazioni intercettate eseguita da un collegio di tre periti (NE, LI e TE) in esecuzione delle ordinanze emesse il 24-30 ottobre 2000 dalla corte di assise di Parma. Non sussiste in particolare alcuna indebita utilizzazione di un file spurio di proprietà di un carabiniere, LA IS, che aveva partecipato alle indagini. Il file era stato rielaborato ex novo e mancava del tutto la prova che i periti si fossero lasciati fuorviare nell'espletamento dell'incarico (p. 33). Quanto alle perizie disposte dal gup e dichiarate nude, non costituisce causa di incompatibilità l'espletamento dei nuovo incarico da parte dello stesso perito (il prof. NE), il quale si sia limitato ad utilizzare dati e appunti già in suo possesso. Senza contare che al momento del conferimento del nuovo incarico gli sono stati affiancati due persone esperte di dialetto calabrese (LI e TE) diverse da quella che aveva lavorato con lui in precedenza (TE E.) (pp. 33-34);
- che nessuna disposizione di legge (nè l'art. 203 c.p.p., ne' l'art. 333 c.p.p., comma 3) preclude agli organi di polizia giudiziaria di utilizzare notizie confidenziali, consentendo di tener conto degli esiti di dichiarazioni rese sulla scia di esse (nella specie: le acquisizioni probatorie che hanno fatto rintracciare il MA in Calabria dove si era rifugiato subito dopo l'omicidio e dove venne trovato "tutto bruciato" (p. 37). Se era pacifico che le indagini sulla morte del EO avevano preso le mosse da informazioni confidenziali rimaste peraltro anonime, era altrettanto vero che il loro divieto di utilizzazione non si applicava ai procedimenti, come quello di specie, nel quale l'intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali era stata disposta prima dell'entrata in vigore della legge sul giusto processo (arg. ex art.203 c.p.p., comma 1 - bis);
- che non c'era stata nessuna lettura "in chiave confidenziale" delle conversazioni intercettate come insinuava la difesa, in quanto le conversazioni acquisite erano di per se sufficientemente eloquenti nell'indicare il MA come esecutore materiale dell'omicidio del EO. Nessuno degli originari imputati, del resto, aveva mai contestato la individuazione delle loro voci (pp. 39-40), a parte la mancata individuazione del "S (che interviene nella conversazione n. 1190 del 31 ottobre 1999) che però non si vedeva come potesse pregiudicare l'apprezzamento del tenore dei colloqui captati e l'identificazione del MA in "O" (p. 41);
- che doveva ritenersi non validamente acquisita una conversazione oggetto di un'intercettazione ambientale disposta in altro procedimento, peraltro mai utilizzata nel procedimento de quo (se ne faceva cenno nella parte narrativa della sentenza di primo grado, ma non nella motivazione). L'intercettazione era stata disposta dal P.M. presso il tribunale di Catanzaro servendosi degli impianti installati presso il comando provinciale C.C. di Crotone (pp. 41-43). Nel merito, la corte osserva che il coinvolgimento del MA nell'omicidio del EO non era dovuto a un certo imput ricevuto dai carabinieri nel corso delle indagini (nessuna informazione confidenziale era stata utilizzata), ma emergeva da una serie di fatti certi (e non contaminati da informazioni anonime) che integravano altrettanti elementi di prova gravi, precisi e concordanti che, valutati complessivamente, consentivano di pervenire a un sicuro giudizio di responsabilità.
Era innanzitutto chiaro, secondo la corte, che le ustioni riportate dal MA erano riconducibili all'incendio dell'auto Fiat Uno di color verde usata per l'omicidio, e non certo a un presunto e non provato infortunio (un ciclomotore sarebbe stato accidentalmente bruciato a seguito della benzina versata nel serbatoio), anche perché la natura e l'estensione delle bruciature in varie parti del corpo erano pienamente compatibili cronologicamente con quell'evento (pp. 44-52, dove si evidenzia l'anomalia del comportamento dell'imputato di non essere ricorso alle cure mediche del caso). Elementi di prova andavano desunti anche dal precipitoso allontanamento dell'imputato dal parmense nel corso della notte tra il 16 e il 17 luglio e dalla sua inspiegabile presenza nei giorni 14- 15 luglio a Milano dove venne rubata l'autovettura Fiat Uno color verde usata per l'omicidio e poi data alle fiamme Ma determinanti delta sua responsabilità erano fondamentalmente gli esiti delle conversazioni intercettate. A cominciare dal riferimento esplicito e inequivocabile al "fatto ... fatto da O" del quale parla il ON, alla sua sicura presenza nel parmense fino alle ore 0,08 del 17 luglio (espliciti in tal senso i tabulati telefonici e la testimonianza di NT AN (p. 11), all'inconsistenza di qualunque altra ipotesi alternativa (p. 54), alla ricostruzione della dinamica dell'azione omicidiaria, all'assenza di discrepanze nella sentenza di primo grado.
il. Avverso la sentenza della corte di assise di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del MA, il quale ha redatto un corposo atto di impugnazione, i cui motivi possono così sintetizzarsi:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo la corte escluso che violi l'art. 521 c.p.p. il ritenere che il mutamento del movente e delle finalità dell'omicidio del EO non costituiscano un fatto diverso da quello originariamente configurato e descritto nel decreto che aveva disposto il giudizio (un omicidio di stretta matrice mafiosa), tale da pregiudicare la piena possibilità dell'imputato di difendersi;
2) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo la corte ritenuto corretto l'operato del perito NE e dei suoi ausiliari LI e TE, nonostante l'avvenuta utilizzazione di un file spurio, e abbia ritenuto altresì corretto, di fronte a una perizia dichiarata nulla, l'espletamento di una nuova perizia utilizzando ex novo dati e appunti assunti in precedenza. Secondo la difesa, l'attività dei periti era stata fuorviata per il fatto che erano state effettuate dal NE operazioni di ritrascrizione utilizzando un supporto informatico spurio, istituendo in questo modo una stretta correlazione e dipendenza tra la prima perizia dichiarata nulla e la seconda redatta dallo stesso perito e perciò affetta da nullità cd. derivata ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 185 c.p.p., comma 1;
3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo il giudice di prime cure utilizzato disinvoltamente (in modo invasivo e quindi illegittimo) fonti confidenziali riferite al ON nella loro totalità, a nulla rilevando che esse avessero trovato nelle indagini successive vari elementi di riscontro. Non a caso la prima domanda cautelare avanzata dal P.M. nei confronti dei cinque originari indagati era stata respinta dal gip. Contrariamente a quanto affermato dalla corte poi, le conversazioni non erano affatto eloquenti nell'indicare il MA come l'esecutore materiale dell'omicidio del EO;
4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, essendo entrati nel corso dell'istruttoria dibattimentale non esiti di indagine ma testuali parole riferite da fonti confidenziali, dando così ingresso ad anonimi, in spregio della disciplina processuale vigente. Lo proverebbe, a tacer d'altro, l'ordinanza del 6 dicembre 2001 della corte di assise di Parma. La stessa circostanza delle ustioni riportate dal MA era stata oggetto di dichiarazioni confidenziali e così pure il contenuto della testimonianza del carabiniere LA. Questo errato modo di procedere aveva investito in modo peculiare la testimonianza del TR, cugino del MA, sulla vicenda del motorino bruciato, con specifico riferimento al tempo delle ustioni, alla loro natura e alla loro estensione sul corpo del ricorrente. Segue una critica all'interpretazione data dalla corte al tenore di alcune conversazioni intercettate (la n. 995 del 25 ottobre 1999, la n. 1090 del 31 ottobre 1999, ritenute fondamentali ai fini della responsabilità del MA), non essendo stato considerato che gli interlocutori erano ubriachi e che in ogni caso quelle intercettazioni erano prive dei tre fondamentali requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Seguivano altre censure volte ad evidenziare discrepanze del percorso motivazionale a proposito delle caratteristiche fisiche del killer del EO (prima, fra le altre, la lunghezza dei capelli). MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una migliore comprensione dell'intera vicenda, non sembra inopportuno fissare alcuni punti fermi dell'indagine sui quali si sono lungamente soffermati sia i giudici di merito che la difesa del ricorrente.
EO PE è stato raggiunto da cinque colpi di pistola mentre stava seduto al posto di guida della sua auto Fiat Croma. Il commando omicida era formato da due persone che, dopo gli spari, si allontanarono a bordo di un'auto Fiat Uno di color verde targata MI, rinvenuta in fiamme in una località poco distante dal luogo del delitto e risultata rubata a Cernuso sul Naviglio la sera del 14 luglio 1999.
È bene dir subito che l'ipotesi accusatoria iniziale aveva collocato questo fatto di sangue nell'ambito di rivalità tra appartenenti a una cosca di tipo mafioso della zona di S. ON di Cutro, in Calabria, operante anche nel parmense. Davanti alla corte di assise di Parma erano infatti comparsi, oltre all'odierno ricorrente, altri soggetti (ON AS, NA FR, MA ON, LL RO), accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso. Durante le indagini, avviate prontamente il 20 luglio dai C.C. del nucleo operativo di Parma, a seguito di notizie confidenziali acquisite dal maresciallo OL e dal carabiniere LA in esito a una riunione organizzata dal comandante dello stesso nucleo operativo, si decideva di seguire una pista ben precisa;
quella che - prendendo le mosse da un incontro svoltosi circa 20 giorni prima in casa del EO e nel corso della quale si era animatamente e rumorosamente discusso della gestione dei traffici illeciti sul territorio parmense e si erano scontrati EO e ON AS sulla ripartizione delle zone di influenza illecita (la piazza di Fiorenzuola a EO, quella più appetibile di Salsomaggiore a MA) - indicava come autore dell'omicidio del EO proprio MA CO, detto "O". Questi, ricercato dai C.C., non veniva trovato a Salsomaggiore, bensì in Calabria, a San ON di Cutro, suo paese di origine. Rintracciato, il MA si presentava ai C.C. di Cutro con ustioni estese in varie parti del corpo ("di 2^ grado" dirà il dottor Liperoti, convocato immediatamente in caserma) che affermava di essersi procurato perché un ciclomotore andava a fuoco. Il veicolo veniva rintracciato lo stesso 28 luglio "parzialmente bruciato" e, a detta dei C.C. di Cutro, non era sul posto tre giorni prima, il 25 luglio, quando gli stessi militari avevano eseguito una prima ispezione dei luoghi. Pressoché contemporaneamente veniva attivato un servizio di intercettazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, e, il 29 luglio, i C.C. di Salsomaggiore convocavano il ON rendendogli noto ciò di cui erano venuti a conoscenza, parlandogli in particolare della riunione tenutasi nella casa del EO.
Fin qui la cronistoria dei fatti.
Ciò premesso, si osserva.
Il ricorso non è fondato.
Prive di pregio sono innanzitutto le varie eccezioni procedurali sollevate dalla difesa del ricorrente, che ripetono in buona parte temi e questioni proposte negli stessi identici termini ai giudici di merito e alle quali è stata data puntuale ed esauriente risposta. La prima questione sottoposta all'esame di questa Corte è se si abbia imputazione del fatto, tale da modificare radicalmente la struttura della contestazione, in vista dell'esigenza di un completa informazione dell'imputato e, quindi, di rilievo ai fini dell'eventuale applicabilità dell'art. 521 c.p.p., l'avere, prima la corte di assise di Parma e poi la corte di assise di appello di Bologna, ravvisato il movente dell'Omicidio del EO non in un conflitto interno a un'associazione di tipo mafioso, come originariamente ritenuto, ma in un aspro contrasto personale, per motivi delinquenziali, insorto tra la vittima e il suo assassino. La sentenza ha risposto correttamente di no, posto che la violazione del principio di correlazione tra il fatto enunciato negli atti fondamentali di contestazione dell'accusa e quello ritenuto in sentenza si verifica solo in presenza di una vera e propria trasformazione o sostituzione o variazione del fatto materiale oggetto dell'imputazione contestata, sicché questo risulti nel suo contenuto essenziale sostanzialmente diverso da quello addebitato (cfr, tra le tante, Cass., Sez. 1^, 11 aprile 1994, n. 5907, De Vecchi). Tale trasformazione però non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato (cfr. Cass., Sez. 1^, 22 febbraio 2001, Ligato). La nozione di "fatto" che figura negli artt. 521 e 522 c.p.p. fa riferimento al significato adottato nel linguaggio corrente e indica l'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali. Ne deriva che il fatto rimane immutato quanto invariati rimangono i tre elementi fondamentali di esso, ossia la condotta, l'evento e l'atteggiamento psicologico dell'autore (Cass., 22 settembre 1992, Jacher, in CED Cass., n. 192190; Id., 17 dicembre 1991, Sacco, in Cass. pen. mass. ann., 1993, p. 2364).
Ai fini dell'accertamento della volontà omicida, il movente, elemento di natura soggettiva, costituisce un fattore sussidiario del dolo, nel senso che può consentire una più approfondita e completa valutazione degli elementi obiettivi, quando questi non siano sufficienti ad esprimere un sicuro giudizio sull'esistenza dell'animus necandi (Cass., Sez. 1^, 14 giugno 1993, n. 7574, Angella;
Id., Sez. 1^, 18 marzo 1982, n. 578, Costa). Il movente, insomma, ha la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma la sua individuazione è destinata a perdere qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione di responsabilità di un soggetto per omicidio, allorché sia certa l'attribuibilità di detta azione all'imputato (Cass., Sez. 1^, 27 aprile 1998, n. 6514, Chiarello, Rv 210710).
Non sussiste dunque violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio come esecutore materiale di un omicidio aggravato dal fine di agevolare un'attività di associazione mafiosa (L. n. 201 del 1991, art. 7), venga poi riconosciuto colpevole di un omicidio non connotato dall'uso del metodo mafioso restando immutati gli elementi materiali di esso (il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico).
Priva di pregio è anche la seconda doglianza che denuncia in buona sostanza un inquinamento dell'indagine peritale effettuata dal prof. NE con l'ausilio di due suoi ausiliari, LI e TE, per l'avvenuta, irrituale e fuorviante utilizzazione di un file spurio di proprietà di un carabiniere, IS LA. Va qui evidenziato che al prof. NE era stato conferito, con ordinanza del 6 marzo 2001 del gup del tribunale di Parma, l'incarico di procedere alla trascrizione di varie intercettazioni telefoniche ed ambientali. L'incarico era stato conferito il 19 aprile 2001, in coincidenza del rinvio a giudizio di tutti gli imputati. Nell'occasione il prof. NE era stato espressamente autorizzato ad avvalersi per l'interpretazione di conversazioni in dialetto calabrese, di un esperto conoscitore di quel dialetto, TE ES. Con ordinanze del 24 e del 30 ottobre 2001, la corte di assise di Parma dichiarava però la nullità delle perizie e disponeva una nuova perizia, questa volta collegiale, nominando periti lo stesso prof. NE nonché il LI e il TE, esperti conoscitori dei dialetti calabrese e pugliese, dando loro incarico di trascrivere le conversazioni intercettate. Le critiche della difesa non si appuntano tanto sulla scelta del prof. NE, già autore di una perizia dichiarata nulla (non essendo questa una causa di incompatibilità prevista dall'art. 222 c.p.p., tanto più che la nullità prevista da questa norma ha carattere relativo e va pertanto eccepita, a pena di decadenza, nei termini previsti dall'ari 182 dello stesso codice, cosa che non è stata fatta: cfr. Cass., Sez. 3^, 21 gennà io 2003, n. 9202; id., Sez. 4^, 8 gennaio 1996, n. 3412), quanto piuttosto sull'indebita utilizzazione di "brogliacci" di polizia giudiziaria e, in particolare, di un file di proprietà di un carabiniere che aveva preso parte alle indagini, determinando in questo modo una fuorviante commistione di elaborati.
La spiegazione fornita in proposito dalla sentenza sulla scia delle dichiarazioni del prof. NE (tutto il materiale - costituito da dati e appunti, a sua disposizione per il lavoro svolto in precedenza, compreso quindi il file spurio - era entrato nel suo computer ed era stato da lui completamente rielaborato ex nova) non convince la difesa che, nel riportare la deposizione del prof. NE nel corso dell'istruttoria dibattimentale dell'11 febbraio 2002, insiste nel sostenere che la nuova perizia riprendeva la vecchia dichiarata nulla, sicché era affetta da invalidità derivata ai sensi dell'ari 185 c.p.p., comma 1. La critica è assolutamente priva di fondamento - La difesa lamenta infatti un'astratta e non dimostrata commistione di elaborati che avrebbe nuociuto alla serenità dell'opera dei periti, insistendo su un giudizio del collegio peritale che sarebbe stato fuorviato dalla conoscenza dei brogliacci della polizia giudiziaria (primo fra tutti, il file spurio di proprietà del carabiniere LA), senza spiegare tuttavia in che cosa sia consistito questo giudizio fuorviante. È bene far presente che la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico- scientifico, e poiché l'attività trascrittiva attiene a un mezzo di ricerca della prova e non all'assunzione anticipata di un mezzo di prova, il rinvio dell'art. 268 c.p.p., comma 7 all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie previsti per le perizie non ha altro significato che quello di assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Donde l'ontologica insussistenza, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate (Cass., Sez. 6^, 5 ottobre 1994, n. 3784, Celone, Rv. 201857). Va inoltre chiarito che, dal combinato disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 1 e art. 89 disp. att. c.p.p., comma 2 emerge che la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria esclusivamente ai documenti fonici e ai verbali delle operazioni di intercettazione, con esclusione di ogni altro mezzo (ivi compresa la testimonianza di chi ha effettuato l'intercettazione). Il contenuto dei cd. "brogliacci di ascolto" della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 2, deve essere sommariamente trascritto nel verbale delle operazioni al solo fine di consentire l'identificazione delle persone che hanno preso parte alle operazioni di intercettazione (Cass., 5 ottobre 1994, cit.). A conferma e riprova che probatoriamente rilevanti (ed utilizzabili) sono soltanto le bobine, al punto che è irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità, perfino la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni (Cass., 4 maggio 1993, Bozzi, in Arch. n. proc. perì., 1994, 134; Id., Sez. 2^, 19 giugno 1992, Serra, ivi, 1993, 474). Alla stregua di questi rilievi, nessuna concreta fondatezza può attribuirsi alla denuncia di un'eventuale, generica ed astratta commistione di elaborati se non si indicano quali concreti effetti tale commistione abbia determinato nella trascrizione delle registrazioni, con specifico riferimento alla genuinità del loro contenuto.
Con il terzo motivo la difesa del ricorrente lamenta una disinvolta e arbitraria utilizzazione investigativa di fonti confidenziali fin dalle prime battute delle indagini, orientatesi pressoché immediatamente sulla persona del MA. In particolare, la totalità delle circostanze riferite al ON, convocato il 29 luglio 2001 nella caserma dei C.C. di Salsomaggiore, erano di provenienza confidenziale (prima tra tutte, la riunione svoltasi in casa del EO).
La corte di merito, pur dando atto che le indagini sulla morte del EO hanno preso le mosse da un'informazione confidenziale (quella raccolta dai maresciallo OL e dal carabiniere LA), ha escluso che ci sia stata una lettura "in chiave confidenziale" delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, precisando che la corte di primo grado aveva mantenuto fede all'impegno di non utilizzare informazioni confidenziali (pp. 43-44, con riferimento alle testimonianze del OL e del LA) e l'istruttoria dibattimentale aveva evidenziato una serie di fatti certi, non contaminati da informazioni confidenziali, ne' interpretati in chiave confidenziale (p. 44).
Ora, è pacifico che le notizie confidenziali e/o anonime non costituiscono elemento di prova ne' del loro contenuto può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale, salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p. con riferimento al corpo di reato eventualmente riconoscibile alla stessa fonte confidenziale o anonima e alla sua provenienza dall'imputato e salvo quanto disposto da alcune leggi penali speciali (ad es., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 in tema di armi, munizioni e materie esplodenti non denunciate o non consegnate o abusivamente detenute). È chiaro però che l'effetto di una fonte confidenziale o anonima è quello di stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria o del P.M. al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo o dalla fonte confidenziale contattata possono ricavarsi elementi di prova utili. È certo inoltre che tali investigazioni si pongono fuori delle indagini preliminari, per cui non è possibile fondare atti di ricerca della prova sulla base di notizie o informazioni anonime o confidenziali (Cass., Sez. 4^, 17 maggio 2005, n, 30313, Cicerone, Rv. 232021; e già Cass., Sez. 3^, 18 giugno 1997, n. 2450, Sirica, Rv. 209228).
Si deve tuttavì a affermare che una volta acquisiti elementi di prova sulla base di un'informazione o di una notizia anonima o confidenziale è da escludere che questi elementi di prova restino inficiati dalla fonte anonima o confidenziale perché così facendo si prescinde dal valore delle acquisizioni probatorie derivate da quella fonte, svuotandone la porta per un preteso vizio di origine che è destinato invece a restare definitamente superato da tutte le successive acquisizioni (Cass., Sez. 4^, 11 maggio 1993, h. 5875, Hudrovic, Rv. 194261).
La genesi di una notitia criminis non è invalida solo perché, svolgendo indagini, si riesce a dare concretezza e specificità a quanto si è appreso in via anonima o confidenziale, così da consentirne l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art.335 c.p.p.). Allo stesso modo l'aver appreso, sempre in via anonima o confidenziale, che una persona è coinvolta in un fatto di reato non è destinata ad inficiare la valenza probatoria degli elementi acquisiti elaborando quell'informazione e sviluppando i dati appresi al fine di trovarne il riscontro in elementi di fatto certi e sicuri. Tutto questo non implica affatto una lettura in chiave confidenziale delle acquisizioni probatorie emerse dalle indagini (come il tenore inequivocabile delle intercettazioni disposte sulla base di notizie confidenziali).
A questo proposito occorre osservare che il divieto di utilizzazione di notizie confidenziali riferite da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previsto attualmente dall'art. 203 c.p.p., comma 1 bis (introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 3, art. 7 meglio conosciuta come la legge sul giusto processo), espressamente richiamato dalla L.12 luglio 1991, n. 203, art. 13, comma 1 (modificato anch'esso dalla
L. n. 63 del 2001, art. 23), non si applica ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata in cui l'intercettazione sia già stata disposta al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (come si è appunto verificato nel caso di specie, dove era stata ipotizzata all'inizio l'esistenza di uh sodalizio mafioso e di un omicidio di mafia), dovendosi ritenere che in base al principio tempus regit actum il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, e non della sua valutazione (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, n. 919, Gatto, Rv. 226484; Id,, Sez. 4^, 4 maggio 2004, n. 27891, Mucci, Rv. 229075; Id., Sez. 5^, 20 ottobre 2003, n. 46221, Altamura, Rv. 227482; id., Sez. VI, 4 luglio 2003, p 36382, Dell'Anna, Rv. 227144; Id., Sez. Fer, 6 agosto 2003, n. 35450, Cardamone, Rv. 228221; id., Sez. 2^, 22 gennaio 2002, n. 9532, Borragine, Rv. 220999).
Passando al merito della vicenda, la prova della partecipazione del ricorrente (identificato con Sicurezza nel MA, soprannominato IC: vedi pp. 40-41) all'omicidio del EO viene ricavata dai giudici sia di primo che di secondo grado dalla lettura ed interpretazione di una serie di conversazioni attivate pressoché contestualmente agli esiti della riunione svoltasi presso il nucleo operativo C.C. di Salsomaggiore e captate a bordo dell'autovettura di AS ON. Alcune di esse, complessivamente e singolarmente, sono ritenute dai giudici sufficientemente eloquenti nell'indicare nel MA l'esecutore materiale dell'omicidio (pp. 38-41), ne' risulta riscontrata la tesi difensiva che l'interpretazione delle frasi pronunciate sia stata preconcetta o comunque condizionata dall'acquisizione preventiva di elementi confidenziali, avuto riguardo al tenore inequivocabile delle parole usate (pp. 52 ss.). A completare il quadro probatorio di accusa vengono poi indicati una serie di altri elementi, come la presenza del MA a Milano il 14 e il 15 luglio 1999 (allorché venne rubata l'auto Fiat Uno verde utilizzata per l'omicidio), le ustioni riportate dall'imputato in varie parti del corpo, il comportamento tenuto dal MA nelle ore immediatamente seguenti all'uccisione del EO, e, non ultimo, l'esistenza di un plausibile movente (p. 44). Segue la spiegazione analitica e dettagliata della valenza probatoria di ciascuno di questi elementi.
Si comincia dalle ustioni e dal tempo della loro produzione, che la corte ritiene compatibili con un insulto risalente al momento dell'incendio della Fiat Uno di color verde e non già con il preteso incendio accidentale della benzina di un motorino di cui non c'è prova alcuna (pp. 44-51). Si richiama poi il precipitoso allontanamento del MA dal parmense nella notte tra il 16 e il 17 luglio subito dopo l'esecuzione dell'omicidio (pp. 51-52) per poi passare alle conversazioni intercettate.
Quelle determinanti sono considerate dalla corte la n. 593 del 6 settembre 1999 e la n. 1090 del 31 ottobre 1999 entrambe intercettate sull'autovettura del ON. Nella prima (la n. 593) ON, parlando con MA ON, fratello del ricorrente, gli riferisce che quello che aveva prima solo intuito (chi potessero essere gli autori dell'omicidio del EO) gli era stato confermato quel giorno dallo stesso MA CO dopo un colloquio chiarificatore. Dall'incontro con ON emerge che la decisione di opprimere il EO era stata improvvisa e presa dal ricorrente e da un complice, senza dire niente a nessuno (p. 10, dove sono riportate le precise parole del colloquio). Nella seconda conversazione intercettata (la n. 1090) si parla della nota riunione in casa del EO. Quando ON EL scende dalla sua auto ON dice a un certo SA (mai identificato): L'ha fatto IC ... ormai lo sanno tutti che è stato IC. Sotto lo sanno, lo sa la legge, lo sa AC RO ... tutti lo sanno (p. 9). Da altre conversazioni intercettate si apprendono poi circostanze che serviranno a corroborare l'accusa (il precipitoso allontanamento del MA da Fiorenzuola: la n. 715 del 10 settembre 1999: pp. 52-53, ma vedi anche p. 10). Nella sentenza impugnata vengono poi considerate pacifiche l'inconsistenza di ipotesi alternative (p. 54), la dinamica dell'azione omicidiaria (pp. 54-56), la sicura identificazione del MA ad onta dei dubbi espressi dalla difesa sul taglio dei capelli (pp. 56-57).
Nell'atto di ricorso la difesa contesta il valore probatorio degli elementi indicati, ma con considerazioni e rilievi che non toccano assolutamente il riscontro sulla congruità logica degli argomenti adoperati dal giudice di merito nella formazione del suo convincimento. Va da se che il fatto che, ferma la correttezza dei fatti probatori enunciati è dei criteri posti a sostegno della loro valutazione critica, non persuada o non convinca la "verità" del sillogismo, lasciando permanere una possibile diversa lettura delle risultanze processuali non vale certamente a inficiare la motivazione di una sentenza che appare aderente ai fatti processualmente accertati, tanto più che il giudice ha mostrato di non aver trascurato alcuno degli elementi sottoposti al suo esame, compresi quelli sollevati dalla difesa in sede di discussione finale (vedi p. 54, in fondo).
Il ricorso non può dunque essere accolto e al suo rigetto seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. Rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007