Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
Non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2016, n. 49237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49237 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
49237-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1022/2016- Massimo Vecchio -- Presidente - Angela Tardio Relatore - PU - 22/09/2016 R.G.N. 15208/2015 Luigi Fabrizio Mancuso Palma Talerico Raffaello Magi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2014 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 12 novembre 2014, ha confermato la sentenza del 13 marzo 2014 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato IO EL colpevole dei reati di illegale detenzione di cinque fucili non meglio identificati di varie marche e di messa in vendita di quattro di essi a TO De CO e di uno a persona rimasta allo stato sconosciuta, ascritti ai capi A, B e C della imputazione, e lo aveva condannato, applicati gli aumenti per la contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e per la riconosciuta continuazione tra tutti i reati, e operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione e di euro ottomila di multa.
2. Il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla scorta delle risultanze in atti, compendiate nelle informative, redatte in data 11 settembre 2012 e 6 novembre 2012, della Squadra Mobile di Vibo Valentia, che aveva attivato il 29 giugno 2012 un servizio di intercettazione tra presenti a bordo dell'autovettura Fiat 600, targata BP098DR, in uso all'imputato. Tale servizio, i cui esiti erano stati ritenuti motivatamente utilizzabili, aveva fatto emergere, attraverso l'esame dei dialoghi intercettati, senza che vi fossero dubbi sulla identificazione dei parlatori e sulla riconducibilità dell'autovettura all'imputato, riferimenti univoci, convergenti e privi di contraddizione, alla materiale disponibilità da parte dello stesso di più armi da fuoco, e in particolare di cinque fucili, e riferimenti a vere e proprie trattative finalizzate alla loro cessione.
3. La Corte di appello, specificamente ripercorsi i motivi di appello, rilevava, a ragione della decisione, che: il decreto di intercettazione di urgenza emesso dal Pubblico ministero e quello di convalida emesso dal Giudice per le indagini preliminari, come i successivi decreti di proroga, indicavano esattamente gli atti cui facevano rinvio per giustificare le intercettazioni e spiegavano esattamente e autonomamente da essi le ragioni poste a fondamento della decisione, mettendo la difesa nelle condizioni di verificare la validità del decreto autorizzativo. Né la difesa, che si era doluta che gli atti richiamati, riferiti ad altro procedimento, non fossero stati versati in questo procedimento, aveva prodotto quegli atti, come era suo onere, secondo i richiamati principi di diritto, al fine di consentire il controllo sulla motivazione dei decreti autorizzativi, che neppure aveva contestato;
la deduzione relativa alla non ravvisabilità di ragioni di urgenza nella possibilità che l'imputato facesse conversazioni di interesse investigativo era in contrasto con il rilievo che, in tema di attività di intercettazione, la principale ragione di urgenza atteneva alla necessità di evitare perdite irrimediabili di un tale tipo di conversazioni;
Me 2 la gravità indiziaria era stata esattamente spiegata nei decreti autorizzativi, che avevano fatto riferimento, oltre che alle fonti confidenziali, a dati fattuali certi e a correlate considerazioni logiche;
le conversazioni poste a fondamento dell'accusa e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato erano state intercettate all'interno dell'autovettura, ritenuta fondatamente a lui riconducibile;
-·la eccepita incertezza circa la identità del parlatore nelle intercettazioni era stata condivisibilmente risolta dalla sentenza di primo grado, che aveva identificato nello stesso l'imputato sulla base di elementi fattuali certi, unitariamente e congiuntamente apprezzati, e riportati in sentenza;
l'esito negativo delle perquisizioni quanto al ritrovamento delle armi non toglieva validità al significato univoco delle conversazioni, che davano conto della disponibilità di armi clandestine;
- la censura relativa al trattamento sanzionatorio non era specifica non spiegandosi la ragione della ritenuta incongruità della pena, mentre il Tribunale aveva valorizzato sia la personalità dell'imputato sia le allarmanti modalità dei fatti.
4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia avv. Vincenzo Galeota, l'imputato, che ne chiede l'annullamento sulla base di sei motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 266, 277, 270, 125 e 546 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, posto che nella specie la prova dei reati contestati è data in via esclusiva dagli esiti dell'attività di intercettazione, è preliminare la verifica delle precondizioni di legittimità dei decreti che hanno autorizzato la sottoposizione a intercettazione di alcuni veicoli ritenuti nella sua disponibilità, movendo dal rilievo pacifico che le intercettazioni utilizzate sono state autorizzate ed eseguite nel contesto di diversa indagine. La censura relativa alla omessa allegazione degli atti investigativi richiamati nei decreti di autorizzazione, convalida e proroga, preclusiva della verifica della compiutezza e pertinenza della motivazione, è stata rigettata con il richiamo ai principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite in materia cautelare, non pertinenti al rilievo proposto, attinente, invece, a una fase processuale non caratterizzata dalle contingenze degli incidenti cautelari. La Corte di appello non ha, in particolare, considerato che il procedimento رسل principale era ancora nella fase delle indagini preliminari con conseguente 3 inipotizzabilità anche astratta di un accesso della parte privata a documenti o informative assistiti dal segreto investigativo. Egli, pertanto, non poteva adempiere ad alcun onere, spettando alla parte pubblica allegare i documenti utili a provare la legittima attivazione del mezzo di ricerca della prova.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente rappresenta di avere evidenziato alla Corte di appello la non conformità del decreto 98/12 Rit alle prescrizioni di cui all'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., che subordina l'adozione del decreto da parte dell'Ufficio di Procura alla contestuale sussistenza della urgenza e del pericolo di dispersione della prova, in ordine ai quali, derogativi della procedura ordinaria, il Giudice della convalida deve motivare. Nella specie, si sono ritenute sufficienti la possibilità dello svolgimento di colloqui utili e la volontà di esso ricorrente di disfarsi dell'autovettura, che invece non integrano ragioni di eccezionalità e di contingenza giustificative della deroga.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia utilizzato argomenti congetturali e apparenti per superare l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni fondata sulla traibilità dell'unico indizio, dimostrativo della necessità della intercettazione, da una fonte confidenziale, riferendosi ad affermati elementi fattuali certi e considerazioni logiche, non emergenti dal decreto né indicati nella motivazione della sentenza.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'assoluta indeterminatezza dei luoghi presso i quali era stata autorizzata l'esecuzione dell'attività tecnica, che, riferita alle autovetture nella sua disponibilità (una Fiat Punto e una Smart), è stata estesa all'autovettura Fiat 600 targata BP098DR solo perché egli si era recato una volta con la stessa presso la Questura accompagnato da un terzo che la conduceva, senza che fosse risultato un legame stabile di detta autovettura con esso ricorrente. L'argomento della Corte di appello non può ritenersi corretto perché la voce intercettata è stata a lui ricondotta in ragione della sua corrispondenza con l'utilizzatore dell'autovettura, dopo che la disponibilità della stessa è stata a lui attribuita.
4.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale incorso nella operata individuazione -quale indizio dimostrativo della disponibilità dell'autovettura Fiat 600 da parte sua- della circostanza che egli è stato intercettato a bordo dell'autovettura targata CD923WT nel giugno 2012 in un colloquio nel quale commentava un controllo di polizia avvenuto il giorno precedente, mentre era a bordo dell'autovettura targata BP098DR quale passeggero, non dimostrando tale emergenza, antecedente di tre mesi rispetto 4 رسل ai colloqui di interesse, oltre alla identità tra il soggetto che ha commentato il controllo e il soggetto sottoposto a controllo, anche la identità tra il parlatore nei colloqui di interesse e il soggetto che aveva subito e commentato il controllo di polizia, e quindi esso ricorrente. Né l'affermazione che gli investigatori conoscevano la sua voce è stata documentata.
4.6. Con il sesto motivo il ricorrente contrappone la specificità dei motivi, volti a censurare il metodo di quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche e a manifestare che il disvalore della condotta e la sua personalità (giovane età e incensuratezza) erano elementi su cui fondare un positivo giudizio prognostico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso sviluppa censure infondate ovvero non consentite o generiche. 2. È privo di giuridico pregio il primo motivo, che attiene sotto concorrenti profili ricondotti alla previsione del richiamato art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.- alla contestata omessa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni in dipendenza della omessa allegazione agli atti del procedimento in esame, recante il n. 3067/12 RGNR, nel quale le stesse sono confluite, degli «atti investigativi richiamati nel corpo delle motivazioni dei decreti (di convalida, di autorizzazione e di proroga) emessi nel Rit 98/12, custoditi nel fascicolo originario».
2.1. Si premette il richiamo ai consolidati condivisi principi pertinenti alla non denunciabilità, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime «sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 4931 del 17/12/1991, dep. 2012, Ministero Tesoro in proc. Parente, Rv. 188913). Ли 2.2. Tanto premesso, si rileva la insussistenza della denunciata violazione di legge.
2.2.1. Il ricorrente, che condivide la lettura, operata dalla Corte di appello in linea con la sentenza di primo grado, degli atti di autorizzazione delle 5 intercettazioni nel senso del richiamo in essi -quanto al decreto n. 98/12 Rit- nel separato procedimento, secondo la non contestata tecnica della motivazione per relationem, dei contenuti degli atti cui facevano rinvio, oppone, a ragione della censura, che detti atti dovevano essere versati nel fascicolo del procedimento derivato» per le verifiche di compiutezza e di pertinenza delle motivazione dei decreti acquisiti, dolendosi della legittimità della risposta ricevuta all'analoga censura dedotta con il primo motivo di appello. Secondo la tesi difensiva, in particolare, la decisione delle Sezioni Unite n. 45189 del 17 novembre 2014, valorizzata in sentenza, non è pertinente per essere stata formulata, nella specie, l'eccezione nel corso del giudizio abbreviato e in quello di appello, e, pertanto, in una fase processuale non connotata dalle contingenze che, invece, caratterizzano gli incidenti cautelari» e nella quale non è consentito «il riconoscimento di deroghe invece attuabili nella fase cautelare», e per essere il principio affermato nella indicata decisione subordinato nella sua applicazione alla «possibilità concreta che la parte istante abbia effettivo accesso al fascicolo originario [...] preclusa dalla fase strettamente investigativa e riservata nel quale versava il procedimento principale».
2.2.2. Tale analisi si sovrappone, tuttavia, senza introdurre alcuna alternativa apprezzabile interpretazione, a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato, che anche rimarcando, in ogni caso, la precisa indicazione degli atti e la compiuta autonoma motivazione dei decreti in atti- ha esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati dal richiamato arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229245/229246/229247), testualmente riportati nel contesto argomentativo e riaffermati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità, a conferma di un consolidato, e qui condiviso, orientamento. I principi indicati, che nella loro espressione e nelle coerenti ragioni argomentative, di ordine logico e sistematico, che li sostengono, non consentono in alcun modo l'asserita distinzione difensiva tra procedimenti cautelari e di merito, regolati dalle medesime regole procedurali, trovano ulteriore esplicazione nella regula iuris, alla cui stregua, «nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche -qualora si proceda con le forme del dibattimento- al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali -positive o negative- addotte a fondamento del vizio processuale» (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, ли Alcaro, Rv. 265535). 6 2.2.3. Il ricorrente, infondatamente eccependo un fatto processuale non produttivo di vizi, non ha neppure fornito prova di quanto addotto evocando la sussistenza di un segreto investigativo, riguardante il procedimento principale per la sua fase e preclusivo del suo accesso agli atti, e ha, in termini generici e comunque contrastanti con i criteri che attengono agli oneri delle parti, invocato un insussistente onere della parte pubblica di allegare documenti utili a dimostrare la legittima attivazione del mezzo di ricerca della prova, incombendo al contrario l'onere di allegare e provare il fatto, non documentato nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone e dal quale dipende la illegalità del procedimento di ammissione ovvero la inutilizzabilità eccepita (che è un fatto processuale, e non penale), dalla parte che la eccepisce.
3. Neppure merita accoglimento il secondo motivo, con il quale si denuncia la non conformità del decreto 98/12 Rit alle prescrizioni di cui all'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., che correlano l'adottabilità del decreto autorizzativo delle intercettazioni da parte del pubblico ministero alla presenza contestuale dei requisiti della urgenza e del pericolo di dispersione della prova.
3.1. Assume valenza dirimente la considerazione che il processo si è svolto con le forme del rito abbreviato, che, per consolidati principi, fondandosi sul consenso -a mezzo di patteggiamento negoziale sul rito alla definizione della regiudicanda all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti, autorizza il giudice a utilizzare per la decisione acquisizioni probatorie, al di là delle asserite violazioni, salve le ipotesi riconducibili alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta patologica inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). A tale categoria non può essere ricondotta la questione, qui prospettata, che attiene alle ragioni dell'adozione del decreto autorizzativo del pubblico ministero, la cui motivazione e debita convalida non sono contestate, con conseguente piena utilizzabilità delle disposte acquisizioni.
3.2. In ogni caso, la censura, riproposta in sede di legittimità, è stata esaminata e correttamente risolta dalla Corte di appello, che, in continuità argomentativa con la sentenza di primo grado, che aveva richiamato il testuale ли contenuto dei decreti nella parte riferita alle ragioni poste a fondamento della disposta attività intercettativa, ha logicamente rilevato, nei limiti del devoluto, che la doglianza, riferita alla non ravvisabilità di ragioni di urgenza nel possibile avvio di conversazioni di interesse investigativo da parte dell'indagato, era 7 soccombente rispetto al rilievo che corrispondeva a principale ragione di urgenza il rischio che anche dal minimo lasso tempo potesse derivare la perdita irrimediabile di dette conversazioni.
3.3. E, infine, è appena il caso di aggiungere che appare affatto assorbente il rilievo che il ricorrente non ha dato conto della decisività delle intercettazioni effettuate medio tempore: nel lasso temporale intercorso fino alla adozione del provvedimento di convalida;
sicché sotto tale profilo il motivo di ricorso di rivela inammissibile siccome generico e aspecifico.
4. Non supera la soglia dell'ammissibilità il terzo motivo, che attiene alla contestata utilizzabilità delle intercettazioni perché avviate sulla base di fonte confidenziale. È, invero, corretta l'argomentazione spesa nella sentenza impugnata, che ha sottolineato, richiamando i decreti autorizzativi, e in particolare il decreto n. 98/12, che in essi era stata esattamente illustrata la gravità indiziaria e dalla loro lettura era traibile il fondamento della loro adozione, rappresentato non solo da fonti confidenziali, ma da elementi fattuali certi e da considerazioni logiche che li raccordavano. Le deduzioni difensive, limitate al contrapposto rilievo della non sussistenza ovvero non desumibilità dal tenore del decreto degli indicati elementi, sono del tutto generiche, poiché non supportate dall'allegazione dell'atto, la cui lettura è denunciata come travisata, sì da poter soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso.
5. Non accoglibile il quarto motivo. La censura di indeterminatezza dei luoghi presso i quali era stata autorizzata l'esecuzione delle intercettazioni, invero, muove dalla considerazione che il decreto di urgenza del Pubblico ministero ha circoscritto detti luoghi alle autovetture nella disponibilità del ricorrente, individuandole in due (Fiat Punto e Smart), per pervenire al rilievo che l'esecuzione di intercettazioni in altra autovettura (Fiat 600), diversa da quelle oggetto di autorizzazione, si è fondata sulla convinzione della polizia giudiziaria, tratta da un suo occasionale utilizzo da parte dello stesso, senza la pertinente verifica della sua disponibilità e desumendo da tale elemento la identificazione del «parlatore». La prima considerazione è all'evidenza generica, rinviando ad atto, al quale, non allegato, non può accedersi in questa sede. Il secondo rilievo, del pari generico nella operata astrazione nella deduzione del motivo dalla disamina, svolta in sentenza, circa la identificazione nel ricorrente del «parlatore», è privo di fondatezza nella contestata congruenza del discorso giustificativo della decisione, essendosi, al contrario, ragionevolmente rimarcato che le conversazioni, risultate utili alle indagini e poste a base dell'accusa, a conferma della intuizione investigativa proprio dalle sono derivate - - riguardo intercettazioni disposte nell'autovettura, cui aveva, e ha, 8 رسل" l'obiezione difensiva, e che la non correttezza di tale obiezione è attestata dalla intervenuta registrazione in essa di conversazioni a carico del ricorrente, che altrimenti non avrebbe avuto interesse a dolersene.
6. Non sono accoglibili le censure svolte con il quinto motivo, che attingono la sentenza nella parte ricostruttiva e valutativa sul punto relativo alla disponibilità dell'autovettura Fiat 600 da parte del ricorrente e alla identificazione nello stesso quale «parlatore» nei colloqui di interesse.
6.1. Emerge con evidenza dal loro contenuto, sintetizzato sub 4.5. del ritenuto in fatto», che dette censure investono direttamente, benché inscenate sotto la prospettazione di vizi di legittimità, la valutazione di merito compiuta nella sentenza impugnata, proponendo una rilettura, peraltro parziale, delle evidenze utilizzate e un loro diverso apprezzamento, nella non consentita prospettiva di accreditare una riconsiderazione alternativa degli elementi di fatto, enucleati nel correlato tema di accusa, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che, per consolidato orientamento (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099), possa integrare un vizio di legittimità la rappresentazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, disamina delle risultanze processuali.
6.2. Ad ogni buon conto, la Corte di appello ha richiamato le motivazioni espresse nella sentenza appellata, che ha argomentativamente condiviso, e si è fatta carico di dare congruente risposta alle doglianze difensive, già proposte in primo grado e fatte oggetto dei motivi di appello, ora riproposte, specificamente indicando i plurimi elementi probativi della disponibilità dell'autovettura da parte del ricorrente e della identificazione nello stesso del soggetto parlante nelle conversazioni intercettate, e dando logicamente conto della univocità del risultato probatorio in rapporto alla lettura congiunta e coordinata di ogni evidenza disponibile.
7. Non ha, infine, fondamento l'ultimo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello ha ritenuto, in logica correlazione con il mero rilievo difensivo della eccessività della pena e della insufficienza dell'utilizzo di formule di mero stile, priva di specificità a fronte della valenza riservata dal Giudice di primo grado alla personalità dell'imputato, desunta dai precedenti penali, dalla collaudata introduzione delinquenziale e dalle allarmanti modalità dei fatti. Né il ricorrente, che ha contestato tale valutazione, assumendo di avere dedotte ragioni specifiche, ha spiegato quando e come tale deduzione/ devoluzione sia avvenuta, e, in ogni caso, quali elementi concreti dedotti siano stati pretermessi. رسل 8. Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato. Segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio c o Angel Parka DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 OTT 2017 L CANCELLIERE Stefania LLA 10