Articolo 417 del Codice penale
Articolo 416 bisArticolo 393 bis
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
29 dicembre 1982
Art. 417.

(Misura di sicurezza)

Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)) e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente