Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
29 dicembre 1982
29 dicembre 1982
Art. 417.
(Misura di sicurezza)
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)) e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
(Misura di sicurezza)
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)) e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Commentari • 9
- 1. Associazione mafiosa: accertamento in concreto per la misura di sicurezzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 ottobre 2022 · 44.273018
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 417) 1. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 165
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 10972Provvedimento: […] A fondamento della decisione rilevava che la condanna per i delitti di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, intestazione fittizia di beni aggravata e partecipazione ad associazione di stampo mafioso costituiva titolo per la sottoposizione alla misura di sicurezza disposta ai sensi dell'art. 417 cod. pen.. 2. […] Punturieri, il quale ne ha chiesto l'annullamento per omessa e/o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 215, 216, 217 e 417 cod. pen. […] In ordine ai presupposti per poter applicare l'art 417 cod. pen. è sussistente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. […]Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- art. 417 cod. pen.·
- assegnazione a casa di lavoro·
- art. 216 cod. pen.·
- misura di sicurezza·
- associazione di stampo mafioso·
- presunzione semplice di pericolosità·
- art. 215 cod. pen.·
- giudicato di condanna·
- libertà vigilata