Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2010, n. 19080
CASS
Sentenza 28 gennaio 2010

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Massime1

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'omessa o la tardiva decisione sull'istanza di ammissione non comporta la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione, qualora esse non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell'istante.

Commentario1

  • 1Patrocinio a spese dello stato, qual'è l'ultima dichiarazione dei redditi? (Cass. 16/16724).
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2024

    L'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. Corte di cassazione sez. IV penale ud. 27 febbraio 2024 (dep. 22 aprile 2024), n. 16716 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, ha respinto l'opposizione proposta da A.A. contro il decreto del 18 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2010, n. 19080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19080
Data del deposito : 28 gennaio 2010

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