Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'omessa o la tardiva decisione sull'istanza di ammissione non comporta la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione, qualora esse non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell'istante.
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello stato, qual'è l'ultima dichiarazione dei redditi? (Cass. 16/16724).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2024
L'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. Corte di cassazione sez. IV penale ud. 27 febbraio 2024 (dep. 22 aprile 2024), n. 16716 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, ha respinto l'opposizione proposta da A.A. contro il decreto del 18 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2010, n. 19080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19080 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/01/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 210
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 23953/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN BR AN, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 20 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 5 novembre 2004 con cui il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, condannava AN BR e LA DI, ciascuno, alla pena di sette mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, consistito nel minacciare l'agente scelto RO TO per opporsi alla contestazione della contravvenzione al codice stradale che l'agente stava elevando a loro carico.
BR AN ricorre personalmente e deduce come primo motivo l'errata qualificazione del fatto, che andava inquadrato nel reato di oltraggio, con conseguente assoluzione per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. Secondo il ricorrente le frasi rivolte all'agente TO avevano solo un intento offensivo, ma non erano dirette ad ostacolare il compimento dell'atto che il pubblico ufficiale stava compiendo.
Con un altro motivo dopo aver premesso di avere presentato in data 28.12.2004 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, non hanno assunto al riguardo alcuna decisione, eccepisce la nullità assoluta degli atti processuali posti in essere successivamente alla suddetta istanza per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e del D.P.R. n.115 del 2002, art. 96. Il primo motivo è infondato.
La Corte d'appello ha correttamente qualificato la condotta dell'imputato nel reato di resistenza, evidenziando che questi non si è limitato "ad articolare espressioni di contumelia o di disprezzo" all'indirizzo del pubblico ufficiale, ma ha pronunciato minacce al preciso scopo di opporsi all'atto che il TO stava ponendo in essere (contravvenzione al codice stradale). Sulla base di questa ricostruzione del fatto non vi è alcuno spazio per ritenere l'errata qualificazione del fatto, così come sostenuto dal ricorrente. Infondato è anche il secondo motivo.
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 12-ter, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha eliminato l'ipotesi di nullità che scattava quando il giudice non decideva nei termini sull'istanza di ammissione al patrocinio legge e la giurisprudenza oggi esclude che sussista tale nullità quando l'imputato è stato comunque difeso e non si sono verificati pregiudizi per il diritto di difesa (Sez. 5^, 25 novembre 2008, n. 2071, Romanelli). Ed è quanto è accaduto nella specie, in cui l'imputato risulta essere stato difeso in tutte le fasi del processo, in primo grado dall'avvocato Zavaroni, poi dall'avvocato Muttini, che ha redatto l'atto di appello e infine dall'avvocato Cerboni, che lo ha difeso nel giudizio di appello. All'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010