Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento personale ha natura di reato di pericolo e può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, purché idonea a intralciare le investigazioni della autorità, non occorrendo che l'intento sia perseguito, dalla clandestinità. (Nella specie, è stata ritenuta la configurabilità del suddetto reato in un'attività intesa a favorire gli incontri e i rapporti di un ricercato con i propri congiunti, così da evitargli il rischio di uscire, anche temporaneamente, dalla clandestinità).
Commentario • 1
- 1. Rivela indagine in corso: viola segreto di ufficio (Cass. 11358/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/1999, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 1/12/1999
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 1836
Dott. Bruno Oliva Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - rel. Consigliere N. 15979/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RO AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 13/1/1999 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore avv. P. Petronio non è comparso.
FATTO E DIRITTO
AL RO veniva chiamato a rispondere del delitto di cui agli art. 81 c.p.v., 378/2^ c.p. e 7 della legge n. 203/91, per avere favorito la latitanza di GI IL, sottrattosi all'esecuzione dell'ordinanza custodiale 3/4/95 per i reati di associazione di stampo mafioso, omicidio volontario e altro, nonché dell'ordine di carcerazione 6/2/92 relativo a condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. In particolare, il RO, che risiedeva in Somma Vesuviana, il 21/11/1997, aveva accompagnato da Palermo a Roma, dove il IL si era rifugiato per sottrarsi ai provvedimenti coercitivi, la suocera e la cognata di costui e si era trattenuto un paio di giorni presso l'abitazione del medesimo, attivandosi anche nel collaborare con le due donne al disbrigo di alcuni compiti, proprio per continuare a garantire la latitanza del IL.
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 13/1/1999, riformando in parte quella in data 3/3/1998 del GUP del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole, escludeva l'aggravante ex art. 7 legge n. 203/91 e la continuazione, dichiarava le già concesse attenuanti generiche equivalenti all'altra aggravante contestata (2^ comma art. 378 c.p.) e riduceva la pena a mesi dieci di reclusione (tenuto conto della diminuente ex art.442 c.p.p.). Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il RO e, nel sollecitare l'annullamento della sentenza, ha lamentato: a) vizio di motivazione in punto di responsabilità e travisamento dei fatti, atteso che La condotta da lui tenuta doveva ritenersi, nella sua oggettività, assolutamente ininfluente ai fini della elusione delle investigazioni o della sottrazione alle ricerche del latitante e che gli elementi fattuali valorizzati in sede di merito non erano di univoca interpretazione e ben potevano essere apprezzati come sicuro indice della sua buona fede;
b) violazione dell'art. 378/2^ c.p., perché era rimasta indimostrata la conoscenza da parte sua della circostanza che il IL fosse ricercato per il delitto ex art. 416 bis c.p.;
c) violazione di legge e difetto di motivazione sull'entità della pena inflittagli, sul giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravante, sul diniego del beneficio della sospensione e sulla mancata sostituzione della pena ex art. 53 della legge n. 689/81. All'odierna udienza pubblica, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è inammissibile, perché muove censure in fatto alla sentenza impugnata e perché, comunque, è manifestamente infondato. Ed invero, il ricorrente ripropone, in questa sede, quanto al giudizio di responsabilità espresso a suo carico, le stesse censure articolate con l'atto di appello, le quali hanno già ricevuto adeguata e logica risposta nella sentenza impugnata e finiscono, pertanto, col rivelarsi come una non consentita sollecitazione di una diversa e alternativa ricostruzione del fatto.
La Corte territoriale ha evidenziato che il prevenuto, legato al IL da trentennale amicizia e ben consapevole - per sua stessa ammissione - del coinvolgimento dell'amico in fatti di mafia, si era posto a disposizione di costui e, in esecuzione di preventivi e precisi accordi, desumibili induttivamente dal concreto evolversi della vicenda, aveva accompagnato in Roma, luogo dove il IL si era rifugiato dalla sua abituale residenza di Palermo, la suocera e la cognata del medesimo, che erano andate a fargli visita e gli avevano portato del denaro (L. 10.000.000), necessario finanziamento per la perdurante latitanza;
che il RO era rimasto in compagnia del IL e dei suoi familiari per due giorno consecutivi, aveva provveduto anche ad accompagnare le due donne presso il carcere di Viterbo, per fare visita ad altro congiunto, mentre il IL era rimasto nella sua casa di Roma;
che questa condotta, nel suo insieme, aveva integrato la materialità del favoreggiamento personale, perché aveva consentito al latitante IL di mantenere rapporti personali con i propri congiunti, di assicurarsi i finanziamenti di costoro, di fidare sull'aiuto dell'amico per fronteggiare altre esigenze familiari il tutto senza esporsi di persona e rimanendo nel suo rifugio romano, lontano dalla propria residenza e da quella dei suoi familiari, sì da sottrarsi più agevolmente alle ricerche dell'Autorità. Quanto all'elemento soggettivo del reato, i Giudici di merito hanno sottolineato che la consapevolezza del RO in ordine alla convinzione di ricercato dell'amico IL per fatti riconducibili al coinvolgimento del medesimo nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p. era desumibile da più elementi tutti sintomatici - per la loro univoca convergenza - di tale consapevolezza: antica amicizia, assiduamente coltivata, tra i due;
specifica conoscenza da parte dell'imputato dell'implicazione del IL in attività mafiosa e della detenzione patita dallo stesso in epoca pregressa, presso il carcere di Ariani Irpini;
allontanamento del IL da Palermo, sua residenza abituale;
necessità dei parenti del IL di recarsi a Roma a trovarlo e non viceversa;
particolari cautele adottate in occasione della visita a Roma, onde di evitare di esporre il IL al rischio di vedere interrotta la propria latitanza.
Si è di fronte ad un apparato argomentativo non manifestamente illogico, caratterizzato, anzi, da una indubbia forza persuasiva e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità, attraverso la prospettazione di una pur possibile interpretazione alternativa dei fatti, il cui apprezzamento deve rimanere prerogativa esclusiva del Giudice di merito.
Il ricorso, quindi, nella parte in cui, in punto di responsabilità prospetta una diversa interpretazione delle emergenze processuali favorevole al prevenuto, o addirittura deduce il travisamento del fatto finisce col proporre motivi non consentiti dalla legge e non è, pertanto, idoneo a introdurre il sollecitato sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata. Manifestamente infondato è, poi, l'assunto secondo cui la condotta tenuta dal RO, pure per come ricostruita dal Giudice di merito non integrerebbe la materialità del reato contestato, perché sarebbe stata del tutto ininfluente ai fini della elusione delle investigazioni e della sottrazione del latitante alle ricerche. Posto che, nella specie, viene in rilievo solo il secondo aspetto (aiuto a sottrarsi alle ricerche), osserva la Corte che il delitto di favoreggiamento personale ha natura formale di reato di pericolo e può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, purché idonea al raggiungimento dello scopo, vale a dire a costituire un intralcio per le ricerche (o per le investigazioni) degli organi di polizia. È sufficiente una idoneità in astratto della condotta, non occorrendo che questa consegua l'intento di sottrarre l'accusato alle ricerche dell'autorità (o di eludere le investigazioni della stessa). Ciò precisato, devesi ritenere che non necessariamente l'aiuto deve essere diretto, nel senso che deve incidere in modo immediato sulla posizione dell'accusato o del ricercato, ma è sufficiente anche un aiuto indiretto, che comunque si riverbera su detta posizione, favorendola a discapito del regolare svolgimento dell'attività giudiziaria. Il porsi direttamente a disposizione, com'è accaduto nella specie, dei congiunti di un ricercato, per favorire gli incontri e i rapporti tra quest'ultimo e i primi, evitando contestualmente al ricercato di uscire sia pure temporaneamente - per il soddisfacimento di tali esigenze - dalla clandestinità con i connessi ed intuibili "rischi", significa attuare una condotta di favoreggiamento personale, perché sostanzialmente, con tale atteggiamento, si contribuisce a garantire la scelta di clandestinità e ad intralciare le ricerche del latitante da parte dell'autorità di polizia.
Manifestamente infondate sono anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione della sospensione condizionale e della sostituzione della pena ex art. 53 e ss. della legge n. 689/81. Ed invero, la misura della pena inflitta e il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti, in quanto frutto di una scelta discrezionale del Giudice di merito adeguatamente motivata, non possono essere posti in discussione in questa sede perché sfuggono a qualsiasi rilievo di legittimità. È di ostacolo alla sospensione condizionale della pena la circostanza che l'imputato ha già usufruito, per due volte, del beneficio. All'operatività dell'art. 53 della legge n. 689/81 è di ostacolo il giudizio prognostico negativo, adeguatamente motivato, espresso dalla Corte palermitana, ai sensi dell'art. 58 stessa legge, e ciò a prescindere dall'ulteriore ostacolo rappresentato dalle plurime condanne per reati della stessa indole riportate dal RO nel decennio precedente al fatto per il quale si procede (numerose condanne per reati tributari e per assegno a vuoto: art. 59/2^ lett. a legge citata).
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che stimasi equa, di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000