Sentenza 15 maggio 2015
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 bis cod. pen., con riferimento ad una cosca che, costituitasi autonomamente in Veneto, utilizzava metodi violenti, si presentava dichiaratamente come collegata al clan dei "Casalesi" e si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall'evocare tali legami).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2015, n. 25360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25360 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 15/05/2015
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 1053
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 55316/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS NA nata a [...] il [...];
2) RR IV nato a [...] il [...];
3) IN SS nato a [...] il [...];
4) NO NA nata a [...] il [...];
5) AZ RO nato a [...] il [...];
6) TI NG nato a [...] il [...];
7) TI CA nata a [...] il [...];
8) AR TO nato a [...] il [...];
9) NO HR nato a [...] il [...];
10) MB IU nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/2/2014 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. SS Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da IN SS e AR TO e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi;
udito per la costituita parte civile NE IZ l'avv. Fabio Alonzi, in sostituzione dell'avv. Federico Vianelli, che ha concluso chiedendo che i ricorsi proposti vengano dichiarati inammissibile o, in subordine, rigettati, depositando conclusioni e pota spese;
udito per la costituita parte civile Comune di Padova l'avv. Ettore Santin, che ha concluso chiedendo che i ricorsi proposti vengano dichiarati inammissibile o, in subordine, rigettati, depositando conclusioni e pota spese;
udito per le costituite parti civili BA NO e BA UP S.r.l. l'avv. Santin Ettore, in sostituzione dell'avv. Guido Galletti, che ha concluso chiedendo che i ricorsi proposti vengano dichiarati inammissibile o, in subordine, rigettati, depositando conclusioni e chiedendo, altresì, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado, da liquidarsi in via equitativo;
udito per la costituita parte civile Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA l'avv. Ettore Santin, in sostituzione dell'avv. Mariarosa Cozza, che ha concluso chiedendo che i ricorsi proposti vengano dichiarati inammissibile o, in subordine, rigettati, depositando conclusioni e pota spese;
uditi gli avvocati SS Gambacciani per gli imputati IN SS e TI NG, Gallo TO per l'imputata AS NA, Ceccato LE per l'imputato RR IV, Fabio Schembri per l'imputato AR TO, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/2/2014, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia del 7/12/2012, tra l'altro, riduceva e rideterminava la pene inflitte a:
- AS NA nella misura di anni tre mesi nove e giorni venti di reclusione, per i reati alla stessa ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, C1) art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C2) artt. 1 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C5) artt. 1 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C7) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C9) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C14) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4,
L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C33) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; D1) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 D2) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e
3, L. n. 203 del 1991, art. 7; E) artt. 110, 112 e 81 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10 e 12, L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, L. n. 203 del 1991, art. 7;
- RR IV nella misura di anni tre e mesi dieci di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6 e D19) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
- IN SS nella misura di anni quattordici e giorni venti di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, B) art. 61, n. 2, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 C1) artt. 1 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991,
art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C2) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C3) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C4) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C5) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C6) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C7) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C8) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C9) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C10) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C11) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C12) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C13) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C14) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C15) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C17) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C18) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C19) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C21) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C22) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C23) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C28) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C29) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C30) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C31) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C33) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C34) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C35) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C36) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D1) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81
e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7, D2) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81
e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7, D3) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81
e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e
110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D9) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81
e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D10) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D12) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D14) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7, D15) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D16) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D17) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D18) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D20) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D21) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D23) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D25) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D26) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; D28) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2
con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; E) artt. 110, 112 e 81 cod. pen.
cod. pen. L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10 e 12, L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, L. n. 203 del 1991, art. 7;
- NO NA nella misura di anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati alla stessa ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6 e D12) art. 61 c.p., nn. 2 e 5,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629, comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
- AZ RO nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6; C2) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644, commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C3) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644, commi 1 e 5,
nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C7) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644, commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; D2) art. 61 c.p., nn. 2 e 5, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 D9) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D20) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3,
nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
- TI NG nella misura di anni quattro di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, D5) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D6) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e
3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D19) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 e D28 art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
- TI CA nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione per il reato alla stessa ascritto di cui al capo A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6;
- AR TO nella misura di anni quattordici mesi undici e giorni dieci di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, B) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., u.c., art. 630 c.p., comma 1, L. n. 203 del 1991, art. 7; C1) artt. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C2) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C3) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p.,
comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C4) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5,
nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C5) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C6) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4,
L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C7) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C8) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C9) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn.
1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7;
C10) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C11) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C12) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C13) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C14) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn.
1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7;
C15) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C16) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C17) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C18) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C19) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn.
1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7;
C20) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C21) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C22) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C23) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C25) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn.
1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7;
C27) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C28) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C29) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C30) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C31) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn.
1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7;
C32) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C33) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C34) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C35) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C36) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn.
1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7;
D1) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D2) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D3) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
D5) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D6) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D7) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
D8) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D9) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D10) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
D11) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D12) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D13) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
D14) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D15) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D16) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
D17) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D18) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D19) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
D20) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D21) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D23) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
D24) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D25) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D26) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7;
D27) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D28) art. 61 c.p., n. 2,
artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; E) artt. 110, 112 e 81 cod. pen., L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10 e 12, L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, L. n. 203 del 1991, art. 7;
- NO HR nella misura di anni sei mesi uno e giorni dieci di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, C1) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4,
L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C2) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C3) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C5) art. 81 cpv. e 110 c.p.,
art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C6) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C7) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C8) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn.
1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7;
C12) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C16) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p.,
comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C17) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5,
nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C26) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C28) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4,
L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C29) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; C33) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7; D5) art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn.
1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 152 del 1991, art. 7, D6) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D15) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D19) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7, D24) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 56 c.p.,
art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; D26) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3,
L. n. 203 del 1991, art. 7; D28) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2, art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; E) artt. 110, 112 e 81 cod. pen., L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10, 12, L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, L. n. 203 del 1991, art. 7;
- MB IU nella misura di anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, C18) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5,
nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C23) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C24) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C25) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C27) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C30) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4,
L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C31) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1
e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C35) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; C36) artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4,
L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 152 del 1991, art. 7; D10) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112, comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3,
L. n. 203 del 1991, art. 7; D27) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112, comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7; E) art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112, comma 1, n. 2, art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7. 1.1. La Corte d'appello provvedeva nei termini nel seguito indicati sulle censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati:
- respingeva quelle proposte da AS LA in ordine alla mancata assoluzione dai reati alla stessa ascritti ai capi A), C1), C2), C5), C7), C9), C33), DI) e D2), accogliendo, nei termini sopra indicati, quelle relative al trattamento sanzionatorio;
- respingeva quelle proposte da RR IV in ordine alla mancata assoluzione dai reati allo stesso ascritti, alla mancata derubricazione del reato di cui al capo A) in quello di cui all'art. 416 cod. pen., accogliendo, nei termini sopra indicati, le censure relative al trattamento sanzionatorio;
- respingeva quelle proposte da IN SS in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui al capo A) in quello di cui all'art. 416 cod. pen., accogliendo, nei termini sopra indicati, quelle relative al trattamento sanzionatorio;
- accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da NO NA in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l'imputata rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena;
- accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da TI NG in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l'imputato rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena;
- accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da TI CA in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l'imputata rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena;
- accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da AZ RO in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di gravame diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena;
- respingeva quelle proposte da AR TO in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dai reati allo stesso ascritti, accogliendole parzialmente nei termini sopra indicati in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato;
- respingeva quelle proposte da NO HR in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui al capo A) in quello di cui all'art. 416 cod. pen., all'attribuzione all'imputato del ruolo di partecipe con le conseguenti determinazioni in punto di pena, alla mancata assoluzione dell'imputato dai reati allo stesso ascritti ai capi C1), C2), C3), C5), C28), C29), D6), ed E), alla mancata esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 accogliendole nei termini sopra indicati in ordine al trattamento sanzionatorio;
- accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da MB IU in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l'imputato rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati, sollevando i seguenti motivi di gravame:
AS LA.
2.1. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6. Si duole, in particolare della mancanza di motivazione in ordine al contributo materiale causalmente rilevante che la ricorrente avrebbe dato al sodalizio criminoso, che sarebbe stato dedotto esclusivamente dal fatto che la stessa era stata la segreteria, l'autista e l'amante del capo IS IO. Quanto al ruolo di segretaria, evidenzia di avere svolto tale incarico per un periodo limitato di tempo, presso gli uffici della PI s.r.l., società esistente da tempo ed impegnata nell'attività di recupero crediti;
quanto al ruolo di autista del IS evidenzia come tale ruolo sia stato ricoperto solo per via dell'impedimento fisico del IS stesso;
quanto poi al rapporto sentimentale intrattenuto con il IS, rappresenta come fosse proprio per l'esistenza di tale rapporto che la AS trascorresse la maggior parte del tempo con il IS e lo accompagnasse anche agli incontri che quest'ultimo intratteneva con altri soggetti. Eccepisce la mancanza di motivazione sull'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, non essendo indicato in quale forma la partecipazione al sodalizio si sarebbe manifestata.
2.2. erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 644 c.p., commi 1 e 5, nn. 1, 2, 3 e 4. Segnatamente eccepisce la mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, ricondotto soltanto al fatto che la ricorrente è stata presente in alcune occasioni, quando sono state compiute le azioni delittuose, evidenziandosi come non sia stata riconosciuta alcuna rilevanza alla mancata presenza della ricorrente al momento della pattuizione degli accordi usurari.
2.3. erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 629 c.p., comma 2. Rappresenta che il concorso della ricorrente nel reato non è stato ricostruito secondo un criterio logico giuridico che ne dimostri il suo essere causale, strumentale rispetto al disegno criminoso perpetrato dagli autori materiali del reato. Eccepisce il travisamento della prova con riguardo alla vicenda US, in quanto la ricorrente era stata lasciata in macchina, allorquando la persona offesa era stata picchiata;
anche con riferimento alla condotta in danno di TO evidenzia che da nessun atto processuale emerge che la violenza posta in essere nei confronti dello stesso sia avvenuta alla presenza della ricorrente.
2.4. erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione con riferimento alle fattispecie di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10, 12 e L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4.
Rappresenta, al riguardo, che la mera conoscenza da parte della ricorrente della condotta criminosa e l'assistenza del tutto inerte e priva d'iniziativa alla stessa non possono costituire concorso di persone nel reato.
RR IV.
2.5. erronea applicazione della legge penale nonché mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 416 bis e 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 nonché art. 61 c.p., n. 2 e art. 192 cod. proc. Pen.. Evidenzia, con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., l'assoluta carenza degli elementi necessari dell'associazione di tipo mafioso, che sono costituiti dall'essersi avvalso della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Rappresenta, al riguardo, che dagli atti non è emerso che il ricorrente fosse consapevole di esercitare la propria attività professionale in favore di un sodalizio mafioso. Quanto alla tentata estorsione di cui al capo D19), rappresenta che non risulta un atteggiamento del ricorrente aggressivo, ma solo il pronunciamento di una battuta. Eccepisce poi la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2. 2.6. erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 2 e art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 ed in subordine si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Evidenzia che la presenza del RR risulta soltanto in relazione ad un unico episodio che è quello di cui al capo D19), che da solo non può portare ad una condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Quanto poi all'episodio di cui al capo D19), rappresenta l'assoluta carenza di dolo. Si duole poi della mancata qualificazione del fatto come reato di cui all'art. 416 cod. pen., della mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione nonché dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n.
2. IN SS.
2.7. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all'applicazione della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen.. Si duole della mancata ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
2.8. mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per essere stato fatto un mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado.
NO NA.
2.9. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla commisurazione della pena, al riconoscimento delle attenuanti generiche, al bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla disciplina sanzionatoria del reato continuato. Si duole della mancata applicazione della pena nei minimi edittali, previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed applicazione di un minimo aumento di pena per la riconosciuta continuazione. AZ RO.
2.10. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., artt. 62 bis ed 81 cpv. cod. pen. con riferimento alla commisurazione della pena, al riconoscimento delle attenuanti generiche, al bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla disciplina sanzionatoria del reato continuato. Si duole della mancata applicazione della pena nei minimi edittali, previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed applicazione di un minimo aumento di pena per la riconosciuta continuazione.
TI NG.
2.11. inosservanza od erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 132, 133, 62 bis, 69 e 81 cpv. cod. pen. con riguardo alla commisurazione della pena, al riconoscimento delle attenuanti generiche ed al bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti nonché alla disciplina del reato continuato. Si duole, in particolare, del mancato contenimento della pena nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e previa applicazione di un minimo aumento per la continuazione. TI CA.
2.12. inosservanza od erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 132, 133, 62 bis, 69 cod. pen. con riguardo alla commisurazione della pena, al riconoscimento delle attenuanti generiche ed al bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti. Si duole, in particolare, del mancato contenimento della pena nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
AR TO.
2.13. erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al capo A) dell'imputazione. Rileva
che il giudizio di sussistenza dell'associazione mafiosa è stato fondato sulla base dei comportamenti tenuti dagli imputati nei reati singoli, che il sodalizio contestato non godeva di fama criminale radicata sul territorio e non costituiva una ramificazione di altra organizzazione di stampo mafioso, in quanto il riferimento ai Casalesi era una millanteria;
eccepisce l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto il sodalizio contestato non si è avvalso della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
2.14. violazione di legge, ai sensi all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al capo B) dell'imputazione. Eccepisce l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 630 cod. pen., in quanto l'ingiusta utilità perseguita non si è posta come corrispettivo per la liberazione dell'ostaggio, ma ad altro titolo.
2.15. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione ai reati di cui ai capi da C1) a C23) e da C25) a C36), evidenziandosi che il ricorrente non ha contribuito e/o partecipato agli accordi illeciti intervenuti con le persone offese in relazione a quegli episodi di usura, avendo solo contribuito all'esazione del credito usuraio con violenza e minaccia ed essendo, pertanto, ipotizzabile a suo carico solo il delitto di estorsione e non anche il concorso in quello di usura.
NO HR.
2.16. mancata assoluzione dell'imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. MB IU.
2.17. carenza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riguardo alla rideterminazione della pena non calcolata sulla base del minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi proposti da AS NA, IN SS e AR TO devono essere rigettati, per essere infondati i motivi proposti;
i ricorsi proposti da RR IV, NO NA, AZ RO, TI NG, TI CA, NO HR e MB IU devono essere dichiarati inammissibili, per essere manifestamente i motivi proposti infondati..
3.1. Segnatamente il primo motivo di ricorso proposto da AS NA (2.1.) attiene alla ritenuta partecipazione della stessa al sodalizio criminoso di stampo mafioso di cui al capo a). La Corte territoriale, prima di analizzare le singole posizioni in relazione alle quali era stato interposto il gravame per l'ipotesi di reato in argomento, ha verificato in modo esaustivo, attraverso anche un consentito richiamo alle argomentazioni del giudice di prime cure, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. come ipotizzato nell'imputazione e cioè
segnatamente, sia pure con diversi ruoli, di avere partecipato ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di reati di usura ed estorsione nonché di false intestazioni di società finalizzate ad acquisire il controllo di attività economiche, che operava qualificandosi come appartenente al clan dei Casalesi ed avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano.
Ciò posto rileva il Collegio, in via preliminare e con riferimento a tutti i ricorrenti che, condannati per il reato di cui al capo 1), hanno proposto specifico ricorso sul punto, che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità in ordine agli elementi che contraddistinguono l'associazione a delinquere di stampo mafioso delineata nella norma incriminatrice: segnatamente si è verificato, in punto di fatto ed alla luce di quello che si dirà in relazione alle singole posizioni, che, pur in assenza di un provato collegamento fra il sodalizio in questione ed organizzazioni camorristiche, era stato riscontrato l'utilizzo da parte degli attuali ricorrenti, in danno delle vittime, dell'arma dell'intimidazione attraverso l'utilizzo di metodi violenti e minacciosi accompagnati dall'evocazione di collegamenti con organizzazioni criminali di stampo camorristico. In particolare detta capacità d'intimidazione del sodalizio nel suo complesso veniva desunta dalla descrizione dei moltissimi episodi da cui risultava che le vittime erano state fatte oggetto di violenza e minaccia e da cui emergeva, sempre agli occhi delle vittime, l'esistenza di "... un'organizzazione efficiente, composta da numerosi associati e capace di raggiungere e perseguitare le vittime che cercassero di sfuggire alla loro sorte ...". Ed anche con riguardo all'omertà derivante dalla capacità d'intimidazione del sodalizio veniva, ragionevolmente, rappresentato come vi erano state solo tre denunce a fronte di moltissimi episodi di usura ed estorsione e che un prezioso apporto alle investigazione era venuto dalla collaborazione di TO CC, il quale aveva denunciato l'esistenza del sodalizio criminoso.
Tutto ciò, come si diceva, si pone perfettamente in linea con le costanti affermazioni di questa Corte, condivise dal Collegio, in base alle quali è configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata in loco, mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo, r risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati fine, che si traduca in omertà ed assoggettamento (sez. 6 n. 30059 del 5/6/2014, Rv. 262398). Deve poi ricordarsi che l'associazione a delinquere di stampo mafioso è un reato di pericolo, per la cui configurazione è sufficiente che il gruppo criminale sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e di omertà di consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori (sez. 5 n. 38412 del 25/6/2003, Rv. 227361; sez. 5 n. 45711 del 2/10/2003, Rv. 227994). In sostanza per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità criminale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (sez. 1 n. 5888 del 10/1/2012, Rv. 252418).
Ed appunto, rileva il Collegio, che la sussistenza, nel caso di specie, del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. è stata correttamente desunta dalla ... comprovata commissione da parte di persone appartenenti alla stessa organizzazione di ripetuti e gravi delitti di usura ed estorsione, con le modalità descritte nella parte della sentenza che analizza analiticamente i numerosi episodi di usura ed estorsione, evidenziandone il ricorso frequente per non dire abituale non solo all'uso della forza fisica, ma anche all'uso della forza intimidatrice derivante dal richiamo costante e ripetuto ai collegamenti che gli stessi avevano con quelli del Sud e con la necessità di inviare i soldi alle mogli dei carcerati. Ciò, come bene evidenziato nella sentenza impugnata, si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione (sez. 2 n. 19843 del 16/4/2013, Rv. 256039). Viene, poi, dato atto come, nel caso di specie, le usure e le estorsioni poste in essere venivano commesse dagli imputati avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dall'associazione di cui facevano parte, associazione che veniva presentata come collegata al clan dei Casalesi;
in sostanza, danno atto i giudici di merito, si trattava di forme mafiose di intimidazione effettuate mediante ripetuti richiami al clan dei Casalesi, come tali, rientranti, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, nello schema tipico dell'art. 416 bis cod. pen.. In tale direzione si è, infatti, affermato che, in tema di associazione a delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine avvalersi contenuto nell'art. 416 bis cod. pen. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti ( sez. 2 n. 31512 del 20/4/2012, Rv. 254031). In punto di fatto si è ancora rilevato che la società PI si era presentata come collegata al clan dei Casalesi e si era comportata utilizzando metodi violenti ed avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dai collegamenti con quella organizzazione camorristica;
si trattava quindi di organizzazione che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte sopra citata, sia pure costituitasi autonomamente, ripeteva le caratteristiche strutturali di un'associazione notoriamente riconosciuta come di stampo mafioso e come tale è stata correttamente considerata ricompresa nel paradigma normativo fissato dall'art. 416 bis cod. pen.. Ed anche con riguardo all'elemento costitutivo del reato in argomento rappresentato dalla necessità che i soggetti che fanno parte del sodalizio si avvalgano della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, nella sentenza impugnata viene dato atto che le minacce e le violenze poste in essere nei confronti delle vittime erano state sempre accompagnate da continui richiami ai Casalesi, determinandosi così ... una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti venivano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale. Ed anche a questo riguardo la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte di legittimità in ordine al requisito della capacità d'intimidazione, come sopra espressamente richiamati.
Correttamente è stato considerato irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, la mancanza di prova circa un effettivo collegamento della società PI con i Casalesi, in quanto ciò che rileva, ai fini indicati, è il modo di operare degli associati i quali si sono effettivamente avvalsi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo scaturente dal dichiarato collegamento con il gruppo dei Casalesi. Di ciò ha dato chiaramente atto la Corte d'Appello, affermando che ... gli associati si avvalevano nell'esecuzione dei delitti della forza intimidatrice che l'associazione PI aveva acquisito evocando quei collegamenti e da cui conseguiva un effettivo assoggettamento ed un'omertà da parte di coloro che ne erano vittime. Del resto da un punto di vista fattuale e come premessa alle considerazioni giuridiche sul punto i giudici di merito avevano rilevato come, a fronte di un rilevantissimo numero di persone sottoposte ad usura ed estorsione vi era un limitato numero di persone che avevano sporto denuncia nei confronti degli imputati, con ciò comprovandosi l'esistenza di una condizione di omertà fra le vittime.
Fatta questa premessa in relazione a tutti gli imputati ricorrenti che hanno proposto specifico motivo di ricorso in relazione alla sussistenza del delitto di cui al capo A), nell'ambito del primo motivo proposto, AS NA contesta, sotto l'aspetto della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta partecipazione della stessa al sodalizio criminoso con riguardo alla concreta individuazione del contributo che ella avrebbe offerto al rafforzamento ed al mantenimento del vincolo associativo. Rileva, al riguardo, il Collegio che nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputata in ordine alla partecipazione della stessa al sodalizio criminoso;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, dalle quali era emerso che la stessa non si era affatto limitata a svolgere il ruolo di segretaria, ma aveva accompagnato IS, IN ed altri esponenti di rilievo del sodalizio agli incontri con i debitori sottoposti ad usura ed, in alcune occasioni, aveva assistito all'estorsioni commesse in danno degli stessi. In sostanza viene dato atto, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede perché non affetta da contraddittorietà ed illogicità manifesta e coerente con le risultanze processuali esaminate nella sentenza impugnata, che la AS era consapevole che la società PI, per conto della quale aveva svolto, sia pure per un limitato periodo di tempo il ruolo di segretaria, prestava denaro praticando tassi usurai e, per il tramite dei coimputati appartenenti al sodalizio, sottoponeva i debitori inadempienti a minacce e violenze. Ora pur dando atto i giudici di merito che il ruolo in concreto ricoperto dalla ricorrente era meramente esecutivo, ciononostante esso veniva, ragionevolmente ed in linea con i canoni interpretativi di questa Corte, considerato come una partecipazione consapevole e volontaria al sodalizio criminoso, che aveva recato un contributo materiale e concreto alla realizzazione del programma. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità.
3.2. Quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputata, in relazione ai delitti di usura e di estorsione, a titolo di concorso con gli autori materiali, di cui si occupano il secondo motivo ed il terzo di ricorso proposti da AS NA (2.2., 2.3.), i giudici di merito hanno in primo luogo verificato in relazione a quali degli episodi contestati fosse stata accertata la presenza dell'attuale ricorrente, pervenendo all'affermazione della penale responsabilità della stessa solo nei casi in cui tale presenza era stata accertata, ritenendo di potere ravvisare in tali fattispecie concrete ipotesi di concorso morale o materiale nell'esecuzione dei reati. E la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata con l'argomentazione difensiva attinente all'asserita irrilevanza penale della mera presenza della AS al momento di esecuzione dei reati, argomentazione oggi pedissequamente riproposta come motivo di ricorso in Cassazione. Segnatamente si è ritenuto che la, sia pure silenziosa, presenza dell'imputata insieme agli altri sodali in occasione degli incontri con le vittime, era, evidentemente, finalizzata ad aumentare la pressione sulle stesse e ciò, in linea con le affermazioni di questa Corte, vale ad integrare un'ipotesi di concorso morale. In tale direzione questa Corte tempo addietro ebbe ad affermare, ma il principio è tuttora valido, che la formulazione dell'art. 110 cod. pen. comprende tutte le forme ed i gradi della partecipazione criminosa, con la conseguenza che l'evento delittuoso va considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, e ogni singola attività non può essere valutata separatamente (sez. 6 n. 5323 del 10/1/1984, Rv. 163742). Ed ancora, con particolare riferimento al caso di specie, si è precisato che l'attività costitutiva del concorso nel reato non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la fornitura dei mezzi che ne consentano o ne facilitino la consumazione, venendosi in tal modo a realizzare un'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento per effetto del quale ciascuno deve rispondere dell'intero risultato conseguito (sez. 1 n. 891 del 27/5/1968, Rv. 109198; sez. 2 n. 3240 del 14/11/1983, Rv. 163599). A quanto finora detto si aggiungono altre ipotesi nelle quali l'imputata, attraverso le condotte poste in essere, ha fornito un contributo di partecipazione materiale alla condotta del gruppo, non potendo dette condotte essere qualificate in termini di pura connivenza, irrilevante da un punto di vista penale. Si tratta, appunto, delle fattispecie in cui la AS aveva accompagnato gli associati nei luoghi ove dovevano incontrarsi con le vittime, guidando l'autovettura del IS, avendo, ragionevolmente, considerato influente la circostanza che il IS non potesse guidare perché affetto da sciatica. La decisione adottata risulta conforme agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte (sez. 2 n. 3240 del 14/11/1983, Rv. 163599; sez. 6 n. 3523 del 10/1/1984, Rv. 163742), condivisi dal Collegio, in base ai quali concorre nel reato non soltanto chi partecipa materialmente all'esecuzione dello stesso, ma anche chi fornisce i mezzi che ne consentano o facilitino l'esecuzione, come risulta essere avvenuto nel caso di specie, essendo stato accertato, sulla base degli elementi di fatto citati nelle decisioni di merito, che l'imputata aveva consapevolmente accompagnato i coimputati agli incontri con le vittime finalizzati ad ottenere, in alcuni caso attraverso violenza e minaccia, il pagamento dei debiti usurario. Ciò correttamente ha imposto di escludere la ricorrenza dell'ipotesi della semplice connivenza non punibile, che presuppone, al contrario di quanto verificatosi nel caso di specie, un comportamento meramente passivo inidoneo ad apportare qualsiasi contributo alla realizzazione del fatto (sez. 6 n. 14606 del 18/2/2010, Rv. 247127). Altrettanto esaustiva risulta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui considera irrilevante, ai fini dell'integrazione del concorso nel reato di usura, la circostanza che la condotta della AS fosse connessa esclusivamente al momento del pagamento delle prestazioni usurarie e non anche in occasione della pattuizione degli interessi, argomentazioni pure riproposta negli stessi termini con il ricorso in Cassazione. Del resto già in precedenza i giudici di merito avevano dato atto che la AS era perfettamente a conoscenza che la società PI prestava denaro a tassi usurai e sottoponeva i debitori inadempienti a minacce o violenze. Vale, poi, al riguardo la qualificazione del reato di usura come reato a consumazione prolungata la cui condotta non si esaurisce al momento della pattuizione degli interessi usurari ma prosegue fino al momento di integrale pagamento del debito. In tale direzione si è, appunto, affermato che il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione (sez. 2 n. 26553 del 12/6/2007, Rv. 237169; sez. 2 n. 37693 del 4/6/2014, Rv. 260782). E deve escludersi, infine, qualsiasi travisamento della prova con riferimento agli episodi di estorsione in danno di TO e US, avendo i giudici di merito dato atto che, per il reato in danno di US la condotta posta in essere era limitata all'avere accompagnato i correi sul luogo ove poi veniva consumato il delitto, mentre per il reato in danno di TO, detta condotta si era materializzata, non solo nell'accompagnamento dei correi, ma anche nella presenza della stessa alle violenze alle quali la vittima era stata sottoposta. Nel ricorso ci si limita, in modo del tutto generico, a prospettare una diversa lettura degli atti processuali come tale del tutto inidonea ad integrare il vizio di travisamento della prova che ricorre solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (sez. 2 n. 47035 del 3/10/2013, Rv. 257499).
3.3. Passando, infine, al quarto motivo proposto da AS NA attinente alla ritenuta responsabilità dell'imputata per i reati alla stessa ascritti al capo E) di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 9, 10 e 12 e L. n. 110 del 1975, art. 23 (2.4.), nella sentenza impugnata è contenuta un'esaustiva e ragionevole motivazione in ordine alla ritenuta integrazione degli stessi sotto il profilo del concorso nei reati in argomento, facendosi riferimento alle argomentazioni in forza delle quali è stato riconosciuto che la ricorrente avesse concorso, tra l'altro, nelle sopra indicate ipotesi di estorsione, in alcune delle quali l'intimidazione delle vittime era stata posta in essere attraverso l'esibizione di una pistola. In tale direzione si è, correttamente, affermato che se l'imputata ha concorso, moralmente e materialmente, con gli esecutori materiali nella commissione di delitti di estorsione realizzati anche mediante l'uso di una pistola, ne deriva che la stessa deve ritenersi concorrente anche nei reati di detenzione e porto della suddetta arma;
ciò anche in considerazione della circostanza di fatto in base alla quale la pistola era detenuta in una delle stanze ove avvenivano gli incontri con i debitori, stanza nella quale l'imputata entrava abitualmente.
3.4. Il primo motivo di ricorso proposto da RR IV (2.5.) attiene, in primo luogo alla ritenuta integrazione del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa contestato al capo A) con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del suddetto reato e specialmente con riguardo alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato di operare per un sodalizio di stampo mafioso. Oltre alle considerazioni sopra riportate in termini generali circa la ritenuta sussistenza del delitto in questione, anche con riferimento alla posizione del ricorrente, rileva il Collegio che, quanto alla consapevolezza del RR di operare per conto di un sodalizio di stampo mafioso, nella sentenza impugnata viene rilevato, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede perché priva di contraddittorietà o illogicità manifesta, che l'imputato, per il ruolo svolto nella società PI, era necessariamente consapevole delle attività eserciate dalla società e delle modalità mafiose utilizzate attraverso i vantati collegamenti con il Sud e con i carcerati. Del resto, danno atto i giudici di merito, che il RR aveva partecipato agli incontri con la persona offesa Brunialti finalizzati a costringere la stessa ad acquistare per una cifra imposta le quote di minoranza di una società facente capo al sodale AR TO. Queste argomentazioni, oltre a quelle sopra riportate in via generale ed in relazione a tutti gli imputati condannati per il delitto associativo, il ricorrente non prende in considerazione limitandosi a reiterare le doglianze già proposte in sede di appello.
Quanto poi al tentativo di estorsione di cui al capo D19), la sentenza impugnata, confermando la valutazione effettuata dal primo giudice, ha, correttamente fondato la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che hanno trovato riscontro nella documentazione in atti e nelle parziali ammissioni dello stesso imputato. Ed al riguardo è noto che ciò è conforme al costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale, il convincimento sull'attendibilità della persona offesa, in quanto sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (sez. 2 n. 3438 del 11/6/1998, Rv. 210937). Inoltre, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 4 n. 16860 del 13/11/2003, Rv. 227901; sez. 4 n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661), avvalorata da un recente intervento delle sezioni unite (sez. U n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214), le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, come avvenuto nel caso di specie, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, in tal caso, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, cosa che nel caso di specie è avvenuto. Ed anche il giudizio circa la valenza intimidatoria delle frasi profferite nei confronti della persona offesa non risulta censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su considerazioni logiche e verosimile sulla base delle ricostruite risultanze processuali. Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, della stessa non pare esservi traccia nei motivi di appello ed inoltre dalla ricostruzione complessiva della vicenda emerge implicitamente che il tentativo di estorsione posto in essere in danno della NI era finalizzato ad eseguire il delitto associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A), di cui costituiva materiale estrinsecazione.
3.5. Passando all'esame del secondo motivo di ricorso proposto da RR IV (2.6.), già si è detto in ordine alla ritenuta integrazione del delitto di tentata estorsione di cui al capo D19) anche sotto l'aspetto della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo stato fatto riferimento all'oggettivo contenuto minatorio di alcune delle affermazioni profferite alla presenza del ricorrente nei confronti della persona offesa con la finalità di indurla ad acquistare ad un prezzo imposto dal sodalizio stesso le quote della società facente capo a AR TO;
vengono poi menzionate, con la stessa finalità dimostrativa della consapevolezza dell'imputato dell'intimidazione a cui si stava sottoponendo la vittima, delle conversazioni intercettate fra il ricorrente ed alcuni dei sodali nell'ambito delle quali si faceva riferimento ai collegamenti con il Sud e con i carcerati cui era diretto il denaro. Quanto poi alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, si è fatto riferimento, con valutazione non censurabile in questa sede, al ruolo di rilievo ricoperto dal ricorrente nell'ambito del sodalizio mafioso.
Le considerazioni sopra esposte circa la ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso impongono, poi, di ritenere infondata l'ulteriore questione proposta nell'ambito del motivo di ricorso in esame concernente la mancata derubricazione del reato di cui al capo A) in quello di cui all'art. 416 cod. pen.. Quanto infine alla questione inerente l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 2 dalla lettura del capo di imputazione D19) si evince chiaramente che la stessa era riferita esclusivamente all'imputato IS, in relazione al quale solo viene contestata l'aggravante di avere diretto l'azione dei complici.
3.6. Con il primo motivo (2.7.) di ricorso IN SS si duole, sotto l'aspetto della violazione di legge, dell'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 630 cod. pen. contestato al capo B) dell'imputazione, sostenendo la carenza degli elementi costitutivi dello stesso. Rileva, sul punto, il Collegio che il motivo risulta proposto in modo del tutto generico ed aspecifico, essendo del tutto carente, salvo il richiamo alle norme di legge ed alle affermazioni di questa Corte di legittimità, qualsiasi indicazione concreta idonea a supportare il vizio di legittimità denunciato. A fronte di ciò la motivazione della sentenza impugnata, nel rispondere alle doglianze proposte in sede di gravame, contiene una motivazione in ordine alla ricorrenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del delitto contestato, essendosi fatto riferimento alla privazione della libertà personale delle persone offese ed all'ingiustizia del profitto costituito dal pagamento degli interessi usurai.
Quanto poi al secondo motivo (2.8.), nello stesso ci si limita a contestare, omettendo qualsiasi riferimento al caso di specie, la tecnica di redazione della sentenza della Corte d'Appello. Ed è noto al riguardo che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073).
3.7. Il ricorso proposto da IN NA (2.9.) attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con riferimento alla mancata applicazione della pena minima, alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed all'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione. Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame proposto;
difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, calcolata in misura lievemente superiore al minimo edittale e ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti nonché l'aumento per la continuazione, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore dei fatti, avendo preso in considerazione, a tal fine, le modalità della condotta ed in particolare la gravita dei fatti. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ).
3.8. Il ricorso proposto da AZ RO ( 2.10.) attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con riferimento alla mancata applicazione della pena minima, alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed all'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione. Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame proposto;
difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, calcolata in misura prossima al minimo edittale e ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti nonché adeguato l'aumento stabilito per la continuazione, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore dei fatti, avendo preso in considerazione, a tal fine, in direzione favorevole all'imputato il comportamento collaborativo dello stesso, ma anche le modalità della condotta ed in particolare la gravita dei fatti con riferimento alle condotte di violenza poste in essere. Valgono le considerazioni sopra svolte in relazione al ricorso pressoché analogo proposto da NO NA.
3.9. Il ricorso proposto da TI NG ( 2.11.) attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con riferimento alla mancata applicazione della pena minima, alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed all'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione. Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame proposto;
difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, calcolata in misura appena superiore al minimo edittale e ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti nonché adeguato l'aumento stabilito per la continuazione, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore dei fatti. Valgono le considerazioni sopra svolte in relazione al ricorso pressoché analogo proposto da NO NA.
3.10. Il ricorso proposto da TI CA ( 2.11.) attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con riferimento alla mancata applicazione della pena minima ed alla mancata concessione delle attenuanti generi-che nella loro massima estensione. Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame proposto;
difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, calcolata in misura appena superiore al minimo edittale e ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto. Valgono le considerazioni sopra svolte in relazione al ricorso pressoché analogo proposto da NO NA.
3.10. Il primo motivo di ricorso proposto da AR TO ( 2.13.) attiene, sotto l'aspetto della violazione di legge e del vizio di motivazione, all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo A), eccependosi la mancanza degli elementi costitutivi dello stesso con particolare riferimento alla capacità d'intimidazione derivante dal vincolo associativo. La doglianza è infondata: valgono, al riguardo, le considerazioni sopra svolte (3.1.) in termini generali circa la ritenuta sussistenza, anche con riferimento alla posizione del ricorrente, degli elementi costitutivi del delitto di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso con il ruolo di promotore ed organizzatore.
Anche il secondo motivo proposto (2.14.), attinente alla ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 630 cod. pen. così come contestato al capo B), dalla lettura della sentenza impugnata si rivela infondato. Difatti la Corte territoriale ha adeguatamente affrontato, alla luce delle doglianze mosse con i motivi di appello, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, pervenendo alla conclusione, puntuale in fatto e corretta in diritto, che risultava integrato il delitto di cui all'art. 630 cod. pen., essendo stata posta in essere una privazione della libertà personale delle due vittime, accompagnata da violenza fisica finalizzata ad indurre le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale costituito dal pagamento dei debiti usurari, il cui solo compimento avrebbe consentito alle vittime di riacquistare la libertà. Quanto, poi, al terzo motivo riguardante la ritenuta integrazione dei delitti di usura di cui ai capi da C1) a C23) e da C25) a C36) (2.15.), alla doglianza difensiva è stata data adeguata risposta, corretta in fatto e puntuale in diritto, che il ricorrente si limita a contestare genericamente riproponendo le medesime argomentazioni prospettate in sede di gravame. Segnatamente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 n. 17157 del 9/3/2011, Rv. 250312; sez. 2 n. 7208 del 6/12/2012, Rv. 254947), condivisa dal Collegio, si è affermato che risponde del delitto di usura il soggetto che procede alla riscossione dei pagamenti nell'ambito di un rapporto usurario, atteso che si tratta di fattispecie a formazione prolungata nell'ambito della quale il momento della dazione dell'interesse usurario promesso non costituisce un post factum non punibile, bensì il momento consumativo sostanziale del reato. Ed inoltre è pacificamente riconosciuta la possibilità che i reati di usura e di estorsione concorrano fra loro, laddove, come avvenuto nel caso di specie, dopo la conclusione del patto usurario, il creditore, anche per interposta persona, ponga in essere una condotta di violenza e minaccia al fine di ottenere i pattuiti interessi usurari (sez. 2 n. 5231 del 14/1/2009, Rv. 243283; sez. 2 n. 6918 del 25/1/2011, Rv. 249399). E con riferimento alla partecipazione dell'imputato alle diverse condotte contestate, la Corte territoriale ha proceduto ad un'analisi analitica delle modalità attraverso le quali si è estrinseca la partecipazione dell'imputato ai reati contestati, verificando in quali fattispecie lo stesso era intervenuto nella conclusione del patto usurario ed in quali, invece, era intervenuto solo successivamente nella fase di riscossione, che in alcuni casi non sarebbe andata a buon fine. Con riferimento a queste ultime fattispecie nella sentenza impugnata viene dato atto, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede, che nelle ipotesi in cui, in seguito alla richiesta di pagamento formulata dall'imputato, il debitore non aveva subito ottemperato, lo aveva poi fatto successivamente, portando il reato, anche in seguito all'attività di concorso posta in essere dall'imputato, a consumazione ulteriore.
3.11. Il ricorso proposto da NO HR (2.16.) è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. e), in relazione all'art 591 lett. e) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
3.12. Il ricorso proposto da MB IU (2.17) è pure privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c) e, quindi, per le medesime considerazioni sopra svolte a proposito del ricorso proposto da NO HR deve essere dichiarato inammissibile. Difatti nella sentenza impugnata, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si da atto che la pena è stata rideterminata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. concedendo le attenuanti generiche ritenute prevalenti alle aggravanti per l'incensuratezza e la collaborazione processuale ed essendo stata valutato, ai fini della graduazione della pena, il ruolo ricoperto dall'imputato all'interno del sodalizio criminoso.
4. Per le considerazioni fin qui svolte i ricorsi proposti da AS NA, IN SS e AR TO devono essere rigettati, mentre i ricorsi proposti da RR IV, NO NA, AZ RO, TI NG, TI CA, NO HR e MB IU devono essere dichiarati inammissibili;
a ciò consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e la condanna dei soli imputati RR IV, NO NA, AZ RO, TI NG, TI CA, NO HR e MB IU anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Infine tutti gli imputati, in solido, devono essere condannati alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio che si ritiene di potere liquidare in Euro 4.000,00 per NE IZ, Euro 4.000,00 per il Comune di Padova, Euro 2.500,00 per BA NO e BA UP S.r.l., Euro 4.000,00, per l'associazione A.L.I.L.A.C.CO. SOS IMPRESA, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi proposti da AS NA, IN SS e AR TO;
dichiara inammissibili i ricorsi proposti da RR IV, NO NA, AZ RO, TI NG, TI CA, NO HR e MB IU;
condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e gli imputati RR IV, NO NA, AZ RO, TI NG, TI CA, NO HR e MB IU, singolarmente, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
condanna tutti gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio dalle costituite parti civili NE IZ, Comune di Padova, BA NO e BA UP S.r.l., Associazione A.L.I.L.A.C.CO. SOS IMPRESA, che liquida in Euro 4.000,00 per NE IZ, Euro 4.000,00 per il Comune di Padova, Euro 2.500,00 per BA NO e BA UP S.r.l., Euro 4.000,00, per l'associazione A.L.I.L.A.CCO. SOS IMPRESA, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015