Sentenza 2 ottobre 2006
Massime • 2
Per la configurabilità del reato di corruzione propria non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto. (Fattispecie in cui in sede cautelare era stato ravvisato il reato di corruzione nella condotta di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di "disponibilità" nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un colonnello della Guardia di Finanza).
La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. non incide sulla utilizzabilità delle indagini svolte prima della iscrizione.
Commentari • 2
- 1. Corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione: rapporti e differenze tra le due fattispeciehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 gennaio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale all'esito del giudizio abbreviato, ha riqualificato l'originaria imputazione di corruzione propria in quella di corruzione per l'esercizio della funzione ed ha rideterminato la pena inflitta a V. Giuseppe. All'imputato, titolare della società Costruzioni s.r.l., è formalmente contestato di avere corrisposto a B. Paolo, quest'ultimo pubblico ufficiale in quanto istruttore tecnico del settore sei del Comune di Lodi e responsabile unico del procedimento, somme di denaro, assegni ed altri beni; in cambio di dette utilità B. avrebbe favorito V. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2006
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1603
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 23470/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI IU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 22 maggio 2006 emessa dal Tribunale di Genova;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Antonio Albano che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, in sede di riesame, ha parzialmente confermato l'ordinanza del 20 aprile 2006 con cui il G.i.p. del Tribunale di Sanremo aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NC IU per i reati di corruzione, emissione di fatture inesistenti ed usura, annullando il provvedimento relativamente ad altri capi di accusa. Nei confronti dell'indagato, noto imprenditore sanremese, i giudici del riesame hanno ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza in ordine a diversi episodi di corruzione propria (capi a, i, l, m) commessi tra il 2002 e il 2003.
In un caso il NC G. avrebbe consegnato personalmente a BA ZO, sindaco di Taggia, la somma di Euro 25.000,00, in contanti, perché lo favorisse nell'ambito delle attività che le sue imprese avevano in corso sul territorio di quel Comune (capo a); in un altro episodio (capo i) l'indagato si sarebbe interessato per trovare una sistemazione abitativa in Sanremo a UO IU, colonnello della Guardia di Finanza a capo del Comando provinciale di Imperia, da poco trasferitosi in quella città, provvedendo direttamente al parziale pagamento del canone di locazione dell'appartamento di via Garibaldi n. 187, versando in favore del proprietario - AM MA - la somma di Euro 8.000,00, nonché eseguendo a proprie spese lavori di ristrutturazione dello stesso appartamento per un valore di Euro 15.000,00; nell'episodio contenuto nel capo l) si fa riferimento alla vendita in favore di OC G., maresciallo in servizio al Nucleo di polizia tributaria di Imperia, di un appartamento, praticando uno sconto di L. 140 milioni, pari al 46% del valore di mercato dell'immobile, concordando nel contratto preliminare il prezzo di L. 260 milioni, contratto poi risolto e sostituito con la promessa di NC G. di corrispondere al OC G. la somma complessiva di L. 50 milioni in contanti;
infine, sono stati ritenuti i gravi indizi anche in relazione alla corruzione posta in essere nei confronti di LA P., assessore della Regione Liguria e già sindaco del Comune di Taggia, al quale avrebbe venduto un appartamento nel complesso edilizio "Le Torri di Colombo" al prezzo favorevole di L. 197.499.540, a fronte di un prezzo complessivo iniziale concordato in L. 380/400 milioni, nonché un'autorimessa versando alla proprietaria la somma di L. 134 milioni (capo m).
Inoltre, il Tribunale di Genova ha ritenuto la gravità indiziaria sia per i reati di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa NC Costruzioni Generali s.r.l., emesso fatture per una serie di operazioni inesistenti al fine di consentire a CA DI l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo n), sia per il reato di usura aggravata e continuata, in concorso con altri, ai danni di TT DR (capo o).
Tra gli elementi indiziali a carico dell'indagato il Tribunale ha valorizzato le intercettazioni telefoniche effettuate, nonché una serie di dichiarazioni accusatorie, tra cui quelle rese da TT S., da De IS e, soprattutto, quelle di VI P., principale collaboratore del NC G. e coindagato per alcuni reati, che ha collaborato nella ricostruzione della rete corruttiva che sarebbe stata ordita da quest'ultimo.
2. Contro l'ordinanza del Tribunale il NC G., attraverso i suoi difensori, ha proposto un articolato ricorso per cassazione con cui ha, in primo luogo, censurato il provvedimento riguardo alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare per la tardiva iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., già sollevata nei motivi di riesame. Il ricorrente assume che sin dalle prime dichiarazioni rese da DR TT il 6 febbraio 2003 erano emersi una serie di elementi che avrebbero dovuto portare ad attribuirgli lo status di indagato, mentre l'iscrizione nel registro delle notizie di reato è avvenuta solo l'8 aprile 2005, a seguito delle dichiarazioni del VI P..
Con riferimento all'episodio di cui al capo i) il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 319 c.p., nonché per vizio di motivazione. In particolare, si contesta la contraddittorietà e la lacunosità della motivazione che ha ricostruito i fatti omettendo di prendere in considerazione, da un lato, il rapporto di amicizia tra NC G. e il colonnello CU G., dall'altro, la possibilità della mancata conoscenza da parte di quest'ultimo degli interventi economici eseguiti dall'indagato a suo favore. Inoltre, si insiste sull'erronea applicazione della norma incriminatrice, derivante dallo stesso vizio motivazionale suindicato, in quanto il Tribunale non ha indicato ne' individuato alcun atto amministrativo, contrario ai propri doveri d'ufficio, posto in essere dal CU G., in cambio dei favori ricevuti dall'indagato.
Per quanto riguarda l'ipotesi di corruzione contestata al capo l) il ricorrente ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame soprattutto perché fondata sulla chiamata in correità di VI PA, priva dei necessari riscontri richiesti dal combinato disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 273 c.p.p., comma 1 bis. Inoltre, viene rilevata l'illogicità della motivazione con cui i giudici ravvisano i gravi indizi del reato di corruzione in ordine alla seconda fase dell'episodio, in cui OC G. si è determinato a risolvere il contratto di acquisto dietro un versamento di Euro 25.000,00. Infine, anche in questo caso si insiste sull'erronea applicazione della norma incriminatrice, in quanto il Tribunale non ha indicato ne' individuato alcun atto amministrativo, contrario ai propri doveri d'ufficio, posto in essere dal OC G., in cambio dei favori ricevuti dall'indagato.
Analoghe censure sono rivolte all'ordinanza in relazione al capo m) dell'imputazione provvisoria. Le dichiarazioni di VI P. e della De IS non sarebbero riscontrate;
inoltre, anche in questo caso il Tribunale non avrebbe indicato quali atti contrari ai propri doveri d'ufficio sarebbero stati posti in essere dal LA P. per favorire l'indagato.
In ordine al reato di usura (capo o), il ricorrente contesta la sussistenza dei gravi indizi, rilevando molteplici contraddizioni e lacune nella motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe omesso la disamina degli atti e delle prospettazioni svolte dalla difesa.
Con l'ultimo motivo del ricorso il ricorrente ha, infine, dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Con memoria depositata il 20 settembre 2006 il ricorrente, per mezzo di altro difensore, ha ribadito l'eccezione di inutilizzabilità degli atti investigativi posti in essere.
Con altro motivo ha, inoltre, dedotto la violazione dell'art. 359 c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto il Pubblico
Ministero avrebbe disposto due consulenze tecniche - una per verificare la difformità, sotto il profilo urbanistico, delle autorizzazioni e concessioni in materia edilizia, l'altra concernente la utilizzazione da parte della società di NC G. di fatture inesistenti - aventi come oggetto un inammissibile compito di interpretazione di norme giuridiche, contestando, inoltre, l'utilizzazione di tali consulenze come elementi di prova in un provvedimento coercitivo.
Successivamente alla proposizione del ricorso all'indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari e poi è stato rimesso in libertà. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene l'imputato non si trovi più sottoposto ad alcuna misura coercitiva, persista l'interesse al ricorso sotto il profilo dell'eventuale azionabilità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la qualificazione giuridica del reato per cui è stata disposta la misura cautelare (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante e 13 luglio 1998, n. 21 Galieri). Per cui l'esame del ricorso verrà limitato ai motivi che, direttamente o indirettamente, incidono sulla esistenza della gravità indiziaria, escludendo quelli attinenti a censure riguardanti le sole esigenze cautelari.
4. Per quanto concerne la presunta tardività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo dell'indagato e la conseguente dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti prima della detta iscrizione, deve escludersi, sulla base di quanto contenuto nell'ordinanza impugnata, che vi sia stato un ritardo negli adempimenti prescritti dall'art. 335 c.p.p.. Invero, nella prima fase delle indagini la procura procedeva nei confronti di OC G. per il reato di concussione (art. 317 c.p.) emergente dalle dichiarazioni rese da TT S. (6.2.2003), in base alle quali vennero disposte le intercettazioni telefoniche che hanno riguardato anche NC G., in qualità di concusso (18.6.2003; 12.9.2003), che in tale veste venne pure sentito come persona informata dei fatti. Furono le dichiarazioni di VI P. (8.4.2004), stretto collaboratore del BI G., a coinvolgere quest'ultimo nei fatti di corruzione e ad imprimere una svolta alle indagini della procura, che ha modificato la qualificazione giuridica del fatto da concussione a corruzione, procedendo ad iscrivere l'attuale ricorrente nel registro ex art. 335 c.p.p. per il reato di cui all'art. 319 c.p. (8.4.2004). In forza di tale ricostruzione il Tribunale di Genova non ha ravvisato alcun fondato limite all'utilizzazione degli elementi probatori raccolti dal Pubblico Ministero prima dell'iscrizione del BI G., sostenendo che nulla era emerso a suo carico in precedenza.
hi ogni caso, deve rilevarsi che la disposizione dell'art. 335 c.p.p., comma 1, secondo cui l'iscrizione deve essere effettuata dal pubblico ministero "immediatamente", è sprovvista di sanzione, con la conseguenza che la mancata o tardiva iscrizione della notizia di reato non produce alcun tipo di invalidità, in ossequio al principio di tassatività fissato dall'art. 177 c.p.p. (Sez. 5^, 18 ottobre 1993, n. 3156, Croci), ne' determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere fino al momento dell'effettiva iscrizione, poiché in tal caso il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla (Sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro;
Sez. 4^, 22 giugno 2004, n. 39511). In questo modo si è affermato che rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del Pubblico Ministero l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo sorge solo quando a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, valutazione che è sottratta al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del pubblico ministero ovvero l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale in caso di conclamata omissione.
Anche quell'orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice il potere di sindacare ex post la tempestività dell'iscrizione, rideterminando il termine iniziale delle indagini in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato, sostiene che l'omessa o tardiva iscrizione del nome dell'indagato possa incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma esclude che possa avere qualche effetto sulla utilizzabilità di quelle svolte prima dell'iscrizione (Sez. 5^, 8 ottobre 2003, n. 41131, Liscai). In conclusione, il Tribunale genovese ha correttamente ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni e degli altri elementi di prova acquisiti prima della formale iscrizione del nome del BI G. nel registro delle notizie di reato.
5. Sotto un diverso profilo, peraltro collegato al motivo in precedenza esaminato, il ricorrente sembra dedurre anche l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni rese il 20.2.2004 come persona informata dei fatti. Nella ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata, in quella data il BI G. venne sentito come vittima di una concussione, per poi assumere, successivamente, lo status di indagato di corruzione attiva, mentre secondo la difesa avrebbe dovuto essere sentito già con le garanzie riconosciute all'indagato, in quanto esistevano sin da allora indizi a suo carico in relazione al reato di corruzione.
I giudici del riesame hanno fatto applicazione di quella giurisprudenza che considera utilizzabili le dichiarazioni indizianti rese da un soggetto che nello sviluppo del procedimento, per effetto di una diversa qualificazione del fatto, abbia assunto la qualità di indagato, in quanto la diversa situazione del dichiarante non può inficiare gli atti in precedenza legittimamente compiuti, e ciò in forza del principio di conservazione degli atti processuali e della regola generale del tempus regit actum (Sez. 6^, 25 marzo 2003, n. 24180, Zanni). Ma anche considerando inutilizzabile la dichiarazione in questione, sul presupposto che il NC G. dovesse essere sentito sin dall'inizio come persona sottoposta ad indagini, la situazione non è destinata a mutare, in quanto ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza la dichiarazione del 20.2.2004 non ha carattere decisivo, altri essendo gli elementi indiziari utilizzati dall'ordinanza impugnata - come si vedrà in seguito - per confermare il provvedimento coercitivo.
6. Del tutto infondate sono le critiche della difesa all'ordinanza impugnata in relazione all'episodio di corruzione contestato al capo i), riguardante, l'interessamento del NC G. per il reperimento di un appartamento in città per IU CU, a capo del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, con il successivo pagamento di una parte del canone di locazione e lo svolgimento di opere di ristrutturazione dello stesso immobile per un valore complessivo di circa 15.000,00 Euro.
In questo caso i gravi elementi indiziari sono rappresentati dalle dichiarazioni di PA VI, riscontrate dalle deposizioni di AM MA, proprietario dell'appartamento oggetto della locazione in favore del CU G., nonché dalla documentazione bancaria acquisita. Peraltro i fatti, così come ricostruiti dai giudici di merito, non sono contestati dalla difesa del ricorrente, che si è limitata a fornire di essi una lettura alternativa, secondo cui le attenzioni del NC G. nei confronti del CU G. possono giustificarsi per l'antico rapporto di amicizia che legava i due, rilevando una carenza motivazionale nel provvedimento impugnato. Deve osservarsi, invero, che l'ordinanza del Tribunale appare del tutto esente da vizi attinenti alla motivazione, avendo offerto una logica, completa ed esauriente giustificazione circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di corruzione attribuito all'indagato, sostenendo che il NC G., noto imprenditore della zona - da poco interessato da una verifica fiscale -, abbia posto in essere le condotte contestate per ottenere, come controprestazione, indebiti trattamenti di favore direttamente riconducibili all'attività di ufficio del CU G., appena insediato come capo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e in grado, grazie al ruolo apicale ricoperto, di "condizionare attività e scelte dei militari a lui gerarchicamente sottoposti nell'esercizio dei loro compiti istituzionali".
Del resto, ai fini della configurabilità, in ambito cautelare, del reato di cui all'art. 319 c.p., l'ordinanza impugnata ha fatto correttamente riferimento a quella giurisprudenza che, proprio in tema di corruzione di un ufficiale della Guardia di Finanza, ha ritenuto che l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non debba essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto (Sez. 6^, 28 marzo 2001, n. 22638, Sarritzu;
Sez. 6^, 3 novembre 1998, n. 12357, Giovannelli). Ricorre una situazione di questo genere quando il privato miri ad assicurarsi un ampio atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale il quale si ponga a sua disposizione in violazione dei doveri di imparzialità, onestà e vigilanza. Nel caso di specie, i giudici del riesame hanno ritenuto che le particolari attenzioni riservate dall'indagato nei confronti del CU G., fossero idonee a determinare quest'ultimo ad un atteggiamento di disponibilità "nell'esercizio delle proprie delicate funzioni pubbliche".
7. Infondati sono anche i motivi con cui si censura l'ordinanza impugnata in relazione all'episodio di corruzione contestato al capo 1), riguardante la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita di un appartamento a AN OC, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di polizia tributaria di Imperia, al prezzo di L. 160 milioni, di molto inferiore al valore di mercato, che era di circa L. 300 milioni, contratto poi risolto con la restituzione dei pagamenti già effettuati e la corresponsione da parte di NC G. di Euro 25.000,00 in favore dello stesso OC G..
Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito i gravi indizi sono costituiti, ancora una volta, dalle dichiarazioni accusatorie di PA VI, che la difesa del ricorrente ritiene inidonee a giustificare l'emissione della misura cautelare, perché prive dei necessari riscontri richiesti dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 192 c.p.p.. In realtà, nella valutazione dei gravi indizi le dichiarazioni del coimputato VI P., che per la loro ritenuta attendibilità e precisione costituiscono la principale fonte d'accusa, non sono riscontrate soltanto dalla dichiarazione resa dal NC G. il 20.2.2004 - di cui la difesa assume l'inutilizzabilità -, ma anche dai due contratti preliminari di vendita sequestrati, dai quali risulta il prezzo oggetto dell'accordo, nonché le modalità di pagamento. Peraltro, che l'appartamento in questione fosse rifinito è circostanza che, secondo i giudici del riesame, è del tutto pacifica, con la conseguenza che la clausola apposta al contratto, relativa alla consegna dell'unità immobiliare "al grezzo", rappresenta, nella ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza impugnata, lo "stratagemma" per giustificare uno sconto anomalo (pari al 46% del valore di mercato) in favore del pubblico ufficiale. Allo stesso modo appare come una condotta anomala la corresponsione della somma di Euro 25.000,00 al OC G., in seguito alla decisione di risolvere il contratto. Anche in relazione a questa seconda fase dell'episodio i giudici genovesi hanno offerto una logica motivazione, che spiega la ragione della modifica dell'accordo con le difficoltà economiche del OC G., non in grado di effettuare i pagamenti per l'acquisto dell'immobile.
Identica è la "tecnica" utilizzata dal BI G. secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza: i trattamenti di favore erano funzionali ad assicurarsi condotte benevoli in occasione di future verifiche fiscali.
Per quanto riguarda l'ipotizzabilità del reato di corruzione e il giusto rilievo da dare al requisito dell'"atto contrario" valgono le considerazioni svolte in relazione all'episodio esaminato nel paragrafo precedente.
8. Sono infondati i motivi con cui si censura l'ordinanza impugnata in relazione all'episodio di corruzione contestato al capo m), riguardante la vendita a PI LA, assessore della Regione Liguria ed ex sindaco di Taggia, di due appartamenti, il primo a nome della moglie (IA DA), l'altro a nome della cognata (Fici). Anche in questo caso viene contestato all'indagato di aver praticato uno sconto sul prezzo dell'appartamento intestato alla moglie del LA P. del tutto ingiustificato e sproporzionato, avendo quest'ultimo corrisposto complessivamente poco meno di L. 200 milioni, a fronte dei L. 330 milioni pattuiti ed avendo il NC G., successivamente, provveduto anche a versare alla società Ruggeri s.p.a., divenuta proprietaria dell'immobile, la residua somma di L. 134 milioni. Nell'ordinanza impugnata si mette in rilievo l'anomalia dell'operazione, contraria a qualunque logica imprenditoriale, anomalia che risulta ancor più evidente se confrontata con la trattativa posta in essere in relazione all'appartamento intestato alla cognata del LA P., avente le stesse caratteristiche. La sussistenza dei gravi indizi per questo episodio sono costituiti, ancora, dalle dichiarazioni di VI P., che hanno trovato riscontro nella documentazione sequestrata e nelle dichiarazioni rese da De IS, altra collaboratrice del NC G., nonché in alcune intercettazioni di conversazioni.
Per quanto riguarda la ragione della condotta posta in essere dall'indagato, l'ordinanza la spiega con l'esistenza di un accordo corruttivo implicito in un "contesto ambientale" in cui il favore reso all'assessore regionale sarebbe stato ripagato con la messa a disposizione dell'imprenditore, in violazione dei doveri di imparzialità, onestà e vigilanza propri della sua funzione, al fine di favorirlo nelle sue future iniziative imprenditoriali e, in particolare, nel progetto del centro commerciale Conad Shopville, in relazione al quale NC G. si aspettava una modifica rilevante del piano commerciale regionale, che il LA P., nella sua qualità di assessore, poteva garantirgli. D'altra parte, questi aveva già preso parte alla Delib. Giunta Regionale 20 dicembre 2002 aveva approvato la variante al piano regolatore del comune di Taggia, preliminare al progetto di riqualificazione dell'area e, quindi, alla realizzazione del centro commerciale Conad Shopville. A sostegno di tale ricostruzione, sul piano della gravità indiziaria, il Tribunale ha indicato alcune intercettazioni tra l'indagato e lo stesso assessore, tra cui quella in cui NC G. informa l'interlocutore di possibili "ostacoli" al progetto del centro commerciale, ricevendo rassicurazioni da parte del LA P., che gli fa presente "che nessuno c'è l'ha con lui". Rispetto a questa situazione indiziaria, il ricorrente ha prospettato, tra l'altro, una ricostruzione alternativa, diretta a dimostrare la palese contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza, in quanto avrebbe dovuto riconoscere, tutto al più, trattarsi di una concussione e non di una ipotesi di corruzione. Si osserva al riguardo che in questa sede, sulla base di quanto risulta dal provvedimento impugnato, le giustificazioni offerte dai giudici del riesame appaiono coerenti, tenuto conto del diverso grado di penetrazione dei fatti che gli elementi indiziali devono avere nella fase cautelare.
9. Devono essere rigettati, perché infondati, anche i motivi con cui il ricorrente ha contestato l'ordinanza per aver ritenuto sussistenti i gravi indizi per il reato di usura di cui al capo o). Si tratta di censure con cui vengono, ancora una volta, proposte ricostruzioni dei fatti alternative rispetto a quelle effettuate dai giudici del riesame, che riguardano il merito del processo, ma che allo stato appaiono inidonee a scalfire l'impostazione motivazionale del provvedimento impugnato, che si fonda sulle dichiarazioni rese da DR TT - titolare della Edilmar s.r.l. e vittima dell'usura attribuita al NC G., assieme al suocero PO IE IA e all'altro imprenditore CA DI -, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di VI P., nonché nella documentazione sequestrata e nella consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero.
Infatti, attraverso un esame degli elementi probatori acquisiti e sulla base di una attenta, completa e articolata motivazione il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di usura, sostenendo che il versamento della somma di L. un miliardo, con un interesse pattuito pari a circa il 53,16% su base annuo (ct. disposta dal p.m.), rappresentasse un prestito di natura usuraria concesso al TT S., prestito in seguito giustificato con l'emissione di due fatture. 10. Manifestamente infondate appaiono, infine, le dedotte violazioni dell'art. 359 c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.. Innanzitutto, appare sfornita di qualsivoglia fondamento la censura relativa al fatto che ai consulenti nominati dal Pubblico Ministero sia stato affidato l'inammissibile compito di interpretazione delle norme giuridiche: risulta infatti che a questi siano stati affidati precisi quesiti attinenti questioni di fatto, che naturalmente possono presupporre una certa interpretazione delle norme di legge che regolano tali materie, senza per questo dover ritenere che vi sia stata una "sostituzione" nella attività finale di interpretazione, che è riservata al giudice. Peraltro, costituisce giudizio di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimità, la valutazione se il compito affidato al consulente richieda competenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche proprie dell'inquirente, o se piuttosto si tratti di una delega di attività investigative o valutative tipiche del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come tale non riconducibile alla nozione di consulenza tecnica (Sez. 6^, 14 gennaio 2004, n. 7671, P.M. in proc. Peroncini). Allo stesso modo si dimostra privo di ogni fondamento il tentativo con cui viene messa in dubbio la possibilità di utilizzare nel corso delle indagini preliminari e nella fase cautelare i risultati delle consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero. L'attività svolta dal consulente ai sensi dell'art. 359 c.p.p. deve essere limitata nell'ambito delle indagini preliminari, non potendo essere equiparata all'accertamento tecnico di cui all'art. 360 c.p.p., tuttavia così come può essere utilizzata per la decisione di merito qualora si proceda con rito abbreviato o sia stata richiesta l'applicazione concordata della pena, deve ritenersi che la consulenza tecnica possa essere posta a fondamento anche di una richiesta al g.i.p. di misura cautelare.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007