Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2013, n. 39010
CASS
Sentenza 10 aprile 2013

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Massime5

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n.9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato nei confronti di dirigenti di una ASL che avevano autorizzato pagamenti per prestazioni inesistenti fatturate da una società, sulla base di un preventivo accordo illecito).

Avverso il provvedimento con il quale viene adottata la misura del sequestro conservativo, non è ammissibile il ricorso diretto in cassazione.

In tema di falsità ideologica in atto pubblico, va considerata dolosa la falsa attestazione contenuta nell'atto di un accertamento in realtà mai compiuto. (Fattispecie relativa ad attestazioni di regolarità di pagamento formate dal dipendente di una ASL senza procedere al preventivo controllo sull'effettività delle prestazioni fatturate).

In tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato. (Fattispecie relativa a concussione commessa da un ex dirigente di una ASL che, per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell'ente presso il quale aveva prestato servizio).

È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "cittadinanza attiva onlus" in un processo per reati contro la P.A.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2013, n. 39010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39010
Data del deposito : 10 aprile 2013

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