Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 5
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n.9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato nei confronti di dirigenti di una ASL che avevano autorizzato pagamenti per prestazioni inesistenti fatturate da una società, sulla base di un preventivo accordo illecito).
Avverso il provvedimento con il quale viene adottata la misura del sequestro conservativo, non è ammissibile il ricorso diretto in cassazione.
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, va considerata dolosa la falsa attestazione contenuta nell'atto di un accertamento in realtà mai compiuto. (Fattispecie relativa ad attestazioni di regolarità di pagamento formate dal dipendente di una ASL senza procedere al preventivo controllo sull'effettività delle prestazioni fatturate).
In tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato. (Fattispecie relativa a concussione commessa da un ex dirigente di una ASL che, per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell'ente presso il quale aveva prestato servizio).
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "cittadinanza attiva onlus" in un processo per reati contro la P.A.).
Commentari • 12
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La massima In tema di concussione, è necessario che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio renda l'atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che la qualifica rivestita dal ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza presentatosi come operante in un diverso territorio, non lo poneva in condizioni di supremazia rispetto ai destinatari delle intimidazioni - Cassazione penale , sez. VI , 28/11/2018 , n. 11477). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di …
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La massima In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei rapporti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2013, n. 39010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39010 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/04/2013
Dott. CONTI IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI RA - Consigliere - N. 705
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 1318/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL SI N. IL 15/07/1942;
UN EL N. IL 27/05/1944;
NA MA N. IL 14/02/1950;
MA GENOVEFFA N. IL 20/08/1951;
NO CO N. IL 23/03/1964;
SE VITO N. IL 11/11/1937;
ZI ON N. IL 23/12/1971;
DI CH ST N. IL 29/10/1972;
AL AN N. IL 17/11/1970;
LO AV FF BR N. IL 09/02/1942;
HI IA N. IL 29/02/1948;
PE CO N. IL 02/12/1941;
EB MA N. IL 02/09/1957;
RO BARTOLO N. IL 13/05/1969;
IZ RI RI N. IL 27/06/1953;
RA SS N. IL 20/12/1967;
PP LI N. IL 17/06/1962;
ZI PE N. IL 07/01/1944;
avverso la sentenza n. 564/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 20/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti della ricorrente ZZ MA SA perché il fatto non sussiste e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi. Uditi per le parti civili:
l'AVV.TO TARQUINIO NICOLA MA per "Cittadinanza attiva - onlus" il quale chiede la conferma della sentenza;
l'AVV.TO RAFFO AN per AUSL TA/1 e anche per la Regione Puglia in sostituzione dell'Avv.to La Forgia CH, e conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori:
l'AVV.TO BUCCI ERNESTO per SE EF, SO NT, TI MA, ER OL, ZZ MA SA, OL NL, Di CH AN, il quale per il ZZ si associa alle conclusioni del PG. mentre per tutti gli altri chiede l'accoglimento dei ricorsi;
l'AVV.TO DE FEO NICOLA, anche in sostituzione dell'Avv.to Sisto F. Paolo, per LP OM, conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
gli AVV.TI MANNA ADELMO e MIRIELLO AN per SI NI i quali concludono per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'AVV.TO SISTO FRANCESCO PAOLO per AR TO, conclude per l'accoglimento del ricorso;
l'AVV.TO GAITO ALFREDO per Lo VI RA BR chiede l'accoglimento del ricorso;
l'AVV.TO BONAMASSA GIORGIO per SO ND conclude per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 luglio 2010 - 15 marzo 2011 la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa in data 27 giugno 2008 dal Tribunale di Taranto, appellata dagli odierni ricorrenti e da altri coimputati, ha:
a) dichiarato non doversi procedere nei confronti di GL AN, UN GE, ZI SI, PP NL, RI IO, DI CH AN, AL NT, LA CC MA, mariggiò EG, OL IN, RI RC, RO OL, IZ MA SA in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
b) confermato la predetta sentenza nei confronti di NO OM, che ha altresì condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio;
c) dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZI IU in ordine ai reati di cui ai capi R) ed I) limitatamente alle truffe consumate, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e lo ha assolto dalla tentata truffa di cui al medesimo capo perché il fatto non sussiste;
d) dichiarato non doversi procedere nei confronti di LL IO in ordine ai reati di cui ai capi B1), C1), H1) ed I) limitatamente alle truffe consumate, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e lo ha assolto dalla tentata truffa di cui al capo I) perché il fatto non sussiste;
e) assolto ET NI dal reato di cui al capo B2) perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili emesse a suo carico;
f) assolto serra IC dai reati ad esso ascritti perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili emesse a suo carico;
g) dichiarato non doversi procedere nei confronti di EB MA in ordine ai reati ascrittigli ai capi E2), F2) e G2) in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la impugnata sentenza e rideterminando, quanto al superstite reato di cui all'art. 476 c.p., commi 1 e 2, la pena in anno uno e mesi sei di reclusione;
h) confermato la sentenza nei confronti di RE GE NT, che ha condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
i) dichiarato non doversi procedere nei confronti di RA RO in ordine ai reati ad esso ascritti ai capi G), B1), C1) H1) ed I) limitatamente alle consumate truffe, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e lo ha assolto dalla tentata truffa di cui al capo I) perché il fatto non sussiste;
j) dichiarato non doversi procedere nei confronti di SE TO in ordine ai reati ad esso ascritti ai capi T), E1), I1), L1) e 12) del decreto di rinvio a giudizio del 2.5.2006, nonché a quelli di cui ai capi V), Z), G1), H1), N1) del decreto di rinvio a giudizio dell'8.6.2006, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, ed ha eliminato le relative pene;
ha quindi confermato, nel resto, la impugnata sentenza e rideterminato, quanto ai reati superstiti, la pena in anni otto e mesi uno di reclusione;
I) dichiarato non doversi procedere nei confronti di LO AV RA BR in ordine ai reati ad esso ascritti ai capi T), E1), H1), L1), E2), F2), L2), N2), U2), Z2) del decreto di rinvio a giudizio del 6.5.2006, nonché in ordine ai reati di cui ai capi C), G), ed I) limitatamente alle truffe consumate, e in ordine ai reati di cui ai capi B1), C1), G1), H1), Ni) del decreto di rinvio a giudizio dell'8.6.2006, in quanto estinti per intervenuta prescrizione;
ha quindi provveduto ad eliminare le relative pene, assolvendo il medesimo dalla tentata truffa di cui al capo I), perché il fatto non sussiste, e confermando nel resto la impugnata sentenza, con la rideterminazione, quanto ai reati superstiti, della complessiva pena in anni nove e mesi sei di reclusione;
m) dichiarato non doversi procedere nei confronti di HI NI in ordine ai reati ascrittile ai capi T), U), V), Z), E1), H1), I1), R1), E2), F2), N2), U2), Z2) del decreto di rinvio a giudizio del 6.5.2006, nonché in ordine ai reati di cui ai capi C), E), G), B1), C1), E1) del decreto di rinvio a giudizio dell'8.6.2006 e in ordine al capo I), limitatamente alle truffe enunciatevi, in quanto estinte per intervenuta prescrizione;
ha quindi assolto la medesima dalla tentata truffa di cui al capo I) perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la impugnata sentenza, e rideterminando, quanto ai reati superstiti, la complessiva pena in anni dodici e mesi quattro di reclusione;
n) confermato la sentenza nei confronti di MA EF, che ha condannato alle spese del grado;
o) dichiarato non doversi procedere nei confronti di PE OM in ordine ai reati ascrittigli ai capi A), I1), L1), Ti), E2), F2), N2), S2), Z2) del decreto di rinvio a giudizio del 6.5.2006 e ai reati di cui ai capi Z), B1), C1), G1), H1), Ni) del decreto di rinvio a giudizio dell'8.6.2006, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, eliminando le relative pene;
ha quindi confermato nel resto la impugnata sentenza e rideterminato, quanto ai reati superstiti, la complessiva pena in anni sei e mesi otto di reclusione;
p) dichiarato non doversi procedere nei confronti di NA ND in ordine ai reati ad esso ascritti ai capi R), T), E1), H1), I1), L1), E2), F2), N2), S2), Z2) del decreto di rinvio a giudizio del 6.5.2006, ai reati di cui ai capi G1), H1), N1), R1), R2) del decreto di rinvio a giudizio dell'8.6.2006, e ai reati di cui ai capi B) e C) del decreto di rinvio a giudizio del 30.11.2005, in quanto estinti per prescrizione, eliminando le relative pene;
ha inoltre confermato nel resto la impugnata sentenza e rideterminato la residua pena in anni dodici e mesi cinque di reclusione;
q) confermato le statuizioni civili, con il vincolo della solidarietà tra i soli concorrenti nel medesimo reato, a carico di SE TO, ZI IU, ZI SI, DI CH AN, AL NT, LA CC MA, LO AV RA BR, HI NI, MA EF, NA ND, PE OM, RI RC, EB MA, RO OL e IZ MA SA in favore della parte civile Regione Puglia, condannando i medesimi, in solido tra loro, a rifondere alla suddetta parte civile le spese di difesa dalla medesima sostenute nel relativo grado di giudizio.
r) confermato le statuizioni civili emesse, con il vincolo della solidarietà tra i soli concorrenti nel medesimo reato, a carico di SE TO, GL AN, UN GE, ZI IU, ZI SI, PP NL, RI IO, DI CH AN, AL NT, LA CC MA, LO AV RA BR, HI NI, MA EF, LL IO, OL IN, NA ND, PE OM, RI RC, RA RO, EB MA, RO OL, IZ MA SA in favore della parte civile A.U.S.L. TA/1, condannando i medesimi a rifondere alla suddetta parte civile le spese di difesa dalla medesima sostenute nel relativo grado di giudizio.
s) confermato, altresì, le statuizioni civili emesse, con il vincolo della solidarietà tra i soli concorrenti nel medesimo reato, a carico di SE TO, GL AN, UN GE, ZI IU, ZI SI, DI CH AN, AL NT, LA CC MA, LO AV RA BR, HI NI, MA EF, NA ND, PE OM, RI RC, EB MA, RO OL, in favore della parte civile "Cittadinanza Attiva Onlus";
ha quindi condannato i medesimi a rifondere alla parte civile su indicata le spese di difesa dalla medesima sostenute nel grado di giudizio.
t) dichiarato nulli il sequestro e la confisca dei beni e delle somme di denaro costituenti provento dei reati di peculato commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 29 settembre 2000, n. 300, confermando nel resto la disposta confisca e disponendo la confisca dell'autovettura "Mercedes" di proprietà di AR TO. Ha infine provveduto, con separata ordinanza, sulla istanza di sequestro conservativo proposto dalla A.U.S.L. TA/1. 1.1. Sulla base della ricostruzione dei temi storico-fattuali della regiudicanda e delle conseguenti valutazioni operate in merito alle acquisizioni probatorie del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto ha ritenuto la sussistenza di un accordo stabile tra più persone, diretto alla consumazione di una serie indeterminata di peculati in danno dell'A.U.S.L. TA/1, di falsi in atto pubblico e di abusi d'ufficio, attraverso un'organizzazione, di semplice ma efficace funzionamento, inserita all'interno della stessa amministrazione del predetto ente pubblico nell'arco temporale intercorso fra il 1999 ed il 25 marzo 2002, che ha fatto ricorso all'utilizzazione di fatture fittizie ed altri documenti falsi, nonché alla possibilità di liquidare ed ottenere pagamenti alterando le normali procedure amministrative e contabili, con l'emissione di numerosi mandati di pagamento in favore della società "Global by flight" e di altre società riconducibili ad un imprenditore, SO ND, sulla base di fatture relative ad operazioni inesistenti, in assenza del foglio di liquidazione e dei necessari controlli, e con una celerità incompatibile con le normali procedure amministrative.
Nella motivazione della pronuncia di primo grado si pone in risalto come l'accordo, intervenuto fra il predetto imprenditore ed alcuni dirigenti e funzionari apicali della direzione generale, dell'area economico-finanziaria e dell'area gestione del patrimonio che curava gli affidamenti degli appalti ed effettuava le liquidazioni delle prestazioni svolte dai fornitori di servizi in favore della predetta A.U.S.L. - o, quanto meno, con quelli che avevano il potere di firma sui mandati e si occupavano della gestione contabile e finanziaria dell'ente pubblico - si sia fondato su un sistema che prese avvio negli ultimi due anni - dall'ottobre 1997 al 2 giugno 1999 - della gestione da parte di BR IU (nei cui confronti, peraltro, è stata esclusa, all'esito del giudizio di prime cure, la prova del coinvolgimento nell'accordo illecito), con la partecipazione della SI e del TR, ed il successivo coinvolgimento dell'AR, quale direttore generale della predetta A.U.S.L. dal 3 giugno 1999 al 28 aprile 2002, nonché quale commissario liquidatore delle disciolte Unità sanitarie locali della provincia ionica per lo stesso periodo. Del gruppo, inoltre, facevano parte anche Lo VI RA BR, dirigente dell'area risorse finanziarie, inizialmente vicario della SI e poi promosso alla direzione dell'area a seguito del trasferimento della prima a Catanzaro, nonché OM EP, che nella sua qualità di direttore amministrativo dal 26 luglio 1999 in poi ebbe a firmare numerosi mandati di pagamento in favore della "Global by flight" e di altre società riconducibili al SO, talvolta in totale carenza di potere, non avendo egli titolo per sottoscrivere atti in luogo del commissario liquidatore.
I promotori ed organizzatori dell'associazione sono stati dal Tribunale individuati nel SO, nella SI, nel Lo VI e nell'AR, dal momento che i primi due diedero inizio alla pratica del pagamento di false fatture, il terzo affiancò la SI nell'attività illecita dell'organizzazione, per poi prenderne il posto a capo dell'area gestione risorse finanziarie, ed il quarto, per la sua posizione di vertice nell'azienda sanitaria, ebbe a coordinare l'attività dei correi, prima pretendendo una parte del denaro ottenuto attraverso il su descritto meccanismo operativo, quindi lasciando che anche gli altri se ne avvantaggiassero, tramite l'ampia delega di firma rilasciata prima alla SI e poi al EP.
Il Tribunale ha altresì osservato come il pactum sceleris si fondasse su una precisa ed efficace divisione dei ruoli fra i predetti imputati, in modo da sfruttare le stesse strutture amministrative dell'ente pubblico per soddisfare i propri fini di lucro: il SO preparava le fatture o la falsa documentazione su indicazione della SI o del Lo VI, mentre gli altri facevano in modo che i mandati di pagamento venissero emessi in assenza del foglio di liquidazione, sottoscrivendoli in tempi rapidissimi.
L'esistenza di un accordo tra le su menzionate persone, avente ad oggetto un programma criminoso volto ad impossessarsi di somme di denaro di pertinenza della predetta A.U.S.L., è stata desunta, oltre che dal numero, dalle modalità di commissione e dalla frequenza dei reati-fine, dal fatto che il gruppo ha NTnuato ad operare anche dopo che sugli illeciti dallo stesso commessi aveva iniziato ad indagare la Guardia di Finanza, da un lato ponendo in essere tutta una serie di condotte volte a far sparire le prove documentali degli illeciti o a creare documenti che potessero fornirne a posteriori una legittimazione, dall'altro lato mutando strategia, senza ricorrere più all'emissione di false fatture da parte della Global by flight, bensì utilizzando altre società, già esistenti o addirittura appositamente create, in modo da farle figurare come creditrici di soppresse Unità sanitarie locali, e quindi della gestione liquidatoria, disponendo in loro favore pagamenti per ingenti somme di denaro.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti imputati: 1) LP OM;
2) AR TO;
3) GL AN;
4) OC GE;
5) BR IU;
6) BR SI;
7) OL NL;
8) Di CH AN;
9) SO NT;
10) Lo VI RA BR;
11) SI NI;
12) SE EF;
13) SO ND;
14) EP OM;
15) IN RO;
16) TI MA;
17) ER OL;
18) ZZ MA SA.
2.1. LP OM, condannato per il reato di falsa testimonianza di cui al capo P1), relativamente alla seconda parte della contestazione ivi formulata, ha dedotto, con unico motivo di ricorso, l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova, e dell'art. 533 c.p.p. e art. 535 c.p.p., comma 1, in tema di affermazione della penale responsabilità. La
ricostruzione fornita dalla Corte territoriale - la quale ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che egli abbia dichiarato il falso allorquando ha affermato di aver riferito la circostanza oggetto del tema d'accusa (inerente alla consegna di una busta che probabilmente conteneva un assegno) ai verbalizzanti che lo stavano escutendo a s.i.t., ma che costoro ritennero di non verbalizzarla perché ininfluente - è errata, dovendosi valutare non solo le deposizioni dei LL EC e NT, ma anche le dichiarazioni inizialmente rese dall'LP, ossia quando egli non era ancora indagato. In tal senso, il ricorrente avrebbe giustificato immediatamente il motivo della mancata verbalizzazione della sua dichiarazione, offrendo una plausibile chiave di lettura dell'accaduto, anche in termini di"prassi operativa", poiché gli Ufficiali di P.G., in sede di s.i.t., erano alla ricerca solo di eventuali dazioni di denaro, ed egli aveva precisato di non avere mai detto che la busta contenesse un assegno, ma solo che forse lo conteneva, rispondendo correttamente alle domande rivoltegli. Non emergerebbe, in definitiva, alcuna prova univoca della circostanza che quanto da lui dichiarato fosse "falso", cioè ontologicamente non rispondente al vero, ne' della circostanza che egli, nel riferire i fatti al P.M. in sede di incidente probatorio, avesse la coscienza e volontà di affermare il falso, potendo avere anche "rielaborato" in perfetta buona fede un'indicazione fornitagli da uno dei verbalizzanti.
2.2. AR TO ha dedotto nel suo ricorso quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
A) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento all'art. 192 c.p.p. - per quel che attiene all'intero impianto probatorio ed alla valutazione delle risultanze istruttorie - con la contestuale violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il Giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto di valorizzare solo le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di incidente probatorio o di interrogatorio, tralasciando, in violazione dell'art. 192 c.p.p., quelle rese in sede dibattimentale, luogo deputato appunto alla formazione della prova, mentre la circostanza che taluni dei principali soggetti coinvolti nel pactum sceleris abbiano reso dichiarazioni di segno diverso nell'incidente probatorio ed in sede di esame dell'imputato costituisce un elemento che riduce il peso probatorio assegnato alla chiamata in correità, la quale deve essere assistita anche da requisiti di "NTnuità" e coerenza interna. In ogni caso, il giudice del dibattimento deve fornire congrua motivazione delle ragioni per le quali egli - all'esito della valutazione sulla complessiva credibilità del teste, ed in caso di contrasto - scelga di privilegiare una delle versioni "difformi", specie allorquando la versione prescelta sia quella proveniente da dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, ed ancor più nell'ipotesi in cui le discrasie oggetto di censura riguardino la valutazione delle chiamate in correità, profili, quelli or ora evidenziati, sui quali la Corte d'appello non avrebbe chiarito il discrimen adottato per privilegiare l'una o l'altra opzione, così incorrendo nei denunciati vizi motivazionali e di violazione di legge processuale in relazione al non corretto governo dei principii stabiliti dall'art. 192 c.p.p.. B) Vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 192, 533 e 535 c.p.p., e contestuale vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 416 c.p. ed alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso, stante la contraddittorietà del ragionamento probatorio seguito dai Giudici di merito, laddove hanno reputato sussistere il delitto associativo sulla base del ritenuto accertamento di alcuni dei reati-fine. Procedimento, quello seguito dai Giudici di merito, la cui costruzione avrebbe potuto resistere solo se tutti i presunti associati fossero stati ritenuti responsabili di tutti i reati-fine, mentre proprio il ricorrente, condannato quale "promotore o organizzatore" dell'associazione, è stato assolto dai reati-fine di truffa aggravata, peculato e falso contestatigli nei capi sub E), O) ed S).
Nè, peraltro, la Corte di merito pare aver approfondito il tema inerente la sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzata societas sceleris, anche in relazione ai profili della contestata compartecipazione dell'AR, il cui ruolo, quale direttore generale dell'ASL tarantina e direttore della gestione stralcio, sarebbe stato di natura apicale all'interno del suo organigramma. Analoghe carenze motivazionali, ancora, sarebbero riscontrabili riguardo alla prova delle dazioni di denaro o degli equivalenti patrimoniali (un viaggio, un'autovettura, la ristrutturazione di un'abitazione a Bari) che il SO, destinatario ultimo dei benefici dell'illecita attività posta in essere, avrebbe elargito all'AR, con ciò violando il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1. Parimenti non individuato, inoltre, risulterebbe l'ammontare complessivo del profitto (coincidente con le sole dazioni provenienti dal SO) che l'AR, direttamente o indirettamente - tramite alcuno dei suoi familiari - avrebbe conseguito per effetto della sua supposta attività criminosa.
C) Vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 192, 533 e 535 c.p.p., e contestuale vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 42 - 43 - 314 - 479 - 323 - 356 c.p. - gli ultimi due dichiarati prescritti - con il conseguente vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), riguardo alla ritenuta responsabilità nella commissione dei reati-strumento e dei reati-fine addebitati, svolgendo il ricorrente, nella sua qualità di direttore generale di una ASL di rilevanti proporzioni, un ruolo consistente nella mera manifestazione di volontà dell'ente, e non certo un controllo analitico e minuzioso di ogni mandato di pagamento o di ogni attestazione di avvenuta verifica di lavori, prestazioni e servizi. Le attestazioni di congruità, legittimità e conformità contenute nei documenti che giungevano alla sua firma - apposte dai rispettivi dirigenti delle aree di competenza - avevano, dunque, lo scopo di certificare l'esistenza dei presupposti di legge e la regolarità del segmento di operazioni di rispettiva pertinenza. Il ricorrente - che in taluni casi delegava le funzioni, tanto che numerosi mandati e delibere risultano firmati dal EP - non aveva alcun motivo per dubitare aprioristicamente della legittimità, ovvero della liceità, dei mandati di pagamento e degli altri atti portati alla sua firma, essendo gli stessi già firmati e vistati per la regolarità dal dirigente dell'ufficio proponente e dal dirigente dell'area risorse finanziarie (nel caso di specie, tenendo conto dei rispettivi periodi di riferimento, si trattava di TR, SI e Lo VI). Quando ebbe sentore, inoltre, che le procedure di spesa seguite dall'ASL potessero celare qualche punto oscuro, egli diede disposizione di provvedere al pagamento delle fatture in ordine strettamente cronologico, nominando anche una commissione d'inchiesta relativa ai mandati apparentemente firmati "BR".
Quasi tutti i mandati di pagamento incriminati, peraltro, non sarebbero riconducibili all'AR, e molti di essi non sarebbero stati da lui neanche firmati, sì che i mandati irregolari si ridurrebbero ad un numero del tutto inidoneo, e comunque tale da escludere qualsiasi coinvolgimento del direttore generale in compiti e funzioni sulle quali non poteva esercitare un controllo neppur indiretto.
Infine, caduta nel precedente giudizio l'imputazione di corruzione legata all'affidamento del servizio di archiviazione ottica dei documenti amministrativi e delle cartelle cliniche, sarebbe dovuta cadere anche l'intera sequela di reati-strumento che intorno ad essa ruotavano nell'impostazione accusatoria (ossia, i capi V, Z, E1, F1, G1, H1, I1, L1, N1), degradando gli stessi a mere irregolarità amministrative per evidente carenza di elemento oggettivo, aspetti, questi, sui quali la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunziare. D) Viene altresì censurato l'errore di diritto relativo alla qualificazione - operata prima dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d'appello - delle ipotesi delittuose originariamente prospettate in termini di truffa come fattispecie di peculato (ossia i capi sub O, F1, M1 ed i capi sub I, C1 ed I1), apparendo necessario, per addivenire a tale ricostruzione, un salto logico consistente nel postulare che l'indebita dazione (al SO) di somme non dovute costituisca l'"appropriazione" che caratterizza la condotta tipica del delitto di cui all'art. 314 c.p. (con la conseguente problematica qualificazione del compenso/corrispettivo asseritamente devoluto dal SO ai pubblici ufficiali), laddove la vicenda oggetto della regiudicanda configurerebbe, a tutto voler concedere, lo schema tipico del delitto di corruzione propria ex art.319 c.p., in quanto le dazioni di denaro dal SO
all'AR costituirebbero il tipico "pretium" della condotta corruttiva, ossia il corrispettivo per l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, infatti, non verrebbe ad appropriarsi, nel caso di specie, del denaro o del bene di cui ha la disponibilità giuridica, ma, compiendo un atto contrario ai doveri d'ufficio, lo trasferirebbe ad un altro soggetto (il SO), il quale provvederebbe a "ricompensare" il funzionario con la dazione di un'utilità o di somme di denaro.
Parimenti errato, inoltre, risulterebbe il diniego delle attenuanti generiche, dalla Corte d'appello deliberato con proposizione meramente assertiva.
Si propone, infine, istanza di sospensione dell'efficacia delle statuizioni di conferma (di cui alle lettere "Q", "R" ed "S") in favore delle costituite parti civili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 612 c.p.p., comma 3, trattandosi di condanna a somme enormi, peraltro assistite da provvisionale, a fronte del vincolo di solidarietà passiva nell'obbligazione solidale.
2.3. GL AN ha formulato nel suo ricorso cinque motivi di doglianza vertenti:
a) sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e dell'art. 192 c.p.p., essendosi l'impugnata pronuncia limitata ad esaminare in forma "parcellizzata" le prove contrarie al ricorrente - circa i lavori effettuati presso la sua villa e in merito alle non dimostrate dazioni di denaro da parte del SO - senza procedere alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato SO, che avrebbe categoricamente escluso l'esistenza di un accordo mirante ad ottenere dal GL comportamenti illeciti in suo favore;
b) sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 319 c.p., difettando una prova univoca dell'esistenza di un accordo finalizzato alla vendita dell'attività pubblica del ricorrente, all'epoca dei fatti direttore dell'area gestione del patrimonio dell'azienda sanitaria in oggetto: per un verso, infatti, egli si sarebbe limitato alla mera attestazione della regolarità dell'atto, senza entrare nel merito della valutazione amministrativa, in quanto le relative delibere era state tutte assunte dal direttore generale dell'ASL con il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore sanitario, per altro verso, invece, le eventuali utilità o dazioni di denaro da lui ricevute costituivano, sulla base delle dichiarazioni rese dal SO, frutto di una volontà unilaterale di quest'ultimo;
c) sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), in relazione agli artt. 74 e 91 c.p.p., avendo la Corte territoriale omesso qualsiasi valutazione in ordine ai motivi di impugnazione inerenti alla legittimazione della "Cittadinanza attiva onlus" a costituirsi parte civile nell'ambito di procedimenti relativi a reati quali quelli di corruzione, abuso d'ufficio ed altro, avuto riguardo al fatto che l'interesse tutelato dalla predetta associazione è la tutela della salute e che, quand'anche rientrante negli scopi sociali dell'ente, esso deve necessariamente ricondursi alla generale categoria dei diritti soggettivi;
d) sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 74 c.p.p., per quel che attiene all'ammissione della costituzione di parte civile dell'ASL TA/1 quale soggetto autonomo completamente distinto dalla Regione Puglia, non essendo altro, la prima, che una diretta emanazione della seconda sul territorio;
e) sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), in relazione all'art. 539 c.p.p., in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto, in relazione alle statuizioni in tema di provvisionale, individuare la "quota percentuale" di compartecipazione alla commissione dei reati da parte del ricorrente, suddividendola per gruppi di reato omogenei, sì da permettere una richiesta risarcitoria mirata.
2.4. OC GE ha formulato quattro censure aventi ad oggetto:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 319, 319-bis e 327 c.p., avendo la Corte di merito ritenuto determinante il ruolo del ricorrente nella scelta del soggetto privato cui affidare i servizi dell'ASL, senza peraltro specificare quali fossero gli elementi di prova a sostegno di tale assunto, se non il richiamo alla sola funzione svolta, in realtà priva di rilievo decisionale, restando affidata al capo area solo la valutazione circa la legittimità, regolarità e congruità dell'atto formato dalla P.A..
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e),, in relazione agli artt. 319, 319-bis e 327 c.p., avuto riguardo alle dichiarazioni rese da SO ND in sede di incidente probatorio in data 4 marzo 2004, laddove quest'ultimo fa riferimento all'estraneità del ricorrente ai fatti in contestazione.
c) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 319, 319-bis e 327 c.p., per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del patto corruttivo.
d) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 319, 319-bis e 327 c.p., per quel che attiene alle statuizioni civili disposte nel giudizio di primo grado, stante la richiesta formulata in merito all'eccessiva entità delle somme indicate a titolo di provvisionale, la loro erronea ripartizione e l'insussistenza di un danno effettivo in capo alle parti civili, avendo il ricorrente comunque operato in favore dell'ente.
2.5. BR IU ha articolato nel suo ricorso due profili di doglianza, concernenti la partecipazione al delitto di corruzione (ex artt. 81, 110, 319, 319-bis e 321 c.p.) contestatogli al capo sub R) nella sua qualità di direttore generale dell'ASL in oggetto, unitamente a BR SI, a CC MA ed al SO ND, e segnatamente:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.;
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per difetto di motivazione ovvero per manifesta illogicità, nella parte in cui l'impugnata pronunzia pone a fondamento della consapevolezza del BR circa i rapporti tra il figlio - BR SI - e l'imprenditore SO ND gli assunti, di opposto tenore, dello stesso SO e dei coimputati SI e Lo VI, omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla loro attendibilità.
2.5.1. La motivazione dell'impugnata sentenza deve ritenersi oggettivamente carente e fondata su argomenti viziati da evidenti errori logici, in quanto alle dichiarazioni rese dal SO è stata attribuita una valenza di chiamata in correità in contrasto con il loro specifico tenore, escludendo le stesse non solo la consapevolezza del ricorrente in ordine ai su indicati rapporti, ma anche qualunque iniziativa morale e/o materiale del BR: è stata così operata un'arbitraria selezione dell'attendibilità del coimputato nell'ambito delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede processuale. Nè, al riguardo, potrebbero trarsi riscontri estrinseci idonei dalle dichiarazioni rese dagli altri imputati SI e Lo VI, confermando questi ultimi la circostanza dell'esistenza dei rapporti tra il SO e la cooperativa "In Itinere", ma non quella della specifica consapevolezza degli stessi da parte del BR.
Incongruo, infine, risulterebbe il riferimento alla Delib. n. 440 del 1998, in quanto tale atto, sorretto da coerenti pareri ed approfondimenti endoprocedimentali, contemplava un impegno di spesa che non avrebbe mai legittimato l'erogazione di fondi pubblici di rilevante entità, non a caso avvenuta quando il BR non aveva più alcun ruolo all'interno dell'azienda sanitaria.
2.6. BR SI ha dedotto, a sua volta, due profili di doglianza riguardanti:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.;
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per difetto di motivazione, ovvero per manifesta illogicità della stessa in relazione al riconoscimento, in capo al ricorrente, della qualifica di amministratore di fatto della cooperativa "In Itinere", ed al travisamento dei rapporti intercorsi con il coimputato ND SO.
2.6.1. Sulla base delle dichiarazioni da quest'ultimo rese in sede di incidente probatorio, agli imputati è stato contestato - nel capo sub R) - l'accordo corruttivo intercorso tra BR IU, direttore generale dell'ASL Taranto/1, e il suddetto imprenditore, titolare della società "Global by Flight", nell'ambito del quale, a fronte dell'adozione di alcune deliberazioni compiacenti da parte dell'amministratore dell'azienda pubblica, l'imprenditore otteneva illeciti incarichi ed utilità, corrispondendone a sua volta altre al BR, fra le quali, ad es., alcune assunzioni di dipendenti e la stipula di un contratto d'opera con la predetta cooperativa a condizioni scientemente svantaggiose, a causa del fatto che la stessa era amministrata, di fatto, dallo stesso BR SI.
2.6.2. L'assunto del SO, tuttavia, era diverso, avendo egli escluso la consapevolezza di BR IU in ordine alla stessa instaurazione del rapporto fra la predetta cooperativa e la su menzionata "Global", e, addirittura, fatto riferimento all'adirata reazione dello stesso BR IU, una volta informato dell'esistenza di quei rapporti (assunto, evidentemente, compatibile con l'assoggettamento a quelle condizioni asseritamente onerose). Al riguardo, pertanto, i Giudici di merito avrebbero argomentato in aperto contrasto con gli elementi di prova in atti, ne' varrebbero a superare tale rilievo le dichiarazioni rese da altri coimputati (Lo VI e SI), confermative dell'esistenza dei rapporti in questione, ma assolutamente neutre in ordine ai relativi dettagli. Incongruo risulterebbe, infine, stante l'inesistenza di adeguati elementi sintomatici, il richiamo alla nozione di amministratore di fatto per definire la compartecipazione del ricorrente al contestato accordo corruttivo.
2.7. SI NI ha dedotto tredici motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito partitamente illustrato. A) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alle ipotesi di peculato portate dai capi d'imputazione sub S) - in esso assorbiti i reati di cui ai capi sub N) e O) - sub S1) - in esso assorbiti i reati di cui ai capi D1), F1), M1), N1) - sub H2, in esso assorbiti i reati di cui ai capi D2) e G2) - nonché suo P2), in esso assorbiti i reati di cui ai capi I2), M2), O2) e Q2) del decreto di rinvio a giudizio del 6 maggio 2006, difettando al riguardo l'elemento fondamentale della fattispecie di reato ipotizzata, ossia l'appropriazione di denaro appartenente all'ufficio, tenuto conto del fatto che l'imputata si sarebbe limitata ad emettere, come gli altri funzionari e dirigenti dell'ASL tarantina, mandati di pagamento a fronte di fatture regolarmente presentate da privati, solo dopo aver verificato la correttezza della sottostante documentazione giustificativa (proveniente, peraltro, da altre aree dell'ASL che avevano curato la relativa istruttoria). La qualificazione giuridica operata dai Giudici di merito, dunque, rappresenterebbe una forzatura del paradigma normativo di cui all'art. 314 c.p., essendosi in presenza, tutt'al più, di una condotta distrattiva, non più punibile a seguito della riforma del 1990. Nel caso di specie, inoltre, i pubblici ufficiali non avevano la preventiva disponibilità del denaro pubblico, poiché fu sempre necessario porre in essere una condotta fraudolenta da parte di società riconducibili al SO, attraverso la presentazione di fatture, stati di avanzamento dei lavori, richieste di liquidazione ed altra documentazione, senza le quali i pubblici ufficiali giammai avrebbero potuto attivare le procedure amministrative di pagamento. B) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza o illogicità della motivazione con riferimento ai predetti reati di cui ai capi d'imputazione sub S), S1), H2) e P2), essendo ravvisabili nell'impugnata pronuncia diverse carenze motivazionali con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi PI, LL, AV, RA, OL, UL, ON, La GI, LI e Lo IO, nonché riguardo ai documenti acquisiti dal Tribunale, alla consulenza tecnica del P.M., alla intercettazione ambientale del 23 aprile 2002 ed alla memoria difensiva con allegata documentazione.
In particolare, gli elementi di prova forniti dalla difesa, e non compiutamente analizzati dai Giudici di merito, dimostrerebbero che i pagamenti relativi alle fatture presentate dalle società indicate nelle imputazioni vennero effettuati a seguito di prestazioni realmente svolte, o, comunque, nella convinzione dei pubblici ufficiali che le prestazioni fossero state realmente effettuate. Inoltre, sia il Tribunale che la Corte d'appello avrebbero fondato la dichiarazione di penale responsabilità della ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dai coimputati Lo VI e SO, entrambi ritenuti inattendibili dallo stesso Tribunale, che, ciò nonostante, ne ha utilizzato le risultanze senza ricercare i relativi riscontri di prova esterni. Altro vizio motivazionale, infine, riguarderebbe l'arbitraria riconducibilità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della ricorrente alle presunte dazioni del SO, laddove l'esame delle prove testimoniali e documentali dalla difesa offerte ne avrebbero dimostrato la legittima provenienza, ove la Corte d'appello ne avesse dato una lettura d'insieme.
C) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e b), per l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (ex artt. 581 - 591 c.p.p.) e per l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di associazione per delinquere di cui al capo sub A), avendo la Corte d'appello erroneamente dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione dalla difesa dedotto avverso la sentenza di primo grado, con riferimento al reato contestato nel predetto capo d'imputazione.
D) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza o illogicità della motivazione con riferimento al reato associativo di cui al capo sub A), non essendo emersa, all'esito del dibattimento di primo e di secondo grado, la sussistenza dei requisiti e degli elementi costitutivi dell'ipotizzato delitto, la cui realizzazione avrebbe visto la ricorrente in posizione di promotrice ed organizzatrice, ruolo, questo, non dimostrato dall'impugnata sentenza.
Nel caso di specie, in particolare, non sarebbe emersa la prova dei contatti illeciti tra l'area gestione del patrimonio e l'area gestione delle risorse finanziarie, di cui faceva parte la ricorrente. Le contestate attività, di contro, non sarebbero l'espressione di un preciso coordinamento fra i diversi partecipanti, ma si presenterebbero, piuttosto, come condotte isolate, senza la comune predisposizione dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma criminoso.
E) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di concussione di cui al capo sub N), avendo la Corte d'appello impropriamente applicato al caso di specie la norma di cui all'art. 360 c.p., poiché la ricorrente era stata trasferita, con altre funzioni, presso la A.S.L. di Catanzaro e non svolgeva più alcun ruolo, da mesi, all'interno dell'A.S.L. di Taranto. Nè, peraltro, la generica "influenza" cui fa riferimento la Corte d'appello potrebbe correttamente equipararsi all'abuso della qualità o del potere, operandosi altrimenti una lettura analogica in malam partem degli artt. 317 e 360 c.p.. Nel caso di specie, infine, la fattispecie concussiva non sarebbe neanche configurabile per l'assenza del requisito del metus publicae potestatis. F) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento al reato di concussione di cui al capo sub N), avuto riguardo alle dichiarazioni rese da Lo VI, dal IN, dal SO e dalla stessa ricorrente, la cui ricostruzione, effettuata in prime cure dal Tribunale, pur sottoposta a vaglio critico in sede di gravame, non è stata esaminata dalla Corte d'appello se non con una insufficiente motivazione per relationem alla decisione di primo grado.
Oltre al dubbio che l'episodio in contestazione sia mai avvenuto, si deduce che il IN, quale parte offesa dell'ipotizzata condotta concussiva, era ben consapevole del fatto che la ricorrente da tempo non faceva più parte dell'ASL di Taranto e che il responsabile dei pagamenti in seno all'ente era il Lo VI, con la conseguenza che egli non poteva percepire alcuna minaccia o costrizione, dal momento che a parlargli era un soggetto privo di qualsivoglia potere all'interno dell'ASL tarantina. Il IN, inoltre, non sarebbe credibile in ordine al ritardo nei pagamenti che avrebbe potuto subire, poiché successivamente il Lo VI, di propria iniziativa, li interruppe non già in esecuzione di inesistenti minacce in danno del IN, ma per problemi nei lavori da parte della società (Videografica) da quest'ultimo amministrata.
Nè la Corte territoriale, peraltro, spiegherebbe quale fosse l'interesse della ricorrente, trasferita da tempo a Catanzaro, a far conseguire un vantaggio patrimoniale al solo SO e non a sè medesima.
G) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza o illogicità della motivazione con riferimento ai reati di falso di cui ai capi sub T), U), V), Z), E1) - limitatamente al mandato di pagamento indicato al n. 31 - H1) - limitatamente ai mandati dal n. 2 al n. 6 ed al n.
8 - R1), C2), E2), F2), L2), N2) e Z2) del decreto del 6 maggio 2006, nonché riguardo ai capi sub C) ed E), del decreto dell'8 giugno 2006, tenuto conto degli atti rappresentati dalle dichiarazioni rese da numerosi testimoni e da altri coimputati, dalla consulenza tecnica del P.M. e dalla documentazione acquisita in sede processuale.
Si osserva, preliminarmente, che la Corte d'appello ha confermato la condanna emessa dal Tribunale con riferimento ai delitti di falso sub C2) ed L2) del decreto che dispone il giudizio del 6 maggio 2006, dichiarando invece estinti per prescrizione tutti i restanti reati di falso materiale o ideologico. Nel merito, inoltre, si deduce quanto segue.
- In primo luogo, non vi sarebbe prova alcuna dell'eventuale concorso della ricorrente rispetto a quanto contestatole nei reati di cui ai capi sub C2) ed L2), relativi, peraltro, alla formazione di documenti recanti anche "falsi numeri di protocollo": il numero di protocollo, tuttavia, è cosa diversa dal registro di protocollo e non può, dunque, essere ritenuto di per sè solo atto pubblico di fede privilegiata, con la conseguenza che i predetti reati, se del caso, andrebbero inquadrati nella diversa fattispecie di cui all'art. 476 c.p., comma 1. La natura, materiale o ideologica, delle contestate condotte di falso, inoltre, non sarebbe stata chiarita, ne' al riguardo sarebbe emersa la prova del dolo.
- Parimenti non condivisibile risulterebbe, poi, il ragionamento seguito dai Giudici di merito rispetto agli ulteriori reati di falso in contestazione, poiché, sulla base delle emergenze dibattimentali relative alle modalità della procedura di emissione dei mandati di pagamento - che, per quanto ivi accertato, non poteva aver luogo senza gli opportuni documenti giustificativi, controllati da altre aree dell'ASL - si sarebbe dinanzi, tutt'al più, ad irregolarità contabili, ovvero ad illeciti commessi dai privati ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, non certo a falsità nel mandato di pagamento da parte dell'ASL in oggetto. Difatti, non poteva essere emesso un mandato di pagamento, senza che vi fosse il foglio di liquidazione, ovvero i timbri, apposti dall'area che aveva richiesto il servizio sulla fattura da liquidare, recanti l'anno ed il numero dell'impegno di spesa, senza i quali il sistema informatico non consentiva di emettere il mandato di pagamento.
- Ulteriori carenze motivazionali sarebbero altresì riscontrabili, nell'impugnata pronuncia, riguardo alle imputazioni concernenti i mandati di pagamento emessi nella gestione liquidatoria dell'ASL e la effettività e regolarità dell'esecuzione delle prestazioni per le quali le società di volta in volta interessate ("Global by flight", "Videografica", ecc.) vennero successivamente pagate. - In merito al falso inerente al mandato di pagamento di un miliardo e settecento milioni di lire di cui al capo sub U) dell'imputazione, mandato esibito in copia ristampata alla Guardia di Finanza, l'episodio andrebbe qualificato come un semplice errore materiale sulla data di cessazione dall'incarico del BR, ritenuto ancora nella qualità di direttore generale alla data del 6 luglio 1999, e non quale ipotesi di falso, dal momento che l'originale del mandato di pagamento in questione non poteva che recare il gruppo-firma del direttore generale in carica, altrimenti non sarebbe mai stato pagato presso la tesoreria della banca. Per quel che attiene, inoltre, al registro di corrispondenza della gestione liquidatoria, impropriamente qualificato come registro di protocollo - capo sub C) - esso, in realtà, altro non era che un "brogliaccio" per la corrispondenza, ad uso interno dell'area gestione delle risorse finanziarie, privo di qualsiasi carattere di ufficialità, sul quale veniva disorganicamente registrato solo ciò che di volta in volta veniva ritenuto importante o comunque utile ai fini dell'attività svolta dalla stessa area. Non sarebbe dunque da escludere la sovrapposizione di annotazioni, relative a missive inizialmente smarrite o vagliate in ritardo, e comunque nessuna prova sarebbe emersa riguardo al fatto che sia stata proprio l'imputata ad apportarvi cancellature e correzioni.
H) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza o illogicità della motivazione con riferimento al reato di corruzione di cui al capo d'imputazione sub U2) del decreto del 6 maggio 2006, avendo la Corte d'appello emesso una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti del coimputato, IC serra, e dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione nei confronti della ricorrente, senza che fossero emersi dall'istruttoria dibattimentale validi elementi per il suo coinvolgimento nell'episodio in contestazione, tenuto altresì conto che la stessa Corte d'appello ha ritenuto che
"l'intermediazione della SI non vi fu affatto". I) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza o illogicità della motivazione con riferimento al reato di corruzione - dichiarato estinto per intervenuta prescrizione - di cui al capo d'imputazione sub G) del decreto del 6 maggio 2006 - limitatamente alla corruzione in concorso con il IN ed il Lo VI, ed assorbiti i reati di cui ai capi sub V) e Z) - in considerazione sia dell'assenza di riscontri esterni individualizzanti (poiché nei confronti di uno dei coimputati dichiaranti - il Lo VI - vi era nella sentenza di primo grado una dichiarazione di sostanziale inattendibilità), sia delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, che avrebbero chiaramente evidenziato l'assenza di qualsiasi forma di coinvolgimento dell'imputata nell'indizione della gara per l'archiviazione ottica della documentazione dell'ASL e nell'affidamento dei lavori al Consorzio "Ermete". L'altro coimputato dichiarante - ossia, il IN - avrebbe, inoltre, espressamente e ripetutamente affermato di non avere mai corrisposto denaro alla SI, in quanto le richieste di denaro gli provenivano solo dal Lo VI. L) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e e), per omessa assunzione di prove decisive e per mancanza o illogicità della motivazione, con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata in appello con i primi sei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., concernenti l'esecuzione di altrettante perizie volte a dimostrare l'insussistenza dei reati contestati all'imputata, con particolare riferimento a quelli di peculato, falso e corruzione. L'espletamento di tali accertamenti - ed in particolare di quelli richiesti sul patrimonio del SO e della famiglia SI e sulla trascrizione di un colloquio oggetto di intercettazione ambientale intervenuto fra la SE e la SI - avrebbe dato sicuramente un esito diverso al processo, avuto riguardo alla lacunosità delle indagini e dell'istruttoria dibattimentale. M) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza o illogicità della motivazione con riferimento alla commisurazione della pena ed al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
N) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza o illogicità della motivazione, con riferimento alla confisca dei beni della ricorrente ex art. 322-ter c.p., disposta - per le somme ritenute "prezzo" dei reati di corruzione e per quelle ritenute "profitto" dei reati di peculato - in violazione dei principi di diritto in questa Sede fissati in materia di confisca per equivalente nel reato di peculato.
O) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza o illogicità della motivazione, con riferimento al sequestro conservativo disposto dalla Corte di appello in data 20 luglio 2010, sino alla concorrenza di Euro 50.000.000,00, su tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della ricorrente e degli altri imputati condannati, con ordinanza emessa il 20 luglio 2010, su richiesta della parte civile ASL TA/1.
Nessuna motivazione sarebbe stata al riguardo fornita in merito all'esistenza del periculum in mora, mentre la stessa Corte d'appello, con precedente ordinanza del 17 marzo 2010, aveva rigettato, in relazione al medesimo profilo di diritto in questa Sede evocato, un'istanza di sequestro conservativo del tutto identica a quella presentata in data 16 luglio dello stesso anno, dalla quale poi è scaturita l'impugnata ordinanza.
P) Si chiede, infine, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della pag. 103 della sentenza impugnata, laddove si fa riferimento ad un aumento di pena per il reato di cui all'art. 317 c.p., erroneamente riferito al capo sub U), relativo al delitto di falso (estinto per intervenuta prescrizione), mentre si tratta del capo sub N), oggetto di ricorso nei motivi 5^) e 6^).
Q) Con motivi aggiunti, depositati ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, la ricorrente si richiama al tredicesimo motivo di ricorso,
relativo all'impugnazione, ex art. 586 c.p.p., dell'ordinanza di sequestro conservativo emessa dalla Corte d'appello in data 20 luglio 2010, osservando che, nelle more tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell'udienza, il Tribunale del riesame di Taranto ha annullato l'ordinanza impositiva del predetto sequestro nei confronti del coimputato TO AR.
Si rileva, al riguardo, che le motivazioni poste alla base di tale provvedimento sarebbero estensibili anche alla ricorrente, la cui posizione processuale è del tutto identica a quella dell'AR, e si ribadisce, altresì, l'assenza del requisito del periculum in mora sia con riferimento al profilo della quantificazione dei beni da assoggettare a vincolo cautelare, sia con riferimento alla ritenuta incapienza patrimoniale di tutti gli imputati.
2.8. EP OM ha dedotto nel suo ricorso tre motivi di doglianza rispettivamente incentrati:
a) sulla violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), con riferimento alla corretta valutazione della prova in relazione al reato associativo di cui al capo sub A) del primo decreto di rinvio a giudizio, per avere l'impugnata sentenza erroneamente ritenuto quale valido riscontro esterno il contributo accusatorio fornito dalle chiamate in correità dei coimputati SI e Lo VI, senza valutare appieno le contrastanti dichiarazioni rese dall'altro coimputato SO ND, il quale ha affermato, diversamente dai suddetti coimputati, di non aver consegnato somme di denaro al EP;
al riguardo si evidenzia, inoltre, che le firme apposte dal ricorrente sulle delibere e sui mandati di pagamento, quale direttore amministrativo dell'ASL TA/1, costituivano un atto dovuto, a fronte del preventivo controllo delle varie strutture burocratiche, e che egli, del resto, pur sottoposto ai relativi accertamenti bancari e patrimoniali, non è stato trovato in possesso di beni, titoli o denaro contante illecitamente acquisiti;
b) sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento all'erronea applicazione della legge penale rispetto ai delitti, contestati in maniera alternativa, di cui agli artt. 314 e 640 c.p., per avere la Corte territoriale confermato, senza fornire al riguardo un'adeguata motivazione, quanto erroneamente stabilito dal Giudice di prime cure - che aveva ritenuto sussistenti i contestati delitti di peculato, in essi assorbiti quelli di truffa, sul presupposto che gli imputati detenessero una disponibilità di "cassa" collegata al loro potere di firma - sebbene tale ricostruzione palesasse un contrasto con quanto ritenuto nella motivazione della pronuncia di primo grado in ordine alla sussistenza del reato di corruzione in capo al EP, ovverossia per il fatto che il ricorrente si determinava a commettere delitti a vario titolo in favore del SO, trovandosi sul suo libro paga in ragione della dazione della somma di denaro di trenta milioni di lire al mese;
c) sulla violazione dell'art. 62-bis c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), con riferimento alla mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche.
2.9. L'Avv. Stefano Prontera, quale difensore di fiducia, nonché procuratore speciale, di ND SO, ha articolato nel suo ricorso cinque motivi di censura, il cui contenuto viene qui di seguito specificamente illustrato.
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, ovvero contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte d'appello omesso qualsiasi valutazione, anche solo per relationem, in ordine alla penale responsabilità del ricorrente per i reati di cui al capo sub a) - art. 416 c.p. - e per quelli di cui ai capi sub c2) ed 12) - art. 61 c.p., n. 2 e art. 476 c.p. - rispetto ai quali ha applicato un aumento complessivo di pena pari a mesi nove di reclusione per la ritenuta NTnuazione: infatti, nonostante la formale dichiarazione di inammissibilità dell'appello con riguardo a tutti i reati diversi dai peculati e dalla concussione, il Giudice a quo ha dichiarato l'intervenuta estinzione per prescrizione di molti di essi, sebbene questi, alla luce della ritenuta inammissibilità del relativo gravame, dovessero in realtà essere considerati coperti dal giudicato. Ne discende, alternativamente, che: 1) se l'appello è stato considerato di fatto ammissibile, tanto da comportare la declaratoria di estinzione per prescrizione di molti reati, la sentenza risulterebbe carente di motivazione circa la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi sub a), c2) ed 12); 2) se, invece, muovendo dalla dichiarazione di inammissibilità parziale dell'appello, deve considerarsi legittima - pur se non condivisibile - la mancata motivazione in ordine a tali ultimi capi, giacché gli stessi sono stati considerati come non impugnati, la sentenza, in tal caso, presenterebbe una motivazione contraddittoria, oltre che una evidente violazione di legge, nella misura in cui la Corte territoriale ha comunque dichiarato la prescrizione dei reati non validamente appellati, in particolare di quei reati per i quali la causa di estinzione è maturata nelle more del giudizio di secondo grado. Peraltro, nel dichiarare l'inammissibilità - anche solo in parte qua - dell'appello del SO, la Corte di merito avrebbe dovuto dar corso alle incombenze previste dall'art. 591 c.p.p., commi 2 e 3, ciò che non ha fatto, impedendogli di proporre tempestivamente ricorso per cassazione avverso la decisione di inammissibilità dell'appello: la declaratoria di inammissibilità, di contro, è stata fatta con sentenza, senza il rispetto del disposto dell'art.591 c.p.p. e in assenza di contraddittorio ex art. 127 c.p.p..
b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.314 e 640 c.p., nonché per manifesta illogicità della motivazione,
avendo i Giudici di merito erroneamente ravvisato, in luogo del reato di truffa punito dall'art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 9, il reato di peculato nei confronti del SO, a titolo di concorso nel reato proprio dei pubblici ufficiali: nel caso di specie, infatti, si è dinanzi a condotte fraudolente di pubblici ufficiali, che si sono in tal modo appropriati di denaro pubblico per destinarlo, illecitamente, al SO;
di tale denaro essi, sul piano logico e cronologico, non avevano il possesso ne' la disponibilità prima di porre in essere le condotte fraudolente oggetto di addebito, e ciò sarebbe avvenuto sia per i pagamenti, in favore del SO, per prestazioni mai avvenute, sia per i pagamenti in favore delle società fittizie allo stesso riconducibili.
Errata, peraltro, risulterebbe l'affermazione secondo cui gli artifici e i raggiri posti in essere non erano idonei ad indurre in errore giacché rivolti a quegli stessi soggetti - i pubblici amministratori - che li avevano posti in essere, poiché essa non tiene conto di un passaggio imprescindibile rappresentato dalla necessità, per i vertici dell'ASL, di porre in essere le falsità prodromiche all'emissione dei mandati di pagamento a loro volta viziati, e dunque all'ottenimento del possesso del denaro pubblico. La materiale disponibilità del denaro pubblico scaturiva, infatti, da un percorso basato sulla predisposizione di falsa documentazione inerente la creazione di società fittizie e la contabilizzazione di operazioni inesistenti, sulla firma dei mandati di pagamento, a loro volta affetti da falsità ideologica, e sulla autorizzazione al pagamento delle somme portate dai mandati, inoltrata all'istituto di tesoreria che materialmente provvedeva al pagamento in favore delle società creditrici. Il meccanismo truffaldino, dunque, veniva congegnato come un "triangolo" con tre distinti vertici (il soggetto agente, rappresentato dagli amministratori pubblici e dal loro presunto concorrente esterno;
il soggetto da truffare, ossia l'ASL, ed il soggetto verso cui venivano indirizzati gli artifici e i raggiri, e dunque il soggetto indotto in errore, per effetto degli stessi, a procedere materialmente ai pagamenti, ossia l'istituto di tesoreria).
c) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 117, 317 e 360 c.p., relativamente alla ritenuta responsabilità del ricorrente, quale amministratore di fatto della società "Global by flight" s.p.a., in ordine al capo sub N) della rubrica, contestato in concorso con SI NI, ex dirigente dell'ufficio area gestione risorse finanziarie dell'ASL di Taranto, per comportamenti posti in essere in danno di RO IN, relativamente a crediti da quest'ultimo vantati nei confronti dell'ASL TA/1, quale amministratore di fatto della "Videografica" s.r.l.. Al riguardo, secondo la prospettazione del ricorrente, vi sarebbe un difetto di legittimazione attiva del soggetto agente, e dunque dello stesso SO quale concorrente extraneus, in quanto al momento della commissione del fatto (ossia, nell'agosto 2001) la SI non rivestiva più la predetta qualifica, per essere stata trasferita presso la ASL di Catanzaro. L'eccezione posta dall'art. 360 c.p. ha una portata meno ampia di quanto la sua formulazione potrebbe far credere, in quanto essa non potrebbe di fatto trovare applicazione nei casi (quali, ad es., il peculato o la concussione) in cui la condotta postuli necessariamente una effettiva contestuale presenza dei poteri e/o doveri, senza i quali un abuso o una violazione non avrebbero evidentemente alcun senso.
Peraltro, la penale responsabilità del ricorrente dovrebbe escludersi anche in relazione all'ulteriore profilo incentrato sulla corretta considerazione dell'art. 117 c.p., non essendovi prova che lo stesso fosse a conoscenza, o quanto meno potesse conoscere, la qualifica soggettiva dell'intraneus, ossia della SI, risultando al contrario con certezza che egli fosse consapevole che la SI non aveva più la necessaria qualifica pubblica. d) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62-bis, 69, 81 cpv. e 133 c.p., nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, essendo stato negato il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, sebbene in sede di appello fossero stati valorizzati almeno due dati positivi, ossia l'incensuratezza del prevenuto e le dichiarazioni confessorie da lui rese in sede processuale.
Avrebbe dovuto rilevarsi, al riguardo, non solo il fatto che la reiterazione di gravi condotte delittuose è stata già oggetto di una severa condanna a carico del ricorrente, ma anche il fatto che le sue dichiarazioni confessorie, lungi dal risultare neutre rispetto al thema probandum, sono comunque connotate da tratti di rilevanza, se non di decisività, avendo rappresentato l'elemento di prova utilizzato per quasi tutte le posizioni processuali dei suoi coimputati.
e) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) per erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla misura di sicurezza della confisca dei beni già sottoposti a sequestro preventivo, disposta nei confronti del SO ex art. 321 c.p.p. e artt. 240 e 322-ter c.p.. Al riguardo, infatti, non solo risulterebbe carente il nesso di pertinenzialità con riferimento all'unico reato ancor oggi contestato al ricorrente, ossia l'associazione per delinquere di cui al capo sub A), ma dovrebbe ritenersi assente, trattandosi di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1, lo stesso presupposto costituito da una pronuncia di condanna, essendo intervenuta per tutti gli altri capi di imputazione una sentenza di assoluzione nel merito, ovvero una declaratoria di prescrizione del reato.
2.9.1. Con motivi aggiunti depositati dall'Avv. Giorgio Bonamassa in data 25 marzo 2013, inoltre, si deduce l'esecuzione delle notifiche in violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 1 e art. 161 c.p.p., comma 1, o, in subordine, dell'art. 171 c.p.p., lett. b) e e), e si chiede di dichiarare inesistente e/o nulla la notifica apparentemente effettuata in data 7 settembre 2009 del decreto di citazione a giudizio in appello, disponendo, ex art. 179 c.p.p., la rinnovazione della predetta fase dibattimentale. L'imputato, infatti, non avrebbe avuto formale, ne' sostanziale, notizia sia della fissazione dell'udienza di appello, che della sentenza emessa in secondo grado, nè del resto egli avrebbe preso parte al dibattimento d'appello. Non emergerebbe, in particolare, alcun atto da cui risulti che il SO abbia dichiarato o eletto domicilio presso l'indirizzo di via Vizzarro n. 104, ne' vi sarebbe alcun atto in cui gli sia stata rivolta la diffida ex art. 161 c.p.p., commi 1, 2 e 3, in merito alla modifica del domicilio eletto o dichiarato. L'inesistenza e/o l'omissione di ogni notificazione all'imputato in fase di appello, dunque, deriverebbe dal fatto che egli non avrebbe mai eletto o dichiarato un domicilio ai fini delle notificazioni, ne' egli si sarebbe mai rifiutato di eleggerlo o dichiararlo, con la conseguenza che le notificazioni avrebbero dovuto essere effettuate presso la sua residenza con la procedura di cui all'art. 169 c.p.p., o in Taranto con quella di cui all'art. 157 c.p.p., o, infine, nel luogo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 2, ossia in Taranto, via De Cesare n. 71.
2.10. Con unico atto di ricorso per cassazione, proposto a mezzo del loro difensore di fiducia, SE EF, SO NT, TI MA, ER OL, OL NL e Di CH AN hanno dedotto i motivi di censura di seguito rispettivamente illustrati.
A) SE EF, imputata di riciclaggio per aver incassato assegni circolari non trasferibili con cui venivano pagati i falsi mandati di pagamento costituenti il provento dei reati di truffa o di peculato commessi da altri coimputati, ha dedotto, in particolare, la manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), laddove la sentenza impugnata, nel confermare la sua penale responsabilità, tenta di superare l'assunto difensivo della sua mancata conoscenza della provenienza delittuosa degli assegni ricevuti dal coniuge, SO ND. L'elemento soggettivo del reato in contestazione avrebbe dovuto essere escluso in ragione delle spiegazioni dalla stessa imputata offerte nel corso dei relativi interrogatori, ed in base al contenuto di un colloquio, intervenuto fra la SE ed il marito, oggetto di una intercettazione ambientale erroneamente valutata dalla Corte di merito e, ancor prima, dal Giudice di prime cure.
B) SO NT, TI MA, ER BA, OL NL e Di CH AN hanno dedotto, a loro volta, il vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b) avendo l'impugnata pronuncia, per un verso, omesso di enunciare le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie (espressamente indicate nell'atto di appello), e, per altro verso, erroneamente escluso la mancanza di prova certa in ordine alla sussistenza del dolo del reato di truffa loro in rubrica ascritto. Già in un passaggio argomentativo contenuto nella pronuncia di primo grado, che escludeva la responsabilità dei ricorrenti per le imputazioni inerenti al reato associativo ed al peculato, si manifestava un dubbio - successivamente non risolto con adeguata motivazione neppure dalla Corte d'appello - circa la effettiva conoscenza delle condotte truffatine poste in essere dal SO in danno dell'ASL.
Inoltre i ricorrenti, pur figurando quali rappresentanti legali di alcune società riconducibili al SO, cui erano stati riconosciuti crediti in realtà inesistenti, erano di fatto suoi semplici dipendenti, privi di competenze tecniche e con mere funzioni esecutive, da ritenere del tutto inconsapevoli, dunque, dell'illiceità delle operazioni poste in essere dal SO. Contraddittoria, infine, perché inconciliabile con specifiche risultanze probatorie, apparirebbe l'impugnata pronuncia, laddove riforma quella di primo grado in senso favorevole alla comune posizione processuale in cui verserebbe altro coimputato, l'Avv. serra IC, presso il cui studio i suddetti imputati, quali rappresentanti legali di società riconducibili al SO, addivennero alla conclusione di quattro atti di transazione con cui venivano riconosciuti alle società da essi formalmente amministrate crediti in realtà inesistenti. Sulla base degli stessi elementi di prova, infatti, mentre il serra è stato assolto, sulla stregua della considerazione per cui egli non poteva rilevare la falsità della documentazione oggetto di quelle transazioni, i predetti dipendenti del SO, di contro, sono stati condannati perché la loro versione non è stata ritenuta sorretta da elementi credibili.
C) TI MA, inoltre, ha dedotto anche i vizi di erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e artt. 62-bis e 133 c.p., per non aver adeguatamente dato conto dei criteri posti alla base del giudizio di esclusione delle circostanze attenuanti generiche e per non aver preso in esame le relative deduzioni difensive.
D) Tutti i ricorrenti or ora indicati, infine, hanno proposto un ulteriore profilo di doglianza inerente alla dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) in relazione all'art.539 c.p.p., stante l'iniquo trattamento sanzionatorio civilistico ad essi riservato in tema di provvisionale, tenuto conto del fatto che la condotta di cui essi rispondono è di minima portata rispetto a quelle poste in essere dagli altri imputati, aspetti, questi, sui quali la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire un'adeguata motivazione, specie in ragione dell'entità economica della provvisionale.
2.11. Lo VI BR RA ha dedotto vizi di erronea applicazione della legge penale e carenze motivazionali per le ragioni che vengono qui di seguito partitamente illustrate. A) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di invalidità e vizio di motivazione ex artt. 157-161, 171, in relazione all'art.606 c.p.p., lett. c) e e) con riferimento all'ordinanza con cui la
Corte d'appello ha rigettato, in data 28 aprile 2010, l'eccezione di nullità per omessa notifica al ricorrente del decreto di citazione nel giudizio di appello. Sebbene egli avesse esplicitato, nel corso dell'esame dibattimentale, il suo nuovo domicilio, il decreto di citazione in appello gli era stato notificato in data 3 luglio 2009 nel precedente domicilio, a mani della moglie, ritenuta dall'Ufficiale giudiziario capace e convivente.
La motivazione dell'impugnata ordinanza sarebbe in contrasto con l'insegnamento derivante dalla pronuncia delle Sezioni Unite, 17 ottobre 2006, n. 41280, secondo cui una successiva dichiarazione di domicilio resa avanti l'autorità giudiziaria ha il valore di una revoca implicita ed automatica della precedente dichiarazione. Inoltre, la documentazione prodotta in giudizio dimostrerebbe che la persona cui era l'atto era stato effettivamente notificato era in realtà totalmente invalida, attestando la relativa certificazione sanitaria la presenza di un "deficit deambulatorio gravissimo in soggetto affetto da sclerosi multipla e da diabete mellito". In ogni caso, l'Ufficiale giudiziario, al momento della notificazione, avrebbe dovuto accertare la capacità di chi riceveva l'atto. B) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione ex artt. 314 e 640 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e e)
avendo l'impugnata pronunzia adottato una nozione "allargata" di peculato, facendovi rientrare una condotta tipicamente truffaldina. Avuto riguardo al complesso ed articolato schema amministrativo previsto per il pagamento dei servizi resi in favore delle diverse aree dell'azienda sanitaria - il cui necessario completamento effettivamente integrava un potere di gestione del denaro pubblico per opera dell'AUSL TA/1 - la disponibilità della cosa era stata ottenuta, in realtà, attraverso la predisposizione di una condotta illecita, ossia in violazione di una disposizione incriminatrice diversa da quella del peculato, posto che, sulla base della ricostruzione della vicenda in sede di merito, i pubblici ufficiali appartenenti all'area gestione risorse finanziarie non avevano la disponibilità del denaro pubblico, ma lo ottenevano per l'effetto di una condotta antigiuridica preordinata alla sua apprensione. Solo attraverso un sistema illecito, programmato e reso operativo con la complicità del SO, e contraddistinto da sistematici atti fraudolenti volti a garantirsi l'indebito incasso del denaro pubblico a causa dell'inganno, la Tesoreria era stata indotta in errore, così permettendo il pagamento delle somme di denaro in capo al SO medesimo, in vista della successiva spartizione.
C) Violazione di legge penale e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) e e) in relazione al reato associativo, non avendo i
Giudici di merito offerto risposta riguardo al problema dell'originaria indeterminatezza dei reati oggetto del permanente programma criminoso, quale autentico discrimine tra fattispecie associative e concorsuali;
vera che fosse, dunque, la ricostruzione dei fatti articolata in sentenza, si sarebbe di fronte ad una pluralità di reati realizzata da una pluralità di persone. D) Erronea applicazione della legge penale ed elusione dei canoni di valutazione della prova indiziaria, che si coniugano con il vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) e artt. 192 e 546 c.p.p., in relazione ai delitti contro la fede pubblica di cui agli artt. 479 e 490 c.p., non avendo i Giudici di merito indicato sulla base di quali elementi concreti possa desumersi la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri di cui al capo T) della rubrica, tenuto conto del fatto: 1) che il ricorrente ancora non rivestiva, all'epoca, la qualifica di capo area gestione dell'ASL in oggetto;
2) che la sua semplice presenza in ufficio al momento in cui fu avanzata, dalla SI, una richiesta di "aggiustamento" dell'elenco informatico per inserire una trentina di mandati di pagamento emessi in favore della "Global by flight", poteva, al più, rappresentare un indizio, ma non certo la prova, del suo coinvolgimento;
3) che i destinatari dell'illecita richiesta avevano comunque escluso che la pretesa della SI fosse stata esaudita. Analoghe carenze, inoltre, sarebbero ravvisabili per quanto attiene ai capi sub C), C2), U2), B1), C1), G1), N1) e Z2) della rubrica, avendo la Corte d'appello trascurato di analizzare quanto evidenziato dalla difesa in sede di gravame, senza sciogliere il problema della partecipazione morale alla commissione dei fatti ivi ipotizzati.
E) Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 81 c.p. e artt.125 e 546 c.p.p., in relazione all'aumento di pena operato in ragione della cd. "NTnuazione interna", non avendo la Corte d'appello spiegato, al riguardo, le ragioni della scelta operata circa la concreta quantificazione della pena per ognuno dei reati contestati (in particolare, il reato di cui al capo C2) è stato indicato come prescritto, ma è stato poi conteggiato in sede di specificazione della pena detentiva).
F) Violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 132 e 133 c.p., in relazione all'art. 546 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. e),
in ordine alla dosimetria della pena - sensibilmente superiore al limite edittale - ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, profili sui quali la Corte d'appello è venuta meno al suo obbligo motivazionale, senza tenere conto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.. G) Con motivi aggiunti presentati il 26 novembre 2012 nell'interesse del ricorrente, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo che le false fatture e i mandati di pagamento fittizi altro non erano che il "mezzo" per entrare in possesso del denaro pubblico e che, nel caso di specie, le erogazioni del denaro pubblico si erano verificate "saltando" le cadenze procedimentali del percorso amministrativo, la cui sola regolarità - di fatto - avrebbe permesso di ottenere la disponibilità del denaro e di conseguirne l'appropriazione. Doveva pertanto escludersi che il ricorrente, nella sua qualità di pubblico ufficiale, avesse il possesso del denaro pubblico per ragioni d'ufficio, e conseguentemente inquadrarsi i fatti oggetto di contestazione nello schema della truffa aggravata piuttosto che del peculato.
2.12. IN RO ha formulato nel suo ricorso censure attinenti a vizi della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo il Giudice di secondo grado trascurato di considerare il contenuto della memoria difensiva depositata all'udienza del 27 giugno 2008, che conteneva specifici motivi a sostegno delle contestazioni mosse in relazione alla conferma della declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi sub B) n. 2, D), F), R) ed S), da parte della sentenza di primo grado.
Analoghe carenze, inoltre, sarebbero ravvisabili per tutti quei reati di cui l'impugnata sentenza ha dichiarato l'estinzione per prescrizione, con particolare riferimento al reato di cui al capo G), avendo la Corte d'appello contraddittoriamente espresso due valutazioni opposte sulla credibilità del ricorrente, positiva per quel che concerne la concussione di cui al capo N) e negativa, invece, per la corruzione di cui al capo G).
Ulteriori carenze motivazionali, associate al vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - ed in particolare della fattispecie di cui all'art. 640 c.p. - sarebbero rilevabili con riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi sud I), B1), C1) ed H1), relative al servizio di archiviazione ottica affidato al ricorrente. Pur dando atto nella sua decisione che gli importi erogati alla società "Videografica" erano giustificati - costituendo il corrispettivo di una prestazione effettivamente svolta nei confronti dell'ente pubblico - e che il IN impiegò un numero apprezzabile di lavoratori, utilizzando attrezzature e macchinari idonei e fatturando regolarmente il tutto, la Corte d'appello avrebbe ritenuto tali circostanze del tutto compatibili con i reati in danno della P.A. a suo carico ipotizzati, erroneamente valutando, peraltro, una consulenza tecnica di parte della difesa, senza disporre il più volte richiesto accertamento peritale sui "cd" (vizio, questo, censurabile anche ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)). Al riguardo si osserva, infine, che la non idoneità dei "cd" a garantire la fruibilità del servizio potrebbe integrare le condotte di cui all'art. 356 c.p. (capi B1) ed H1)), non certo le ipotesi di truffa consumate di cui ai capi sub I) e C1), che afferiscono a condotte del tutto diverse. La contraddittorietà ed illogicità dell'impugnata pronunzia risulterebbero dunque evidenti, poiché, da un lato, si negherebbe il principio di specialità in quanto le condotte sono diverse, mentre, dall'altro lato, la diversa condotta ascrivibile alle frodi in pubbliche forniture verrebbe ad integrare i delitti di truffa consumata.
2.13. ZZ MA SA ha dedotto due motivi di doglianza incentrati:
a) sulla manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo la Corte d'appello omesso di considerare che la ricorrente - inserita all'interno dell'ASL, nell'area gestione risorse, come dipendente di quarto livello con qualifica di coadiutore amministrativo e funzioni esclusivamente esecutive - non poteva realizzare il fatto contestatole (reato di falso ideologico), non essendo la stessa titolare di poteri deliberativi o di controllo, che erano invece attribuiti esclusivamente ai dirigenti preposti, i quali provvedevano, all'esito, ad impartire l'ordine di procedere alla materiale compilazione dell'atto corrispondente;
alla stessa, dunque, spettava solo il compito di verificare, in merito alle fatture, la sussistenza dei fondi nel capitolo di spesa impegnato e quello di provvedere alla materiale compilazione del mandato di pagamento, da trasmettere poi alla firma del direttore dell'area e del direttore generale, quali responsabili delle verifiche e dei controlli;
siffatta prassi, del resto, emergeva chiaramente dalle dichiarazioni rese dal teste TT, ex dipendente dell'area gestione risorse finanziarie e dalle stesse conclusioni della Procura regionale della Corte dei NT nell'ambito del procedimento per responsabilità erariale in merito ai fatti oggetto del presente processo;
b) sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), in relazione all'art. 539 c.p.p., stante l'iniquo trattamento sanzionatorio civilistico alla ricorrente riservato in tema di provvisionale, tenuto conto del fatto che la condotta di cui la stessa risponde è di minima portata rispetto a quelle poste in essere dagli altri imputati, aspetti, questi, sui quali la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire un'adeguata motivazione, specie in ragione dell'entità economica della provvisionale.
3. Con ampie ed articolate memorie del 29 novembre 2012 e del 10 aprile 2013 i difensori di fiducia della Regione Puglia e dell'Azienda sanitaria locale Taranto 1, costituite parti civili nell'ambito del presente procedimento, hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, dopo averne specificamente esaminato e sottoposto a critica i rispettivi contenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Occorre preliminarmente rilevare che RO IN, con dichiarazione depositata nell'odierna udienza, personalmente sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal suo difensore di fiducia, ha formalmente ed espressamente rinunziato al ricorso per cassazione a suo tempo proposto, chiedendo il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Ne consegue che il ricorso è divenuto inammissibile ed il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
5. Occorre altresì rilevare che, dal certificato rilasciato in data 12 marzo 2013 dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Taranto, OC GE risulta ivi deceduto in data 11 ottobre 2011. Atteso l'intervenuto decesso dell'imputato, ed in assenza delle condizioni che possano comportare la pronunzia di una sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non può che darsi luogo all'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché i reati sono estinti per morte del reo.
6. Inammissibili devono ritenersi i ricorsi proposti da LP OM, GL AN, BR IU, BR SI, ZZ MA SA, SE EF, SO NT, TI MA, ER OL, Di CH AN e OL NL, in quanto sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. I predetti ricorsi, dunque, non sono volti a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei rispettivi temi d'accusa. In tal senso, la Corte territoriale ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalle difese, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalle difese, ponendo in evidenza quanto segue.
6.1. In ordine alla posizione di LP OM, la cui responsabilità è stata affermata con esclusivo riferimento alle false dichiarazioni rese in merito ai lavori svolti dalla Junior OS presso la villa dell'AR in Bari (seconda parte della contestazione di cui al capo sub p1), la Corte di merito, confermando e sviluppando le argomentazioni già esposte dal Giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto ai rilievi difensivi osservando, in particolare, come l'ipotetica versione ricostruttiva sostenuta dalla difesa risultasse in evidente contrasto con l'obiettività dei fatti, poiché i LL NT e EC ricordavano bene l'escussione dell'LP, e se non ne avessero serbato buona memoria di certo l'avrebbero dichiarato: l'atto d'indagine da essi compiuto, infatti, era finalizzato proprio ad accertare se l'AR, uno dei principali indagati, avesse direttamente pagato i lavori eseguiti dalla ditta sopra indicata, sia in contanti che in assegni, con la conseguenza che una simile circostanza, se riferita, avrebbe senz'altro suscitato il loro interesse e sarebbe stata giustappunto oggetto di verbalizzazione. La Corte di merito, pertanto, ha coerentemente concluso nel senso della affermazione di responsabilità del ricorrente, precisando che, in effetti, i LL NT e EC non solo ricordavano perfettamente che l'episodio non fu loro riferito dall'LP, ma che, vertendo la sua escussione su somme di denaro versate o non versate dall'AR o da sua moglie, certamente l'episodio, se loro riferito dall'LP, sarebbe stato verbalizzato in quanto oggettivamente rilevante per le attività d'indagine.
6.2. Adeguatamente motivata risulta, inoltre, la posizione del GL, i cui rilievi difensivi sono stati ampiamente disattesi, già in punto di fatto, dalla congrua e lineare esposizione logico- argomentativa contenuta nelle sentenze dei Giudici di merito, che hanno al riguardo puntualmente osservato come le dichiarazioni rese dal SO - laddove riferisce di favori elargiti al GL (denaro, lavori per la villa, ecc.) - siano riscontrate da numerose emergenze probatorie - di carattere documentale e testimoniale - la cui univocità e convergenza non viene smentita dalla generica ipotesi alternativa contrapposta dalla difesa.
Al riguardo, la Corte distrettuale ha poi richiamato l'ampio accertamento, da parte del Giudice di prime cure, degli stretti rapporti esistenti fra il GL ed il SO, ed ha congruamente posto in rilievo il carattere oggettivamente interdipendente e sinallagmatico delle ripetute elargizioni di favori, da un lato, e della reiterata illegittimità delle delibere, dall'altro, attribuibili (anche) al ruolo determinante del GL - all'epoca dei fatti, direttore dell'area gestione patrimonio, la quale si occupava di contatti, di contratti e di appalti con le imprese fornitrici (e dunque anche con il SO), verificando, altresì, le prestazioni indicate nelle fatture dalle imprese stesse presentate - sì come comprovato dalle specifiche risultanze delle relazioni peritali, il cui contenuto è stato esaustivamente vagliato e puntualmente menzionato nel percorso motivazionale delle pronunce rese da entrambi i Giudici di merito.
6.2.1. Non meritevoli di accoglimento, inoltre, devono ritenersi le censure dal predetto ricorrente articolate in merito alle statuizioni civili dell'impugnata sentenza, che ha ampiamente chiarito, in primo luogo, le ragioni poste a fondamento della ritenuta legittimazione di "Cittadinanza Attiva Onlus" a costituirsi quale parte civile, avendo tale associazione tra i propri scopi statutari l'obiettivo del contrasto agli sprechi, al malaffare, alla corruzione e, per converso, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche nell'ambito della "salute".
Al riguardo, la Corte di merito ha osservato come i fatti oggetto della regiudicanda integrino, all'evidenza, le condotte delittuose dell'associazione per delinquere, della corruzione e del peculato proprio nel settore della gestione della salute pubblica, ponendo in essere, pertanto, una lesione del diritto della suddetta associazione - peraltro operante su tutto il territorio nazionale - di perseguire il suo scopo statutario a tutela del bene della salute. È dunque ammissibile, nell'ambito di un processo avente ad oggetto le su indicate condotte delittuose, la costituzione di parte civile di un'associazione che avanzi "iure proprio" la pretesa risarcitoria, assumendo di avere subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell'ente (arg. ex Sez. 1, n. 29700 del 17/05/2011, dep. 25/07/2011, Rv. 250536; v., inoltre, Sez. 3, n. 38290 del 03/10/2007, dep. 17/10/2007, Rv. 238103). Manifestamente infondata, poi, deve ritenersi l'ulteriore censura dal ricorrente formulata riguardo all'ammissione della costituzione di parte civile della ASL TA/1 illustrata, supra, nel par. 2.3., lett. d), avendo la Corte di merito puntualmente risposto alle obiezioni difensive, spiegando, sulla base della richiamata normativa di riferimento (D.Lgs. n. 502 del 1992, in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria, nonché le L.L. R.R. (Puglia) L. n. 36 del 1994 e L. n. 38 del 1994), che le A.U.S.L. pugliesi, oltre ad usufruire di fondi regionali, sono titolari di un patrimonio proprio, mobiliare ed immobiliare, nonché di entrate proprie corrispondenti alle attività erogate a pagamento (ticket, attività sanitarie, canoni di affitto, proventi di attività concesse in gestione), con la conseguenza che, così come vi è autonomia del patrimonio dell'A.U.S.L. rispetto alla Regione, cosi pure vi è autonomia del danno infetto, attraverso le condotte delittuose per cui è processo, all'A.U.S.L. TA/1 ed alla stessa Regione Puglia.
Inammissibile, infine, deve ritenersi l'ultimo profilo di doglianza dal ricorrente prospettato v., supra, il par. 2.3., lett. e), ove si considerino le implicazioni dell'insegnamento proveniente dal consolidato orientamento interpretativo in questa Sede tracciato, secondo cui la pronuncia riguardo all'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, dep. 15/10/2004, Rv. 230105; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, dep. 07/02/2007, Rv. 236068; v., inoltre, Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, dep. 27/09/2010, Rv. 248348).
6.3. Assertivamente formulate e reiterative di censure già svolte in punto di fatto dinanzi ai Giudici di merito, che ne hanno congruamente ed esaustivamente illustrato l'infondatezza, devono ritenersi le doglianze prospettate da BR IU, direttore generale della su citata A.U.S.L., in relazione al reato di corruzione di cui al capo sub R) del decreto di rinvio a giudizio del 6.5.2006, commesso in concorso con il figlio, SI BR, e con MA La CA - rispettivamente ritenuti amministratore di fatto e presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa "In Itinere" - oltre che con ND SO, riguardo alla stipula di un contratto di subappalto ed al pagamento di prestazioni sovrafatturate da parte della società "Global by Flight" in favore della suddetta cooperativa, siccome ricollegabili all'adozione, sia precedente che successiva, da parte del BR IU, di delibere illegittime con cui si affidavano appalti di servizi direttamente alla società del SO.
Nello stesso contesto storico-fattuale, inoltre, i Giudici di merito hanno collocato la vicenda relativa alle assunzioni di personale, già in forza alla suddetta cooperativa, da parte della "Global by Flight" o di altra società, anch'essa riconducibile al SO (ossia, la cooperativa "Europa").
In relazione a tali profili della regiudicanda si sollecita, invero, un inammissibile ribaltamento, ad opera della Corte di legittimità, di conclusioni coerentemente raggiunte in punto di fatto ed ampiamente illustrate, in termini logici e lineari, nelle motivazioni delle pronunzie di merito, che hanno sottoposto ad attenta disamina non solo il contenuto dei rapporti intercorsi fra il BR ed il SO (connotati da un ascendente del primo sul secondo e dalla volontà di quest'ultimo di ingraziarselo per quanto egli poteva fare nell'ambito della A.U.S.L.), ma anche il complesso delle dichiarazioni rese dal SO, legittimamente ritenendole inattendibili, in parte de qua, e procedendo, pertanto, ad una valutazione frazionata delle medesime, attraverso l'indicazione dei criteri correlativamente posti a fondamento dei differenziati esiti valutativi (da ultimo, v. Sez. 3, n. 14084 del 24/01/2013, dep. 26/03/2013, Rv. 255111; Sez. 5, n. 37327 del 15/07/2008, dep. 01/10/2008, Rv. 241638).
In tal senso, i Giudici di merito hanno dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto l'infondatezza della ventilata ipotesi alternativa secondo cui il BR nulla sapesse dei rapporti intercorsi tra la "Global by Flight" e la cooperativa "In Itinere", ed hanno coerentemente evidenziato, sulla base della valutazione complessiva delle risultanze offerte dal compendio probatorio in atti, che se effettivamente il BR nulla sapeva di tali rapporti - ed anzi si adirò quando ne venne a conoscenza - avrebbe costretto il figlio ed il La CA a recedere dal contratto e ad interrompere la collaborazione con la "Global by Flight", collaborazione che, invece, risulta essersi protratta per diverso tempo, anche dopo che il BR lasciò il suo incarico presso la direzione generale della A.U.S.L..
A tale riguardo, infatti, l'assetto motivazionale emergente dalla combinazione delle conformi pronunce di primo e di secondo grado poggia sulla ponderata valorizzazione di univoci e convergenti elementi di prova di segno contrario, rappresentati, in particolare, oltre che dalle risultanze del compendio documentale (ad es., la Delib. n. 440 del 1998) e dagli esiti delle intercettazioni ambientali, dalle pertinenti dichiarazioni sul punto rese dai coimputati SI (che ha riferito, tra l'altro, delle NTnue lamentele del SO legate proprio al fatto di dover effettuare pagamenti in favore di SI BR per il tramite della cooperativa "In Itinere") e Lo VI (il quale ha affermato che il SO doveva NTnuare ad essere disponibile con BR IU sia per quanto riguarda le richieste di assunzione di personale, sia con riferimento a richieste di contributi economici).
6.4. Strettamente connessa alla vicenda or ora esaminata deve ritenersi, inoltre, la posizione processuale di BR SI, le cui funzioni di amministratore di fatto della cooperativa "In Itinere" sono state adeguatamente poste in luce dalle conformi pronunce dei Giudici di merito, che hanno fatto leva, al riguardo, non solo sulla considerazione del suo evidente coinvolgimento economico nelle attività della predetta cooperativa, univocamente indicato dal complesso delle valutate emergenze processuali, ma anche sul contenuto delle specifiche dichiarazioni rese dai coimputati SI e Lo VI circa il tenore dei rapporti esistenti fra il SO ed il BR IU, avendo essi riferito, tra l'altro, delle lamentele del SO per le NTnue richieste rivoltegli dal BR, anche dopo che questi era cessato dal suo ruolo di direttore generale dell'A.U.S.L. TA/1, nonché dei pagamenti da effettuare a BR SI per il tramite della cooperativa "In Itinere".
Al riguardo, inoltre, la Corte territoriale ha puntualmente replicato ai rilievi difensivi, valorizzando le convergenti ed univoche risultanze offerte dall'apprezzamento di ulteriori elementi di prova documentale e dagli esiti della consulenza tecnica del P.M., secondo cui la suddetta cooperativa usufruì, dalla "Global", di corrispettivi sovrastimati in misura pari all'importo di lire 961.980.308, coerentemente pervenendo alla su indicata conclusione sulla base di un percorso ragionativo esaustivamente articolato, privo di vizi logici ictu oculi riconoscibili e, come tale, non sottoponibile ad alcun sindacato in questa Sede. Sul punto deve altresì ribadirsi, per un verso, che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099), e, per altro verso, che il vizio di travisamento della prova può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso, evidentemente non ravvisabile nell'evenienza qui considerata, in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, dep. 07/02/2007, Rv. 236130; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, dep. 21/06/2007, Rv. 237207; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, dep. 08/05/2009, Rv. 243636).
6.5. Parimenti inammissibili, altresì, devono ritenersi le censure sollevate nei ricorsi proposti da SE EF, SO NT, TI MA, ER OL, Di CH AN e OL NL.
6.5.1. Per quel che attiene alla posizione della SE, le doglianze dalla stessa sollevate si limitano a reiterare obiezioni e rilievi incentrati sull'asserito erroneo apprezzamento di questioni di merito, la cui fondatezza, tuttavia, è stata già disattesa, con congrua ed esaustiva motivazione, dall'impugnata pronuncia, il cui impianto argomentativo non ha mancato di porre in evidenza un insieme di elementi e dati di fatto univocamente convergenti, sul piano probatorio, nel senso che, seppur non a conoscenza di tutti i singoli segmenti della condotta delittuosa posta in essere dal marito, ND SO, certamente la stessa era consapevole del fatto che alla base della formazione dei correlativi proventi vi erano comportamenti di natura delittuosa scaturenti dai rapporti dal proprio coniuge intrattenuti con dirigenti e funzionari dell'A.U.S.L. TA/1.
Richiamando, al riguardo, le dettagliate valutazioni esposte in punto di fatto nella sentenza del Giudice di prime cure, la Corte d'appello ha ampiamente spiegato le ragioni della ritenuta inattendibilità della versione difensiva prospettata dall'imputata, osservando come la stessa - tra l'altro dipendente proprio dell'A.U.S.L. TA/1 - non abbia affatto posto in essere condotte occasionali, ma abbia rivestito la formale qualità di procuratrice della società "Global by Flight" s.r.l., ossia della società maggiormente coinvolta nei fatti illeciti per cui è processo: tale procura speciale le conferiva il potere di agire nei rapporti con gli istituti di credito e nelle contrattazioni con i clienti, con potere di firma per ogni rapporto bancario, nonché di sottoscrivere e rilasciare assegni, di incassare ed emettere pagamenti, e di effettuare tutte le operazioni finanziarie necessarie per il buon andamento della società. Nè meritevole di accoglimento può essere ritenuto il connesso profilo di doglianza incentrato sull'asserita erronea interpretazione, da parte dei Giudici di merito, del contenuto di una intercettazione avente ad oggetto una conversazione telefonica intercorsa con il marito, i cui passaggi, di contro, sono stati ampiamente illustrati e coerentemente valutati, all'esito di un complessivo apprezzamento del tenore del colloquio, quali ulteriori elementi di supporto probatorio del giudizio di responsabilità espresso nei confronti della ricorrente (laddove costei discute e concorda con il marito la linea difensiva che quest'ultimo le suggerisce), rivelando come la stessa fosse pienamente a conoscenza del tipo di rapporti intrattenuti dal proprio coniuge con i dirigenti ed i funzionari dell'A.U.S.L. TA/1, rapporti peraltro sottostanti alle stesse erogazioni finanziarie che lei, successivamente, movimentava e gestiva. Al riguardo, conclusivamente, non può non ribadirsi la consolidata regula iuris secondo cui, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, ossia in presenza di situazioni ed evenienze procedimentali sotto nessun profilo ravvisabili nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Rv. 237994).
6.5.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai ricorsi proposti da SO NT, TI MA, ER OL, Di CH AN e OL NL, le cui doglianze si risolvono sostanzialmente nella mera riproposizione di questioni in punto di fatto già attentamente esaminate e disattese, con congrua ed esaustiva motivazione, da parte della Corte territoriale. Per quel che attiene, in particolare, alle posizioni di SO NT, ER OL e Di CH AN,
amministratori, ciascuno, di società cui vennero erogate somme rilevanti dall'A.U.S.L. TA/1 in forza di fraudolenti atti di transazione, la Corte d'appello ha puntualmente replicato agli analoghi rilievi difensivi mossi in sede di gravame, osservando come quelle società, costituite ad hoc senza aver mai operato, e da essi rispettivamente rappresentate dopo aver svolto ruoli di basso rango nell'organizzazione imprenditoriale del SO, abbiano acquisito circa un miliardo di lire in forza di fraudolenti atti di transazione, per effetto dei quali vennero riconosciuti crediti in realtà inesistenti, senza aver espletato alcun corrispondente lavoro che ne giustificasse in qualche modo il riconoscimento. In tal senso, inoltre, la Corte di merito ha evidenziato come gli stessi abbiano apportato un contributo causale decisivo alla perpetrazione delle condotte delittuose di truffa loro addebitate, confutando in punto di fatto la tesi che gli stessi fossero solo inconsapevoli "teste di legno" del SO, sulla base di una serie di elementi di prova offerti dalle risultanze dibattimentali, la cui complessiva e coerente valutazione, sì come linearmente rappresentata nel percorso motivazionale dell'impugnata pronuncia, non può essere in alcun modo oggetto di rivisitazione in questa Sede, sottraendosi pertanto al sindacato di legittimità. Anche in relazione alla posizione del TI MA, amministratore di tre società, tutte riconducibili al SO, che avevano beneficiato, senza alcuna preventiva transazione, di indebiti pagamenti da parte della Gestione liquidatoria dell'A.U.S.L., la Corte distrettuale ha posto in evidenza come il ricorrente non fosse affatto un inattivo prestanome, ma operasse a pieno regime quale amministratore di quelle società, ben sapendo che le stesse costituivano uno strumento determinante nella gestione dei rapporti intrattenuti dal SO con l'A.U.S.L. TA/1.
Conclusioni, quelle or ora indicate, che la Corte ha puntualmente ricavato dalla complessiva disamina del compendio probatorio, tracciando in tal senso specifiche progressioni logico-argomentative, sviluppate sulla base di un coerente e completo apprezzamento di merito - come tale esulante da ogni possibile controllo in questa Sede esercitabile - che ha posto in luce, segnatamente:
a) il numero rilevante delle società da lui amministrate ed il tipo di rapporto fiduciario e di assoluta disponibilità intrattenuto con il SO;
b) il fatto che egli stesso, titolare dei NT correnti delle società da lui amministrate, riversava, con il suo potere di firma, le somme provenienti dalle rilevanti erogazioni di denaro dall'A.U.S.L. in favore del SO, ben sapendo, per la funzione rivestita, che tali società non avevano prestato alcun servizio;
c) che, una volta cessate le erogazioni dell'A.U.S.L., il TI stesso chiuse quel conto, a conferma che la sua accensione serviva solo a farvi transitare il denaro dall'A.U.S.L. TA/1 al SO, senza alcuna giustificazione;
d) che il TI stesso ha dichiarato che il SO gli raccomandò riservatezza, anche con gli altri colleghi inseriti nel gruppo, in ordine al deposito sui NT delle aziende dal TI amministrate di somme provenienti dall'A.U.S.L. TA/1 e dirette, invece, al SO. Manifestamente infondato deve ritenersi, infine, l'ultimo dei motivi di doglianza sollevati dal TI - da tale ricorrente, peraltro, solo genericamente dedotto in ricorso v., supra, il par. 2.10, lett. C) - ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento ai criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie, ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
Analoghi rilievi devono svolgersi per quel che attiene alla posizione del OL, avendo la Corte d'appello puntualmente esposto, in replica alle generiche obiezioni difensive incentrate sul ruolo di mera "testa di legno" che sarebbe stato a lui assegnato dal SO, le ragioni per cui egli, oltre a rivestire la qualifica di legale rappresentante di una della società cui era stato affidato il servizio di archiviazione ottica di cartelle cliniche presso i vari presidi ospedalieri, era titolare anche di compiti operativi, tanto che proprio nel suo ufficio venne sequestrato un prospetto che evidenziava l'indebita fatturazione emergente dalla notevole differenza tra il lavoro di digitalizzazione effettivamente svolto e quello poi fatturato.
Nè, del resto, può essere validamente addotta quale oggetto di comparazione, in questa Sede, la pronuncia assolutoria nei confronti del coimputato serra, il quale rispondeva di ben diverse condotte delittuose, peraltro connotate da differenti presupposti e note modali, i cui criteri di valutazione, specificamente esposti dalla Corte di merito nel suo ampio percorso motivazionale e basati, anche, sull'apprezzamento di un diverso compendio probatorio, non possono evidentemente costituire la ragione di un motivo di doglianza volto a censurare l'asserito vizio di motivazione che investirebbe la disamina di posizioni processuali del tutto differenti e non equiparabili a quella dai ricorrenti impropriamente evocata. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi l'ulteriore profilo di doglianza dai predetti ricorrenti evocato in ordine alla dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) in relazione all'art. 539 c.p.p. v., supra, il par. 2.10, lett. D), dovendosi al riguardo richiamare le analoghe considerazioni già espresse, supra, nel par. 6.2.1..
6.6. In ordine alla posizione di ZZ MA SA - dipendente della A.U.S.L. addetta all'area Gestione risorse finanziarie, con mansioni inerenti, tra l'altro, all'emissione dei relativi mandati di pagamento - la cui responsabilità è stata affermata con riferimento a reati di falso ideologico commessi in concorso con SI NI, la Corte di merito, confermando e sviluppando le argomentazioni al riguardo già ampiamente esposte dal Giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto alle analoghe obiezioni difensive qui sollevate, escludendo, in particolare, la fondatezza dell'evocato profilo della buona fede della ricorrente in ordine alle false attestazioni di regolarità dei pagamenti relativi alle fatture concernenti i lavori effettuati per conto della predetta A.U.S.L., sulla base del rilievo che la SI non le forniva disposizioni generali ed astratte sul modo di eseguire il suo lavoro, ma interveniva, di volta in volta, per le pratiche che, comunque, interessavano sempre il SO, tanto che, a volte, si doveva operare addirittura con cancellazioni, ed anche con attestazioni, appostevi da parte della ZZ, che intervenivano dopo, e non prima, dei pagamenti, come la stessa ricorrente poteva agevolmente avvedersi nella trattazione delle numerose pratiche a lei assegnate. Proprio in ragione del ruolo dalla ricorrente rivestito, della sua esperienza professionale e delle funzioni da lei esercitate, del resto, i Giudici di merito hanno coerentemente escluso che la stessa non potesse sottrarsi agli ordini illegittimi provenienti dalla SI riguardo all'apposizione delle relative diciture, ovvero che non fosse a conoscenza del fatto che le attestazioni di regolarità dei pagamenti precedevano la liquidazione delle relative fatture e, talvolta, erano sostitutive del foglio di liquidazione, costituendo, pertanto, un presupposto essenziale del pagamento, che richiedeva un controllo sull'effettività della prestazione fatturata.
Ne discende che la Corte distrettuale ha fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, attenendosi alla consolidata linea interpretativa in questa Sede tracciata, secondo cui, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi, ne' l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto de quo sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, anche verificare - come avvenuto nel caso in esame - gli ulteriori aspetti inerenti al fatto che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, dep. 22/04/2005, Rv. 232138; v., inoltre, Sez. 5, n. 6246 del 20/01/2004, dep. 17/02/2004, Rv. 228084).
Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi l'ulteriore profilo di doglianza dalla predetta ricorrente evocato in ordine alla dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) in relazione all'art. 539 c.p.p. v., supra, il par. 2.13, lett. b), dovendosi al riguardo richiamare le analoghe considerazioni già espresse, supra, nel par. 6.2.1..
6.7. In relazione alle posizioni processuali dianzi esaminate, dunque, la Corte d'appello ha "dialogato" con le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure ed ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione delle contestate ipotesi delittuose, evidenziando al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto il motivato convincimento che gli argomenti prospettati dalle difese erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo tracciato dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6.8. Conclusivamente, alla declaratoria di inammissibilità dei suddetti ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di Euro mille. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni in dispositivo pronunciate in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili (sì come partitamente individuate, sopra, nell'intestazione della sentenza), la cui liquidazione, avuto riguardo alla qualità delle questioni rispettivamente dedotte, viene effettuata secondo gli importi ivi meglio indicati.
7. Infondato deve ritenersi il ricorso proposto da SO ND, che va conseguentemente rigettato, sia pure entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
7.1. Non meritevole di accoglimento, per manifesta infondatezza, deve ritenersi la prima censura dal ricorrente prospettata, avendo la Corte di merito posto in rilievo come l'imputato, per i reati diversi dai peculati e dalla concussione in danno del IN, non abbia illustrato le relative censure in sede di gravame, omettendo di indicare, a fronte delle ampie ed argomentate sequenze motivazionali sviluppate dal Giudice di prime cure, i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del Giudice dell'impugnazione. È noto, al riguardo, che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile dell'atto di impugnazione e che gli stessi, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., lett. c), articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la relativa doglianza. Nella riscontrata carenza di siffatti presupposti, viene meno, correlativamente, l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite proprio nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia del difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando, peraltro, che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio (Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, dep. 09/05/1996, Rv. 204548). Corretto, dunque, deve ritenersi il richiamo dalla Corte d'appello operato alle statuizioni del Giudice di primo grado, ove si consideri che, nell'ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione può motivare "per relationem" e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, dep. 23/03/2000, Rv. 215722; Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213643, v., inoltre, Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, dep. 14/10/2008, Rv. 241062). Del tutto infondato, peraltro, deve ritenersi l'accessorio profilo di doglianza inerente all'omessa celebrazione dell'udienza camerale al fine di delibare sull'inammissibilità dell'appello, essendo stati i motivi di gravame ritualmente discussi, tutti, in sede di pubblica udienza, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Nè, a maggior ragione, sotto altro ma connesso profilo, potrebbe ritenersi ammissibile, in questa Sede, la formulazione di motivi che si limitino a riprodurre censure dedotte in appello, in difetto di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e della necessaria indicazione delle ragioni di decisività delle relative obiezioni rispetto al percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 254584).
7.2. Infondato deve ritenersi, poi, il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, richiamato e fatto proprie le conformi valutazioni già linearmente argomentate dal Giudice di primo grado riguardo al fatto che i dirigenti ed i funzionari apicali dell'A.U.S.L. TA/1 avevano la "disponibilità" del denaro pubblico erogato al SO (quale proprietario ed amministratore di fatto della "Global by Flight") attraverso pagamenti di fatture per operazioni inesistenti, ovvero in favore di società fittizie a lui comunque riconducibili, senza dover ricorrere, prima, per acquisirne il possesso o la disponibilità, alla predisposizione di "artifici e raggiri", in quanto, sulla base delle numerose emergenze probatorie univocamente valutate nelle conformi motivazioni delle pronunzie di primo e secondo grado, i suddetti pubblici ufficiali, titolari del potere di firma dei mandati di pagamento, potevano giuridicamente disporre del denaro pubblico (dell'A.U.S.L. e della Regione) attraverso l'adozione di atti amministrativi di loro competenza (delibere, proposte, visti di regolarità, ecc), nell'ambito di procedimenti gestiti in modo anomalo e privi di qualsiasi controllo sull'effettività delle prestazioni per le quali veniva richiesto il pagamento. Costituisce, invero, frutto di un pacifico insegnamento giurisprudenziale, da questa Suprema Corte ormai da tempo elaborato (Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, dep. 20/03/2007, Rv. 236146; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, dep. 08/06/1998, Rv. 211008), il principio secondo cui la nozione di possesso di danaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti uti dominus nei confronti di somme di danaro delle quali ha il possesso in ragione del suo ufficio, e la loro conseguente appropriazione, possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi.
Nel peculato, infatti, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". L'avere affiancato, con la riforma del 1990, al concetto di "possesso" quello di "disponibilità" evoca - in linea peraltro con la ricostruzione esegetica maturata già nel vigore del previgente art. 314 c.p. - un ampio potere autonomo sulla cosa da parte dell'agente, che gli consenta di disporne, con l'obbligo, tuttavia, di rispettarne la destinazione.
Il legislatore allude chiaramente al fatto che può essere commesso peculato anche su cosa che non sia nella detenzione materiale del pubblico ufficiale, ma della quale questi abbia ugualmente il potere di disporne mediante atti giuridici.
L'elemento caratterizzante il possesso o la disponibilità è rappresentato dalla "ragione dell'ufficio o del servizio", legame da intendersi in senso lato, tanto da ricomprendervi ipotesi di mera occasionalità tra il possesso della res oggetto di appropriazione e l'esercizio, anche di fatto, delle funzioni.
Entro tale prospettiva, dunque, l'appropriarsi il denaro o la cosa mobile altrui di cui si abbia il possesso si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l'interversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario.
Il delitto di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione postula, invece, che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche dall'impossessamento di un determinato bene, di cui prima non aveva l'autonoma disponibilità. È allora evidente che la differenza di fondo fra i due illeciti risiede nel fatto che nel delitto di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta incriminata, mentre nella truffa l'impossessamento della cosa si ottiene come effetto della condotta illecita (ex multis, v. Sez. 6, n. 2439 del 19/09/1990, dep. 23/02/1991, Rv. 186548 Sez. 6, n. 11902 del 11/05/1994, dep. 25/11/1994, Rv. 200200; Sez. 6, n. 5799 del 21/03/1995, dep. 18/05/1995, Rv. 201680; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 241186; Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, dep. 25/08/2011, Rv. 250901). È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato;
qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. A differenziare le due figure criminose, conclusivamente, non rileva tanto la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, bensì il modo con il quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato: il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del denaro o della res a vantaggio personale dell'agente;
il peculato presuppone, di contro, il legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione dell'ufficio o del servizio, del denaro o della res, che l'agente successivamente fa propri, condotta quest'ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 314 c.p., fatte salve le ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti (Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, dep. 25/08/2011, cit.). Pienamente coerenti con il quadro di principii or ora delineato risultano, pertanto, le conformi conclusioni cui sono pervenuti entrambi i Giudici di merito, che hanno fatto buon governo del complesso di regole che disciplinano la materia, ponendo in rilievo, sulla base di univoche e convergenti risultanze probatorie, come i dirigenti dell'A.U.S.L. TA/1 - che avevano il potere di emettere e firmare i mandati di pagamento, ed avevano, quindi, la disponibilità, seppure indiretta, del denaro depositato presso l'istituto di tesoreria - abbiano consentito ed autorizzato pagamenti per prestazioni inesistenti fatturate dalla su menzionata società del SO, o in favore di società fittizie a lui riconducibili, ovvero, ancora, "per causali precostituite a tavolino", sulla base di un accordo tra gli stessi intervenuto e finalizzato all'appropriazione di somme di pertinenza della predetta A.U.S.L., facendo presentare fatture false dal SO, ovvero, quando ciò non fu più possibile a causa delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, predisponendo o facendo predisporre falsi documenti da cui risultava che alcune società erano creditrici della gestione liquidatoria.
Nè, al riguardo, potrebbe fondatamente considerarsi quale soggetto passivo della truffa l'istituto di credito presso cui risultavano depositati i fondi nella disponibilità del predetto ente pubblico, poiché lo stesso doveva materialmente procedere all'erogazione dei relativi pagamenti a seguito delle richieste in tal senso indirizzategli dalle competenti articolazioni direttive e gestionali dell'ente.
Nella stessa prospettiva, occorre inoltre ribadire il principio secondo cui il delitto di peculato costituisce un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui avviene la dolosa appropriazione delle cose mobili o delle somme di denaro che ne costituiscono l'oggetto (Sez. 6, n. 8162 del 21/05/1987, dep. 07/07/1987, Rv. 176373; Sez. 6, n. 8009 del 10/06/1993, dep. 24/08/1993, Rv. 194922), irrilevanti dovendosi ritenere, a tal fine, l'effettiva restituzione di quanto sottratto, o i successivi atti di materiale ripartizione fra i correi dei proventi della condotta appropriativa (per un'ipotesi analoga v. Sez. 6, n. 13737 del 15 novembre 2007, dep. 2 aprile 2008). Si è dunque trattato di falsità poste in essere, tutte, non per indurre in errore i pubblici funzionari, bensì per occultare la realizzazione delle condotte appropriative dagli stessi commesse in concorso con il SO, sulla base di una ricostruzione che i Giudici di merito hanno compiuto in piena conformità con le implicazioni della linea interpretativa in questa Sede tracciata, secondo cui, in tema di appropriazione di danaro della pubblica amministrazione, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso, o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro del quale si appropria, sussistendo il delitto di peculato, e non quello di truffa, quando l'agente fa proprio il danaro della pubblica amministrazione, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e l'artificio od il raggiro o la falsa documentazione siano stati posti in essere, come nel caso in esame, non per entrare in possesso del pubblico danaro, ma per occultare la commissione dell'illecito.
7.3. Inammissibile deve ritenersi, ex art. 606 c.p.p., comma 3, il terzo motivo di doglianza, dal ricorrente per la prima volta prospettato - secondo il contenuto e nei termini in narrativa evidenziati v., supra, il par. 2.9, lett. c) - solo in questa Sede, senza porre il Giudice di secondo grado nella condizione di pronunciarsi riguardo alla sua fondatezza, essendo stato contestato, nel giudizio di appello, il solo, e diverso, profilo di merito relativo al fatto che tra le due versioni, quella del IN e quella del SO, il Tribunale aveva privilegiato, come attendibile, quella resa dal IN, ritenendo invece inattendibile quella resa dal SO. La Corte di merito, peraltro, ha congruamente ed esaustivamente giustificato l'affermazione di responsabilità del ricorrente riguardo al reato di concussione in danno del IN di cui al capo sub N), attraverso un puntuale richiamo alla precisa ricostruzione del compendio storico-fattuale operata dal Giudice di prime cure, le cui valutazioni riguardo alla diversa credibilità assegnata alle dichiarazioni rispettivamente rese dal SO e dal IN in ordine alla vicenda in esame sono state confermate con lineari ed ampiamente argomentate sequenze motivazionali, che hanno adeguatamente risposto ai rilievi critici ed alle obiezioni sollevate dalla difesa, illustrando le specifiche ragioni ed i criteri di giudizio utilizzati per sorreggere il correlativo esito decisorio (in tal guisa privilegiando, segnatamente, la versione proposta dal IN, a fronte di quella resa dal SO, ritenuta sul punto inattendibile). V'è da osservare, comunque, che il profilo di doglianza in questa Sede prospettato presenta un contenuto sostanzialmente analogo a quello illustrato nel ricorso proposto dalla coimputata SI NI v., supra, il par. 2.7., lett. E) ed F), alla cui specifica trattazione e disamina, pertanto, non può che rinviarsi, integralmente richiamando le analoghe considerazioni che verranno ivi esposte.
7.4. Non meritevole di accoglimento, inoltre, deve ritenersi il quarto motivo di doglianza, ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento ai criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, esplicitando le ragioni per le quali ha ritenuto soccombenti i dati al riguardo valorizzati dalla difesa, ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive incentrate sull'erroneità del trattamento sanzionatorio nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti generiche.
7.5. Inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perché non ritualmente proposta nel giudizio di appello, ma dedotta per la prima volta in sede di legittimità, deve ritenersi, poi, la doglianza posta a fondamento del quinto motivo di ricorso, sulla cui fondatezza, pertanto, il Giudice di merito non è stato posto in condizione di pronunciarsi.
7.6. Parimenti inammissibili, infine, devono ritenersi i profili di doglianza articolati attraverso i motivi aggiunti dalla difesa del ricorrente depositati in data 25 marzo 2013 (v., supra, il par. 2.9.1.), ove si consideri che gli stessi prospettano violazioni di legge non dedotte nei primi due gradi di giudizio, ne' in questa Sede all'atto della proposizione del ricorso, e che, alla stregua di un consolidato orientamento interpretativo di questa Suprema Corte (ex multis, v. Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, dep. 10/11/2011, Rv. 251482; Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, dep. 01/02/2000, Rv. 215669), la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso. Ne discende che, in tema di ricorso per cassazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare un mero sviluppo od una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue, ancora, che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate nei termini (Sez. Un., n. 4683 del 25/02/1998, dep. 20/04/1998, Rv. 210259; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Rv. 254301; Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, dep. 02/12/2004, Rv. 230281).
7.7. La impugnata pronuncia, peraltro, deve essere annullata senza rinvio, relativamente ai reati di cui ai capi suo A) e sub S), nonché in relazione al reato di cui al capo sub S1), limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinti in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale (da individuare nelle rispettive date del 16 ottobre 2011, del 28 marzo 2012 e del 9 aprile 2013, tenuto conto dell'aumento dei termini ordinari ex art.161 c.p., comma 2, della sospensione del dibattimento precedentemente disposta per il periodo di mesi due e giorni ventidue, nonché, per l'ultima ipotesi di reato, dell'ulteriore periodo di due mesi di sospensione del termine prescrizionale, in questa Sede disposta per l'impedimento difensivo rilevato con l'ordinanza del 13 dicembre 2012), con la conseguente esigenza di provvedere, con nuovo giudizio, alla rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio irrogato al SO, il cui ricorso deve essere, per il resto, rigettato.
8. Parimenti infondato deve ritenersi, inoltre, il ricorso proposto da AR TO, che va conseguentemente rigettato, sia pure entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
8.1. Non meritevole di accoglimento deve ritenersi la prima doglianza dal ricorrente prospettata v., supra, il par. 2.2., lett. A), ove si consideri che le risultanze offerte dall'espletamento dell'incidente probatorio vengono legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento ed utilizzate dal giudice ai fini della decisione a norma degli artt. 511 e 526 cod. proc. pen., senza che alle stesse possa di per sè attribuirsi la connotazione di una maggiore o minore valenza probatoria rispetto al complesso delle ulteriori acquisizioni dibattimentali che il Giudice di merito è chiamato a valutare nel contraddittorio delle parti, con l'unico limite, ampiamente rispettato nel caso in esame, della motivata espressione delle ragioni del convincimento maturato all'esito dell'apprezzamento, in forma specifica e globale, delle correlative emergenze dibattimentali.
A tale riguardo, invero, sia il Giudice di prime cure che la Corte d'appello hanno dato conto, nelle rispettive pronunce, dei criteri discretivi utilizzati ai fini della valutazione del diverso contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti esaminati, prima nel corso dell'incidente probatorio e successivamente nella sede dibattimentale, congruamente esplicitando le ragioni per cui le hanno ritenute di volta in volta maggiormente coerenti ed attendibili, ed esaustivamente argomentando l'esposizione degli specifici elementi di riscontro documentale e testimoniale individuati al fine della relativa operazione di bilanciamento, senza accordare una immotivata e generica preferenza alle prime dichiarazioni rispetto a quelle successivamente rese dalle persone esaminate nel corso dell'istruzione dibattimentale.
Nel caso di specie, del resto, l'adeguatezza dell'iter motivazionale dell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, che si è limitato a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche sulle valutazioni espresse in ordine al materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede evidentemente non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. In relazione al su evidenziato profilo di doglianza, dunque, il tessuto motivazionale della sentenza in esame non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507; Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, dep. 03/11/2006, Rv. 235510), potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
8.2. Manifestamente infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo profilo di doglianza v., supra, il par. 2.2., lett. B), avendo la Corte distrettuale chiaramente illustrato le ragioni della ritenuta infondatezza delle censure ivi formulate, spiegando come proprio attraverso l'impostazione metodologica basata sul preliminare esame della valutazione dei singoli reati e della partecipazione ad essi dei vari imputati, spesso in concorso fra loro, il Tribunale abbia potuto apprezzare la sussistenza del reato associativo sulla scorta di una prova autonoma, rispetto a quella dei reati-fine, e conforme al paradigma normativo di cui all'art. 416 c.p.. Si tratta di un criterio logico-giuridico posto alla base di un modulo espositivo- argomentativo del tutto condivisibile, ed in linea con il pacifico orientamento giurisprudenziale tracciato da questa Suprema Corte, che pur riconoscendo una "assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati", non esclude, tuttavia, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano, come nella vicenda processuale in esame, elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, dep. 08/06/2010, Rv. 247435; v., inoltre, Sez. 5, 14 settembre 1991, Monaco, Rv. 188985; Sez. 5, 25 marzo 1997, Puglia, Rv. 208088).
Al riguardo si è rilevato, entro tale prospettiva ermeneutica, come la conseguenza più evidente ed immediata della complessità dei reati associativi sia individuabile proprio nel fatto che il singolo delitto non viene in considerazione solo di per sè, ma anche come prova di altri delitti, sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati-fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati-fine.
Nè, del resto, si è mancato di precisare che, talora, "anche la partecipazione ad un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione" (Sez. 6, 10 maggio 1994, Nannerini, Rv. 200938;, Sez. 4, 11 novembre 2008, Buccheri, Rv. 241927), ovvero che, in particolari contesti probatori, gli indizi della partecipazione all'associazione possono desumersi da elementi di prova relativi ai reati-fine quand'anche essi siano stati ritenuti insufficienti ai fini dello stesso esercizio dell'azione penale per tali reati (Sez. 6, n. 32878 del 10/07/2009, dep. 12/08/2009, Rv. 245197; v., inoltre, Sez. 4, 1 agosto 1996, De Stefano, Rv. 205939). Sotto altro, ma connesso profilo, occorre considerare che la partecipazione, anche di tipo qualificato, ad un'associazione per delinquere non è esclusa dal concorso in un numero limitato di reati- fine, e che la persona la quale attui più volte, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, reati-fine di questo, deve per ciò stesso ritenersi raggiunta da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che ilcontributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può essere assolta con l'allegazione della limitata durata dei rapporti con gli stessi correi intercorsi (Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, dep. 11/02/2010, Rv. 246441; v., inoltre, Sez. 5, n. 6026 del 25.3.1997, dep. 21.6.1997, Rv. 208088).
8.2.1. Per quel che attiene, poi, alle ulteriori deduzioni esposte a sostegno del su indicato motivo di ricorso, è necessario ribadire che, in questa Sede, resta del tutto preclusa la rilettura, ovvero la rivisitazione, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, come anche l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del compendio storico- fattuale, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione, assegnatale dal legislatore, di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e, al contempo, di capacità rappresentativa ed esplicativa del percorso logico-giuridico seguito dal giudice al fine di pervenire alla sua decisione. All'interno di tale ineludibile prospettiva, dunque, non può non rilevarsi come la motivazione della sentenza d'appello, ponendosi in linea con le conformi valutazioni al riguardo già esaustivamente espresse dal Giudice di prime cure, si sottragga alle censure che le sono state rivolte, perché il provvedimento impugnato, attraverso la scansione di sequenze argomentative linearmente illustrate ed esenti da palesi incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato le numerose risultanze probatorie (dichiarazioni accusatorie rese dal SO, dalla SI e dal Lo VI, unitamente al complesso dei relativi elementi di riscontro orale e documentale ivi dettagliatamente evidenziati) sulla cui base sono stati configurati a carico del ricorrente gli elementi costitutivi delle contestate fattispecie incriminatrici, con specifico riguardo alle vicende relative alle dazioni di somme di denaro da parte del SO, alle somme da quest'ultimo versate per l'acquisto in suo favore di un'autovettura "Mercedes" ed alle ulteriori somme di denaro - anch'esse provenienti dalle illecite operazioni effettuate tramite la presentazione di false fatture nell'ambito dei rapporti intercorsi con dirigenti e funzionari dell'A.U.S.L. TA/1 - corrisposte dal SO al titolare di un'impresa edile per pagare i lavori di ristrutturazione di una villa dell'AR in Bari, irrilevante, peraltro, dovendosi ritenere, al fine sopra indicato, la specificazione dell'ammontare complessivo delle somme ricevute per effetto delle NTnuative dazioni in suo favore avvenute, sì come univocamente emerso dal contenuto delle dichiarazioni accusatorie menzionate nelle conformi pronunzie dei Giudici di merito.
8.3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il terzo profilo di doglianza, in quanto sostanzialmente orientato, per un verso, a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, e, per altro verso, a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, in particolare, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa.
In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto nell'evoluzione del suo percorso argomentativo, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza come al ricorrente non sia stata affatto contestata una condotta negligente ed omissiva, ma una condotta di tipo doloso, reiteratamente commessa in concorso con il SO e con gli altri funzionari dell'A.U.S.L. TA/1 che hanno preso parte al sodalizio criminale oggetto della regiudicanda, al fine di conseguire, per sè stesso o per altri, illeciti vantaggi patrimoniali, in danaro e di vario genere, attraverso la realizzazione di falsi documentali e di peculati in danno del predetto ente pubblico.
Collocandosi entro le direttrici delimitate da siffatte linee ricostruttive dei temi d'accusa, la Corte di merito ha conseguentemente precisato, sulla stregua di quanto già accertato dal Giudice di primo grado:
a) che le persone delegate alla firma erano i coimputati SI, EP e Lo VI, anch'essi partecipanti al sodalizio criminoso insieme con l'AR;
b) che la SI ed il Lo VI hanno concordemente dichiarato che era abitudine dell'AR fare ricorso alla delega della sua firma anche al fine di sottrarsi all'attribuzione di eventuali responsabilità;
c) che l'ordine di servizio contenente la disposizione secondo la quale i mandati di pagamento dovevano essere emessi nel rispetto di un ordine cronologico è successivo all'inizio delle attività di indagine sfociate nel processo, sì da indurre i Giudici di merito a ritenere, con congrua ed esaustiva giustificazione del relativo assunto, del tutto evidente la strumentante della condotta dell'AR.
Anche con riferimento alle imputazioni al ricorrente contestate nei capi sub V), Z), 1, F1), G1), H1), I1), L1) ed N1) - concernenti fatti aventi ad oggetto prestazioni non svolte, o non svolte secondo regola, e pagate con l'erogazione di ingenti somme di denaro pubblico - la Corte territoriale ha puntualmente esposto il contenuto delle risultanze probatorie, sia orali che documentali, individuate a fondamento del giudizio di responsabilità, motivatamente disattendendo i rilievi difensivi attraverso l'esposizione di una serie di ragioni specificamente indicate nelle relative sequenze argomentative, e segnatamente incentrate sul duplice rilievo che il ricorrente intese celarsi dietro la delega di firma rilasciata nei confronti di altri funzionari e dirigenti a lui direttamente legati nella composizione del sodalizio criminale (EP, SI e Lo VI) e che le firme da altri soggetti apposte nei casi in esame non rientravano negli atti di delega dell'AR, ne' potevano rientrarvi, perché concernevano la gestione liquidatoria per la quale egli era Commissario Liquidatore senza possibilità di delega, così come già rilevato dal Giudice di primo grado (che in tal senso, infatti, aveva già escluso la possibilità che l'AR non si fosse accorto delle ingenti somme di denaro che illecitamente venivano erogate in favore della società Global by Flight del SO, sia perché molti dei mandati di pagamento da lui sottoscritti non erano accompagnati da alcun foglio di liquidazione, sia perché il compito principale specificamente attribuito ai direttori generali delle A.U.S.L. dalla L. n. 502 del 1992 - art. 3, comma 6 - è giustappunto quello di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate).
La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione delle contestate ipotesi delittuose, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
8.4. Infondato deve ritenersi, infine, il quarto motivo di ricorso, per le medesime ragioni già evidenziate in occasione della disamina dell'analogo vizio prospettato da altro ricorrente (v., supra, il par. 7.2.).
Le considerazioni ivi esposte, pertanto, devono intendersi qui integralmente richiamate, attesa l'identità delle questioni prospettate e delle correlative posizioni processuali.
8.5. Nè può ritenersi meritevole di accoglimento l'accennata doglianza inerente al diniego delle attenuanti generiche, ivi genericamente censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento ai criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie, ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti generiche.
8.6. Non può essere accolta la richiesta, peraltro solo genericamente formulata, di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, postulando la relativa istanza la prova attraverso idonee allegazioni - che l'interessato nel caso in esame non ha fornito - dell'assoluta necessità della somma di denaro che ne costituisce l'oggetto al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez. 2, n. 4188 del 14/10/2010, dep. 04/02/2011, Rv. 249401; Sez. 5, n. 48115 del 06/11/2009, dep. 16/12/2009, Rv. 245531; Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005, dep. 18/01/2006, Rv. 233180).
8.7. La impugnata pronuncia, peraltro, deve essere annullata senza rinvio, relativamente ai reati di cui ai capi sub A) e sub H1) del decreto di citazione del 6 maggio 2006, nonché in relazione al reato di cui al capo sub S1), limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinti in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale (da individuare nelle rispettive date del 16 ottobre 2011, del 18 dicembre 2008 e del 9 aprile 2013, tenuto conto dell'aumento dei termini ordinari ex art. 161 c.p., comma 2, della sospensione del dibattimento precedentemente disposta per il periodo di mesi due e giorni ventidue, nonché, per l'ultima ipotesi di reato, dell'ulteriore periodo di due mesi di sospensione del termine prescrizionale, in questa Sede disposta per l'impedimento difensivo rilevato con l'ordinanza del 13 dicembre 2012), con la conseguente esigenza di provvedere, con nuovo giudizio, alla rideterminazione della complessiva entità del trattamento sanzionatorio irrogato all'AR, il cui ricorso deve essere, per il resto, rigettato.
9. Infondato deve ritenersi il ricorso proposto da SI NI, che va conseguentemente rigettato, sia pure entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
9.1. La prima censura è infondata per le medesime ragioni già evidenziate in occasione della disamina dell'analogo vizio prospettato da altro ricorrente (v., supra, il par. 7.2.). Le considerazioni ivi esposte, pertanto, devono intendersi qui integralmente richiamate, attesa l'identità delle questioni prospettate e delle correlative posizioni processuali.
9.2. Inammissibili, inoltre, devono ritenersi il secondo, il terzo, il quarto, l'ottavo ed il nono motivo di doglianza, i cui contenuti sono sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici del merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione a tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto e richiamato nell'evoluzione del suo percorso argomentativo, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, per un verso ponendone in rilievo, alla luce delle articolate sequenze motivazionali contenute nella pronuncia del Giudice di prime cure, la genericità degli argomenti a fronte della specifica ricostruzione del ruolo e del contributo causalmente rilevante dall'imputata prestato nelle vicende afferenti alle attività del contestato sodalizio criminale, e, per altro verso, dando ampiamente conto dei criteri di giudizio utilizzati nella valutazione delle emergenze probatorie, con particolare riferimento non solo al peso di volta in volta assegnato al contenuto delle dichiarazioni testimoniali dalla ricorrente menzionate, ma anche alla individuazione delle ragioni poste alla base della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie rese dal SO e dal Lo VI (corredandone, peraltro, l'apprezzamento con numerosi ed univoci elementi di riscontro esterno a carattere individualizzante, tratti dalle stesse dichiarazioni dell'imputata, oltre che dalle convergenti risultanze offerte dalla disamina dei numerosi elementi di prova orale e documentale ivi richiamati).
In relazione a tali profili della regiudicanda si sollecita, invero, un inammissibile ribaltamento, ad opera della Corte di legittimità, di conclusioni coerentemente raggiunte in punto di fatto ed ampiamente illustrate, in termini logici e lineari, dalle conformi motivazioni delle pronunzie di merito, che hanno sottoposto ad attenta disamina non solo i contenuti e le modalità dei rapporti intercorsi con gli altri coimputati, ma anche il complesso delle dichiarazioni rese dal SO e dal Lo VI, legittimamente ritenendole inattendibili in taluni passaggi ivi espressamente evidenziati, e procedendo, conseguentemente, ad una valutazione frazionata del loro contenuto narrativo, attraverso l'indicazione dei criteri posti a fondamento dei differenziati esiti valutativi (da ultimo, v. Sez. 3, n. 14084 del 24/01/2013, dep. 26/03/2013, Rv. 255111; Sez. 5, n. 37327 del 15/07/2008, dep. 01/10/2008, Rv. 241638). Analoghe considerazioni, inoltre, devono svolgersi, tenuto conto degli effetti della delimitazione della sfera cognitiva operata nel giudizio d'appello, per quel che attiene alla congrua disamina dei riscontri offerti dall'esito delle prove dichiarative poste a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di corruzione di cui ai capi sub U2 e sub G), nonché con riferimento all'individuazione dei riscontri in merito alle somme di denaro illecitamente percepite dal SO, avendo la Corte d'appello in tal senso richiamato le conformi valutazioni già espresse dal Giudice di primo grado, che ha provveduto ad una puntuale e dettagliata ricostruzione della complessiva entità delle spese sostenute per i numerosi acquisti di immobili effettuati dalla ricorrente nell'arco temporale ricompreso tra l'ottobre del 1999 ed il giugno del 2001, ossia proprio in corrispondenza del periodo in cui sono stati emessi numerosi mandati di pagamento per fatture relative a prestazioni inesistenti, ponendone in rilievo l'evidente sproporzione rispetto al reddito dalla stessa dichiarato nei correlativi periodi d'imposta e dimostrandone, con plausibili argomenti giustificativi, l'illecita provenienza, attraverso la specifica confutazione dei rilievi difensivi ed il contestuale apprezzamento delle numerose ed univoche risultanze probatorie, orali e documentali, al riguardo valorizzate.
Sotto altro, ma connesso profilo, è noto l'insegnamento, da questa Suprema Corte ormai da tempo elaborato, secondo cui i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile dell'atto di impugnazione e gli stessi, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., lett. c), articolati in maniera specifica, indicando cioè chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la prospettazione della relativa doglianza.
Nella riscontrata carenza di siffatti presupposti, viene meno, correlativamente, l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite proprio nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia del difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando, peraltro, che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio (Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, dep. 09/05/1996, Rv. 204548). Corretto, dunque, deve ritenersi il richiamo dalla Corte d'appello operato alle statuizioni del Giudice di primo grado, ove si consideri che, nell'ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione può motivare "per relationem" e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, dep. 23/03/2000, Rv. 215722; Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213643; v., inoltre, Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, dep. 14/10/2008, Rv. 241062). La Corte d'appello, in definitiva, ha "dialogato" con il complesso delle argomentazioni sviluppate nella pronunzia del Giudice di prime cure ed ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione delle contestate ipotesi delittuose, evidenziando al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che le obiezioni ed i rilievi prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio coerentemente giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa - come già osservato in relazione ad analoghe posizioni di altri ricorrenti - alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
9.3. Non meritevoli di accoglimento devono ritenersi il quinto ed il sesto motivo di ricorso v., supra, il par. 2.7., lett. E) e lett. F). In relazione ai profili di doglianza ivi prospettati, la Corte d'appello ha richiamato l'accurata ricostruzione della complessa vicenda storico-fattuale ed il contenuto delle correlative risultanze probatorie offerte dall'esito del giudizio di primo grado, ritenendole, con congrua ed esaustiva motivazione, univocamente dimostrative del fatto che la ricorrente, anche nel periodo nel quale prestò servizio a Catanzaro, NTnuò ad esercitare la sua influenza sui funzionari dell'A.U.S.L. di Taranto in ordine alla gestione dei rapporti correnti fra tale ente pubblico ed il SO.
Per altro verso, la stessa Corte di merito ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della valutazione di piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal IN (ai danni del quale è stata ritenuta consumata la fattispecie di concussione contestata al capo sub N) nei confronti della SI e del SO), specificamente illustrando i criteri che hanno guidato l'apprezzamento in tal senso operato e linearmente esponendo, al contempo, gli argomenti in base ai quali le contrarie deduzioni difensive al riguardo formulate non potevano essere accolte. La ricostruzione dei fatti costituenti oggetto del tema d'accusa, come già osservato, è stata puntualmente operata nella pronunzia del Giudice di prime cure, che ha posto in rilievo come l'imputata, unitamente al SO, abbia costretto il IN - amministratore di fatto della "Videografica" s.r.l. - a cedere in favore della "Immobilgest" s.r.l., società riconducibile al SO, crediti che la prima società vantava nei confronti dell'A.U.S.L. TA/1 per l'importo complessivo di oltre due miliardi di lire, con la minaccia che, in caso di rifiuto, il predetto ente pubblico non avrebbe più liquidato le somme relative ai corrispettivi maturati in favore della società "Videografica" s.r.l. in conseguenza dell'affidamento dell'incarico del servizio di archiviazione ottica della documentazione amministrativa attribuito al "Consorzio Ermete", al quale tale ultima società era subentrata.
A tale riguardo, i Giudici di merito, da un lato, hanno concordemente valorizzato il riscontro individualizzante proveniente dalla circostanza che il viaggio del IN a Taranto, perché qui convocato presso l'abitazione della SI, risulta in effetti documentalmente accertato, e, dall'altro lato, hanno evidenziato il carattere totalmente fittizio dell'operazione negoziale che portò alla cessione del credito in favore della "Immobilgest", osservando come quest'ultima società non abbia eseguito alcun subappalto per la società del IN, ciò che fu la causale apparente di quella cessione.
In tal senso, la pronuncia del Giudice di prime cure, al cui articolato impianto argomentativo la Corte territoriale si è ampiamente richiamata facendone proprio l'esito del correlativo apprezzamento, ha posto segnatamente in evidenza come non fosse ravvisabile alcun valido motivo per cui il IN avrebbe dovuto privarsi di una somma di denaro così ingente, sottolineando, inoltre, come il SO, contrariato per il fatto di non avere avuto sin dall'inizio il servizio di archiviazione ottica delle cartelle cliniche, tanto da lamentarsene direttamente con l'AR, abbia voluto recuperare la somma pagata alla "Videografica" per la precedente cessione del know how necessario per eseguire quel servizio, ricorrendo all'aiuto della SI ed alla sua possibilità di esercitare forti pressioni sul IN attraverso la minaccia della sospensione dei pagamenti in favore della "Videografica". Siffatto blocco dei pagamenti, sulla base dell'accurata disamina del complesso delle emergenze probatorie ivi compiutamente esposte e valutate, è stato ritenuto possibile dai Giudici di merito proprio in conseguenza degli stretti rapporti di complicità sussistenti, tra la predetta imputata ed il Lo VI, anche successivamente al di lei trasferimento nella diversa sede di Catanzaro.
Dalla ricostruzione dei fatti emergente dallo sviluppo delle relative sequenze motivazionali risulta, ancora:
a) che la richiesta di cessione, in favore del SO, di una parte dei crediti maturati e vantati nei confronti dell'A.U.S.L. dalla società del IN fu a quest'ultimo rivolta direttamente dalla SI;
b) che l'importo oggetto della richiesta sostanzialmente corrispondeva a quello della somma già ricevuta dal IN per la cessione del know how;
c) che in occasione del colloquio la SI fece espressamente riferimento alla convenienza dell'operazione, poiché in caso contrario il Lo VI avrebbe potuto interrompere tutti i pagamenti;
d) che a quel colloquio fecero seguito ulteriori, insistenti, richieste telefoniche da parte del SO;
e) che il IN, pur non aderendovi immediatamente, si assoggettò alla richiesta per il timore di perdere tutto, ossia anche la parte dei crediti che sarebbero rimasti verso l'A.U.S.L. a seguito della prospettata cessione.
L'impugnata pronuncia, dunque, anche sotto tale profilo, ha fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, uniformandosi alle linee interpretative da questa Suprema Corte ormai da tempo tracciate, secondo cui la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso, come puntualmente verificato nella fattispecie in esame, si riconnetta all'ufficio già prestato (Sez. 6, n. 20558 del 11/05/2010, dep. 31/05/2010, Rv. 247394; Sez. 6, n. 134 del 14/07/1981, dep. 09/01/1982, Rv. 151500; Sez. 6, n. 9661 del 21/12/1976, dep. 03/08/1977, Rv. 136544; Sez. 6, n. 815 del 09/04/1969, dep. 11/06/1969, Rv. 111807; v., inoltre, Sez. 5, n. 22203 del 26/02/2008, dep. 03/06/2008, Rv. 240439).
La norma repressiva dell'art. 360 cod. pen., infatti, non richiede, necessariamente, l'attualità dell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, e cioè che l'agente sia titolare dei poteri o della qualità di cui abusa nell'immanenza della condotta criminosa, ma stabilisce, in linea con la concezione oggettivo- funzionale delle qualità e dei poteri correlati alle figure tipicamente modulate dagli artt. 357-358 c.p. a seguito delle modifiche introdotte dalla novella legislativa del 1990, un peculiare criterio di collegamento tra la specificità del bene giuridico tutelato dalle relative fattispecie incriminatrici e la concreta capacità offensiva di una condotta la cui realizzazione è in concreto resa possibile proprio dalla natura dell'attività precedentemente esercitata.
La non attualità della pubblica funzione è pertanto priva di rilievo, considerato che la previsione di cui all'art. 360 cod. pen. - per la quale quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo - pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale (e la commissione del reato. Nel caso in esame è evidente, sulla base di quanto accertato dai Giudici di merito, che l'abuso della qualità di ex dirigente dell'area risorse finanziarie da parte dell'imputata, il cui rapporto di servizio con l'ente pubblico, peraltro, non si era ancora esaurito, stante l'esercizio del munus publicum in altra sede di lavoro, le ha consentito, proprio in ragione della posizione legata alla sua pregressa esperienza di lavoro e della NTnuità dei rapporti in tale veste intrattenuti con altri funzionari dell'ufficio pubblico precedentemente ricoperto, di incidere indebitamente sulla concreta gestione di procedimenti amministrativi allo stesso direttamente riconducibili, paventando efficacemente il rischio di conseguenze negative ritenute credibili dalla vittima a causa delle sue capacità di interferenza e condizionamento nell'esercizio delle attività poste in essere dai funzionari preposti a quell'ufficio.
9.4. Manifestamente infondato, inoltre, deve ritenersi il settimo motivo di ricorso v., supra, il par. 2.7., lett. g), ove si consideri che le doglianze in esso articolate sono la replica di quelle già formulate con l'atto di appello e che l'impugnata pronuncia, anche sotto tale profilo, ha fatto buon governo della legge penale, riposando su un apparato argomentativo che, in stretta aderenza alle emergenze probatorie, da conto, secondo schemi espositivi del tutto congrui ed esenti da vizi logici ictu oculi percepibili, delle ragioni che giustificano la conclusione cui essa perviene, disattendendo puntualmente le obiezioni dalla ricorrente formulate riguardo ai reati di falso documentale sulla base del preliminare, e dirimente, rilievo che quello che la difesa ha definito "brogliaccio", al fine di escludere l'antigiuridicità penale delle condotte già ritenuta all'esito del giudizio di prime cure, costituiva, invece, un registro "pubblico", redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni ed avente come contenuto l'annotazione di atti di ufficio.
In tal senso deve altresì rilevarsi come la Corte d'appello, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, abbia valutato con linearità e completezza espositiva il complesso delle relative emergenze probatorie, richiamando e confermando in toto le valutazioni al riguardo già espresse dal Giudice di primo grado, che ha posto accuratamente in evidenza il complesso degli elementi di prova, orale e documentale, univocamente dimostrativi del diretto e costante coinvolgimento della ricorrente - situata al vertice della struttura burocratica preposta al pagamento dei fornitori - in tutte le vicende consumatesi all'interno dell'A.U.S.L. TA/1, sia in ordine alla sottoscrizione di falsi mandati di pagamento, che alla formazione di false delibere, così come in relazione alla falsificazione dei registri di protocollo dell'azienda sanitaria ed alla falsa attestazione di conformità agli originali di alcune copie di mandati di pagamento.
Al riguardo, la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione dei consolidati principii da questa Suprema Corte stabiliti, secondo cui, in tema di falso documentale, il registro di protocollo è un atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione di un documento dall'esterno, la data della ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, sicché la materiale apposizione sul documento del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificativa, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale, avente la stessa natura di atto pubblico (Sez. 5, n. 8684 del 23/01/2004, dep. 26/02/2004, Rv. 228752).
Occorre altresì considerare, nella medesima prospettiva, che il timbro di protocollo costituisce lo strumento che proietta sull'atto proveniente ab externo il crisma dell'attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa, e che, pur se destinato ad un ambito più ristretto del protocollo generale, il registro di protocollo costituisce indiscutibilmente un atto di fede privilegiata (Sez. 5, n. 46863 del 22/10/2003, dep. 05/12/2003, Rv. 227472; Sez. 2, n. 9209 del 12/03/1997, dep. 11/10/1997, Rv. 208742), svolgendo la medesima funzione attestativa preordinata al pubblico interesse (Sez. 5, n. 39623 del 22/09/2010, dep. 10/11/2010, Rv. 248654). In relazione ai dedotti profili di doglianza, del resto, numerosi risultano gli elementi di prova compiutamente vagliati dalla Corte d'appello, ed analiticamente illustrati già nella motivazione della pronuncia di primo grado: dalla loro attenta disamina, in particolare, sono stati linearmente esposti argomenti volti, da un lato, a dimostrare come l'imputata fosse a conoscenza della prassi legata all'effettuazione dei pagamenti anche in assenza del foglio di liquidazione, e, dall'altro lato, a confutare espressamente le giustificazioni dalla stessa addotte in merito all'asserita presenza di un semplice errore materiale nella redazione del mandato di pagamento di un miliardo e settecento milioni a firma BR - TR, ponendo segnatamente in evidenza la circostanza di fatto che fu la stessa SI ad insistere con i testi cavaliere e galeone (rispettivamente, tecnico ed amministratore delegato della società aggiudicataria dell'appalto relativo alla gestione del sistema informatico della A.U.S.L.) per manipolare i dati documentali dei mandati di pagamento allorquando erano in corso le indagini di P.G., e che fu la stessa imputata a consegnare alla Guardia di Finanza la ristampa dei mandati - i cui originali non sono mai stati ritrovati - in cui erano ricompresi quelli recanti il su indicato gruppo firma, mentre in realtà essi erano stati emessi quando il BR non rivestiva più la carica di direttore generale.
In tal senso, la Corte di merito ha congruamente argomentato le ragioni giustificative della sua decisione, da un lato osservando che, ove si fosse trattato di un mero errore, sarebbe stata proprio la ricorrente ad accorgersene per prima, specie in considerazione del rilevante importo ivi liquidato, e dall'altro lato richiamando le particolareggiate valutazioni sul punto già espresse dal Giudice di prime cure, che con ampia motivazione ha ricostruito i fatti oggetto della regiudicanda, spiegando come la stessa imputata, dopo aver consegnato agli operanti le ristampe dei mandati, ne abbia certificato la conformità agli originali delle relative copie fotostatiche, sulle quali erano tuttavia comparse la firma autografa del TR e quella, apposta tramite timbro, del BR (circostanza, questa, che è stata, con plausibili argomentazioni, valorizzata per ritenere che quelle copie, in realtà, non sono state tratte dagli originali - che non potevano essere sottoscritti, nella parte relativa al direttore generale, tramite la semplice apposizione di un timbro, poiché in tal caso non sarebbero stati accettati e sarebbero stati rinviati indietro dall'istituto tesoriere - ma sono state create solo a posteriori, nel corso delle indagini ed a seguito delle insistenze dei rappresentanti delle forze investigative). Peraltro, non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, non rientrando nei poteri di questa Suprema Corte quello di compiere, come sostanzialmente si richiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia impugnata, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una base argomentativa logicamente strutturata e in grado di sorreggere i vari punti della decisione (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Al riguardo, conseguentemente, deve osservarsi come le doglianze dalla ricorrente sollevate non pongano in crisi il conforme apparato argomentativo delle pronunzie rese dai Giudici di merito e risultino inidonee ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità, in quanto si risolvono in non consentite censure in punto di fatto alla formulata valutazione di merito, muovendosi nella prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa ricostruzione delle vicende storico-fattuali enucleate nei correlativi temi d'accusa.
9.5. Altrettanto inammissibile deve ritenersi, poi, il decimo motivo di ricorso dalla ricorrente prospettato v., supra, il par.
2.7. lett. L), costituendo, invero, ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 27/01/2006, Rv. 233391). Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta in tanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ne discende che il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto dalla parte interessata, all'assunzione ovvero alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, dep. 16/07/1999, Rv. 213923). Nel caso di specie tale dimostrazione non risulta essere stata fornita, avendo la Corte d'appello congruamente ed esaustivamente argomentato, sulla base di una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, nel senso della manifesta irrilevanza - e, comunque, della inidoneità a sovvertire l'esito del primo giudizio - dei temi oggetto delle diverse richieste di rinnovazione istruttoria formulate dalla difesa con riferimento all'invocato mezzo della perizia (contabile, fonica, ecc.).
Al riguardo, infatti, la Corte d'appello ha puntualmente richiamato, in relazione ad ogni richiesta in tal senso avanzata dalla difesa, il complesso delle acquisizioni probatorie del giudizio di primo grado, spiegando in modo particolareggiato le ragioni per cui le relative istanze non potevano essere accolte.
Per vero, come si è già accennato, la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della non ammissione ex art. 603 c.p.p., in una verifica della logicità e congruenza della motivazione correlata al materiale probatorio raccolto ed apprezzato. E l'impugnata sentenza d'appello ha motivato diffusamente le ragioni della raggiunta completezza del panorama delineato dalle risultanze del compendio probatorio.
Non è superfluo rammentare, del resto, che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 12/02/2007, Rv. 236064; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245009): ciò, sulla base di quanto or ora osservato, è quel che deve constatarsi alla luce del testo dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto.
9.6. Manifestamente infondato deve ritenersi anche l'undicesimo motivo di ricorso v., supra, il par.
2.7. lett. M), ivi genericamente censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento ai motivati criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, esplicitando con chiarezza le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
9.7. È altresì inammissibile la doglianza articolata nel tredicesimo motivo di ricorso, ove si considerino le implicazioni della regula iuris al riguardo stabilita da questa Suprema Corte, secondo cui avverso il provvedimento con il quale viene adottata la misura del sequestro conservativo non è ammissibile il ricorso diretto per cassazione, poiché l'art. 318 c.p.p. prevede la richiesta di riesame anche nel merito, a norma dell'art. 324 c.p.p., e non anche il suddetto mezzo di impugnazione, ne' NTene un rinvio all'art. 325 cpv. c.p.p. (Sez. 5, n. 9759 del 10/02/2009, dep. 03/03/2009, Rv. 243015).
In relazione al profilo investito dalla su indicata censura giova precisare che, in tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., che in quelle di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., ovvero di sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p., come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322 c.p.p., a raffronto con l'art.324 c.p.p., il codice di rito prevede, quali atti di impugnazione esperibili, la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello ex art. 322-bis c.p.p., per il solo sequestro preventivo (fuori dei casi previsti dall'art. 322 c.p.p.) e, contro i conseguenti relativi provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.. Si prevede, altresì, nell'art. 325 c.p.p., comma 2, anche il ricorso "diretto" per cassazione per violazione di legge, ma soltanto contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, riferendosi inequivocabilmente alla forma tipica di provvedimento adottabile per il sequestro preventivo e per quello probatorio (rispettivamente, ex artt. 321 e 253 c.p.p.). Lo stesso ricorso "diretto" per cassazione, pertanto, non è previsto contro l'ordinanza di sequestro conservativo, che costituisce l'unica forma di provvedimento adottabile dal giudice che procede (ex art.317 c.p.p.), a richiesta del pubblico ministero o della parte civile
(Sez. 4, n. 8804 del 06/02/2009, dep. 26/02/2009, Rv. 243707). Ne consegue, conclusivamente, che il ricorso "per saltum" proposto nell'interesse della SI, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione consacrato dall'art. 568 c.p.p., comma 1, deve essere dichiarato inammissibile.
Analoga declaratoria di inammissibilità investe i motivi aggiunti, dalla ricorrente depositati ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, v., supra, il par. 2.7., lett. Q), in ragione della stretta connessione funzionale con i temi evidenziati nei motivi al riguardo addotti a sostegno dell'impugnazione principale.
9.8. Parzialmente fondato, di contro, deve ritenersi il dodicesimo motivo di ricorso v., supra, il par. 2.7., lett. N), nella parte in cui esso investe la questione della confisca dei beni per i proventi del reato di peculato, ove si considerino le implicazioni legate al principio di diritto in questa Sede stabilito (Sez. Un., n. 38691 del 25/06/2009, dep. 06/10/2009, Rv. 244189), secondo cui, in tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322-ter c.p.p., comma 1, uò essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato. La nozione di "prezzo", inoltre - che rappresenta, come è noto, il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (Sez. Un., n. 9149 del 03/07/1996, dep. 17/10/1996, Rv. 205707) - deve necessariamente intendersi in senso tecnico e non estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato (Sez. 6, n. 12819 del 17/03/2010, dep. 01/04/2010, Rv. 246691). Al rispetto di tali regole non si è attenuta l'impugnata pronuncia, la cui motivazione, con affermazione meramente assertiva ed apodittica, si è limitata a rilevare che nella vicenda processuale in esame il denaro elargito dal SO ai pubblici funzionari dell'A.U.S.L. TA/1, e tra questi la ricorrente, "era il "prezzo", anche, dei peculati dagli stessi posti in essere in favore del SO stesso", senza peraltro esplicitare le ragioni giustificative dell'assunto in tal guisa formulato. Nè, del resto, può sopperire a tali carenze il perplesso riferimento, sommariamente enunciato in un passaggio motivazionale della pronuncia del Giudice di prime cure, alla eventuale, ulteriore, possibilità di disporre la confisca dei beni intestati alla SI ai sensi del disposto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, a seguito della modifica introdottavi dalla novella legislativa L. n. 296 del 2006. A diverse conclusioni, per contro, deve pervenirsi riguardo al connesso profilo della confisca per equivalente disposta per i beni ritenuti prezzo del reato di corruzione di cui al capo sub G), avendo i Giudici di merito congruamente ed esaustivamente motivato, con argomentazioni pienamente conformi ed in questa Sede evidentemente non sottoponibili ad una "rivisitazione" alternativa in punto di fatto, sulle ragioni dimostrative del coinvolgimento della ricorrente nella commissione del reato assunto quale presupposto del provvedimento ablativo. Sulla base delle su esposte considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere in parte de qua annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce, la quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, dovrà porre rimedio alle su rilevate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro di principii or ora tratteggiato.
9.9. La impugnata pronuncia, peraltro, deve essere annullata, senza rinvio, relativamente ai reati di cui ai capi sub A) e sub S), nonché in relazione al reato di cui al capo sub S1), limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinti in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale (da individuare nelle rispettive date del 16 ottobre 2011, del 28 marzo 2012 e del 9 aprile 2013, tenuto conto dell'aumento dei termini ordinari ex art.161 c.p., comma 2, della sospensione del dibattimento precedentemente disposta per il periodo di mesi due e giorni ventidue, nonché, per l'ultima ipotesi di reato, dell'ulteriore periodo di due mesi di sospensione del termine prescrizionale, in questa Sede disposta per l'impedimento difensivo rilevato con l'ordinanza del 13 dicembre 2012), con la conseguente esigenza di provvedere, con nuovo giudizio, alla rideterminazione della complessiva entità del trattamento sanzionatorio alla ricorrente irrogato dovendosi ritenere ivi assorbita la questione del prospettato errore materiale oggetto della deduzione difensiva illustrata, supra, nel par. 2.7., lett. P).
9.10. Sulla base delle considerazioni dianzi esposte, conclusivamente, il ricorso deve essere, per il resto, rigettato. IO. Infondato deve ritenersi anche il ricorso proposto da Lo VI RA BR, che va conseguentemente rigettato, sia pure entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati. 10.1. Non meritevole di accoglimento deve ritenersi la prima censura dal ricorrente formulata, dovendosi al riguardo precisare che, se è vero, come correttamente rammentato dalla difesa ed erroneamente argomentato sul punto dalla Corte d'appello, che in tema di notificazioni la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. Un., n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 234905), è altrettanto vero che la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre, per la notificazione della citazione dell'imputato, soltanto nel caso in cui questa sia stata omessa, ovvero quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Rv. 229539; v., inoltre, Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, dep. 23/07/2009, Rv. 244529; Sez. 6, n. 34170 del 04/07/2008, dep. 26/08/2008, Rv. 240705).
Nel caso in esame, avuto riguardo alle implicazioni del su esposto quadro di principii, deve ritenersi che la procedura di notificazione abbia comunque consentito di raggiungere lo scopo, cui essa è oggettivamente finalizzata, della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, senza compromettere in alcun modo la pienezza del concreto esercizio dei diritti e delle garanzie della difesa, ove si consideri che l'impugnata ordinanza della Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha rigettato l'eccezione di nullità della notificazione muovendo, fra l'altro, dal triplice rilievo:
a) che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, sul rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima ed il consegnatario dell'atto, proprio perché basata sull'altrui indicazione - la consegnataria della copia del decreto di citazione in appello si è infatti qualificata, in quella sede, moglie convivente del destinatario dell'atto in un luogo diverso dal domicilio da lui dichiarato in sede di esame innanzi al Tribunale di Taranto - e non desunta dall'attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche ed è in ogni caso compatibile con la veridicità delle medesime, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione", nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima;
b) che nella fattispecie in esame, tra l'altro, non è stato negato dall'interessato il rapporto di convivenza con la consegnataria dell'atto, ne' richiesto di fornire la prova della insussistenza di tale rapporto;
c) che, quanto alla dedotta incapacità della consegnataria dell'atto, l'allegata documentazione fa riferimento alla sua totale invalidità, ma ne riconosce la causa "in un deficit deambulatorio gravissimo in soggetto affetto da sclerosi multipla e da diabete mellito", contenendone dunque gli effetti nei limiti di capacità motorie pesantemente ridotte, senza tuttavia compromettere le condizioni di capacità psichica ed intellettiva per ricevere gli atti di notificazione. Si tratta di una conclusione corretta, perché formulata sulla base di rilievi esenti da vizi logici e pienamente conformi al quadro consolidato delle regulae iuris in questa Sede fissate in tema di validità della notificazione, secondo cui:
a) nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato l'inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata (Sez. 4, n. 14752 del 12/01/2006, dep. 28/04/2006, Rv. 234025; Sez. 3, n. 2183 del 10/06/1999, dep. 30/07/1999, Rv. 214940), ciò che, nel caso di specie, non è sotto alcun profilo avvenuto;
b) lo stato di capacità d'intendere e di volere della persona che riceve l'atto si presume fino a prova del contrario, atteso che l'indicazione di capacità contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario prescinde da un accertamento specifico e deve solo conformarsi al dettato dell'art. 157 c.p.p., comma 4, il quale fa divieto di consegnare copia dell'atto a persona che si trovi nello stato di "manifesta" incapacità, condizione, questa, dal ricorrente non provata, ne' in alcun modo emersa, per quanto sopra evidenziato (Sez. 6, n. 22651 del 02/05/2001, dep. 01/06/2001, Rv. 219008; Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998, dep. 18/05/1999, Rv. 213397; v., inoltre, Sez. 2, n. 2597 del 13/12/2005, dep. 20/01/2006, Rv. 233329). 10.2. Parimenti infondata, inoltre, deve ritenersi la seconda censura, per le medesime ragioni già illustrate in occasione della disamina dell'analogo vizio prospettato da altro ricorrente (v., supra, il par. 7.2.).
Le considerazioni ivi esposte, pertanto, devono intendersi qui integralmente richiamate, attesa l'identità delle questioni prospettate e delle correlative posizioni processuali. 10.3. Inammissibile deve ritenersi il terzo motivo di doglianza v., supra, il par. 2.11, lett. C), avendo la Corte territoriale puntualmente disatteso, con congrua motivazione, le questioni dal ricorrente dedotte quale oggetto del proposto gravame in ordine alla ritenuta responsabilità del Lo VI per il reato associativo. Al riguardo, invero, l'appello si sostanziava, come la stessa Corte distrettuale ha esplicitamente rammentato, nella duplice proposizione secondo la quale l'imputato doveva essere assolto da tale reato perché:
1) non partecipava all'emanazione di mandati di pagamento non dovuti, ma si limitava a "velocizzarne" l'emissione;
2) gli associati devono sapere quanto, dove e come gli altri partecipi al sodalizio lucrano, mentre invece risulta che ciascuno degli accusati di tale reato percepiva per sè, senza che gli altri fossero a conoscenza di specifici particolari.
In relazione ad entrambi i profili or ora evidenziati, tuttavia, deve rilevarsi come la impugnata pronuncia della Corte territoriale abbia fatto buon governo della legge penale, adeguatamente esponendo le ragioni per cui le obiezioni ed i rilievi difensivi non meritavano di essere condivisi, e segnatamente osservando:
a) per un verso, che la condotta del Lo VI non fu quella di ricevere denaro dal SO solo per "velocizzare" i mandati, ma fu quella di partecipare, in prima persona, all'emissione di mandati di pagamenti, in suo favore, per causali false, in tutto o in parte;
b) per altro verso, che non è affatto necessario, sul piano inferenziale, che ciascuno dei partecipi ad un sodalizio criminoso che, peraltro, riveste i connotati corrispondenti alla fattispecie astratta di cui all'art. 416 c.p., sia anche a conoscenza, specificamente, di come, quando, quanto e se, ciascun altro partecipe lucri illeciti proventi per via della costituita associazione. Sulla base di quanto or ora evidenziato, peraltro, è agevole rilevare come le argomentazioni dal ricorrente genericamente poste a fondamento del su indicato motivo di doglianza siano state, per la prima volta, formulate solo in questa Sede, e non siano state dunque specificamente sottoposte alla cognizione del Giudice d'appello, che sulle stesse, di conseguenza, non ha potuto pronunziarsi nel merito. Sul punto deve ribadirsi, pertanto, il principio di diritto già affermato da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, dep. 21/02/1994, Rv. 196414), secondo cui non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione argomenti sui quali il giudice d'appello abbia correttamente omesso di pronunciare per non essere stati i relativi temi di indagine devoluti alla sua cognizione. 10.4. Manifestamente infondato, inoltre, deve ritenersi anche il quarto motivo di ricorso v., supra, il par. 2.11, lett. D), il cui contenuto è sostanzialmente orientato a riprodurre, in punto di fatto, un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici del merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione alle questioni ivi dedotte, pertanto, il ricorso non è propriamente volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico- fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto e richiamato nell'evoluzione del suo percorso argomentativo, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, per un verso ponendone in rilievo, alla luce delle articolate sequenze motivazionali contenute nella pronuncia di primo grado, la genericità degli argomenti a fronte della specifica ricostruzione ivi compiuta del ruolo e del contributo partecipativo causalmente rilevante offerto dall'imputato nelle vicende afferenti alla commissione, in concorso con la SI, del reato di soppressione, distruzione ed occultamento di atti veri di cui al capo sub T), e, per altro verso, dando ampiamente conto dei criteri utilizzati nella valutazione del contenuto delle numerose acquisizioni probatorie, di fonte orale e soprattutto documentale, congruamente richiamate e poste a fondamento del giudizio di responsabilità dettagliatamente espresso all'esito del compiuto accertamento delle ulteriori ipotesi delittuose investite dal su indicato motivo di ricorso.
10.5. Parimenti inammissibile deve ritenersi il quinto motivo di doglianza dal ricorrente prospettato, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale delineato da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato NTnuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena operati a titolo di NTnuazione, valendo a questi fini le ragioni espressamente individuate a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, dep. 13/07/2011, Rv. 250465; Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, dep. 19/10/1999, Rv. 214857; Sez. 3, n. 3034 del 26/09/1997, dep. 10/11/1997, Rv. 209369).
10.6. Manifestamente infondato deve ritenersi, infine, il sesto motivo di doglianza - dal ricorrente, peraltro, solo genericamente dedotto in ricorso - ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento agli specifici criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
10.7. La impugnata pronuncia, peraltro, deve essere annullata, senza rinvio, relativamente al reato di cui al capo sub A), nonché in relazione al reato di cui al capo sub S1), limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinti in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale (da individuare nelle rispettive date del 16 ottobre 2011 e del 9 aprile 2013, tenuto conto dell'aumento dei termini ordinari ex art. 161 c.p., comma 2, della sospensione del dibattimento precedentemente disposta per il periodo di mesi due e giorni ventidue, nonché, per la seconda ipotesi di reato sopra indicata, dell'ulteriore periodo di due mesi di sospensione del termine prescrizionale, in questa Sede disposta per l'impedimento difensivo rilevato con l'ordinanza del 13 dicembre 2012), con la conseguente esigenza di provvedere, con nuovo giudizio, alla rideterminazione della complessiva entità del trattamento sanzionatorio irrogato a Lo VI RA BR, il cui ricorso deve essere, per il resto, rigettato.
11. Infondato deve ritenersi anche il ricorso proposto da EP OM, che va conseguentemente rigettato, sia pure entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
11.1. Inammissibile deve ritenersi la prima censura dal ricorrente formulata, il cui contenuto è sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro argomentativo già esposto in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risulta ampiamente vagliato e correttamente disatteso dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione ai dedotti profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa. In tal senso, invero, la Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto e richiamato nell'evoluzione del suo percorso argomentativo, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle emergenze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, per un verso ponendone in rilievo la genericità degli argomenti a fronte della specifica ricostruzione del ruolo attivo e del contributo causalmente rilevante dall'imputato prestato nella realizzazione delle attività del sodalizio criminale - connotato dalla costante interdipendenza ed omogeneità delle condotte dei sodali, ciascuno titolare di un significativo ruolo pubblico nell'A.U.S.L. TA/1, e dalla loro significativa reiterazione in un lungo arco temporale -, e, per altro verso, dando ampiamente conto dei criteri di giudizio utilizzati nella valutazione delle correlative emergenze probatorie, di fonte orale e documentale, con specifico riferimento alle ragioni poste alla base della valutazione frazionata delle dichiarazioni del SO, ed al peso decisivo di contro assegnato al contenuto delle convergenti ed univoche dichiarazioni accusatorie rese dalla SI e dal Lo VI, in tal senso valorizzate poiché motivatamente ritenute attendibili e reciprocamente riscontrate, pur a fronte della mancata conferma del primo.
In tal senso, infatti, la Corte ha rilevato come il EP, proprio in ragione della falsità delle delibere da lui sottoscritte quale direttore amministrativo dell'A.U.S.L. TA/1, fosse "a libro paga" del SO per la somma di trenta milioni di lire mensili, sì come univocamente riferito dalla SI e dal Lo VI, con i quali si suddivideva i compiti al fine di trarre illeciti profitti dal SO.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio coerentemente giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa - come già osservato in relazione ad analoghe posizioni di altri ricorrenti - alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali. 11.2. Infondata, inoltre, deve ritenersi la seconda doglianza difensiva, per le medesime ragioni già evidenziate in occasione della disamina dell'analogo vizio prospettato da altro ricorrente (v., supra, il par. 7.2.).
Le considerazioni ivi esposte, pertanto, devono intendersi qui integralmente richiamate, attesa l'identità delle questioni prospettate e delle correlative posizioni processuali. Al riguardo, peraltro, le ulteriori deduzioni dal ricorrente esposte in punto di fatto v., supra, il par. 2.8., lett. B) si risolvono nella mera riproposizione, in forma congetturale, di questioni di merito già analiticamente valutate e disattese dalla Corte distrettuale con congrua ed esaustiva motivazione, laddove ha posto documentalmente in evidenza come i numerosi pagamenti effettuati in favore delle società riconducibili al SO, relativamente a servizi mai deliberati dall'azienda sanitaria o svolti in assenza di qualsiasi tipo di controllo, non potessero prescindere dall'apposizione della sua firma o dal suo controllo nella formazione delle delibere e nell'emissione dei relativi mandati di pagamento, e come proprio l'annotazione di "maggior spesa" talvolta indicata sulle delibere costituisse una dizione inequivoca del fatto che nella relativa procedura si era verificata un'anomalia costituita dalla mancata rilevazione dei debiti nella contabilità della gestione liquidatoria.
11.3. Manifestamente infondato deve ritenersi, infine, il terzo motivo di doglianza - dal ricorrente, peraltro, solo genericamente dedotto in ricorso - ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento agli specifici criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
11.4. La impugnata pronuncia, peraltro, deve essere annullata, senza rinvio, relativamente al reato di cui al capo sub SI), limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinto in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale (da individuare nella data del 9 aprile 2013, tenuto conto dell'aumento dei termini ordinari ex art. 161 c.p., comma 2, della sospensione del dibattimento precedentemente disposta per il periodo di mesi due e giorni ventidue, nonché dell'ulteriore periodo di due mesi di sospensione del termine prescrizionale, in questa Sede disposta per l'impedimento difensivo rilevato con l'ordinanza del 13 dicembre 2012), con la conseguente esigenza di provvedere, con nuovo giudizio, alla rideterminazione della complessiva entità del trattamento sanzionatorio irrogato a EP OM, il cui ricorso deve essere, per il resto, rigettato.
12. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, al rigetto dei ricorsi proposti da SO ND, AR TO, SI NI, Lo VI RA BR e EP OM, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., unitamente alle statuizioni di seguito pronunziate in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, la cui liquidazione, avuto riguardo alla qualità delle questioni rispettivamente dedotte, viene partitamente operata secondo i correlativi importi in dispositivo meglio indicati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LP OM, GL AN, BR IU, BR SI, ZZ MA SA, SE EF, SO NT, TI MA, ER OL, Di CH AN, OL NL.
Condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di IN RO che condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OC GE perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR TO in relazione al capo A ed al capo H1 del decreto di citazione del maggio 2006, nonché in relazione al capo S1, limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Lo VI RA in relazione al capo A, nonché in relazione al capo S1, limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI NI in relazione al capo A, al capo S, nonché in relazione al capo S1, limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SO ND in relazione al capo A, capo S, nonché in relazione al capo S1, limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EP OM in relazione al capo S1, limitatamente alle condotte sino al 18 maggio 2000, perché estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza per la rideterminazione della pena nei confronti di AR, Lo VI, SI, SO e EP, nonché in relazione alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punto ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Rigetta nel resto i ricorsi di AR, Lo VI, SI, SO e EP.
Condanna in solido tra loro GL AN, BR IU, BR SI, SE EF, SO NT, TI MA, ER OL, Di CH AN, AR TO, Lo VI RA BR, SI NI, SO ND e EP OM al pagamento delle spese di costituzione e difesa per questo grado di giudizio sostenute dalla parte civile Cittadinanza Attiva Onlus che liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre accessori di legge.
Condanna in solido tra loro BR IU, BR SI, SE EF, SO NT, TI MA, ER OL, Di CH AN, AR TO, Lo VI RA BR, SI NI, SO ND, EP OM e ZZ MA SA al pagamento delle spese di costituzione e difesa per questo grado di giudizio sostenute dalla parte civile Regione Puglia che liquida in complessivi Euro 15.000,00 oltre accessori di legge Condanna in solido tra loro GL AN, BR IU, BR SI, OL NL, SE EF, SO NT, TI MA, ER OL, Di CH AN, AR TO, Lo VI RA BR, SI NI, SO ND, EP OM, ZZ MA SA e IN RO al pagamento delle spese di costituzione e difesa per questo grado di giudizio sostenute dalla parte civile A.U.S.L. Taranto 1, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013