Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2016, n. 3606
CASS
Sentenza 20 ottobre 2016

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Risponde di corruzione, e non di traffico di influenze illecite, colui che pone in essere un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto.

È legittima la confisca di beni nonostante la mancanza o l'annullamento del precedente provvedimento di sequestro degli stessi.

In materia edilizia, il reato di lottizzazione abusiva si configura nonostante il rilascio del provvedimento amministrativo abilitante quando l'atto autorizzativo è da ritenere sostanzialmente mancante in quanto frutto di un reato (nella specie un accordo corruttivo).

In tema di corruzione, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.

Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - "iure" proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la legittimazione del W.W.F. a costituirsi parte civile e, conseguentemente, a ricorrere per cassazione ai fini civili, in un giudizio concernente il reato di lottizzazione abusiva, realizzato attraverso il rilascio di una concessione edilizia frutto di corruzione).

In tema di risarcimento del danno da reato, è legittima la pretesa risarcitoria dei danni subiti per l'incolpevole affidamento da parte del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo di diritti soggettivi, di cui la parte lesa ignori l'illegittimità. (Fattispecie di lottizzazione abusiva realizzata attraverso il rilascio di una concessione edilizia frutto di corruzione, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la pretesa risarcitoria dei promissari acquirenti degli immobili costruiti nei confronti degli imputati e dell'ente territoriale che aveva emanato il provvedimento abilitativo per effetto della condotta delittuosa anche di soggetti che agivano formalmente per suo conto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2016, n. 3606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3606
Data del deposito : 20 ottobre 2016

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