Sentenza 21 novembre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione previsto dall'art. 319 cod. pen., rileva anche la violazione del dovere di cui all'art. 13, comma quinto d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che impone al pubblico impiegato di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Ne consegue che risponde del suddetto delitto il funzionario della Questura che, nel rilasciare i permessi di soggiorno a stranieri, inverta, dietro compenso, l'ordine temporale nella trattazione delle relative pratiche d'ufficio.
Commentario • 1
- 1. Corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione: rapporti e differenze tra le due fattispeciehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2005, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DERIU Luciano - Presidente - del 21/11/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1992
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 3572/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nel procedimento a carico di:
UN NT, nato il [...];
avverso l'ordinanza 13/12/2004 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI V., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 13/12/2004, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., annullava la misura cautelare degli arresti domiciliari adottata, il 15 novembre precedente, dal G.I.P. dello stesso Tribunale nei confronti di UN NT, indagato in ordine al reato di concorso in più episodi di concussione, perché aveva fatto da intermediario tra stranieri interessati al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e il funzionario in servizio presso la Questura di Napoli, OR ET, che aveva imposto il pagamento di una tangente per la celere evasione delle relative pratiche. Il giudice del riesame rilevava che le indagini espletate avevano posto in evidenza la sostanziale corrispondenza al vero dei fatti per i quali si procedeva: le dichiarazioni di tali AP MA, dirigente del sindacato UGL, di ZZ LU, responsabile dell'associazione "tre febbraio", e la dettagliata denunzia di HA NI avevano chiarito che le pratiche relative ai permessi di soggiorno venivano velocizzate col pagamento di somme di denaro;
più specificamente, l'HA aveva riferito che, per ottenere il permesso di soggiorno per il figlio JI, si era avvalso dell'intermediazione del ricorrente, al quale aveva consegnato (dopo avere appreso che la pratica era andata smarrita) la somma di Euro 250,00 e insieme al quale si era recato negli uffici della Questura, dove gli era stato consegnato dal OR il permesso di soggiorno e, nella stessa occasione, il ricorrente aveva lasciato sulla scrivania del funzionario un giornale (modalità questa seguita per la consegna del denaro); l'HA aveva precisato anche che, nella stessa occasione, il ricorrente aveva accompagnato altri connazionali in Questura per il ritiro dei permessi di soggiorno;
dagli accertamenti condotti dalla Polizia era emerso che effettivamente, in data 13/05/2003, era stato rinnovato il permesso di soggiorno ad HA JI e che nell'arco temporale vicino a tale data v'erano stati molteplici contatti telefonici tra il ricorrente e il OR. Riteneva, tuttavia, di inquadrare tali fatti nella corruzione impropria, considerato che si inserivano in un contesto caratterizzato da una oggettiva inefficienza amministrativa e lo stesso denunciarne non aveva fornito chiarimenti in ordine alle motivazioni della asserita richiesta di denaro da parte del ricorrente, sicché non poteva escludersi che l'iniziativa di proporre il pagamento di una somma di denaro per accelerare i tempi di evasione della pratica, esitata per altro in maniera del tutto regolare, fosse stata proprio del ricorrente;
tale diversa qualificazione giuridica della vicenda non consentiva l'adozione della misura cautelare. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione: il giudice del riesame, per un verso, aveva ritenuto l'esistenza, all'interno della Questura di Napoli, di un'organizzazione che aveva imposto agli stranieri una tangente per il disbrigo delle pratiche relative ai permessi di soggiorno e, per altro verso, non aveva escluso la possibilità che i fatti accertati integrassero il meno grave reato della corruzione impropria, omettendo per altro di indicare gli elementi a conforto di tale seconda ipotesi;
le circostanze di fatto emerse, invece, erano sintomatiche di una attività concussiva, concretizzatasi in forme di indiretta coercizione di persone deboli, bisognose di ottenere il permesso di soggiorno per potere lavorare in Italia (significativo il fatto che il ricorrente, dopo avere ricevuto il denaro dalla vittima, la accompagnò in Questura dal funzionario OR, che la rassicurò sulla pronta definizione della pratica, cosa che in realtà avvenne).
Il ricorso è fondato.
La motivazione su cui riposa la pronuncia di riesame si caratterizza per apoditticità e manifesta illogicità e non fa buon governo, per lo meno alla luce degli argomenti utilizzati, della legge penale, con riferimento alla ritenuta qualificazione giuridica dei fatti. La ricostruzione di tali fatti, innanzi sintetizzata, è chiara e non è oggetto di contestazione.
Meno chiaro, invece, è l'inquadramento sub specie iuris di tali fatti, ricondotti dal giudice a quo nel paradigma della corruzione impropria, che non consente l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
L'ordinanza impugnata da atto che quella genetica "muove dall'accertata esistenza di un'organizzazione all'interno dell'ufficio stranieri della Questura di Napoli che... aveva imposto una vera e propria tangente agli stranieri che necessitavano del permesso di soggiorno (o del rinnovo), creando molteplici ostacoli all'adempimento ordinario dei propri compiti e generando così un endemico ritardo nell'adempimento delle pratiche"; aggiunge, poi, che tutto ciò era confortato dalle dichiarazioni rese dal dirigente del sindacato UGL e dal responsabile dell'associazione "tre febbraio", nonché dall'articolata denuncia sporta da AH NI, vittima della indebita dazione di denaro, dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dall'esame dei tabulati telefonici e delle conversazioni intercettate;
nel successivo sviluppo argomentativo, però, afferma che "...la vicenda si iscrive in un contesto caratterizzato da un oggettivo mal funzionamento che... non risulta essere stato creato artatamente dagli indagati... che i ritardi nel disbrigo delle pratiche erano un fattore cronicizzatosi nel tempo" e, dopo avere sottolineato che non poteva escludersi che la richiesta di denaro fosse stata un'iniziativa del ricorrente, conclude per la tesi della corruzione impropria.
Evidente è la contraddittorietà di tale discorso giustificativo che, per un verso, fa riferimento ad un "accertato" sistema di corresponsione di tangenti, imposto, per superare una serie di ostacoli, agli stranieri interessati al rilascio del permesso di soggiorno, sistema questo perfettamente compatibile con l'ipotesi della concussione, solo che si abbia riguardo all'oggettiva posizione di debolezza e di soggezione dello straniero desideroso di integrarsi - nel rispetto delle regole - nel contesto sociale del Paese che lo ospita, e, per altro verso, evocando lentezze burocratiche non strumentali ma oggettive, riconduce i fatti nell'ambito del fenomeno corruttivo per atto d'ufficio. Tale contraddittorietà rimane in tutta la sua evidenza perché la prima argomentazione non viene superata dalla dimostrazione della seconda, incorrendosi così anche nel vizio della mancanza di motivazione. Ed invero, quando si afferma che gli ostacoli frapposti al rilascio dei permessi di soggiorno non erano, come sostenuto in premessa, strumentali ma oggettivi, non si indicano gli elementi di fatto a conforto di tale mutamento di rotta;
quando si precisa che era "risultata vera" la circostanza dello smarrimento della pratica che interessava l'HA JI, non si fa cenno alcuno alle corrispondenti emergenze dimostrative di ciò. Non è certamente dirimente, per individuare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti, la circostanza che sarebbe stato il ricorrente ad assumere l'iniziativa "di proporre il pagamento di una somma di denaro per accelerare i tempi". Il criterio distintivo tra concussione e corruzione basato sul soggetto che assume l'iniziativa deve ritenersi inadeguato e frutto di un'interpretazione formale del fenomeno, che non tiene conto della realtà effettiva dei fatti, potendo ben accadere che il privato sia indotto ad assumere l'iniziativa in forza di condotte volutamente ostruzionistiche del pubblico ufficiale. In ogni caso, anche a volere ritenere la vicenda di natura corruttiva, non necessariamente si versa nell'ipotesi della corruzione impropria, soltanto perché il rilascio dei permessi di soggiorno veniva effettuato in presenza delle condizioni che li legittimavano. Sono da considerarsi, infatti, atti contrari ai doveri di ufficio anche quelli che, se pure formalmente regolari, siano posti in essere dal pubblico ufficiale prescindendo volutamente - in costanza di trama corruttiva - dall'osservanza dei doveri su di lui incombenti, al fine di assicurare e promuovere il regolare e più corretto svolgimento dell'azione pubblica;
e tra tali doveri è compreso certamente quello di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 13, comma 5 che impone al pubblico funzionario di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico, evitando quindi favoritismi connessi all'inversione dell'ordine temporale della trattazione delle pratiche d'ufficio.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli, che dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi e colmare le constatate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2006